Gazzetta Ufficiale N. 286 del 10 Dicembre 2003
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 novembre
2003
Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29
novembre 2001, recante «Definizione dei livelli essenziali di
assistenza», in materia di certificazioni.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive
modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento all'art.
1,
commi 1, 2, 3, 7 e 8;
Visto il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001,
recante «Definizione dei livelli essenziali di
assistenza» pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla Gazzetta
Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002;
Visto l'art. 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che fissa la
procedura per modificare gli allegati al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001;
Valutata l'opportunita', anche ai fini di un'omogenea applicazione
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre
2001, di considerare il rilascio di una certificazione come l'esito
finale di una prestazione complessa che include l'esecuzione degli
accertamenti diagnostici e clinici necessari alla formazione del
giudizio medico-legale;
Ritenuto necessario incentivare la pratica sportiva dei giovani e
dei soggetti portatori di handicap e di promuovere comportamenti di
elevato valore sociale quali l'affidamento e l'adozione di minori e
lo svolgimento del servizio civile;
Vista la proposta di modifica del citato decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, formulata dal Tavolo di
monitoraggio e verifica dei livelli essenziali di assistenza
sanitaria, istituito nell'ambito della segreteria della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione dell'Accordo tra il
Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
sancito l'8 agosto 2001;
Considerato che la suddetta proposta e' stata condivisa dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 18 aprile
2003;
Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
nella seduta del 23 settembre 2003;
Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1.
1. Gli allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 29 novembre 2001, recante «Definizione dei livelli
essenziali di assistenza» sono modificati come indicato nei seguenti
commi.
2. Nell'allegato 2A recante «Prestazioni totalmente escluse dai
LEA», la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
«e) certificazioni mediche, comprese le prestazioni diagnostiche
necessarie per il loro rilascio, non rispondenti a fini di tutela
della salute collettiva, anche quando richieste da disposizioni di
legge, con esclusione delle:
1) certificazioni richieste dalle istituzioni scolastiche ai fini
della pratica sportiva non agonistica nell'ambito scolastico,
rilasciate dal medico di medicina generale ai sensi dell'art. 31 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 2000 e dal
pediatra di libera scelta ai sensi dell'art. 29 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 272 del 2000;
2) certificazioni di idoneita' di minori e disabili alla pratica
sportiva agonistica nelle societa' dilettantistiche;
3) certificazioni di idoneita' all'affidamento e all'adozione di
minori ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
4) certificazioni di idoneita' al servizio civile fino
all'entrata in vigore dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo
5 aprile 2002, n. 77.».
3. Nell'allegato 1C recante «Area integrazione socio sanitaria», le
parole «affette da AIDS» sono sostituite dalle parole «con infezione
da HIV».
4. Nella tabella riportata alla nota (3) dell'alle-gato 1B, recante
un elenco di prestazioni che, sebbene non ricomprese nei LEA ed
erogate con onere a carico dell'interessato, costituiscono compito
istituzionale delle strutture erogatrici, alla voce «Rilascio di
porto d'armi» e' aggiunto il riferimento normativo: «D.M. 28 aprile
1998 - Requisiti psicofisici minimi per il rilascio e il rinnovo
dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto
d'armi per uso difesa personale - Gazzetta Ufficiale 22 giugno 1998,
n. 143».
5. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 28 novembre 2003
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Berlusconi
Il Ministro della salute
Sirchia
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti
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