PARTE SECONDA - DISCIPLINA
DEL RAPPORTO CONVENZIONALE DEI MEDICI DI
MEDICINA GENERALE
CAPO III - LA CONTINUITA’
ASSISTENZIALE
ART.
62 - CRITERI GENERALI.
1. Al fine
di garantire la continuità dell’assistenza per
l'intero arco della giornata e per tutti i
giorni della settimana, le aziende, sulla base
della organizzazione distrettuale dei servizi e
nel rispetto degli indirizzi della
programmazione regionale, organizzano le
attività sanitarie per assicurare le
realizzazione delle prestazioni assistenziali
territoriali non differibili, dalle ore 10 del
giorno prefestivo alle ore 8 del giorno
successivo al festivo e dalle ore 20 alle ore 8
di tutti i giorni feriali.
2. Il servizio di continuità
assistenziale è indirizzato a tutta la
popolazione, in ambito aziendale, in ogni fascia
di età, sulla base di uno specifico livello
assistenziale. Le prestazioni sono realizzate
da:
a) da medici convenzionati sulla
base della disciplina di cui agli articoli
seguenti del presente Capo;
b) da medici di cui alla lettera
a) organizzati in forme associative con i medici
di assistenza primaria per gli assistiti che
hanno effettuato la scelta in loro favore in
ambiti territoriali definiti;
c) da un singolo convenzionato
per l’assistenza primaria residente nell’ambito
territoriale;
Per quanto previsto dalle
lettere b), c) le attività di Continuità
assistenziale possono essere assicurate anche in
forma di servizio attivo in disponibilità
domiciliare.
3. Nell’ambito delle attività in
equipe, Utap o altre forme associative delle
cure primarie, ai medici di continuità
assistenziale sono attribuite funzioni coerenti
con le attività della medicina di famiglia,
nell’ambito delle rispettive funzioni, al fine
di un più efficace intervento nei confronti
delle esigenze di salute della popolazione.
4. L’attività di continuità
assistenziale può essere svolta in modo
funzionale, nell’ambito delle équipes
territoriali, secondo un sistema di
disponibilità domiciliare o in modo strutturato,
in sedi territoriali adeguatamente attrezzate,
sulla base di apposite determinazioni assunte
nell’ambito degli Accordi regionali.
5. Nell’ambito degli accordi
regionali, i medici incaricati di espletare il
servizio di continuità assistenziale in uno
specifico ambito territoriale, possono essere
organizzati secondo modelli adeguati a
facilitare le attività istituzionali e
l’integrazione tra le diverse funzioni
territoriali.
6. I compensi sono corrisposti
dall'Azienda, a ciascun medico che svolge
l'attività nelle forme di cui al comma 2 lettere
b) e c), anche mediante il pagamento per gli
assistiti in carico di una quota capitaria
aggiuntiva definita dalla contrattazione
regionale, e rapportata a ciascun turno
effettuato, salvo quanto previsto dagli articoli
seguenti.
7. Nell’ambito degli Accordi
regionali, per garantire la massima efficienza
della rete territoriale e la integrazione con
quella ospedaliera, limitando le soluzioni di
continuità nei percorsi di assistenza al
cittadino, si possono prevedere meccanismi di
operatività sinergica tra il servizio di
continuità assistenziale e quello di emergenza
sanitaria territoriale al fine di arricchire il
circuito professionale dell’emergenza e della
medicina di famiglia.
ART. 63 – ATTRIBUZIONE DEGLI
INCARICHI
DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE.
1. Entro la
fine dei mesi di aprile e di ottobre di ogni
anno ciascuna Regione pubblica sul Bollettino
Ufficiale, in concomitanza con la pubblicazione
degli ambiti territoriali carenti di assistenza
primaria, gli incarichi vacanti di continuità
assistenziale individuati, a seguito di formale
determinazione delle Aziende, previa
comunicazione al comitato aziendale di cui
all’art. 23, rispettivamente alla data del 1°
marzo e del 1° settembre dell’anno in corso
nell'ambito delle singole Aziende.
2. Possono concorrere al
conferimento degli incarichi vacanti resi
pubblici secondo quanto stabilito dal precedente
comma 1:
a) i medici che siano titolari
di incarico a tempo indeterminato per la
continuità assistenziale nelle aziende, anche
diverse, della regione che ha pubblicato gli
incarichi vacanti o in aziende di altre regioni,
anche diverse, ancorché non abbiano fatto
domanda di inserimento nella graduatoria
regionale, a condizione peraltro che risultino
titolari rispettivamente da almeno due anni e da
almeno tre anni nell'incarico dal quale
provengono e che al momento dell'attribuzione
del nuovo incarico non svolgano altre attività a
qualsiasi titolo nell'ambito del Servizio
sanitario nazionale, eccezion fatta per incarico
a tempo indeterminato di assistenza primaria o
di pediatria di base, con un carico di assistiti
rispettivamente inferiore a 650 e 350. I
trasferimenti sono possibili fino alla
concorrenza di metà dei posti disponibili in
ciascuna azienda e i quozienti funzionali
ottenuti nel calcolo di cui sopra si
approssimano alla unità inferiore. In caso di
disponibilità di un solo posto per questo può
essere esercitato il diritto di trasferimento;
b) i medici inclusi nella
graduatoria regionale valida per l'anno in
corso.
3. Gli aspiranti, entro 15
giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1,
presentano alla Regione apposita domanda di
assegnazione di uno o più degli incarichi
vacanti pubblicati, in conformità allo schema di
cui agli Allegati Q/1 o Q/4.
4. Al fine del conferimento
degli incarichi vacanti i medici di cui alla
lettera b) del comma 2 sono graduati nell'ordine
risultante dai seguenti criteri:
a) attribuzione del punteggio
riportato nella relativa graduatoria regionale;
b) attribuzione di punti 10 a
coloro che nell’ambito della Azienda nella quale
è vacante l’incarico per il quale concorrono
abbiano la residenza fin da due anni antecedenti
la scadenza del termine per la presentazione
della domanda di inclusione nella graduatoria
regionale e che tale requisito abbiano mantenuto
fino alla attribuzione dell’incarico;
c) attribuzione di punti 10 ai
medici residenti nell'ambito della Regione da
almeno due anni antecedenti la data di scadenza
del termine per la presentazione della domanda
di inclusione nella graduatoria regionale di
settore e che tale requisito abbiano mantenuto
fino alla attribuzione dell’incarico.
5. Le graduatorie di cui al
precedente comma 4 vengono formulate sulla base
dei punteggi relativi e apponendo a fianco al
nominativo di ciascun medico concorrente lo o
gli incarichi vacanti per i quali egli abbia
inoltrato domanda di assegnazione.
6. La Regione, o altro soggetto
da essa incaricato per l’espletamento dei
compiti previsti dal presente articolo, provvede
alla convocazione, mediante raccomandata AR o
telegramma, di tutti i medici aventi titolo alla
assegnazione degli incarichi dichiarati vacanti
e pubblicati, presso la sede indicata
dall'Assessorato regionale alla Sanità, in
maniera programmata e per una data non
antecedente i 15 giorni dalla data di invio
della convocazione.
7. La Regione o altro soggetto
incaricato, interpella prioritariamente i medici
di cui alla lettera a) del precedente comma 2 in
base alla anzianità di servizio effettivo in
qualità di incaricato a tempo indeterminato
nelle attività di continuità assistenziale o
ex-guardia medica, fino alla concorrenza della
metà dei posti disponibili; laddove risulti
necessario, interpella successivamente i medici
di cui alla lettera b), dello stesso comma 2 in
base all'ordine risultante dall'applicazione dei
criteri di cui al precedente comma 4 e sulla
base del disposto di cui al comma 7 e 8
dell'articolo 16 della presente Accordo..
8.
L’anzianità di servizio a valere per
l’assegnazione degli incarichi vacanti ai sensi
del precedente comma 2, lettera a) è determinata
sommando:
a) l’anzianità totale di
servizio effettivo nella continuità
assistenziale o ex-guardia medica in qualità di
incaricato a tempo indeterminato;
b) l’anzianità di servizio
effettivo nella continuità assistenziale o
ex-guardia medica nell’incarico di provenienza,
ancorché già valutata ai sensi della lettera a).
c) una anzianità pari a 18 mesi
per trasferimenti interregionali con provenienza
da aziende di cui all’art. 64, comma 4.
9. A parità di anzianità per i
medici di cui al comma 2, lett. a) e di quelli
di cui al comma 5 del presente articolo,
prevalgono nell’ordine la minore età, il voto di
laurea e infine l’anzianità di laurea.
10. La mancata presentazione
costituisce rinuncia all'incarico. Il medico
impossibilitato a presentarsi può dichiarare la
propria accettazione mediante telegramma o
raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando
l'ordine di priorità per l'accettazione tra gli
incarichi vacanti per i quali ha concorso. In
tal caso sarà attribuito il primo incarico
disponibile tra gli incarichi vacanti indicati
dal medico concorrente
11. La Regione, espletate le
formalità per l'accettazione dell'incarico,
comunica gli atti relativi all'Azienda
interessata, la quale conferisce definitivamente
l'incarico a tempo indeterminato, con
provvedimento del Direttore Generale che viene
comunicato all’interessato mediante raccomandata
con avviso di ricevimento, con l’indicazione del
termine di inizio dell'attività, da cui
decorrono gli effetti giuridici ed economici
12. Il medico che ha accettato
l’incarico deve inoltrare all’azienda
interessata una dichiarazione sostitutiva di
atto notorio attestante se alla data di
presentazione della domanda aveva in atto
rapporti di lavoro dipendente, anche a titolo
precario, trattamenti di pensione, e posizione
di incompatibilità, secondo lo schema allegato
sub lettera "L". La situazione di
incompatibilità dovrà comunque cessare all’atto
del conferimento definitivo dell’incarico.
13. Se il medico incaricato e'
proveniente da altra Regione, l'Azienda comunica
all'Assessorato alla sanità della regione di
provenienza e a quella del luogo di residenza,
ove non coincidenti, l'avvenuto conferimento
dell'incarico, ai fini della verifica di
eventuali incompatibilità e per gli effetti di
cui al successivo comma 16.
14. La Regione, sentito il
Comitato regionale di cui all'art. 24 e nel
rispetto dei precedenti commi, può adottare
procedure tese allo snellimento burocratico e
all'abbreviazione dei tempi necessari al
conferimento degli incarichi.
15. È cancellato dalla
graduatoria regionale, o di settore se presente,
valida per l’anno in corso per la continuità
assistenziale, il medico che abbia accettato
l'incarico ai sensi del presente articolo.
16. Il medico, già titolare di
incarico, che concorre all'assegnazione di un
incarico vacante, per trasferimento, in caso di
assegnazione, decade dall'incarico di
provenienza.
ART. 64 – RAPPORTO OTTIMALE .
1. Al fine
di consentire una programmazione corretta ed
efficiente del servizio di continuità
assistenziale nelle singole Aziende, le Regioni
definiscono, anche sulla base delle proprie
caratteristiche orogeografiche, abitative e
organizzative, il fabbisogno dei medici di
continuità assistenziale di ciascuna singola
ASL, che è determinato secondo un rapporto
ottimale medici in servizio/abitanti residenti.
2. Ai fini di quanto previsto al
precedente comma 1, il numero dei medici
inseribili nei servizi di continuità
assistenziale di ciascuna ASL è definito dal
rapporto di riferimento 1 medico ogni 5000
abitanti residenti.
3. Le Regioni possono indicare,
per ambiti di assistenza definiti, un diverso
rapporto medico/popolazione. La variabilità di
tale rapporto, in aumento o in diminuzione, deve
essere concordata nell’ambito degli Accordi
regionali e comunque tale variabilità non può
essere maggiore del 30% rispetto a quanto
previsto al comma 2.
4. Le Aziende che dispongano di
medici in servizio nella continuità
assistenziale in esubero rispetto al rapporto
ottimale come definito al comma 2, (tenuto conto
delle variazioni di cui al comma 3), non possono
attribuire ulteriori incarichi fino al
riequilibrio di tale rapporto.
5. Nell’ambito degli Accordi aziendali sono
definiti i criteri di mobilità intraaziendale.
ART. 65 – MASSIMALI.
1. Il
conferimento dell'incarico a tempo indeterminato
di continuità assistenziale avviene per un
orario settimanale di 24 ore.
2. Ai medici di continuità
assistenziale titolari di incarico a 24 ore, che
esercitano l’attività in forme associative
funzionali ed a progetti assistenziali ad essa
correlati, definiti nell’ambito degli Accordi
regionali ed Aziendali, sono attribuite
ulteriori 4 ore per attività istituzionali non
notturne collegate anche con prestazioni
aggiuntive e non concorrono alla determinazione
del massimale orario. Sono fatti salvi gli
Accordi regionali vigenti in materia.
3. I medici già incaricati alla
data di entrata in vigore del presente Accordo
per un numero di ore settimanali pari o
inferiore a 12, mantengono tale incarico anche
in deroga al precedente comma 1 ma sono tenuti a
concorrere all’aumento orario qualora
nell’ambito della Azienda si determinino
incarichi orari vacanti. Il rifiuto di
completare l’orario fino alla concorrenza di
almeno 24 ore settimanali comporta la decadenza
dall’incarico.
4. In caso di organizzazione del
servizio in forme associative strutturali delle
cure primarie o in UTAP, il conferimento
dell’incarico è di norma a 38 ore settimanali,
di cui 14 in attività diurna feriale.
5. L'incarico di 38 ore
settimanali comporta l’esclusività del rapporto
e non è conferibile nei confronti del medico
incaricato a tempo indeterminato per la medicina
generale o per la pediatria di libera scelta,
indipendentemente dal numero di scelte in
carico, che non rinunci contestualmente a tali
incarichi. Quello a 24 ore può essere conferito
solo in presenza di un numero di scelte pari o
inferiore rispettivamente a 650 o 350.
6. La cessazione dell’incarico
per il raggiungimento del limite di scelte di
cui al comma 5, nei confronti dei medici
titolari di incarico di continuità assistenziale
ha effetto dal sesto mese successivo a quello in
cui si determina il superamento del numero di
scelte compatibile.
7. Ai fini di cui al precedente
comma 6 l’Azienda è tenuta a comunicare al
medico il raggiungimento del limite di scelte
previsto dal comma 5 nel mese in cui tale
situazione si determina e le conseguenze del
raggiungimento di tale limite (cessazione
dell’incarico di continuità assistenziale).
8. Prima di esperire la
procedura di pubblicazione di eventuali
incarichi vacanti, gli orari disponibili
all’interno dell’Azienda vengono comunicati ai
medici già titolari di incarico a tempo
indeterminato inferiore a 24 ore settimanali, ed
assegnati fino a concorrenza del massimale
orario, secondo l'ordine di anzianità di
incarico nella stessa Azienda, l'anzianità di
laurea e la minore età.
9. L'orario complessivo
dell'incarico a tempo indeterminato di
continuità assistenziale sommato a quello
risultante da altre attività compatibili non può
superare le 38 ore settimanali.
10. Il medico titolare di
incarico di continuità assistenziale a tempo
indeterminato che detenga anche un rapporto
convenzionale di assistenza primaria o di
pediatria di base fino alla concorrenza
rispettivamente di 350 e di 150 scelte, può
svolgere attività di libera professione
strutturata fino ad un massimo di 8 ore
settimanali.
11. Il medico decade
dall'incarico qualora:
a) insorga una situazione di
incompatibilità;
b) rifiuti l’incremento orario
ai sensi del precedente comma 3
c) non riduca l’orario delle
attività compatibili nella fattispecie di cui al
comma 9.
12. Ai fini di quanto disposto
dal precedente comma 11, la Azienda contesta al
medico la situazione di incompatibilità entro 30
giorni dalla sua rilevazione e sulla base delle
procedure dell’art. 30 definisce la cessazione
del rapporto convenzionale.
13. Il disposto di cui al comma
11 si applica a partire dal primo giorno del
mese successivo a quello nel quale l’Azienda
definisce e comunica al medico la cessazione del
rapporto convenzionale.
14. Gli Accordi regionali
disciplinano le modalità con cui le Aziende
possono attribuire, eccezionalmente, per
esigenze straordinarie a garanzia della
continuità del servizio e limitatamente nel
tempo, eventuali ore di attività eccedenti
l’orario settimanale di incarico, escluso
l’orario di cui al comma 2.
ART. 66 – LIBERA PROFESSIONE.
1. La
libera professione può essere esercitata al di
fuori degli orari di servizio, purché essa non
rechi pregiudizio alcuno al corretto e puntuale
svolgimento dei compiti convenzionali.
2. Il medico che svolge attività
libero professionale, deve rilasciare alla
Azienda apposita dichiarazione in coerenza col
disposto del comma 1.
3. Nell'ambito dell'attività
libero professionale il medico di continuità
assistenziale può svolgere attività in favore
dei fondi integrativi di cui all'art. 9 del
D.Lgs. n. 502/92 e sue successive modificazioni
e integrazioni.
4. E’ demandata alla
contrattazione regionale la definizione dei
contenuti e delle modalità di attuazione del
presente articolo, secondo quanto disposto
dall’art. 14.
ART. 67 - COMPITI DEL
MEDICO.
1. Il medico di continuità
assistenziale assicura le prestazioni sanitarie
non differibili ai cittadini residenti
nell’ambito territoriale afferente alla sede di
servizio. In presenza di forme associative
strutturate delle cure primarie e di attività
organizzata in equipe, l’attività di continuità
assistenziale è erogata nei confronti della
popolazione che ha effettuato la scelta in
favore dei medici facenti parte
dell’associazione medesima.
2. Il medico che assicura la
continuità assistenziale deve essere presente,
fin dall'inizio del turno in servizio attivo,
nella sede assegnatagli dalla Azienda o nelle
altre modalità specifiche previste per le
equipes, le UTAP o altre forme associative delle
cure primarie, e rimanere a disposizione, fino
alla fine del turno, per effettuare gli
interventi, domiciliari o territoriali.
3. In relazione al quadro
clinico prospettato dall'utente o dalla centrale
operativa, il medico effettua tutti gli
interventi ritenuti appropriati, riconosciuti
tali sulla base di apposite linee guida
nazionali o regionali. Secondo le indicazioni
aziendali, in particolari situazioni di
necessità e ove le condizioni strutturali lo
consentano, il medico può eseguire prestazioni
ambulatoriali definite nell’ambito degli Accordi
regionali.
4. Nell’ambito delle attività in
Equipe o in UTAP o in altre forme organizzative
delle cure primarie, con Accordi regionali,
possono essere sperimentate forme di triage per
realizzare risposte di continuità assistenziale
maggiormente appropriate.
5. I turni notturni e diurni
festivi sono di 12 ore, quelli prefestivi di 10
ore.
6. A livello aziendale sono
definite le modalità di esercizio dell’attività,
ai fini dell’eventuale organizzazione
dell’orario, anche ai fini del ristoro
psico-fisico del medico, particolarmente nei
mesi estivi.
7. Le chiamate degli utenti
devono essere registrate e rimanere agli atti.
Le registrazioni devono avere per oggetto:
a - nome, cognome, età e
indirizzo dell'assistito;
b- generalità del richiedente ed
eventuale relazione con l'assistito (nel caso
che sia persona diversa);
c - ora della chiamata ed
eventuale sintomatologia sospettata;
d - ora dell'intervento (o
motivazione del mancato intervento) e tipologia
dell'intervento richiesto ed effettuato.
8. Per le prestazioni
effettuate, il sanitario in servizio, al fine di
assicurare la continuità assistenziale in capo
al medico di libera scelta, è tenuto a
compilare, in duplice copia, il modulario
informativo (Allegato M), di cui una copia è
destinata al medico di fiducia (o alla struttura
sanitaria, in caso di ricovero), da consegnare
all'assistito, e l'altra viene acquisita agli
atti del servizio.
9. Il medico utilizza solo a
favore degli utenti registrati, anche se privi
di documento sanitario, un apposito ricettario,
con la dicitura "Servizio continuità
assistenziale", fornitogli dalla Azienda per le
proposte di ricovero, le certificazioni di
malattia per il lavoratore per un massimo di 3
giorni, le prescrizioni farmaceutiche per una
terapia non differibile sulla base del
ricettario di cui alla Legge 326/2003 e secondo
le disposizioni vigenti in materia.
10. Il medico in servizio attivo
deve essere presente fino all'arrivo del medico
che continua il servizio. Al medico che è
costretto a restare oltre la fine del proprio
turno, anche per esigenze di servizio, spettano
i normali compensi rapportati alla durata del
prolungamento del servizio, che sono trattenuti
in misura corrispondente a carico del medico
ritardatario.
11. Il medico di continuità
assistenziale che ne ravvisi la necessità deve
direttamente allertare il servizio di urgenza ed
emergenza territoriale per l’intervento del
caso.
12. Il
medico in servizio di continuità assistenziale
può eseguire, nell’espletamento dell’intervento
richiesto, anche le prestazioni aggiuntive di
cui al Nomenclatore Tariffario dell’Allegato D,
finalizzate a garantire una più immediata
adeguatezza dell’assistenza e un minore ricorso
all’intervento specialistico e/o ospedaliero.
13. Le prestazioni di cui al
precedente comma 12 sono retribuite
aggiuntivamente rispetto al compenso orario
spettante.
14. Nell’ambito degli Accordi
regionali e sulla base del disposto dell’art.
32, è organizzata la continuità dell’assistenza
ai cittadini non residenti nelle località a
forte flusso turistico.
15. Nell’espletamento delle
attività di cui al precedente comma, il medico è
tenuto a utilizzare, il modello
prescrizione-proposta del SSN secondo le
disposizioni vigenti, indicando la residenza
dell'assistito.
16. Sono inoltre obblighi e
compiti del medico:
a) la redazione di
certificazioni obbligatorie, quali:
certificazione di malattia per i lavoratori
turnisti, la certificazione per la riammissione
al lavoro degli alimentaristi laddove prevista;
b) l'adesione alla
sperimentazione dell'equipes territoriali, con
particolare riferimento alla continuità
dell’assistenza nelle strutture protette e nei
programmi di assistenza domiciliare;
c) lo sviluppo e la diffusione
della cultura sanitaria e della conoscenza del
Servizio sanitario nazionale, in relazione alle
tematiche evidenziate all'art. 45 comma 4;
d) la segnalazione personale
diretta al medico di assistenza primaria che ha
in carico l'assistito dei casi di particolare
complessità rilevati nel corso degli interventi
di competenza, oltre a quanto previsto dall'art.
69;
e) la constatazione di decesso.
17. Il medico di continuità
assistenziale partecipa alle attività previste
dagli Accordi regionali e aziendali. Per queste
attività vengono previste quote variabili
aggiuntive di compenso, analogamente agli altri
medici di medicina generale che ad esse
partecipano. Tali attività sono primariamente
orientate, in coerenza con l’impianto generale
del presente Accordo, a promuovere la piena
integrazione tra i diversi professionisti della
Medicina generale, anche mediante la
regolamentazione di eventuali attività
ambulatoriali.
18. Con gli accordi regionali e
aziendali sono individuati gli ulteriori compiti
e le modalità di partecipazione del medico di
continuità assistenziale alle attività previste
nelle equipes territoriali, nelle Utap e nelle
altre forme organizzative delle cure primarie.
ART. 68 - COMPETENZE DELLE
AZIENDE.
1. L'Azienda è tenuta a fornire
al medico di continuità assistenziale i farmaci
e il materiale, necessari all'effettuazione
degli interventi propri del servizio, sulla base
del relativo protocollo definito nell’ambito
degli Accordi regionali.
2. L'Azienda garantisce altresì
che le sedi di servizio siano dotate di idonei
locali, di adeguate misure di sicurezza, per la
sosta e il riposo dei medici, nonché di servizi
igienici.
3. L’Azienda, sentiti i medici
interessati, predispone i turni e assegna,
sentiti i comitati provinciali per la sicurezza
pubblica in merito all’applicazione del d. Lgs.
626/94, le sedi di attività nonché il
rafforzamento dei turni medesimi, ove occorra.
4. L’Azienda, sulla base di
apposito Accordo regionale, provvede altresì:
a) alla disponibilità di mezzi
di servizio, possibilmente muniti di telefono
mobile e di caratteri distintivi, che ne
permettano l'individuazione come mezzi adibiti a
soccorso;
b) ad assicurare in modo
adeguato la registrazione delle chiamate, su
supporto magnetico o digitale, presso le sedi
operative;
c) a garantire nei modi
opportuni la tenuta e la custodia dei registri
di carico e scarico dei farmaci, dei presidi
sanitari e degli altri materiali messi a
disposizione dei medici di continuità
assistenziale.
5. Nell’ambito degli Accordi
regionali, sono definite le competenze delle
Aziende in caso di attivazione della continuità
assistenziale nell’ambito delle UTAP, delle
équipes territoriali o delle altre forme
organizzative strutturali delle cure primarie.
ART. 69 - RAPPORTI CON IL MEDICO
DI FIDUCIA
E LE STRUTTURE SANITARIE.
1. Ai fini del corretto rapporto
tra i medici di continuità assistenziale e le
Aziende sanitarie locali in merito al controllo
della corretta applicazione delle convenzioni,
per quel che riguarda gli aspetti sanitari, ed
il rispetto delle norme in essi contenute, le
Regioni individuano, secondo la legislazione
regionale in materia di organizzazione della
Azienda, i servizi e le figure dirigenziali
preposte.
2. I medici convenzionati di cui
al presente Capo sono tenuti a collaborare con
le suddette strutture dirigenziali in relazione
a quanto previsto e disciplinato dalla presente
convenzione.
3. Il sanitario in servizio, al
fine di assicurare la continuità dell’assistenza
ed un efficace integrazione delle
professionalità operanti nel territorio,
interagisce con il medico di fiducia e con le
strutture aziendali, secondo modalità da
definirsi nell’ambito degli Accordi regionali.
4. In attesa che le regioni
definiscano le procedure di cui ai commi
precedenti del presente articolo, e modelli di
interazione professionale, il sanitario in
servizio, al fine di assicurare la continuità
assistenziale in capo al medico di libera
scelta, è tenuto a compilare, in duplice copia,
il modulario informativo (allegato "M"), di cui
una copia è destinata al medico di fiducia (o
alla struttura sanitaria, in caso di ricovero),
da consegnare all'assistito, e l'altra viene
acquisita agli atti del servizio.
5. La copia destinata al
servizio deve specificare, ove possibile, se
l'utente proviene da altra regione o da Stato
straniero.
6. Nel modulo dovranno essere
indicate succintamente: la sintomatologia
presentata dal soggetto, l'eventuale diagnosi
sospetta o accertata, la terapia prescritta o
effettuata e - se del caso - la motivazione che
ha indotto il medico a proporre il ricovero ed
ogni altra notizia ed osservazione che egli
ritenga utile evidenziare.
7. Saranno, altresì, segnalati
gli interventi che non presentino
caratteristiche di indifferibilità.
ART. 70 – SOSTITUZIONI E
INCARICHI PROVVISORI.
1. Il medico che non può
svolgere il servizio deve avvertire il
responsabile, indicato dalla Azienda, che
provvede alla sostituzione secondo le procedure
di cui ai commi successivi.
2. Gli Accordi Regionali, in
attesa che siano operative le forme associative
complesse quali equipe, nuclei di cure primarie
o Utap, possono prevedere figure di
coordinamento dei medici della continuità
assistenziale operanti in uno specifico ambito
territoriale con funzioni di raccordo con il
responsabile aziendale, anche ai fini di quanto
previsto dal presente articolo e dal comma 5
dell’articolo 62.
3. Nelle more dell'espletamento
delle procedure per il conferimento degli
incarichi a tempo indeterminato, stabilite
dall'art. 63, l'Azienda può conferire incarichi
provvisori nel rispetto dei termini e delle
procedure di cui ai commi successivi.
4. Per sostituzioni superiori a
9 giorni, l'Azienda conferisce l'incarico di
sostituzione secondo l'ordine della graduatoria
aziendale di disponibilità di cui all’articolo
15, comma 12, o, in mancanza, della graduatoria
regionale di settore vigente, con priorità per i
medici residenti nel territorio della Azienda.
5. Qualora non fosse possibile
garantire il servizio secondo le procedure di
cui al precedente comma, l’Azienda potrà
concordare, ai sensi del comma 14 dell’articolo
65, con i medici incaricati un aumento delle ore
settimanali oltre il limite di 24 ore e fino al
limite massimo di 38 ore.
6. Ai sensi della Legge
448/2001, art. 19, comma 11, qualora non fosse
possibile esperire le procedure di cui al comma
4 ed al comma 5, al solo fine di garantire il
servizio si potranno incaricare, per non più di
tre mesi l’anno, medici non presenti nella
graduatoria regionale vigente, nei casi di
carente disponibilità.
7. Per carente disponibilità di
cui al comma precedente, si intende la mancanza
di medici per:
a) rinuncia degli iscritti alla
graduatoria regionale di settore vigente.
b) raggiungimento del tetto
massimo di 38 ore settimanali da parte dei
medici già incaricati del servizio.
8. L'incarico di sostituzione
può essere attribuito per un periodo fino a
dodici mesi, sulla base del disposto degli
Accordi regionali. Un ulteriore incarico può
essere conferito allo stesso medico sulla base
di quanto disposto dal comma 11 del presente
articolo.
9. L'incarico provvisorio cessa
alla scadenza o al rientro, anche anticipato,
del medico titolare dell'incarico a tempo
indeterminato, o a seguito del conferimento al
medico interessato di incarico a tempo
indeterminato.
10. Nel caso in cui sia
necessario proseguire la durata di un incarico
provvisorio, i successivi incarichi vengono
attribuiti secondo l’ordine della graduatoria di
disponibilità o, se esistente, della graduatoria
regionale di settore, a seguire rispetto al
medico precedentemente incaricato.
11. Esaurite le procedure di cui
al comma 10, ove non sia stato assegnato
l’incarico provvisorio vacante, la ASL può
attribuire lo stesso ripercorrendo integralmente
la graduatoria di disponibilità e quella di
settore.
12. L’azienda, per sostituzioni
di durata pari o inferiore a 9 giorni, utilizza
i medici in reperibilità oraria presso quella
sede.
13. Tranne che per le
ipotesi di cui all’articolo 18 e per
espletamento del mandato parlamentare,
amministrativo, ordinistico e sindacale, per
sostituzione superiore a 6 mesi nell'anno, anche
non continuativi, l'Azienda sentito il Comitato
di cui all'art. 23, si esprime sulla
prosecuzione della sostituzione stessa e può
esaminare il caso ai fini anche dell'eventuale
risoluzione del rapporto convenzionale.
14. Alla sostituzione del medico
sospeso dall’incarico per effetto di
provvedimento di cui all'art. 30 provvede la
Azienda con le modalità di cui al comma 4.
15. È demandata alla
contrattazione regionale la definizione degli
ulteriori contenuti e delle relative modalità di
attuazione, secondo quanto disposto dall’art. 14
del presente Accordo.
ART. 71 – ORGANIZZAZIONE DELLA REPERIBILITÀ.
1. L'Azienda organizza turni di
reperibilità domiciliare nei seguenti orari:
- dalle ore 19,00
alle 20,30 di tutti i giorni feriali e festivi;
- dalle ore 9,00
alle 10,30 dei soli giorni prefestivi;
-
dalle ore 7,00 alle 8,30
dei soli giorni festivi.
2. Il
medico di Continuità assistenziale incaricato ai
sensi degli artt. 63 e 70 del presente Accordo è
tenuto ad effettuare i turni di reperibilità
secondo il disposto di cui al comma 1.
3. È demandata alla
contrattazione regionale la definizione degli
ulteriori contenuti e delle relative modalità di
attuazione e di remunerazione, secondo quanto
disposto dall’art. 14 del presente Accordo.
A RT.
72 – TRATTAMENTO ECONOMICO.
1. In
attuazione a quanto previsto all’art. 9 del
presente accordo, i compensi lordi
omnicomprensivi per ogni ora di attività svolta
ai sensi del presente capo sono stabiliti
secondo la seguente tabella:
|
dal 1.1.2004 |
dal 31.12.2004 |
dal 31.12.2005 |
onorario
professionale |
19,91 |
20,40 |
20,84 |
2. Qualora l'Azienda non sia in
grado di assicurare un mezzo di servizio al
medico incaricato spetta allo stesso, nel caso
utilizzi un proprio automezzo su richiesta della
Azienda, un rimborso forfetario pari al costo di
un litro di benzina verde per ogni ora di
attività, nonché adeguata copertura assicurativa
dell'automezzo.
3. Su tutti i compensi di cui al
presente articolo, al netto degli Accordi
regionali ed aziendali, l'Azienda versa
trimestralmente e con modalità che assicurino
l'individuazione dell'entità delle somme versate
e del medico cui si riferiscono, un contributo
previdenziale, a favore del competente fondo di
previdenza di cui al decreto del Ministro del
lavoro e della Previdenza Sociale 15 ottobre
1976 e successive modificazioni, nella misura
del 15% di cui il 9,375% a carico dell’azienda e
il 5,625% a carico del medico. Tale aliquota
decorre dall’1.1.2004.
4. L'Azienda versa all’ENPAM,
con i tempi e le modalità di cui al comma
precedente, un contributo dello 0,36%
sull'ammontare dell’onorario professionale di
cui al comma 1, affinché questo provveda a
riversarlo alla compagnia assicuratrice con la
quale i sindacati firmatari della presente
intesa provvedono a stipulare apposito accordo,
mediante procedura negoziale aperta ad evidenza
pubblica, contro il mancato guadagno del medico
per malattia, gravidanza, puerperio, anche in
relazione al disposto della legge n. 379/90.
5. I compensi, indipendentemente
dalle modalità attraverso le quali viene
assicurata la continuità assistenziale, sono
corrisposti dalla Azienda direttamente al medico
che svolge l'attività.
6. Le Aziende liquidano a
ciascun medico a titolo di arretrati per il
triennio 2001-2003 in tre rate previste con le
competenze di Marzo 2005, di settembre 2005 e di
gennaio 2006, l’ammontare risultante
rispettivamente dal compenso lordo di 0,31 Euro
per ora di attività effettuata nel 2001, di 0,31
Euro per ora di attività effettuata nel 2002, di
0,43 Euro per ora di attività effettuata nel
2003. Con le stesse modalità le aziende erogano
gli aumenti contrattuali maturati dall’1.1.2004
alla data dell’entrata in vigore del presente
Accordo.
ART. 73 - ASSICURAZIONE
CONTRO I RISCHI DERIVANTI DAGLI INCARICHI .
1.
L'Azienda, previo eventuale coordinamento della
materia a livello regionale, deve assicurare i
medici che svolgono il servizio di continuità
assistenziale contro gli infortuni subiti a
causa od in occasione dell'attività
professionale espletata ai sensi del presente
Accordo, ivi compresi, semprechè l'attività sia
prestata in comune diverso da quello di
residenza, gli infortuni eventualmente subiti in
occasione dell'accesso alla sede di servizio e
del conseguente rientro, nonchè i danni subiti
per raggiungere o rientrare dalle sedi dei
comitati e delle commissioni previsti dal
presente Accordo .
2. Il contratto e' stipulato,
senza franchigie, per i seguenti massimali:
a) 775.000 Euro per morte od
invalidità permanente;
b) 52 Euro giornalieri per
invalidità temporanea assoluta, con un massimo
di 300 giorni l'anno, fatti salvo diversi
accordi regionali
3. La relativa polizza è
stipulata e portata a conoscenza dei sindacati
firmatari entro sei mesi dall’entrata in vigore
del presente Accordo.
4. Nell’ambito degli Accordi
regionali il medico inabile allo svolgimento dei
compiti di cui al presente Capo, può essere
adibito a specifiche differenti attività
inerenti il proprio incarico.
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