PARTE SECONDA - DISCIPLINA
DEL RAPPORTO CONVENZIONALE DEI MEDICI DI
MEDICINA GENERALE
CAPO IV -
MEDICINA DEI SERVIZI TERRITORIALI
ART.
74 – CAMPO
DI APPLICAZIONE.
1. Il
presente Capo disciplina i rapporti di lavoro
instaurati tra il Servizio sanitario nazionale ed i medici della medicina dei
servizi territoriali ai sensi dell’art. 13 del
presente Accordo, in conformità con le indicazioni
della programmazione regionale, aziendale e
distrettuale, per l’organizzazione delle attività
sanitarie territoriali a rapporto orario, per le
quali non sia richiesto il titolo di
specializzazione e che non risultino regolate da
altri accordi collettivi stipulati ai sensi dell'articolo
48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
2. Ai sensi dell'art. 8, comma 1
bis, del D.L.vo n. 502/92, come modificato dal
D.L.vo n. 517/93 e successive normative,
nelle more dell’attuazione delle disposizioni di
cui all’articolo citato, le Aziende
sanitarie utilizzano ad esaurimento, i medici
incaricati a tempo indeterminato nella attività di
medicina dei servizi, già disciplinate dal capo
II del D.P.R. n. 218/92, e i medici incaricati a
tempo indeterminato ai sensi dell’art. 5, comma
4 dell’Allegato “N” al D.P.R. n. 484 del 1996.
Per questi vale il presente Accordo.
ART. 75 – MASSIMALE ORARIO E
SUE LIMITAZIONI.
1. Ai medici titolari di
incarico a tempo indeterminato sono conferibili
aumenti di orario fino
a un massimo di 38 ore settimanali sulla base
degli Accordi regionali.
2. La somma dell'attività per
l'incarico disciplinato dal presente Capo e di
altra attività compatibile non può superare
l'impegno orario settimanale di 38 ore.
3. L'incarico di medicina dei
servizi territoriali fino a 24 ore settimanali
cessa nei confronti del medico incaricato a
tempo indeterminato per la assistenza primaria o
per la pediatria di libera scelta che detenga o
raggiunga un numero di scelte pari o superiore
rispettivamente a 600 o 320 scelte.
4. L’incarico a 38 ore comporta
l’esclusività del rapporto, fatta salva la
libera professione.
5. Il medico titolare di
rapporto convenzionale di assistenza primaria o
di pediatria di libera scelta può detenere anche
un incarico di medicina dei servizi territoriali
non superiore, in ogni caso, a 24 ore
settimanali.
6. Le diverse situazioni
esistenti all’entrata in vigore del presente
Accordo, restano immutate fino alla stipula
degli Accordi regionali.
ART. 76 – AUMENTI D’ORARIO.
1. L'Azienda, qualora si rendano
disponibili orari di attività per cessazione
degli incarichi a tempo indeterminato, ad
esclusione delle ore rese libere per
inquadramento a tempo indeterminato nella
dirigenza medica della dipendenza, interpella i
medici già titolari di incarico a tempo
indeterminato presso l'Azienda medesima che
abbiano espresso la propria disponibilità e
assegna l'aumento delle ore all'avente diritto
tra i medici operanti nell'ambito della stessa
Azienda secondo l'ordine di anzianità di
incarico.
2. A parità di anzianità di
incarico prevalgono, nell'ordine, la minore età,
il voto di laurea e l'anzianità di laurea.
3. Qualora, dopo aver espletato
la procedura di cui ai commi 1 e 2, siano
disponibili turni vacanti, l’azienda può
comunicare la disponibilità al Comitato di cui
all’art. 23 per l’eventuale trasferimento di
medici già incaricati a tempo indeterminato in
altra Azienda.
ART. 77 - RIDUZIONE
DI ORARIO
DEGLI INCARICHI E SOPPRESSIONE DEI SERVIZI.
1. Per mutate ed accertate
esigenze di servizio, sentiti i sindacati
firmatari del presente accordo, l'Azienda può
dar luogo a riduzione di orario dell'incarico,
dandone comunicazione all'interessato mediante
lettera raccomandata A.R. con preavviso di un
mese. La riduzione dell'orario si applica al
medico con minore anzianità di incarico
nell'ambito del medesimo servizio.
2. I provvedimenti con i quali
si riducono gli orari o comunque si introducono
modificazioni nei rapporti disciplinati dal
presente accordo sono comunicati entro 10 giorni
al comitato di cui all'art. 23.
3. Eventuali nuovi aumenti di
orario interessanti servizi già oggetto di
precedenti riduzioni orarie, sono attribuiti al
medico al quale era stata applicata la
decurtazione di orario, ove possibile, o,
comunque, al medico incaricato a tempo
indeterminato con orario di incarico più basso.
4. Nel caso di non agibilità
temporanea delle strutture per cause non
imputabili al medico, l'Azienda assicura
l'utilizzo temporaneo del medico in altra
struttura idonea e, comunque, senza danno
economico per l'interessato e senza soluzione di
continuità dell’incarico.
ART. 78 – COMPITI E DOVERI DEL MEDICO –
LIBERA PROFESSIONE.
1. Il medico titolare di
incarico a tempo indeterminato deve:
a) attenersi alle disposizioni
contenute nel presente accordo e a quelle che
l'Azienda emana per il buon funzionamento del
servizio e il perseguimento dei fini
istituzionali;
b) osservare l'orario di
attività indicato nella lettera di incarico a
tempo indeterminato.
2. Le Aziende provvedono al
controllo dell'osservanza dell'orario con
procedure uguali a quelle in vigore per il
personale dipendente.
3. A seguito dell'inosservanza
dell'orario sono in ogni caso effettuate
trattenute mensili sulle competenze del medico
inadempiente, previa rilevazione contabile delle
ore di lavoro non effettuate.
4. Ripetute e non occasionali
infrazioni in materia di orario di lavoro e di
rispetto dei compiti previsti dal presente Capo
potranno essere contestate al medico secondo la
procedura di cui all’articolo 30 del presente
Accordo.
5. Il mancato invio
dell’Allegato L o infedeli dichiarazioni
costituiscono motivo di applicazione al medico
del procedimento sanzionatorio di cui
all'articolo 30.
6. Il medico è tenuto a svolgere
tutti i compiti affidati dall'Azienda, ivi
comprese le eventuali variazioni in ordine alle
sedi ed alla tipologia dell'attività.
7. Sono inoltre doveri e compiti
del medico:
a) l’adesione alle équipes
territoriali ed alle altre forme associative
complesse e strutturali;
b) lo sviluppo e la diffusione
della cultura sanitaria e della conoscenza del
Servizio sanitario nazionale, anche in relazione
a quanto previsto dall’art. 29;
c) la collaborazione funzionale
con la dirigenza sanitaria dell’Azienda per la
realizzazione dei compiti istituzionali del
Servizio sanitario nazionale.
8. I medici titolari di incarico
a tempo indeterminato partecipano ai progetti
assistenziali secondo quanto definito dagli
Accordi regionali ed aziendali.
9. Il medico incaricato per le
attività di medicina dei servizi può esercitare
la libera professione al di fuori degli orari di
servizio, purché essa non rechi pregiudizio
alcuno al corretto e puntuale svolgimento dei
compiti convenzionali.
10. Il medico che svolge
attività libero professionale, deve rilasciare
alla Azienda apposita dichiarazione in coerenza
col disposto del comma 1.
11. Nell'ambito dell'attività
libero professionale il medico dei servizi
territoriali può svolgere attività in favore dei
fondi integrativi di cui all'art. 9 del D.Lgs.
n. 502/92 e sue successive modificazioni e
integrazioni.
12. Per le attività disciplinate
dal presente Capo, sono prestazioni
indispensabili ai sensi della legge 146/1990 e
della legge 83/2000, quelle rese nell'ambito dei
servizi per la tossicodipendenza, di igiene
pubblica, di igiene mentale, di medicina
fiscale.
13. E’ demandata alla
contrattazione regionale la definizione dei
contenuti e delle modalità di attuazione del
presente articolo, secondo quanto disposto
dall’art. 14.
14. Le Aziende sanitarie possono
affidare sulla base di accordi regionali, ed
esigenze organizzative, incarichi per specifiche
responsabilità ai medici di cui al presente
Capo.
ART. 79 – TRASFERIMENTI.
1. Il trasferimento dei medici
tra Aziende della stessa regione o di regioni
diverse, può avvenire a domanda del medico
previo nulla-osta dei Direttori Generali delle
Aziende interessate.
2. Per il trasferimento a
domanda, l'interessato deve farne contestuale
richiesta alle Aziende di provenienza e di
destinazione.
3. L'Azienda di destinazione
deve dare comunicazione al comitato zonale della
disponibilità del posto da ricoprire mediante
l'accoglimento della richiesta di trasferimento;
nel caso di più medici interessati, prevale la
posizione del medico che svolge l'attività di
cui al presenteaccordo in via esclusiva, in
subordine l'anzianità di incarico, la minore
età, il voto di laurea e l'anzianità di laurea.
4. Ove sia possibile in
relazione alle disponibilità orarie il medico è
trasferito all'Azienda di destinazione con il
medesimo numero di ore di cui era titolare
nell'Azienda di provenienza.
5. Il trasferimento del medico
nell'ambito dei servizi distrettuali della
Azienda può avvenire anche a domanda
dell'interessato.
6. Le Aziende, fatto salvo
quanto previsto in materia di riduzione degli
orari dall’articolo 77, possono attivare
modifiche delle sedi di attività dei medici, con
mantenimento dell’orario complessivo del medico,
all’interno della Azienda nell’ambito di
accorpamenti di sedi funzionali ad una migliore
organizzazione dei servizi territoriali,
d’intesa con i sindacati firmatari del presente
Accordo.
7. I trasferimenti d’ufficio
devono essere giustificati o dall’opportunità di
unificare in un sola zona le prestazioni del
sanitario, oppure di concentrazione o
soppressione di servizi, nel rispetto dei
criteri generali in materia di mobilità
concordati a livello aziendale con i sindacati
firmatari del presente accordo.
8. Nel caso di trasferimento
d’ufficio al medico viene comunque assicurato il
mantenimento del numero di ore di attività già
assegnato; l’orario di servizio presso il
presidio di destinazione è determinato
dall’Azienda sentito il medico.
9. Il medico trasferito, a
domanda o di ufficio, conserva l'anzianità
maturata nel servizio di provenienza.
10. Nel caso di non agibilità
temporanea delle strutture per cause non
imputabili al medico, l'Azienda assicura
l'utilizzo temporaneo del medico in altra
struttura idonea e, comunque, senza danno
economico per l'interessato.
11. Al medico che accetta il
trasferimento di incarico ad altra Azienda viene
garantita, comunque, la contestualità, in
continuità di servizio, tra la cessazione del
vecchio incarico e l’attivazione del nuovo.
ART. 80 – DISPONIBILITÀ.
1. Gli Accordi regionali
disciplinano la disponibilità del medico di
medicina dei servizi territoriali, previo suo
consenso, presso strutture o Enti del Servizio
sanitario nazionale o regionale.
ART. 81 – SOSTITUZIONI.
1. Alle sostituzioni dei medici
incaricati a tempo indeterminato che per
giustificato motivo si assentino dal servizio
l'Azienda provvede assegnando incarichi
provvisori secondo l’ordine della graduatoria
aziendale di disponibilità, di cui all’art. 15,
comma 12, o, in mancanza, di quella regionale di
settore se presente, di cui al presente Accordo,
con priorità per i medici residenti nell'ambito
dell'Azienda.
2. L'incarico di sostituzione
non può superare la durata di tre mesi .
3.
L'incarico di sostituzione cessa alla scadenza o
al rientro, anche anticipato, del medico
titolare dell'incarico a tempo indeterminato.
4. Alla scadenza, un ulteriore
incarico potrà essere conferito dalla Azienda ad
un altro medico a seguire e secondo l’ordine
della graduatoria aziendale di disponibilità, di
cui all’art.15, comma 12, o, in mancanza, di
quella regionale di settore, di cui al presente
Accordo.
5. Tranne che per le ipotesi di
cui all’articolo 18 e per espletamento del
mandato parlamentare, amministrativo,
ordinistico e sindacale, per sostituzione
superiore a 6 mesi nell'anno, anche non
continuativi, per motivi che non siano quelli
previsti dall’art. 18, l'Azienda sentito il
Comitato di cui all'art. 23, si esprime sulla
prosecuzione della sostituzione stessa e può
esaminare il caso ai fini anche dell'eventuale
risoluzione del rapporto convenzionale.
6. Alla sostituzione del medico
sospeso dall’incarico per effetto di
provvedimento di cui all'art. 30 provvede
l’Azienda con le modalità di cui ai commi 2 e 4.
7. Al medico sostituto spetta il trattamento
economico di cui all'articolo 85.
ART. 82 - PERMESSO ANNUALE RETRIBUITO -
CONGEDO MATRIMONIALE.
1. Per ogni anno di effettivo
servizio prestato, al medico incaricato a tempo
indeterminato spetta un periodo di permesso
retribuito irrinunciabile di trenta giorni non
festivi, purché l'assenza dal servizio non sia
superiore ad un totale di ore lavorative pari a
cinque volte l'impegno orario settimanale.
2. Il permesso è usufruito in
uno o più periodi, a richiesta dell'interessato,
con un preavviso di quarantacinque giorni
3. Se il permesso è chiesto
fuori dei termini del preavviso esso è concesso
a condizione che l'Azienda possa provvedere al
servizio.
4. Ai fini del computo del
permesso retribuito non sono considerati
attività di servizio i periodi di assenza non
retribuiti di cui all'art. 84.
5. Il periodo di permesso viene
fruito durante l’anno solare al quale si
riferisce e comunque non oltre il primo semestre
dell’anno successivo.
6. Per periodi di servizio
inferiori ad un anno spettano tanti dodicesimi
del permesso retribuito quanti sono i mesi di
servizio prestati.
7. Al medico confermato spetta
un congedo matrimoniale retribuito di quindici
giorni non festivi continuativi, purché
l'assenza dal servizio non sia superiore ad un
totale di ore lavorative pari a due volte e
mezzo l'impegno orario settimanale, con inizio
non anteriore a tre giorni prima della data del
matrimonio.
8. Durante il permesso
retribuito e il congedo matrimoniale è
corrisposto il normale trattamento di servizio.
ART. 83 – MALATTIA - GRAVIDANZA.
1. Al medico incaricato a tempo
indeterminato che si assenta per comprovata
malattia o infortunio, anche non
continuativamente nell'arco di trenta mesi, che
gli impediscano qualsiasi attività lavorativa,
l'Azienda corrisponde l'intero trattamento
economico, goduto in attività di servizio, per i
primi sei mesi e al 50 per cento per i
successivi tre mesi e conserva l'incarico per
ulteriori quindici mesi, senza emolumenti.
2. L'Azienda può disporre
controlli sanitari in relazione agli stati di
malattia o infortunio denunciati.
3. In caso di gravidanza o
puerperio, l'Azienda mantiene l'incarico per sei
mesi continuativi.
4. Durante la gravidanza e il
puerperio l'Azienda corrisponde l'intero
trattamento economico goduto in attività di
servizio per un periodo massimo complessivo di
quattordici settimane.
ART.
84 - ASSENZE
NON RETRIBUITE.
1. Il medico è sospeso
dall’incarico, con conservazione dello stesso,
con le modalità e per i motivi di cui all’art.
18 del presente Accordo.
2. Salvo il caso di inderogabile
urgenza, il medico deve avanzare richiesta per
l'ottenimento dei permessi di cui al presente
articolo con un preavviso di almeno sette
giorni.
3. Ricorrenti assenze non
retribuite sono valutate per l'eventuale
procedimento di cui all'art. 30 del presente
Accordo.
4. In caso che il medico svolga
incarichi ai sensi del presente Capo in più
posti di lavoro o in più Aziende il periodo di
assenza non retribuita deve essere fruito
contemporaneamente.
5. Nessun compenso è dovuto al
medico per i periodi di assenza di cui al
presente articolo, i quali non sono conteggiati
a nessun fine come anzianità di incarico.
ART. 85 – TRATTAMENTO
ECONOMICO.
1. A far data dall’1.1.2004, il
trattamento economico è quello previsto
dall’art. 14 allegato N del Dpr 270/2000, fatta
esclusione per il contributo previdenziale di
cui al comma 1, lettera d), incrementato di euro
1.81 per ogni ora di incarico. L’incremento
previsto alla data dell’1.1.2004 viene
incrementato di euro 0,49 dal 31.12.2004.
L’incremento maturato al 31.12.2004 viene
incrementato di euro 0,44 dal 31.12.2005.
2. Su tutti i compensi di cui al
presente articolo, al netto degli Accordi
regionali ed aziendali, l'Azienda versa
trimestralmente e con modalità che assicurino
l'individuazione dell'entità delle somme versate
e del medico cui si riferiscono, un contributo
previdenziale, a favore del competente fondo di
previdenza di cui al decreto del Ministro del
lavoro e della Previdenza Sociale 15 ottobre
1976 e successive modificazioni, nella misura
del 24,5% di cui il 14,16% a carico della
azienda e il 10,34% a carico del medico. Tale
aliquota decorre dall’1.1.2004.
3. Le Aziende liquidano a
ciascun medico a titolo di arretrati per il
triennio 2001-2003 in tre rate previste con le
competenze di Marzo 2005, di Settembre 2005 e di
Gennaio 2006, l’ammontare risultante
rispettivamente dal compenso lordo di 0,48 Euro
per ora di incarico nel 2001, di 0,48 Euro per
ora di incarico nel 2002, di 0,675 Euro per ora
di incarico nel 2003. Con le stesse modalità le
aziende erogano gli aumenti contrattuali
maturati dall’1.1.2004 alla data di entrata in
vigore del presente Accordo.
ART. 86- RIMBORSO
SPESE DI ACCESSO.
1. Per incarichi svolti in
comune diverso da quello di residenza, purché
entrambi siano compresi nella stessa provincia,
viene corrisposto, per ogni accesso, un rimborso
spese per chilometro in misura uguale a quella
prevista per il personale dipendente.
2. Il rimborso non compete
nell'ipotesi che il medico abbia un recapito
professionale nel comune sede di presidio presso
il quale svolge l'incarico. Nel caso di
soppressione di tale recapito, il rimborso è
ripristinato dopo tre mesi dalla comunicazione
dell'intervenuta soppressione all'Azienda.
3. La misura del rimborso spese
sarà proporzionalmente ridotta nel caso in cui
l'interessato trasferisca la residenza in comune
più vicino a quello sede del presidio. Rimarrà
invece invariata qualora il medico trasferisca
la propria residenza in comune sito a uguale o
maggiore distanza da quello sede del posto di
lavoro.
ART. 87 - PREMIO
DI COLLABORAZIONE.
1. Ai medici incaricati a tempo
indeterminato è corrisposto un premio annuo di
collaborazione pari a un dodicesimo del compenso
di cui all’articolo 85, comma 1.
2. Detto premio è liquidato
entro il 31 dicembre dell'anno di competenza.
3. Al medico che cessa dal
servizio prima del 31 dicembre il premio viene
liquidato all'atto della cessazione del
servizio.
4. Il premio di collaborazione
non compete al medico nei cui confronti sia
stato adottato il provvedimento di sospensione o
di risoluzione del rapporto professionale per
motivi disciplinari.
ART. 88 - PREMIO
DI OPEROSITÀ.
1. Ai medici incaricati a tempo
indeterminato spetta alla cessazione
dell'incarico un premio di operosità nella
misura di una mensilità per ogni anno di
servizio prestato; a tal fine non sono computati
tutti i periodi di assenza dal servizio non
retribuiti ai sensi del presente Capo.
2. Per le frazioni di anno, la
mensilità di premio sarà ragguagliata al numero
dei mesi di servizio svolto, computando a tal
fine per mese intero la frazione di mese
superiore a 15 giorni, e non calcolando quella
pari o inferiore a 15 giorni.
3. Il premio di operosità e'
calcolato sul compenso orario di cui all’art.
85, sul premio di collaborazione, sull'indennità
di piena disponibilità e sull'assegno alla
persona di cui all'art.
14, comma 1, lett. a2)
dell’Allegato N DPR n. 270 del 2000, nonchè in
base ai criteri previsti dall’allegato E annesso
al DPR n. 884/84 che qui si intendono
integralmente richiamati.
4. Conseguentemente ciascuna
mensilità di premio potrà essere frazionata in
dodicesimi; la frazione di mese superiore a 15
giorni è computata per mese intero, quella pari
o inferiore a 15 giorni non è computata.
ART. 89 - ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI DERIVANTI DALL’INCARICO.
1. L'Azienda, previo eventuale
coordinamento della materia a livello regionale,
deve assicurare i medici che svolgono
il servizio di medicina dei servizi contro i
danni da responsabilità professionale
verso terzi e contro gli infortuni subiti a
causa od in occasione dell'attività professionale
espletata ai sensi del presente Capo, ivi
compresi, ove l'attività sia prestata in una sede diversa da
quella di residenza, gli infortuni eventualmente
subiti in occasione dell'accesso alla sede
di servizio e del conseguente rientro, nonché i
danni subiti per raggiungere o rientrare
dalle sedi dei comitati e delle commissioni
previste dal presente Accordo.
2. Il contratto è stipulato,
senza franchigie, per i seguenti massimali:
a) 775.000 Euro per morte od
invalidità permanente;
b) 52 Euro giornalieri per
invalidità temporanea assoluta, con un massimo
di 300 giorni l'anno.
3. La relativa polizza è
stipulata e portata a conoscenza dei sindacati
firmatari entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente Accordo.
ART. 90 - RAPPORTI TRA IL
MEDICO CONVENZIONATO E LA DIRIGENZA SANITARIA
DELL’AZIENDA.
1. Ai fini del corretto rapporto
tra i medici dei servizi territoriali e le
Aziende sanitarie locali in merito al controllo
della corretta applicazione delle convenzioni,
per quel che riguarda gli aspetti sanitari, ed
al rispetto delle norme in esse contenute, le
Regioni individuano, secondo la legislazione
regionale in materia di organizzazione della
Azienda, i servizi e le figure dirigenziali
preposte.
2. I medici convenzionati di cui
al presente Capo sono tenuti a collaborare con
le suddette strutture dirigenziali in relazione
a quanto previsto e disciplinato dal presente
Accordo.
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