PARTE PRIMA - INQUADRAMENTO GENERALE
ART. 1 - QUADRO DI RIFERIMENTO
1. Le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano (in seguito
Regioni), le Organizzazioni Sindacali
maggiormente rappresentative della medicina
generale (in
seguito Organizzazioni Sindacali) con il
presente Accordo definiscono le condizioni per
il
rinnovo dell’Accordo Collettivo nazionale, come
disposto dall’articolo 8 del Decreto
Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive
modificazioni ed integrazioni.
2. Il progressivo accentuarsi dei problemi
inerenti alla sostenibilità economica del S.S.N.
a
fronte di crescenti esigenze di qualificazione
dei servizi sanitari offerti, richiede una
riprogettazione, seppur parziale, del sistema
delle cure primarie, erogate da medici di
medicina generale in collaborazione con altre
figure professionali, con particolare
attenzione alla valorizzazione dei servizi
territoriali. Esiste la necessità di rispondere
in
modo adeguato, etico, deontologico e nuovo alla
domanda crescente di salute, che va
valutata e orientata, recuperando i valori e i
principi della legge 23 dicembre 1978 n.833, affermando l'esigenza di efficacia e
appropriatezza della risposta sanitaria e
sociale
per un pieno utilizzo delle risorse del sistema
a tutela di equità, eguaglianza e
compatibilità del sistema socio – sanitario.
3. II nuovo quadro istituzionale, con Legge
Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, che
modifica il Titolo V della Costituzione, ha
affidato piena potestà alle Regioni sul piano
legislativo e regolamentare in materia di
salute, fatte salve le competenze attribuite
dalle
norme allo Stato. Il rinnovo dell’Accordo
Collettivo Nazionale deve riuscire a coniugare
il
nuovo quadro istituzionale con il rafforzamento
del Servizio Sanitario Nazionale ( SSN).
4. II Piano Sanitario Nazionale 2003-2005,
approvato con il D.P.R. 23 maggio 2003, nel
testo risultante dall'atto di intesa in sede di
Conferenza Unificata Stato - Regioni - Città
ed autonomie locali del 15 Aprile 2003, dopo 25
anni dall'entrata in vigore della Legge n.
833 del 1978, pone il problema di un
ripensamento della organizzazione del Servizio
Sanitario Nazionale, individuando il territorio
quale punto di forza per la organizzazione
della risposta sanitaria e della integrazione
socio sanitaria e per il governo dei percorsi
assistenziali, a garanzia dei livelli essenziali
e della appropriatezza delle prestazioni.
5. Particolare attenzione va riservata alla
tematica della tutela della salute dei soggetti
fragili, del bambino, dell’adolescente,
dell’anziano e dei soggetti affetti da patologie
croniche degenerative, condizione che presuppone
la definizione, in ambito territoriale,
di percorsi, modalità di integrazione e
interazione dei professionisti e uno stretto
legame
con le strutture sociali, evidenziando la
peculiarità di esigenze e condizioni
assistenziali.
6. Le Regioni e le Organizzazioni Sindacali,
ribadiscono la validità del Servizio Sanitario
Nazionale solidale, universale ed equo, quale
organizzazione fondamentale per la tutela e
la promozione della salute. Le innovazioni
necessarie, devono puntare ad adeguare il
sistema stesso a rispondere in modo appropriato
ed integrato alla domanda di sanità dei
cittadini. La convenzione con il singolo medico
tutela e valorizza il rapporto fiduciario
medico - paziente.
7. Le Regioni e le Organizzazioni Sindacali in
relazione al quadro normativo vigente,
riconoscono che il Sistema Sanitario Nazionale
nel suo complesso garantisce la risposta
ai bisogni di salute dei cittadini nel rispetto
dei principi etici e ritengono improrogabile
avviare una forte innovazione nella
organizzazione e nella gestione del Sistema
Sanitario
attuando quanto indicato dal Piano Sanitario
Nazionale in ordine al nuovo ruolo del
territorio. È necessario, pertanto, pervenire ad
un sistema di cure primarie integrato a
partire dal primo intervento, riservando
all'ospedale il ruolo proprio di azione per le
patologie che necessitano di un ricovero.
8. Va costruita, a tal fine, un’organizzazione
sanitaria integrata nel territorio capace di
individuare e di intercettare, maggiormente ed
ancor più efficacemente, il bisogno di
salute dei cittadini, di dare le risposte
appropriate e di organizzare opportunità di
accesso ai servizi attraverso la costruzione dei
percorsi assistenziali secondo modalità
che assicurino tempestivamente al cittadino
l’accesso informato e la fruizione
appropriata e condivisa dei servizi territoriali
e ospedalieri.
ART 2 – LIVELLI DI CONTRATTAZIONE
1. L’Accordo collettivo nazionale si
caratterizza appieno quale momento organizzativo
del sistema e strumento di garanzia per i
cittadini e per gli operatori. Le novità
normative introdotte nel quadro istituzionale,
sono destinate a mutare in modo importante i
contenuti dei tre livelli di negoziazione:
nazionale, regionale, aziendale.
2. Il livello di negoziazione nazionale
individua:
a) le garanzie per i cittadini;
b) il ruolo, il coinvolgimento
nell'organizzazione e programmazione, le
responsabilità, i criteri di verifica e le
garanzie per il personale sanitario
convenzionato;
c) i servizi erogati per assicurare i livelli
essenziali di assistenza;
d) la compatibilità economica;
e) la responsabilità delle istituzioni (Regioni
e Aziende) nei confronti della piena
applicazione dell’Accordo collettivo nazionale
3. Il livello di negoziazione regionale
definisce obiettivi di salute, modelli
organizzativi e strumenti operativi per
attuarli, in coerenza con le strategie e le
finalità del Servizio Sanitario Regionale,
integrando elencazione, incentivazione e
remunerazione di compiti con il perseguimento di
obiettivi e risultati.
4. Il livello negoziale aziendale definisce i
progetti e le attività del personale sanitario
convenzionato necessari all'attuazione degli
obiettivi individuati dalla programmazione
regionale.
ART. 3 – NEGOZIAZIONE NAZIONALE
Le Regioni e le Organizzazioni sindacali
concordano, con la stesura del presente Accordo,
che il livello di negoziazione nazionale, qui
rappresentato, definisce:
a) natura, modalità e costituzione del rapporto
di Convenzione;
b) incompatibilità;
c) requisiti per il mantenimento del rapporto di
convenzione;
d) definizione del rapporto ottimale e dei
massimali di scelta anche in relazione ai
modelli associativi;
e) ridefinizione del ruolo, delle funzioni e dei
compiti dei medici di medicina generale in
relazione alla garanzia del livello essenziale
di assistenza delle cure primarie,
caratterizzando le attività e le prestazioni
preventive, diagnostiche, terapeutiche e
riabilitative dovute agli assistiti sia sani,
sia con patologie acute e croniche, nei diversi
ambiti assistenziali, nonché la promozione dei
processi di presa in carico dell'utente a
livello territoriale con la continuità
dell’assistenza;
f) modalità e ambiti di esercizio della libera
professione;
g) definizione delle modalità di applicazione
degli aspetti sanzionatori e conseguenti criteri
di valutazione delle violazioni e delle penalità
conseguenti fino al venir meno del rapporto di
convenzione;
h) avvio di un processo condiviso di
determinazione di percorsi e linee guida per
l'efficacia e l'appropriatezza, con il concorso
dei soggetti istituzionali e delle parti
sociali, al fine di garantire nell'ambito delle
funzioni di continuità dell’assistenza e presa
in carico, cittadini e operatori. I percorsi e
le linee guida approvati e definiti verranno
portati a conoscenza degli operatori e dei
cittadini a cura delle Regioni;
i) area funzionale e giuridica dell'emergenza e
della medicina dei servizi, favorendo la loro
piena integrazione nell’area delle cure
primarie;
j) criteri e modalità per la regolamentazione
dell’accesso, in relazione alle normative
vigenti;
k) criteri della rappresentatività sindacale
nazionale, regionale ed aziendale;
l) funzioni ed obiettivi delle forme associative
della medicina generale e dei loro elementi
costitutivi fondamentali;
m) criteri generali nella gestione della
formazione, nei suoi ambiti principali;
n) entrata in vigore e la durata dell’Accordo
nazionale;
o) struttura del compenso;
p) cornice generale degli Accordi regionali, con
la individuazione degli ambiti della
contrattazione.
ART. 4 - NEGOZIAZIONE REGIONALE
1. Le Regioni e le Organizzazioni Sindacali si
impegnano a definire, entro e non oltre i sei
mesi successivi all’entrata in vigore
dell’Accordo collettivo nazionale, le intese
regionali contemplate nel presente accordo per
la definizione dei seguenti aspetti specifici:
a) le responsabilità nei rapporti convenzionali,
in relazione agli obiettivi regionali, con le
modalità previste dall’articolo precedente;
b) l’attuazione di quanto indicato dall’art. 6;
c) l’organizzazione della presa in carico degli
utenti da parte dei medici con il supporto delle
professionalità sanitarie e la realizzazione
della continuità dell’assistenza 24 ore su 24 e
7 giorni su 7;
d) l’organizzazione dell'emergenza territoriale
e della medicina dei servizi;
e) le modalità di realizzazione della
appropriatezza delle cure, delle prescrizioni e
dell'uso etico delle risorse, l'organizzazione
degli strumenti di programmazione monitoraggio e
controllo;
f) la modalità di partecipazione dei medici di
medicina generale nella definizione degli
obiettivi della programmazione, dei budget e
della responsabilità nell'attuazione dei
medesimi;
g) i criteri e le modalità nella organizzazione
del sistema informativo fra operatori -
strutture associate - Distretti - Aziende
Sanitarie – Regione;
h) l’organizzazione della formazione di base,
della formazione specifica, della formazione
continua e dell’aggiornamento;
i)) gli organismi di partecipazione e
rappresentanza dei Medici di medicina generale a
livello regionale;
j)) l’attuazione dell’art. 8 comma 2, lettere b,
c ed e
ART. 5 – OBIETTIVI DI CARATTERE GENERALE
Le Regioni e le Organizzazioni sindacali,
concordano la realizzazione di alcuni
fondamentali obiettivi quali:
a) garantire su tutto il territorio nazionale da
parte del sistema sanitario la erogazione ai
cittadini dei livelli essenziali di assistenza
(LEA);
b) realizzare nel territorio la continuità
dell’assistenza, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7,
nel concetto più ampio della presa in carico
dell'utente. Dovranno essere definiti i compiti,
le funzioni e le relazioni tra le figure
convenzionate impegnate, partendo dalla
valorizzazione dei servizi di continuità
assistenziale e di emergenza territoriale;
c) realizzare un riequilibrio, fra ospedale e
territorio con conseguente ridistribuzione delle
risorse, sulla base della indicazione delle sedi
e del livello più appropriato di erogazione
delle prestazioni in ragione dell'efficienza,
della efficacia, della economicità, degli
aspetti etici e deontologici e del benessere dei
cittadini;
d) favorire la assunzione condivisa di
responsabilità, da parte dei medici e dei
professionisti sanitari che operano nel
territorio, nelle scelte di politica sanitaria e
di governo clinico, sulla scorta di quanto
definito nei diversi livelli della
programmazione socio-sanitaria;
e) introdurre, con la programmazione regionale e
aziendale, strumenti di gestione che
garantiscano una reale funzione del territorio
ed una concreta responsabilità dei medici e dei
professionisti sanitari nelle scelte a garanzia
degli obiettivi di salute;
f) promuovere la salute dell’infanzia e
dell’adolescenza con particolare attenzione agli
interventi di prevenzione ed educazione e
informazione sanitaria;
g) favorire lo sviluppo appropriato delle
prestazioni erogabili sul territorio, unitamente
ad una adeguata attività di qualificazione e
aggiornamento professionale per l'insieme dei
medici e dei professionisti sanitari che operano
nel territorio;
h) favorire una integrazione fra politiche
sanitarie e politiche sociali a partire
dall'assistenza domiciliare in raccordo e
sinergia con i diversi soggetti istituzionali e
con i poli della rete di assistenza;
i) favorire la presa in carico da parte del
sistema di cure primarie degli assistibili, in
particolare se fragili o non autosufficienti,
attraverso l'attivazione di regimi assistenziali
sostenibili e di livello appropriato quali
quelli della domiciliarità e residenzialità,
attivando tutte le risorse delle reti
assistenziali.
A RT.
6 – STRUMENTI.
1. Le Regioni e le
Organizzazioni sindacali, per il perseguimento
degli obiettivi di politica sanitaria indicati
nel presente Accordo, convengono sulla necessità
di attuare una significativa riorganizzazione
del servizio sanitario attraverso le seguenti
scelte:
a) realizzazione
in ambito distrettuale e territoriale di una
rete integrata di servizi finalizzati
all'erogazione delle cure primarie al fine di
garantire la continuità dell'assistenza, la
individuazione e la intercettazione della
domanda di salute con la presa in carico
dell'utente e il governo dei percorsi sanitari e
sociali, in una rigorosa linea di appropriatezza
degli interventi e di sostenibilità economica.
Ciò consentirà al territorio, di soddisfare,
nella misura massima possibile, la domanda di
salute a partire dal primo intervento
perseguendo anche l'obiettivo di ricondurre le
liste di attesa entro tempi accettabili;
b) a tal
fine convengono sulla necessità di costituzione
di una organizzazione distrettuale e
territoriale integrata per l’assistenza primaria
con lo sviluppo della medicina associata
prevedendo la sperimentazione, definita in sede
regionale d’intesa con le oo.ss., di strutture
operative complesse, organizzate dagli stessi
professionisti e fondate sul lavoro di gruppo
con sede unica, composte da medici di medicina
generale (assistenza primaria e medici di
continuità assistenziale) e pediatri di libera
scelta, con la presenza di specialisti
ambulatoriali interni ed altre professionalità
sanitarie, in un quadro di unità programmatica e
gestionale del territorio di ogni azienda
sanitaria, in coerenza con l’intesa Stato -
Regioni del 29.07.04;
c) la nuova organizzazione avrà
come suo presupposto la piena valorizzazione ed
integrazione di tutte le componenti all’interno
del sistema. I medici e i professionisti
sanitari operanti sul territorio nelle cure
primarie avranno, sulla base di quanto
definiranno le Regioni, un ruolo di
partecipazione diretta nella definizione dei
modelli organizzativi, nella individuazione dei
meccanismi di programmazione e controllo e nella
definizione degli obiettivi di budget;
d) in proposito dovrà essere
garantita la presenza delle strutture
organizzative territoriali nell’ambito delle
forme partecipative, previste dall’atto
aziendale;
e) questa riorganizzazione avrà
come proprio fondamento l'informatizzazione del
sistema, secondo standard condivisi definiti a
livello nazionale e regionale, che dovrà
coinvolgere tutti i soggetti operanti nel
territorio, per una ottimale interrelazione fra
professionisti sanitari, strutture organizzative
territoriali, distretti, ospedali ed altri poli
della rete integrata socio-sanitaria;
f) le Regioni e le
Organizzazioni sindacali, concordano sulla
esigenza che sia perseguito, anche tramite gli
accordi regionali, un adeguato percorso
formativo nella fase di formazione pre-laurea e
pre-abilitazione, della formazione specifica, e
della formazione continua;
g) dovranno essere definiti
anche percorsi formativi comuni tra medici e
professionisti sanitari che operano nel
territorio e medici e professionisti sanitari
che operano in ospedale. Tali percorsi dovranno
essere mirati all'acquisizione di strategie
comuni finalizzate all'ottimizzazione dei
percorsi diagnostico terapeutici dell'assistito
e la loro appropriatezza, anche con il
coinvolgimento delle società scientifiche.
ART. 7 – RUOLO E
PARTECIPAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI.
1. Le
Regioni e le Organizzazioni Sindacali, ferma
restando la natura convenzionale del rapporto
per singolo professionista, concordano che la
maggiore partecipazione alle scelte di
programmazione e gestione, dei medici di
medicina generale operanti nel territorio
comporta un equivalente e contemporaneo aumento
di responsabilità nel governo clinico, con
particolare riferimento alla garanzia dei
livelli di prestazione e la gestione dei budget
concordati a livello di territorio.
2. La mancata adesione agli
obiettivi e percorsi concordati, diventa motivo
per la verifica del rapporto di convenzione fino
alla revoca, secondo quanto previsto dai
rispettivi articolati di settore.
ART. 8 – STRUTTURA DEL
COMPENSO.
1. Le
Regioni e le Organizzazioni sindacali, preso
atto degli indirizzi del governo in materia di
rinnovo di convenzioni e contratti nella
pubblica amministrazione (d.lgs. 30 marzo 2001
n.165), convengono sulla necessità che il
compenso dei medici di medicina generale, sia
sintonizzato con il perseguimento degli
obiettivi di salute programmati, con un adeguato
equilibrio fra la parte del compenso legata ad
automatismi e quella legata agli obiettivi e
alle prestazioni definite dalle programmazioni
regionali e aziendali.
2. Concorrono alla costituzione
del compenso dei medici di cui al presente
Accordo:
a) quota capitaria ponderata per
assistito e/o quote orarie;
b) incentivi di struttura, di
processo, di livello erogativo, di
partecipazione agli obiettivi e al governo della
compatibilità, nonché incentivi legati al
raggiungimento degli obiettivi di qualificazione
e appropriatezza;
c) quota per servizi e
prestazioni aggiuntive, per medico singolo o per
gruppi, calcolata in base al tipo ed ai volumi
di prestazione;
d) aumento previsto per rinnovo
nella misura di cui al successivo articolo 9;
e) incentivi legati al
trasferimento di risorse alla luce del
perseguimento del riequilibrio di prestazioni e
ospedale - territorio derivanti da azioni e
modalità innovative dei livelli assistenziali
per l'assistenza primaria.
3. Nel rispetto di quanto
indicato ai commi 1 e 2, le Regioni e le
Organizzazioni Sindacali concordano di
determinare l’entità del compenso per
assistibile pesato definendone caratteristiche e
tipologie secondo i seguenti criteri:
A. Le quote b) e c) del comma 2
potranno contenere fino al 30% del totale degli
attuali compensi e saranno finalizzate alle
attività e agli obiettivi di livello regionale.
Queste quote saranno ulteriormente integrate con
le risorse eventualmente derivate dalle
fattispecie di cui al precedente punto e). La
quota a) del comma 2 potrà rappresentare un
livello percentuale del totale degli attuali
compensi inversamente corrispondente a quello di
cui alla precedente lettera A.
B.
Gli aumenti per i rinnovi
contrattuali, calcolati sul monte compensi 2000
per competenza, vanno ad incrementare le quote
del compenso di cui alle lettere a), b) e c) del
comma 2.
4. Sono comunque garantiti gli
effetti degli Accordi regionali vigenti fino
alla loro scadenza, conformemente alle
determinazioni previste negli stessi.
ART. 9 – AUMENTI CONTRATTUALI.
1. Le
Regioni e le Organizzazioni sindacali, preso
atto delle disposizioni finanziarie assunte dal
Governo in materia, fissano un aumento, per
medici di medicina generale a quota capitaria e
a quota oraria (assistenza primaria, continuità
assistenziale, emergenza saniataria
territoriale, medicina dei servizi), da erogarsi
al lordo di ogni ritenuta o contribuzione e
distribuite come indicato nel modo che segue:
A) Medici di Assistenza Primaria
TABELLA A – Arretrati 2001 -
2002 - 2003
Anno |
€ / anno per
assistito |
arretrati 2001 |
0,964 |
arretrati 2002 |
0,964 |
arretrati 2003 |
1,355 |
TABELLA B -
Aumenti 2004 - 2005
Decorrenza |
quota capitaria |
dal 1.1.2004 |
4,06 |
dal 31.12.2004 |
1,10 |
dal 31.12.2005 |
1,005 |
|
|
Totale |
6,16 |
Le risorse
di cui alla tabella B sono distribuite nella
quota fissa e nella quota variabile nel modo che
segue:
TABELLA C - Distribuzione delle
risorse della quota capitaria nella quota fissa
e nella quota variabile
Decorrenza |
quota fissa |
quota variabile |
dal 1.1.2004 |
2,03 |
2,03 |
dal 31.12.2004 |
0,55 |
0,55 |
dal 31.12.2005 |
0,50 |
0,50 |
|
|
|
Totale |
3,08 |
3,08 |
B) Medici
di continuità assistenziale, emergenza sanitaria
territoriale, medicina dei servizi
TABELLA D - Arretrati 2001 -
2002 - 2003 per medici a quota oraria
Settore |
arretrati per
€
per ora 2001 |
arretrati per €
per ora 2002 |
arretrati per €
per ora 2003 |
Medici
Continuità
Assistenziale |
0,311 |
0,311 |
0,437 |
Medici Emergenza
Territoriale |
0,311 |
0,311 |
0,437 |
Medici della
Medicina dei
Servizi |
0,480 |
0,480 |
0,675 |
TABELLA E - Aumenti 2004 - 2005
per medici a quota oraria
Settore |
aumento orario
dal 1.1.2004 |
aumento orario
dal 31.12.2004 |
aumento orario
dal 31.12.2005 |
Medici
Continuità
Assistenziale |
1,61* |
0,49* |
0,44* |
Medici Emergenza
Territoriale |
1,61* |
0,49* |
0,44* |
Medici della
Medicina dei
Servizi |
1,81** |
0,49** |
0,44* |
* Depurato dell’aumento
dell’imponibile Enpam corrispondente a tutte le
voci
**Aumento orario sul compenso
percepito dal singolo medico al momento
dell’entrata in vigore del presente Accordo
ART. 10 – DISPOSIZIONE CONTRATTUALE
DI
GARANZIA – OSSERVATORIO
1. Le
Regioni e le Organizzazioni Sindacali, a
garanzia dell'attuazione di quanto previsto
dall’art. 4, comma 1, del presente Accordo, si
impegnano ad applicare in caso di inadempienza
anche di una delle parti, la procedura di
garanzia di cui ai commi 2 e 3.
2. Trascorsi sei mesi
dall’entrata in vigore del presente Accordo la
SISAC verifica lo stato di avanzamento degli
Accordi in ciascuna Regione, accordando
eventualmente ulteriori tre mesi di tempo per la
conclusione della trattativa, trascorsi i quali
si fa inderogabilmente riferimento a quanto
previsto dal comma 3.
3. La SISAC, entro 15 giorni,
convoca le Organizzazioni Sindacali nazionali e,
valutato lo stato di inadempienza, può
procedere, entro 30 giorni, alla convocazione
delle parti regionali interessate al fine di
pervenire ad un accordo, da stipularsi entro i
successivi 60 giorni. In caso di impossibilità a
raggiungere tale risultato, la SISAC e le
Organizzazioni sindacali nazionali proporranno,
entro i successivi 60 giorni, una soluzione
sostitutiva all'accordo regionale da sottoporre
alla approvazione della Conferenza Stato -
Regioni e Province autonome a valere per la
Regione, e valida fino alla stipula dell’Accordo
regionale.
4. Al fine di acquisire le
necessarie conoscenze in ordine all’andamento di
attuazione degli accordi regionali ed aziendali,
nonché all’esigenza di monitorare i relativi
dati economici e di attuazione di particolari e
definiti istituti contrattuali, è istituito,
entro 120 giorni dall’entrata in vigore del
presente Accordo, l’osservatorio consultivo
permanente nazionale presso la SISAC, con la
partecipazione delle Organizzazioni Sindacali,
la cui composizione ed i relativi compiti
saranno definiti con successivo accordo tra le
parti.
ART. 11 – ENTRATA IN VIGORE
E DURATA DELL’ACCORDO
1. Il
presente Accordo entra in vigore dalla data di
assunzione del relativo provvedimento da parte
della Conferenza Stato-Regioni, scade il 31
dicembre 2005 e rimane in vigore fino alla
stipula del successivo Accordo.
|