ALLEGATI
ALLEGATO B - PROCEDURE
TECNICHE PER L'APPLICAZIONE DEL RAPPORTO
OTTIMALE
1. Stabilito per determinazione
della Regione l'ambito territoriale, ai fini
dell'acquisizione delle scelte, nello stesso va
applicato il cosiddetto rapporto ottimale.
2. Fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 33, comma 5 tale ambito non può
comprendere una popolazione inferiore a 7.000
abitanti né può essere inferiore al territorio
del comune anche se questo comprende più
Aziende.
3. Si procede in questo modo.
4. Si stabilisce quale è la
popolazione anagraficamente residente
nell'ambito alla data del 31 dicembre dell'anno
precedente.
5. Da tale dato si detrae la
popolazione che al 31 Dicembre dell’anno
precedente, pur anagraficamente residente
nell’ambito territoriale, ha effettuato la
scelta del medico in altro ambito e si aggiunge
la popolazione non residente che ha effettuato
la scelta nell’ambito.
6. Dal dato così ottenuto si
detrae ulteriormente la popolazione in età
pediatrica (0-14); ne risulterà un numero di
abitanti che è quello utile al fine
dell’applicazione del rapporto ottimale.
7. A parte si prende l'elenco
dei medici già operanti nella medicina generale
nell'ambito in questione ivi compresi i medici
ex-associati.
8. Ognuno di essi ha un proprio
massimale, derivante anche dalla applicazione
delle limitazioni o dalla autolimitazione.
9. Ad ogni medico viene
attribuito un valore pari al rapporto ottimale
vigente nella Regione ai fini dell'applicazione
del rapporto ottimale medesimo.
10. Fatta la somma di questi
valori la si sottrae al numero degli abitanti
valido al fine dell'applicazione del rapporto
ottimale, sulla base di quanto disposto dal
comma 9 e dal 15 dell’art. 33.
11. La zona è carente qualora il risultato
del calcolo di cui al comma 10 sia superiore a
500.
ALLEGATO C - REGOLAZIONE DEI RAPPORTI ECONOMICI
TRA MEDICO TITOLARE E SOSTITUTO DI ASSISTENZA
PRIMARIA NEI CASI DI SOSTITUZIONE VOLONTARIA
1. Fermi restando gli obblighi a
carico delle Aziende stabiliti dall'art. 37, i
rapporti economici tra medico sostituto e quello
già sostituito, chiunque tra i due percepisca i
compensi della Azienda, sono regolati tenendo
conto dell'uso delle strutture e degli strumenti
professionali di proprietà del medico
sostituito, della indisponibilità delle
condizioni di carriera del medico sostituito e
della maggiore o minore morbilità legata alla
stagione. Non è consentito al sostituto
acquisire scelte del medico sostituito durante
la sostituzione.
2. L'onorario spettante al
medico sostituto è calcolato, sulla base di
quanto previsto dal precedente comma 1, nella
misura del 70% del compenso di cui alla lettera
A, comma 1 dell’articolo 59 del presente
Accordo. Al medico sostituito viene corrisposta
la restante parte dei compensi mensili dovuti.
3. Individuata convenzionalmente
nel 20% la variazione relativa alla maggiore o
minore morbilità, i compensi dovuti al
sostituto, di cui al comma 2, sono corrisposti
per intero se relativi a sostituzioni effettuate
nei mesi di aprile, maggio, ottobre e novembre;
se relativi ai mesi di dicembre, gennaio,
febbraio e marzo essi sono maggiorati del 20%
con oneri a carico del titolare e ridotti del
20% se relativi ai mesi di giugno, luglio,
agosto e settembre.
4. Ai medici sostituti spettano
i compensi previsti dall'art. 59, lett. C, comma
1 e 2 per le relative prestazioni eseguite nel
corso della sostituzione.
5. Il medico sostituto al
momento dell’accettazione dell’incarico di
sostituzione deve sottoscrivere una
dichiarazione di:
a) essere a conoscenza delle
norme che regolano il rapporto di lavoro del
medico di assistenza primaria ed in particolare
dei contenuti degli artt. 27, 45, 47, 48, 49,
50, 51, 52, 53, e di assicurarne la puntuale
applicazione;
b) essere al corrente della
normativa sulla privacy e di impegnarsi al
legittimo utilizzo dei dati sensibili degli
assistiti affidati alle sue cure;
c) conoscere il programma di
gestione della cartella clinica informatizzata
utilizzata dal medico sostituito e di essere in
grado di utilizzarlo correttamente;
d) avere preso atto dell’assetto
organizzativo dell’attività dello studio medico
e di impegnarsi a curarne il puntuale
svolgimento.
ALLEGATO D - PRESTAZIONI
AGGIUNTIVE
1. Le prestazioni aggiuntive
eseguibili dai medici di assistenza primaria
sono quelle elencate in calce al presente
allegato D, nel nomenclatore-tariffario.
2. Salvo che sia diversamente
previsto dal nomenclatore-tariffario, le
prestazioni di particolare impegno professionale
sono eseguite a domicilio dell'utente o nello
studio professionale convenzionato del medico di
famiglia a seconda delle condizioni di salute
del paziente.
3. Per l'esecuzione delle
prestazioni di cui al comma 1, lo studio
professionale del medico deve essere
adeguatamente attrezzato; fermo restando il
potere-dovere dell'Azienda di esercitare i
previsti controlli sull'idoneità dello studio
professionale, il medico è tenuto a rilasciare
apposita dichiarazione scritta indicante le
prestazioni per la effettuazione delle quali il
proprio studio è dotato delle corrispondenti
necessarie attrezzature.
4. Ai fini del pagamento dei
compensi per le prestazioni aggiuntive il medico
è tenuto ad inviare entro il giorno 15 di
ciascun mese il riepilogo delle prestazioni
eseguite nel corso del mese precedente. Per
ciascuna prestazione, la distinta deve indicare
data di effettuazione, nome, cognome, indirizzo
e numero di codice regionale dell'assistito.
5. Nel caso di prestazioni
multiple o singole soggette ad autorizzazione
dal Servizio, il medico deve inoltrare, insieme
alla distinta riepilogativa delle prestazioni
aggiuntive, la autorizzazione ed il modulo
riepilogativo di prestazioni multiple
autorizzate di cui all’Allegato S del presente
Accordo, debitamente controfirmato
dall’assistito, o da chi per lui, a conferma
dell’avvenuta effettuazione delle prestazioni.
6. Il mancato invio della
distinta riepilogativa delle prestazioni entro
il termine stabilito priva l'Ente erogatore
della possibilità di esercitare tempestivamente
i propri poteri di controllo.
7. Qualora il ritardo sia dovuto
a causa di forza maggiore, il caso sarà
esaminato ai fini del pagamento dai soggetti di
cui all’art. 25, comma 4.
8. Per le prestazioni rese, al
medico spettano compensi onnicomprensivi
indicati nel nomenclatore-tariffario, con
esclusione di quelli previsti alla lett. "C".
Fermo quanto previsto dall'art. 33, comma 2,
nessun onere a qualsiasi titolo può far carico
all'assistito.
I compensi per le prestazioni
aggiuntive sono corrisposti entro il secondo
mese successivo a quello dell'invio della
distinta di cui al punto 4.
9. I medici della Continuità
Assistenziale possono eseguire, nell’esercizio
della propria attività convenzionale, le
prestazioni aggiuntive previste dalla lettera A
del nomenclatore tariffario di cui al presente
Allegato.
NOMECLATORE TARIFFARIO
DELLE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
A – Prestazioni eseguibili senza
autorizzazione: Prestazioni 1.1.2001
1.Prima medicazione (*) 12,32
2.Sutura di ferita superficiale
3,32
3.Successive medicazioni 6,16
4.Rimozione di punti di sutura e
medicazione 12,32
5.Cateterismo uretrale nell’uomo
9,66
6.Cateterismo uretrale nella
donna 3,59
7.Tamponamento nasale anteriore
5,62
8.Fleboclisi (unica eseguibile
in caso di urgenza) 12,32
9.Lavanda gastrica 12,32
10.Iniezione di gammaglobulina o
vaccinazione antitetanica 6,16
11.Iniezione sottocutanea
desensibilizzante (**) 9,21
12.Tampone faringeo, prelievo
per esame batteriologico (solo su pazienti non
ambulabili) 0,64
B) Prestazioni eseguibili con
autorizzazione sanitaria: Prestazioni 1.1.2001
1.Ciclo di fleboclisi 9,21
2.Ciclo curativo di iniezioni
endovenose (per ogni iniezione) 6,16
3.Ciclo aerosol o inalazioni
caldo-umide nello studio professionale del
medico (per prestazione singola) (***) 1,23
4.Vaccinazioni non obbligatorie
(****) 6,16
C) Tipologie di prestazioni di
norma eseguibili nell'ambito degli accordi
regionali e aziendali.
1. Gli accordi regionali possono
prevedere lo svolgimento, da parte del medico o
della associazione di medici, di prestazioni
aggiuntive retribuite, sia singole per il
chiarimento del quesito diagnostico od il
monitoraggio delle patologie, che programmate,
nell'ambito di un progetto volto all'attuazione
di linee guida o di processi assistenziali o di
quant'altro venga concordato, correlato alle
attività previste dall'art. 25.
2. A titolo esemplificativo si
individuano alcune prestazioni correlate alle
attività di cui all'art. 14, comma 4:
Anziani:
- test psicoattitudinali
- test per valutazione di
abilità e di socializzazione
-
test verbali e non, per
valutazione cognitiva.
Prevenzione,
diagnosi precoce, terapia e follow up, di:
-
patologie infettive:
iniezione di gammaglobulina antitetanica,
vaccinazioni individuali e partecipazione
a campagne di vaccinoprofilassi
-
patologie sociali croniche
(diabete mellito, ipertensione arteriosa,
cardiopatia ischemica, dislipidemie): ECG, esame
del fondo oculare, diagnostica di laboratorio
(glicemia, glicosuria delle 24 ore, dosaggio dei
lipidi plasmatici ecc.)
-
neoplasie: prelievo
vaginale per esame oncocitologico, colposcopia
con eventuale prelievo per citologia, ricerca
del sangue occulto nelle feci, paracentesi,
cateterismo vescicale, lavande vescicali,
iniezione I.V. singola o a cicli (ad es. di
antiblastici), fleboclisi singole o a cicli o
quant'altro sia necessario a scopo preventivo o
terapeutico
-
patologia reumatica e
osteoarticolare: artrocentesi, iniezioni
endoarticolari, ionoforesi
-
patologia respiratoria
(asma, bronchite cronica, allergie):
spirometria, iniezioni sottocutanee
desensibilizzanti, cicli di aereosol (***)
-
patologia genito-urinaria
e disturbi della minzione: cateterismo,
massaggio prostatico, uroflussimetria, prelievo
vaginale per studio ormonale
-
pazienti sottoposti a
manovre chirurgiche o comunque che necessitano
di interventi di piccola chirurgia
ambulatoriale: incisione di ascessi, riduzione
di lussazione.
(*) Per la prima medicazione va
intesa quella eseguita su ferita non
precedentemente medicata. In caso di sutura si
aggiunge la relativa tariffa.
(**) Praticabile solo negli
studi dotati di frigorifero.
(***) Per l'esecuzione di tale
prestazione lo studio del medico deve essere
dotato di idonei impianti fissi.
(****) Eseguibili con
autorizzazione complessiva nell'ambito di
programmi di vaccinazioni disposti in sede
regionale o di Azienda. Per la conservazione del
vaccino che è fornito dall'Azienda, lo studio
medico deve essere dotato di idoneo
frigorifero. Sui risultati della propria
collaborazione alla campagna di vaccinazione il
medico invia apposita relazione all'Azienda. I
compensi relativi alle vaccinazioni non
obbligatorie non rientrano nel calcolo di cui al
comma 6 del presente allegato. La vaccinazione
antinfluenzale è compensata con la tariffa di
cui al presente allegato anche nel caso previsto
dall’art. 45, comma 4 lettera c).
ALLEGATO G - ASSISTENZA
DOMICILIARE PROGRAMMATA NEI CONFRONTI DEI
SOGGETTI NON AMBULABILI
Art. 1 -
Prestazioni domiciliari
1.
L'assistenza domiciliare programmata di cui
all'art. 53, comma 1, lettera b), è svolta
assicurando, al domicilio personale del non
ambulabile, la presenza effettiva periodica
settimanale o quindicinale o mensile del medico
in relazione alle eventuali esigenze del
paziente per:
-
monitoraggio dello stato di
salute dell'assistito;
-
controllo sulle condizioni
igieniche e sul conforto
ambientale e suggerimenti allo
stesso e ai familiari;
-
indicazione al personale
infermieristico per la
effettuazione delle terapie, da
annotare sul diario clinico;
-
indicazioni ai familiari, o al
personale addetto all'assistenza
diurna, con riguardo alle
peculiarità fisiche e psichiche
del singolo paziente;
-
indicazioni circa il trattamento
dietetico, da annotare sulla
scheda degli accessi fornita
dalla Azienda;
-
collaborazione con il personale
dei servizi sociali della
Azienda per le necessità del
soggetto nei rapporti con la
famiglia e con l'ambiente
esterno;
-
predisposizione e attivazione di
"programmi individuali" con
carattere di prevenzione o
di riabilitazione e loro
verifica periodica;
-
attivazione degli interventi
riabilitativi;
-
tenuta al
domicilio di un'apposita scheda
degli accessi fornita dalla
Azienda sulla quale sono
annotate le eventuali
considerazioni cliniche, la
terapia, gli accertamenti
diagnostici, le richieste di
visite specialistiche, le
prestazioni aggiuntive, le
indicazioni del consulente
specialista e quant'altro
ritenuto utile e opportuno.
Art. 2 -
Attivazione del servizio domiciliare
1. Le
caratteristiche dei casi soggetti ad intervento
riguardano pazienti con impossibilità a
raggiungere lo studio del medico, quali ad
esempio:
a) impossibilità permanente a
deambulare (es. grandi anziani con deficit alla
deambulazione, portatori di protesi agli arti
inferiori con gravi difficoltà a deambulare);
b) impossibilità ad essere
trasportato in ambulatorio con mezzi comuni
(paziente non autosufficiente o paziente
abitante in un piano alto e senza ascensore);
c) impossibilità per gravi
patologie che necessitino di controlli
ravvicinati sia in relazione alla situazione
socio-ambientale che al quadro clinico, quali:
insufficienza cardiaca in stadio
avanzato;
insufficienza respiratoria con
grave limitazione funzionale;
arteriopatia obliterante degli
arti inferiori in stadio avanzato;
gravi artropatie degli arti
inferiori con grave limitazione;
cerebropatici e cerebrolesi, con
forme gravi;
paraplegici e tetraplegici.
Art. 3 - Procedure per
l'attivazione dell'assistenza
1. La segnalazione del caso
abbisognevole di assistenza domiciliare può
essere effettuata alla Azienda dal medico di
assistenza primaria, dai competenti servizi
sanitari e sociali o dalle famiglie.
2. Fermi restando gli obblighi
in materia di visite domiciliari, la proposta
motivata di attivazione dell’ADP deve essere
formulata, in ogni caso, dal medico di
assistenza primaria con precisazione del numero
degli accessi, e inviata o presentata al
distretto.
3. Nella
stessa saranno indicate anche le esigenze
assistenziali (di massima) di tipo
sociosanitario nonché le necessità di eventuali
supporti di personale.
4. Al fine di fornire al medico
della Azienda la possibilità di concordare
sollecitamente il programma assistenziale
proposto, è necessario che dalla richiesta del
medico di famiglia emerga con chiarezza, oltre
la diagnosi motivata, ogni altra eventuale
indicazione utile a confermare la oggettiva
impossibilità di accesso del paziente allo
studio del medico.
5. L'esame del programma da
parte del medico della Azienda deve avvenire
entro 15 giorni dalla segnalazione effettuata,
secondo le modalità di cui sopra, al distretto
competente per territorio riferito alla
residenza dell'assistito. In caso di mancato
riscontro entro il termine dinanzi indicato il
programma, salvi eventuali successivi controlli,
si intende a tutti gli effetti approvato.
6. In caso di discordanza sul
programma da parte del medico dell’Azienda,
questi è tenuto a darne motivata comunicazione
scritta entro 15 giorni dalla segnalazione
effettuata, al medico di libera scelta, al fine
di apportare al programma medesimo le modifiche
eventuali. Apportate tali modifiche al
programma, questo viene riproposto per
l’approvazione entro 7 giorni.
7. Eventuali controversie in
materia di assistenza domiciliare programmata
sono affidate alla valutazione congiunta del
Direttore del distretto e del medico di medicina
generale membro di diritto dell’Ufficio di
Coordinamento delle attività distrettuali.
8. In relazione a particolari
difficoltà locali, l’Ufficio di Coordinamento
delle Attività Distrettuali può definire
specifiche modalità procedurali atte a
superarle.
Art. 4 - Rapporti con il distretto
1. In relazione alle condizioni
di salute di ogni soggetto e ai conseguenti
bisogni sanitari e socio-assistenziali che
comportano gli interventi domiciliari, il medico
di medicina generale ed il medico responsabile a
livello distrettuale dell'attività sanitaria,
sulla base del programma e delle procedure di
cui al precedente articolo 3, concordano:
A) la durata con relativa
decorrenza del periodo di erogazione
dell'assistenza sanitaria programmata
domiciliare, che comunque non può essere
superiore ad un anno (con possibilità di
proroga);
B) la periodicità settimanale o
quindicinale o mensile degli accessi del medico
di medicina generale al domicilio, che può
variare in relazione alla diversa intensità
dell'intervento come determinata dalla
evoluzione dello stato di salute del soggetto;
C) i momenti di verifica comune
all'interno del periodo di attivazione al fine
della migliore personalizzazione dell'intervento
in relazione alle ulteriori prestazioni
infermieristiche, sociali, specialistiche, di
ricerca diagnostica, che necessitino al
soggetto.
Art. 5 - Compenso
economico
1. Al medico di medicina
generale oltre all'ordinario trattamento
economico è corrisposto un compenso
onnicomprensivo nella misura di regola
ammontante a €. 18,90 per accesso dallo
01.01.2000.
2. Gli accessi devono essere
effettivi e devono rispettare le cadenze
previste dal programma concordato.
3. Il trattamento economico
cessa immediatamente in caso di ricovero in
strutture sanitarie o sociali, per cambio del
medico, e il venir meno delle condizioni
cliniche inizialmente valutate.
Art. 6 - Modalità di pagamento
1. Per la liquidazione dei
compensi il medico segnala al distretto, entro
10 giorni del mese successivo a quello di
effettuazione della prestazione, tramite
apposito riepilogo, il cognome e nome
dell'assistito e il numero degli accessi
effettivamente avvenuti sulla base di quanto
concordato.
2. Il
numero degli accessi segnalati dal medico deve
trovare riscontro nella quantità degli accessi
annotati dal medico sulla scheda degli accessi
presso il domicilio del paziente.
3. In caso di discordanza fa
fede quanto risulta dalla scheda degli accessi.
4. La liquidazione deve avvenire
nel secondo mese successivo alla effettuazione
delle prestazioni, che devono sempre essere
documentate alla Azienda nei tempi previsti.
Art. 7 - Documentazione
di distretto
1. Presso ogni distretto, è
curata la tenuta di un fascicolo relativo a
ciascun medico di medicina generale che eroga
l'assistenza di cui agli articoli precedenti.
2. Nel fascicolo sono contenuti
gli elenchi dei soggetti assistiti con le
relative variazioni mensili, ed i modelli per
l'assistenza domiciliare.
3. Sulla base di apposito
Accordo Regionale è stabilita la modulistica da
adottarsi da parte delle Aziende per i compiti
di cui al presente Allegato.
Art. 8 - Verifiche
1. Il dirigente medico
responsabile del competente servizio della
Azienda ed i responsabili distrettuali delle
attività sanitarie possono in ogni momento
verificare presso i domicili degli assistiti la
necessità degli interventi attivati.
2. Eventuali conseguenti
iniziative vengono proposte ed assunte in
accordo col medico di medicina generale.
Art. 9 – Intese
decentrate.
1. E’ demandata alla
contrattazione regionale la definizione dei
differenti contenuti e modalità di attuazione
del presente Allegato.
ALLEGATO H - ASSISTENZA
DOMICILIARE INTEGRATA
Art. 1 - Prestazioni
1. L'assistenza domiciliare
integrata di cui all'art. 53, comma 1, lettera
a), è svolta assicurando al domicilio del
paziente le prestazioni:
a) di medicina generale;
b) di medicina specialistica;
c) infermieristiche domiciliari
e di riabilitazione;
d) di aiuto domestico da parte
dei familiari o del competente servizio delle
Aziende;
e) di assistenza sociale.
2.
L’assistenza domiciliare integrata è realizzata
mediante la integrazione professionale tra i
diversi professionisti di cui alla presente
convenzione e tra essi e le altre figure
dell’assistenza territoriale, in un sistema
integrato, anche di prestazioni, che
complessivamente offra una risposta globale al
bisogno di salute della persona non
autosufficiente.
3. Lo
svolgimento è fortemente caratterizzato
dall'intervento integrato dei servizi necessari,
sanitari e sociali, in rapporto alle specifiche
esigenze di ciascun soggetto al fine di evitarne
il ricovero.
Art. 2 - Destinatari
1. Le patologie che consentono
l'avvio dell'assistenza sono quelle per le quali
l'intervento domiciliare di assistenza integrata
si presenta alternativo al ricovero
determinabile da ragioni sociali o da motivi di
organizzazione sanitaria.
2. Salva diversa determinazione
concordata tra il medico responsabile
dell'attività sanitaria a livello distrettuale e
il medico di medicina generale in relazione alla
situazione socioambientale e al quadro clinico,
le ipotesi di attivazione dell'intervento si
riferiscono a:
-
malati terminali;
-
malattie progressivamente
invalidanti e che necessitano di
interventi complessi;
-
incidenti vascolari acuti;
-
gravi fratture in anziani;
-
forme psicotiche acute gravi;
-
riabilitazione di vasculopatici;
-
riabilitazione in neurolesi;
-
malattie acute temporaneamente
invalidanti nell'anziano (forme
respiratorie e altro);
-
dimissioni protette da strutture
ospedaliere.
Art. 3 -
Procedure per l’attivazione
1. Il servizio viene
iniziato, col consenso del medico di assistenza
primaria, a seguito di
segnalazione al responsabile delle attività
sanitarie a livello di distretto nel quale ha la
residenza l'interessato da parte del:
a) medico di assistenza
primaria;
b) responsabile del reparto
ospedaliero all'atto delle dimissioni;
c) servizi sociali;
d) familiari del paziente.
2. Entro 48 ore dalla
segnalazione ricevuta il medico del distretto
attiva o meno le procedure prende contatto
con il medico di medicina generale per attivare
l'intervento integrato, dopo aver recepito il
consenso del malato o dei suoi familiari.
3. Ove il medico del
distretto non ritenga necessaria l’attivazione
dell’ADI per il caso
proposto dal medico di famiglia, deve darne
motivata comunicazione entro 24 ore dalla
richiesta di attivazione al medico di assistenza
primaria e ai familiari dell’assistito
interessato.
4. Nel
caso in cui la proposta di ADI sia approvata, il
sanitario responsabile a livello distrettuale e
il medico di assistenza primaria concordano:
a) la durata presumibile del
periodo di erogazione dell'assistenza integrata;
b) la tipologia degli altri
operatori sanitari coinvolti;
c) le richieste di intervento
degli operatori del servizio sociale da avanzare
al responsabile distrettuale delle relative
attività;
d) la cadenza degli accessi del
medico di medicina generale al domicilio del
paziente in relazione alla specificità del
processo morboso in corso e agli interventi
sanitari e sociali necessari, tenendo conto
della variabilità clinica di ciascun caso;
e) i momenti di verifica comune
all'interno del periodo di effettuazione del
servizio.
5. Il medico di
assistenza primaria nell'ambito del piano di
interventi:
-
ha la responsabilità unica e
complessiva del paziente;
-
tiene la
scheda degli accessi fornita
dalla Azienda presso il
domicilio del paziente sul
quale gli operatori sanitari
riportano i propri interventi;
-
attiva le
eventuali consulenze
specialistiche, gli interventi
infermieristici e sociali
programmati;
-
coordina gli operatori per
rispondere ai bisogni del
paziente.
Art. 4 - Sospensione
1. L'assistenza può essere
sospesa in qualsiasi momento sia dal medico di
assistenza primaria che dalla Azienda, con
decisione motivata e con preavviso di almeno 7
giorni, salvaguardando in ogni caso le esigenze
socio-sanitarie del paziente.
Art. 5 - Trattamento economico
1. Al medico di medicina
generale, oltre all'ordinario trattamento
economico di cui all'art. 59 è corrisposto un
compenso onnicomprensivo per ciascun accesso di
€. 18,90 dallo 01.01.2000.
2. Gli accessi del medico al
domicilio del paziente devono essere effettivi e
devono rispettare le cadenze stabilite.
3. Il trattamento economico
cessa in caso di ricovero del paziente in
struttura sanitaria, o al venir meno delle
condizioni cliniche inizialmente valutate.
4. In caso di ricovero in
struttura sociale il programma di assistenza
domiciliare integrata viene riformulato sulla
base della nuova situazione assistenziale. Cessa
qualora l’assistenza sia erogata mediante
l’accordo regionale di cui all’art. 53, comma 1,
lettera c).
Art. 6 - Modalità di
pagamento
1. Al fine della corresponsione
del compenso il medico segnala al distretto,
entro il giorno 10 del mese successivo a quello
di effettuazione delle prestazioni, tramite
apposito riepilogo, il cognome e nome
dell'assistito e il numero degli accessi
effettivamente avvenuti sulla base di quanto
concordato.
2.
Effettuato il riscontro tra il programma
concordato e gli accessi indicati dal medico, i
documenti sono inoltrati al competente servizio
della Azienda per la liquidazione.
3. Il numero degli accessi
segnalati dal medico deve trovare riscontro
nella quantità degli accessi annotati dal medico
sulla scheda degli accessi presso il domicilio
dell’assistito.
4. In caso
di discordanza fa fede quanto risulta dalla
scheda degli accessi.
5. La liquidazione deve avvenire
nel corso del secondo mese successivo alla
effettuazione delle prestazioni che devono
sempre essere documentate alla Azienda nei tempi
previsti.
Art. 7 - Documentazione
di distretto
1. Presso ogni distretto è
curata la tenuta di un fascicolo relativo a
ciascun medico di medicina generale che eroga
l'assistenza domiciliare integrata.
2. Nel fascicolo sono contenuti
gli elenchi dei soggetti assistiti con le
relative variazioni ed una copia del programma
concordato per l'assistenza domiciliare
integrata.
Art. 8 - Riunioni
periodiche
1. Il dirigente medico
responsabile del servizio promuove riunioni
periodiche con i responsabili dell'attività
sanitaria distrettuale e con i membri del
Comitato Aziendale al fine di assicurare
l'uniformità dei criteri di ammissione ai
trattamenti, di verificare congiuntamente
l'andamento del processo erogativo agli effetti
della sua efficienza ed efficacia, di esaminare
per le relative soluzioni gli eventuali problemi
connessi alla gestione dell'accordo.
2. Alla riunione possono essere
invitati i medici convenzionati di medicina
generale in relazione ai singoli problemi
assistenziali in discussione.
3. Il medico di medicina
generale tempestivamente avvertito è tenuto a
partecipare, concordando modalità e tempi.
Art. 9 - Verifiche
1. Il dirigente medico
responsabile del servizio ed i responsabili
distrettuali delle attività sanitarie possono in
ogni momento verificare presso il domicilio la
necessità degli interventi attivati.
2. Eventuali conseguenti
iniziative vengono proposte ed assunte in
accordo col medico di medicina generale.
Art. 10 - Controversie
1. Eventuali controversie in
materia di Assistenza Domiciliare Integrata sono
affidate alla valutazione congiunta del
Direttore del Distretto e del medico di medicina
generale membro di diritto dell’Ufficio di
Coordinamento delle attività distrettuali.
2. In relazione a particolari
difficoltà locali, l’Ufficio di Coordinamento
delle Attività Distrettuali può definire
specifiche modalità procedurali atte a
superarle.
Art. 11 – Intese
decentrate
1. E’ demandata alla
contrattazione regionale la definizione dei
differenti contenuti e modalità di attuazione
del presente Allegato.
ALLEGATO O - REGOLAMENTO ELETTORALE ELEZIONE DEI
COMPONENTI ELETTIVI DELLA MEDICINA GENERALE
DELL’UFFICIO DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ
DISTRETTUALI
1. Il presente regolamento
disciplina le modalità di elezione dei
componenti di parte elettiva per la medicina
generale dell’Ufficio di Coordinamento delle
attività distrettuali.
2. La elezione dei componenti di
cui al precedente comma si svolgerà in tutte le
Aziende della regione ed in tutti i Distretti
entro e non oltre sei mesi dalla entrata in
vigore del presente Accordo.
3. L’Assessore Regionale alla
Sanità, sentiti i Direttori Generali delle
Aziende, indica la data di svolgimento delle
elezioni di cui al presente articolo.
4. A tal fine il Direttore
Generale istituisce un seggio in ciascun
distretto ed invia ai presidenti dei seggi
l’elenco di tutti gli aventi diritto al voto in
ciascun seggio. Ogni medico vota nel seggio del
Distretto di appartenenza.
5. Le Aziende provvedono a
comunicare agli aventi diritto al voto, con
modalità stabilite dal Comitato di cui all’art.
23, la data, l’orario e la sede delle elezioni,
nonché le modalità di voto.
6. Hanno diritto al voto tutti i
medici incaricati a tempo indeterminato per la
medicina generale alla data di effettuazione
delle elezioni. Il diritto al voto può essere
rivendicato, ove il medico non sia inserito
nell’elenco fornito al seggio elettorale, al
momento del voto esibendo idonea certificazione
di titolarità di incarico.
7. Il seggio elettorale è
composto da un funzionario della Azienda,
nominato dal Direttore Generale, che lo presiede
e da due scrutatori indicati dal Comitato di cui
all’art. 23.
8. L’elettore dovrà presentarsi
al seggio munito di valido documento di
riconoscimento o essere conosciuto dal
presidente. Ogni elettore vota esprimendo un
numero di preferenze che può anche essere pari
al numero dei membri eleggibili.
9. I presidenti di seggio
cureranno lo svolgimento delle operazioni di
voto, lo scrutinio delle schede (che avverrà
immediatamente dopo le operazioni di voto) e la
trasmissione delle schede scrutinate alla
Azienda che ha il dovere di conservarle per
almeno 30 giorni dagli scrutini. Trascorso tale
termine, le schede devono essere distrutte.
10. Le Aziende trasmettono al
Comitato regionale di cui all’art. 24 i dati
elettorali.
11. Per ciascun organismo,
saranno eletti i medici che avranno riportato
complessivamente il maggior numero di preferenze
12. Il Direttore Generale della
Azienda proclama gli eletti agli Uffici di
Coordinamento delle attività distrettuali.
13. I compensi per i componenti
il seggio elettorale sono definiti con
provvedimento della Regione e sono a carico
delle Aziende di riferimento.
14. La tornata elettorale si
svolge in tutti i distretti nella stessa data e,
di norma, in una giornata di sabato, secondo
orari determinati dal Comitato di cui all’art.
24.
15. I componenti eletti ai sensi
del presente regolamento decadono per:
a) assenze complessive superiori
al 50% delle riunioni effettuate nel corso
dell’anno;
b) dimissioni dall’incarico;
c) cessazione del o degli
incarichi convenzionali detenuti nella medicina
generale.
16. Il componente decaduto per
effetto del disposto di cui al comma precedente
è sostituito dal primo dei non eletti.
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