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Roma, 28 gennaio 2005 - CIRCOLARE N. 4/E |
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- Omissis - |
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5) Prestazioni di medicina legale In generale vanno escluse dall’esenzione le attività rese dai medici nell’ambito della loro professione che consistono in perizie eseguite attraverso l’esame fisico o in prelievi di sangue o nell’esame della cartella clinica al fine di soddisfare una condizione legale o contrattuale prevista nel processo decisionale altrui o comunque per altre finalità non connesse con la tutela della salute. Non possono beneficiare dell’esenzione pertanto le consulenze medico legali concernenti lo stato di salute delle persone finalizzate al riconoscimento di una pensione di invalidità o di guerra, gli esami medici condotti al fine della preparazione di un referto medico in materia di questioni di responsabilità e di quantificazione del danno nelle controversie giudiziarie (esempio: prestazioni dei medici legali come consulenti tecnici di ufficio presso i tribunali) o finalizzate alla determinazione di un premio assicurativo o alla liquidazione di una danno da parte di una impresa assicurativa; sono altresì escluse dall’esenzione le perizie tese a stabilire con analisi biologiche l’affinità genetica di soggetti al fine dell’accertamento della paternità.
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