Studio Medico Destefanis

 

 
 

Certificati per riammissione a scuola

Il presente certificato è stato definitivamente abolito con Sentenza del Consiglio di Stato n.1276 del 14 Marzo 2014

“E’ da ritenersi legittima l’abolizione dei certificati di riammissione a scuola, dopo i cinque giorni d’assenza, e di non contagiosità per la riammissione al lavoro degli alimentaristi, dopo l’assenza per malattia oltre i cinque giorni.

La scelta, oltre ad essere coperta da fonte legislativa, si palesa, altresì, perfettamente in linea con le osservazione del Gruppo di lavoro ministeriale, nel cui ambito è emersa la scarsa utilità delle predette certificazioni, sull’assunto che “le malattie infettive sono spesso contagiose in fase di incubazione, ma raramente quando il soggetto è convalescente”.”

 

Il certificato era stato abolito già dal 1 Gennaio 2007 per disposizione della Regione Liguria con Dgr n.1609 ma  contro quella delibera un gruppo di genitoriassistito dall’avvocato Maria Grazia Gammarota, aveva presentato ricorso al tribunale amministrativo regionale. Il certificato era stato quindi nuovamente reintrodotto con sentenza del TAR Liguria n. 01437/2007 del 14.08.07.  su ricorso presentato da alcuni genitori.  Consultato un gruppo di lavoro ministeriale composto da pediatri e infettivologi, i giudici amministrativi d'appello hanno concluso che il certificato non serve più perché, sono le parole usate dalla relazione dei medici per l'infanzia, "le malattie infettive sono spesso contagiose in fase di incubazione, ma raramente quando il soggetto è convalescente".

 

Il certificato per riammissione a scuola viene chiesto molto frequentemente al Pediatra o al Medico di Medicina Generale, spesso con pretese da parte dei genitori come quelle di "non mettere la data" o di "rilasciarlo per telefono".

 Come tutti gli atti certificativi rilasciati dal Medico invece è assolutamente obbligatorio effetturare la visita dell'alunno e rilasciare il certificato con la data del giorno corrente.

Per non caricare poi i Medici di un inutile attività buroicratica, è fondamentale ricordare che il certificato per la riammissione a scuola deve essere rilasciato solo se l'assenza ha superato i 5 giorni consecutivi (art. 42 Dpr 1518) e se la causa dell'assenza è stato un motivo di salute.

Nel 1999 un importante passo chiarificatore in questa materia veniva compiuto dall'allora Direttore Sanitario della USL 3 Dr. Franco Ciappina con una circolare inviata al Provveditorato agli studi della provincia di Genova per sensibilizzare i Presidi delle scuole genovesi:

Si riscontra sua cortese nota 920/B19, pre precisare che, ai sensi della norma da S/V opportunamente citata (art. 42 Dpr 1518) l'ammissione alla frequenza scolastica dell'alunno "assente per malattia per più di cinque giorni" può avvenire previa presentazione di certificazione medica o effettuazione di visita medico-scolastica (si è invertita la letterale disposizione normativa per rispetto della casistica pratica). Per certo, se l'assenza non è dovuta a malattia e comunque se malattia non è intervenuta durante l'assenza, è facoltà della direzione didattica riammettere l'alunno senza certificazione medica ed eventualmente con acquisizione di autocertificazione (amministrativa, non sanitaria) resa dall'avente titolo (studente maggiorenne, genitore di minore o esercente patria potestà) ai sensi del Dpr 2010/98 n.403.                    In pratica appare non solo lecito ma dovuto riammettere l'alunno assente dal 6° giorno senza certificazione medica e con dichiarazione, resa nei modi rituali, attestante che l'assenza è dovuta ad altra causa generica o specifica (settimana bianca, gita, motivi familiari ecc.), che escluda ogni valutazione sanitaria, in quanto non autocertificabile.

 

© SMD - Ultima mod. 7 Maggio 2014