I trasporti in Ambulanza sono
regolamentati da un Accordo Quadro Regionale (ultima variazione del
26/04/2007) tra le ASL e gli Ospedali da una parte e le Pubbliche
Assistenze dall'altra. I
Trasporti in Ambulanza vengono divisi in due grandi categorie:
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TRASPORTI DI
EMERGENZA/URGENZA (Art. 2)
comprendono le attività di Soccorso Sanitario (sono in
genere gli interventi nei confronti di malati o infortunati
coordinati dal servizio 118), di Trasferimento Assistito
(sono trasporti di pazienti in particolari condizioni di salute
da un Ospedale o un Pronto Soccorso ad un altro), e di
Trasporto Sanitario in Emergenza (sono trasporti
strettamente connessi ad una prestazioni sanitaria che riveste
carattere di urgenza/emergenza - per esempio quelli connessi con i
trapianti di organo o sangue ed emoderivati)
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TRASPORTI ORDINARI
(Art. 9-10) Gli Art. 9 e 10 dell'Accordo Regionale disciplinano i trasporti in Ambulanza
ordinari richiesti dal Medico di Medicina Generale o dal
Pediatra. Tali trasporti dal domicilio
del paziente alle strutture pubbliche (Ospedali o Polambulatori delle
ASL,) o convenzionate (Strutture Sanitarie private
convenzionate) possono avvenire per ricovero o per esecuzione di
prestazioni ambulatoriali previste dai LEA.
I trasporti possono essere richiesti esclusivamente nei seguenti
casi:
- Pazienti ultra65 in condizioni di
permanente o temporanea non deambulabilità
- Pazienti con qualsiasi tipo di
invalidità superiore al 67% in condizioni di
permanente o temporanea non deambulabilità
- Pazienti con patologie
oncologiche che necessitano di eseguire cicli di
Chemioterapia o Radioterapia (è necessaria la
certificazione del Medico del Centro Oncologico)
- Pazienti affetti da patologie
neurologiche in condizioni di permanente o
temporanea non deambulabilità
- Pazienti in possesso di esenzione
per patologia cronica o malattia rara o patologia
oncologica in condizioni di permanente o temporanea
non deambulabilità
- Pazienti con gravi situazioni
invalidanti determinanti la permanente o temporanea
non deambulabilità e non comprese nei casi succitati
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Sono esclusi, e quindi NON
autorizzati, i trasporti ordinari in Ambulanza nei
seguenti casi: |
- Visite per riconoscimento di
Invalidità Civile
- Visite per accertamenti INAIL
- Visite Medico-Legali e
accertamenti diagnostici connessi
- Visite specialistiche
ambulatoriali o per indagini strumentali non a
carattere diagnostico/terapeutico
- Trasporti interdomiciliari (per
esempio dal domicilio del paziente a quello di un
parente)
- Ricoveri, visite specialistiche o
prestazioni diagnostiche ambulatoriali in strutture
sanitarie private non accreditate (per esempio dal
domicilio del paziente allo Studio del Dentista o di
altro Medico privato)
- Visite o terapie per residenti
fuori ASL o fuori regione
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Condizione essenziale:
NON DEAMBULABILITA'
ASSOLUTA
Per i trasporti ordinari la ASL 3
Genovese con l'ultima nota (Comunic. prot.
98966 del 11/07/12) ha specificato quanto
stabilito dalla Giunta Regionale Ligure con la DGR583
del 18/05/2012, e cioè la necessità che i medici
indichino sulla richiesta lo stato di "NON DEAMBULABILITA'
ASSOLUTA" del
paziente: "intendendo, con tale
definizione, i soggetti che per le proprie condizioni di
salute devono essere
barellati o costretti su sedia a rotelle
". |
N.B. Le richieste dei Trasporti
Ordinari devono essere redatte sul ricettario regionale
e trasmesse al Ufficio competente della ASL per
l'autorizzazione.
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TRASPORTI
PROGRAMMATI OSPEDALIERI
(Art. 12) Si
tratta dei trasporti da Ospedale ad altro Ospedale, oppure
da Ospedale a domicilio del paziente al momento della
dimissione. Vengono autorizzati esclusivamente in ambito
regionale su richiesta del Medico del reparto che attesti la
non deambulabilità e la necessità del paziente, sotto
l'aspetto sanitario, di essere trasportato con autoveicoli
per trasporto specifici o per uso speciale e ciò
esclusivamente in ragione delle sue condizioni di salute.
Tali trasporti sono a carico della struttura che ha
richiesto o autorizzato il trasporto.
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