Presidenza del Consiglio dei Ministri DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DIPARTIMENTO PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA Ministero del lavoro e delle politiche sociali Circolare n. 4/2011 Roma, 18 marzo 2011 Oggetto: art. 25 della legge n.183 del 2010 e art. 55septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'art. 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 - Trasmissione per via telematica dei certificati dì malattia. Indicazioni operative per lavoratori dipendenti e datori di lavoro del settore pubblica e privato. Premessa L'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, introdotto dall'art. 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 prevede che il certificato medico attestante l’assenza per malattia dei dipendenti pubblici sia inviato, per via telematica, direttamente dall’INPS dal medico o dalla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato. Una volta ricevuto il certificato, l’INPS lo invia immediatamente, sempre per via telematica, all’amministrazione di appartenenza del lavoratore. La citata norma specifica che l’inosservanza degli obblighi di trasmissione telematica da parte dei medici costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta il licenziamento o, per i medici convenzionati, la decadenza dalla convenzione. L'art. 25 della legge n. 183 del 2010 (c.d. collegato Lavoro) ha previsto che: “al fine di assicurare un quadro completo delle assenze per malattia nei settori pubblico e privato, nonché un efficace sistema di controllo delle stesse, a decorrere dal 10 gennaio 2010, in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti di datori di lavoro privati. Per il rilascio e la trasmissione della attestazione dì malattia si applicano le disposizioni di cui all’articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n, 165.”. Pertanto, con l’approvazione della menzionata legge, entrata in vigore il 24 novembre 2010, è stato uniformato i1 regime legale del rilascio e della trasmissione dei certificati in caso di assenza per dipendenti pubblici e per quelli privati, ivi compresi gli aspetti sanzionatori. In tale contesto normativo, la presente Circolare intende fornire ulteriori indicazioni operative per l'attuazione delle nuove disposizioni. Nell'evidenziare i notevoli vantaggi per i lavoratori, sia del settore pubblico che privato, che non dovranno più provvedere ad inviare tramite raccomandata A/R o recapitare le attestazioni di malattia al proprio datore di lavoro o all’INPS, entro i 2 giorni lavorativi successivi all'inizio della malattia, con la presente circolare si intende: • dare informazione ai lavoratori dipendenti (pubblico e privato) circa gli oneri e i vantaggi della nuova procedura; • descrivere gli
adempimenti a carico dei datori di lavoro (del settore pubblico e
privato) per la corretta ricezione delle attestazioni di malattia
trasmesse per via telematica.
In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia al1’INPS, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei dati delle certificazioni di malattia dal decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero de1l’economia e delle finanze, sentito l’INPS, del 26 febbraio 2010. Le attestazioni di malattia relative ai certificati ricevuti sono immediatamente inoltrate per via telematica dal predetto Istituto al datore di lavoro pubblico o privato interessato.
2. Oneri e vantaggi per il lavoratore
E' cura del lavoratore fornire nel corso della visita al medico curante la propria tessera sanitaria, da cui si desume il codice fiscale, comunicando eventualmente l’indirizzo di reperibilità da inserire nel certificato, se diverso da quello di residenza (o del domicilio abituale) in precedenza comunicato al proprio datore di lavoro. I1 lavoratore richiede inoltre al medico il numero di protocollo identificativo del certificato inviato per via telematica. In aggiunta, può chiedere copia cartacea del certificato e dell'attestato di malattia, redatti secondo il fac-simile di cui agli allegati A e B del citato decreto del Ministero della salute del 26 febbraio 2010, ovvero, anche in alternativa, può chiedere al medico di inviare copia degli stessi documenti in formato “pdf” alla propria casella di posta elettronica. L'invio telematico del certificato effettuato dal medico soddisfa l'obbligo del lavoratore di recapitare l'attestazione di malattia, ovvero di trasmetterla tramite raccomandata A/R al proprio datore di lavoro entro 2 giorni lavorativi successivi all'inizio della malattia. Resta fermo l'obbligo del lavoratore di segnalare tempestivamente al datore di lavoro la propria assenza e l'indirizzo di reperibilità, qualora diverso dalla residenza o domicilio abituale, per i successivi controlli medico fiscali. Parimenti é fatto obbligo al lavoratore del settore privato di fornire, qualora espressamente richiesto dal proprio datore di lavoro, il numero di protocollo identificativo del certificato di malattia comunicatogli dal medico. L’INPS mette immediatamente a disposizione dei lavoratori le attestazioni di malattia relative ai certificati ricevuti. In particolare, il lavoratore può prendere visione, ed eventualmente stampare, un proprio attestato di malattia accedendo al sito web dell'INPS (www.inps.it) tramite il proprio codice fiscale e il numero di protocollo del certificato fornitogli dal medico. Inoltre, registrandosi preventivamente al sito dell’INPS, il lavoratore può prendere visione di tutti i propri certificati e relativi attestati di malattia, ovvero chiederne 1’invio automatico alla propria casella di posta elettronica certificata. I servizi a disposizione dei lavoratori sono descritti nelle circolari INPS n.60 del 16 aprile 2010 e n. 164 del 28 dicembre 2010. Per concludere, si precisa che nel caso in cui il medico non proceda all'invio on-line del certificato di malattia, ad esempio perché impossibilitato a utilizzare il sistema di trasmissione telematica, ma rilasci la certificazione e l'attestazione di malattia in forma cartacea, il lavoratore presenta l'attestazione al proprio datore di lavoro e, ove previsto, il certificato di malattia all’INPS, secondo la modalità tradizionali. Ai fini di monitoraggio, come indicato dalla circolare n.1/2010/DFP/DD1 dell’11 marzo 2010, il datore di lavoro pubblico segnala via PEC entro 48 ore, all’azienda sanitaria di riferimento del medico di aver ricevuto certificazione cartacea in luogo di certificato inviato con modalità telematica.
3. Trasmissione dell'attestato di malattia dall’INPS al datore di lavoro
L'INPS mette immediatamente a disposizione dei datori di lavoro pubblici e privati le attestazioni di malattia relative ai certificati ricevuti, secondo le seguenti modalità:
4. Raccomandazioni finali
Si invitano i destinatari della presente Circolare a voler dare ampia diffusione dei contenuti della stessa. In particolar modo si chiede al Ministero della salute, alle Regioni e Province autonome, alle Aziende sanitarie e agli Ordini professionali di riferimento di volerne dare diffusione presso gli esercenti la professione medica.
Roma, 18 marzo 2011
Il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
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