Il presente certificato
è stato definitivamente abolito con Sentenza del Consiglio di Stato
n.1276 del 14 Marzo 2014
“E’ da ritenersi legittima l’abolizione dei certificati di
riammissione a scuola, dopo i cinque giorni d’assenza, e di non
contagiosità per la riammissione al lavoro degli alimentaristi, dopo
l’assenza per malattia oltre i cinque giorni.
La scelta, oltre ad essere coperta da fonte legislativa, si palesa,
altresì, perfettamente in linea con le osservazione del Gruppo di
lavoro ministeriale, nel cui ambito è emersa la scarsa utilità delle
predette certificazioni, sull’assunto che “le malattie infettive
sono spesso contagiose in fase di incubazione, ma raramente quando
il soggetto è convalescente”.”
Il certificato era stato abolito già dal 1
Gennaio 2007 per disposizione della Regione Liguria con
Dgr n.1609 ma
contro
quella delibera un
gruppo di genitori, assistito
dall’avvocato Maria Grazia Gammarota, aveva presentato ricorso al
tribunale amministrativo regionale. Il
certificato era stato quindi nuovamente
reintrodotto con sentenza del
TAR Liguria n. 01437/2007 del 14.08.07. su ricorso presentato da
alcuni genitori.
Consultato un gruppo di lavoro ministeriale composto da pediatri e
infettivologi, i giudici amministrativi d'appello hanno concluso che
il certificato non serve più perché, sono le parole usate dalla
relazione dei medici per l'infanzia, "le malattie infettive sono
spesso contagiose in fase di incubazione, ma raramente quando il
soggetto è convalescente".
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Il certificato per riammissione a scuola viene chiesto
molto frequentemente al Pediatra o al Medico di Medicina Generale,
spesso con pretese da parte dei genitori come quelle di "non mettere
la data" o di "rilasciarlo per telefono".
Come tutti gli atti certificativi rilasciati dal
Medico invece è assolutamente obbligatorio effetturare la visita
dell'alunno e rilasciare il certificato con la data del giorno
corrente.
Per non caricare poi i Medici di un inutile attività
buroicratica, è fondamentale ricordare che il certificato per la
riammissione a scuola deve essere rilasciato
solo se l'assenza ha superato i 5 giorni consecutivi (art.
42 Dpr 1518) e se la causa dell'assenza è stato un motivo di salute.
Nel 1999 un importante passo chiarificatore in
questa materia veniva compiuto dall'allora Direttore Sanitario della
USL 3 Dr. Franco Ciappina con una circolare inviata al Provveditorato
agli studi della provincia di Genova per sensibilizzare i Presidi
delle scuole genovesi:
Si riscontra sua cortese nota 920/B19, pre
precisare che, ai sensi della norma da S/V opportunamente citata (art.
42 Dpr 1518) l'ammissione alla frequenza scolastica dell'alunno
"assente per malattia per più di cinque giorni" può avvenire
previa presentazione di certificazione medica o effettuazione di
visita medico-scolastica (si è invertita la letterale disposizione
normativa per rispetto della casistica pratica). Per certo, se
l'assenza non è dovuta a malattia e comunque se malattia non è
intervenuta durante l'assenza, è facoltà della direzione didattica
riammettere l'alunno senza certificazione medica ed eventualmente con
acquisizione di autocertificazione (amministrativa, non sanitaria)
resa dall'avente titolo (studente maggiorenne, genitore di minore o
esercente patria potestà) ai sensi del Dpr 2010/98 n.403.
In pratica appare non solo lecito ma dovuto riammettere l'alunno
assente dal 6° giorno senza certificazione medica e con
dichiarazione, resa nei modi rituali, attestante che l'assenza è
dovuta ad altra causa generica o specifica (settimana bianca, gita,
motivi familiari ecc.), che escluda ogni valutazione sanitaria, in
quanto non autocertificabile. |