NORME TRANSITORIE


NORMA TRANSITORIA N. 1

1. I minori che abbiano compiuto il sesto anno di età possono essere assegnati al medico di medicina generale.

 

NORMA TRANSITORIA N. 2

1. Nell’anno di entrata in vigore del presente Accordo, per l’attribuzione degli incarichi si utilizzano i criteri di assegnazione e la graduatoria regionale già formulata sulla base del disposto del D.P.R. 270/2000.

2. Nell’anno successivo a quello di entrata in vigore del presente Accordo, per l’attribuzione degli incarichi dichiarati vacanti o carenti, si utilizza la graduatoria redatta ai sensi del D.P.R. 270/2000 ed i criteri di assegnazione previsti dal presente Accordo.

 

NORMA TRANSITORIA N. 3

1. I procedimenti disciplinari pendenti alla data di entrata in vigore del presente Accordo e fino ala costituzione del collegio di cui all’art. 30 del presente Accordo, vengono definiti secondo i criteri e le procedure previste dal DPR 270/2000.

 

NORMA TRANSITORIA N. 4

1. Ai medici che abbiano acquisito l’attestato di formazione specifica in medicina generale di cui al D.L.vo n. 256/91 nella Regione interessata successivamente alla data di scadenza della presentazione delle domande di inclusione in graduatoria regionale è consentita, al fine di non creare discontinuità nell’assistenza ai cittadini, l’attribuzione di incarichi di sostituzione e provvisori di medicina generale nei casi in cui questi non siano stati attribuiti ai medici inclusi nella graduatoria regionale ed in quella di disponibilità di cui all’art. 15 del presente Accordo per mancanza di medici disponibili ad accettare gli stessi incarichi.

2. A tal fine i medici interessati, acquisito il titolo di formazione specifico, inviano alle Aziende apposite domande di inserimento in un apposito elenco, specificando il possesso dei requisiti necessari all’inserimento e di quelli idonei a determinarne, ai sensi del successivo comma 3, la posizione nell’elenco.

3. I medici di cui al precedente comma con priorità per i medici che non detengano alcun rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato e che non siano titolari di borse di studio anche inerenti a corsi di specializzazione, sono graduati nell'ordine dalla minore età al conseguimento del diploma di laurea, dal voto di laurea, dall’anzianità di laurea.

 

NORMA TRANSITORIA N. 5

1. Gli Accordi regionali ed aziendali stipulati ai sensi del DPR 270/2000, vigenti alla data di entrata in vigore del presente Accordo, conservano i loro effetti giuridici ed economici fino alla durata da essi prevista o fino all’entrata in vigore dei successivi Accordi regionali ed Aziendali.

 

NORMA TRANSITORIA N. 6

1. Il termine di tre anni di cui all’art. 19, comma 3, decorre dalla data di entrata in vigore del presente Accordo.

 

NORMA TRANSITORIA N. 7

1. Ai medici che abbiano acquisito l’attestato di idoneità all’esercizio delle attività di emergenza sanitaria territoriale nella Regione interessata successivamente alla data di scadenza della presentazione delle domande di inclusione in graduatoria regionale e/o di settore, è concesso, al fine di consentire la piena operatività della rete degli operatori dell’emergenza, l’attribuzione di incarichi provvisori di emergenza sanitaria nei casi in cui questi non siano stati attribuiti ai medici inclusi nella graduatoria regionale o in quelle di disponibilità di cui all’art. 15 del presente Accordo e in possesso del previsto attestato per mancanza di medici disponibili ad accettare gli stessi incarichi.

2. A tal fine i medici interessati, acquisito il titolo di idoneità previsto, inviano alle Aziende apposite domande di inserimento in un apposito elenco, specificando il possesso dei requisiti necessari all’inserimento e di quelli idonei a determinarne, ai sensi del successivo comma 3, la posizione nell’elenco.

3. I medici di cui al precedente comma con priorità per i medici che non detengano alcun rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato e che non siano titolari di borse di studio anche inerenti a corsi di specializzazione, sono graduati nell'ordine dalla minore età al conseguimento del diploma di laurea, dal voto di laurea, dall’anzianità di laurea.

 

NORMA TRANSITORIA N. 8

1. Premesso che l’art. 15-nonies, comma 3, del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni, dispone che in sede di rinnovo delle convenzioni nazionali siano stabiliti tempi e modalità di attuazione per l’applicazione di quanto sancito al comma 1 dell’articolo medesimo, e che il Decreto Legislativo n. 254 del 28 luglio 2000, all’art. 6 sospende l’efficacia di tali disposizioni fino all’attuazione dei provvedimenti collegati alle determinazioni della commissione che dovrà essere istituita con decreto del Ministro alla salute, fino a quando non entrerà in vigore il limite di età stabilito dall’art. 19, comma 1, lettera a) del presente Accordo Collettivo Nazionale continua ad applicarsi l’art. 6, comma 1, lettera a) del DPR n. 484/96, con esclusione dell’ulteriore beneficio previsto dall’art. 16 del d.lgs. 30.12.1992 n. 503.

 

NORMA TRANSITORIA N. 9

Con intese tra le parti firmatarie del presente Accordo e l’ENPAM sono definite, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente Accordo, le previsioni di adeguamento del contributo previdenziale di cui agli artt. 60, 72, 89 e 99, per gli anni successivi.

 

NORMA TRANSITORIA N. 10

Il disposto di cui all’art. 33 comma 12 e all’art. 34 comma 11 si attua previa individuazione delle zone disagiate da parte delle Aziende sulla base dei criteri definiti negli accordi regionali.

 

 

DICHIARAZIONI A VERBALE

 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le parti concordano che nel prossimo Accordo Nazionale saranno perfezionati percorsi finalizzati a favorire la disincentivazione del doppio incarico a favore del pieno impiego nell’assistenza primaria o nella continuità assistenziale legati alla revisione verso l’alto del rapporto ottimale.

 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le parti si impegnano a monitorare gli effetti dell’assegno ad personam introdotto quale meccanismo di superamento degli incrementi automatici del compenso correlati all’anzianità di laurea ai fini di un suo eventuale perfezionamento nel successivo Accordo Nazionale.