PARTE SECONDA - DISCIPLINA
DEL RAPPORTO CONVENZIONALE DEI MEDICI DI
MEDICINA GENERALE
CAPO II - L’ASSISTENZA
PRIMARIA
ART.
33 - RAPPORTO OTTIMALE.
1. La
libera scelta del medico avviene, ai sensi
dell'art. 19, comma 2, della legge n. 833/78,
nei limiti oggettivi dell'organizzazione delle
Aziende Sanitarie Locali, come definita dalla
Regione.
2. Agli effetti del precedente
comma l'assistenza primaria è organizzata in via
prioritaria per ambiti comunali, ai sensi
dell'art. 25 della legge n. 833/78.
3. Le Regioni, sulla base delle
indicazioni del piano sanitario o di altra
determinazione, possono articolare il livello
organizzativo dell’assistenza primaria in ambiti
territoriali di comuni, gruppi di comuni o
distretti. L’ambito di scelta deve essere di
norma intradistrettuale, al fine di consentire
una utile pianificazione delle politiche di
budget, dell’accesso all’area e dello sviluppo
delle forme associative tra i medici della
medicina generale.
4. Ciascuna Azienda cura la
tenuta degli elenchi dei medici convenzionati
per l'erogazione dell'assistenza primaria, i
quali, ai fini dell'esercizio della scelta del
medico da parte del cittadino, sono articolati
nei medesimi ambiti territoriali di comuni o
gruppi di comuni o distretti individuati ai
sensi dei precedenti commi 1, 2 e 3.
5. L'ambito territoriale ai fini
dell'acquisizione delle scelte deve comprendere
popolazione non inferiore a 7.000 abitanti
anagraficamente residenti. Per motivi
geografici, di viabilità, di distanza tra
comuni, di difficile percorrenza delle vie di
comunicazione, di parcellizzazione degli
insediamenti abitativi o per altre valide
condizioni, le Regioni possono individuare
ambiti territoriali con popolazione inferiore a
7.000 unità ma comunque mai inferiore a 5.000.
6. Nei comuni comprendenti più
Aziende, per la determinazione del rapporto
ottimale si fa riferimento alla popolazione
complessiva residente nel comune, sulla base dei
parametri di cui al comma 9.
7. La determinazione del numero
dei medici iscrivibili in comuni comprendenti
più Aziende, viene determinata sommando i medici
iscrivibili in ciascuna Azienda Sanitaria Locale
sulla base della propria popolazione di
riferimento. Eventuali frazioni di popolazione
di ciascuna Azienda, inferiori a 500 abitanti,
possono concorrere, sommandosi, alla
determinazione di carenza di medici nell’intero
ambito comunale, da dichiararsi da parte della o
delle Aziende con il resto più elevato.
8. Il medico operante in un
comune comprendente più Aziende, fermo restando
che può essere iscritto nell'elenco di una sola
Azienda che ne gestisce la posizione
amministrativa, può acquisire scelte in tutto
l'ambito comunale ai sensi dell'art. 25, comma
3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
9. Fino alla stipula dei nuovi
Accordi regionali, fatti salvi quelli già in
essere, per ciascun ambito territoriale può
essere iscritto solamente un medico ogni 1000
abitanti residenti o frazione di 1000 superiore
a 500, detratta la popolazione di età compresa
tra 0 e 14 anni, risultante alla data del 31
dicembre dell'anno precedente. Le Regioni
possono indicare per ambiti territoriali
dell’assistenza primaria un diverso rapporto
medico/popolazione residente. La variabilità di
tale rapporto deve essere concordata nell’ambito
degli Accordi regionali e comunque fino ad un
aumento massimo del 30%.
10. Nella determinazione del
numero dei medici iscrivibili, oltre che del
rapporto di cui al comma precedente, deve
tenersi conto anche dei differenti valori di
massimale e delle eventuali autolimitazioni di
massimali già dichiarate ed esistenti alla data
di entrata in vigore del presente Accordo,
derivanti dall'applicazione dell'art. 39 a
carico dei singoli medici già iscritti
nell'elenco. Per l'applicazione delle norme in
materia di rapporto ottimale si richiamano le
istruzioni pratiche riportate nell'allegato B.
11. Ai fini della determinazione
dei medici iscrivibili nell’elenco, l’Azienda,
utilizzando l’elenco di cui all’art. 44 comma 5,
scorpora dalla popolazione di riferimento per la
determinazione del rapporto ottimale (come
definita al precedente comma 9) tutti quei
cittadini che, alla data del 31 dicembre
dell’anno precedente, pur essendo
anagraficamente residenti nell’ambito
territoriale, abbiano effettuato la scelta del
medico in altro ambito territoriale dell’Azienda
stessa. Tali assistiti vengono conteggiati per
il rapporto ottimale nell'ambito territoriale in
cui hanno esercitato il diritto di scelta.
12. In tutti i comuni
dell'ambito territoriale di cui ai commi 2 e 3,
in tutte le circoscrizioni e nelle zone con
oltre 500 abitanti di ambiti territoriali
dichiarati carenti ai sensi dell’art. 34 comma
1, sentito il Comitato Aziendale deve esser
comunque assicurata l’assistenza ambulatoriale,
ad opera prioritariamente, nell’ordine di
inserimento, degli ultimi medici inseriti.
13. Ai fini del corretto calcolo
del rapporto ottimale e delle incidenze sullo
stesso delle limitazioni si fa riferimento alle
situazioni esistenti al 31 dicembre dell'anno
precedente.
14. In caso di modifiche di
ambito territoriale il medico conserva tutte le
scelte in suo carico, comprese quelle che
vengono a far parte di un ambito diverso da
quello in cui, in conseguenza della modifica, si
trova inserito, fatti salvi il rispetto dei
massimali o quote individuali e il diritto di
scelta degli assistiti.
15. Fatto salvo quanto previsto
al comma 9, nell’ambito degli Accordi regionali,
possono essere individuate specifiche e
peculiari modalità di determinazione degli
ambiti da definirsi e dichiararsi carenti, anche
sulla base del numero medio di assistiti in
carico ai medici già inseriti e della effettiva
capacità ricettiva del relativo ambito
territoriale e previo parere del Comitato
aziendale.
ART. 34 - COPERTURA DEGLI
AMBITI TERRITORIALI CARENTI
DI ASSISTENZA PRIMARIA.
1. Entro la
fine dei mesi di Aprile e di Ottobre di ogni
anno ciascuna Regione pubblica sul Bollettino
Ufficiale l'elenco degli ambiti territoriali
carenti di medici convenzionati per l'assistenza
primaria individuati, a seguito di formale
determinazione delle Aziende previa
comunicazione al comitato aziendale di cui
all’art. 23, rispettivamente alla data del 1°
marzo e del 1° settembre dell’anno in corso
nell'ambito delle singole Aziende, sulla base
dei criteri di cui al precedente articolo 33.
2. Possono concorrere al
conferimento degli incarichi negli ambiti
territoriali carenti resi pubblici secondo
quanto stabilito dal comma 1:
a) i medici che risultano già
iscritti in uno degli elenchi dei medici
convenzionati per l'assistenza primaria della
Regione che ha pubblicato gli ambiti
territoriali carenti e quelli già inseriti in un
elenco di assistenza primaria di altra Regione,
ancorché non abbiano fatto domanda di
inserimento nella graduatoria regionale, a
condizione peraltro che risultino iscritti,
rispettivamente, da almeno due anni e da almeno
4 anni nell'elenco di provenienza e che al
momento dell'attribuzione del nuovo incarico non
svolgano altre attività a qualsiasi titolo
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale,
eccezion fatta per attività di continuità
assistenziale. I trasferimenti sono possibili
fino alla concorrenza di un terzo dei posti
disponibili in ciascuna Azienda e i quozienti
frazionali ottenuti nel calcolo del terzo di cui
sopra si approssimano alla unità più vicina. In
caso di disponibilità di un solo posto per
questo può essere esercitato il diritto di
trasferimento.
b) i medici inclusi nella
graduatoria regionale generale o, se presente,
di settore valida per l'anno in corso.
3. Al fine del conferimento
degli incarichi negli ambiti territoriali
carenti i medici di cui al comma 2 lett. b) sono
graduati nell'ordine risultante dai seguenti
criteri:
a) attribuzione del punteggio
riportato nella graduatoria regionale di cui
all'art. 15;
b) attribuzione di punti 5 a
coloro che nell’ambito territoriale dichiarato
carente per il quale concorrono abbiano la
residenza fin da due anni antecedenti la
scadenza del termine per la presentazione della
domanda di inclusione nella graduatoria
regionale e che tale requisito abbiano mantenuto
fino alla attribuzione dell’incarico;
c) attribuzione di punti 20 ai
medici residenti nell'ambito della Regione da
almeno due anni antecedenti la data di scadenza
del termine per la presentazione della domanda
di inclusione nella graduatoria regionale e che
tale requisito abbiano mantenuto fino alla
attribuzione dell’incarico.
4. Le graduatorie per
l’assegnazione degli ambiti territoriali carenti
vengono formulate sulla base dell’anzianità e
dei punteggi relativi ed apponendo a fianco al
nominativo di ciascun medico concorrente
l’ambito o gli ambiti territoriali per i quali
egli abbia inoltrato domanda di assegnazione.
5. In caso di pari posizione in
graduatoria, i medici di cui al comma 2 sono
ulteriormente graduati nell’ordine di minore
età, voto di laurea ed anzianità di laurea.
6. La Regione, o il soggetto da
questa individuato, interpella prioritariamente
i medici di cui al comma 2, lett. a) in base
alla anzianità di iscrizione negli elenchi dei
medici convenzionati per l’assistenza primaria;
laddove risulti necessario, interpella
successivamente i medici di cui al comma 2,
lett. b), in base all'ordine risultante
dall'applicazione dei criteri di cui al comma 3
e sulla base del disposto di cui all’articolo
16, commi 7 e 8 del presente Accordo.
7. L’anzianità di iscrizione
negli elenchi a valere per l’assegnazione degli
ambiti territoriali carenti ai sensi del comma
2, lett. a), è determinata sommando:
a) l’anzianità complessiva di
iscrizione negli elenchi della assistenza
primaria della regione, detratti i periodi di
eventuale cessazione dell’incarico;
b) l’anzianità di iscrizione
nell’elenco di provenienza, ancorché già
compresa nell’anzianità di cui alla lettera a).
8. È cancellato dalla
graduatoria regionale e di settore valida per
l’anno in corso, il medico che abbia accettato
l'incarico ai sensi dell'art. 35, comma 1.
9. Il medico che, avendo
concorso all'assegnazione di un ambito
territoriale carente avvalendosi della facoltà
di cui al comma 2 lettera a), accetta l'incarico
ai sensi dell'art. 35, comma 1, decade
dall'incarico detenuto nell'ambito territoriale
di provenienza e viene cancellato dal relativo
elenco.
10. E’ demandata alla
contrattazione regionale la definizione dei
contenuti e delle modalità di attuazione dei
commi successivi, secondo quanto disposto
dall’art. 14 del presente Accordo.
11. In sede di pubblicazione
degli ambiti territoriali carenti, fermo
restando l'ambito di iscrizione del medico,
l'Azienda, può indicare la zona in cui deve
essere comunque assicurata l’assistenza
ambulatoriale.
12. La indicazione di cui al
comma 11 costituisce vincolo alla apertura di
uno studio di assistenza primaria nella zona
indicata, vincolo che si protrae per un periodo
di anni 3 dall’iscrizione nell'elenco, trascorso
il quale, a richiesta del medico interessato,
l’Azienda, nel pubblicare gli ambiti
territoriali carenti, indica la zona stessa agli
effetti della apertura dello studio medico a
carico del neo inserito.
13. Gli aspiranti, entro 15
giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1,
presentano alla Regione, o al soggetto da questa
individuato, apposita domanda di assegnazione di
incarico per uno o più degli ambiti territoriali
carenti pubblicati, in conformità allo schema di
cui agli Allegati Q o Q/3.
14. In allegato alla domanda gli
aspiranti devono inoltrare una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio attestante se alla
data di presentazione della domanda abbiano in
atto rapporti di lavoro dipendente, anche a
titolo precario, trattamenti di pensione e se si
trovino in posizione di incompatibilità, secondo
lo schema allegato sub lettera "L”.
15. La Regione provvede alla
convocazione, mediante raccomandata AR o
telegramma, dei medici aventi titolo, secondo la
graduatoria, al conferimento degli incarichi
dichiarati carenti e pubblicati, presso la sede
indicata dall’Assessorato Regionale alla Sanità,
in maniera programmata e per una data non
antecedente i 15 giorni dalla data di invio
della convocazione.
16. La mancata presentazione
costituisce rinuncia all’incarico.
17. Il medico oggettivamente
impossibilitato a presentarsi può dichiarare la
propria accettazione mediante telegramma,
indicando nello stesso l’ordine di priorità per
l’accettazione tra gli ambiti territoriali
dichiarati carenti per i quali egli ha concorso.
In tal caso gli sarà attribuito il primo
incarico disponibile tra gli incarichi vacanti
che egli avrà indicato.
18. La Regione che attribuisce
l’incarico ai sensi del comma 2 lettera a) ad un
medico proveniente da altra regione comunica
alla Regione di provenienza l’avvenuto
conferimento dell’incarico ai fini di quanto
previsto dal comma 9.
19. La Regione, sentito il
Comitato regionale di cui all'art. 24 e nel
rispetto dei precedenti commi, può adottare
procedure tese allo snellimento burocratico e
all'abbreviazione dei tempi necessari al
conferimento degli incarichi.
20. La Regione può individuare e
assegnare ad altri soggetti l’espletamento dei
compiti previsti dal presente articolo.
ART. 35 - INSTAURAZIONE DEL
RAPPORTO CONVENZIONALE.
1. Il
medico interpellato ai sensi dell'art. 34 deve,
a pena di decadenza, indicare e dichiarare, in
sede di convocazione, l’ambito territoriale per
il quale accetta l’incarico.
2. La Regione, o il soggetto da
questa individuato, espletate le formalità per
l’accettazione dell’incarico, invia gli atti
relativi all’Azienda interessata, la quale
conferisce l'incarico a tempo indeterminato,
condizionato al possesso dei requisiti di cui al
comma 3, con provvedimento del Direttore
Generale, che viene comunicato all'interessato
mediante raccomandata con avviso di ricevimento,
ricevimento dal quale decorre il termine di 90
giorni previsto dal comma successivo.
3. Entro i 90 giorni successivi
al ricevimento della comunicazione di cui al
precedente comma 2, il medico, sempre a pena di
decadenza e fatto salvo quanto previsto al comma
12, deve:
-
aprire
nell’ambito territoriale carente
assegnatogli, tenuto conto delle
eventuali prescrizioni di cui
all’articolo 34 comma 11, uno
studio professionale idoneo
secondo le prescrizioni di cui
all'art. 36 e darne
comunicazione alla Azienda;
-
richiedere il trasferimento
della residenza o eleggere il
proprio domicilio nella zona
assegnatagli, se risiede in
altro Comune;
-
comunicare
l’Ordine professionale
provinciale al quale è iscritto.
4.
L'incarico si intende definitivamente conferito,
ai fini della decorrenza dell’iscrizione
nell’elenco e della autorizzazione ad acquisire
le scelte degli assistiti, con la comunicazione
della Azienda attestante l'idoneità dello studio
oppure alla scadenza del termine di 15 giorni di
cui al comma 9, qualora la Azienda non proceda
alla prevista verifica di idoneità. È fatta
comunque salva la facoltà delle Aziende di far
luogo in ogni tempo alla verifica della idoneità
dello studio.
5. Il medico al quale sia
definitivamente conferito l'incarico ai sensi
del presente articolo viene iscritto nell'elenco
relativo all’ambito territoriale carente della
Azienda che ne gestisce la posizione
amministrativa.
6. Al medico è fatto divieto di
esercitare le attività convenzionate ai sensi
del presente accordo in studi professionali
collocati fuori dall’ambito territoriale nel cui
elenco egli è iscritto, escluso il caso di cui
all'art. 33, comma 14.
7. E’ demandata alla
contrattazione regionale la definizione dei
contenuti e delle modalità di attuazione dei
commi successivi, secondo quanto disposto
dall’art. 14 del presente Accordo.
8. Le Aziende avuto riguardo a
eventuali difficoltà collegate a particolari
situazioni locali, possono consentire, sentito
il Comitato di cui all’art. 23, temporanee
proroghe al termine di cui al comma 3, entro il
limite massimo di ulteriori sessanta giorni.
9. Entro 15 giorni dalla
comunicazione dell'avvenuta apertura dello
studio l'Azienda procede con proprio personale
sanitario alla verifica dell'idoneità dello
stesso in rapporto ai requisiti minimi di cui
all'art. 36 e ne notifica i risultati al medico
interessato assegnandogli, se del caso, un
termine non superiore a 60 giorni per adeguare
lo studio alle suddette prescrizioni. Trascorso
tale termine inutilmente il medico decade dal
diritto al conferimento dell'incarico.
10. Le procedure di cui al comma
9 si applicano anche nei casi di apertura di
ulteriori studi professionali, per
l’espletamento dell’attività convenzionata di
cui al presente Accordo, nel contesto del
medesimo ambito territoriale e nel caso di
variazione di ubicazione dello studio
convenzionato per l’assistenza primaria in altro
locale all’interno del medesimo ambito
territoriale.
11. Al fine di favorire
l'inserimento di medici negli ambiti
territoriali carenti, con particolare riguardo a
quelli disagiati, la Azienda può, su richiesta
del medico, consentire la utilizzazione di un
ambulatorio pubblico eventualmente disponibile.
L’ammontare e le modalità di compensazione delle
spese per l’uso, comprese le spese per il suo
utilizzo, dell’ambulatorio pubblico, sono
oggetto di apposite determinazioni da
concordarsi nell’ambito degli Accordi Regionali.
12. Fatte salve diverse
determinazioni regionali, nel corso del rapporto
convenzionale il medico può essere autorizzato
dalla Azienda a trasferire, per gravi ed
obiettivi motivi, la residenza o il domicilio in
altro comune rispetto a quello di iscrizione, in
un ambito territoriale di contiguità, previo
parere favorevole del comitato di cui all’art.
23 del presente Accordo e purché tale
trasferimento non comporti alcun disservizio
nell’erogazione dell’assistenza.
13. Al medico al quale sia stato
definitivamente conferito l’incarico ai sensi
del presente articolo, è consentita, per il
valore di diffusione capillare dell’assistenza
sanitaria di cui al presente Accordo e per il
miglioramento della qualità di tale assistenza,
l’apertura di più studi per l’esercizio
dell’attività convenzionata di assistenza
primaria nei comuni o nelle zone comprese
nell’ambito territoriale nel cui elenco il
medico è iscritto.
14. Nel caso di esercizio
dell’attività convenzionata in più studi,
l’orario di studio complessivo, come determinato
sulla base di quanto disposto dall’articolo 36
del presente Accordo, può essere frazionato,
previo parere del Comitato aziendale, fra tutti
gli studi, fatta salva la erogazione
dell’attività ambulatoriale, nel suo insieme,
per almeno 5 giorni la settimana.
ART. 36 - REQUISITI E
APERTURA DEGLI STUDI MEDICI.
1. Lo
studio del medico di assistenza primaria è
considerato presidio del Servizio Sanitario Nazionale e concorre, quale bene
strumentale e professionale del medico, al
perseguimento degli obiettivi di salute del
Servizio medesimo nei confronti del cittadino,
mediante attività assistenziali convenzionate e
non convenzionate retribuite. Ai fini
dell'instaurazione e del mantenimento del rapporto
convenzionale di assistenza primaria, oltre che
ai fini della corresponsione del concorso alle
spese per l'erogazione delle prestazioni del
servizio cui all'art. 59, ciascun medico deve
avere la disponibilità di almeno uno studio
professionale nel quale esercitare l'attività
convenzionata. Lo studio del medico di medicina
generale, ancorché destinato allo
svolgimento di un pubblico servizio, è uno
studio professionale privato che deve possedere i
requisiti previsti dai commi che seguono.
2. Lo studio del medico
convenzionato deve essere dotato degli arredi e
delle attrezzature indispensabili per l'esercizio
della medicina generale, di sala d'attesa
adeguatamente arredata, di servizi igienici,
di illuminazione e aerazione idonea, ivi
compresi idonei strumenti di ricezione delle
chiamate.
3. Detti ambienti possono essere
adibiti o esclusivamente ad uso di studio medico
con destinazione specifica o anche
essere inseriti in un appartamento di civile
abitazione, con locali appositamente dedicati.
4. Se lo studio è ubicato presso
strutture adibite ad altre attività non mediche
o sanitarie soggette ad autorizzazione, lo
stesso deve avere un ingresso indipendente e
deve essere eliminata ogni comunicazione tra
le due strutture.
5. Lo studio professionale del
medico iscritto nell’elenco, salvo quanto
previsto in materia di orario di continuità
assistenziale, deve essere aperto agli aventi
diritto per 5 giorni alla settimana, preferibilmente dal
lunedì al venerdì, con previsione di apertura
per almeno due fasce pomeridiane o mattutine
alla settimana e comunque con apertura il
lunedì, secondo un orario congruo e comunque non
inferiore a:
-
5 ore settimanali fino a 500
assistiti.
-
10 ore settimanali da 500 a 1000
assistiti.
-
15 ore settimanali da 1000 e
1500 assistiti.
L’orario di studio è definito
dal medico anche in relazione alle necessità
degli assistiti iscritti nel suo elenco e alla esigenza
di assicurare una prestazione medica corretta ed
efficace e comunque in maniera tale che sia
assicurato il migliore funzionamento
dell'assistenza. In relazione a particolari esigenze
assistenziali l’Azienda può richiedere, previo
parere del Comitato aziendale, di cui
all’art. 23, la revisione dell’orario. I medici che aderiscono a forme
associative della medicina generale sono tenuti
a garantire l’apertura dello studio secondo
le determinazioni previste e definite in sede di
contrattazione regionale per le singole
tipologie di associazione.
6. L’Azienda ha il compito di
verificare l’applicazione del disposto di cui al
precedente comma 5.
7. L’orario con il nominativo
del medico, da comunicare alla Azienda, deve
essere esposto all'ingresso dello studio
medico; eventuali variazioni devono essere
comunicate alla Azienda entro 30 giorni dalla avvenuta
variazione.
8. Le visite nello studio
medico, salvi i casi di urgenza, vengono di
norma erogate attraverso un sistema di prenotazione.
9. Le modalità di contattabilità
del medico al di fuori delle fasce orarie di
apertura dello studio sono disciplinate
nell’ambito degli Accordi Regionali.
10. Nell’ambito degli Accordi
regionali possono essere previste le modalità di
erogazione di prestazioni medico
specialistiche in regime di accreditamento con
contratto tra medici di cure primarie, operanti in forma
associata, ASL e aziende erogatrici pubbliche
e/o private accreditate del medesimo ambito
territoriale. La sperimentazione è finalizzata
alla integrazione dei vari attori
responsabili del governo clinico del soggetto.
Lo strumento primario di integrazione
riguarda la definizione e l’utilizzo di linee
guida diagnostico terapeutiche condivise. Gli
accordi specifici devono far riferimento ai
requisiti autorizzativi e di accreditamento, necessari al
funzionamento delle unità di offerta
sperimentali, e derivanti dalla normativa nazionale e regionale in tema
di autorizzazione ed accreditamento.
ART. 37 –
SOSTITUZIONI.
1. Il
medico titolare di scelte che si trovi
nell'impossibilità di prestare la propria opera,
fermo restando l'obbligo di farsi sostituire fin
dall'inizio, deve comunicare alla competente
Azienda entro il quarto giorno dall'inizio della
sostituzione, il nominativo del collega che lo
sostituisce quando la sostituzione si protragga
per più di tre giorni consecutivi. Il medico
sostituito comunica, in uno con la dichiarazione
di assenza dal servizio, la motivazione della
stessa tra quelle previste dall’art. 18 del
presente Accordo.
2. Il medico sostituto deve
dichiarare di non trovarsi in situazione di
incompatibilità prevista dall’articolo 17, salvi
diversi accordi regionali che stabiliscono anche
il limite delle scelte che possono essere poste
a carico del medico sostituto.
3. Nella nomina del proprio
sostituto, il titolare deve avere cura di
scegliere per i propri assistiti un medico che
garantisca un adeguato livello di qualità
professionale. Ove possibile il medico sostituto
deve avere i requisiti per accedere alla
graduatoria della medicina generale.
4. Il medico sostituto assume
direttamente e formalmente, all'atto
dell'incarico di sostituzione da parte del
medico sostituito, le responsabilità
professionali inerenti tutte le attività
previste dal presente Accordo. Il medico
sostituto deve inoltre dichiaratamente garantire
l’attività assistenziale secondo le modalità
organizzative, disponibilità strutturale,
standard assistenziale e orario di apertura
dello studio, del medico sostituito.
5. Nel caso di sostituzione tra
medici di assistenza primaria già titolari di
incarico, il sostituito dovrà comunicare
adeguatamente ai propri assistiti le modalità
della sostituzione secondo le modalità
organizzative del medico di famiglia che
effettua la sostituzione.
6. Qualora la sostituzione, per
particolari situazioni in cui non possa essere
effettuata dal medico di medicina generale, sia
svolta da un medico iscritto negli elenchi dei
pediatri di libera scelta, i compensi allo
stesso sono corrisposti secondo il trattamento
economico previsto per la medicina generale.
7. Non è consentito al sostituto
acquisire scelte del medico sostituito durante
la sostituzione.
8. Alla sostituzione del medico
sospeso dall’incarico per effetto di
provvedimento di cui all'art. 30 provvede la
Azienda con le modalità di cui al comma 15.
9. Le scelte del sanitario
colpito dal provvedimento di sospensione restano
in carico al medico sospeso, salvo che i singoli
aventi diritto avanzino richiesta di variazione
del medico di fiducia; variazione che in ogni
caso, non può essere fatta in favore del medico
incaricato della sostituzione, per tutta la
durata della stessa.
10. L'attività di sostituzione,
a qualsiasi titolo svolta, non comporta
l'iscrizione del medico nell'elenco, anche se
determina l'assunzione di tutti gli obblighi
professionali previsti dal presente Accordo,
dagli accordi Regionali e da quelli Aziendali.
11. E’ demandata alla
contrattazione regionale la definizione dei
contenuti e delle modalità di attuazione dei
commi successivi, secondo quanto disposto
dall’art. 14 del presente Accordo.
12. Il medico sostituito deve
provvedere ad informare i propri assistiti sulla
durata, sulle modalità della sostituzione e sul
sostituto.
13. Le
Aziende per i primi 30 giorni di sostituzione
continuativa corrispondono i compensi al medico
sostituito che provvede secondo quanto previsto
al comma 14; dal 31° giorno corrispondono i
compensi direttamente al medico che effettua la
sostituzione, purché abbia i requisiti per
l'iscrizione nella graduatoria regionale e
secondo il trattamento economico previsto dal
successivo comma 14.
14. I rapporti economici tra
medico sostituito e medico sostituto sono
disciplinati dalla norme di cui all’allegato sub
lettera C, nel rispetto della normativa fiscale.
15. Il medico che non riesca ad
assicurare la propria sostituzione, deve
tempestivamente informarne la Azienda, la quale
provvede a designare il sostituto
prioritariamente tra i medici inseriti nella
graduatoria di cui all'art. 15, e secondo
l'ordine della stessa, interpellando
prioritariamente i medici residenti nell'ambito
di iscrizione del medico sostituito. In tale
caso i compensi spettano fin dal primo giorno
della sostituzione al medico sostituto, salvo
quanto previsto dall'art. 30, comma 19.
16. Tranne che per i motivi di
cui all’art. 18, commi 1, 2, 3 e 4, del presente
Accordo e per mandato parlamentare,
amministrativo, ordinistico, sindacale, per
sostituzione superiore a 6 mesi nell'anno, anche
non continuativi, l'Azienda sentito il Comitato
di cui all'art.23, si esprime sulla prosecuzione
della sostituzione stessa e può esaminare il
caso ai fini anche dell'eventuale risoluzione
del rapporto convenzionale.
17. Quando il medico sostituito,
per qualsiasi motivo, sia nella impossibilità di
percepire i compensi che gli spettano in
relazione al periodo di sostituzione, le Aziende
possono liquidare tali competenze direttamente
al medico che ha effettuato la sostituzione.
18. In caso di decesso del
medico convenzionato, l’Azienda provvede alla
nomina del sostituto. Qualora il medico fosse
già sostituito, il sostituto già incaricato al
momento del decesso può proseguire l'attività
nei confronti degli assistiti in carico al
medico deceduto per non più di 30 giorni,
conservando il trattamento di cui beneficiava
durante la sostituzione.
ART. 38 - INCARICHI
PROVVISORI.
1. Qualora in un ambito
territoriale si determini una carenza di
assistenza dovuta a mancanza di medici in grado
di acquisire tutte le scelte disponibili,
l’Azienda, sentito il Comitato di cui all’art.
23, può conferire ad un medico residente
nell'ambito territoriale carente, scelto nel
rispetto della graduatoria regionale di settore
o, se esistente, alla graduatoria di
disponibilità di cui all’art. 15, comma 12 del
presente Accordo, un incarico temporaneo.
2. Tale incarico, di durata
comunque inferiore a dodici mesi, cessa alla sua
scadenza o nel momento in cui viene individuato
il medico avente diritto all'inserimento. Al
medico di cui al presente comma sono
corrisposti, per gli utenti che viene incaricato
di assistere, i compensi di cui all'art. 59,
lettera “A”, comma 1.
3. Nel caso in cui sia
necessario proseguire la durata di un incarico
provvisorio, i successivi incarichi vengono
attribuiti secondo l’ordine della graduatoria
regionale di settore o, se esistente, della
graduatoria di disponibilità, a seguire rispetto
al medico precedentemente incaricato.
4. L’incarico di cui al comma 1
non viene conferito quando l’eccedenza degli
assistibili rispetto alla somma dei massimali
dei singoli medici iscritti nell’elenco
dell’ambito territoriale non supera le 300
unità. In tal caso si applica il disposto
dell’articolo 39, comma 3
5. E’ demandata alla
contrattazione regionale la definizione dei
contenuti e delle modalità di attuazione dei
commi successivi, secondo quanto disposto
dall’art. 14 del presente Accordo.
6. Ai medici di cui al
precedente comma 1, che siano chiamati a
ricoprire un incarico provvisorio, l’Azienda è
tenuta a concedere in uso l’eventuale struttura
ambulatoriale in suo possesso, ed usualmente
utilizzata, nell’ambito territoriale relativo.
7. Qualora in un ambito
territoriale si determinino le condizioni
previste al comma 1, l’Azienda è tenuta ad
informare, entro 20 giorni dall’evento, i
cittadini interessati dalla carenza di
assistenza della necessità di procedere ad una
nuova scelta del medico tra tutti quelli
incaricati nell’ambito territoriale interessato,
anche attraverso annunci sui quotidiani,
manifesti nei comuni e negli altri luoghi
pubblici e, ove ritenuto opportuno, mediante
comunicazione diretta agli assistiti.
ART. 39 - MASSIMALE
DI SCELTE
E SUE LIMITAZIONI.
1. I medici iscritti negli
elenchi possono acquisire un numero massimo di
scelte pari o inferiori a 1.500 unità, secondo
quanto previsto per le singole fattispecie
definite dal presente articolo.
2. I medici che avevano
acquisito la possibilità del raggiungimento
della quota individuale di 1.800 scelte ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 13
agosto 1981 rientrano nel massimale di 1.500
scelte gradualmente mediante la sospensione
dell’attribuzione di nuove scelte.
3. Eventuali deroghe al
massimale individuale possono essere autorizzate
dalla Regione, su proposta dell'Azienda e
sentito il comitato aziendale di cui all’art.
23, in relazione a particolari situazioni
locali, ai sensi dell'art. 48, comma 3, punto 5,
della Legge n. 833/78, e per un tempo
determinato, non superiore comunque a mesi sei.
4. Nei confronti del medico che,
oltre ad essere inserito negli elenchi, svolga
attività orarie compatibili con tale iscrizione
diverse da quelle disciplinate dal presente
Accordo, il massimale di scelta è ridotto in
misura proporzionale al numero delle ore
settimanali che il medesimo dedica alle suddette
altre attività, sulla base del disposto del
successivo comma.
5. Tenuto conto del disposto
dell’articolo 58 del presente Accordo in materia
di libera professione, l’impegno orario
libero-professionale non può determinare una
riduzione del massimale di scelte inferiore al
rapporto ottimale.
5. Ai soli fini del calcolo del
massimale individuale per i medici soggetti a
limitazioni per attività a rapporto orario
compatibili di cui al precedente comma 4 e per
attività di libera professione strutturata si
ritiene convenzionalmente che il massimale
corrisponda ad un impegno settimanale
equivalente a 1.500 scelte per 40 ore
settimanali.
6. I medici possono autolimitare
il proprio massimale, che non può essere
inferiore al rapporto ottimale di cui agli
Accordi regionali, come previsto all’articolo
33, comma 9. Il massimale derivante da
autolimitazione non è modificabile prima di 3
anni dalla data di decorrenza della
autolimitazione.
7. Le autolimitazioni inferiori
già esistenti alla data di entrata in vigore del
presente Accordo devono essere formalmente
adeguate dal medico interessato al disposto del
precedente comma 6 entro 2 mesi dalla data di
entrata in vigore del presente Accordo. In
difetto di tale adempimento provvede l’Azienda,
che ne da comunicazione al medico interessato,
anche ai fini della applicazione delle norme
sulle incompatibilità di cui all’articolo 17 del
presente Accordo.
8. Ai medici che fruiscono della
norma di cui all'art. 1, comma 16, del D.L. n.
324/93, convertito nella legge n. 423/93, è
consentita la reiscrizione negli elenchi dei
medici convenzionati per l’assistenza primaria
nell’ambito territoriale di provenienza (ambito
nel quale essi erano convenzionati al momento
dell’esercizio dell’opzione di cui all’art. 4,
comma 7 della legge n. 412/91), alle condizioni
e nei limiti previsti dalla organizzazione
sanitaria, così come disposto dall’articolo 33.
9. Ai medici di cui all’art. 6,
comma 1, del D.L. 14 giugno 1993 n. 187,
convertito con modifiche nella legge 12 agosto
1993, n. 296 che accettano l’incarico di cui al
precedente art. 34, è consentito acquisire
scelte fino alla concorrenza di un massimale di
500 scelte.
10. La disposizione di cui al
comma 9 non si applica ai medici che, soggetti
alla norma relativa, rinunciano all’incarico
compatibile entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente Accordo.
11. Le scelte temporanee di cui
all’articolo 40, commi 5 e 12 non concorrono
alla determinazione del massimale individuale.
12. Non
concorrono alla determinazione del massimale
individuale le scelte dei minori tra 0 e 6 anni.
13. Lo svolgimento di altre
attività, anche libero-professionali,
compatibili con l'iscrizione negli elenchi, non
deve comportare pregiudizio al corretto e
puntuale assolvimento degli obblighi del medico,
a livello ambulatoriale e domiciliare, nei
confronti degli assistiti che lo hanno
prescelto.
ART. 40 - SCELTA DEL MEDICO.
1. La costituzione e lo
svolgimento del rapporto tra medico e assistito
sono fondati sul rapporto di fiducia.
2. Il rapporto di fiducia tra
medico e assistito si fonda anche sulla
reciproca conoscenza e sulla trasparenza dei
rapporti reciproci. A tal fine, e per
maggiormente radicare il rapporto tra medico e
cittadino, le Aziende promuovono, sulla base di
intese stipulate tra le Regioni e le
Organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, una corretta informazione agli
assistiti sulla opportunità di avviare
preliminarmente alla scelta una diretta
conoscenza del medico e, a margine della scelta
effettuata, promuovono la informazione
sull’organizzazione dei servizi aziendali e
sulle modalità organizzative della medicina
generale, mediante consegna della Carta dei
servizi.
3. Le Aziende provvedono ad
informare adeguatamente i cittadini, sullo
status del medico, sul suo curriculum personale
e professionale, sulle caratteristiche della
attività professionale (ubicazione ed orario
dello studio, aderenza a forme associative,
utilizzo di procedure informatiche,
disponibilità telefonica, disponibilità del
personale di studio, caratteristiche strutturali
e strumentali, ecc.).
4. Ciascun avente diritto,
all'atto del rilascio del documento di
iscrizione, sceglie direttamente per se e per i
propri familiari o soggetti anagraficamente
conviventi il medico di fiducia fra quelli
iscritti nell'elenco, definito ai sensi
dell'art. 33, relativo all'ambito territoriale
di residenza.
5. Per i cittadini
extracomunitari in regola con le norme in
materia di soggiorno sul territorio italiano, la
scelta è a tempo determinato e ha validità pari
a quella del permesso di soggiorno.
6. La scelta di cui al comma 5 è
automaticamente rinnovata alla scadenza anche
nelle more del rinnovo del permesso di
soggiorno, fatta salva ogni azione di rivalsa
per quote percepite anche a seguito di mancato
rinnovo del permesso di soggiorno. Il medico è
obbligato alla assistenza del cittadino
extracomunitario anche nelle more del rinnovo
del permesso di soggiorno.
7. Il figlio, il coniuge e il
convivente dell'assistito già in carico al
medico di medicina generale possono effettuare
la scelta a favore dello stesso medico anche in
deroga al massimale o quota individuale, purché
anagraficamente facenti parte del medesimo
nucleo familiare.
8. Le scelte in deroga, comunque
acquisibili, non possono superare in nessun caso
il 5% del massimale individuale del medico,
fermo restando quanto previsto dell’art. 39,
comma 2.
9. E’ demandata alla
contrattazione regionale la definizione dei
contenuti e delle modalità di attuazione dei
commi successivi, secondo quanto disposto
dall’art. 14 del presente Accordo.
10. L‘Azienda, sentito il parere
obbligatorio del Comitato di cui all'art. 23 e
acquisita l’accettazione del medico di scelta,
consente che la scelta sia effettuata in favore
di un medico iscritto in un elenco diverso da
quello proprio dell'ambito territoriale in cui
l'assistito è residente per esplicita richiesta
di prosecuzione del rapporto fiduciario da parte
dell’assistito o quando la scelta sia o diventi
obbligata, oppure quando per ragioni di
vicinanza o di migliore viabilità la residenza
dell'assistito graviti su un ambito limitrofo e
tutte le volte che gravi ed obiettive
circostanze ostacolino la normale erogazione
dell'assistenza.
11. La scelta per i cittadini
residenti ha validità annuale, salvo revoca nel
corso dell'anno, ed è tacitamente rinnovata.
12. Per i
cittadini non residenti la scelta è a tempo
determinato da un minimo di 3 mesi ad un massimo
di 1 anno, fatte salve documentate situazioni di
maggiore durata del permesso di soggiorno, alla
quale sarà adeguata la durata della scelta
provvisoria, con contemporanea cancellazione
della scelta eventualmente già in carico al
medico della Azienda di provenienza del
cittadino. La scelta è espressamente
prorogabile.
ART. 41 - REVOCA E
RICUSAZIONE DELLA SCELTA.
1. L'assistito che revoca la
scelta ne dà comunicazione alla competente
Azienda. Contemporaneamente alla revoca
l'assistito deve effettuare una nuova scelta
che, ai fini assistenziali, ha effetto
immediato.
2. Modalità per garantire la
continuità dell’assistenza tra medico revocato e
medico scelto, nel primario interesse del
cittadino, sono disciplinate nell’ambito degli
Accordi Regionali.
3. Il medico che non intenda
prestare la propria opera in favore di un
assistito può in ogni tempo ricusare la scelta
dandone comunicazione alla competente Azienda.
Tale ricusazione deve essere motivata da
eccezionali ed accertati motivi di
incompatibilità ai sensi dell'art. 8, comma 1,
lett. b), D.L.vo n. 502/92 e successive
modificazioni ed integrazioni. Tra i motivi
della ricusazione assume particolare importanza
la turbativa del rapporto di fiducia. Agli
effetti assistenziali la ricusazione decorre dal
16° giorno successivo alla sua comunicazione.
4. Non è consentita la
ricusazione quando nell’ambito territoriale di
scelta non sia operante altro medico, salvo che
ricorrano eccezionali motivi di incompatibilità
da accertarsi da parte del Comitato di Azienda
di cui all'art. 23.
5. I medici che abbiano
esercitato il diritto di autolimitazione del
massimale non possono avvalersi dello strumento
della ricusazione per mantenersi al di sotto del
limite della autolimitazione medesima.
6. Il medico di assistenza
primaria può comunicare all’azienda l’avvenuto
decesso del proprio assistito del quale egli
abbia certificato la morte, salvo verifica
presso l’anagrafe comunale di residenza
dell’assistito deceduto, ai fini della
cancellazione della relativa scelta e di una
sollecita operazione di aggiornamento degli
elenchi del medico interessato.
ART. 42 - REVOCHE D’UFFICIO.
1. Le scelte dei cittadini che,
ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 526/1982,
vengono temporaneamente sospesi dagli elenchi
della Azienda sono riattribuite automaticamente
al medico dal momento della cessazione della
sospensione temporanea, anche in deroga al
massimale individuale, e fatta salva ogni altra
e diversa determinazione da parte
dell’assistito. A tal fine le Aziende
istituiscono apposito separato elenco dei
cittadini ai quali sia stata revocata d’ufficio
la scelta, onde facilitarne la riattribuzione
automatica.
2. In caso di eventuali ritardi
nella riattribuzione della scelta di cui al
precedente comma, gli effetti economici della
stessa decorrono comunque, in difetto di scelta
in favore di altro medico, dalla data di
cessazione della sospensione. A tal proposito il
medico è tenuto comunque alla assistenza del
cittadino temporaneamente sospeso dagli elenchi
fin dalla data di cessazione della sospensione
medesima.
3. Differenti modalità di
gestione delle scelte temporaneamente sospese
possono essere concordate nell’ambito degli
Accordi regionali.
4. La revoca della scelta da
operarsi d'ufficio per morte dell'assistito ha
effetto dal giorno del decesso. L'Azienda è
tenuta a comunicare al medico interessato la
cancellazione per decesso tempestivamente e
comunque entro un anno dall'evento.
5. Nell’ambito degli Accordi
regionali possono essere concordate modalità di
tutela dei medici massimalisti dalla
indisponibilità alla acquisizione di nuove
scelte dovuta a ritardo nella comunicazione
delle cancellazioni per morte di assistiti del
proprio elenco.
6. In caso di trasferimento di
residenza, l’Azienda presso la quale il
cittadino ha effettuato la nuova scelta comunica
tale circostanza all'Azienda di provenienza del
cittadino stesso perché provveda alla revoca con
decorrenza dalla data della nuova scelta. Le
Aziende che aggiornano l'archivio assistiti
utilizzando le informazioni anagrafiche dei
Comuni, possono procedere, nei casi di
trasferimento ad altre Aziende, alla revoca
d'ufficio.
7. L'Azienda è tenuta a
comunicare detta revoca al medico ed al
cittadino interessati tempestivamente e comunque
entro 3 mesi dall'evento.
8. Nel caso di trasferimento di
residenza in comuni di ambiti territoriali
diversi all’interno della medesima Azienda, la
revoca non si applica d’ufficio ma solo in
presenza di una nuova scelta in favore di altro
medico, con decorrenza dalla data di
quest’ultima.
9. Le revoche conseguenti ai
cambiamenti di residenza all'interno della
Azienda e tra aziende limitrofe sono
disciplinate con accordi regionali. Nel caso in
cui l’ambito comunale sia comprensivo di più
Aziende si intende per Azienda limitrofa il
medesimo ambito comunale.
10. Le cancellazioni per doppia
iscrizione decorrono dalla data della seconda
attribuzione nel caso di scelta posta due volte
in carico allo stesso medico. Se trattasi di
medici diversi la cancellazione decorre dalla
data della comunicazione al medico interessato.
Tali comunicazioni sono eseguite contestualmente
alle variazioni del mese di competenza.
11. Ai fini degli effetti
economici relativi alle revoche d’ufficio di cui
al presente articolo, l’Azienda è tenuta ad
inviare al medico interessato, in uno con la
comunicazione del previsto importo da ripetere,
il tabulato nominativo relativo ai pazienti
oggetto di revoca completo della causa e della
decorrenza della revoca medesima.
12. Avverso alla richiesta di
ripetizione il medico interessato può opporre
motivato e documentato ricorso entro 15 giorni
dalla sua comunicazione ed il Direttore Generale
assume la propria deliberazione in merito entro
30 giorni dal ricevimento del ricorso.
13. Qualora l’importo
complessivo richiesto dalla Azienda sia
superiore al 20%
dell’ammontare degli emolumenti mensili,
l'Azienda può dare corso a conguaglio negativo
solo in presenza di accordo in tal senso con il
medico interessato.
14. La ripetizione delle somme o
l’applicazione del conguaglio negativo hanno
corso nella misura massima del 20% dei compensi
mensili, al netto delle ritenute fiscali e
previdenziali, fatto salvo eventuale differente
accordo, in merito alla modalità di ripetizione
delle somme, tra il medico interessato e
l’Azienda.
ART. 43 - SCELTA, REVOCA,
RICUSAZIONE: EFFETTI ECONOMICI.
1. Ai fini della corresponsione
dei compensi la scelta, la ricusazione e la
revoca decorrono dal primo giorno del mese in
corso o dal primo giorno del mese successivo a
seconda che intervengano entro il 15° giorno o
dal 16° giorno del mese.
2. Il rateo mensile dei compensi
è frazionabile in trentesimi ai fini del
pagamento di eventuali frazioni di mese, quando
le variazioni dipendano da trasferimento del
medico o da cancellazione o sospensione del
medico dall'elenco.
3. La cessazione per
sopraggiunti limiti di età da parte del medico
produce effetti economici dal giorno di
compimento dell'età prevista.
4. Le operazioni di
aggiornamento dell’elenco degli assistiti
rispetto alla scelta e alla revoca sono svolte
in tempo reale, qualora sia realizzabile in base
alla possibilità di utilizzo di procedure
informatiche.
5. Modalità differenti di
gestione delle operazioni di scelta e revoca e
di aggiornamento degli elenchi degli assistiti e
delle comunicazioni ai medici sono oggetto di
contrattazione regionale.
ART. 44 - ELENCHI NOMINATIVI
E VARIAZIONI MENSILI.
1. Entro il 31 luglio ed il 31
gennaio di ogni anno le Aziende inviano ai
medici l'elenco nominativo delle scelte in
carico a ciascuno di essi alla data
rispettivamente del 15 giugno e del 15 dicembre.
2. Le Aziende, inoltre,
comunicano mensilmente ai singoli medici le
variazioni nominative e il riepilogo numerico
relativo alle scelte e alle revoche avvenute
durante il mese precedente, allegandovi le copie
delle dichiarazioni di scelta o revoca.
3. E’ demandata alla
contrattazione regionale la definizione dei
contenuti e delle modalità di attuazione dei
commi successivi, secondo quanto disposto
dall’art. 14 del presente Accordo.
4. I dati di cui ai commi 1 e 2
possono essere forniti su supporto magnetico, a
richiesta del medico e senza alcun onere a suo
carico.
5. Le Aziende istituiscono un
elenco separato delle scelte operate dai
cittadini in favore di medici convenzionati in
ambiti territoriali della stessa Azienda diversi
da quello di residenza dell’assistito, ai sensi
dell’ art. 40 comma 10, del presente Accordo.
6. Tale elenco è utilizzato ai
fini della determinazione del rapporto ottimale
e della individuazione della carenza di medici,
secondo quanto disposto dall’articolo 33, comma
11 del presente Accordo.
ART. 45 - COMPITI DEL
MEDICO.
1. Le funzioni ed i compiti
individuali del medico di assistenza primaria
sono così individuati:
a) servizi essenziali: gestione
delle patologie acute e croniche secondo la
miglior pratica e in accordo con il malato,
inclusi gli interventi appropriati e le azioni
rilevanti di promozione della salute
b) gestione dei malati
nell’ambito dell’Assistenza domiciliare
programmata e integrata: assistenza programmata
al domicilio dell'assistito, anche in forma
integrata con l'assistenza specialistica,
infermieristica e riabilitativa, in collegamento
se necessario con l'assistenza sociale, secondo
gli allegati "G" e "H";
c) assistenza programmata nelle
residenze protette e nelle collettività, sulla
base degli accordi regionali previsti dall'art.
53, comma 1, lett. c);
2. L’espletamento delle funzioni
di cui al precedente comma 1 si realizza con:
a) il consulto con lo
specialista e l'accesso del medico di famiglia
presso gli ambienti di ricovero nelle sue varie
fasi;
b) la tenuta e l'aggiornamento
di una scheda sanitaria individuale, su supporto
informatico e tenuto conto di quanto previsto
dall’art. 59, lettera B, ad uso del medico e ad
utilità dell’assistito e del SSN, secondo
standard nazionali e regionali e modalità
definite nell’ambito degli Accordi regionali,
nonché l’utilizzazione della Carta nazionale dei
Servizi, prevista dal comma 9 art. 52 della
Legge 27 Dicembre 2002, n.289 e della tessera
del cittadino secondo quando previsto dall’art.
50 della Legge 24 novembre 2003 n. 326;
c) la disponibilità per gli
assistiti, nei locali dello studio medico, della
carta dei servizi definita dagli Accordi
regionali in merito ai compiti ed ai doveri e
diritti del medico e dei cittadini;
d) la partecipazione alle forme
organizzative territoriali, con le modalità e
secondo quanto disposto dal successivo comma 3.
e) l’aggregazione in centri di
responsabilità territoriale, distrettuali o
subdistrettuali, per specifici obiettivi del
Distretto;
f) le certificazioni
obbligatorie per legge ai fini della
riammissione alla scuola dell'obbligo, agli
asili nido, alla scuola materna e alle scuole
secondarie superiori;
g) la certificazione di idoneità
allo svolgimento di attività sportive non
agonistiche di cui al decreto Ministro Sanità
del 28 febbraio 1983, art. 1 lettera a) e c),
nell'ambito scolastico, a seguito di specifica
richiesta dell'autorità scolastica competente.
h) la certificazione per
l'incapacità temporanea al lavoro;
i) le certificazioni di cui
all'art. 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33,
e all'art. 15 della legge 2 aprile 1981, n. 155
sono rilasciate utilizzando i moduli allegati
sub allegato "F" fatte salve eventuali modifiche
degli stessi concordate ai sensi dell'art. 2,
comma 1, della Legge n. 33/80 per i lavoratori
del settore privato;
j) la certificazione per la
riammissione al lavoro degli alimentaristi
laddove previste;
k) le valutazioni
multidimensionali e connesse certificazioni
relative alle prestazioni di assistenza
domiciliare integrata, programmata e per
l’inserimento nelle residenze protette, sulla
base della programmazione e di quanto previsto
nell’ambito degli accordi regionali;
l) lo
sviluppo e la diffusione della cultura
sanitaria, la conoscenza del Servizio sanitario
nazionale, e regionale, (con idoneo supporto
delle aziende) incluso il sistema di
partecipazione al costo delle prestazioni
sanitarie e il regime delle esenzioni;
m) l’appropriatezza delle scelte
assistenziali e terapeutiche, la necessità di un
uso appropriato delle risorse messe a
disposizione dal Servizio sanitario nazionale,
nonché l’adesione a specifici progetti
concordati a livello regionale e/o aziendale;
n) l’adesione alle campagne di
vaccinazione antinfluenzale rivolte a tutta la
popolazione a rischio, promosse ed organizzate
dalla Regione e/o dalle Aziende;
o) la partecipazione ai
programmi di attività e agli obiettivi,
finalizzati al rispetto dei conseguenti livelli
programmati di spesa, concordati a livello
regionale e/o aziendale con le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative. Tali
accordi prevedono le modalità di attuazione dei
programmi, le forme di verifica e gli effetti,
anche economici, del raggiungimento, o meno,
degli obiettivi;
p) le prestazioni aggiuntive di
cui all’allegato “D”;
q) l’assistenza in zone
disagiate, comprese le piccole isole sulla base
delle intese regionali ed al fondo di cui
all'art. 59;
r) le visite occasionali,
secondo l'art. 57, comma 4;
s) le visite ambulatoriali e
domiciliari a scopo diagnostico e terapeutico.
3. In merito a quanto previsto
dal precedente comma 2, lettera e) sono
individuate sostanzialmente due diverse
tipologie di forme organizzative: funzionali e
strutturali. La prima si caratterizza per la
possibilità che hanno tutti i medici di
parteciparvi (vedi equipe territoriali) e per la
prevalenza delle attività di cure domiciliari.
Per tali motivi la partecipazione a questa forma
organizzativa è obbligatoria e remunerata in
quota capitaria, mentre le conseguenti attività
sono remunerate sulla base degli Accordi
regionali. La seconda si realizza in presenza di
medici associati in gruppo, UTAP o altre forme
organizzative complesse delle cure primarie e
necessita di strutture, attrezzature, risorse
umane e strumentali idonee. La partecipazione a
questa forma organizzativa è facoltativa e
sperimentale. Gli accordi regionali ne
definiscono modelli organizzativi,
caratteristiche di attività e modalità di
remunerazione.
4. Sono, inoltre, obblighi e
compiti del medico:
a) l’adesione alle
sperimentazioni delle équipes territoriali di
cui all’art. 26;
b) lo sviluppo e la diffusione
della cultura sanitaria e della conoscenza del
Servizio Sanitario Nazionale nonché del corretto
uso del farmaco nell’ambito della quotidiana
attività assistenziale, fatta salva la
partecipazione a specifici progetti concordati a
livello regionale e/o aziendale, nei confronti
dei cittadini attraverso la loro
sensibilizzazione alle tematiche concernenti in
particolare:
· l’osservanza di
comportamenti e stili di vita positivi per la
salute;
· la donazione di
sangue, plasma e organi;
· la cultura dei
trapianti;
·
il sistema di
partecipazione al costo delle prestazioni
sanitarie e il regime delle
esenzioni;
·
l’esenzione dalla
partecipazione alla spesa in relazione a
particolari condizioni di
malattia;
·
la necessità di un uso
appropriato delle risorse messe a disposizione
dal Servizio Sanitario Nazionale;
c) l’obbligo di effettuazione
delle vaccinazioni antinfluenzali nell’ambito di
campagne vaccinali rivolte a tutta la
popolazione a rischio, promosse ed organizzate
dalle Aziende, con modalità concordate;
d)
l’adesione ai programmi di attività e agli
obiettivi, finalizzati al rispetto dei
conseguenti livelli programmati di spesa,
concordati a livello regionale e aziendale con
le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative. Tali accordi prevedono le
modalità di attuazione dei programmi, le forme
di verifica e gli effetti del raggiungimento, o
meno, degli obiettivi.
ART. 46 – FONDO A RIPARTO
PER LA QUALITÀ DELL'ASSISTENZA.
1. E’ istituito in ogni singola
Regionale un fondo a riparto per la retribuzione
degli istituti soggetti ad incentivazione come
definiti dall’art. 59 lettera B.
2. Il fondo è finalizzato ad
incentivare assetti organizzativi, strutturali e
obiettivi assistenziali di qualità
dell’assistenza primaria.
3. È demandata alla
contrattazione regionale la definizione di
ulteriori contenuti e delle modalità di
attuazione, secondo quanto definito dall’art. 14
del presente Accordo.
ART. 47 - VISITE
AMBULATORIALI E DOMICILIARI.
1. L'attività medica viene
prestata nello studio del medico o a domicilio,
avuto riguardo alla non trasferibilità
dell'ammalato.
2. Le visite domiciliari e
ambulatoriali, in presenza di unità di cure
primarie o di forme associative complesse
(equipe territoriale, medicina di gruppo), fermo
restando i compiti individuali e la
individualità del rapporto di fiducia, sono
organizzate dai gruppi stessi tenendo conto, nel
rapporto con l’utenza, di una offerta di servizi
coerente con il principio della continuità della
assistenza e di presa in carico globale della
persona.
3. La visita domiciliare deve
essere eseguita di norma nel corso della stessa
giornata, ove la richiesta pervenga entro le ore
dieci; ove invece, la richiesta pervenga dopo le
ore dieci, la visita dovrà essere effettuata
entro le ore dodici del giorno successivo. E’ a
cura del medico di assistenza primaria la
modalità organizzativa di ricezione delle
richieste di visita domiciliare.
4. A cura della Azienda e del
medico di assistenza primaria tale
regolamentazione è portata a conoscenza degli
assistiti.
5. La chiamata urgente recepita
deve essere soddisfatta entro il più breve tempo
possibile. A tal fine i medici di assistenza
primaria che operano in forma associata possono
organizzare la risposta clinica secondo modalità
organizzative proprie, anche sulla base di
quanto previsto al comma 2.
6. Nelle giornate di sabato il
medico non è tenuto a svolgere attività
ambulatoriale, ma è obbligato ad eseguire le
visite domiciliari richieste entro le ore dieci
dello stesso giorno, nonché quelle,
eventualmente non ancora effettuate, richieste
dopo le ore dieci del giorno precedente.
7. Nei giorni prefestivi valgono
le stesse disposizioni previste per il sabato,
con l'obbligo però di effettuare attività
ambulatoriale per i medici che in quel giorno la
svolgono ordinariamente al mattino.
8. Gli accordi regionali possono
disciplinare, per particolari necessità
assistenziali, ulteriori e differenti modalità
di effettuazione delle visite domiciliari e
dell’accesso agli studi professionali, collegate
alla reperibilità del medico, all’orario di
ambulatorio e alla richiesta delle visite
domiciliari.
ART. 48 - CONSULTO CON LO
SPECIALISTA.
1. Il consulto con il medico
specialista può essere attivato dal medico di
assistenza primaria qualora lo ritenga utile per
la salute del paziente.
2. Esso viene attuato di persona
dallo specialista e dal medico presso gli
ambulatori pubblici nell'ambito territoriale
della Azienda del paziente.
3. Il consulto, previa
autorizzazione della Azienda, può essere
attuato, su richiesta motivata del medico di
assistenza primaria, anche presso il domicilio
del paziente.
4. Il medico e lo specialista
concordano i modi e i tempi di attuazione del
consulto nel rispetto delle esigenze dei servizi
della Azienda.
5. Qualora lo specialista
ritenga necessario acquisire ulteriori notizie
riguardanti il paziente, può mettersi in
contatto con il medico di famiglia che è
impegnato a collaborare fornendo tutti gli
elementi utili in suo possesso.
6. I medici che operano in forme
associative complesse (equipe territoriali e
medicina di gruppo) ed in Unità di cure primarie
(UTAP), possono organizzare la risposta al
bisogno di prestazioni specialistiche, anche
sotto forma di consulto, mediante l’accesso
diretto del medico specialista dipendente o
convenzionato nella sede della forma associativa
per la erogazione delle prestazioni e delle
consulenze ritenute necessarie. Fatto salvo il
rispetto degli standard definiti dalle legge,
tali attività sono disciplinate dagli Accordi
regionali.
ART.
49 – RAPPORTI
TRA IL MEDICO
DI FAMIGLIA
E L’OSPEDALE.
1. Nello spirito e nel
progressivo impegno alla presa in carico del
proprio assistito, il medico di assistenza
primaria, che ha cognizione di tutti i momenti
della attività sanitaria in favore del proprio
assistito, si prende cura della persona malata
nell’accesso all’ospedale, può partecipare alla
fase diagnostica, curativa e riabilitava,
direttamente o mediante l’accesso al sistema
informatico. Le aziende sanitarie locali hanno
l’obbligo di porre in essere tutte le azioni
atte a garantire al medico di fiducia la
continuità della presa in carico della persona
in tutti i momenti dei percorsi assistenziali
nei servizi aziendali, territoriali ed
ospedalieri. Le regioni istruiscono in modo
analogo le attività delle Aziende ospedaliere.
2. I Direttori generali di
Aziende ospedaliere o di Aziende nel cui
territorio insistono uno o più presidi
ospedalieri, previo accordo tra loro quando
necessario, sentito il Comitato aziendale di cui
all’art. 23 e il Direttore sanitario, d'intesa
col dirigente medico di cui all'art. 61,
adottano pertanto, anche in ottemperanza al
disposto dell’art. 15-decies del D.L.vo n.502/92
e successive modificazioni ed integrazioni, i
provvedimenti regolamentari, comprensivi degli
aspetti organizzativi, necessari ad assicurare:
a) il dovuto accesso del medico
di famiglia ai presidi ospedalieri della stessa
azienda in fase di accettazione, di degenza e di
dimissioni del proprio paziente;
b) le modalità di comunicazione
tra ospedale e medico di famiglia in relazione
all’andamento della degenza e alle problematiche
emergenti in corso di ricovero, anche mediante
la messa a punto di idonei strumenti telematici
ed informatici;
c) il rispetto da parte dei
medici dell’ospedale delle norme previste in
materia prescrittiva dalle note AIFA, delle
disposizioni in materia di esenzione dalla
partecipazione alla spesa di cui al Decreto
Ministeriale 329/99 e successive modificazioni e
delle modalità di prescrizione previste
dall’articolo 50 della legge 326/2003;
d) il rispetto delle norme in
materia di prescrizione diretta dei controlli
programmati entro i 30 gg dalla dimissione e
della esenzione per le indagini da eseguirsi in
funzione del ricovero programmato.
3. In particolare il Direttore
Generale deve garantire che il medico di
famiglia riceva dal reparto ospedaliero la
relazione clinica di dimissioni contenente la
sintesi dell'iter diagnostico e terapeutico
ospedaliero nonché i suggerimenti terapeutici
per l'assistenza del paziente a domicilio.
4. Particolare attenzione sarà
posta, ove le disposizioni regionali ed
aziendali le prevedano, alla consegna da parte
dell’ospedale delle confezioni terapeutiche,
anche start, all’atto della dimissione
ospedaliera, al fine di evitare la discontinuità
terapeutica o il ritardato avvio di una nuova
terapia.
5. In caso di trasferimento
dell’assistito presso il proprio domicilio in
regime di dimissione protetta, ferme restando
eventuali competenze del reparto ospedaliero in
materia di assistenza diretta del paziente, il
dirigente del reparto concorda col medico di
famiglia gli eventuali interventi di supporto
alla degenza domiciliare ritenuti necessari,
anche nella prospettiva di passaggio del
paziente in regime di assistenza domiciliare
integrata o programmata.
6. In ogni caso il medico di
medicina generale nell'interesse del proprio
paziente può accedere, qualora lo ritenga
opportuno, in tutti gli ospedali pubblici e le
case di cura convenzionate o accreditate anche
ai fini di evitare dimissioni improprie con il
conseguente eccesso di carico assistenziale a
livello domiciliare.
7. Al fine
di garantire un rapporto di collaborazione
trasparente tra i medici del presidio
ospedaliero ed i medici di medicina generale
convenzionati, può essere istituita a livello
aziendale, da parte del Direttore Generale della
Azienda USL o ospedaliera, una commissione, con
funzioni di supporto alla Direzione Generale,
composta dai medici di medicina generale
presenti nei vari Uffici di Coordinamento delle
attività distrettuali, medici ospedalieri e
funzionari dirigenti medici della Azienda, con
il compito di esaminare e proporre adeguate
soluzioni ad eventuali cause di disservizio e di
conflitto nei rapporti tra ospedale e
territorio.
8. In particolare sulla base di
indirizzi regionali l’Azienda promuove e
realizza, d’intesa con i sindacati maggiormente
rappresentativi e con le Associazioni di tutela
dei cittadini, tutti gli adempimenti necessari a
rendere trasparenti i meccanismi di inserimento
dei cittadini nelle liste d’attesa dei ricoveri
ordinari, dei ricoveri d’elezione, dei ricoveri
in Day Hospital. Promuove inoltre criteri e
condizioni di equità nella realizzazione delle
liste d’attesa per le prestazioni di
specialistica ambulatoriale ospedaliera.
9. Le finalità di cui al comma 8
sono realizzate anche avvalendosi della
commissione di cui al comma 7.
10. Ulteriori contenuti,
competenze e modalità organizzative in materia
di accesso del medico di assistenza primaria ai
luoghi di ricovero ospedaliero, sono oggetto di
contrattazione nell’ambito degli Accordi
regionali ed aziendali.
ART. 50 - ASSISTENZA
FARMACEUTICA E MODULARIO.
1. La prescrizione di medicinali
avviene, per qualità e quantità, secondo scienza
e coscienza, con le modalità stabilite dalla
legislazione vigente nel rispetto del prontuario
terapeutico nazionale, così come riclassificato
dall'art. 8, comma 10, della legge 24.12.1993,
n. 537 e successive integrazioni e
modificazioni.
2. Il medico può dar luogo al
rilascio della prescrizione farmaceutica anche
in assenza del paziente, quando, a suo giudizio,
ritenga non necessaria la visita del paziente.
3. Nell’ambito degli Accordi
regionali possono essere concordate
sperimentazioni riguardanti modalità e
procedure, compresa la multiprescrizione nel
rispetto dei tetti di spesa e della normativa
nazionale riguardante la materia, idonee a
snellire gli adempimenti dei medici e alleviare
i disagi dei cittadini oltre che a consentire
una migliore raccolta dei dati.
4. Il medico è tenuto alla
compilazione della ricetta secondo le norme di
legge vigenti. Eventuali particolari modalità di
annotazione del diritto, o meno, all'esenzione e
di quant'altro necessario, anche legate alle
metodiche locali di rilevazione dei dati, sono
definite con accordi regionali.
6. La necessità della erogazione
di presidi, siringhe e prodotti dietetici e di
ogni altro ausilio viene proposta una volta
all'anno da parte del medico di assistenza
primaria alla Azienda. L'erogazione ed il
relativo eventuale frazionamento sono disposti
dalla Azienda secondo modalità organizzative
fissate dalla regione.
7. La prescrizione farmaceutica
è di norma erogata dal medico di medicina
generale, salvo quanto previsto dalle norme
regionali ai sensi dell’art. 50 della legge
326/2003.
8. La prescrizione farmaceutica
e specialistica su modulario del SSN può essere
effettuata solo nei confronti dei cittadini che
abbiano preventivamente esercitato il diritto di
scelta del medico di medicina generale.
ART. 51 - RICHIESTA
DI INDAGINI
SPECIALISTICHE, PROPOSTE
DI RICOVERO O DI CURE
TERMALI.
1. Il medico di famiglia, ove lo
ritenga necessario, formula richiesta di visita,
indagine specialistica, prestazione
specialistica o proposta di ricovero o di cure
termali.
2. La richiesta di indagine,
prestazione o visita specialista deve essere
corredata dalla diagnosi o dal sospetto
diagnostico. Essa può contenere la richiesta di
consulto specialistico secondo le procedure
previste dall'art. 48.
3. Il medico può dar luogo al
rilascio della richiesta o prescrizione di
indagine specialistica anche in assenza del
paziente, quando, a suo giudizio, ritenga non
necessaria la visita del paziente stesso.
4. Lo specialista formula
esauriente risposta al quesito diagnostico, con
l'indicazione "al medico curante".
5. Qualora lo specialista
ritenga opportuno richiedere ulteriori
consulenze specialistiche, o ritenga necessarie
ulteriori indagini per la risposta al quesito
del medico curante, formula direttamente le
relative richieste sul modulario previsto dalla
legge 326/2003.
6. Gli assistiti possono
accedere nelle strutture pubbliche, senza la
richiesta del medico curante, alle seguenti
specialità: odontoiatria, ostetricia e
ginecologia, pediatria, psichiatria, oculistica,
limitatamente alle prestazioni optometriche,
attività dei servizi di prevenzione e
consultoriali.
7. Per quanto attiene ai
rapporti con i medici specialisti, anche in
attuazione dei precedenti commi 5 e 6 e nel
rispetto del disposto della legge 326/2003 e dei
successivi decreti attuativi, le Aziende emanano
disposizioni per la prescrizione diretta sul
ricettario regionale da parte dello specialista
di eventuali indagini preliminari agli esami
strumentali, di tutti gli approfondimenti
necessari alla risposta al quesito diagnostico
posto, degli accertamenti preliminari a ricoveri
o a interventi chirurgici, nonché della
richiesta delle prestazioni da eseguire entro 30
giorni dalla dimissione o dalla consulenza
specialistica. Trascorso tale termine i
controlli programmati saranno proposti al medico
di assistenza primaria.
8. Le norme di cui al precedente
comma 7 devono essere osservate, anche al fine
dell'applicazione degli accordi relativi al
rispetto dei livelli di spesa programmati.
9. La proposta di ricovero
ordinaria deve essere accompagnata da una
apposita scheda compilata dal medico curante
(allegato E) che riporti i dati relativi al
paziente estratti dalla scheda sanitaria
individuale.
10. Il modulario di cui all'art.
50, salvo il disposto del successivo art. 52, è
utilizzato anche per le certificazioni della
presente convenzione, per le proposte di
ricovero e di cure termali e per le richieste di
prestazioni specialistiche, nonché per le
richieste di trasporto sanitario in ambulanza
sulle quali il medico annota la diagnosi del
soggetto.
11. Tenuto conto di quanto
previsto dall’art. 1, comma 6, del Decreto
Ministeriale 30 giugno 1997, pubblicato nel
supplemento ordinario alla G.U. n. 209 dell’8
settembre 1997, le indagini preliminari al
ricovero programmato in strutture pubbliche o
private accreditate, non facenti parte del
percorso diagnostico attivato autonomamente dal
medico di assistenza primaria e direttamente
riconducibili al DRG previsto, non sono oggetto
di prescrizione da parte del medico stesso sul
modulario del SSN.
ART.52 - CERTIFICAZIONE
DI MALATTIA
PER I LAVORATORI.
1. Le certificazioni di cui
all'art. 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33,
e all'art. 15 della legge 23 aprile 1981, n.
155, sono rilasciate dal medico di fiducia del
lavoratore utilizzando i moduli allegati sub
allegato "F" fatte salve eventuali modifiche
degli stessi concordate ai sensi dell'art. 2,
comma 1, della Legge n. 33/80. La certificazione
per la riammissione al lavoro degli
alimentaristi fa parte dei compiti di cui
all’art. 45, comma 2.
2. Le certificazioni relative ad
assenza dal lavoro rilasciate da medici diversi
da quelli di libera scelta, siano essi del
servizio pubblico o liberi professionisti, sono
valide ai fini della giustificazione
dell’assenza del lavoratore dipendente per
malattia, in quanto contenenti gli elementi
identificativi del medico e del lavoratore e la
prognosi, così come disposto dalla circolare
INPS 99/96 del 13.5.1996.
3. Le certificazioni relative ad
assenze dal lavoro connesse o dipendenti da
prestazioni sanitarie eseguite da medici diversi
da quelli di libera scelta non spettano al
medico di fiducia, che non è tenuto alla
trascrizione.
ART. 53 - ASSISTENZA
DOMICILIARE PROGRAMMATA.
1. L'assistenza domiciliare
programmata, erogata anche secondo indirizzi e
modalità operative definiti a livello regionale
costituisce, come previsto dall’art. 32, comma
2, livello assistenziale da garantire al
cittadino da parte del medico iscritto negli
elenchi. Le seguenti forme di assistenza
domiciliare programmata, sono assicurate con
interventi a domicilio di:
a) assistenza domiciliare
integrata (ADI);
b) assistenza domiciliare
programmata nei confronti dei pazienti non
ambulabili (ADP);
c) assistenza domiciliare nei
confronti di pazienti ospiti in residenze
protette e collettività (ADR).
2. L'erogazione dell'assistenza
nell'ambito degli istituti di cui al comma 1,
lettere a) e b), è disciplinata dai protocolli
allegati sotto le lettere G) e H) del presente
Accordo e fino a che essi non siano sostituiti
da protocolli definiti nell’ambito degli Accordi
regionali, secondo il disposto del successivo
comma 3. L’istituto di cui lettera c) è
disciplinato nell'ambito degli accordi rimessi
alla trattativa regionale.
3. È demandata alla
contrattazione regionale la definizione degli
interventi, degli ulteriori contenuti e delle
modalità di attuazione, secondo quanto disposto
dall’art. 14 del presente Accordo.
ART. 54 – FORME ASSOCIATIVE
DELL’ASSISTENZA PRIMARIA.
1. Il presente articolo
disciplina le attività dei medici di medicina
generale convenzionati nell'ambito delle forme
associative, ai sensi dell'art. 8, comma 1,
lettera e) ed f), del D.L.vo n. 502/92 e
successive modificazioni ed integrazioni.
2. Al fine di:
a) facilitare il rapporto tra
cittadino e medico di libera scelta, nonché lo
snellimento delle procedure di accesso ai
diversi servizi della Azienda,
b) garantire un più elevato
livello qualitativo e una maggiore
appropriatezza delle prestazioni erogate, anche
attraverso l'attivazione di ambulatori dedicati
al monitoraggio di patologie croniche ad alta
prevalenza individuate concordemente a livello
aziendale;
c) realizzare adeguate forme di
continuità dell'assistenza e delle cure anche
attraverso modalità di integrazione
professionale tra medici;
d) perseguire il coordinamento
funzionale dell'attività dei medici di medicina
generale con i servizi e le attività del
Distretto in coerenza con il programma delle
attività distrettuali e quale parte integrante
delle equipes territoriali di cui all'art. 26,
se costituite;
e) realizzare forme di maggiore
fruibilità e accessibilità, da parte dei
cittadini, dei servizi e delle attività dei
medici di medicina generale, anche prevedendo la
presenza di almeno uno studio nel quale i medici
associati svolgono a rotazione attività
concordate;
f) perseguire maggiori e più
qualificanti standard strutturali, strumentali e
di organizzazione della attività professionale;
g) condividere ed implementare
linee guida diagnostico terapeutiche per le
patologie a più alta prevalenza e attuare
momenti di verifica periodica;
I medici di medicina generale,
possono concordare tra di loro e realizzare
forme di lavoro associativo, secondo, i
principi, le tipologie le modalità indicate ai
successivi commi.
3. Le forme associative oggetto
del presente articolo sono distinte in:
-
forme associative, che
costituiscono modalità
organizzative del lavoro e di
condivisione funzionale delle
strutture di più professionisti,
per sviluppare e migliorare le
potenzialità assistenziali di
ciascuno di essi;
-
forme associative, quali società
di servizio, anche cooperative,
i cui soci siano per
statuto
permanentemente in maggioranza
medici di assistenza primaria e
pediatri di libera scelta
iscritti negli elenchi della
Azienda, o dei comuni
comprendenti più Aziende, in cui
esse operano e che garantiscono
anche le modalità operative di
cui al comma precedente. In ogni
caso dette società di servizio
non possono fornire prestazioni
sanitarie e assicurano
esclusivamente beni e servizi ai
medici.
4. Le forme
associative dell’attività di assistenza primaria
di cui alla lettera a) del comma 3 sono ispirate
ai seguenti criteri generali:
a) la forma associativa è
libera, volontaria e paritaria fra i medici
partecipanti;
b) l'accordo che costituisce la
forma associativa, stipulato sulla base dei
criteri definiti dal presente articolo, è
liberamente concordato tra i medici partecipanti
e depositato presso la Azienda e l'Ordine dei
Medici di competenza; i medici aderenti alla
associazione sono tenuti a comunicare ai
cittadini iscritti nei propri elenchi le forme e
le modalità organizzative dell’associazione
anche al fine di facilitare l’utilizzazione dei
servizi offerti;
c) della forma associativa
possono far parte:
-
medici che
svolgono l'attività di medico
convenzionato ai sensi del
presente Capo, e che operano
all’interno del medesimo ambito
territoriale di scelta di cui
all’articolo 33 del presente
Accordo, nei limiti fissati
dalla successiva lettera e);
-
medici di continuità
assistenziale;
-
medici
pediatri di libera scelta;
d) la sede rappresentativa della
forma associativa è unica ed è indicata dai suoi
componenti;
e) la forma
associativa è costituita da un numero di medici
di assistenza primaria non inferiore a 3 e non
superiore a quanto previsto dai commi 7, 8 e 9.
Le forme associative composte da soli due medici
e già in essere all’atto di pubblicazione del
presente Accordo sono fatte salve, se previste
dagli Accordi Regionali e fino a che le
rispettive condizioni associative restino
immutate. Gli Accordi regionali disciplinano
modalità e tempi per l’adeguamento delle forme
associative costituite da soli due medici ai
criteri di cui al presente articolo;
f) ciascun
medico può aderire ad una sola delle forme
associative di cui al successivo comma 6;
g) fatto salvo il principio
della libera scelta del medico da parte
dell'assistito e del relativo rapporto
fiduciario individuale, ciascun partecipante
alla forma associativa si impegna a svolgere,
secondo l’accordo di cui alla lettera b), la
propria attività anche nei confronti degli
assistiti degli altri medici della forma
associativa medesima, anche mediante l'accesso
reciproco agli strumenti di informazione di
ciascun medico;
h)
nell'ambito della forma associativa devono
prevedersi le modalità di erogazione delle
prestazioni incentivanti e/o aggiuntive,
previste da Accordi nazionali, regionali e/o
aziendali;
i) ciascun medico aderente alla
forma associativa garantisce una presenza nel
rispettivo studio per cinque giorni la
settimana. Qualora il medico sia impegnato in
altre attività previste dall'Accordo Nazionale,
come consulti con specialisti, accessi in luoghi
di ricovero, assistenza a pazienti non
ambulabili, partecipazione a incontri o convegni
formativi, tale presenza può essere limitata a
quattro giorni la settimana;
j) fermi restando per ciascun
medico gli obblighi previsti all’art. 36, gli
orari dei singoli studi devono essere coordinati
tra di loro in modo da garantire
complessivamente una disponibilità all’accesso
per un arco di almeno 6 ore giornaliere,
distribuite equamente nel mattino e nel
pomeriggio, secondo un congruo orario
determinato dai medici in rapporto alle esigenze
della popolazione assistita e alla effettiva
accessibilità degli studi, anche tenendo conto
delle condizioni geografiche e secondo quanto
stabilito all’art. 36, comma 5. Nella giornata
di sabato e nei giorni prefestivi, ad estensione
di quanto previsto dall’art. 47, comma 6 e fatto
salvo quanto previsto in materia di continuità
assistenziale dal Capo III del presente Accordo,
deve essere assicurata da parte di almeno uno
dei medici associati la ricezione delle
richieste di visite domiciliari, anche mediante
la disponibilità di mezzi e strumenti che
consentano all’assistito una adeguata
comunicazione con il medico;
k) i medici
della forma associativa realizzano il
coordinamento della propria attività di
Assistenza domiciliare, in modo tale da
garantire la continuità di tale forma
assistenziale sia nell'arco della giornata sia
anche nei periodi di assenza di uno o più medici
della associazione o, eventualmente, nei casi di
urgenza, nel rispetto delle modalità previste
dal presente Accordo in materia di recepimento
delle chiamate;
l) a ciascun medico della forma
associativa vengono liquidate le competenze
relative alle scelte di cui è titolare;
m) non possono effettuarsi
variazioni di scelta all'interno della forma
associativa senza la preventiva accettazione da
parte del medico destinatario della nuova
scelta, salvaguardando in ogni caso la
possibilità da parte del cittadino di effettuare
un'altra scelta nello stesso ambito
territoriale;
n) all'interno della forma
associativa può adottarsi il criterio della
rotazione interna per ogni tipo di sostituzione
inferiore a 30 giorni, anche per quanto concerne
la partecipazione a congressi, corsi di
aggiornamento o di formazione permanente, ecc.,
allo scopo di favorire una costante elevazione
della professionalità;
o) la suddivisione delle spese
di gestione dello studio viene liberamente
concordata tra i componenti della forma
associativa;
p) devono essere previste
riunioni periodiche fra i medici costituenti la
forma associativa per la verifica degli
obiettivi raggiunti e per la valutazione di
coerenza dell’attività della forma associativa
con gli obiettivi della programmazione
distrettuale, anche in merito a progetti
relativi a livelli di spesa programmati ai quali
la forma associativa medesima abbia aderito;
q)
all’interno della forma associativa deve essere
eletto un delegato alle funzioni di raccordo
funzionale e professionale, particolarmente per
quanto previsto alla precedente lettera p), con
il direttore del Distretto e con la componente
rappresentativa della medicina generale
nell’Ufficio di Coordinamento delle attività
Distrettuali, oltre che di rappresentanza
organizzativa e deontologica rispettivamente nei
confronti della Azienda e dell’Ordine dei
medici;
r) in caso di conflitti insorti
in seno alla forma associativa sono arbitri:
-
per le questioni deontologiche,
l’Ordine provinciale dei medici;
-
per le
questioni contrattuali, il
Comitato di cui all’art 24;
s)
l’azienda, ricevuto l’atto costitutivo, ne
verifica i requisiti di validità e, entro 15
giorni, ne prende atto con provvedimento del
Direttore generale. Gli effetti economici
decorrono dal ricevimento dell’atto costitutivo.
5. Ai sensi
di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, lettera
c), del D.L.vo n. 502/92 e successive
modificazioni e integrazioni e tenuto conto
delle norme in materia di libera professione
previste dal presente Accordo, non possono far
parte delle forme associative di cui al
successivo comma 6 i medici di assistenza
primaria che svolgano attività di libera
professione strutturata per un orario superiore
a quello previsto dall’art. 58, comma 5.
6. Le forme associative
disciplinate dalla lettera a) del comma 3 sono:
A. La medicina in associazione.
B. La medicina in rete.
C. La medicina di gruppo.
7. Oltre
alle condizioni previste dal comma 4, la
medicina in associazione si caratterizza per:
a) la distribuzione territoriale
degli studi di assistenza primaria, non
vincolati a sede unica, coerenti con
l'articolazione territoriale del distretto;
b) la chiusura pomeridiana di
uno degli studi della associazione non prima
delle ore 19,00;
c) il numero dei medici
associati non superiore a quelli del relativo
ambito territoriale di scelta di cui all’art. 33
del presente Accordo e comunque non superiore a
10. Tale limite non opera, ed è elevato di 4
unità, quando nell’ambito di cui sopra, una
volta costituita la forma associativa, residui
un numero minimo di medici tale da non
consentire di costituirne una nuova;
d) la condivisione e
l’implementazione di linee guida diagnostico
terapeutiche per le patologie a più alta
prevalenza;
e) la realizzazione di momenti
di revisione della qualità delle attività e
della appropriatezza prescrittiva interna
all'associazione e per la promozione di
comportamenti prescrittivi uniformi e coerenti
con gli obiettivi dichiarati dall'associazione.
8. La
medicina in rete, oltre al rispetto delle
condizioni previste al comma 4, si caratterizza
per:
a) la distribuzione territoriale
degli studi di assistenza primaria, non
vincolati a sede unica, coerenti con
l'articolazione territoriale del distretto.
Possono essere presenti, inoltre, uno o più
studi nel quale i medici associati svolgano a
rotazione attività concordate;
b) la gestione della scheda
sanitaria individuale su supporto informatico
mediante software tra loro compatibili;
c) il collegamento reciproco
degli studi dei medici con sistemi informatici
tali da consentire l’accesso alle informazioni
relative agli assistiti dei componenti
l’associazione;
d) l’ utilizzo da parte di ogni
medico di sistemi di comunicazione informatica
di tipo telematico, per il collegamento con i
centri di prenotazione della Azienda e
l’eventuale trasmissione dei dati epidemiologici
o prescrittivi, quando tali prestazioni siano
normate da appositi Accordi regionali e/o
aziendali, nonché per la realizzazione di
momenti di revisione della qualità e della
appropriatezza prescrittiva interna alla
associazione e per la promozione di
comportamenti prescrittivi uniformi e coerenti
con gli obiettivi dichiarati dalla associazione;
e) la chiusura pomeridiana di
uno degli studi della rete non prima delle ore
19,00;
f) il
numero dei medici associati non superiore a
quelli del relativo ambito territoriale di
scelta di cui all’art. 33 del presente Accordo e
comunque non superiore a 10. Tale limite non
opera, ed è elevato di 4 unità, quando
nell’ambito di cui sopra, una volta costituita
la forma associativa, residui un numero minimo
di medici tale da non consentire di costituirne
una nuova.
9. Oltre alle condizioni
previste al comma 4, la medicina di gruppo si
caratterizza per:
a) la sede unica del gruppo
articolata in più studi medici, ferma restando
la possibilità che singoli medici possano
operare in altri studi del medesimo ambito
territoriale ma in orari aggiuntivi a quelli
previsti, nella sede principale, per l’istituto
della medicina di gruppo;
b) la presenza nella sede del
gruppo di un numero di studi pari almeno alla
metà dei medici componenti il gruppo stesso, con
possibilità di un uso promiscuo degli stessi,
sia pure in orari differenziati. Il numero degli
studi di cui sopra viene arrotondato alla unità
superiore in caso di coefficiente frazionale nel
relativo calcolo;
c) l’utilizzo, per l’attività
assistenziale, di supporti tecnologici e
strumentali comuni, anche eventualmente in spazi
predestinati comuni;
d)
l’utilizzo da parte dei componenti il gruppo di
eventuale personale di segreteria o
infermieristico comune, secondo un accordo
interno;
e) la
gestione della scheda sanitaria su supporto
informatico e collegamento in rete dei vari
supporti;
f) l’utilizzo di software per la
gestione della scheda sanitaria tra loro
compatibili;
g) l’utilizzo da parte di ogni
medico di sistemi di comunicazione informatica
di tipo telematico, predisposto per il
collegamento con i centri di prenotazione della
Azienda e l’eventuale trasmissione dei dati
epidemiologici o prescrittivi, quando tali
prestazioni siano normate da appositi Accordi
regionali e/o aziendali, nonché per la
realizzazione di attività di revisione della
qualità e della appropriatezza prescrittiva
interna alla forma associativa e per la
promozione di comportamenti prescrittivi
uniformi e coerenti con gli obiettivi dichiarati
della forma associativa;
h) il numero di medici associati
non superiore a 8.
10. I medici di assistenza
primaria convenzionati ai sensi del presente
Accordo possono aderire a forme associative di
cui al comma 3 lettera b), anche ove esse
associno tutti i medici di assistenza primaria
appartenenti alla stessa Azienda, ferma restando
l'appartenenza funzionale per i compiti
convenzionali ai rispettivi ambiti territoriali
di scelta.
11. Per essere riconosciute
quali forme associative di cui al comma 3,
lettera b), della medicina generale
convenzionata ai sensi del presente Accordo, le
stesse debbono essere ispirate ai criteri
generali previsti al comma 4 lettere a), b), d),
g), h), k), l), n), p), q), r) e prevedere
l’organizzazione dell’attività dei propri medici
associati, secondo gruppi relativi ai rispettivi
ambiti territoriali di scelta e mediante un
adeguamento di tali gruppi alle condizioni
normative previste dalle lettere c), e), o) ed
alle condizioni previste dal comma 8.
12. Alle forme associative di
cui al comma 3, lettera b), possono essere
associati medici aderenti a forme associative
tra quelle di cui alla lettera a), mantenendone
i relativi obblighi organizzativi e diritti
economici, fermo restando il disposto di cui
alla lettera f) del comma 4, e senza ulteriore
incentivazione di associazionismo.
13. Nell’ambito degli Accordi
Regionali stipulati con i sindacati maggiormente
rappresentativi, possono essere individuate
forme organizzative, caratteristiche aggiuntive,
attività integrative per le forme associative di
cui al presente articolo, definendone anche i
relativi compensi integrativi.
14. I medici di medicina
generale, per l'espletamento dei compiti e delle
prestazioni previste dal presente Accordo, da
Accordi regionali o aziendali, nonché delle
attività libero professionali consentite,
possono avvalersi di strutture e servizi forniti
dalle società definite alla lettera b) del comma
3 del presente articolo, in particolare per
quanto concerne:
a) sedi associative, studi
professionali, poliambulatori;
b) beni strumentali;
c) servizi
informativi, formativi, organizzativi e
gestionali;
d) servizi
informatici, telematici, di raccolta dati e
telemedicina;
e) servizi di verifica e
revisione di qualità;
f) ogni altro bene o servizio,
ritenuto appropriato a perseguire gli obiettivi
assistenziali previsti dalla programmazione
nazionale e regionale, individuato nell'ambito
degli Accordi regionali. In ogni caso è da
escludersi la fornitura di prestazioni
sanitarie.
15. La semplice appartenenza ad
una forma associativa di cui alla lettera b) del
comma 3 non comporta per il medico il
riconoscimento di alcun incentivo, fatto salvo
quanto disposto in merito da Accordi regionali
già esistenti alla data di pubblicazione del
presente Accordo e stipulati ai sensi del D.P.R.
270 del 2000.
16. Le forme associative di cui
al precedente comma 3, pur non potendo assumere
carattere di soggetto contrattuale rispetto alla
definizione dei bisogni assistenziali, anche in
termini di tipologia, di quantità, di qualità e
di modalità dei servizi da disporre per gli
assistiti e per i medici di medicina generale,
che rimane di esclusiva competenza dei sindacati
firmatari dell’ACN, sono riconosciute quali
soggetti qualificati a proporre e promuovere
iniziative e progetti assistenziali da
sottoporre alla contrattazione tra le parti,
nell’ambito degli Accordi regionali e Aziendali
di cui al presente Accordo, anche mediante il
soggetto di cui al comma 4, lettera q).
17. E’ demandata alla
contrattazione regionale la definizione dei
contenuti e delle modalità di attuazione del
presente articolo, secondo quanto disposto
dall’art. 14.
ART. 55 - INTERVENTI
SOCIO-ASSISTENZIALI.
1. Il medico di famiglia sulla
base della conoscenza del quadro anamnestico
complessivo dell'assistito derivante
dall'osservazione prolungata dello stesso anche
in rapporto al contesto familiare, riferito
oltreché alle condizioni sanitarie, anche a
quelle sociali ed economiche, ove lo ritenga
necessario segnala ai servizi sociali
individuati dall'Azienda l'esigenza di
intervento dei servizi socio-assistenziali.
2. La natura e la tipologia
degli interventi conseguenti alla segnalazione
di cui al comma precedente sono assunti, se
necessario, secondo un programma specifico ed in
accordo col medico di famiglia dell’assistito.
ART. 56 - COLLEGAMENTO CON I
SERVIZI
DI CONTINUITÀ
ASSISTENZIALE.
1. Il medico di famiglia valuta,
secondo scienza e coscienza, l'opportunità di
lasciare brevi note esplicative presso quegli
assistiti le cui particolari condizioni
fisio-patologiche suggeriscano eventuali
accorgimenti nell'esplicazione di interventi di
urgenza da parte di medici addetti al servizio
di continuità assistenziale.
2. Nell’ambito degli Accordi
regionali, possono essere concordate apposite
linee guida, ad uso dei medici di assistenza
primaria, sulla definizione delle
caratteristiche di quegli assistiti per i quali
si ritenga di dover rendere disponibili, presso
il domicilio del paziente, la documentazione
ritenuta necessaria ai fini di una corretta
assistenza sanitaria da parte dei medici di
continuità assistenziale.
3. Nel caso di attività in forma
associativa in equipe, o unità di cure primarie
o Utap, i medici di continuità assistenziale,
hanno accesso a tutte le informazioni inerenti
gli assistiti di tutta l’unità, utili al loro
operato, a partire dalle schede sanitarie
individuali e in tutte le fasi di eventuali
percorsi nei diversi poli di assistenza
dell’Azienda di riferimento. Tale accesso è
passivo e attivo nei limiti delle relative
responsabilità professionali.
4. Tutti i medici della forma
associativa di cui al comma 3 hanno il dovere di
tracciare il proprio intervento professionale
sulla scheda sanitaria dell’assistito, sia essa
cartacea che informatica.
ART. 57 - VISITE
OCCASIONALI.
1. I medici di assistenza
primaria iscritti negli elenchi sono tenuti a
prestare la propria opera in regime di
assistenza diretta solo nei confronti degli
assistiti che li hanno preventivamente scelti.
2. I medici, tuttavia, prestano
la propria opera in favore dei cittadini che,
trovandosi eccezionalmente al di fuori del
proprio Comune di residenza, ricorrano all'opera
del medico.
3. Le visite di cui al comma 2
sono compensate direttamente dall'assistito con
le seguenti tariffe omnicomprensive:
- visita ambulatoriale: €. 15,00
- visita domiciliare: €. 25,00
4. Al medico convenzionato che
effettua le visite ambulatoriali e domiciliari a
favore dei cittadini stranieri in temporaneo
soggiorno in Italia che esibiscono il prescritto
documento comprovante il diritto all'assistenza
sanitaria a carico del Servizio Sanitario
pubblico, sono attribuiti gli stessi compensi di
cui al precedente comma. In tal caso il medico
notula alla Azienda di iscrizione le anzidette
prestazioni utilizzando il modulo di cui
all'allegato "D" su cui annota gli estremi del
documento sanitario, il nome e cognome
dell'avente diritto e il tipo di prestazione
effettuata.
5. Le Regioni, nel rispetto
delle norme vigenti e nell’ambito degli Accordi
Regionali, stabiliscono gli eventuali interventi
assistenziali a favore dei soggetti che
fruiscono delle visite occasionali e possono
prevedere il pagamento delle stesse al medico
interessato da parte delle Aziende. Nell’ambito
degli Accordi regionali, possono essere
individuate ulteriori e differenti modalità di
erogazione e di retribuzione delle visite
occasionali di cui al presente articolo.
6. Nell’espletamento delle
visite occasionali di cui al presente articolo,
il medico è tenuto a utilizzare, il modello
prescrizione-proposta del SSN secondo le
disposizioni vigenti, indicando la residenza
dell'assistito.
ART. 58 - LIBERA
PROFESSIONE.
1. La libera professione è
esercitata secondo le norme del presente
articolo.
2. Fermo restando quanto
previsto dall'art. 19, comma 2, al di fuori
degli obblighi, dei compiti e delle funzioni
previsti agli artt. 29 e 45 del presente
Accordo, nonché degli accordi regionali ed
aziendali, al medico iscritto negli elenchi è
consentito svolgere attività di libera
professione onorata dal paziente anche nei
confronti dei propri assistiti e nei confronti
degli assistiti dei medici eventualmente
operanti nella medesima forma associativa.
3. Si definisce attività libero
professionale:
a) strutturata, quella espletata
in forma organizzata e continuativa al di fuori
degli orari di studio dedicati all’attività
convenzionale che comporta un impegno orario
settimanale definito;
b) occasionale, quella
occasionalmente esercitata in favore del
cittadino e su richiesta dello stesso, di norma
al di fuori degli orari di apertura dello
studio.
4. Al fine di eventuali
limitazioni di massimale e per il rispetto di
quanto previsto dal presente Accordo, il medico
che eserciti libera professione strutturata è
tenuto a comunicare entro 30 giorni dal suo
avvio le seguenti modalità di esercizio
dell’attività libero professionale:
a) la data di avvio;
b) l’ubicazione dello studio
professionale e/o l’azienda presso la quale è
espletata l’attività di medico del lavoro o
equiparata;
c) i giorni e gli orari di
attività;
d) le prestazioni di cui al
comma 9 che intende espletare;
e) la dichiarazione che
l’attività svolta in regime libero-professionale
non comporta pregiudizio allo svolgimento degli
obblighi convenzionali.
5. L’attività libero
professionale strutturata e occasionale, non
deve recare pregiudizio al corretto e puntuale
svolgimento degli obblighi del medico, nello
studio e al domicilio del paziente.
6. L’attività libero
professionale strutturata quando comporta un
impegno orario inferiore alle 5 ore settimanali
entro i limiti previsti dal comma 5, non
comporta la limitazione del massimale stabilita
dal comma 4 dell’art. 39.
7. Tale limitazione, pari a 37,5
scelte per ogni ora, interviene quando l’impegno
orario settimanale supera il limite orario di
cui al comma 6.
8. L’attività
libero-professionale occasionale svolta dal
medico convenzionato di assistenza primaria non
può essere valutata in alcun modo ai fini della
limitazione del massimale.
9. Fermo restando quanto
previsto dall’art. 19, comma 2, i medici
iscritti negli elenchi possono svolgere attività
di libera professione strutturata nei confronti
dei propri assistiti per le categorie di
prestazioni di seguito specificate:
a) prestazioni non comprese nei
compiti e nelle attività previsti dagli artt. 29
e 45, del presente accordo;
b) prestazioni professionali,
anche comportanti l’impiego di supporti
tecnologici e strumentali, diagnostici e
terapeutici, non esplicitamente previste fra le
prestazioni aggiuntive di cui all’allegato D o
fra quelle retribuite in base a percorsi
assistenziali previsti da accordi regionali od
aziendali stipulati con i sindacati maggiormente
rappresentativi;
c) prestazioni richieste e
prestate nelle fasce orarie notturne, prefestive
e festive;
d) prestazioni specialistiche
inerenti la specializzazione posseduta;
e) prestazioni concernenti
discipline cliniche predeterminate
dall’interessato e delle quali l’assistito sia
portato preventivamente a conoscenza.
10. Il
medico che non intenda esercitare attività
aggiuntive non obbligatorie previste da accordi
regionali o aziendali, sulla base di quanto
previsto dall’art. 14, non può esercitare le
stesse attività in regime libero-professionale
nei confronti dei propri assistiti, pena
l’applicazione dell’art. 19 comma 2 del presente
Accordo.
11. Ai fini di quanto previsto
dal precedente comma 10, l’Azienda richiede al
medico, all’atto dell’avvio delle progettualità
di cui all’articolo 14, idonea dichiarazione di
disponibilità allo svolgimento delle attività
aggiuntive previste dagli specifici progetti
assistenziali avviati.
12. Ai medici che non esercitano
attività libero professionale strutturata nei
confronti dei propri assistiti è riconosciuto il
diritto di accesso preferenziale agli istituti
normativi incentivati previsti dal presente
Accordo.
13. Nell'ambito dell'attività
libero professionale il medico di assistenza
primaria può svolgere attività in favore dei
fondi integrativi di cui all'art. 9 del D.Lgs.
n. 502/92 e sue successive modificazioni ed
integrazioni.
14. E’ demandata alla
contrattazione regionale la definizione dei
contenuti e delle modalità di attuazione del
presente articolo, secondo quanto disposto
dall’art. 14.
ART. 59 - TRATTAMENTO
ECONOMICO.
1. In attuazione di quanto
previsto all’art. 9 del presente Accordo, tenuto
conto che il distretto deve assicurare i servizi
di assistenza primaria relativi alle attività
sanitarie e sociosanitarie (art. 3 quater del
D.L.vo n. 502/92 e successive modifiche ed
integrazioni), ivi compresa la continuità
assistenziale, attraverso il coordinamento e
l’approccio multidisciplinare, in ambulatorio e
a domicilio, tra il medico di assistenza
primaria, i pediatri di libera scelta, i servizi
di continuità assistenziale ed i presidi
specialistici ambulatoriali, nonché con le
strutture ospedaliere ed extraospedaliere
accreditate (art. 3-quinquies del D.L.vo n.
502/92 e successive modifiche ed integrazioni) e
che il “Programma delle attività territoriali”
comprende, come previsto dall’art. 3-quater del
D.L.vo n. 502/92, e successive modifiche ed
integrazioni, anche l’erogazione della medicina
generale e specifica le prestazioni ed attività
di competenza della stessa risultanti dal
presente Accordo e dagli accordi regionali ed
aziendali, il trattamento economico dei medici
convenzionati per l’assistenza primaria, secondo
quanto previsto dall’art. 8, comma 1, lett. d),
del suddetto decreto legislativo, si articola in
:
a) quota capitaria per assistito
ponderata, per quanto stabilito dall’art. 8,
negoziata a livello nazionale;
b) quota variabile finalizzata
al raggiungimento di obiettivi e di standard
erogativi e organizzativi previsti dalla
programmazione regionale e/o aziendale, compresi
la medicina associata, l’indennità di
collaborazione informatica, l’indennità di
collaboratore di studio medico e l’indennità di
personale infermieristico;
c) quota per servizi calcolata
in base al tipo ed ai volumi di prestazioni,
concordata a livello regionale e/o aziendale
comprendente prestazioni aggiuntive, assistenza
programmata, assistenza domiciliare programmata,
assistenza domiciliare integrata, assistenza
programmata nelle residenze protette e nelle
collettività, interventi aggiuntivi in
dimissione protetta, prestazioni ed attività in
ospedali di comunità o strutture alternative al
ricovero ospedaliero, prestazioni informatiche,
possesso ed utilizzo di particolari standard
strutturali e strumentali, ulteriori attività o
prestazioni richieste dalle Aziende.
2. Gli accordi regionali,
possono definire eventuali quote per attività e
compiti per l’esercizio di funzioni proprie di
livelli essenziali di assistenza diversi dalle
cure primarie ed a queste complementari.
3. Gli accordi regionali devono
essere stipulati nei modi e nei tempi previsti
dagli artt. 4 e 10 del presente Accordo.
A –
QUOTA CAPITARIA.
1. Ai medici di medicina
generale incaricati dei compiti di assistenza
primaria è corrisposto dall’1.1.2005, per
ciascun assistito in carico, un compenso
forfetario annuo di euro 38,62.
2. Esaurendosi l’incremento
della quota capitaria legata all’anzianità di
laurea del medico, questo è trasformato,
limitatamente ai medici titolari di incarico a
tempo indeterminato all’entrata in vigore del
presente Accordo, in assegno individuale non
riassorbibile, che viene riconosciuto al medico
per anzianità di laurea e carico assistenziale,
dal 1 Gennaio 2005.
L’importo di tale assegno è
determinato dalla moltiplicazione del numero
totale degli assistiti in carico per il valore
tabellare definito dall’incrocio tra l’anzianità
del medico e la fascia determinata dal numero di
assistiti in carico, secondo la seguente
tabella:
|
da 0 a 13 aa |
da 13 a 20 aa |
oltre 20 aa |
oltre 27 aa |
fino a 500
assistiti |
13,73 |
15,56 |
17,26 |
18,46 |
fino a 600 |
11,50 |
13,19 |
14,98 |
16,21 |
fino a 700 |
9,10 |
10,82 |
12,61 |
13,83 |
fino a 800 |
7,54 |
9,05 |
10,86 |
12,10 |
fino a 900 |
5,96 |
7,75 |
9,50 |
10,75 |
fino a 1000 |
4,94 |
6,75 |
8,53 |
9,74 |
fino a 1100 |
4,10 |
5,91 |
7,67 |
8,91 |
fino a 1200 |
3,42 |
5,20 |
6,99 |
8,23 |
fino a 1300 |
2,84 |
4,63 |
6,43 |
7,65 |
fino a 1400 |
2,35 |
4,15 |
5,93 |
7,14 |
oltre 1400
assistiti |
1,91 |
3,70 |
5,49 |
6,73 |
3. I medici
di cui al presente comma hanno diritto, fino
alla cessazione del rapporto convenzionale, ed
anche in caso di trasferimento, all’assegno
individuale, così come determinatosi al
31.12.2005;
4. Con decorrenza dal 1 gennaio
2004 è istituito, in ogni ASL, il fondo per la
ponderazione qualitativa delle quote capitarie,
non riassorbibile, pari a 2,03 euro annue per
ogni assistito.
Tale fondo è aumentato di 0,55
euro annue dal 31.12.2004 e di euro 0,50 annue
dal 31.12.2005, derivanti dal 50% degli aumenti
contrattuali determinati all’articolo 9 della
prima parte del presente accordo;
5. Questo fondo si arricchirà
anche con gli assegni individuali resisi nel
tempo disponibili per effetto della cessazione
del rapporto convenzionale di singoli medici;
6. Dal 1.1.2004 tutti i medici
di assistenza primaria convenzionati a tempo
indeterminato ai sensi del presente accordo
partecipano al riparto del fondo per la
ponderazione qualitativa delle quote capitarie,
mediante attribuzione di una quota capitaria
definita dagli accordi regionali
7. Per il 2004 e fino alla
definizione dei nuovi accordi regionali a
ciascun medico già titolare di rapporto
convenzionale a tempo indeterminato è
riconosciuta una quota capitaria di ponderazione
pari a 2,03 Euro annue per assistito fino al 31
dicembre 2004, pari a 2,58 Euro annue dal
1.1.2005 e pari a 3,08 Euro annue dal 1.1.2006;
8. A ciascun Medico di
assistenza primaria che assume l’incarico
convenzionale a tempo indeterminato dopo
l’entrata in vigore del presente accordo, spetta
per le prime 500 scelte, una quota capitaria
annua aggiuntiva di ingresso, pari a € 13,46,
quale sostegno all’attività.
Nulla è dovuto a titolo di quota
di ingresso per le scelte oltre la
cinquecentesima. I medici con un carico
assistenziale inferiore alle 501 scelte,
titolari a tempo indeterminato alla entrata in
vigore del presente accordo possono, alla data
del 31.12.2005, optare per il trattamento
previsto per i nuovi inseriti qualora questo
fosse loro più favorevole;
9. Per ciascun assistito che
abbia compiuto il 75° anno di età continuerà ad
essere corrisposto il compenso aggiuntivo annuo
pari a Euro 15,49;
10. Per le scelte dei minori di
età inferiore a 14 anni, effettuate
successivamente allo 02.10.2000, continuerà ad
essere corrisposto, con riferimento alle scelte
in carico, il compenso annuo aggiuntivo di Euro
18,08.
B –
QUOTA VARIABILE FINALIZZATA AL RAGGIUNGIMENTO
DI OBIETTIVI E DI STANDARD
EROGATIVI
ED
ORGANIZZATIVI.
1. A
decorrere dal 01.01.2005, le quote già destinate
ai medici di assistenza primaria per
l’incentivazione di
a) attività in forma associative
b)
collaborazione informatica
c) collaboratore di studio
d) personale infermieristico
costituiscono il fondo a riparto
di cui all’art. 46, quantificato in ogni Regione
sulla base di € 2,99 per assistito/anno.
2. In ciascuna Regione il fondo
di cui al comma precedente deve essere
incrementato dell’ammontare delle risorse già
impiegate per integrare i tetti previsti nel DPR
270/2000, per effetto degli Accordi Regionali
vigenti, in tema di
a) attività in forma associative
b) collaboratore di studio
c) personale infermieristico
3. Il fondo di cui all’art. 46 è
aumentato di euro 2.00 per assistito/anno dal
1.1.2005 (ex piena disponibilità);
4. In attesa della stipula dei
nuovi Accordi regionali, con risorse attinte al
fondo di cui all’art. 46, come integrato dai
precedenti commi 2 e 3, ai medici che svolgono
la propria attività in forma di medicina di
gruppo ed in forma di medicina in rete, a
partire dal 01.01.2005, è corrisposto un
compenso forfetario annuo per ciascun assistito
in carico nella misura, rispettivamente di Euro
7,00 e di Euro 4,70; ai medici di assistenza
primaria che svolgono la propria attività sotto
forma di medicina in associazione è dovuto un
compenso forfetario annuo per ciascun assistito
in carico nella misura di Euro 2,58.
5. In attesa della stipula degli
Accordi regionali, nelle Regioni in cui è stato
superato il tetto della medicina in associazione
garantito dal DPR 270/2000 nella misura del 40%
degli assistiti nell’ambito regionale, non
potranno costituirsi nuove medicine in
associazione.
6. In attesa della stipula dei
nuovi Accordi regionali, con risorse attinte al
fondo di cui all’art. 46 come integrato dai
precedenti commi 2 e 3, ai medici di assistenza
primaria, individuati dalla Regione, che
utilizzano un collaboratore di studio
professionale assunto secondo il contratto
nazionale dei dipendenti degli studi
professionali, e/o fornito da società,
cooperative e associazioni di servizio, o
comunque utilizzato secondo specifiche
autorizzazioni aziendali, è corrisposta, a
partire dal 01.01.2005, un’indennità annua nella
misura di Euro 3,50 per assistito in carico.
7. In attesa della stipula dei
nuovi accordi regionali, con risorse attinte al
fondo di cui all’art. 46 come integrato dai
precedenti commi 2 e 3, ai medici di assistenza
primaria, individuati dalla Regione, che
utilizzano un infermiere professionale assunto
secondo il relativo contratto nazionale di
lavoro per la categoria, fornito da società,
cooperative o associazioni di servizio, o
comunque utilizzato secondo specifiche
autorizzazioni aziendali, è corrisposta, a
partire dal 01.01.2005, un’indennità annua nella
misura di Euro 4,00 per assistito in carico.
8. I compensi relativi alla
medicina in rete, alla medicina di gruppo, e le
indennità relative al personale di studio e
all’infermiere professionale sono corrisposti
nella misura e nei tempi di cui ai commi 4, 6 e
7 quando nella Regione non siano state superate
le rispettive percentuali, da calcolarsi sugli
assistiti complessivi della Regione, nella
seguente misura:
a) il 12% per la medicina di
gruppo;
b) il 9% per la medicina di
rete;
c) il 40% per il collaboratore
di studio;
d) il 8% per l’infermiere
professionale.
9. Nel caso in cui, alla data di
entrata in vigore del presente Accordo, la
percentuale di una o più delle voci di spesa di
cui ai commi 4, 6 e 7 sia superiore a quella
prevista nel precedente comma 8, le risorse
complessivamente impegnate continuano ad essere
utilizzate secondo quanto previsto dagli Accordi
regionali in vigore e continua ad essere
riconosciuto ai medici interessati quanto
previsto da tali accordi regionali o dal DPR
270/2000.
10. La
maggiore spesa derivante dal superamento di una
o più delle percentuali di cui al comma 8 è
compensata dalla eventuale disponibilità di
risorse derivante dalla sottoutilizzazione, in
relazione alle percentuali di cui al comma 8, di
altri istituti tra quelli di cui ai precedenti
commi 4, 6 e 7. In tal caso i compensi e le
indennità sono corrisposti nella misura e nei
tempi previsti ai commi 4, 6 e 7 sia per gli
istituti oggetto di compensazione che per quelli
che non hanno superato le relative percentuali.
11. Dalla entrata in vigore del
presente Accordo tutti i medici di assistenza
primaria sono obbligati a garantire, dal momento
dell’assunzione dell’incarico, nel proprio
studio e mediante apparecchiature e programmi
informatici, la gestione della scheda sanitaria
individuale e la stampa prevalente (non
inferiore al 70%) delle prescrizioni
farmaceutiche e delle richieste di prestazioni
specialistiche. Le apparecchiature di cui sopra
devono essere idonee ad eventuali collegamenti
con il centro unico di prenotazione e devono
consentire l’elaborazione dei dati occorrenti
per ricerche epidemiologiche, il monitoraggio
dell’andamento prescrittivo e la verifica di
qualità dell’assistenza. Per questo e fino alla
stipula degli accordi regionali, con risorse
attinte al fondo di cui all’art. 46 come
integrato dai precedenti commi 2 e 3, è
corrisposta un’indennità forfetaria mensile di
Euro 77,47.
12. I medici già titolari di
incarico a tempo indeterminato al momento della
entrata in vigore del presente Accordo devono
adempiere all’obbligo di cui al precedente comma
11 nei tempi di seguito indicati:
a) fino a 10 anni di anzianità
di laurea, al 1 Gennaio 2004, entro 1 anno
dall’entrata in vigore del presente accordo;
b) da 10 a 20 anni di anzianità
di laurea, al 1 Gennaio 2004, entro 3 anni
dall’entrata in vigore del presente accordo;
c) da 20 a 30 anni di anzianità
di laurea, al 1 Gennaio 2004, entro 5 anni
dall’entrata in vigore del presente accordo.
13. Salvo diversi Accordi
regionali, sono esentati dall’obbligo i medici
che hanno maturato 30 o più anni di anzianità di
laurea, al 1 Gennaio 2004.
14. La indennità per il
collaboratore di studio e/o per l’infermiere
professionale è riconosciuta a ciascun medico,
anche se operante in forma associata. I relativi
contratti di lavoro, salvo diversi accordi
regionali, sono stipulati in rapporto ad un
impegno orario minimo, per ogni singolo medico,
come definito dalla normativa in vigore e fatte
salve differenti determinazioni assunte
nell’ambito degli accordi regionali.
15. In attesa o in mancanza
della stipula degli accordi regionali, ciascuna
regione dispone, dal 1.1.2004, di ulteriori
fondi, derivanti dal 50% degli aumenti
contrattuali determinati all’articolo 9 del
presente accordo, di euro 2,03 annui per
assistito, eventualmente integrato con le
risorse di cui ai punti antecedenti, non
utilizzate nell’anno solare precedente, per la
effettuazione di specifici programmi di attività
finalizzati al governo clinico, nel rispetto dei
livelli programmati di spesa. Tale fondo è
aumentato di 0,55 euro annui dal 31.12.2004 e di
euro 0,50 annui dal 31.12.2005.
16. In attesa o in mancanza
della stipula dei nuovi accordi regionali, tali
fondi costituiscono una quota capitaria
regionale, distribuita dal 1.1.2004 a tutti i
medici, ogni mese in ragione di un dodicesimo
delle quote previste al precedente comma.
17. Successivamente alla stipula
dei nuovi accordi regionali ed in base a quanto
dagli stessi stabilito, questa quota è
ripartita, fra tutti i medici e secondo gli
apporti individuali.
18. Gli obiettivi da raggiungere
da parte dei medici di assistenza primaria sono
stabiliti secondo tappe e percorsi condivisi e
concordati tra Azienda e/o distretto e
Organizzazioni sindacali rappresentative, sulla
base di quanto stabilito a livello di accordo
regionale.
19. I
progetti devono essere realizzati tenendo conto
del contesto di riferimento sociale
epidemiologico, economico finanziario, e dei
livelli di responsabilità del consumo delle
risorse.
20. I progetti devono prevedere
adeguati meccanismi di verifica tra pari e di
revisione di qualità, al fine di poter valutare
i differenti gradi di raggiungimento degli
obiettivi programmati all’interno dei gruppi dai
diversi medici aderenti.
C –
QUOTA
VARIABILE PER COMPENSI SERVIZI CALCOLATA IN BASE
AL TIPO ED AI VOLUMI
DI PRESTAZIONE CONCORDATA A LIVELLO REGIONALE
E/O AZIENDALE
comprendente prestazioni
aggiuntive, assistenza programmata, assistenza
domiciliare programmata, assistenza domiciliare
integrata, assistenza programmata nelle
residenze protette e nelle collettività,
interventi aggiuntivi in dimissione protetta,
prestazioni ed attività in ospedali di comunità
o strutture alternative al ricovero ospedaliero,
prestazioni informatiche, possesso ed utilizzo
di particolari standard strutturali e
strumentali, ulteriori attività o prestazioni
richieste dalle Aziende.
1. In attesa della stipula dei
nuovi Accordi regionali, ai medici di assistenza
primaria spetta il compenso per le prestazioni
aggiuntive di cui all’allegato D) e al relativo
nomenclatore tariffario.
2. In attesa della stipula dei
nuovi Accordi regionali, ai medici di assistenza
primaria sono corrisposti compensi per le
prestazioni di assistenza programmata ad
assistiti non ambulabili, di cui all’art. 53,
lettere a) e b), come quantificati nei
protocolli allegati sotto le lettere G) ed H), e
di cui allo stesso articolo 53, lett. c),
secondo quanto stabilito dagli accordi
regionali. L’entità complessiva della spesa per
compensi riferiti alle prestazioni di cui sopra
viene definita annualmente dalle Regioni tenendo
conto degli obiettivi da raggiungere fissati dai
Piani Sanitari Regionali e degli obiettivi
effettivamente raggiunti, previo Accordo
regionale. I compensi corrisposti al medico per
le prestazioni di assistenza programmata di cui
al protocollo allegato G) non possono comunque
superare il 20% dei compensi mensili. Sono fatti
salvi i diversi accordi regionali.
D –
ACCORDI REGIONALI ED AZIENDALI.
1. Ai medici di assistenza
primaria sono corrisposti compensi per le
prestazioni di assistenza domiciliare
residenziale di cui all’art. 53, lettera c)
effettuate con modalità definite nell’ambito
degli Accordi regionali.
2. Per lo svolgimento
dell’attività in zone identificate dalle Regioni
come disagiatissime o disagiate a popolazione
sparsa, comprese le piccole isole, spetta ai
medici di assistenza primaria un compenso
accessorio annuo nella misura e con le modalità
concordate nell’ambito degli Accordi regionali.
3. Gli Accordi regionali possono
prevedere lo svolgimento di ulteriori attività,
l’erogazione di specifiche prestazioni, compreso
il possesso di specifici requisiti di qualità, e
i relativi compensi.
E –
ARRETRATI TRIENNIO 2001-2003.
1. Le Regioni liquidano a
ciascun medico a titolo di arretrati per il
triennio 2001-2003, in tre rate previste con le
competenze di Marzo 2005, di Settembre 2005 e di
Gennaio 2006, l’ammontare risultante:
a) dal compenso lordo di 0,080
euro, comprensivo della quota Enpam a carico del
medico, moltiplicato per il numero degli
assistiti in carico per ciascun mese, per il
2001;
b) dal compenso lordo di 0,080
euro, comprensivo della quota Enpam a carico del
medico, moltiplicato per il numero degli
assistiti in carico per ciascun mese, per il
2002;
c) dal
compenso lordo di 0,113 euro, comprensivo della
quota Enpam a carico del medico, moltiplicato
per il numero degli assistiti in carico per
ciascun mese, per il 2003.
F –
MODALITÀ DI PAGAMENTO.
1. I compensi di cui alla
lettera A), sono corrisposti mensilmente in
dodicesimi e sono versati, mensilmente, entro la
fine del mese successivo quello di competenza.
2. I compensi di cui alle
lettere B) e C) sono versati mensilmente entro
la fine del secondo mese successivo a quello di
competenza.
3. Ai fini della correntezza del
pagamento dei compensi ai medici di medicina
generale si applicano le disposizioni previste
per il personale dipendente dalle Aziende.
4. Le variazioni di retribuzione
relative ai passaggi di fascia per anzianità di
laurea del medico saranno, nell’anno 2005,
effettuate una volta: il 1 gennaio, se la
variazione cade entro il 30 giugno, o il 31
dicembre se la variazione cade tra il primo
luglio e il 31 dicembre.
ART. 60 - CONTRIBUTI
PREVIDENZIALI E PER L'ASSICURAZIONE
DI MALATTIA.
1. Per i medici iscritti negli
elenchi della assistenza primaria viene
corrisposto un contributo previdenziale a favore
del competente Fondo di previdenza di cui
all’art. 9, comma 2, punto 6 della legge 29
giugno 1977, n. 349, pari al 15% di tutti i
compensi previsti dal presente accordo, compresi
quindi quelli derivanti dagli accordi regionali
o aziendali, di cui il 9,375% a carico
dell'Azienda e il 5,625% a carico del medico.
2. L’aliquota di cui al
precedente comma 1 decorre dal 1.1.2004.
3. I contributi devono essere
versati all'ente gestore del fondo di previdenza
trimestralmente, con l'indicazione dei medici a
cui si riferiscono e della base imponibile su
cui sono calcolati, entro 30 giorni successivi
alla scadenza del trimestre.
4. Per far fronte al pregiudizio
economico derivante dall’onere della
sostituzione per eventi di malattia e di
infortunio, anche in relazione allo stato di
gravidanza e secondo il disposto del Decreto
legislativo 151/2001, è posto a carico del
servizio pubblico un onere pari allo 0,36% (zero
virgola trentasei per cento) dei compensi
relativi dell’art. 59, lettera A, comma 1, da
utilizzare per la stipula di apposite
assicurazioni.
5. Con le stesse cadenze
previste per il versamento del contributo
previdenziale di cui al comma 1, le Aziende
versano all'ENPAM il contributo di cui ai commi
4 affinché provveda a riversarlo alla Compagnia
assicuratrice con la quale i sindacati
maggiormente rappresentativi avranno provveduto,
entro 90 giorni dall’entrata in vigore del
presente Accordo, a stipulare apposito contratto
di assicurazione mediante procedura negoziale
aperta ad evidenza pubblica.
6. Per far fronte al pregiudizio
economico derivante da eventi di infortunio e
malattia con residua invalidità permanente e/o
inabilità all’esercizio dell’attività
professionale, è costituito uno specifico fondo
alimentato dai contributi volontari da parte dei
medici aderenti.
7. Sentito l’ENPAM le Aziende
provvedono alla ritenuta fissata per ciascun
medico che aderisce al fondo di cui al comma 6 e
versano all’ENPAM le relative contribuzioni, in
concomitanza dei versamenti di cui al comma 5.
8. Le Organizzazioni sindacali
firmatarie del presente Accordo entro 90 giorni
dall’entrata in vigore del presente Accordo,
definiscono le procedure per la costituzione del
fondo di cui al comma 6.
ART. 61 - RAPPORTI TRA IL
MEDICO CONVENZIONATO E LA DIRIGENZA SANITARIA
DELL’AZIENDA.
1. Ai fini del corretto rapporto
tra i medici di assistenza primaria e le Aziende
sanitarie locali in merito al controllo della
corretta applicazione delle convenzioni, per
quel che riguarda gli aspetti sanitari, ed al
rispetto delle norme in essi contenute, le
Regioni individuano, secondo la legislazione
regionale in materia di organizzazione della
Azienda, i servizi e le figure dirigenziali
preposte.
2. I medici convenzionati di cui
al presente Capo sono tenuti a collaborare con
le suddette strutture dirigenziali in relazione
a quanto previsto e disciplinato dalla presente
convenzione.
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