NORME FINALI


NORMA FINALE N. 1

1. I medici che alla data di entrata in vigore del presente Accordo risultano iscritti negli elenchi dell’assistenza primaria o siano titolari di rapporto convenzionale orario a tempo indeterminato con le Aziende, sono confermati nel rapporto convenzionale, fatti salvi il possesso dei requisiti prescritti e l'applicazione delle norme in materia di incompatibilità.

2. I medici incaricati ai sensi del D.P.R. n. 41/91 e confermati in forza dell'art. 8, comma 1 bis, del D.L.vo n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni, e i medici incaricati a tempo indeterminato in base all'assegnazione delle zone carenti di continuità assistenziale, sono confermati e utilizzati in modo integrato nell'ambito delle funzioni di continuità assistenziale e di emergenza sanitaria territoriale di cui ai capi III e V.


NORMA FINALE N. 2

1. Ai medici già inseriti nella graduatoria regionale di cui all’art. 15, non in possesso dell’attestato di formazione specifica in medicina generale e che conseguano tale attestato dopo la data di scadenza del termine di presentazione della domanda di inclusione in tale graduatoria, è consentito partecipare all’assegnazione degli incarichi vacanti e degli ambiti territoriali carenti nell’ambito della riserva di assegnazione prevista dall’articolo 16, comma 7, lettera a) con l’attribuzione del relativo punteggio, previa presentazione, unitamente alla relativa domanda di assegnazione dell’incarico, del titolo di formazione specifica, con l’attribuzione del relativo punteggio.

 

NORMA FINALE N. 3

1. Ai fini del calcolo del rapporto ottimale, i medici ex-associati concorrono, a tutti gli effetti e non in soprannumero, alla determinazione del numero di medici iscrivibili negli elenchi della assistenza primaria, così come definito all’articolo 33, comma 7 e all’Allegato B del presente Accordo.

 

NORMA FINALE N. 4

1. Gli accordi regionali disciplinano le modalità con cui gli studi associati con personalità giuridica di medici di assistenza primaria possono concordare con l’Azienda l’attribuzione allo stesso studio associato di una parte della retribuzione convenzionale dei propri medici, fermi restando gli obblighi di contribuzione ENPAM sull’ ammontare complessivo dei compensi di ogni singolo professionista.

 

NORMA FINALE N. 5

1. Ai medici che abbiano acquisito l’abilitazione professionale successivamente alla data del 31.12.94 è consentita, al fine di non creare discontinuità nell’assistenza ai cittadini, l’attribuzione di incarichi di sostituzione e provvisori di medicina generale da parte delle Aziende nei casi in cui questi non siano stati attribuiti ai medici inclusi nella graduatoria regionale di cui all’art. 15 e di quelle di disponibilità di cui al comma 12 dello stesso articolo del presente Accordo ed ai medici di cui alla norma transitoria n. 4 e n. 7 del presente Accordo per mancanza di medici disponibili ad accettare gli stessi incarichi.

2. A tal fine i medici interessati inviano, alle Aziende, apposita domanda di inserimento in un elenco separato, specificando il possesso dei requisiti idonei a determinarne, ai sensi del successivo comma 3, la posizione nell’elenco.

3. I medici di cui al precedente comma con priorità per i medici che non detengano alcun rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato e che non siano titolari di borse di studio anche inerenti a corsi di specializzazione, sono graduati nell'ordine dalla minore età al conseguimento del diploma di laurea, dal voto di laurea, dall’anzianità di laurea.

 

NORMA FINALE N. 6

1. I medici di continuità assistenziale titolari di rapporto a tempo indeterminato che siano anche incaricati in attività orarie aggiuntive distrettuali conservano tale attività in deroga a quanto previsto dall’art. 63, comma 2 fino a che le singole situazioni soggettive restino immutate e/o non insorgano eventuali nuovi assetti organizzativi.

 

NORMA FINALE N. 7

1. Nei confronti dei medici iniettori e prelevatori di cui all'Accordo collettivo nazionale del 22 dicembre 1978, titolari di incarico alla data di entrata in vigore del presente Accordo, è riconosciuta per intero l'anzianità di servizio maturata senza soluzione di continuità anteriormente alla data del 22 novembre 1979 presso i disciolti Enti mutualistici.

 

NORMA FINALE N. 8

1. Tra i compiti affidati dal presente accordo ai medici di assistenza primaria, di continuità assistenziale e di emergenza sanitaria non rientrano le funzioni di medico necroscopo e di polizia mortuaria.

 

NORMA FINALE N. 9

1. Le ore effettuate in reperibilità domiciliare fino alla data di entrata in vigore del presente Accordo sono valutabili ai fini delle graduatorie regionali con il punteggio di cui all’art. 16, comma 1, titoli di servizio, lettera d).

 

NORMA FINALE N. 10

1. I medici dei servizi territoriali che alla data dell’entrata in vigore del presente Accordo sono titolari anche di incarico orario nell’ambito della medicina specialistica ambulatoriale, mantengono il doppio incarico nel limite massimo di 38 ore settimanali complessive e cumulative.

2. La compatibilità di cui al comma precedente cessa al mutare delle condizioni soggettive riferibili agli incarichi convenzionali.

 

NORMA FINALE N. 11

1. In coerenza con il disposto dell’art. 5, lettera g) e dell’art. 6, lettera g) del presente Accordo, la formazione dei Collaboratori di studio è riconosciuta essere una priorità ad alto valore aggiunto per la qualità delle prestazioni della medicina generale ed un investimento strategico per promuovere e sostenere forme innovative di erogazione dei servizi della medicina generale nei confronti dei cittadini.

2. Nell’ambito degli Accordi regionali possono essere previste iniziative volte a realizzare l’attività di cui al comma 1, anche mediante definizione di linee guida contenutistiche di livello nazionale o regionale volte a realizzare una formazione specifica del personale di studio tale da rendere gli addetti sempre più qualificati e funzionali allo sviluppo delle attività dei medici di famiglia nel Servizio Sanitario Nazionale.

 

NORMA FINALE N. 12

Le parti concordano che la verifica della struttura del compenso per la riformulazione dello stesso come previsto dall’atto di indirizzo dei medici di cui al Capo IV del presente accordo deve concludersi entro il 31.12.2005.

 

NORMA FINALE N. 13

Le Regioni ed Organizzazioni Sindacali Regionali sono tenute alla sottoscrizione ed all’osservanza dell’Accordo regionale stipulato ai sensi dell’art. 10, comma 3. Nel caso in cui una delle parti, Regione od Organizzazioni sindacali regionali, non recepisca il suddetto Accordo, si applicano le disposizioni seguenti:

a) in caso di non recepimento ed applicazione da parte della Regione interessata, gli aumenti previsti dall’art. 59, lett. B, continuano ad essere erogati ai medici secondo quanto previsto dal comma 16, lett. B del medesimo articolo;

b) in caso di non sottoscrizione da parte delle Organizzazioni sindacali interessate gli aumenti previsti dall’art. 59, lett. B sono congelati in un fondo vincolato non alienabile e saranno erogati alla sottoscrizione dell’Accordo di cui all’art. 10, comma 3 oppure alla stipula degli Accordi regionali.

 

NORMA FINALE N. 14

Per l’anno 2004 la retribuzione dei medici di assistenza primaria è calcolata secondo l’art. 45 del DPR 270/2000. A titolo di arretrato a ciascun medico vengono corrisposte le quote di cui al punto A comma 7 e al punto B comma 16, per un totale di quota per assistito anno di euro 4,06 come definito all’art. 9. L’arretrato sarà calcolato moltiplicando il numero degli assistiti in carico al medico in ciascun mese per Euro 0,34.

Le cadenze per la corresponsione degli arretrati dovranno coincidere con quelle di cui al punto E dell’art. 59, nella misura di un terzo per rata.

 

NORMA FINALE N. 15

Nel rispetto della programmazione regionale, le Aziende possono confermare o rinnovare i rapporti con i medici incaricati di attività territoriali programmate di cui al Capo IV del DPR 270/2000, tenuto conto delle disposizioni in materia di compatibilità di cui al presente Accordo.