Studio Medico Destefanis

Medicina di Gruppo

 
 

Trasporti in Ambulanza

 
 

I trasporti in Ambulanza sono regolamentati da un Accordo Quadro Regionale (ultima variazione del 26/04/2007) tra le ASL e gli Ospedali da una parte e le Pubbliche Assistenze dall'altra.

I Trasporti in Ambulanza vengono divisi in due grandi categorie:

  • TRASPORTI DI EMERGENZA/URGENZA       (Art. 2)   comprendono le attività di Soccorso Sanitario (sono in genere gli interventi nei confronti di malati o infortunati coordinati dal servizio 118), di Trasferimento Assistito (sono trasporti di pazienti in particolari condizioni di salute da un Ospedale o un Pronto Soccorso ad un altro), e di Trasporto Sanitario in Emergenza (sono trasporti strettamente connessi ad una prestazioni sanitaria che riveste carattere di urgenza/emergenza - per esempio quelli connessi con i trapianti di organo o sangue ed emoderivati)

 

  • TRASPORTI ORDINARI         (Art. 9-10)  Gli Art. 9 e 10 dell'Accordo Regionale disciplinano i trasporti in Ambulanza ordinari richiesti dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra. Tali trasporti dal domicilio del paziente alle strutture pubbliche (Ospedali o Polambulatori delle ASL,) o convenzionate (Strutture Sanitarie private convenzionate) possono avvenire per ricovero o per esecuzione di prestazioni ambulatoriali previste dai LEA. I trasporti possono essere richiesti esclusivamente nei seguenti casi:

 
  • Pazienti ultra65 in condizioni di permanente o temporanea non deambulabilità
  • Pazienti con qualsiasi tipo di invalidità superiore al 67% in condizioni di permanente o temporanea non deambulabilità
  • Pazienti con patologie oncologiche che necessitano di eseguire cicli di Chemioterapia o Radioterapia (è necessaria la certificazione del Medico del Centro Oncologico)
  • Pazienti affetti da patologie neurologiche in condizioni di permanente o temporanea non deambulabilità
  • Pazienti in possesso di esenzione per patologia cronica o malattia rara o patologia oncologica in condizioni di permanente o temporanea non deambulabilità
  • Pazienti con gravi situazioni invalidanti determinanti la permanente o temporanea non deambulabilità e non comprese nei casi succitati

 

Sono esclusi, e quindi NON autorizzati, i trasporti ordinari in Ambulanza nei seguenti casi:
  • Visite per riconoscimento di Invalidità Civile
  • Visite per accertamenti INAIL
  • Visite Medico-Legali e accertamenti diagnostici connessi
  • Visite specialistiche ambulatoriali o per indagini strumentali non a carattere diagnostico/terapeutico
  • Trasporti interdomiciliari (per esempio dal domicilio del paziente a quello di un parente)
  • Ricoveri, visite specialistiche o prestazioni diagnostiche ambulatoriali in strutture sanitarie private non accreditate (per esempio dal domicilio del paziente allo Studio del Dentista o di altro Medico privato)
  • Visite o terapie per residenti fuori ASL o fuori regione

 

Condizione essenziale: NON DEAMBULABILITA' ASSOLUTA 

Per i trasporti ordinari la ASL 3 Genovese con l'ultima nota (Comunic. prot. 98966 del 11/07/12) ha specificato quanto stabilito dalla Giunta Regionale Ligure con la DGR583 del 18/05/2012, e cioè la necessità che i medici indichino sulla richiesta lo stato di  "NON DEAMBULABILITA' ASSOLUTA" del paziente: "intendendo, con tale definizione, i soggetti che per le proprie condizioni di salute devono essere barellati o costretti su sedia a rotelle ".

 

N.B.   Le richieste dei Trasporti Ordinari devono essere redatte sul ricettario regionale e trasmesse al Ufficio competente della ASL per l'autorizzazione.

 

  • TRASPORTI DIALIZZATI        (Art. 6)   Vengono autorizzati dalla ASL di residenza sulla base della presentazione annuale di documentazione del Medico responsabile del Centro Dialisi da cui risulti il numero dei trattamenti settimanali previsti e l'indispensabilità del trasporto in ambulanza per motivi sanitari.

 

  • TRASPORTI PROGRAMMATI OSPEDALIERI            (Art. 12)   Si tratta dei trasporti da Ospedale ad altro Ospedale, oppure da Ospedale a domicilio del paziente al momento della dimissione. Vengono autorizzati esclusivamente in ambito regionale su richiesta del Medico del reparto che attesti la non deambulabilità e la necessità del paziente, sotto l'aspetto sanitario, di essere trasportato con autoveicoli per trasporto specifici o per uso speciale e ciò esclusivamente in ragione delle sue condizioni di salute. Tali trasporti sono a carico della struttura che ha richiesto o autorizzato il trasporto.

 

 
 
© SMD - Ultima mod. 21 Agosto 2012