NUOVO CODICE
DELLA STRADA
Art. 186. 1. E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche. 2. Chiunque guida in stato di ebbrezza e' punito, ove il fatto non costituisca piu' grave reato: a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi; b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno; c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida e' raddoppiata. La patente di guida e' sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se e' stata applicata la sospensione condizionale della pena, e' sempre disposta la confisca del veicolo con il quale e' stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter. 2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186-bis sono raddoppiate ed e' disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida e' sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222. 2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo e' il tribunale in composizione monocratica. 2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti. 2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, puo' essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla piu' vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore. 2-sexies. l'ammenda prevista dal comma 2 e' aumentata da un terzo alla meta' quando il reato e' commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. 2-septies. Le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante di cui al comma 2-sexies non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante. 2-octies. Una quota pari al venti per cento dell'ammenda irrogata con la sentenza di condanna che ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui al comma 2-sexies e' destinata ad alimentare il Fondo contro l'incidentalita' notturna di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni. 3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi l e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrita' fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili. 4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il piu' vicino ufficio o comando, hanno la facolta' di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento. 5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144 Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 187. 6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato e' considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2. 7. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente e' punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalita' e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale e' disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto e' commesso da soggetto gia' condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, e' sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. 8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto puo' disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica. 9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8. 9-bis. Al di fuori dei casi previsti dal
comma 2-bis del presente articolo, la pena
detentiva e pecuniaria puo' essere
sostituita, anche con il decreto penale di
condanna, se non vi e' opposizione da parte
dell'imputato, con quella del lavoro di
pubblica utilita' di cui all'articolo 54 del
decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274,
secondo le modalita' ivi previste e
consistente nella prestazione di
un'attivita' non retribuita a favore della
collettivita' da svolgere, in via
prioritaria, nel campo della sicurezza e
dell'educazione stradale presso lo Stato, le
regioni, le province, i comuni o presso enti
o organizzazioni di assistenza sociale e di
volontariato, o presso i centri
specializzati di lotta alle dipendenze. Con
il decreto penale o con la sentenza il
giudice incarica l'ufficio locale di
esecuzione penale ovvero gli organi di cui
all'articolo 59 del decreto legislativo n.
274 del 2000 di verificare l'effettivo
svolgimento del lavoro di pubblica utilita'.
In deroga a quanto previsto dall'articolo 54
del decreto legislativo n. 274 del 2000, il
lavoro di pubblica utilita' ha una durata
corrispondente a quella della sanzione
detentiva irrogata e della conversione della
pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un
giorno di lavoro di pubblica utilita'. In
caso di svolgimento positivo del lavoro di
pubblica utilita', il giudice fissa una
nuova udienza e dichiara estinto il reato,
dispone la riduzione alla meta' della
sanzione della sospensione della patente e
revoca la confisca del veicolo sequestrato.
La decisione e' ricorribile in cassazione.
Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno
che il giudice che ha emesso la decisione
disponga diversamente. In caso di violazione
degli obblighi connessi allo svolgimento del
lavoro di pubblica utilita', il giudice che
procede o il giudice dell'esecuzione, a
richiesta del pubblico ministero o di
ufficio, con le formalita' di cui
all'articolo 666 del codice di procedura
penale, tenuto conto dei motivi, della
entita' e delle circostanze della
violazione, dispone la revoca della pena
sostitutiva con ripristino di quella
sostituita e della sanzione amministrativa
della sospensione della patente e della
misura di sicurezza della confisca. Il
lavoro di pubblica utilita' puo' sostituire
la pena per non piu' di una volta.
Art. 186-bis. 1. E' vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste per: a) i conducenti di eta' inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B; b) i conducenti che esercitano l'attivita' di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87; c) i conducenti che esercitano l'attivita' di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90; d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di postia sedere, escluso quello del conducente, e' superiore a otto, nonche' di autoarticolati e di autosnodati. 2. I conducenti di cui al comma 1 che guidino dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a O (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (gli). Nel caso in cui il conducente, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provochi un incidente, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate. 3. Per i conducenti di cui al
comma 1 del presente articolo, ove incorrano
negli illeciti di cui all'articolo 186,
comma 2, lettera a), le sanzioni ivi
previste sono aumentate di un terzo; ove
incorrano negli illeciti di cui all'articolo
186, comma 2, lettere b) e c), le sanzioni
ivi previste sono aumentate da un terzo alla
meta'. 5. La patente di guida e' sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) per i conducenti di cui alla lettera d) del comma 1, ovvero in caso di recidiva nel triennio per gli altri conducenti di cui al medesimo comma. E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al quinto e al sesto periodo della lettera c) del comma 2 dell'articolo 186. 6. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6, 8 e 9 dell'articolo 186. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 dell'articolo 186, il conducente e' punito con le pene previste dal comma 2, lettera c), del medesimo articolo, aumentate da un terzo alla meta'. La condanna per il reato di cui al periodo precedente comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalita' e procedure previste dal citato articolo 186, comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida e' raddoppiata. Con l'ordinanza con la quale e' disposta la sospensione della patente di guida, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8 del citato articolo 186. Se il fatto e' commesso da soggetto gia' condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, e' sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. 7. Il conducente di eta' inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a O (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/1), non puo' conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del diciannovesimo anno di eta'. Il conducente di eta' inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non puo' conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del ventunesimo anno di eta'.
Art. 187. 1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope e' punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente e' raddoppiata. Per i conducenti di cui al comma 1 dell'articolo 186-bis, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate da un terzo alla meta'. Si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 186-bis. La patente di guida e' sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato e' commesso da uno dei conducenti di cui alla lettera d) del citato comma 1 dell'articolo 186-bis, ovvero in caso di recidiva nel triennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se e' stata applicata la sospensione condizionale della pena, e' sempre disposta la confisca del veicolo con il quale e' stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter. 1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dal settimo e dall'ottavo periodo del comma 1, la patente di guida e' sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222. 1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo e' il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2-quater. 1-quater. l'ammenda prevista dal comma 1 e' aumentata da un terzo alla meta' quando il reato e' commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 186, commi 2-septies e 2-octies 2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrita' fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili. 2-bis. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrita' fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e della salute, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche antidroga e il Consiglio superiore di sanita', da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalita', senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di effettuazione degli accertamenti di cui al periodo precedente e le caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi. Ove necessario a garantire la neutralita' finanziaria di cui al precedente periodo, il medesimo decreto puo' prevedere che gli accertamenti di cui al presente comma siano effettuati, anziche' su campioni di mucosa del cavo orale, su campioni di fluido del cavo orale. 3. Nei casi previsti dal comma 2-bis, qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attivita' di rilevamento e di soccorso. 4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresi' gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcoolemico previsto nell'articolo 186. 5. Le
strutture
sanitarie
rilasciano agli
organi di
Polizia stradale
la relativa
certificazione,
estesa alla
prognosi delle
lesioni
accertate,
assicurando il
rispetto della
riservatezza dei
dati in base
alle vigenti
disposizioni di
legge. Copia del
referto
sanitario
positivo deve
essere
tempestivamente
trasmessa, a
cura dell'organo
di Polizia che
ha proceduto
agli
accertamenti, al
prefetto del
luogo della
commessa
violazione per
gli eventuali
provvedimenti di
competenza.
5-bis. Qualora
l'esito degli
accertamenti di
cui ai commi 3,
4 e 5 non sia
immediatamente
disponibile e
gli accertamenti
di cui al comma
2 abbiano dato
esito positivo,
se ricorrono
fondati motivi
per ritenere che
il conducente si
trovi in stato
di alterazione
psico-fisica
dopo
l'assunzione di
sostanze
stupefacenti o
psicotrope, gli
organi di
polizia stradale
possono disporre
il ritiro della
patente di guida
fino all'esito
degli
accertamenti e,
comunque, per un
periodo non
superiore a
dieci giorni. Si
applicano le
disposizioni
dell'articolo
216 in quanto
compatibili. La
patente ritirata
e' depositata
presso l'ufficio
o il comando da
cui dipende
l'organo
accertatore. 7. [soppresso] 8. Salvo che
il fatto
costituisca
reato, in caso
di rifiuto
dell'accertamento
di cui ai commi
2, 2-bis, 3 o 4,
il conducente e'
soggetto alle
sanzioni di cui
all'articolo
186, comma 7.
Con l'ordinanza
con la quale e'
disposta la
sospensione
della patente,
il prefetto
ordina che il
conducente si
sottoponga a
visita medica ai
sensi
dell'articolo
119. 8-bis. Al
di fuori dei
casi previsti
dal comma 1-bis
del presente
articolo, la
pena detentiva e
pecuniaria puo'
essere
sostituita,
anche con il
decreto penale
di condanna, se
non vi e'
opposizione da
parte
dell'imputato,
con quella del
lavoro di
pubblica
utilita' di cui
all'articolo 54
del decreto
legislativo 28
agosto 2000, n.
274, secondo le
modalita' ivi
previste e
consistente
nella
prestazione di
un'attivita' non
retribuita a
favore della
collettivita' da
svolgere, in via
prioritaria, nel
campo della
sicurezza e
dell'educazione
stradale presso
lo Stato, le
regioni, le
province, i
comuni o presso
enti o
organizzazioni
di assistenza
sociale e di
volontariato,
nonche' nella
partecipazione
ad un programma
terapeutico e
socio-riabilitativo
del soggetto
tossicodipendente
come definito ai
sensi degli
articoli 121 e
122 del testo
unico di cui al
decreto del
Presidente della
Repubblica 9
ottobre 1990, n.
309. Con il
decreto penale o
con la sentenza
il giudice
incarica
l'ufficio locale
di esecuzione
penale ovvero
gli organi di
cui all'articolo
59 del decreto
legislativo n.
274 del 2000 di
verificare
l'effettivo
svolgimento del
lavoro di
pubblica
utilita'. In
deroga a quanto
previsto
dall'articolo 54
del decreto
legislativo n.
274 del 2000, il
lavoro di
pubblica
utilita' ha una
durata
corrispondente a
quella della
sanzione
detentiva
irrogata e della
conversione
della pena
pecuniaria
ragguagliando
250 euro ad un
giorno di lavoro
di pubblica
utilita'. In
caso di
svolgimento
positivo del
lavoro di
pubblica
utilita', il
giudice fissa
una nuova
udienza e
dichiara estinto
il reato,
dispone la
riduzione alla
meta' della
sanzione della
sospensione
della patente e
revoca la
confisca del
veicolo
sequestrato. La
decisione e'
ricorribile in
cassazione. Il
ricorso non
sospende
l'esecuzione a
meno che il
giudice che ha
emesso la
decisione
disponga
diversamente. In
caso di
violazione degli
obblighi
connessi allo
svolgimento del
lavoro di
pubblica
utilita', il
giudice che
procede o il
giudice
dell'esecuzione,
a richiesta del
pubblico
ministero o di
ufficio, con le
formalita' di
cui all'articolo
666 del codice
di procedura
penale, tenuto
conto dei
motivi, della
entita' e delle
circostanze
della
violazione,
dispone la
revoca della
pena sostitutiva
con ripristino
di quella
sostituita e
della sanzione
amministrativa
della
sospensione
della patente e
della misura di
sicurezza della
confisca. Il
lavoro di
pubblica
utilita' puo'
sostituire la
pena per non
piu' di una
volta.
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