PARTE SECONDA - DISCIPLINA
DEL RAPPORTO CONVENZIONALE DEI MEDICI DI
MEDICINA GENERALE
CAPO V -
L’EMERGENZA
SANITARIA TERRITORIALE
ART.
91 - GENERALITÀ E CAMPO
DI
APPLICAZIONE.
1. Nelle
more della realizzazione delle disposizioni di
cui all’art. 8, comma 1 bis del D.L.vo n.502/92
e successive modificazioni ed integrazioni,
l’organizzazione della emergenza sanitaria
territoriale viene realizzata in osservanza
della programmazione regionale esistente e in
coerenza con le norme di cui al D.P.R. 27 marzo
1992 e con l’Atto d’intesa tra Stato e Regioni
di applicazione delle linee guida sul sistema di
emergenza sanitaria pubblicato nella G.U. del
17.5.96.
2. La Regione che si avvale di
personale medico convenzionato per
l’espletamento del servizio, utilizza medici
incaricati sulla base di una graduatoria
regionale di settore secondo quanto disposto
dall’articolo 15 del presente Accordo.
3. Gli Accordi regionali
definiscono le modalità organizzative del
Servizio di Emergenza sanitaria convenzionata di
cui al presente Accordo, sulla base di quanto
definito dai successivi articoli del presente
Capo.
ART. 92 – INDIVIDUAZIONE E
ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI.
1. L’Azienda procede alla data
del 1° marzo e del 1° settembre di ogni anno
alla verifica degli organici in dotazione ai
servizi di emergenza territoriale al fine di
individuare gli incarichi vacanti da pubblicarsi
ai fini della successiva copertura
2. Individuata la vacanza di
incarico, l’Azienda ne dà comunicazione alla
Regione, per le procedure di pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Entro la fine dei mesi di
Aprile e di Ottobre di ogni anno ciascuna
Regione pubblica sul Bollettino Ufficiale, in
concomitanza con la pubblicazione degli ambiti
territoriali carenti di assistenza primaria, gli
incarichi vacanti di emergenza sanitaria
Territoriale, come individuati al precedente
comma 1.
4. Possono concorrere al
conferimento degli incarichi vacanti pubblicati
i medici in possesso dell’attestato di idoneità
rilasciato dopo la frequenza dell’apposito corso
di formazione previsto ai sensi dell’art. 66 del
DPR 270/2000 e dell’art. 96 del presente
Accordo.
5. Possono concorrere al
conferimento degli incarichi vacanti resi
pubblici secondo quanto stabilito dai precedenti
commi:
a) i medici che siano titolari
di incarico a tempo indeterminato per la
emergenza sanitaria territoriale nelle Aziende,
anche diverse, della regione che ha pubblicato
gli incarichi vacanti e nelle Aziende, di altre
regioni, anche diverse, ancorché non abbiano
fatto domanda di inserimento nella graduatoria
regionale di settore, a condizione peraltro che
risultino titolari rispettivamente da almeno un
anno e da almeno due anni dell’incarico dal
quale provengono. I trasferimenti sono possibili
fino alla concorrenza di un terzo dei posti
disponibili in ciascuna Azienda e i quozienti
frazionali ottenuti nel calcolo del terzo di cui
sopra si approssimano alla unità più vicina. In
caso di disponibilità di un solo posto per
questo può essere esercitato il diritto di
trasferimento;
b) i medici inclusi nella
graduatoria regionale di settore valida per
l'anno in corso e che siano in possesso dei
requisiti necessari per le attività di emergenza
sanitaria territoriale, con priorità per:
b1) medici già incaricati a
tempo indeterminato presso la stessa Azienda nel
servizio di continuità assistenziale, di cui al
Capo III;
b2) medici incaricati a tempo
indeterminato di continuità assistenziale
nell'ambito della stessa regione, con priorità
per quelli residenti nell’ambito della Azienda
da almeno un anno antecedente la data di
pubblicazione dell’incarico vacante;
b3) medici inseriti nella
graduatoria regionale, con priorità per quelli
residenti nell’ambito della Azienda da almeno un
anno antecedente la data di pubblicazione
dell’incarico vacante.
6. In caso di pari posizione, i
medici di cui al comma 5 lett. a) sono graduati
nell’ordine di minore età, voto di laurea ed
anzianità di laurea.
7. Al fine del conferimento
degli incarichi vacanti ai medici di cui al
comma 5, lettera b, gli stessi sono graduati
secondo il punteggio riportato nella graduatoria
regionale di settore vigente.
8. L’Azienda interpella
prioritariamente i medici di cui alla lettera a)
del precedente comma 5 in base alla anzianità di
servizio; laddove risulti necessario, interpella
successivamente i medici di cui alla lettera b)
dello stesso comma 5;
9. L’anzianità di servizio a
valere per l’assegnazione degli incarichi
vacanti ai sensi del precedente comma 5, lettera
a) è determinata sommando:
a) l’anzianità totale di
servizio effettivo nella emergenza sanitaria
territoriale;
b) l’anzianità di servizio
effettivo nell’incarico di provenienza, ancorché
già computato nell’anzianità di cui alla lettera
a).
10. È
cancellato dalla graduatoria regionale di
settore vigente il medico che abbia accettato
l'incarico ai sensi del presente articolo. Il
medico che, avendo concorso all'assegnazione di
un incarico vacante avvalendosi della facoltà di
cui al precedente comma 5, lettera a), accetta
l'incarico ai sensi del presente articolo,
decade dall'incarico di provenienza dalla data
di decorrenza del nuovo incarico.
11. I medici incaricati di
emergenza sanitaria ai quali sia riconosciuto
dalla competente commissione sanitaria
dell'Azienda già individuata per il personale
dipendente lo stato di inidoneità all'attività
sui mezzi mobili di soccorso, ivi compreso lo
stato di gravidanza fin dal suo inizio, sono
ricollocati ed utilizzati nelle centrali
operative, nei presidi fissi di emergenza e nei
DEA/PS.
12. E’ demandata alla
contrattazione regionale la definizione dei
contenuti e delle modalità di attuazione dei
commi successivi, secondo quanto disposto
dall’art. 14 del presente Accordo.
13. Gli aspiranti, entro 15
giorni dalla pubblicazione di cui al comma 3,
presentano alla Azienda apposita domanda di
assegnazione di uno o più degli incarichi
vacanti pubblicati, in conformità allo schema di
cui agli Allegati Q/2 o Q/5.
14. In allegato alla domanda gli
aspiranti devono inoltrare una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio attestante se alla
data di presentazione della domanda abbiano in
atto rapporti di lavoro dipendente, anche a
titolo precario, trattamenti di pensione e se si
trovino in posizione di incompatibilità, secondo
lo schema allegato sub lettera "L". Eventuali
situazioni di incompatibilità devono cessare al
momento dell’assegnazione dell’incarico.
15. Le graduatorie per
l’assegnazione degli incarichi vengono formulate
sulla base delle relative posizioni dei
concorrenti ed apponendo a fianco al nominativo
di ciascun medico lo o gli incarichi vacanti per
i quali egli abbia inoltrato domanda di
assegnazione.
16. L’Azienda provvede alla
convocazione, mediante raccomandata AR o
telegramma, di tutti i medici aventi titolo alla
assegnazione degli incarichi dichiarati vacanti
e pubblicati, presso la sede indicata
dall’Assessorato regionale alla sanità, in
maniera programmata e per una data non
antecedente i 15 giorni dalla data di invio
della convocazione.
17. La mancata presentazione
costituisce rinuncia all'incarico.
18. Il medico impossibilitato a
presentarsi può dichiarare la propria
accettazione mediante telegramma, indicando
nello stesso l’ordine di priorità per
l’accettazione tra gli incarichi vacanti per i
quali ha concorso. In tal caso sarà attribuito
il primo incarico disponibile, a cui il medico
ha titolo in base alle priorità, tra gli
incarichi vacanti indicati dal medico
concorrente.
19. L’Azienda conferisce
definitivamente l'incarico a tempo
indeterminato, con provvedimento del Direttore
Generale che viene comunicato all'interessato
mediante raccomandata con avviso di ricevimento,
con l'indicazione del termine di inizio
dell'attività, da cui decorrono gli effetti
giuridici ed economici.
20. La Regione, sentito il
comitato di cui all'art. 24 e nel rispetto dei
precedenti commi, può adottare procedure tese
allo snellimento burocratico e all'abbreviazione
dei tempi necessari al conferimento degli
incarichi.
21. Le Regioni, previa
valutazione del fabbisogno di operatori,
organizzano almeno una volta all’anno i corsi
specifici di idoneità all’emergenza, definendone
i relativi criteri di accesso e le modalità.
22. Nell’ambito degli Accordi aziendali sono
definiti i criteri di mobilità intraaziendale.
ART. 93 – MASSIMALE ORARIO.
1. Gli incarichi a tempo
indeterminato sono conferiti per 38 ore
settimanali, presso una sola Azienda, e
comportano l'esclusività del rapporto.
2. L’ azienda può conferire
incarichi provvisori sulla base della
graduatoria di settore vigente o, se esistente,
della graduatoria aziendale di disponibilità.
3. E’ demandata alla
contrattazione regionale la definizione dei
contenuti e delle modalità di attuazione dei
commi successivi, secondo quanto disposto
dall’art. 14 del presente Accordo.
4. L’Azienda, per un massimo di
mesi dodici può conferire incarichi provvisori
ai sensi dell’art. 97 comma 4, per 38 ore
settimanali. Eccezionalmente e comunque non
oltre il 31 dicembre 2005 possono essere
conferiti tali incarichi provvisori, anche a
tempo parziale, per 24 ore settimanali; in tale
caso lo svolgimento di altre attività
compatibili comporta la riduzione di queste
ultime in misura corrispondente all'eccedenza.
Sono fatte salve temporanee e specifiche diverse
determinazioni regionali in relazione a
obiettive difficoltà di organizzazione del
Servizio, al fine di salvaguardare il livello
qualitativo dell’emergenza sanitaria
territoriale
5. L’orario complessivo
dell’incarico a tempo parziale di cui al
precedente comma e quello risultante da altre
attività orarie compatibili non può superare le
38 ore settimanali.
6. L'attività continuativa di
servizio non può superare le 12 ore. Un
ulteriore turno di servizio non può essere
iniziato prima che siano trascorse 12 ore dalla
fine del turno precedente.
7. Per ragioni eccezionali e
contingenti specifiche della tipologia
dell’attività, qualora il servizio debba essere
prolungato oltre il turno prestabilito,
l’attività continuativa può superare le 12 ore,
ma mai comunque le 15 ore.
8. I turni di servizio dei
medici incaricati di emergenza sanitaria
territoriale devono essere disposti sulla base
del principio della equità distributiva, fra
tutti i medici incaricati, dei turni diurni,
notturni e festivi.
9. Nell’ambito degli accordi
regionali, possono essere individuate le
modalità organizzative e di collaborazione dei
medici del 118 presso le strutture intramurarie
aziendali dell’Emergenza-Urgenza, nelle quali
essi operano.
ART. 94 – CAMPO
DI APPLICAZIONE
E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ.
1. L'attività del servizio
oggetto delle presenti disposizioni si esplica
nell'arco delle 24 ore per interventi di primo
soccorso, per attività di coordinamento
operativo e risposta sanitaria nella Centrale
Operativa 118, per interventi di soccorso in
caso di maxi-emergenze o disastro e, a
integrazione, nelle attività dei D.E.A./PS e
aree afferenti con le collaborazioni di cui al
comma 3, dell’articolo 95.
2. Il medico incaricato di
emergenza sanitaria opera di norma nelle sotto
elencate sedi di lavoro:
a. Centrali operative;
b. Postazioni fisse o mobili, di
soccorso avanzato e punti di primo intervento;
c. PS/D.E.A.
3. Il Medico incaricato svolge
la propria attività nel contesto del sistema di
emergenza, organizzato secondo la normativa
Nazionale in vigore in materia di emergenza
sanitaria.
4. Le Regioni definiscono i
canali informativi, le procedure e le modalità
dell’aggiornamento continuo del Medico
dell’emergenza, in materia di protocolli ed
indirizzi Nazionali e Regionali del Sistema di
Emergenza.
5. Le Regioni definiscono le
modalità di partecipazione dei medici
dell’emergenza alla programmazione del servizio,
anche mediante incontri tecnici periodici tra i
medici preposti, i responsabili delle centrali
operative e i dirigenti Regionali preposti.
ART. 95 – COMPITI DEL MEDICO
– LIBERA PROFESSIONE.
1. Il
medico incaricato svolge i seguenti compiti
retribuiti con la quota fissa oraria:
a) interventi di assistenza e di
soccorso avanzato esterni al presidio
ospedaliero, con mezzo attrezzato secondo la
vigente normativa;
b) attività
assistenziali e organizzative in occasione di
maxiemergenze e NBCR, previo svolgimento di
apposito corso di formazione predisposto a
livello regionale o aziendale;
c) trasferimenti
assistiti a bordo di autoambulanze attrezzate;
d) attività
presso centrali operative anche nell’ambito dei
dipartimenti di emergenza e urgenza.
2. E’
demandata alla contrattazione regionale la
definizione dei contenuti e delle modalità di
attuazione dei successivi commi del presente
articolo, secondo quanto disposto dall’art. 14.
3. I medici di cui al precedente
comma 1 possono inoltre, sulla base di appositi
accordi regionali ed aziendali:
a)
collaborare, per il tempo in cui non sono
impegnati in compiti propri dell'incarico, nelle
attività di primo intervento dei presidi
territoriali delle Aziende Sanitarie e nelle
strutture di Pronto Soccorso dei presidi
ospedalieri dell’Azienda stessa facenti parte
dei dipartimenti di emergenza e urgenza;
b) essere
utilizzati per attività presso punti di soccorso
fissi o mobili, in occasione di manifestazioni
sportive, fieristiche e culturali ecc.
c) svolgere
nelle centrali operative attività di
coordinamento e di riferimento interno ed
esterno al servizio;
d) operare
interventi di assistenza e di soccorso avanzato
su mezzi attrezzati ad ala fissa, ala rotante,
auto e moto medica ed altri mezzi di trasporto
attrezzati.
4. Ai medici incaricati a tempo
indeterminato di emergenza sanitaria
territoriale sono attribuiti anche ulteriori
compiti previsti dagli Accordi regionali
compresi quelli di formazione e aggiornamento
del personale sanitario.
5. Ai medici incaricati a tempo
indeterminato di emergenza sanitaria
territoriale possono essere attribuiti compiti
di formazione e aggiornamento del personale
medico, sulla base di apposite determinazioni
assunte nell’ambito degli Accordi regionali.
6. Sulla base di apposita
programmazione Regionale e Aziendale i medici
dell’Emergenza possono partecipare, secondo
accordi regionali ed aziendali, a progetti
formativi e di educazione sanitaria dei
cittadini in materia di emergenza sanitaria
territoriale e primo intervento sanitario.
7. Il
medico addetto alla Centrale Operativa deve
essere fisicamente presente al suo posto durante
il turno di servizio.
8. Il medico in turno di
servizio assistenziale deve essere presente fino
all’arrivo del medico addetto al turno
successivo. Al medico che deve prolungare il
proprio turno per ritardato arrivo del medico
addetto al turno successivo, spetta un compenso
aggiuntivo pari all’eccedenza di orario svolto.
Tale compenso viene trattenuto in misura
corrispondente al medico ritardatario.
9. Il medico in turno di
servizio è tenuto ad espletare gli interventi
richiesti nel corso del turno, ed a completare
l’intervento che eventualmente si prolunghi
oltre il termine del turno di servizio medesimo.
L’eccedenza di orario derivante dall’intervento
di cui sopra è retribuita secondo quanto
disposto dall’art. 98.
10. Il medico incaricato per le
attività di emergenza sanitaria territoriale può
esercitare la libera professione al di fuori
degli orari di servizio, purché essa non rechi
pregiudizio alcuno al corretto e puntuale
svolgimento dei compiti convenzionali.
11. Il
medico che svolge attività libero professionale,
deve rilasciare alla Azienda apposita
dichiarazione in coerenza col disposto del comma
10.
12. Nell'ambito dell'attività
libero professionale il medico di emergenza
sanitaria territoriale può svolgere attività in
favore dei fondi integrativi di cui all'art. 9
del D.Lgs. n. 502/92 e sue successive
modificazioni e integrazioni.
ART. 96 - IDONEITÀ
ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
DI EMERGENZA.
1. Al fine di esercitare le
attività indicate dall’articolo precedente i
medici devono essere in possesso di apposito
attestato di idoneità all'esercizio
dell'attività di emergenza sanitaria
territoriale, rilasciato dalle Aziende sulla
base di quanto disposto ai successivi commi.
2. Le Regioni formulano, sulla
base della normativa vigente, il programma di un
apposito corso di formazione della durata di
almeno 4 mesi, per un orario complessivo non
inferiore a 300 ore, da svolgersi
prevalentemente in forma di esercitazione e
tirocinio pratico secondo le norme vigenti.
3. Le Aziende di norma
quantificano entro il 30 giugno di ogni anno il
proprio fabbisogno di personale medico da
utilizzare, nell'anno successivo, per le
esigenze complessive (incarichi, sostituzioni e
reperibilità) dell'emergenza sanitaria
territoriale ed organizzano e svolgono entro il
31 dicembre uno o più corsi di cui deve essere
preventivamente data pubblicità sul Bollettino
Ufficiale Regionale.
4. Ai corsi partecipano, i
medici già incaricati nei servizi di continuità
assistenziale residenti nella stessa Azienda
secondo l’anzianità di incarico; in carenza di
medici disponibili possono partecipare ai corsi
i medici incaricati di continuità assistenziale
residenti in Aziende limitrofe, secondo
l’anzianità di incarico.
5. In caso di mancanza di medici
disponibili alla frequenza del corso di idoneità
alle attività di emergenza sanitaria
territoriale tra quelli aventi diritto ai sensi
del comma 4, l’Azienda può ammettere al corso un
numero di medici incaricati di continuità
assistenziale in ambito regionale pari ai
relativi posti vacanti e secondo l’anzianità di
incarico. In caso di ulteriore carenza, ai corsi
partecipano i medici residenti nella stessa
Azienda secondo l’ordine della graduatoria
regionale.
6. Qualora, dopo aver
individuato gli aventi titolo ai sensi dei commi
precedenti, sussista una ulteriore disponibilità
di posti, questi vengono assegnati secondo
l’ordine della graduatoria regionale.
7. Il corso si conclude con un
giudizio di idoneità, o meno, dei partecipanti e
con il rilascio da parte della Azienda di un
attestato di idoneità allo svolgimento di
attività di emergenza sanitaria territoriale
valido presso tutte le Aziende Unità Sanitarie
Locali.
8. Nell’ambito degli accordi
regionali sono definiti i criteri di accesso e
modalità di partecipazione al corso.
ART. 97 – SOSTITUZIONI,
INCARICHI PROVVISORI – REPERIBILITÀ.
1. Fermo restando l'obbligo per
il medico di dover comunicare al responsabile
del servizio dell’Azienda la impossibilità di
assicurare l'attività durante il turno previsto,
qualora egli non sia in grado di farlo
tempestivamente, contatta il responsabile della
centrale operativa affinché, utilizzando la
lista di cui al comma 13 provveda alla
sostituzione.
2. Il medico che si trovi nella
condizione di non poter prestare la propria
opera per le condizioni previste dall’articolo
18, deve essere sostituito da un medico nominato
dalla Azienda con incarico provvisorio.
3. E’ demandata alla
contrattazione regionale la definizione dei
contenuti e delle modalità di attuazione dei
commi successivi, secondo quanto disposto
dall’art. 14 del presente Accordo.
4. Nelle more dell'espletamento
delle procedure per il conferimento degli
incarichi a tempo indeterminato, stabilite
dall'art. 92, l’Azienda può conferire incarichi
provvisori, secondo le disposizioni di cui al
successivo comma 7. L'incarico provvisorio non
può essere superiore a dodici mesi. L'incarico
provvisorio cessa alla scadenza o a seguito del
conferimento dell’incarico a tempo
indeterminato.
5. Alla scadenza dell’incarico
di cui al comma 4, un ulteriore incarico potrà
essere conferito dall’Azienda ad un altro medico
a seguire e secondo l’ordine della graduatoria
aziendale di disponibilità (ex comma 12, art.
15) o, in mancanza, di quella regionale di
settore, ove vigente, di cui al presente
Accordo. Esaurita la graduatoria, l’incarico
potrà essere attribuito al medico
precedentemente incaricato.
6. Per esigenze relative a
importanti flussi turistici o di altro genere e
per specifiche istanze sperimentali, le aziende
possono istituire punti di emergenza sanitaria
territoriale conferendo incarichi provvisori
della durata massima di mesi sei, a medici
inseriti nella graduatoria regionale in possesso
dell’attestato di cui all’art. 92, comma 4.
7. Gli incarichi provvisori
conferiti dall’Azienda ai sensi dei precedenti
commi 4 e 6, vengono assegnati prioritariamente
ai medici inseriti nella vigente graduatoria in
possesso dell’attestato di cui all’art. 92,
comma 4, e secondo l'ordine delle stesse,
interpellando prioritariamente i medici
residenti nell'ambito dell’Azienda stessa.
8. Alla sostituzione del medico
sospeso dal servizio per effetto di
provvedimento di cui all'art. 30 provvede la
Azienda con le modalità di cui al precedente
comma 7.
9. Considerate le peculiarità
del servizio di Emergenza Territoriale, le
professionalità necessarie e la responsabilità
intrinseca al Servizio stesso, per eventuali
assenze impreviste od improvvise, l’azienda
organizza, sulla base di apposite determinazioni
previste dagli Accordi regionali, i turni di
reperibilità dei medici incaricati nel servizio
di emergenza sanitaria territoriale.
10. L'Azienda organizza,
utilizzando i medici incaricati nel servizio di
emergenza sanitaria territoriale, turni di
reperibilità domiciliare di 12 ore al fine di
fronteggiare assenze improvvise dei medici
incaricati del turno di lavoro. I turni mensili
di reperibilità eccedenti il numero di 4 vengono
retribuiti mediante accordi regionali.
11. Ulteriori reperibilità,
comprese quelle per le maxiemergenze, possono
essere attivate in relazione a specifiche
necessità determinatesi nell’ambito del
Servizio, previo accordo con le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative.
12. Il numero dei medici in
reperibilità, utilizzati per ciascun turno, non
può essere inferiore al rapporto di 1 reperibile
per 6 medici in guardia attiva nel turno
corrispondente. Sono fatti salvi eventuali
differenti accordi regionali già in essere
all’atto dell’entrata in vigore del presente
Accordo.
13.
L’Azienda Sanitaria Locale fornisce alla
Centrale Operativa copia dell'elenco dei medici
reperibili, comprensiva del relativo indirizzo e
del recapito telefonico presso cui ciascuno può
essere reperito ed i turni ad essi assegnati.
ART. 98 - TRATTAMENTO
ECONOMICO - RIPOSO ANNUALE.
1. In attuazione di quanto
previsto all’art. 9 del presente accordo, i
compensi lordi omnicomprensivi per ogni ora di
attività svolta ai sensi del presente capo sono
stabiliti secondo la seguente tabella:
|
dal 1.1.2004 |
dal 31.12.2004 |
dal 31.12.2005 |
onorario
professionale |
19,91 |
20,40 |
20,84 |
2. Gli accordi regionali ed
aziendali, per lo svolgimento dei compiti di cui
all’art. 95, commi 3,4,5,6, nonché di ulteriori
compiti individuati dalla contrattazione,
prevedono i compensi da corrispondere ai medici
che partecipano alle attività relative agli
accordi medesimi.
3. Fatti salvi gli accordi
regionali in essere, al medico addetto
all’emergenza sanitaria territoriale spetta un
periodo annuale retribuito di astensione
obbligatoria dal lavoro per riposo pari a 21
giorni lavorativi esclusi i festivi, da fruirsi
per 11 giorni a scelta da parte del medico e per
i restanti 10 su indicazione dell’Azienda sulla
base delle esigenze di servizio, purché
l’assenza dal servizio non sia superiore ad un
totale di ore lavorative pari a tre volte
l’impegno orario settimanale. Qualora sussistano
eccezionalmente incarichi inferiori a 38 ore
settimanali, il periodo di riposo è ridotto in
misura proporzionale. Il periodo di riposo
annuale è commisurato alla durata dell’incarico.
4. Le eventuali ore di servizio
eccedenti le 38 settimanali, attribuite
dall’Azienda temporaneamente e a garanzia della
copertura del servizio, sono retribuite
aggiuntivamente secondo le determinazioni
previste dagli Accordi Regionali.
5. Le Aziende liquidano a
ciascun medico a titolo di arretrati per il
triennio 2001-2003 in tre rate previste con le
competenze di Marzo 2005, di settembre 2005 e di
gennaio 2006, l’ammontare risultante
rispettivamente dal compenso lordo di 0,31 Euro
per ora di attività effettuata nel 2001, di 0,31
Euro per ora di attività effettuata nel 2002, di
0,43 Euro per ora di attività effettuata nel
2003. Con le stesse modalità le aziende erogano
gli aumenti contrattuali maturati dall’1.1.2004
alla data di entrata in vigore del presente
Accordo
ART. 99 – CONTRIBUTI
PREVIDENZIALI E ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI DERIVANTI
DALL’INCARICO.
1. Su tutti
i compensi di cui all’art. 98 comma 1 l'Azienda
versa trimestralmente e con modalità che
assicurino l'individuazione dell'entità delle
somme versate e del medico cui si riferiscono,
un contributo previdenziale, a favore del
competente fondo di previdenza di cui al decreto
del Ministro del lavoro e della Previdenza
Sociale 15 ottobre 1976 e successive
modificazioni, nella misura del 15% di cui
l'9,375% a proprio carico e il 5,625% a carico
del medico. Tale aliquota decorre dall’1.1.2004.
2. L'Azienda versa all’ENPAM,
con i tempi e le modalità di cui al comma
precedente, un contributo dello 0,36%
sull’ammontare dei compensi di cui all’art. 98,
comma 1, affinché questo provveda a riversarlo
alla compagnia assicuratrice con la quale i
sindacati firmatari dell'accordo provvedono a
stipulare apposito accordo, mediante procedura
negoziale aperta a evidenza pubblica, contro il
mancato guadagno del medico per malattia,
gravidanza, puerperio e infortunio, anche in
relazione al disposto della legge n. 379/90.
3. L'Azienda, previo
coordinamento della materia a livello regionale,
deve assicurare i medici che svolgono il
servizio di emergenza sanitaria territoriale
contro gli infortuni subiti a causa o in
occasione dell'attività professionale espletata
ai sensi del presente accordo, ivi compresi,
qualora l'attività sia prestata in comune
diverso da quello di residenza, gli infortuni
eventualmente subiti in occasione dell'accesso
alla sede di servizio e del conseguente rientro,
nonché in occasione dello svolgimento di
attività intra-moenia ai sensi dell'art. 95 del
presente Accordo.
4. La copertura assicurativa di
cui al comma 3 è estesa anche ai danni subiti
per raggiungere o rientrare dalle sedi dei
comitati e delle commissioni previsti dal
presente Accordo.
5. Il contratto è stipulato,
senza franchigie, per i seguenti massimali:
a) 775.000 Euro per morte od
invalidità permanente;
b) 52 Euro giornalieri per
invalidità temporanea assoluta, con un massimo
di 300 giorni l'anno, fatti salvi diversi
accordi regionali.
6. La relativa polizza è
stipulata e portata a conoscenza dei sindacati
firmatari entro sei mesi dall’entrata in vigore
del presente Accordo.
7. L’Azienda provvede inoltre ad
assicurare i medici per i danni subiti da terzi
nel corso della propria attività professionale
di istituto.
8. Gli Accordi regionali
disciplinano la copertura assicurativa RCT del
medico di emergenza sanitaria territoriale, da
parte delle Aziende. L’eventuale estensione
della copertura assicurativa per colpa grave è a
carico del medico.
A RT.
100 - INQUADRAMENTO IN RUOLO.
1. Le
Regioni possono attivare i meccanismi per
l’inquadramento nel ruolo sanitario della
dirigenza medica dei medici incaricati a tempo
indeterminato ai sensi dell’art. 92 del presente
Accordo, e sulla base del disposto dell’art. 8,
comma 1bis del D.lgs. 502 del 30/12/92 e
successive modificazioni ed integrazioni, nonchè
del DPCM 8 marzo 2001
|