PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CIRCOLARE 23 febbraio
2011 , n. 1 Art. 55-septies del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'art. 69
del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 - trasmissione per
via telematica dei certificati di malattia. Ulteriori indicazioni.
(11A07426) (GU N. 129 DEL 6-6-2011 ) Alle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del d. lgs. n. 165 del 2011
Premessa. Con circolari n.
1/2010/DFP/DDI dell'11 marzo 2010 e n.2/2010/DFP/DDI del 28
settembre 2010 sono state fornite indicazioni operative
relativamente all'avvio del sistema di trasmissione telematica dei
certificati e degli attestati medici per la giustificazione delle
assenze per malattia dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
previsto dall'art. 55-septies del d.lgs. n.165 del 2001, introdotto
dall'art. 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Nelle
circolari, al cui contenuto si rinvia, sono stati dati chiarimenti
relativamente al funzionamento generale del sistema, ai soggetti
tenuti alla trasmissione telematica, agli oneri e vantaggi per i
lavoratori, ai tempi di attuazione e alle sanzioni per
l'inosservanza degli obblighi di trasmissione secondo le nuove
modalità. In particolare, al paragrafo 4 della circolare n. 2, a
proposito delle sanzioni, era stata evidenziata l'esigenza di
monitorare il processo di trasmissione telematica dei certificati,
visto che durante i lavori della commissione di collaudo erano
emerse criticità organizzative, soprattutto per alcuni settori ed
aree territoriali. Veniva quindi precisato che "... fermo restando
l'obbligo dei medici di continuare a trasmettere i certificati per
via telematica in presenza delle condizioni organizzative e tecniche
che lo rendono possibile, per il periodo transitorio, sino al 31
gennaio 2011, durante il quale le più rilevanti criticità dovranno
essere affrontate, è opportuno che le Amministrazioni competenti si
astengano dalla contestazione degli addebiti specificamente riferiti
all'adempimento.". Considerato che il predetto termine è ormai
decorso, si ritiene opportuno fornire ulteriori informazioni ed
indicazioni, tenendo conto anche del fatto che, a partire dal mese
di settembre 2010, è stato avviato un confronto tra le
Amministrazioni centrali interessate e le Regioni per l'esame ed il
superamento delle criticità inerenti l'introduzione della nuova
procedura, al fine di
Preliminarmente, è utile segnalare che l'art. 25 della l. n. 183 del 2010 ha previsto che "Al fine di assicurare un quadro completo delle assenze per malattia nei settori pubblico e privato, nonché un efficace sistema di controllo delle stesse, a decorrere dal 1° gennaio 2010, in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti di datori di lavoro privati, per il rilascio e la trasmissione della attestazione di malattia si applicano le disposizioni di cui all'art. 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.". Pertanto, con l'approvazione della menzionata legge, che è entrata in vigore il 24 novembre 2010, è stato uniformato il regime legale del rilascio e della trasmissione delle certificazioni per il caso di assenza per malattia per i dipendenti pubblici e per quelli privati, ivi compresi gli aspetti sanzionatori. Infatti, il citato art. 25 ha previsto un rinvio generale all'art. 55-septies del d.lgs. n. 165 del 2001.
Come accennato, con le menzionate circolari n. 1 e 2 sono state fornite informazioni anche relativamente alle sanzioni previste per l'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica dei certificati (rispettivamente ai paragrafi 6 e 4). In questa sede giova ribadire che affinché si configuri un'ipotesi di illecito disciplinare devono ricorrere sia l'elemento oggettivo dell'inosservanza dell'obbligo di trasmissione per via telematica sia l'elemento soggettivo del dolo o della colpa. Quest'ultimo, in particolare, è escluso nei casi di malfunzionamento del sistema generale, guasti o malfunzionamenti del sistema utilizzato dal medico, situazioni che debbono essere considerate dalle aziende sanitarie e dalle altre strutture interessate ai fini dell'esercizio dell'azione disciplinare. Pertanto, la contestazione dell'addebito nei confronti del medico dovrà essere effettuata soltanto se dagli elementi acquisiti in fase istruttoria, anche mediante consultazione del cruscotto di monitoraggio reso disponibile dal SAC (sistema di accoglienza centrale), descritto al successivo paragrafo 3, risulti che non si sono verificate anomalie di funzionamento. Inoltre, l'applicazione delle sanzioni deve avvenire in base ai criteri di gradualità e proporzionalità secondo le previsioni degli accordi e contratti collettivi di riferimento. Ciò vale anche nei casi di reiterazione della condotta illecita, per i quali l'art. 55-septies, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 prevede la sanzione del licenziamento per il dipendente pubblico e della decadenza dalla convenzione per il medico convenzionato. In proposito, si rammenta che la reiterazione è da intendersi come recidiva ovvero irrogazione di successive sanzioni a carico di un soggetto già sanzionato per la violazione dell'obbligo di trasmissione telematica dei certificati. La valutazione circa l'irrogazione delle sanzioni più gravi del licenziamento e della decadenza dalla convenzione va effettuata tenendo conto dei menzionati criteri di gradualità e proporzionalità, in base alle previsioni degli accordi e contratti collettivi di riferimento, che consentono di modulare la gravità della sanzione anche nelle ipotesi di reiterazione. A tal riguardo è inoltre opportuno segnalare che i contratti collettivi di riferimento prevedono delle clausole di salvaguardia nei confronti dell'incolpato, secondo le quali, decorso un certo periodo di tempo, non può tenersi conto, ai fini di altro procedimento disciplinare, delle sanzioni disciplinari già irrogate (art. 7 CCNL del 6 maggio 2010 per la dirigenza medica e veterinaria, area IV, che prevede il termine del biennio; art. 30 dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 20 gennaio 2005, come modificato dall'Accordo del 27 gennaio 2009, e art. 27 dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni del 9 febbraio 2005, come modificato dall'Accordo del 27 maggio 2009, che prevedono termini anche ancorati alla gravità dell'infrazione). Sarà, comunque, cura
delle Regioni, eventualmente tramite la Conferenza delle Regioni e
delle Province Autonome, e della Conferenza Stato - Regioni, anche
sentendo le rappresentanze dei medici, adottare gli opportuni
provvedimenti per la regolamentazione degli aspetti procedurali e di
dettaglio legati ai procedimenti disciplinari, al fine di assicurare
l'omogeneità di comportamento sul territorio nazionale. In tale
ambito, particolare attenzione dovrà essere dedicata alle verifiche
tecniche in ordine al funzionamento della rete e di tutti i supporti
hardware e software, che rappresentano il presupposto per la
valutazione della sussistenza delle condizioni per l'avvio di
procedimenti disciplinari e per il superamento delle criticità e
problemi già segnalati dai tavoli Al fine di agevolare l'applicazione della nuova procedura, le Regioni possono individuare specifiche strutture o servizi per i quali ritengono non sussistere, per periodi limitati di tempo, le condizioni tecniche necessarie all'avvio di procedimenti disciplinari. Ciò anche per evitare che le procedure di certificazione possano interferire negativamente con l'attività clinica o determinare un utilizzo inappropriato dei servizi. Inoltre, allo scopo di perseguire uno sviluppo graduale, armonico e condiviso, si raccomanda la continuazione delle attività del tavolo tecnico congiunto Amministrazioni centrali - Regioni, con il coinvolgimento delle rappresentanze dei medici, ai fini della verifica, del monitoraggio e dell'implementazione delle procedure per la trasmissione telematica delle certificazioni di malattia, raccomandando alle Regioni il massimo coinvolgimento delle medesime rappresentanze lì dove, in sede locale, siano costituite commissioni tecniche per le stesse finalità. Si segnala che non sussiste responsabilità del medico che redige
un certificato in forma cartacea nelle "aree di esenzione", che sono
state indicate nella circolare n. 2 al paragrafo 2 (per le sezioni:
2.1 "I dipendenti della pubblica amministrazione interessati" e 2.2
"I medici obbligati all'utilizzo del sistema di trasmissione
telematica") sino a quando non sarà comunicato un mutamento della
situazione per interventi di natura tecnica ed organizzativa che Per quanto riguarda la trasmissione telematica della certificazione di malattia dalle strutture di pronto soccorso, le strutture ospedaliere individuano le soluzioni tecniche e organizzative più idonee a garantirne l'applicabilità, sulla base delle indicazioni regionali, utilizzando i servizi resi disponibili dal SAC, tra i quali il sistema WEB, ovvero tramite integrazione dei propri applicativi con il sistema SAC, in modo che il certificato di malattia possa essere predisposto e inviato da parte del medico contestualmente alla compilazione del verbale di pronto soccorso. Per quanto riguarda i documenti elaborati dagli ospedali al momento
del ricovero e della dimissione, eventualmente con prognosi post
ricovero, le problematiche sono state discusse nell'ambito del
menzionato tavolo congiunto Amministrazioni centrali - Regioni, con
la valutazione di iniziative tecniche ed organizzative necessarie
per
la loro gestione nell'ambito del sistema di trasmissione telematica
che saranno implementate nei prossimi mesi con la collaborazione dei
soggetti istituzionali interessati. Pertanto, sino all'attuazione
delle idonee soluzioni, tali documenti continuano ad essere Si chiarisce che in questi casi, come pure nelle aree di esenzione
sopra indicate, le amministrazioni non devono comunicare la
ricezione
della documentazione cartacea, in luogo del certificato telematico,
all'azienda sanitaria competente. 3. Cruscotto di monitoraggio reso disponibile dal S.A.C. Il cruscotto di monitoraggio rende anche disponibili servizi per i medici, per segnalare eventuali malfunzionamenti non riguardanti direttamente il sistema SAC, quali ad esempio, mancanza di connettività, malfunzionamenti del proprio PC, malfunzionamenti del call center telefonico per l'invio dei certificati, e per acquisire informazioni circa eventuali disservizi (rallentamenti e/o blocchi) registrati dal sistema SAC stesso. Il cruscotto di monitoraggio rende infine disponibili anche servizi per le aziende sanitarie per inviare al SAC le informazioni relative ai certificati cartacei rilasciati dai propri medici e comunicati dai datori di lavoro pubblici, così come previsto dalla Circolare 1/2010/DFP/DDI dell'11 marzo 2010, paragrafo 6 "Le amministrazioni che, in qualità di datori di lavoro, abbiano conoscenza della violazione delle norme relative alla trasmissione telematica dei certificati di malattia e, senza corrispondente trasmissione telematica da parte dell'Inps, ricevano dal dipendente un attestato di malattia in forma cartacea, sono tenute a segnalare tale anomalia alla ASL di riferimento entro 48 ore dal ricevimento dello stesso, inviando apposita comunicazione alla casella di posta elettronica certificata dell'Azienda di riferimento del medico". Combinando queste informazioni con le informazioni circa i certificati cartacei ricevuti dall'INPS, che saranno comunicate automaticamente dall'Istituto al SAC, il cruscotto di monitoraggio fornirà quindi anche indicazioni circa il numero di certificati cartacei rilasciati da un medico in un dato periodo. Tali informazioni sono comunque da assumersi quale indicazione indiretta di comportamento, in quanto non comprensiva dei dati relativi ai certificati cartacei rilasciati dai medici a lavoratori del settore privato non indennizzati dall'INPS.
Si invitano le Amministrazioni destinatarie della presente
circolare a voler portare a conoscenza il contenuto della stessa ai
propri dipendenti.
Il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione
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