PARTE SECONDA
DISCIPLINA DEL RAPPORTO
CONVENZIONALE DEI MEDICI DI
MEDICINA GENERALE
ART.
12 – PREMESSA
1. Le
novità introdotte, nell'ordinamento
costituzionale e nelle procedure di
contrattazione con la legge 27 dicembre 2002 n.
289, comportano una nuova e più funzionale
strutturazione del rapporto convenzionale in
particolare negli articolati di settore. E'
necessario cioè coordinare e rendere sequenziale
la normativa di ogni specifica categoria con gli
obiettivi e i contenuti generali e comuni a
tutte le categorie che operano nel territorio
sia pure con la necessaria gradualità. La
stesura dell’Accordo Collettivo Nazionale per la
medicina generale è finalizzata ad attrezzare
meglio il rapporto Regioni - Categorie Mediche
che operano nel territorio, con l'obiettivo di
avviare un processo di innovazione in grado di
rispondere in modo più adeguato alle esigenze
dei cittadini, a rivalutare il ruolo degli
operatori e consolidare in modo significativo il
ruolo del Servizio Sanitario Nazionale nel
nostro Paese.
2. Nel presente Accordo si
riconosce la caratterizzazione della Medicina
Generale italiana secondo i principi espressi
dalla Definizione Europea di Medicina
Generale/di Famiglia data da WONCA Europa (la
sezione europea dell'associazione mondiale dei
medici di famiglia) nel 2002. Il valore di tale
Definizione si colloca nell'ambito culturale,
scientifico, professionale e della formazione
specifica, ed è finalizzato alla necessità di
riconoscere alla Medicina Generale italiana
ruolo, identità e responsabilità che ne
favoriscano una ulteriore crescita qualitativa e
uno sviluppo coerente con la comunità
scientifico-professionale europea alla quale
appartiene. Pertanto i medici di medicina
generale sono specialisti formati ai principi
della disciplina, sulla base delle
caratteristiche di seguito elencate che ne
definiscono le peculiarità professionali:
a) la medicina generale è
normalmente il luogo di primo contatto medico
all'interno del sistema sanitario, fornisce un
accesso diretto ed illimitato ai suoi utenti, si
occupa di tutti i problemi di salute,
indipendentemente da età, sesso, e ogni altra
caratteristica della persona;
b) fa un utilizzo efficiente
delle risorse sanitarie attraverso il
coordinamento delle cure, il lavoro con altri
professionisti presenti nel contesto
organizzativo delle cure primarie, agendo da
interfaccia con altre specialità ed assumendo,
se necessario, il ruolo di difensore
dell'interesse dei pazienti;
c) sviluppa un approccio
centrato sulla persona, orientato all'individuo,
alla sua famiglia e alla sua comunità;
d) si basa su un processo di
consultazione unico fondato sulla costruzione di
una relazione protratta nel tempo attraverso una
efficace comunicazione tra medico e paziente;
e) ha il compito di erogare cure
longitudinali e continue a seconda dei bisogni
del paziente;
f) prevede uno specifico
processo decisionale determinato dalla
prevalenza e incidenza delle malattie in quella
precisa comunità;
g) gestisce contemporaneamente i
problemi di salute sia acuti che cronici dei
singoli pazienti;
h) si occupa di malesseri che si
presentano in modo aspecifico e ad uno stadio
iniziale del loro sviluppo e che potrebbero
richiedere un intervento urgente;
i) promuove la salute ed il
benessere con interventi appropriati ed
efficaci;
j) ha una responsabilità
specifica della salute della comunità;
k) si occupa dei problemi di
salute nella loro dimensione fisica,
psicologica, sociale, culturale ed esistenziale.
CAPO I -
PRINCIPI
GENERALI
ART.
13 - CAMPO
DI
APPLICAZIONE.
1. Il presente Accordo
Collettivo Nazionale regola, ai sensi dell'art.
8, comma 1, del D.L.vo 30
dicembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni ed integrazioni e sulla
base delle determinazioni regionali in materia,
il rapporto di lavoro autonomo convenzionato per
l’esercizio delle attività professionali, tra i
medici di medicina generale e le Aziende
sanitarie locali, per lo svolgimento,
nell’ambito del SSN e le sue articolazioni, dei
compiti e delle attività relativi ai settori di:
a) assistenza primaria;
b) continuità assistenziale;
c) medicina dei servizi
territoriali;
d) emergenza sanitaria territoriale.
ART. 14 – CONTENUTI
DEMANDATI ALLA NEGOZIAZIONE REGIONALE.
1. Gli Accordi Regionali di cui
all'art. 8 del D.L.vo n. 502/92 e successive
modificazioni ed integrazioni realizzano i
livelli assistenziali aggiuntivi previsti dalla
programmazione delle Regioni rispetto a quelli
dell’Accordo Collettivo Nazionale e coerenti con
i livelli essenziali e uniformi di assistenza.
2. In armonia con quanto
definito all’art. 4, al fine di cogliere ogni
specificità e novità a livello locale sul piano
organizzativo, e consentire al contempo il
conseguimento di uniformi livelli essenziali di
assistenza in tutto il territorio nazionale,
sono demandati alla trattativa regionale, sulla
base degli indirizzi generali individuati nel
presente Accordo, oltre agli specifici singoli
richiami, i seguenti articoli ed Allegati ai
fini della loro riorganizzazione e definizione:
Capo I : Art. 23 - Comitato
aziendale
Art. 24 - Comitato Regionale;
Art. 25 – Programmazione e
monitoraggio delle attività;
Art. 26 - Equipes territoriali;
Art. 27 – Appropriatezza delle
Cure e dell’uso delle risorse;
Art. 32 – Assistenza ai turisti
Capo II: Art. 34 - Copertura
degli ambiti territoriali carenti di assistenza
primaria;
Art. 35 - Instaurazione del
rapporto convenzionale;
Art. 37 - Sostituzioni;
Art. 38 - Incarichi provvisori;
Art. 40 – Scelta del medico;
Art. 44 – Elenchi nominativi e
variazioni mensili;
Art. 46 – Fondo a riparto per la
qualità dell’assistenza;
Art. 53 – Assistenza domiciliare
programmata;
Art. 54 – Forme associative
dell’assistenza primaria;
Capo III: Art. 70 – Sostituzioni
ed incarichi provvisori;
Art. 71 – Organizzazione della
reperibilità;
Capo IV Art. 78 – Compiti e
doveri del medico – Libera professione.
Capo V: Art. 92 - Individuazione
e attribuzione degli incarichi
Art. 93 – Massimale Orario
Art. 95 – Compiti del Medico –
Libera Professione
Art. 97 – Sostituzioni,
Incarichi Provvisori – Reperibilità
Allegato: G - Assistenza
domiciliare programmata.
Allegato: H - Assistenza
domiciliare integrata.
3. Gli Accordi regionali,
definiscono i compiti e le attività svolte dai
medici di medicina generale:
-
in forma
aggiuntiva rispetto a quanto
previsto dall’Accordo Collettivo
Nazionale;
-
in forma
associativa complessa e
integrata;
-
per il
rispetto di livelli di spesa
programmati.
4. Gli accordi regionali possono
prevedere
-
l'erogazione di
prestazioni aggiuntive, anche
tese ad una migliore
integrazione tra interventi
sanitari e sociali, per:
a) interventi sanitari relativi
all'età anziana, a domicilio, nelle residenze
sanitarie assistite e nelle collettività;
b) assistenza sanitaria ai
tossicodipendenti, ai malati di AIDS, ai malati
mentali;
c) processi assistenziali
riguardanti patologie sociali;
d) assistenza domiciliare ai
pazienti oncologici in fase terminale;
e) sperimentazione di iniziative
di telemedicina;
f) partecipazione alle
iniziative sanitarie di carattere nazionale o
regionale;
g) prestazioni aggiuntive
ulteriori rispetto a quelle previste
dall'accordo nazionale all'allegato D), parte
"A" e "B".
-
linee
guida di priorità in merito a:
a)
iniziative di educazione sanitaria e promozione
della salute nei confronti di singoli soggetti o
gruppi di popolazione;
b) attività di prevenzione
individuale e su gruppi di popolazione, in
particolare contro i rischi oncologici
metabolici e cardiovascolari, anche mediante
richiamo periodico delle persone sane
-
lo
svolgimento delle seguenti
attività:
a)
partecipazione a procedure di verifica della
qualità;
b) svolgimento di attività di
ricerca epidemiologica;
c) attivazione di un sistema
informativo integrato tra medici di medicina
generale, presidi delle Aziende ed eventuali
banche dati, per il collegamento degli studi
professionali con i centri unificati di
prenotazione e lo sviluppo di scambi telematici
di informazioni sanitarie (medico generale -
specialista - servizi ospedalieri);
d) fornitura di flussi
informativi, a fini epidemiologici, di
valutazione della qualità delle prestazioni e
dei relativi costi.
5. Gli accordi regionali
disciplinano, in via esclusiva, la
sperimentazione di ulteriori forme associative
oltre a quelle previste dall’articolo 54, tra
medici di medicina generale convenzionati ai
sensi del presente Accordo. Tra le forme
associative sperimentabili negli Accordi
regionali, particolare rilievo assumono le
associazioni integrate e complesse che
prefigurino la presenza al proprio interno di
differenti figure professionali mediche e non,
con elementi di elevata integrazione
dell’assistenza ambulatoriale o che realizzino
livelli assistenziali, anche del tipo di
ricovero residenziale e semi residenziale che
possano costituire alternativa al ricovero in
strutture ospedaliere. La sperimentazione delle
forme associative è finalizzata anche ad
utilizzare l'attività di altri operatori
sanitari da parte dell'associazione per erogare
prestazioni ulteriori, rispetto a quelle fornite
dal medico di medicina generale, in particolare:
a) assistenza specialistica di
base;
b) prestazioni diagnostiche;
c) assistenza infermieristica e
riabilitativa, ambulatoriale e domiciliare;
d) assistenza sociale, integrata
alle prestazioni sanitarie ove consentita in
base alle norme regionali.
6. Gli accordi regionali
prevedono, ai sensi dell'art. 8, lett. f, del
D.l.vo 502/92 e successive modificazioni ed
integrazioni, la disciplina dei rapporti tra
Regione, Aziende e medici di medicina generale
per il rispetto dei livelli di spesa
programmati. I Livelli di Spesa Programmati sono
sempre correlati a specifici obiettivi e
programmi di attività mirati a perseguire
l'appropriatezza e la razionalizzazione
dell'impiego delle risorse. Il rispetto dei
livelli di spesa programmati è correlato,
secondo il disposto del D.L.vo n. 502/92 e
successive modificazioni ed integrazioni, a
specifici incentivi che devono essere previsti
nel progetto relativo.
7. Gli accordi regionali
disciplinano la forma, le modalità di erogazione
e l'ammontare dei compensi, che sono
corrisposti, in rapporto al tipo di attività
svolta dal medico convenzionato, anche in forma
associata. Nelle forme integrate di erogazione
dell'attività professionale può essere prevista
la fornitura di personale, locali e
attrezzature, di cui si tiene conto nella
determinazione del compenso di cui alla alinea
precedente. Anche ai fini della ristrutturazione
del compenso del medico, le parti possono
concordare l'attuazione di sperimentazioni
gestionali basate sull'assegnazione a gruppi di
medici di budget virtuali o reali.
8. Gli accordi regionali
disciplinano anche la materia della
contrattazione aziendale, definendo le linee
guida degli accordi decentrati aziendali, al
fine di armonizzare la contrattazione periferica
agli obiettivi generali della programmazione
regionale.
9.
Nell’ambito degli accordi regionali possono
essere definiti parametri di valutazione di
particolari e specifiche condizioni di disagio e
difficoltà di espletamento dell’attività
convenzionale.
ART.
15 – GRADUATORIA
REGIONALE.
1. I medici da incaricare per
l'espletamento delle attività di settore
disciplinate dal presente accordo sono tratti da
graduatorie per titoli, una per ciascuna delle
attività di cui all’art. 13 (graduatorie di
settore), predisposte annualmente a livello
regionale, a cura del competente Assessorato
alla Sanità. Le Regioni possono adottare, nel
rispetto delle norme di cui al presente Accordo,
procedure tese allo snellimento burocratico e
all'abbreviazione dei tempi necessari alla
formazione delle graduatorie. Gli Accordi
regionali possono inoltre prevedere la
formulazione di una graduatoria unica regionale
per tutte le attività disciplinate dal presente
Accordo. Le graduatorie hanno validità di un
anno a partire dal 1 gennaio dell’anno al quale
sono riferite, decadono il 31 dicembre dello
stesso anno, e sono utilizzate comunque per la
copertura degli incarichi rilevati come vacanti
nel corso dell’anno di validità delle
graduatorie di settore medesime. La domanda per
l’inserimento nella graduatoria regionale viene
presentata una sola volta, ed è valida fino a
revoca da parte del medico, mentre annualmente
vengono presentate domande integrative dei
titoli, aggiuntivi rispetto a quelli
precedentemente allegati, sulla base
dell’Allegato A1 del presente Accordo.
Annualmente, sulla base delle domande presentate
e delle domande integrative, viene predisposta
la graduatoria regionale relativa all’anno in
corso, con modalità operative definite
nell’ambito degli accordi regionali.
2. Il rapporto di lavoro di cui
al presente Accordo può essere instaurato da
parte delle aziende solo con i medici in
possesso dell’attestato di formazione in
medicina generale, o titolo equipollente, come
previsto dai decreti legislativi 8 agosto 1991,
n. 256, 17 agosto 1999 n. 368 e 8 luglio 2003 n.
277.
3. I medici che aspirano
all'iscrizione nelle graduatorie di cui al comma
1, devono possedere i seguenti requisiti alla
scadenza del termine per la presentazione delle
domande:
a) iscrizione all'albo
professionale;
b) essere in possesso
dell'attestato di formazione in medicina
generale, o titolo equipollente, come previsto
dai decreti legislativi 8 agosto 1991, n. 256,
17 agosto 1999 n. 368 e 8 luglio 2003 n. 277.
4. Ai fini dell'inclusione nella
relativa graduatoria annuale di settore i medici
devono presentare o inviare, con plico
raccomandato entro il termine del 31 gennaio,
all'Assessorato alla sanità della Regione,
o ad altro
soggetto individuato dalla Regione, in cui
intendono prestare la loro attività, una domanda
unica conforme allo schema allegato sub lettera
A), corredata dalla documentazione atta a
provare il possesso dei requisiti e dei titoli
dichiarati o dall’autocertificazione e
dichiarazione sostitutiva ai sensi della
normativa vigente. La domanda è unica ed in essa
è indicata la richiesta di inclusione da parte
del medico in una o più graduatorie di settore.
5. Ai fini della determinazione
del punteggio valido per la graduatoria sono
valutati solo i titoli accademici e di servizio
posseduti alla data del 31 dicembre dell’anno
precedente.
6. Il medico che sia già stato
iscritto nella graduatoria regionale di settore
dell'anno precedente deve presentare, per l’anno
in corso, con la domanda integrativa di cui
all’Allegato A1, l’autocertificazione della
iscrizione all'albo professionale e la
documentazione probatoria degli ulteriori titoli
acquisiti nel corso dell'ultimo anno nonché di
eventuali titoli non presentati per la
precedente graduatoria.
7. La domanda deve essere in
regola con le vigenti norme di legge in materia
di imposta di bollo.
8.
L'amministrazione regionale, sulla base dei
titoli e dei criteri di valutazione di cui al
successivo art. 16, predispone una graduatoria
regionale di settore per ciascuna delle attività
disciplinate dal presente Accordo e indicate
all’art. 13, da valere per l'anno solare
successivo, specificando, a fianco di ciascun
nominativo, il punteggio conseguito, la
residenza ed evidenziando l’eventuale possesso
del titolo di formazione specifica in medicina
generale di cui ai decreti legislativi 8 agosto
1991, n. 256, 17 agosto 1999 n. 368 e 8 luglio
2003 n. 277
9. La graduatoria è resa
pubblica entro il 30 settembre sul Bollettino
Ufficiale della Regione ed entro 30 giorni dalla
pubblicazione i medici interessati possono
presentare all’Assessorato regionale alla sanità
istanza di riesame della loro posizione in
graduatoria.
10. Le graduatorie regionali di
settore sono approvate e pubblicate sul
Bollettino Ufficiale della Regione in via
definitiva entro il 31 dicembre dall’Assessorato
regionale alla sanità.
11. I medici già titolari di
incarico a tempo indeterminato per una o più
delle attività di cui al presente Accordo non
possono fare domanda di inserimento nella
relativa graduatoria di settore, e, pertanto,
possono concorrere alla assegnazione degli
incarichi vacanti solo per trasferimento.
12. Le Aziende Sanitarie Locali,
sulla base di apposite determinazioni previste
dagli Accordi Regionali che modifichino le
procedure previste dal presente Accordo in
materia di attribuzione degli incarichi
provvisori, possono predisporre graduatorie per
la disponibilità alla copertura degli incarichi
vacanti da parte dei medici inseriti nella
graduatoria regionale di settore relativa o, in
carenza, ove necessario, da parte dei medici in
possesso dei requisiti previsti dal presente
articolo.
ART. 16 - TITOLI PER LA FORMAZIONE DELLE
GRADUATORIE.
1. I titoli valutabili ai fini
della formazione delle graduatorie sono elencati
qui di seguito con l'indicazione del punteggio
attribuito a ciascuno di essi:
I - Titoli accademici e di
studio:
a) diploma di laurea conseguito
con voto 110/110 e 110/110 e lode o 100/100 e
100/100 e lode:
p. 1,00
b) diploma di laurea conseguito
con voti da 105/110 a 109/110 o da 95/100 a
99/100:
p. 0,50
c) diploma di laurea conseguito
con voti da 100/110 a 104/110 o da 90/100 a
94/100:
p. 0,30
d) specializzazione o libera
docenza in medicina generale o discipline
equipollenti ai sensi delle vigenti
disposizioni: per ciascuna specializzazione o
libera docenza:
p. 2,00
e) specializzazione o libera
docenza in discipline affini a quella di
medicina generale ai sensi delle vigenti
disposizioni: per ciascuna specializzazione o
libera docenza:
p. 0,50
f) attestato di formazione in
medicina generale di cui all'art.1, comma 2, e
all'art. 2, comma 2, del D.L.vo n. 256/91 e
delle corrispondenti norme del D.L.vo n. 368/99,
e di cui al D.L.vo n. 277/2003. :
p. 7,20
II - Titoli di servizio
a) attività, sia a tempo
indeterminato che determinato, di medico di
assistenza primaria convenzionato ai sensi
dell'art. 48 della legge 833/78 e dell'art. 8,
comma 1, del D.L.vo n. 502/92 compresa quella
svolta in qualità di associato: per ciascun mese
complessivo:
p. 0,20
Il punteggio è elevato a 0,30
per l'attività nell'ambito della Regione nella
cui graduatoria si chiede l'inserimento;
b) attività di sostituzione del
medico di assistenza primaria convenzionato con
il S.S.N. solo se svolta con riferimento a più
di 100 utenti e per periodi non inferiori a 5
giorni continuativi (le sostituzioni dovute ad
attività sindacale del titolare sono valutate
anche se di durata inferiore a 5 giorni). Le
sostituzioni effettuate su base oraria ai sensi
dell'art. 37 sono valutate con gli stessi
criteri di cui alla lettera c): per ciascun mese
complessivo:
p. 0,20
c) servizio effettivo con
incarico a tempo indeterminato, determinato o
anche a titolo di sostituzione, nei servizi di
guardia medica e di continuità assistenziale in
forma attiva: per ogni mese ragguagliato a 96
ore di attività. (Per ciascun mese solare non
può essere considerato un numero di ore
superiore a quello massimo consentito
dall'accordo nazionale relativo al settore)
p. 0,20
c1) servizio effettivo con
incarico a tempo determinato e indeterminato
nella emergenza sanitaria territoriale: per ogni
mese di attività:
p. 0,20
c2) servizio effettivo con
incarico a tempo indeterminato o determinato o
di sostituzione nella medicina dei servizi: per
ogni mese di attività ragguagliato a 96 ore di
attività:
p. 0,20
c3) servizio effettivo nelle
attività territoriali programmate: per ogni mese
di attività corrispondente a 52 ore:
p. 0,10
d) attività programmata nei
servizi territoriali, di continuità
assistenziale, o di emergenza sanitaria
territoriale in forma di reperibilità, ai sensi
del presente accordo: per ogni mese ragguagliato
a 96 ore di attività:
p. 0,05
e) attività medica nei servizi
di assistenza stagionale nelle località
turistiche organizzati dalle Regioni o dalle
Aziende: per ciascun mese complessivo:
p. 0,20
f)
servizio militare di leva (o sostitutivo nel
servizio civile) anche in qualità di Ufficiale
Medico di complemento e per un massimo di 12
mesi, svolto dopo il conseguimento del diploma
di laurea in medicina: per ciascun mese:
p. 0,10
Tale punteggio è elevato a
0,20/mese se il servizio militare di leva è
svolto in concomitanza di incarico conferito
dalla Azienda ai sensi del presente Accordo e,
comunque, solo per il periodo concomitante con
tale incarico
g) servizio civile volontario
espletato per finalità e scopi umanitari o di
solidarietà sociale svolto dopo il conseguimento
del diploma di laurea in medicina: per ciascun
mese:
p. 0,10
Tale punteggio è elevato a
0,20/mese se il servizio civile è svolto in
concomitanza di incarico conferito dalla Azienda
ai sensi del presente Accordo e, comunque, solo
per il periodo concomitante con tale incarico.
h) attività, anche in forma di
sostituzione, di medico pediatra di libera
scelta se svolta con riferimento ad almeno 70
utenti e per periodi non inferiori a 5 giorni
continuativi: per ciascun mese complessivo:
p. 0,10
i) medico specialista
ambulatoriale nella branca di medicina interna e
medico generico di ambulatorio ex enti
mutualistici, medico generico fiduciario e
medico di ambulatorio convenzionato con il
Ministero della sanità per il servizio di
assistenza sanitaria ai naviganti: per ciascun
mese:
p. 0,05
l) Attività di medico addetto
all’assistenza sanitaria nelle carceri, sia a
tempo indeterminato che di sostituzione, e di
ufficiale medico militare in servizio permanente
effettivo per ogni mese di attività:
p. 0,20
m) servizio prestato presso
aziende termali, (con le modalità di cui all’art
8 della Legge 24 ottobre 2000 n.323), equiparato
all’attività di continuità assistenziale, per
ogni mese complessivo di attività:
p. 0,20
n) servizio effettivo di medico
di assistenza primaria, della continuità
assistenziale, di emergenza territoriale, svolto
in paesi dell’Unione Europea, ai sensi della
legge 9 febbraio 1979 n.38, della legge 10
luglio 1960 n. 735 e successive modificazioni ed
integrazioni e del decreto ministeriale 1°
settembre 1988 n.430: per ciascun mese
complessivo
p. 0,20
2. Ai fini del calcolo dei
punteggi relativi ai titoli di servizio tutte le
frazioni di mese dell’anno sono sommate.
L’eventuale residuo pari ad una frazione
superiore a 15 giorni è valutato come mese
intero. I residui non valutati sono sommati alle
integrazioni dei titoli di servizio
eventualmente presentati negli anni successivi.
3. Relativamente al servizio di
ex guardia medica e continuità assistenziale,
alla medicina dei servizi e alla emergenza
sanitaria territoriale, per frazione di mese da
valutare come mese intero si intende un numero
complessivo di ore di attività superiore a 48. I
residui non valutati sono sommati alle
integrazioni dei titoli di servizio
eventualmente presentati negli anni successivi.
4. I titoli di servizio non sono
cumulabili se riferiti ad attività svolte nello
stesso periodo. In tal caso è valutato il titolo
che comporta il punteggio più alto. Le attività
di servizio eventualmente svolte durante i
periodi formativi non sono valutabili.
5. A parità di punteggio
complessivo prevalgono, nell'ordine, la minore
età, il voto di laurea e, infine l'anzianità di
laurea.
6. Non sono valutabili attività
che non siano espressamente previste ed elencate
dal presente articolo.
7. Per
l'assegnazione a tempo indeterminato degli
incarichi vacanti di assistenza primaria e di
continuità assistenziale rilevati, secondo le
procedure di cui al presente Accordo, le
Regioni, fatto salvo il disposto di cui all'art.
34, comma 2, lettera a), e dell’art. 63, comma
2, lettera a), riservano nel proprio ambito,
sulla base degli Accordi regionali:
a) una percentuale variabile dal
60% al 80 % a favore dei medici in possesso
dell'attestato di formazione in medicina
generale di cui all'art. 1, comma 2, e all'art.
2, comma 2, del D.L.vo n. 256/91 e delle norme
corrispondenti di cui al D.L.vo n. 368/99 e di
cui al D.L.vo n. 277/2003;
b) una percentuale variabile dal
40 % al 20% a favore dei medici in possesso di
titolo equipollente, in corrispondenza alla
percentuale di cui alla lettera a).
8. Qualora non vengano
assegnati, per carenza di domande di incarico,
ambiti territoriali vacanti di assistenza
primaria e di continuità assistenziale spettanti
ad una delle due riserve di aspiranti, gli
stessi vengono assegnati all'altra riserva di
aspiranti.
9. Gli aspiranti alla
assegnazione degli ambiti territoriali carenti e
degli incarichi vacanti possono concorrere
esclusivamente per una delle riserve di
assegnazione di cui al comma 7, fatto salvo il
disposto di cui al precedente comma 8.
10. Ai fini del disposto del
precedente comma 9, gli aspiranti alla
assegnazione degli incarichi vacanti o degli
ambiti territoriali carenti dichiarano, all’atto
della relativa domanda, la riserva per la quale
intendono concorrere.
11. I quozienti frazionali
derivanti dall’applicazione delle percentuali di
riserva di cui al comma 7 sono approssimati alla
unità più vicina. In caso di quoziente
frazionale pari per entrambe le riserve, il
relativo posto viene assegnato alla riserva più
bassa.
ART. 17 – INCOMPATIBILITÀ.
1. Ai sensi dell’art. 4, comma
7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è
incompatibile con lo svolgimento delle attività
previste dal presente accordo il medico che:
a) sia titolare di qualsiasi
rapporto di lavoro dipendente, pubblico o
privato, anche precario, a eccezione dei medici
di cui all’art. 6, comma 1, del D.L. 14 giugno
1993, n. 187, convertito con modifiche nella
legge 12 agosto 1993, n. 296;
b) eserciti attività che
configurino conflitto di interessi con il
rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario
Nazionale o sia titolare o compartecipe di quote
di imprese che esercitino attività che
configurino conflitto di interessi col rapporto
di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale;
c) svolga attività di medico
specialista ambulatoriale accreditato;
d) sia iscritto negli elenchi
dei medici specialisti ambulatoriali
convenzionati;
e) sia iscritto negli elenchi
dei medici pediatri di libera scelta,
convenzionati ai sensi dell’art.8, comma 1,
D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed
integrazioni.
2. È, inoltre, incompatibile il
medico che:
a) svolga funzioni fiscali per
conto dell’Azienda o dell’INPS limitatamente
all’ambito territoriale di scelta o di attività
oraria, fatti salvi gli incarichi di medicina
dei servizi territoriali. Nell’ambito degli
Accordi regionali sono definiti limiti e deroghe
al disposto di cui alla presente lettera;
b) fruisca del trattamento
ordinario o per invalidità permanente da parte
del fondo di previdenza competente di cui al
decreto 14 ottobre 1976 del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale;
c) operi, a qualsiasi titolo,
salvo diversi accordi regionali, in presidi,
strutture sanitarie, stabilimenti o istituzioni
private convenzionate; tale incompatibilità
opera nei confronti dei medici che svolgono
attività presso gli stabilimenti termali ma solo
nei confronti dei propri assistiti, e determina
le conseguenti limitazioni del massimale;
d) intrattenga con una Azienda
un apposito rapporto instaurato ai sensi
dell’art. 8-quinquies, D.L.vo n. 502/92 e sue
successive modificazioni e integrazioni;
e) sia iscritto al corso di
formazione in medicina generale o corsi di
specializzazione di cui ai D.L.vi n. 256/91, n.
257/91, n. 368/99 e n. 277/03, fatto salvo
quanto previsto dalle norme vigenti in materia;
f) fruisca di trattamento di
quiescenza relativo ad attività convenzionate e
dipendenti del SSN, fatta esclusione per i
medici già titolari di convenzione per la
medicina generale all’atto del pensionamento.
Tale incompatibilità non opera inoltre nei
confronti dei medici che si trovavano in tale
condizione alla data di pubblicazione del DPR
270/2000, di quelli previsti al comma 8
dell'art. 39 del presente Accordo, e di quelli
che fruiscono del trattamento di quiescenza del
solo fondo generale dell’Enpam.
3. Il medico che, anche se a
tempo limitato, svolga funzioni di medico di
fabbrica o di medico competente ai sensi del
D.L.vo n. 626/94, fermo quanto previsto
dall'art. 39 in tema di limitazione di
massimale, non può acquisire nuove scelte dei
dipendenti delle aziende per le quali opera o
dei loro familiari anagraficamente conviventi.
4. Non è consentito ai medici
convenzionati ai sensi del presente Accordo di
detenere più di due rapporti convenzionali tra
quelli da esso previsti. Gli incarichi a tempo
indeterminato per l’emergenza sanitaria
territoriale sono incompatibili con tutti gli
altri rapporti convenzionali di cui al presente
Accordo.
5. L’accertata e contestata
situazione di incompatibilità previste dal
presente articolo comporta, sulla base delle
procedure di cui all’art. 30, la cessazione del
rapporto convenzionale.
6. La Azienda dispone, mediante
i propri servizi ispettivi, i controlli idonei
ad accertare la sussistenza delle situazioni di
incompatibilità, anche in corrispondenza della
comunicazione del medico relative al proprio
status convenzionale.
7.
L'accertata situazione di incompatibilità deve
essere contestata al medico, ai sensi di quanto
disposto dall’art. 30.
8. La eventuale situazione di
incompatibilità a carico del medico incluso
nella graduatoria regionale di cui all’articolo
15, deve cessare all’atto dell’assegnazione del
relativo ambito territoriale carente o incarico
vacante.
ART. 18 - SOSPENSIONE DEL
RAPPORTO E DELL’ATTIVITÀ CONVENZIONALE.
1. Il medico deve essere sospeso
dagli incarichi della medicina generale:
a) in esecuzione dei
provvedimenti sospensivi di cui all’articolo 30;
b) per sospensione dall'albo
professionale. In materia si applicano le
disposizioni di cui all'art. 9, comma 3, della
legge 23 aprile 1981, n. 154;
c) per tutta la durata del
servizio militare o servizio civile sostitutivo,
nonché nei casi di servizio prestato all'estero
per tutta la durata dello stesso, ai sensi della
legge 9 febbraio 1979, n. 38;
d) in caso di emissione, da
parte della Autorità Giudiziaria, di
provvedimenti restrittivi della libertà
personale, quali arresti domiciliari, custodia
cautelare in carcere o luogo di cura, divieto di
dimora nel territorio dell’ambito territoriale
di attività convenzionale o nel territorio
dell’Azienda, che impediscano il corretto
svolgimento dell’attività convenzionata di
studio e domiciliare;
2. Il medico è sospeso dalle
attività di medicina generale:
a) in caso di malattia o
infortunio non occorsi nello svolgimento delle
attività professionali convenzionate, per la
durata massima di tre anni nell’arco di cinque;
b) nel caso di attribuzione e
accettazione da parte del medico di incarico di
Direttore di Distretto o di altri incarichi
organizzativi o di dirigenza nel Distretto o
nell’ambito delle altre strutture organizzative
e gestionali del Servizio Sanitario Nazionale o
Regionale, anche ai sensi del disposto
dell’articolo 8, comma 1, lettera m) del D.L.vo
n. 502/92 e successive modificazioni ed
integrazioni, per tutta la durata dell’incarico
e fino alla cessazione dello stesso. Nel caso di
incarico a tempo parziale, la sospensione è
anch’essa a tempo parziale.
c) per la durata complessiva
della inabilità temporanea totale, in caso di
infortunio o malattia occorsi nello svolgimento
della propria attività professionale;
d) per inabilità temporanea o
permanente che derivi da causa di servizio, per
la durata massima di tre anni nell’arco di
cinque.
e) partecipazione ad iniziative
aventi carattere umanitario e di solidarietà
sociale aventi carattere istituzionale e che
siano preventivamente autorizzati dall’Azienda.
f) per motivi di studio relativi
a partecipazione a corsi di formazione diversi
da quelli obbligatori di cui all’art. 20 del
presente Accordo, accreditati secondo le
disposizioni previste dal D.L.vo n. 502/92 e
successive modificazioni ed integrazioni, che
abbiano durata superiore a 30 giorni consecutivi
e fino alla concorrenza di un limite massimo di
60 giorni all’anno, salvo diversi Accordi
regionali, che abbiano come oggetto argomenti di
interesse per la medicina generale e che siano
preventivamente autorizzati dall’Azienda.
3. Il medico di medicina
generale ha diritto ad usufruire di sospensione
parziale dell’attività convenzionale, con sua
sostituzione part-time e per periodi anche
superiori a sei mesi, comunque non superiori a
18 mesi nell’arco di cinque anni, per:
a) Allattamento o assistenza a
neonati entro i primi 12 mesi di vita;
b) Adozione di minore nei primi
12 mesi dall’adozione;
c) Assistenza a minori
conviventi non autosufficienti;
d) Assistenza a familiari
conviventi, anche temporaneamente, con inabilità
pari al 100% e titolari di indennità di
accompagnamento.
4. Il medico in stato di
gravidanza, convenzionato ai sensi del presente
Accordo, può richiedere la sospensione
dell’attività convenzionale per tutto o per
parte del periodo previsto come obbligatorio per
i lavoratori dipendenti e con sostituzione
totale o parziale della propria attività
lavorativa.
5. Il medico convenzionato ai
sensi del presente Accordo, ove non già previsto
dai Capi specifici può richiedere la sospensione
dell’attività convenzionale per un periodo non
superiore ai 30 giorni lavorativi nell’arco di
un anno per ristoro psico-fisico dall’attività
lavorativa, con sostituzione a proprio carico.
6. Nei
casi di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 la sospensione
dell’attività di medicina generale non comporta
la sospensione del rapporto convenzionale né
soluzione di continuità del rapporto stesso ai
fini della anzianità di servizio.
7. I periodi di sospensione del
rapporto convenzionale non possono essere
considerati, a nessun titolo, come attività di
servizio e non possono comportare alcun onere,
anche previdenziale, a carico del SSN.
8. Nei casi previsti dal comma 1
il medico deve essere sostituito da un medico
nominato dalla Azienda secondo le modalità
stabilite dall'art. 37 comma 15, dall'art. 70
comma 4, dall’art. 81 comma 6 e dall'art. 97,
comma 4.
9. Nei casi previsti dai commi
2, 3, 4 e 5 il medico deve farsi sostituire
seguendo le modalità previste dall'art. 37,
comma 1, dall'art. 70, comma 1, dall'art. 81, e
dall'art. 97, comma 2.
10. Il medico sospeso
dall’incarico ai sensi del comma 1 lettera b) e
sospeso temporaneamente ai sensi del comma 1
lettera d) conserva, in quest’ultimo caso e fino
a sentenza definitiva, il diritto a percepire i
propri compensi al netto dei compensi spettanti
al sostituto ai sensi dell’Allegato C del
presente Accordo.
11. I compensi di cui al comma
10 sono erogati fatta salva ogni eventuale
azione di rivalsa.
12. Il provvedimento di
sospensione del rapporto convenzionale è
disposto dal Direttore Generale della Azienda
con apposita deliberazione, visti gli atti
probatori.
13. Il provvedimento di
sospensione ha contemporaneità di efficacia in
tutte le sedi di attività del medico. Il medico
è tenuto ad informare tutte le Aziende nelle
quali egli opera della insorgenza di eventuali
condizioni comportanti la sospensione
dell’incarico, al fine di consentire le relative
determinazioni da parte dei rispettivi Direttori
Generali.
14. Fatte salve le sospensioni
d’ufficio del rapporto o dell’attività
convenzionale e quelle dovute a malattia,
infortunio o a cause non prevedibili, la
comunicazione da parte del medico della
sospensione deve essere effettuata con un
preavviso minimo di 15 giorni.
15. Le autorizzazioni di cui
alle lettere d) ed e) del comma 1, sono
richieste dal medico 30 giorni prima dell’evento
e la risposta della ASL viene fornita entro 15
giorni dalla ricezione della relativa richiesta.
La mancata risposta entro i termini previsti ha
significato di approvazione. Il diniego deve
essere adeguatamente motivato.
ART. 19 - CESSAZIONE DEL RAPPORTO
CONVENZIONALE.
1. Il rapporto tra le Aziende e
i medici di medicina generale cessa:
a) per compimento del 65° anno
di età, fermo restando, ai sensi del combinato
disposto dei commi 1 e 3 dell’articolo 15-nonies
del D.L.vo n. 229/99, che è facoltà del medico
di medicina generale convenzionato di mantenere
l’incarico per il periodo massimo di un biennio
oltre il 65° anno di età, in applicazione
dell’art. 16 del D.L.vo 30/12/92, n. 503;
b) per provvedimento
disciplinare adottato ai sensi e con le
procedure di cui all'art. 30; c) per recesso del
medico da comunicare alla Azienda con almeno un
mese di preavviso in caso di trasferimento e di
due mesi negli altri casi;
d) per sopravvenuta, accertata e
contestata insorgenza di motivi di
incompatibilità ai sensi dell'art. 17;
e) per sopravvenuto, accertato e
contestato venir meno dei requisiti minimi di
cui all'art. 36;
f) per incapacità psico-fisica a
svolgere l'attività convenzionale, accertata da
apposita commissione medico-legale aziendale, ai
sensi della legge n. 295/90. Il componente della
medicina generale, di cui all’art. 1, comma 3
della legge citata, è nominato dal Comitato
aziendale;
g) per accertato e contestato
mancato rispetto degli obblighi e dei compiti
previsti dalla convenzione e dai relativi
accordi integrativi regionali e aziendali, sulla
base delle procedure di cui all’art. 30.
2. Sono inoltre motivi di
decadenza del rapporto convenzionale, sulla base
delle procedure di cui all’art. 30:
a) l'accertato e non dovuto
pagamento, anche parziale, da parte
dell'assistito di prestazioni previste dal
presente accordo e dagli accordi regionali e
retribuite nella quota fissa ed in quella
variabile del compenso;
b) l'esercizio della libera
professione al di fuori delle modalità stabilite
dal presente Accordo.
3. Il medico che, dopo tre anni
di iscrizione nello stesso elenco dei medici di
assistenza primaria non risulti titolare di un
numero minimo di scelte pari a n. 300 unità,
decade dal rapporto convenzionale, salvo che la
mancata acquisizione del minimo anzidetto sia
dipendente da situazioni di carattere oggettivo.
Il provvedimento è adottato dalla competente
Azienda, sentiti l'interessato e il comitato di
cui all'art. 23.
4. Nel caso di cessazione per
provvedimento di cui al comma 2, il medico può
presentare nuova domanda di inclusione nelle
graduatorie dopo quattro anni dalla cessazione.
Una nuova attribuzione dell’incarico può
avvenire solo per un ambito territoriale
differente da quello detenuto all’atto della
cessazione del precedente incarico.
5. Il rapporto cessa di diritto
e con effetto immediato per radiazione o
cancellazione dall'Albo professionale.
6. Il provvedimento di
cessazione è adottato dal Direttore Generale
della Azienda con deliberazione.
ART. 20 – FORMAZIONE
CONTINUA.
1. La formazione professionale
in medicina generale, universitaria,
complementare e continua, riguarda la crescita
culturale e professionale del medico e le
attività inerenti ai servizi e alle prestazioni
erogate per garantire i livelli essenziali di
assistenza e competenze ulteriori o integrative
relative ai livelli assistenziali aggiuntivi
previsti dagli atti programmatori regionali,
secondo quanto previsto dagli Accordi della
Conferenza Stato-Regioni.
2. Le Regioni, promuovono la
programmazione delle iniziative per la
formazione, tenendo conto degli obiettivi
formativi sia di interesse nazionale,
individuati dalla Conferenza Stato-Regioni sia
di specifico interesse regionale e aziendale. I
programmi prevedono momenti di formazione comune
con altri medici convenzionati operanti nel
territorio, medici dipendenti, ospedalieri e
non, ed altri operatori sanitari.
3. Le Regioni possono
riconoscere, anche in accordo con l’Università e
per le parti di rispettiva competenza, attività
formative del Medico di Medicina Generale, nelle
seguenti aree:
a) insegnamento universitario di
base pre-laurea
b) tirocinio valutativo
pre-abilitazione alla professione medica
c) formazione specifica in
Medicina Generale
d) Aggiornamento e audit
e) Ricerca
clinico-epidemiologica e sperimentazione.
4. Le regioni, soggetti
istituzionali principalmente interessati alla
corretta ed adeguata formazione dei medici di
medicina generale che operano nel SSN, assumono
un ruolo di primo piano in questo importante
processo per garantirne coerenza ed efficienza.
A tal fine le Regioni, sulla base degli accordi
regionali, assicurano l’attività formativa e di
ricerca dei medici di medicina generale mediante
adeguati modelli organizzativi, e possono
altresì dotarsi di appositi Centri Formativi
Regionali, con l’obiettivo di:
a) definire indirizzi e
obiettivi generali delle attività di formazione,
con funzione di programmazione e coordinamento
generale;
b) formare e/o accreditare i
medici di medicina generale che svolgono
attività didattica (animatori di formazione,
docenti, tutor);
c) garantire la formazione
specifica in medicina generale;
d) promuovere attività di
ricerca e sperimentazione in Medicina generale
e) proporre e coordinare le
attività di formazione ECM della Regione e delle
Aziende Sanitarie rivolte ai medici di medicina
generale.
5. La partecipazione alle
attività di formazione continua costituisce
requisito indispensabile per svolgere attività
di medico di medicina generale ai sensi del
presente Accordo. Per garantire efficacia,
appropriatezza, sicurezza ed efficienza
all’assistenza prestata, il medico è tenuto a
soddisfare il proprio debito annuale di crediti
formativi, attraverso attività che abbiano come
obiettivi quelli definiti al comma 1 del
presente articolo.
6. Gli eventi (residenziali,
formazione a distanza, ecc.) accreditati sulla
base degli indirizzi e priorità individuate
dalle regioni e dalle aziende danno titolo ad un
credito didattico. Danno altresì luogo a crediti
formativi, le attività di formazione sul campo
incluse le attività di ricerca e
sperimentazione, secondo le modalità previste
dalla Regione, in base agli accordi della
Conferenza Stato-Regioni .
7. Ai
sensi dell’art. 16-quater, comma 2, del decreto
legislativo 229/99, al medico di medicina
generale che nel triennio non abbia conseguito
il minimo dei crediti formativi stabilito dalla
commissione nazionale è attivato il procedimento
disciplinare di cui all’art. 30.
8. I corsi regionali e aziendali
possono valere fino al 70% del debito formativo
annuale e, orientativamente, i temi della
formazione obbligatoria saranno scelti, in modo
da rispondere:
a)
ad obiettivi aziendali e distrettuali di cui un
terzo su argomenti di organizzazione sanitaria;
b) ad obiettivi regionali di cui
un terzo su argomenti deontologici e legali;
c) all’ integrazione tra
Territorio ed Ospedale.
9. Ai fini di quanto disposto
dal precedente comma 8, le Aziende garantiscono
ai medici la realizzazione dei relativi corsi,
nei limiti delle risorse disponibili e ad esse
assegnate, sulla base degli Accordi regionali e
nel rispetto della programmazione regionale.
10. Il medico che non frequenti
i corsi obbligatori per due anni consecutivi è
soggetto all’attivazione delle procedure di cui
all'art. 30 per l'eventuale adozione delle
sanzioni previste, graduate a seconda della
continuità dell'assenza.
11. Il medico di medicina
generale ha facoltà di partecipare a proprie
spese a corsi, anche attraverso la Formazione a
Distanza (FAD), non organizzati né gestiti
direttamente dalle Aziende, ma comunque svolti
da soggetti accreditati ed attinenti alle
tematiche della medicina generale, fino alla
concorrenza del 30% dei crediti previsti per
l'aggiornamento.
12. I corsi obbligatori, fatta
salva una diversa determinazione concordata a
livello aziendale, si svolgono il sabato mattina
per almeno 10 sabati e per almeno 40 ore annue;
tale attività rientra nei compiti retribuiti.
L'Azienda, con oneri a proprio carico, adotta i
provvedimenti necessari a garantire la
continuità dell’assistenza durante le ore di
aggiornamento, anche con il pagamento della
sostituzione da parte dell'azienda medesima.
13. L'azienda provvede ad
assicurare l'erogazione delle prestazioni di
competenza dei medici di medicina generale a
rapporto orario, durante la partecipazione ai
corsi, qualora l'orario dei corsi non sia
compatibile con lo svolgimento del servizio.
14. Danno altresì luogo a
crediti formativi le attività di formazione sul
campo, incluse le attività di ricerca e
sperimentazione, le attività di animatore di
formazione, docente, tutor e tutor valutatore,
secondo le modalità previste dalla Regione in
base alle indicazioni della Conferenza
Stato-Regioni.
15. Gli Accordi regionali
definiscono:
a) l'attuazione di corsi di
formazione per animatori di formazione
permanente, sulla base di un curriculum
formativo specifico, da individuarsi tra i
medici di medicina generale;
b) il fabbisogno regionale di
animatori di formazione e di docenti di medicina
generale;
c) la creazione di un elenco
regionale di animatori di formazione, con
idoneità acquisita nei corsi di cui alla lettera
a) o altrimenti acquisita e riconosciuta dalla
Regione, da individuarsi tra i medici di
medicina generale, sulla base di espliciti
criteri di valutazione, fra i quali deve essere
previsto un curriculum formativo. Sono
riconosciuti gli attestati di idoneità già
acquisiti in corsi validati dalla Regione;
d) i criteri per la
individuazione dei docenti di medicina generale
da inserire in apposito elenco;
e) le modalità e i criteri per
la loro specifica formazione didattica e
professionale permanente e per il coordinamento
delle loro attività, anche attraverso la
formazione di Scuole regionali con proprio
statuto, ai fini dell’accreditamento di cui
all’art. 16-ter, comma 2, del D.Lgs. 502/92 e
successive modificazioni;
f) le attività di
sperimentazione e ricerca.
16. Le attività didattiche
indicate al comma precedente non comportano
riduzione del massimale individuale.
ART. 21 - DIRITTI SINDACALI.
1. Ai componenti di parte medica
convenzionati per la medicina generale, presenti
nei Comitati e Commissioni previste dal presente
accordo e da normative nazionali, regionali o
aziendali, è rimborsata la spesa per le
sostituzioni relative alla partecipazione alle
riunioni dei suddetti organismi nella misura
prevista dagli Accordi Regionali e le spese di
viaggio nella misura prevista dalle vigenti
norme della pubblica amministrazione.
2. Tale onere è a carico della
Azienda di iscrizione del medico.
3. I rappresentanti nazionali,
regionali e provinciali dei sindacati medici di
categoria maggiormente rappresentativi, i medici
nominati alle cariche dagli organi ordinistici
per espletare i rispettivi mandati, nonché i
medici eletti al Parlamento o ai consigli
regionale, provinciale e comunale possono
avvalersi, con oneri a loro carico e per tutto
il corso del relativo mandato, della
collaborazione professionale di medici con
compenso orario. Detto compenso,
onnicomprensivo, non può essere inferiore a
quello previsto per le attività orarie di
continuità assistenziale di cui all’art. 72,
comma 1, nella misura prevista per l’anno di
riferimento.
4. A titolo di concorso negli
oneri collegati allo svolgimento di compiti
sindacali, a ciascun sindacato viene
riconosciuta la disponibilità di 3 ore annue per
ogni iscritto.
5. La segreteria nazionale o
regionale del sindacato comunica ogni anno alle
aziende interessate i nominativi dei propri
rappresentanti ai quali deve essere attribuita
la disponibilità della quota parte di orario
spettante, con indicazione dell'orario assegnato
a ciascuno.
6. Mensilmente ciascuno dei
rappresentanti designati ai sensi del comma 5
comunica alla propria Azienda il nominativo del
medico che l'ha sostituito nel mese precedente e
il numero delle ore di sostituzione. Entro il
mese successivo si provvede al pagamento di
quanto dovuto al sostituto, sulla base di un
compenso orario pari a quello previsto per le
attività orarie di continuità assistenziale di
cui all’art. 72, comma 1, nella misura prevista
per l’anno di riferimento, fatte salve diverse
determinazioni assunte nell’ambito degli Accordi
regionali.
Tale attività non si configura
come rapporto di lavoro continuativo. Il
compenso è direttamente liquidato dalla Azienda
che amministra la posizione del rappresentante
sindacale designato.
7. Nel caso di medico
convenzionato a rapporto orario l’Azienda
provvede al pagamento del medico di cui al comma
5 sulla base del suo orario di incarico.
ART. 22 - RAPPRESENTATIVITÀ SINDACALE.
1. Al fine di definire regole di
indirizzo volte ad assicurare l'accertamento del
requisito della "maggiore rappresentatività", ai
sensi dell’art. 8 del D.L.vo n. 502/92 e
successive modificazioni ed integrazioni,
sottolineata la necessità di garantire il più
alto grado di trasparenza nelle relazioni
sindacali, si indica, come criterio di
riferimento per la determinazione di tale
requisito sul piano nazionale, delle
Confederazioni e delle Federazioni e
Organizzazioni sindacali, il criterio della
consistenza associativa.
2. La consistenza associativa è
rilevata in base alle deleghe conferite alle
singole Aziende dai medici convenzionati per la
ritenuta del contributo sindacale. La decorrenza
della delega coincide con le ritenute effettive
accertate alla data del 1 Gennaio di ogni anno.
3. Entro il mese di febbraio di
ciascun anno, mediante comunicazione delle
stesse Aziende, la consistenza associativa viene
trasmessa alla Struttura Interregionale Sanitari
Convenzionati (SISAC), all’Assessorato Regionale
alla Sanità ed alle Segreterie Nazionali delle
Organizzazioni Sindacali
4. Per le trattative
disciplinate dall’art. 8 del D.L.vo n. 502/92 e
successive modificazioni ed integrazioni, la
consistenza associativa è determinata sulla base
dei dati riferiti all’anno precedente a quello
in cui si procede all’avvio delle trattative per
il rinnovo dell’Accordo Collettivo Nazionale.
5. In tutti gli altri casi in
cui occorra il riferimento alla consistenza
associativa, essa è riferita ai dati rilevati
nell’anno precedente.
6. Sono considerate maggiormente
rappresentative, ai fini della contrattazione,
sul piano nazionale le organizzazioni sindacali
che, relativamente al disposto di cui ai commi 2
e 3, abbiano un numero di iscritti, risultanti
dalle deleghe per la ritenuta del contributo
sindacale, non inferiore al 5% delle deleghe
complessive.
7. Contestualmente alla ritenuta
sindacale, le Aziende inviano ai rispettivi
sindacati provinciali l’elenco dei medici ai
quali sia stata effettuata la ritenuta
sindacale, con l’indicazione delle relative
quote e di tutti gli elementi atti a verificare
l’esattezza della ritenuta medesima.
8. La riscossione delle quote
sindacali per i sindacati avviene su delega del
medico attraverso le Aziende con versamento in
c/c intestato ai tesorieri dei sindacati per
mezzo della banca incaricata delle operazioni di
liquidazione dei compensi.
9. Le deleghe precedentemente
rilasciate restano valide, nel rispetto della
normativa vigente.
10. Le organizzazioni sindacali
firmatarie del presente Accordo, in possesso dei
requisiti di rappresentatività cui al comma 6 a
livello nazionale, sono legittimate alla
trattativa e alla stipula degli Accordi
regionali.
11. Gli Accordi aziendali
possono essere stipulati dalle organizzazioni
sindacali firmatarie dell’Accordo regionale.
12. Nel caso in cui il requisito
di cui al comma 6 sia stato conseguito mediante
l’aggregazione di più organizzazioni sindacali,
il soggetto contrattuale è univocamente
rappresentato da una sigla, partecipa alle
trattative e sottoscrive gli Accordi come tale,
è rappresentata alle trattative dal legale
rappresentante o da un suo delegato e mantiene
il diritto di rappresentatività contrattuale
fintanto che la situazione soggettiva resti
invariata.
ART. 23 - COMITATO
AZIENDALE.
1. In ciascuna azienda, o ambito
diverso definito dalla Regione, è costituito un
comitato aziendale permanente composto da
rappresentanti dell'Azienda e rappresentanti
delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello aziendale. I compiti e
le modalità di funzionamento del comitato sono
definite dagli Accordi regionali.
2. E’ demandata alla
contrattazione regionale la definizione dei
contenuti e delle modalità di attuazione dei
commi successivi, secondo quanto disposto
dall’art. 14 del presente Accordo.
3. Il comitato aziendale esprime
pareri obbligatori in merito a:
a) richiesta di deroga
temporanea al massimale di scelte di cui
all’art. 39;
b) motivi di incompatibilità
agli effetti delle ricusazioni di cui all’art.
41, comma 4;
c) cessazione del rapporto
convenzionale ai sensi dell’art. 19, comma 1,
lettera e) e comma 3;
d) deroghe di cui all’art. 35,
comma 12, all’obbligo di residenza;
e) variazione degli ambiti di
scelta;
f) individuazione delle zone
disagiate.
4. Inoltre il comitato aziendale
è preposto alla definizione degli accordi
aziendali, ad esprimere ogni altro parere e ad
espletare ogni altro incarico attribuitogli dal
presente accordo o da accordi regionali o
aziendali.
5. Il comitato esprime pareri
sui rapporti convenzionali di assistenza
primaria, di continuità assistenziale, emergenza
sanitaria territoriale, medicina dei servizi e
attività programmate territoriali.
6. L’Azienda fornisce il
personale, i locali e quant’altro necessario ad
assicurare lo svolgimento dei compiti assegnati
al comitato aziendale.
ART. 24 - COMITATO
REGIONALE.
1. In ciascuna regione è
istituito un comitato permanente regionale
composto da rappresentanti della regione e da
rappresentanti delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello regionale
a norma dell’art. 22.
2. E’ demandata alla
contrattazione regionale la definizione dei
contenuti e delle modalità di attuazione dei
commi successivi, secondo quanto disposto
dall’art. 14 del presente Accordo.
3. Il comitato permanente è
preposto:
a) alla definizione degli
accordi regionali;
b) a formulare proposte ed
esprimere pareri sulla corretta applicazione
delle norme del presente accordo e degli accordi
regionali;
c) a fornire indirizzi sui temi
di formazione di interesse regionale;
d) a collaborare per la
costituzione di gruppi di lavoro, composti da
esperti delle aziende e da medici di medicina
generale, per la verifica degli standard
erogativi e di individuazione degli indicatori
di qualità.
4. L’attività del comitato
permanente è comunque prioritariamente
finalizzata a fornire indirizzi uniformi alle
aziende per l’applicazione dell’accordo
nazionale e degli accordi regionali ed è sede di
osservazione degli accordi aziendali.
5. La regione fornisce il
personale, i locali e quant’altro necessario per
assicurare lo svolgimento dei compiti assegnati
al comitato regionale.
ART. 25 – PROGRAMMAZIONE E
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ.
1. Ai sensi dell’art. 3-quater,
comma 2, del D.L.vo n. 502/92 e successive
modificazioni ed integrazioni, nell’ambito delle
risorse assegnate al distretto per il
perseguimento degli obiettivi di salute della
popolazione di riferimento, e in virtù della
autonomia tecnicogestionale ed
economico-finanziaria, con contabilità separata
all’interno del bilancio della Azienda, il
“Programma delle attività Territoriali” nel
rispetto delle normative regionali, prevede:
a) le attività di medicina
generale previste dal decreto legislativo sopra
richiamato all’art. 3-quinquies e dal piano
sanitario nazionale, approvato con il D.P.R. del
23 luglio 1998 – cioè assistenza primaria,
continuità assistenziale, emergenza sanitaria
territoriale e medicina dei servizi – e il
relativo finanziamento sulla base della quota
capitaria di finanziamento erogata alla Azienda
dalla Regione;
b) altre attività territoriali
pertinenti la medicina generale e attività
intersettoriali, cui partecipa la medicina
generale, definite dagli Accordi Regionali e
Aziendali, con la indicazione dello specifico
finanziamento.
2. Le attività territoriali
riguardanti la medicina generale di cui al comma
1, lett. b) del presente articolo sono in
particolare:
a) attività di formazione,
informazione, e revisione fra pari dei medici di
medicina generale;
b) prestazioni aggiuntive dei
medici di medicina generale, comprese quelle
informatiche di ricerca epidemiologica,
statistica, di calcolo di spesa;
c) servizi di supporto alla
attività dei medici di medicina generale, di
tipo strutturale, strumentale e di personale;
d) potenziamento delle attività
distrettuali di assistenza domiciliare di cui al
presente Accordo;
e) progetti obiettivo nazionali,
regionali e aziendali;
f) progetti a livello di spesa
programmato;
g) sviluppo delle forme
associative nelle condizioni di oggettiva
difficoltà socio-geografica;
h) sviluppo e potenziamento
degli standard informatici dei medici di
medicina generale.
i) produzione di linee guida e
protocolli per percorsi diagnostici e
assistenziali;
j) conferenze di consenso
nell’ambito del Distretto;
k) sviluppo di attività
integrate ospedale-territorio;
l) sviluppo di servizi
assistenziali carenti nel distretto.
3. Il finanziamento delle
attività indicate al comma 2 è assicurato dalla
Azienda, sulla base di linee di indirizzo
definite a livello regionale, utilizzando:
a) appositi stanziamenti, anche
relativi a finanziamenti per la medicina
generale non utilizzati negli esercizi
precedenti, finalizzati all’attuazione di
specifici progetti o programmi individuati dagli
accordi regionali e aziendali;
b) stanziamenti conseguenti alla
razionalizzazione della spesa diretta o indotta
dai medici di medicina generale;
c) finanziamenti ricevuti da
soggetti non appartenenti al Servizio Sanitario
Nazionale e finalizzati a specifici progetti
concernenti la medicina generale;
d) attribuzione della quota
capitaria relativa ai cittadini residenti che
non hanno effettuato la scelta del medico nella
Azienda stessa o in altra Azienda.
4. Fatte salve diverse
determinazioni a livello regionale, pur nel
rispetto dei principi di unitarietà e di
intersettorialità del “Programma delle attività
distrettuali”, il Direttore del Distretto,
unitamente ai propri collaboratori, è
coadiuvato, per il monitoraggio delle iniziative
previste dal Programma stesso concernenti la
medicina generale, da un medico di medicina
generale membro di diritto dell’Ufficio di
Coordinamento delle Attività Distrettuali sulla
base delle disposizioni regionali in materia e
da due rappresentanti dei medici di medicina
generale eletti tra quelli operanti nel
distretto.
5.In particolare sono oggetto
del monitoraggio:
a)
l’andamento, per la parte concernente la
medicina generale e indicata ai commi 2 e 3,
dell’attuazione del Programma delle attività
distrettuali e della gestione delle relative
risorse;
b) l’appropriatezza
prescrittiva, anche in relazione ai rapporti tra
medicina generale e medicina specialistica
ambulatoriale e ospedaliera, in riferimento a
linee guida condivise, all’applicazione di
percorsi diagnostico-terapeutici concordati, al
rispetto delle note dell’AIFA, anche al fine di
prevenire e rimuovere comportamenti anomali.
6. I soggetti di cui al comma 4
assumono iniziative per la promozione di momenti
di verifica e revisione di qualità, di
conferenze di consenso e per l’applicazione nel
distretto dei programmi di attività finalizzata
al rispetto dei livelli di spesa programmati,
come concordati ai sensi dell’ art. 14, comma 6.
7. Le Aziende assicurano la
predisposizione di appropriati ed effettivi
strumenti di informazione per garantire
trasparenza all’attuazione di quanto previsto
dal presente articolo.
8. E’ demandata alla
contrattazione regionale la definizione dei
contenuti e delle modalità di attuazione di
quanto previsto dal presente articolo, secondo
il disposto dell’art. 14.
ART. 26 – EQUIPES
TERRITORIALI ED UTAP.
1. Le Regioni e le Aziende,
attraverso la istituzione di équipes
territoriali, realizzano forme di integrazione
professionale dell’attività dei singoli
operatori tra loro, la continuità
dell’assistenza, la presa in carico del paziente
e il conseguimento degli obiettivi e dei
programmi distrettuali .
2. In
coerenza con l’intesa Stato-Regioni del 29
luglio 2004 le Regioni prevedono, in accordo con
le OO.SS. maggiormente rappresentative, in via
sperimentale e con partecipazione volontaria dei
medici e degli altri operatori sanitari, la
costituzione delle Unità di assistenza primaria
(UTAP), strutture territoriali ad alta
integrazione multidisciplinare ed
interprofessionale, in grado di dare risposte
complesse al bisogno di salute delle persone.
3. L’équipe territoriale è:
a) strumento attuativo della
programmazione sanitaria;
b) momento organizzativo della
medicina generale e delle altre discipline
presenti nel distretto per la erogazione dei
livelli essenziali e appropriati di assistenza e
per la realizzazione di specifici programmi e
progetti assistenziali di livello nazionale,
regionale e aziendale.
4. E’ demandata alla
contrattazione regionale la definizione dei
contenuti e delle modalità di attuazione dei
commi successivi, secondo quanto disposto
dall’art. 14 del presente Accordo.
5. L’ambito distrettuale di
riferimento della équipe territoriale e
dell’UTAP, intesa come organismo operativo
distrettuale, viene individuato dal Direttore di
distretto e dagli operatori interessati e
rappresenta l’ambito territoriale di operatività
delle stesse per lo svolgimento
delle attività e
l’erogazione delle prestazioni previste dal
“Programma delle attività distrettuali”, che
comprende oltre ai livelli obbligatori di
assistenza anche quanto di pertinenza
distrettuale indicato da specifici progetti
nazionali, regionali e aziendali.
6. Al fine di assicurare l’intersettorialità
e l’integrazione degli interventi socio-sanitari
nell’ambito territoriale di riferimento, della
équipe territoriale fanno parte le figure
professionali ivi operanti deputate a garantire,
ai sensi dell’art. 3-quinquies del decreto
legislativo 502 del 1992 e successive
modificazioni e integrazioni:
a) l’assistenza primaria;
b) la continuità assistenziale;
c) la pediatria di libera
scelta;
d) l’assistenza specialistica
ambulatoriale;
e) la medicina dei servizi;
f) le prestazioni sociali a
rilevanza sanitaria.
7. L’intervento coordinato e
integrato della équipe territoriale assume
particolare rilievo nel coinvolgimento nelle attività ad
alta integrazione socio-sanitaria, quali:
a) prevenzione e cura delle
dipendenze da droga, alcool e farmaci;
b) tutela
della salute dell’infanzia, della donna e della
famiglia;
c) tutela dei disabili e
anziani;
d) patologie in fase terminale;
e) patologie da HIV;
f) tutela della salute mentale;
g) inabilità o disabilità
conseguenti a patologie cronico-degenerative.
8. L’attività interdisciplinare
e integrata dell’équipe territoriale si realizza
mediante la produzione di valutazioni
multidimensionali e selezionando risposte
appropriate alle diverse condizioni di bisogno. Si
concretizza anche attraverso la predisposizione
di un programma di lavoro:
a) finalizzato ad assicurare lo
svolgimento delle attività e l’erogazione delle
prestazioni previste dalla programmazione
sanitaria, quali livelli essenziali e
appropriati di assistenza, e da specifici
programmi e progetti assistenziali;
b)
proposto dagli operatori interessati o dal
Direttore del distretto;
c) concordato tra gli operatori
interessati e tra questi e il Direttore del
distretto;
d) che indichi i soggetti
partecipanti, le attività o le prestazioni di
rispettiva competenza, i tempi e i luoghi di esecuzione
delle stesse;
e) la possibilità di operare
modifiche durante la sua esecuzione, i tempi
delle verifiche periodiche su eventuali problemi
operativi, sui tempi di attuazione e sui
risultati conseguiti.
ART. 27 – APPROPRIATEZZA
DELLE CURE E DELL’USO DELLE RISORSE.
1. Il medico di medicina
generale concorre, unitamente alle altre figure
professionali operanti nel Servizio sanitario
nazionale, a:
a) realizzare la continuità
dell’assistenza nel territorio in ragione della
programmazione regionale;
b) assicurare l’appropriatezza
nell’utilizzo delle risorse messe a disposizione
dalla Azienda per l’erogazione dei livelli
essenziali e appropriati di assistenza e in
attesa della definizione di linee guida
consensuali;
c) ricercare la sistematica
riduzione degli sprechi nell’uso delle risorse
disponibili mediante adozione di principi di
qualità e di medicina basata sulle evidenze
scientifiche;
d) operare secondo i principi di
efficacia e di appropriatezza degli interventi
in base ai quali le risorse devono essere
indirizzate verso le prestazioni la cui
efficacia è riconosciuta secondo le evidenze
scientifiche e verso i soggetti che maggiormente
ne possono trarre beneficio.
2. Le prescrizioni di
prestazioni specialistiche, comprese le
diagnostiche, farmaceutiche e di ricovero, del
medico di medicina generale si attengono ai
principi sopra enunciati e avvengono secondo
scienza e coscienza.
3. Nell’applicazione delle norme
di cui all’art. 1, comma 4, del decreto legge 20
giugno 1996, n. 323, convertito con
modificazioni nella legge 8 agosto 1996, n. 425,
il quale ha stabilito tra l’altro per le
prescrizioni farmaceutiche l’obbligo da parte di
tutti i medici del rispetto delle condizioni e
limitazioni previste dai provvedimenti della
AIFA, la segnalazione di eventuali infrazioni
all’Ordine professionale di iscrizione e al
Ministero della Sanità, nonché l’obbligo per il
medico di rimborsare il farmaco indebitamente
prescritto, si applicano le procedure e i
principi di cui ai successivi commi.
4. E’ demandata alla
contrattazione regionale la definizione dei
contenuti e delle modalità di attuazione dei
commi successivi, secondo quanto disposto
dall’art. 14 del presente Accordo.
5. Le Aziende che rilevano
comportamenti prescrittivi del medico di
medicina generale ritenuti non conformi alle
norme sopra evidenziate, sottopongono il caso ai
soggetti individuati all’art. 25, comma 4,
deputati a verificare, ai sensi del comma 5
dello stesso articolo, l’appropriatezza
prescrittiva nell’ambito delle attività
distrettuali, integrati dal responsabile del
servizio farmaceutico, o da suo delegato, e da
un medico individuato dal direttore sanitario
della Azienda
6. L’organismo suddetto esamina
il caso entro 30 giorni dalla segnalazione,
tenendo conto dei seguenti principi:
a) la ipotesi di irregolarità
deve essere contestata al medico per iscritto
entro gli ulteriori 15 giorni assegnandogli un
termine non inferiore a 15 giorni per le
eventuali controdeduzioni e/o la richiesta di
essere ascoltato;
b) il risultato
dell’accertamento, esaminate le eventuali
controdeduzioni e/o udito il medico interessato,
è comunicato al Direttore generale della Azienda
per i provvedimenti di competenza e al medico
interessato.
7. La prescrizione farmaceutica
è valutata tenendo conto dei seguenti elementi:
a) sia oggetto di occasionale, e
non ripetuta, inosservanza delle norme
prescrittive dovuta ad errore scusabile;
b) sia stata determinata da un
eccezionale stato di necessità attuale al
momento della prescrizione, con pericolo di
danno grave alla vita o all’integrità della
persona che non possa essere evitato con il
ricorso alle competenti strutture o servizi del
S.S.N.;
c) sia stata determinata dalla
novità del farmaco prescritto e/o dalla novità
della nota AIFA, o di altra legittima norma, e,
comunque, per un periodo non superiore a 30
giorni dalla immissione alla vendita,
dall’emanazione ufficiale della nota AIFA o di
altra legittima norma.
ART. 28 – ARTICOLAZIONE DEL
COMPENSO.
1. Ai sensi dell’art. 8 comma 1,
lettera d), del D. L.vo 502/92 come
successivamente modificato ed integrato, la
struttura del compenso del medico di medicina
generale così si articola:
a) Quota fissa oraria - in
relazione a quanto previsto dai rispettivi Capi
del presente Accordo - o capitaria per ciascun
soggetto iscritto nella lista, corrisposta su
base annuale in rapporto alle funzioni definite
dal presente accordo;
b) Una quota variabile in
funzione del raggiungimento degli obiettivi
previsti dai programmi di attività e del
rispetto dei conseguenti livelli di spesa
programmati di cui all’art. 8, comma 1, lett. f)
del decreto legislativo sopra richiamato;
c) Una quota variabile in
funzione delle prestazioni e delle attività
previste nel presente accordo e negli accordi
regionali, in quanto funzionali allo sviluppo
dei programmi di cui alla lettera f) sopra
richiamata.
2. Le modalità di corresponsione
dei compensi di cui ai precedenti commi sono
stabilite, nel rispetto dei principi generali di
cui al presente articolo, dai successivi artt.
59, 72, 85 e 98, e, per quanto di competenza,
dagli Accordi Regionali e Aziendali.
ART. 29 - FUNZIONI DELLA
MEDICINA GENERALE.
1. Il ruolo della Medicina
Generale nel sistema sanitario è orientato:
a) al superamento della logica
dell’intervento rivolto alla erogazione della
singola prestazione a favore di un approccio
integrato finalizzato a una gestione globale
della salute del cittadino attraverso un modello
di cure che faccia corrispondere continuità e
variabilità di bisogni del paziente con la
continuità e la variabilità della risposta
assistenziale del sistema;
b) alla valorizzazione delle
cure primarie e al coinvolgimento decisionale
del Medico di medicina generale in ordine
all’appropriatezza e all’efficacia della pratica
professionale e nelle scelte in merito
all’allocazione delle risorse;
c) a garantire la continuità
dell’assistenza per l’intero arco della giornata
e per tutti i giorni della settimana, attraverso
la organizzazione distrettuale del servizio ed
il coordinamento operativo e la massima
integrazione dell’attività professionale tra i
medici della medicina generale e tra essi e gli
altri professionisti dell’assistenza
territoriale.
2. Lo sviluppo condiviso di
forme associative, la qualificazione di standard
strutturali ed operativi, il raggiungimento di
obiettivi favoriscono lo svolgimento delle
funzioni e dei compiti affidati al medico di
medicina generale e migliorano la risposta
territoriale ai bisogni assistenziali del
cittadino.
3. I medici associati di cui
all’art. 54 sono soggetti qualificati a proporre
iniziative e progetti assistenziali da
sottoporre alla contrattazione, nell’ambito
degli accordi regionali e aziendali.
4. I medici singoli ed associati
fanno parte di centri di responsabilità
territoriale, distrettuali o subdistrettuali,
per partecipare al raggiungimento di specifici
obiettivi del Distretto.
5. Le Aziende sanitarie locali,
sulla base della programmazione regionale e
nell’ambito degli indirizzi nazionali, con la
partecipazione dei medici individuano gli
obiettivi, concordano i programmi di attività e
conseguenti livelli di spesa programmati dei
medici, in coerenza con gli obiettivi ed i
programmi di attività del distretto,
verificandone il raggiungimento di risultato.
6. Sulla base di accordi
regionali, sono individuate specifiche attività
di tutela dei soggetti fragili dal punto di
vista socio-sanitario, ivi compresi gli
extracomunitari in attesa di regolarizzazione.
7. Il medico di medicina
generale svolge compiti clinici, assicura la
comunicazione con i pazienti e gestisce gli
strumenti professionali.
8. I compiti assistenziali del
medico di medicina generale sono quelli di cui
ai Livelli Essenziali di Assistenza:
a) gestione del paziente
ammalato in condizioni acute;
b) gestione delle patologie
croniche;
c) gestione dei malati, nell’ambito
dell’Assistenza domiciliare programmata e
integrata.
ART. 30 - RESPONSABILITÀ
CONVENZIONALI E VIOLAZIONI. COLLEGIO ARBITRALE.
1. I medici convenzionati di
medicina generale sono tenuti all'osservanza
degli obblighi e dei compiti previsti dal
presente accordo e dagli accordi regionali e
aziendali. Non possono essere oggetto di
contestazione a carico del medico le
inosservanze derivanti da comportamenti omissivi
o inadempienze di altri operatori dell'Azienda.
2. Per la valutazione delle
violazioni delle norme di cui al presente
Accordo e degli Accordi regionali ed Aziendali,
è istituita una commissione regionale paritetica
permanente, denominata Collegio Arbitrale,
composta da:
a) un Presidente, nominato
dall’Assessore alla Sanità, o organo competente,
e scelto tra una rosa di tre rappresentanti
indicati dall’ordine degli avvocati del
capoluogo di Regione;
b) 3 componenti di parte
pubblica nominati dall’Assessore Regionale alla
Sanità o organo competente;
c) 3 componenti di parte medica,
di cui 2 designati dalle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentativi, tra i
medici di medicina generale della Regione ed 1
designato dall’Ordine dei Medici del capoluogo
di Regione con funzione di vicepresidente.
3. Le funzioni di segretario
sono svolte da un funzionario regionale.
4. Le violazioni di natura
occasionale danno luogo all'applicazione delle
seguenti sanzioni:
a) richiamo verbale;
b) richiamo con diffida per il
reiterarsi di infrazioni che hanno comportato il
richiamo verbale.
5. L'Azienda contesta per
iscritto l'addebito al medico, entro 30 giorni
dal momento in cui ne viene a conoscenza. Il
medico ha la possibilità di produrre le proprie
controdeduzioni entro 20 giorni dalla data della
contestazione e di essere sentito se lo
richiede.
6. Il Responsabile aziendale
della struttura di riferimento del medico,
valutate le controdeduzioni addotte dallo
stesso, procede all'archiviazione del caso o
alla irrogazione della sanzione. Il
provvedimento e' notificato all'interessato
entro 30 giorni dalla sua assunzione.
7. Le violazioni di maggiore
gravità danno luogo alle seguenti sanzioni:
a) riduzione del trattamento
economico in misura non inferiore al 10% e non
superiore al 20% per la durata massima di cinque
mesi per infrazioni gravi compreso il reiterarsi
di infrazioni che hanno comportato il richiamo
con diffida;
b) sospensione del rapporto per
durata non inferiore a 1 mese per recidiva di
infrazioni che hanno comportato la riduzione del
trattamento economico;
c) revoca del rapporto per
infrazioni particolarmente gravi e/o finalizzate
all'acquisizione di vantaggi personali, compresa
quella di cui all'art. 30, comma 2, e per
recidiva di infrazioni che hanno comportato la
sospensione del rapporto.
8. Le violazioni di cui al
precedente comma 7, sono di competenza del
Collegio di cui al comma 2, previa istruttoria
da parte dell’Azienda.
9. Il collegio è nominato con
provvedimento regionale entro 90 giorni
dall’entrata in vigore del presente Accordo. La
Regione provvede a raccogliere le designazioni
delle Organizzazioni sindacali del presente
Accordo, entro un termine da essa stabilito.
Trascorso tale termine, in caso di mancata
designazione unitaria da parte delle
Organizzazioni sindacali, la Regione provvede
direttamente a nominare i componenti anche di
parte sindacale secondo il criterio della
maggiore rappresentatività.
10. In caso di mancata
indicazione dei componenti di parte sindacale,
la Regione provvede autonomamente con nomina tra
i medici convenzionati della Regione.
11.
L'Azienda contesta per iscritto l'addebito al
medico, entro 30 giorni dal momento in cui ne
viene a conoscenza, e chiede al Collegio
arbitrale l’apertura di un procedimento a carico
del medico quando le sanzioni comminabili siano
quelle previste al comma 7.
12. Il Presidente, ricevuta la
notifica dell'Azienda, convoca il collegio entro
10 giorni, per la discussione del caso. Il
Collegio, a sua volta, convoca il medico a sua
difesa con l'eventuale assistenza di un
procuratore. La convocazione per la difesa non
può avvenire prima che siano trascorsi 20 giorni
dall’invio della contestazione scritta
dell'addebito da parte della ASL. Qualora il
medico non produca alcuna controdeduzione o non
si presenti innanzi al Collegio, quest’ultimo dà
corso comunque alla valutazione del caso.
13. Le parti possono richiedere
al Collegio di essere sentite in merito al caso
in oggetto, eventualmente producendo i documenti
o le memorie ritenute più appropriate, anche
attraverso l’assistenza di un procuratore.
14. Il Collegio può deliberare
di udire le parti singolarmente o in
contraddittorio al fine di pervenire ad un
giudizio appropriato sul caso in esame, anche su
richiesta di una delle parti.
15. Il Collegio, valutate le
controdeduzioni eventualmente addotte dal medico
in sede di difesa procede all'archiviazione del
caso o alla proposta di sanzione. Il
provvedimento è notificato all'interessato entro
15 giorni dalla sua assunzione.
16. L'Azienda ricevuto il
deliberato del Collegio arbitrale si conforma
allo stesso con provvedimento del Direttore
Generale.
17. Il procedimento di cui al
presente articolo deve concludersi entro 180
giorni dalla contestazione dell’addebito al
medico. Trascorso tale termine il procedimento
si estingue.
18. L'atto di contestazione e il
provvedimento finale del procedimento, con
allegata la relativa documentazione compreso
l'eventuale deliberato, sono inviate all'Ordine
provinciale d'iscrizione del medico, ai fini di
cui all'art. 8, comma 3, del D.L.vo n. 502/92,
come successivamente modificato ed integrato.
19. In caso di sospensione del
rapporto ai sensi del comma 7, lett. b),
l'Azienda nomina il sostituto. I compensi
vengono corrisposti, fin dal primo giorno, al
sostituto e al sostituito secondo quanto
previsto dal comma 2 dell’Allegato C.
20. Non può tenersi conto ad
alcun effetto delle sanzioni disciplinari
trascorsi, un anno per quelle di cui comma 4 e
due anni per quelle di cui al precedente comma
7, dalla loro irrogazione. Le violazioni e le
infrazioni si prescrivono dopo 5 anni dalla loro
irrogazione.
21. Per quanto non previsto dal presente
articolo si rimanda alle norme del Codice
Civile.
ART.
31 - ESERCIZIO
DEL DIRITTO
DI SCIOPERO.
PRESTAZIONI
INDISPENSABILI
E LORO MODALITÀ
DI EROGAZIONE
1. Il diritto di sciopero delle
organizzazioni sindacali dei medici di medicina
generale convenzionati è esercitato con
un preavviso minimo di 10 giorni. I soggetti che
promuovono lo sciopero, contestualmente al
preavviso, indicano anche la durata
dell’astensione dal lavoro. In caso di revoca di uno
sciopero già indetto, le organizzazioni
sindacali devono darne tempestiva comunicazione.
2. La proclamazione di scioperi
relativi a vertenze sindacali, deve essere
comunicata ai soggetti istituzionalmente
preposti ai rispettivi livelli nazionale,
regionale, aziendale.
3. Sono prestazioni
indispensabili di assistenza primaria, ai sensi
della legge n. 146/1990, come modificata ed integrata
dalla legge n. 83/00 e successive modificazioni
e integrazioni: le visite domiciliari urgenti,
l'assistenza domiciliare integrata, le forme di
assistenza domiciliare programmata a malati
terminali, nonché le ulteriori prestazioni
definite nell’ambito degli Accordi
regionali.
4. Nel campo della continuità
assistenziale e dell'emergenza sanitaria
territoriale, oltre a quelle previste dal precedente
comma 1 per quanto di competenza, sono
prestazioni indispensabili gli interventi di
cui agli artt. 67 e 95, limitatamente agli
aspetti diagnostici e terapeutici, Nel campo della
medicina dei servizi territoriali, sono
prestazioni indispensabili quelle di cui all’art. 78, comma
12.
5. Le prestazioni di cui ai
commi 3 e 4, in caso di sciopero della categoria
dei medici di medicina generale convenzionati,
continuano ad essere erogate con le procedure e
secondo le modalità di cui ai rispettivi
Capi del presente Accordo e fino all’entrata in
vigore degli Accordi regionali.
6. Il medico convenzionato è
tenuto a comunicare per iscritto alla Azienda la
propria non adesione all'agitazione entro le
24 ore precedenti nel rispetto delle modalità
concordate a livello regionale.
7. L’adesione all’agitazione
sindacale comporta la trattenuta del compenso
relativo all’intero periodo di astensione
dall’attività convenzionale. Sono fatte salve
modalità diverse concordate a livello regionale,
al fine di garantire ai cittadini i servizi
essenziali e le prestazioni urgenti.
8. I medici di medicina generale
che si astengono dal lavoro in violazione delle
norme del
presente articolo commettono
infrazione da valutare ai sensi dell'art. 30.
9. Le organizzazioni sindacali
si impegnano a non effettuare le azioni di
sciopero:
-
nel mese di agosto;
-
nei cinque
giorni che precedono e nei
cinque giorni che seguono le
Consultazioni elettorali
europee, nazionali e
referendarie;
-
nei cinque giorni che precedono
e nei cinque giorni che seguono
le consultazioni elettorali
regionali, provinciali e
comunali, per i rispettivi
ambiti territoriali;
-
nei
giorni dal 23 dicembre al 7
gennaio;
-
nei giorni
dal giovedì antecedente la
Pasqua al martedì successivo
10. In casi di avvenimenti
eccezionali di particolare gravità o di calamità
naturali gli scioperi dichiarati si intendono
immediatamente sospesi
11. In
conformità agli accordi di cui al comma
successivo le Aziende individuano, in occasione
degli scioperi dei medici di continuità
assistenziale, di medicina dei sevizi
territoriali e di emergenza sanitaria
territoriale, i nominativi dei medici tenuti
alle prestazioni indispensabili ed esonerati
dallo sciopero stesso, comunicando cinque giorni
prima della data di effettuazione dello
sciopero, i nominativi inclusi nei contingenti,
come sopra individuati, alle organizzazioni
sindacali locali ed ai singoli interessati. Il
medico individuato ha il diritto di esprimere,
entro le ventiquattro ore successive alla
ricezione della comunicazione, la volontà di
aderire allo sciopero chiedendo la conseguente
sostituzione nel caso sia possibile.
12. Entro 30 giorni dall’entrata
in vigore del presente Accordo sono stabiliti,
relativamente agli addetti della continuità
assistenziale, della medicina dei servizi
territoriali e dell’emergenza sanitaria, con
apposite intese a livello regionale, i criteri
per la determinazione di contingenti di
personale medico da esonerare dalla
partecipazione a eventuali scioperi di categoria
al fine di garantire la continuità delle
prestazioni di cui al comma 4, nonché per la
loro distribuzione territoriale.
13. Per l’area dell’assistenza
primaria, l’individuazione del contingente di
medici si realizza nell’ambito delle
sperimentazioni regionali di strutture operative
composte, con sede unica, ai sensi dell’art. 6.
14. Per la
effettuazione delle prestazioni professionali
indispensabili, in occasione di sciopero della
categoria, è riconosciuto ai medici di medicina
generale una percentuale del compenso previsto
per essi dai rispettivi Capi del presente
Accordo, percentuale da definirsi in sede di
Accordo Regionale.
15. E’ fatto divieto, al medico
in sciopero, di richiedere compensi ai cittadini
per la effettuazione delle prestazioni
indispensabili di cui ai commi 3 e 4.
16. La comunicazione di cui al
comma 6 non è dovuta, da parte dei medici
iscritti a Sindacati firmatari del presente
Accordo:
a) in caso di astensione dal
lavoro promossa da sigle sindacali non
firmatarie del presente Accordo;
b) nel caso in cui il Sindacato
di appartenenza abbia comunicato all’Azienda la
sospensione o la revoca dello sciopero o la non
adesione della sua organizzazione a
manifestazioni indette da altri sindacati.
17. La dovuta e mancata
comunicazione di non adesione alla agitazione
sindacale comporta la trattenuta del compenso
relativo all’intero periodo di astensione
dall’attività convenzionale o, se del caso, dal
suo inizio e fino al giorno, compreso, della
eventuale comunicazione di non adesione alla
agitazione sindacale stessa.
18. La trattenuta dei compensi
di cui ai commi 7 e 17 deve essere effettuata
dalla Azienda di competenza entro i 90 giorni
successivi al termine della agitazione sindacale
medesima.
19. Il medico iscritto a un
sindacato, che partecipi allo sciopero indetto
da altre organizzazioni, deve comunicare alla
Azienda la propria adesione alla agitazione
sindacale nei tempi e nei modi previsti dal
comma 6.
ART. 32 – ASSISTENZA AI
TURISTI.
1. Sulla base di apposite
determinazioni regionali sono individuate le
località a forte flusso turistico nelle quali
organizzare un servizio di assistenza sanitaria
rivolta alle persone non residenti.
2. Le Aziende nel cui territorio
si trovano le località di cui al comma 1,
organizzano il servizio utilizzando i medici di
medicina generale convenzionati ai sensi del
presente Accordo inseriti nel relativo ambito
territoriale, sia in relazione alle attività di
assistenza primaria che di continuità
assistenziale.
3. Le prestazioni di cui al
presente articolo sono retribuite dal cittadino
non residente sulla base del disposto di cui
all’art. 57 del presente Accordo.
4. E’ demandata alla
contrattazione regionale la definizione degli
ulteriori e differenti contenuti e modalità di
attuazione di quanto previsto al comma 1, anche
mediante potenziamento del servizio, secondo
quanto disposto dall’art. 14 del presente
Accordo.
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