Art. 119 comma 2 del Codice della
Strada
L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi
stabiliti nel comma 4, è effettuato dall'ufficio della unità
sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite
funzioni in materia medico-legale. L'accertamento suindicato può
essere effettuato altresì da un medico responsabile dei servizi di
base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al
ruolo dei medici del Ministero della salute, o da un ispettore
medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in
servizio permanente effettivo o da un medico del ruolo professionale
dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo
sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un ispettore
medico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In tutti
i casi tale accertamento deve essere effettuato nei gabinetti
medici.
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