ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI
RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENARALE AI SENSI DELL’’ART.. 8 DEL
D..LGS.. N.. 502
DEL 1992 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
QUADRIENNIO NORMATIVO 2006-2009, BIENNIO ECONOMICO 2006-2007
In data 27
maggio 2009 alle ore 15.00, ha avuto luogo l’incontro per la firma
dell’Ipotesi di Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei
rapporti con i medici
di medicina generale ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e
successive modificazioni ed integrazioni tra
la SISAC nella persona del Coordinatore dott. Franco Rossi
firmato
E LE SEGUENTI
ORGANIZZAZIONI SINDACALI:
FIMM
firmato
SNAMI
firmato
SMI
firmato
INTESA SINDACALE
CISL Medici – FP CGIL Medici – SIMET – SUMAI
firmato
Vista la legge
23 dicembre 1978 n.833;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive
integrazioni e modificazioni;
Visto l’art.4, comma 9, legge 30 dicembre 1991 n. 412 e successive
integrazioni e modificazioni;
Vista la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, recante modifiche al
titolo V della parte seconda della Costituzione della Repubblica
Italiana;
Visto l’art. 52, comma 27, legge 27 dicembre 2002 n. 289 e successive
integrazioni e modificazioni;
Visto il Piano Sanitario Nazionale 2006 - 2008 risultante dall'atto di
intesa tra Stato e Conferenza unificata Regioni e Autonomie Locali
approvato con decreto del
Presidente della Repubblica del 7 aprile 2006;
Visto l'Accordo tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e di
Bolzano, il Ministero della Salute, il Ministero dell’economia e delle
finanze, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avente ad
oggetto la disciplina del procedimento di contrattazione collettiva per
il rinnovo degli accordi con il personale convenzionato con il Servizio
Sanitario Nazionale, ai sensi dell’articolo 52, comma 27 della legge 27
dicembre 2002 n. 289, del 24 luglio 2003;
Visto l’art. 2 nonies della legge 26 maggio 2004 n. 138;
Visto l’accordo Stato-Regioni nella Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del
29 luglio 2004;
Visto l’art. 1, comma 178 della legge 30 dicembre 2004 n. 311;
Visto l’art. 79, comma 2 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con
modificazioni legge 6 agosto 2008, n. 133.
Al termine della riunione, le parti hanno sottoscritto l’allegato
Accordo Collettivo Nazionale di Lavoro per la disciplina dei rapporti
con i medici di medicina generale.
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI
RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE AI SENSI DELL’’ART. 8 DEL
D.LGS. N. 502 DEL 1992 e successive modificazioni ed integrazioni
Il presente accordo include innovazioni, rispetto al previgente ACN 23
marzo 2005. Le clausole non modificate conservano la loro validità salvo
che non risultino in contrasto con le innovazioni introdotte. In caso di
contrasto, il nuovo testo prevale sul precedente. L’eventuale
contenzioso è risolto anche ai fini dell’art. 46, comma 1 del D.lgs. 30
marzo 2001, n. 165 secondo quanto previsto dalla legislazione vigente e
dal presente ACN.
INDICE
ART. 1 – STRUMENTI.
.....................................................................................................................
5
ART. 2 – STRUTTURA DEL COMPENSO.
...............................................................................................
6
ART. 3 – AUMENTI CONTRATTUALI.
...................................................................................................
7
ART. 4 – DISPOSIZIONE CONTRATTUALE DI GARANZIA – OSSERVATORIO.
.................................................. 8
ART. 5 – ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELL’ACCORDO.
..................................................................... 9
ART. 6 – CAMPO DI APPLICAZIONE.
.................................................................................................
10
ART. 7 – COMPITI E FUNZIONI DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE.
.................................................... 11
ART. 8 – CONTENUTI DEMANDATI ALLA NEGOZIAZIONE REGIONALE.
...................................................... 12
ART. 9 – GRADUATORIA REGIONALE.
...............................................................................................
13
ART. 10 – CESSAZIONE DEL RAPPORTO CONVENZIONALE.
................................................................... 14
ART. 11 – PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ.
......................................................... 15
ART. 12 – AGGREGAZIONE FUNZIONALE TERRITORIALE DELLA MEDICINA GENERALE.
............................... 16
ART. 13 – REQUISITI E FUNZIONI MINIME DELL’UNITÀ COMPLESSA DELLE CURE
PRIMARIE. ....................... 17
ART. 14 – FUNZIONI DELLA MEDICINA GENERALE.
.................................................................................................
19
ART. 15 – RESPONSABILITÀ CONVENZIONALI E VIOLAZIONI. COLLEGIO ARBITRALE.
.................................. 20
ART. 16 – RAPPORTO OTTIMALE.
.................................................................................................................................
21
ART. 17 – COMPITI DEL MEDICO.
.................................................................................................................................
22
ART. 18 – TRATTAMENTO ECONOMICO.
...................................................................................................................
23
ART. 19 – FLUSSO INFORMATIVO.
..............................................................................................................................
24
ART. 20 – TESSERA SANITARIA E RICETTA ELETTRONICA.
................................................................................... 25
ART. 21 – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E PER L'ASSICURAZIONE DI MALATTIA.
............................................ 26
ART. 22 – COMPITI DEL MEDICO.
................................................................................................................................
27
ART. 23 – TRATTAMENTO ECONOMICO.
..................................................................................................................
28
ART. 24 – COMPITI E DOVERI DEL MEDICO – LIBERA PROFESSIONE.
................................................................ 29
ART. 25 – TRATTAMENTO ECONOMICO.
.................................................................................................................
30
ART. 26 – PREMIO DI COLLABORAZIONE.
...............................................................................................................
31
ART. 27 – PREMIO DI OPEROSITÀ.
............................................................................................................................
32
ART. 28 – TRATTAMENTO ECONOMICO – RIPOSO ANNUALE.
........................................................................... 33
ART. 29 – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI
DERIVANTI DALL’INCARICO........ 34
NORMA FINALE N. 1
.........................................................................................................................
35
NORMA FINALE N. 2
.........................................................................................................................
36
NORMA FINALE N. 3
.........................................................................................................................
37
NORMA FINALE N. 4
.........................................................................................................................
38
NORMA FINALE N. 5
.........................................................................................................................
39
NORMA FINALE N. 6
.........................................................................................................................
41
NORMA FINALE N. 7
.........................................................................................................................
42
NORMA FINALE N. 8
.........................................................................................................................
43
NORMA TRANSITORIA N. 1
.............................................................................................................
44
NORMA TRANSITORIA N. 2
.............................................................................................................
45
NORMA TRANSITORIA N. 3
.............................................................................................................
46
NORMA TRANSITORIA N. 4
.............................................................................................................
47
NORMA TRANSITORIA N. 5
.............................................................................................................
48
NORMA TRANSITORIA N. 6
.............................................................................................................
49
NORMA TRANSITORIA N. 7
.............................................................................................................
50
DICHIARAZIONI A VERBALE.
..........................................................................................................
51
ALLEGATO A.
.....................................................................................................................................
52
ART. 1 – STRUMENTI.
1. Nell’art. 6, comma 1 dell’ACN 23 marzo 2005 per la disciplina dei
rapporti con i
medici di medicina generale ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 502 del
1992 e
successive modificazioni ed integrazioni, d’ora in poi “ACN 23 marzo
2005”, dopo la
lettera a), precisamente dopo le parole: "entro tempi accettabili;" è
inserita la
seguente: "a1) applicazione degli strumenti di cui agli articoli 26 bis, 26 ter,
59 bis e 59 ter,
dal momento che gli stessi possono sostenere nel modo più efficace il
perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria indicati nel
presente Accordo;".
2. Le lettere b), c), d) ed e) del medesimo articolo sono abrogate.
ART. 2 – STRUTTURA DEL COMPENSO.
1. Nell’art. 8, comma 3 dell’ACN 23 marzo 2005 è abrogata la lettera B),
precisamente le parole: da «Gli aumenti» a «comma 2.».
ART. 3 – AUMENTI CONTRATTUALI.
1. Nell’art. 9, comma 1 dell’ACN 23 marzo 2005, dopo le parole:
«indicato nel modo
che segue», le parole: da «A) Medici di Assistenza primaria» a «al
momento dell'entrata in vigore del presente Accordo»sono sostituite
dalle seguenti: «Medici di Assistenza Primaria»
TABELLA A – Arretrati 2006 - 2007
Anno |
€/anno per assistito |
arretrati 2006 |
0,25 |
arretrati 2007 |
2,84 |
TABELLA B - Incrementi 2008
Decorrenza |
quota capitaria |
Rif. art. ACN |
dal 1.1.2008 |
€ 1,43 |
Art. 59, lett. A, comma 1 |
dal 1.1.2008 |
€ 4,80 |
Art. 59, lett. A, comma 9 |
dal 1.1.2008 |
€ 0,87 |
Art. 59, lett. A, comma 10 |
Medici di Continuità Assistenziale, Medici di Emergenza Sanitaria
Territoriale
TABELLA
C – Arretrati 2006 - 2007
Anno |
€/per ora |
arretrati 2006 |
0,08 |
arretrati 2007 |
0,91 |
TABELLA
D - Incrementi 2008
Decorrenza |
quota capitaria |
Rif. art. ACN |
dal 1.1.2008 |
€ 1,19 |
Art. 72, comma 1 e 98, comma 1 |
Medici di Medicina dei Servizi TABELLA
E – Arretrati 2006 - 2007
Anno |
€/per ora |
arretrati 2006 |
0,08 |
arretrati 2007 |
0,91 |
TABELLA
F - Incrementi 2008
Decorrenza |
quota capitaria |
Rif. art. ACN |
dal 1.1.2008 |
€ 0,99 |
Art. 85, comma 1 |
ART.
4 – DISPOSIZIONE CONTRATTUALE DI GARANZIA - OSSERVATORIO.
1. Nell’art. 10 dell’ACN 23 marzo 2005, sono abrogati i commi 1, 2
e 3, precisamente le parole: da «Le Regioni» a «stipula dell'Accordo
regionale»
ART. 5 – ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELL’’ACCORDO.
1. Nell’art. 11, comma 1 dell’ACN 23 marzo 2005, dopo le parole:
«Conferenza Stato-Regioni, » sono abrogate le successive: «scade il 31 dicembre 2005» e
sono inserite le
seguenti: «copre il biennio economico 2006-2007, scade il 31 dicembre
2009 per la
parte normativa».
ART. 6 – CAMPO DI APPLICAZIONE.
1. Nel comma 1 dell’art. 13 dell’ACN 23 marzo 2005, dopo le parole:
«determinazioni
regionali in materia» è eliminata la virgola e sono inserite le
seguenti: « e sotto il
profilo economico, giuridico ed organizzativo»; inoltre, dopo le parole:
«per lo
svolgimento, nell’ambito» sono inserite le seguenti: «e nell’interesse»;
infine, dopo le
parole: «del SSN» sono abrogate le successive: «e le sue articolazioni».
ART. 7 – COMPITI E FUNZIONI DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE.
1. Dopo l’art. 13 dell’ACN 23 marzo 2005 è inserito il seguente:
ART. 13 BIS – COMPITI E FUNZIONI DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE.
1. Al fine di concorrere ad assicurare la tutela della salute degli
assistiti nel rispetto
di quanto previsto dai livelli essenziali e uniformi di assistenza e con
modalità
rispondenti al livello più avanzato di appropriatezza clinica ed
organizzativa, il
medico, nell’ambito dei compiti previsti dagli art. 45, 67, 78 e 95 del
presente
accordo, espleta le seguenti funzioni:
- assume il governo del processo assistenziale relativo a ciascun
paziente in carico;
- si fa parte attiva della continuità dell’assistenza per i propri
assistiti;
- persegue gli obiettivi di salute dei cittadini con il miglior impiego
possibile delle
risorse.
2. Le funzioni ed i compiti di cui al precedente comma costituiscono
responsabilità
individuali del medico.
3. Al fine di espletare i suoi compiti e funzioni nel rispetto dei
principi sopra
indicati, il medico svolge la propria attività facendo parte integrante
di
un’aggregazione funzionale territoriale di medici di medicina generale
di cui all’art.
26 bis e opera all’interno di una specifica unità complessa delle cure
primarie,
quando attivata come previsto dall’art. 26 ter, che può comprendere la
collaborazione anche di altri operatori sanitari e sociali.
4. Per ciascun paziente in carico, il medico raccoglie, aggiorna e
trasmette le
informazioni all’azienda sanitaria come previsto dall’art. 59 bis del
presente
accordo.
5. Ai fini dell’assolvimento dei compiti previsti del DM 4 aprile 2008 e
DPCM 26
marzo 2008, per la realizzazione del progetto Tessera Sanitaria e
Ricetta Elettronica
nonché per l’assolvimento dei compiti relativi al flusso informativo di
cui all’art. 59
bis, il medico aderisce ed utilizza i sistemi informativi messi a
disposizione dalle
regioni secondo modalità e strumenti definiti fra le parti a livello
regionale.
6. Le funzioni ed i compiti previsti dal presente articolo,
costituiscono parte
integrante dell’ACN e rappresentano condizioni irrinunciabili per
l’accesso ed il
mantenimento della convenzione con il SSN.
ART. 8 – CONTENUTI DEMANDATI ALLA NEGOZIAZIONE REGIONALE.
1. Nell’art. 14, comma 3 dell’ACN 23 marzo 2005, dopo la lettera b) e
precisamente
le parole: «complessa e integrata;» è inserita la seguente:
«b1) nelle forme previste dagli artt. 26 bis e 26 ter;».
2. Nella lettera C, comma 4 del medesimo articolo, prima delle parole:
«lo
svolgimento» sono inserite le seguenti: «fatto salvo quanto previsto
dagli art. 59 bis e
59 ter,»; dopo le parole: «delle seguenti attività» sono inserite le
seguenti: «anche
attraverso sistemi informatici».
3. Nella stessa lettera, comma 4 del medesimo articolo, dopo la lettera
b),
precisamente le parole: «attività di ricerca epidemiologica;», è
inserita la seguente:
«b1) svolgimento di attività riferite all’erogazione di ulteriori
servizi richiesti dalla
Regione.».
4. Nella medesima lettera C) , comma 4, del medesimo articolo, sono
abrogate le
lettere c) e d), precisamente le parole: da «c. attivazione di un
sistema informativo»
a «prestazioni e dei relativi costi.».
5. Il comma 5 del medesimo articolo è abrogato.
ART. 9 – GRADUATORIA REGIONALE.
1. Il comma 7 dell’art. 15 dell’ACN 23 marzo 2005 è abrogato.
ART. 10 – CESSAZIONE DEL RAPPORTO CONVENZIONALE.
1. Nel comma 3 dell’art. 19 dell’ACN 23 marzo 2005, dopo le parole: «Il
medico che,
dopo» è abrogata la successiva: «tre» ed è inserita la seguente:
«cinque»; dopo le
parole: «situazioni di carattere oggettivo» sono inserite le seguenti:
«la cui
valutazione è demandata al comitato aziendale di cui all’art. 23».
Inoltre, la parola:
«sentiti» è sostituita con «sentito» e dopo la parola: «l’interessato»
sono abrogate le
successive: « e il comitato di cui all'art. 23».
ART. 11 – PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ.
1. Alla lettera b) dell’art. 25, comma 2 dell’ACN 23 marzo 2005, dopo le
parole:
«medici di medicina generale» è abrogata la successiva: «comprese» ed è
inserita la
seguente: «incluse»; inoltre, dopo le parole: «quelle informatiche» sono
inserite le
seguenti: «, non ricomprese agli artt. 59 bis e 59 ter».
2. Nella lettera g) del medesimo articolo, comma 2, prima delle parole:
«forme
associative» sono abrogate le precedenti: «sviluppo delle».
3. La lettera h) del medesimo articolo, comma 2, è abrogata.
4. Nella lettera k) del medesimo articolo, comma 2, dopo le parole:
«ospedale territorio» sono inserite le seguenti: « fino all’attivazione delle Unità
Complesse di cui
all’art. 26 ter».
ART. 12 – AGGREGAZIONE FUNZIONALE TERRITORIALE DELLA MEDICINA GENERALE.
1. Dopo l’art. 26 dell’ACN 23 marzo 2005, è inserito il seguente:
«ART. 26 BIS – AGGREGAZIONE FUNZIONALE TERRITORIALE DELLA MEDICINA
GENERALE.
1. Con le aggregazioni funzionali territoriali si realizzano alcune
fondamentali
condizioni per l’integrazione professionale delle attività dei singoli
medici di
medicina generale per il conseguimento degli obiettivi di assistenza.
2. I medici di medicina generale partecipano obbligatoriamente alle
aggregazioni
funzionali territoriali.
3. Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente accordo, le
Regioni, con la
partecipazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso
ACN,
individuano le aggregazioni funzionali sulla base dei seguenti criteri:
- riferimento all’ambito di scelta e comunque intradistrettuale;
- popolazione assistita non superiore a 30.000 e comunque con un numero
di
medici, di norma, non inferiore a 20 inclusi i titolari di convenzione a
quota
oraria.
4. Nell’ambito dell’aggregazione di cui al presente articolo è
individuato un delegato
con compiti di raccordo funzionale e professionale.
5. Nell’ambito degli accordi regionali vengono definite le modalità di
partecipazione
dei medici alle aggregazioni funzionali sulla base dei criteri di cui al
comma 3
nonché la scelta del delegato di cui al comma 4.
6. I medici aderiscono all’aggregazione funzionale indicata dalla
Regione allo scopo
di:
- promuovere l’equità nell’accesso ai servizi sanitari, socio-sanitari e
sociali nel
rispetto dei livelli essenziali di assistenza, anche attraverso
l’individuazione di
percorsi di integrazione tra assistenza primaria e continuità
assistenziale;
- promuovere la diffusione e l’applicazione delle buone pratiche
cliniche sulla
base dei principi della “evidence based medicine”, nell’ottica più ampia
della
“clinical governance”;
- promuovere e diffondere l’appropriatezza clinica e organizzativa
nell’uso dei
servizi sanitari, anche attraverso procedure sistematiche ed autogestite
di
“peer review”;
- promuovere modelli di comportamento nelle funzioni di prevenzione,
diagnosi,
cura, riabilitazione ed assistenza orientati a valorizzare la qualità
degli
interventi e al miglior uso possibile delle risorse, pubbliche e
private, quale
emerge dall’applicazione congiunta dei principi di efficienza e di
efficacia.
7. L’aggregazione funzionale persegue le finalità di cui al comma 6
attraverso:
- l’individuazione di strumenti, tempi e momenti di verifica per l’avvio
dei
processi di riorganizzazione;
- la condivisione delle proprie attività con il Distretto di
riferimento, per la
valutazione dei risultati ottenuti e per la socializzazione dei
medesimi;
- la partecipazione a programmi di aggiornamento/formazione e a progetti
di
ricerca concordati con il Distretto e coerenti con la programmazione
regionale
e Aziendale e con le finalità di cui al comma 6.».
ART. 13 – REQUISITI E FUNZIONI MINIME DELL’’UNITÀ COMPLESSA DELLE CURE
PRIMARIE.
1. Dopo l’art. 26 dell’ACN 23 marzo 2005, è inserito il seguente:
«ART 26 TER – REQUISITI E FUNZIONI MINIME DELL’UNITÀ COMPLESSA DELLE
CURE
PRIMARIE.
1. Nell’ambito del processo di programmazione volto a definire le unità
complesse
delle cure primarie, la Regione consulta le organizzazioni sindacali
firmatarie del
presente ACN. I modelli dell’unità complessa delle cure primarie possono
essere
diversi in relazione alle caratteristiche orogeografiche e demografiche
ed ai bisogni
assistenziali specifici della popolazione.
2. Gli accordi regionali con le OO.SS. dei medici convenzionati
individuano la
dotazione strutturale, strumentale e di personale necessarie al pieno
svolgimento
delle attività assistenziali affidate a ciascuna unità complessa delle
cure primarie,
nonché le modalità di partecipazione dei medici e valorizzando le
risorse esistenti.
Per l’attivazione e il funzionamento delle singole unità complesse delle
cure
primarie, gli stessi accordi, nella valutazione delle risorse necessarie
a ciascuna,
riallocano gli incentivi e le indennità, fino ad allora di competenza
dei medici che ne
entrano a far parte, riferiti all’associazionismo, all’impiego di
collaboratori di studio,
agli infermieri professionali ed agli strumenti informatici in un quadro
di tutela dei
diritti previdenziali e di equità di trattamento tra tutti i
partecipanti alla unità
complessa delle cure primarie, con la salvaguardia del valore economico
del
trattamento individuale e ferma restando la specificità di area.
Nell’ambito degli
stessi accordi la dotazione strutturale, strumentale e di personale può
essere
prevista attraverso l’erogazione in forma diretta da parte dell’azienda
o in forma
indiretta tramite il finanziamento del medico. Fino ai predetti accordi
regionali,
restano in essere le indennità e incentivazioni richiamate dal presente
comma,
nonché le forme organizzative previste dai precedenti accordi regionali.
3. L’unità complessa delle cure primarie è costituita dai medici
convenzionati, si
avvale eventualmente di altri operatori amministrativi, sanitari e
sociali secondo
quanto previsto dagli accordi regionali. L’unità complessa delle cure
primarie opera,
nell’ambito dell’organizzazione distrettuale, in sede unica o con una
sede di
riferimento, ed espleta le seguenti funzioni di base:
- assicurare sul territorio di propria competenza la erogazione a tutti
i cittadini
dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza (LEA);
- assicurare l’accesso ai servizi dell’unità complessa delle cure
primarie
(assistenza sanitaria di base e diagnostica di 1° livello), anche al
fine di ridurre
l’uso improprio del Pronto Soccorso;
- realizzare nel territorio la continuità dell’assistenza, 24 ore su 24
e 7 giorni su
7, per garantire una effettiva presa in carico dell'utente a partire in
particolare
dai pazienti cronici. A tal fine e con riferimento specifico a questa
tipologia di
pazienti, va perseguita l’integrazione con i servizi sanitari di secondo
e terzo
livello, prevedendo il diritto all’accesso in ospedale dei medici
convenzionati;
- impiegare strumenti di gestione che garantiscano trasparenza e
responsabilità
dei medici e dei professionisti sanitari nelle scelte assistenziali e in
quelle
orientate al perseguimento degli obiettivi di salute;
- sviluppare la medicina d’iniziativa anche al fine di promuovere
corretti stili di
vita presso tutta la popolazione, nonché la salute dell’infanzia e
dell’adolescenza con particolare attenzione agli interventi di
prevenzione,
educazione e informazione sanitaria;
- contribuire all’integrazione fra assistenza sanitaria e assistenza
sociale a
partire dall'assistenza domiciliare e residenziale in raccordo con i
distretti e in
sinergia con i diversi soggetti istituzionali e con i poli della rete di
assistenza;
4. Dall’entrata in vigore del presente accordo, i medici di medicina
generale, i
pediatri di libera scelta, gli specialisti ambulatoriali e gli altri
professionisti sanitari
convenzionati sono obbligati a svolgere la loro attività all’interno
delle unità
complesse delle cure primarie attivate con gli accordi di cui al comma
2.».
ART. 14 – FUNZIONI DELLA MEDICINA GENERALE.
1. Il comma 8 dell’art. 29 dell’ACN 23 marzo 2005 è abrogato.
ART. 15 – RESPONSABILITÀ CONVENZIONALI E VIOLAZIONI. COLLEGIO ARBITRALE.
1. Nell’art. 30, comma 6 dell’ACN 23 marzo 2005, dopo la parola: «Il»
sono abrogate
le successive: «Responsabile aziendale della struttura di riferimento
del medico» e
sono inserite le seguenti: «Direttore Generale dell’ASL»; dopo le
parole: «addotte
dallo stesso» sono inserite le seguenti: « e sentito l’Ufficio di
Coordinamento».
2. Nel medesimo articolo, comma 7, lettera c), dopo le parole: «di cui
all'art.» è
abrogata la successiva: «30» ed è inserita la seguente: «19».
ART. 16 – RAPPORTO OTTIMALE.
1. Al comma 9 dell’art. 33 dell’ACN 23 marzo 2005, dopo le parole:
«territoriali
dell’assistenza primaria» sono inserite le seguenti: « e per l’intero
territorio
regionale».
ART. 17 – COMPITI DEL MEDICO.
1. Nell’art. 45, comma 2, lettera b) dell’ACN 23 marzo 2005, dopo le
parole: Accordi
regionali» sono abrogate le successive: da «, nonché l’utilizzazione» a
«24 novembre
2003 n. 326».
2. Nel medesimo articolo, stesso comma, dopo la lettera b) è inserita la
seguente:
«b1) l’adempimento di quanto previsto agli artt. 59 bis e 59 ter;».
3. Nel medesimo articolo, allo stesso comma, lettera d), dopo le parole:
«quanto
disposto dal» sono abrogate le successive: «successivo comma 3» e sono
inserite le
seguenti: «terzo comma dell’art. 13 bis».
4. Nel medesimo articolo, comma 2, è abrogata la lettera e).
5. Nel medesimo articolo è abrogato il comma 3.
6. Nello stesso articolo, comma 4, dopo la lettera a), precisamente le
parole: «di cui
all’art. 26;», è inserita la seguente:
«a1) l’adesione alle aggregazioni funzionali e alle unità complesse
delle cure primarie
secondo quanto disposto dall’art. 13bis;».
ART. 18 – TRATTAMENTO ECONOMICO.
1. Nell’art. 59, comma 1, lettera c) dell’ACN 23 marzo 2005, dopo le
parole:
«prestazioni informatiche» sono inserite le seguenti: « escluse quelle
di cui agli artt.
59 bis e 59 ter».
2. Nel medesimo articolo, lettera A, comma 1, dopo le parole: «1.1.» è
abrogato:
«2005» ed è inserito: «2008»; dopo le parole: «forfetario annuo di euro»
è abrogato:
«38,62» ed è inserito: «40,05».
3. Nel medesimo articolo, lettera A, comma 9, dopo le parole: «Euro
15,49» sono
inserite le seguenti: «, incrementato a far data dal 1.1.2008 di Euro
4,80».
4. Nel medesimo articolo, lettera A, comma 10, dopo le parole: «Euro
18,08» sono
inserite le seguenti: «, incrementato a far data dal 1.1.2008 di Euro
0,87».
5. Nel medesimo articolo, lettera B, comma 4, dopo le parole:
«01.01.2005,» sono
inserite le seguenti: «e fatto salvo quanto previsto dall’art. 26 ter»;
dopo le parole:
«Euro 4,70;» sono inserite le seguenti: « fatto salvo quanto previsto
dall’art. 26 ter, ».
6. Nel medesimo articolo, lettera B, comma 6, dopo le parole:
«01.01.2005» sono
inserite le seguenti: « e fatto salvo quanto previsto dall’art. 26 ter».
7. Nel medesimo articolo, lettera B, comma 7, dopo le parole:
«01.01.2005» sono
inserite le seguenti: « e fatto salvo quanto previsto dall’art. 26 ter».
8. Nel medesimo articolo, lettera B, comma 11, dopo le parole: «di cui
all’art. 46
come integrato dai precedenti commi 2 e 3,» sono inserite le seguenti: «
fatto salvo
quanto previsto dall’art. 26 ter, ».
9. I commi 12 e 13 del medesimo articolo, lettera B, sono abrogati.
10. Nel medesimo articolo, lettera B, comma 14, prima delle parole:
«indennità per
il collaboratore» è abrogata la successiva: «La» e sono inserite le
seguenti: «Fatto
salvo quanto previsto dall’art. 26 ter, l’».
11. Nel medesimo articolo, lettera B, comma 15, dopo le parole:
«all’articolo 9»
sono abrogate le successive: «del presente accordo» e sono inserite le
seguenti:
«dell’ACN 23 marzo 2005».
12. Nel medesimo articolo, lettera C, dopo le parole: «prestazioni
informatiche»
sono inserite le seguenti: « escluse quelle di cui agli artt. 59 bis e
59 ter».
13. Nel titolo di cui alla lettera E del medesimo articolo, dopo la
parola: «Arretrati»
sono abrogate le successive: «Triennio 2001-2003» e sono inserite le
seguenti:
«Biennio 2006-2007».
14. Nel medesimo articolo, lettera E, è abrogato il comma 1 e sono
inseriti i
seguenti:
«2. Gli arretrati di cui alla tabella A all’art. 9 sono corrisposti
entro il mese di giugno
2009. 3. Gli adeguamenti contrattuali di cui alla tabella B dell’art. 9 devono
essere
effettuati entro giugno 2009 unitamente alla corresponsione dei relativi
arretrati
riferiti all’anno 2009. 4. Gli arretrati riferiti all’anno 2008 e derivanti dall’applicazione
della tabella B
dell’art. 9 saranno corrisposti entro ottobre 2009.
5. Tutti gli incrementi e gli arretrati di cui al presente articolo sono
corrisposti nel
limite del massimale del medico di assistenza primaria e delle scelte in
deroga
acquisibili secondo quanto previsto dall’art. 40 dell’ACN 23 marzo
2005.».
ART. 19 – FLUSSO INFORMATIVO.
1. Dopo l’articolo 59 dell’ACN 23 marzo 2005 è inserito il seguente:
«ART. 59 BIS – FLUSSO INFORMATIVO.
1. Dal 1° gennaio 2009, il medico di assistenza primaria trasmette alla
propria
azienda sanitaria le informazioni elementari di seguito specificate:
- Richiesta di ricovero per diagnosi accertata, ipotesi diagnostica o
problema
(indicando se il ricovero è stato suggerito, urgente o programmato,
utilizzando l’apposito spazio nella ricetta rossa);
- Accesso allo studio medico, con o senza visita medica;
- Visite domiciliari;
- PPIP (anche i resoconti riferiti alle vaccinazioni antinfluenzali
effettuate a
soggetti anziani o affetti da patologie croniche);
- Assistenza domiciliare (ADP/ADI);
2. Le informazioni di cui al comma precedente devono:
- riferirsi al singolo caso (assistito, accesso, procedura);
- riportare la data (giorno, mese, anno) in cui il caso si è verificato;
- essere informatizzate e trasmesse con cadenza mensile entro il 10°
(decimo)
giorno del mese successivo.
3. Tali informazioni saranno trasmesse dai medici convenzionati tramite
il sistema
informatico delle Aziende e/o delle Regioni per le finalità di
governance del SSR. Le
suddette informazioni, elaborate a cura dell’Azienda, regolarmente
trasmesse in
forma aggregata ai componenti dei Comitati Aziendali e Regionali, sono
patrimonio
della stessa Azienda e dei medici e vengono utilizzate per le finalità
di comune
interesse.
4. Il flusso informativo di cui ai commi precedenti potrà essere avviato
solo dopo
adeguata valutazione sulla sicurezza delle infrastrutture, nonché nel
rispetto della
normativa sulla privacy e senza oneri tecnici ed economici per la
trasmissione a
carico dei medici convenzionati.».
ART. 20 – TESSERA SANITARIA E RICETTA ELETTRONICA.
1. Dopo l’articolo 59 dell’ACN 23 marzo 2005 è inserito il seguente:
«ART. 59 TER – TESSERA SANITARIA E RICETTA ELETTRONICA.
1. Dal momento dell’avvio a regime da parte della Regione o Provincia
Autonoma di
appartenenza, del progetto Tessera Sanitaria-collegamento in rete dei
medici-ricetta
elettronica, formalizzato dalla normativa nazionale e dagli accordi tra
lo Stato e la
singola regione, il medico prescrittore in rapporto di convenzione con
il SSN è
tenuto al puntuale rispetto degli adempimenti di cui al DPCM 26 marzo
2008 così
come definito ai sensi dell’art. 13 bis, comma 5.
2. In caso di inadempienza il medico di cui al precedente comma è
soggetto alla
riduzione del trattamento economico complessivo in misura pari al 1,15 %
su base
annua.
3. L’inadempienza e la sua durata su base mensile sono documentate
attraverso le
verifiche del Sistema Tessera Sanitaria.
4. La relativa trattenuta è applicata dall’ Azienda sanitaria sul
trattamento
economico percepito nel mese successivo al verificarsi
dell’inadempienza.
5. La riduzione non è applicata nei casi in cui l’inadempienza dipenda
da cause
tecniche non legate alla responsabilità del medico e valutate tramite le
verifiche
disposte dal Sistema Tessera Sanitaria.
6. L’eventuale ricorso da parte del medico è valutato dal Collegio
Arbitrale secondo
le modalità previste dall’art. 30.».
ART. 21 – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E PER L''ASSICURAZIONE DI MALATTIA.
1. Nell’art. 60, comma 1 dell’ACN 23 marzo 2005, dopo le parole: «pari
al» è
abrogato: «15%» ed è inserito: «16,5%»; dopo le parole: «regionali o
aziendali, di cui
il» è abrogato: «9,375%» ed è inserito: «10,375%»; infine, dopo le
parole: «a carico
dell'Azienda e il» è abrogato: «5,625%» ed è inserito: «6,125%».
2. Nel medesimo articolo, comma 2, dopo le parole: «comma 1 decorre dal»
sono
abrogate le successive: «1.1.2004» e sono inserite le seguenti:
«1.1.2008».
3. Nel medesimo articolo, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2bis. Ferma restando la quota di contributo a carico dell’Azienda, i
medici di cui al
comma 1 possono optare a partire dal 1 gennaio 2009 per l’incremento
dell’aliquota
contributiva a proprio carico di un punto intero percentuale fino ad un
massimo di
cinque punti. Tale scelta si esercita al massimo una volta all’anno
entro il 31
gennaio. L’aliquota resta confermata negli anni successivi in assenza di
comunicazione di variazione da effettuarsi eventualmente entro la stessa
data.».
4. Nel medesimo articolo, comma 4, sono abrogate le parole: da «Per far
fronte» a
«apposite assicurazioni» e sono inserite le seguenti: «Per far fronte al
pregiudizio
economico derivante dall’onere della sostituzione per eventi di malattia
e di
infortunio, anche in relazione allo stato di gravidanza e secondo il
disposto del
Decreto legislativo 151/2001, è posto a carico del servizio pubblico un
onere pari
allo 0,36% (zero virgola trentasei per cento) dei compensi di cui
all’art. 59, lettera A,
comma 1 da utilizzare per la stipula di apposite assicurazioni. Al fine
di migliorare i
trattamenti assicurativi e includere nella gamma degli eventi assicurati
anche le
eventuali conseguenze economiche di lungo periodo, a decorrere dal 31
dicembre
2009 l’importo del Fondo di cui al periodo precedente del presente
comma, è pari
allo 0,72% dei compensi di cui all’art. 59, lettera A, comma 1».
5. Nel medesimo articolo, comma 5, sono abrogate le parole: da «Con le
stesse
cadenze» a «ad evidenza pubblica» e sono inserite le seguenti: «Con le
stesse cadenze
previste per il versamento del contributo previdenziale, le Aziende
versano
all'ENPAM il contributo di cui al precedente comma 4 affinché provveda
in merito».
6. Nel medesimo articolo, è abrogato il comma 6.
7. Nel medesimo articolo, è abrogato il comma 7.
8. Nel medesimo articolo, è abrogato il comma 8.
9. Nel medesimo articolo, dopo il comma 8 è inserito il seguente comma:
«8bis. L’onere derivante dalla complessiva contribuzione previdenziale e
dalla
attuazione del comma 4 del presente articolo costituisce parte
integrante del costo
della convenzione come definita dalla contrattazione nazionale,
regionale ed
aziendale.».
ART. 22 – COMPITI DEL MEDICO.
1. Nell’art. 67, comma 16, dell’ACN 23 marzo 2005 è abrogata la lettera
b) e sono
inserite le seguenti:
«b1) l’adesione alle aggregazioni funzionali e alle unità complesse
delle cure primarie
di cui rispettivamente agli artt. 26 bis e 26 ter con particolare
riferimento alla
continuità dell’assistenza nelle strutture protette e nei programmi di
assistenza
domiciliare;
b2) gli adempimenti di quanto previsto all’art. 59 ter;».
ART. 23 – TRATTAMENTO ECONOMICO.
1. Nell’art. 72, comma 1, dell’ACN 23 marzo 2005, sono abrogate le
parole: da «In
attuazione» a «20,84» e sono inserite le seguenti: «A far data dal 1
gennaio 2008
l’onorario professionale di cui all’art. 72, comma 1 dell’ACN 23 marzo
2005 è
rideterminato in euro 22,03 per ogni ora di attività svolta ai sensi del
presente
capo.».
2. Nel medesimo articolo, comma 3, dopo le parole: «nella misura del» è
abrogato:
«15%» ed è inserito: «16,5%»; dopo le parole: «di cui il» è abrogato:
«9,375%» ed è
inserito: «10,375%»; dopo le parole: «a carico dell’azienda e il» è
abrogato: «5,625%»
ed è inserito: «6,125%»; infine, all’ultimo periodo, dopo le parole:
«decorre dall’» è
abrogato: «1.1.2004» ed è inserito: «1.1.2008».
3. Nel medesimo articolo, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3bis. Ferma restando la quota di contributo a carico dell’Azienda, i
medici di cui al
presente articolo possono optare a partire dal 1 gennaio 2009 per
l’incremento
dell’aliquota contributiva a proprio carico di un punto intero
percentuale fino ad un
massimo di cinque punti. Tale scelta si esercita al massimo una volta
all’anno entro
il 31 gennaio. L’aliquota resta confermata negli anni successivi in
assenza di
comunicazione di variazione da effettuarsi eventualmente entro la stessa
data.».
4. Nel medesimo articolo, comma 4, sono abrogate le parole: da
«L’Azienda» a
«379/90» e sono inserite le seguenti: «Per far fronte al mancato
guadagno derivante
al medico di cui al presente articolo per malattia, gravidanza,
puerperio, anche in
relazione al disposto del d.lgs. n. 151/2001 l’Azienda versa all’ENPAM,
con le stesse
cadenze previste per il versamento del contributo previdenziale di cui
al comma 3 ed
affinché provveda in merito, un contributo dello 0,36% sull’ammontare
dell’onorario
professionale di cui al comma 1 da utilizzare per la stipula di apposite
assicurazioni. Al fine di migliorare i trattamenti assicurativi e
includere nella
gamma degli eventi assicurati anche le eventuali conseguenze economiche
di lungo
periodo, a decorrere dal 31 dicembre 2009 l’importo del Fondo di cui al
periodo
precedente del presente comma, è pari allo 0,72% dei compensi di cui al
comma 1».
5. Nel medesimo articolo, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4bis. L’onere derivante dalla complessiva contribuzione previdenziale e
dalla
attuazione del precedente comma 4 costituisce parte integrante del costo
della
convenzione come definito dalla contrattazione nazionale, regionale ed
aziendale.».
6. Nel medesimo articolo, comma 6, sono abrogate le parole: da «Le
Aziende» a
«presente Accordo» e sono inserite le seguenti: «Gli arretrati di cui
alla tabella C
dell’art. 9 sono corrisposti entro il mese di giugno 2009. Gli
adeguamenti
contrattuali di cui alla tabella D dell’art. 9 devono essere effettuati
entro giugno
2009 unitamente alla corresponsione dei relativi arretrati riferiti
all’anno 2009. Gli
arretrati riferiti all’anno 2008 e derivanti dall’applicazione del comma
1 saranno
corrisposti entro ottobre 2009».
ART. 24 – COMPITI E DOVERI DEL MEDICO – LIBERA PROFESSIONE.
1. Nell’art. 78, comma 7 dell’ACN 23 marzo 2005, è abrogata la lettera
a) e sono
inserite le seguenti:
«a1) l’adesione alle aggregazioni funzionali e alle unità complesse
delle cure primarie
di cui rispettivamente agli artt. 26 bis e 26 ter;
a2) gli adempimenti di quanto previsto all’art. 59 ter;».
ART. 25 – TRATTAMENTO ECONOMICO.
1. Nell’art. 85, comma 1 dell’ACN 23 marzo 2005, sono abrogate le
parole: da «A far
data» a «31.12.2005.» e sono inserite le seguenti: «A far data dal 1
gennaio 2008
l’incremento disposto sull’onorario professionale di cui all’art. 85,
comma 1 ACN 23
marzo 2005 è pari ad euro 0,99».
2. Nel medesimo articolo, comma 3, sono abrogate le parole: da «Le
Aziende» a
«presente Accordo.» e sono inserite le seguenti: «Gli arretrati di cui
alla tabella E
dell’art. 9 sono corrisposti entro il mese di giugno 2009. Gli
adeguamenti
contrattuali di cui alla tabella F dell’art. 9 devono essere effettuati
entro giugno
2009 unitamente alla corresponsione dei relativi arretrati riferiti
all’anno 2009. Gli
arretrati riferiti all’anno 2008 e derivanti dall’applicazione del comma
1 saranno
corrisposti entro ottobre 2009».
ART. 26 – PREMIO DI COLLABORAZIONE.
1. Nell’art. 87, comma 1 dell’ACN 23 marzo 2005, dopo le parole: «85,
comma 1»
sono inserite le seguenti: «ACN 23 marzo 2005».
ART. 27 – PREMIO DI OPEROSITÀ.
1. Nell’art. 88, comma 3 dell’ACN 23 marzo 2005, dopo le parole:
«all’art. 85, » sono
inserite le seguenti: «comma 1 ACN 23 marzo 2005»; dopo le parole:
«piena
disponibilità» sono inserite le seguenti: «nel limite di quanto già
corrisposto ai sensi
dell’ACN 23 marzo 2005 ».
ART. 28 – TRATTAMENTO ECONOMICO – RIPOSO ANNUALE.
1. Nell’art. 98, comma 1 dell’ACN 23 marzo 2005, sono abrogate le
parole: da «In
attuazione» a «20,84» e sono inserite le seguenti: «A far data dal 1
gennaio 2008
l’onorario professionale di cui all’art. 98, comma 1 dell’ACN 23 marzo
2005 è
rideterminato in euro 22,03 per ogni ora di attività svolta ai sensi del
presente
capo.».
2. Nel medesimo articolo, comma 5, sono abrogate le parole: da «Le
Aziende» a
«presente Accordo» e sono inserite le seguenti: «Gli arretrati di cui
alla tabella C
dell’art. 9 sono corrisposti entro il mese di giugno 2009. Gli
adeguamenti
contrattuali di cui alla tabella D dell’art. 9 devono essere effettuati
entro giugno
2009 unitamente alla corresponsione dei relativi arretrati riferiti
all’anno 2009. Gli
arretrati riferiti all’anno 2008 e derivanti dall’applicazione del comma
1 saranno
corrisposti entro ottobre 2009».
ART. 29 – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI
DERIVANTI DALL’’INCARICO.
1. Nell’art. 99, comma 1 dell’ACN 23 marzo 2005, dopo le parole: «nella
misura del»
è abrogato: «15%» ed è inserito: «16,5%»; dopo le parole: «di cui» la
parola: «l’» è
sostituita con «il» ed è abrogato: «9,375%» ed è inserito: «10,375%»;
dopo le parole:
«a proprio carico e il» è abrogato: «5,625%» ed è inserito: «6,125%»;
infine, all’ultimo
periodo, dopo «decorre dall’» è abrogato: «1.1.2004» ed è inserito:
«1.1.2008».
2. Nel medesimo articolo, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1bis. Ferma restando la quota di contributo a carico dell’Azienda, i
medici di cui al
presente articolo possono optare a partire dal 1 gennaio 2009 per
l’incremento
dell’aliquota contributiva a proprio carico di un punto intero
percentuale fino ad un
massimo di cinque punti. Tale scelta si esercita al massimo una volta
all’anno entro
il 31 gennaio. L’aliquota resta confermata negli anni successivi in
assenza di
comunicazione di variazione da effettuarsi eventualmente entro la stessa
data.».
3. Nel medesimo articolo, comma 2, sono abrogate le parole: da
«L’Azienda» a
«379/90.» e sono inserite le seguenti: «Per far fronte al mancato
guadagno derivante
al medico di cui al presente articolo per malattia, gravidanza,
puerperio, anche in
relazione al disposto del d.lgs. n. 151/2001 l’Azienda versa all’ENPAM,
con le stesse
cadenze previste per il versamento del contributo previdenziale di cui
al comma 1 ed
affinché provveda in merito, un contributo dello 0,36% sull’ammontare
dell’onorario
professionale di cui all’art. 98, comma 1 da utilizzare per la stipula
di apposite
assicurazioni. Al fine di migliorare i trattamenti assicurativi e
includere nella
gamma degli eventi assicurati anche le eventuali conseguenze economiche
di lungo
periodo, a decorrere dal 31 dicembre 2009 l’importo del Fondo di cui al
periodo
precedente del presente comma è pari allo 0,72% dei compensi di cui
all’art. 98,
comma 1.».
4. Nel medesimo articolo, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2bis. L’onere derivante dalla complessiva contribuzione previdenziale e
dalla
attuazione del precedente comma 2 costituisce parte integrante del costo
della
convenzione come definito dalla contrattazione nazionale, regionale ed
aziendale.».
NORMA FINALE N. 1
1. Nella Norma Finale n. 10, comma 1 dell’ACN 23 marzo 2005, dopo le
parole: «in
vigore» sono abrogate le successive: «del presente Accordo sono» e sono
inserite le
seguenti: «dell’ACN 23 marzo 2005 erano».
36
NORMA FINALE N. 2
1. È abrogata la Norma Finale n. 13 dell’ACN 23 marzo 2005.
37
NORMA FINALE N. 3
2. È abrogata la Norma Finale n. 14 dell’ACN 23 marzo 2005.
38
NORMA FINALE N. 4
1. Dopo la Norma Finale n. 15 dell’ACN 23 marzo 2005, è inserita la
seguente:
«NORMA FINALE N. 16
In ottemperanza al combinato disposto dell’art. 46, comma 1 D.lgs. 30
marzo 2001,
n. 165 e dell’art. 52, comma 27 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 la
SISAC
fornisce assistenza alle amministrazioni in materia di uniforme
interpretazione delle
clausole contrattuali sentite le OO.SS. firmatarie del presente
accordo.».
39
NORMA FINALE N. 5
1. Dopo la Norma Finale n. 15 dell’ACN 23 marzo 2005, è inserita la
seguente:
«NORMA FINALE N. 17
1. I contenuti del presente articolo rappresentano altrettanti impegni
che le parti
decidono di assumere con la sottoscrizione di questo accordo e di
recepire per la
loro concreta applicazione nel prossimo accordo relativo al biennio
2008/2009. In
particolare si conviene di precisare già in questo accordo che le
finalità cui devono
essere destinate le risorse del prossimo biennio economico 2008/2009
sono quelle
richiamate ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.
2. Tutte le risorse disponibili per il rinnovo del secondo biennio
economico
2008/2009 dovranno essere finalizzate al potenziamento dei processi di
riorganizzazione ed integrazione. A tal fine le risorse di competenza
del 2008
saranno erogate solo a partire dal 1 gennaio 2009 congiuntamente a
quelle di
competenza del 2009. Le suddette risorse vengono utilizzate per
garantire:
a) il processo di perfezionamento degli accordi integrativi regionali,
prevedendo
meccanismi di garanzia che coinvolgano il livello di rappresentanza
nazionale
di parte pubblica e sindacale;
b) la definizione di istituti che assicurino il riconoscimento
dell’impegno
professionale graduato per livello di complessità in un’ottica di
uniformità
dell’assistenza tra le regioni.
3. Gli obiettivi da perseguire col prossimo Accordo sono rappresentati
in particolare
da quelli elencati di seguito:
a) per quanto riguarda gli obiettivi generali, si sottolinea l’esigenza
di
procedere verso la individuazione di forme di collaborazione tra il
medico di
medicina generale, i pediatri di libera scelta e lo specialista
ambulatoriale,
incluso quello ospedaliero, con l’individuazione e la definizione dei
relativi
vincoli di incompatibilità;
b) per quanto riguarda gli obiettivi specifici, si richiamano i
seguenti:
- miglioramento dell’accesso agli ambulatori di medicina generale e di
pediatria di libera scelta e ai poliambulatori specialistici pubblici, a
partire
dal potenziamento dell’orario di apertura quotidiana, anche ai fini di
ridurre
l’accesso improprio al pronto soccorso;
- potenziamento dei programmi di continuità assistenziale per garantire
una
assistenza e una presa in carico 24 ore su 7 giorni, a partire dai
pazienti
cronici a favore dei quali va previsto l’accesso in ospedale dei medici
convenzionati;
- potenziamento dell’assistenza domiciliare a favore della popolazione
sia in
età pediatrica che in età adulta;
- coinvolgimento programmato degli specialisti ambulatoriali a favore
sia degli
assistiti a domicilio o nelle strutture residenziali, sia ai fini del
potenziamento della diagnostica di primo livello presso gli ambulatori
dei
medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.
4. Oltre agli obiettivi indicati al precedente comma 3, le parti
convengono che nel
prossimo accordo si debbano affrontare tra l’altro anche i seguenti
aspetti:
- la revisione delle modalità e della struttura del compenso del medico,
anche
in relazione alle nuove unità complesse delle cure primarie;
40
- la partecipazione della specialistica ambulatoriale ai protocolli
operativi
della continuità dell’assistenza H 24;
- la definizione degli standard nazionali in ordine al sistema
informativo, con
particolare riferimento alla scheda sanitaria;
- l’approfondimento del flusso informativo che collega i medici
convenzionati
con le aziende sanitarie;
- la revisione della normativa contrattuale vigente al fine di renderla
coerente
con i nuovi assetti organizzativi;
- la revisione della costituzione e del funzionamento degli organismi
regionali
e aziendali nei quali è prevista la presenza delle Organizzazioni
Sindacali.
- l’adeguamento dei meccanismi di certificazione della rappresentatività
e dei
diritti sindacali.».
41
NORMA FINALE N. 6
1. Dopo la Norma Finale n. 15 dell’ACN 23 marzo 2005, è inserita la
seguente:
«NORMA FINALE N. 18
1. Le disposizioni degli artt. 26 e 54 dell’ACN 23 marzo 2005, così come
precisato
all’ultimo capoverso del comma 2 dell’art. 26 ter del presente accordo,
cessano e
non trovano applicazione per i soli medici che entrano a far parte delle
Unità
Complesse delle Cure Primarie. ».
42
NORMA FINALE N. 7
1. Dopo la Norma Finale n. 15 dell’ACN 23 marzo 2005, è inserita la
seguente:
«NORMA FINALE N. 19
1. Qualora gli accordi regionali di cui all’art. 26 ter prevedano da
parte dei medici
coinvolti nelle Unità complesse delle Cure primarie l’utilizzo di
società di servizio,
anche cooperative, queste, così come stabilito dalla lettera b, comma 3
dell’art. 54,
non possono in ogni caso fornire prestazioni sanitarie e assicurano
esclusivamente
beni e servizi ai medici.».
43
NORMA FINALE N. 8
1. Dopo la Norma Finale n. 15 dell’ACN 23 marzo 2005, è inserita la
seguente:
«NORMA FINALE N. 20
1. Le OO.SS. o le Parti citate nel presente ACN, anche quanto
diversamente
appellate, devono intendersi esclusivamente come quelle firmatarie.».
44
NORMA TRANSITORIA N. 1
1. La Norma Transitoria n. 2 dell’ACN 23 marzo 2005 è abrogata.
45
NORMA TRANSITORIA N. 2
1. La Norma Transitoria n. 3 dell’ACN 23 marzo 2005 è abrogata.
46
NORMA TRANSITORIA N. 3
1. Nella Norma Transitoria n. 5, comma 1 dell’ACN 23 marzo 2005, dopo le
parole:
«regionali ed aziendali» sono abrogate le successive: «stipulati ai
sensi del dell’ACN
23 marzo 2005 DPR 270/2000, vigenti alla data di entrata in vigore del
presente
Accordo» ed è inserita la seguente: «vigenti»; dopo le parole: «fino
all’entrata in vigore
dei successivi» sono abrogate le successive: «Accordi regionali ed
Aziendali».
47
NORMA TRANSITORIA N. 4
1. Nella Norma Transitoria n. 6, comma 1 dell’ACN 23 marzo 2005, sono
abrogate le
parole: da «Il termine di tre anni» a «del presente Accordo» e sono
inserite le
seguenti: «Ai medici in servizio alla data di entrata in vigore del
presente Accordo
che non risultino titolari di un numero minimo di scelte pari a 300
unità, il termine
di tre anni di cui all’art. 19, comma 3 è elevato a cinque anni».
48
NORMA TRANSITORIA N. 5
1. La Norma Transitoria n. 9 dell’ACN 23 marzo 2005 è abrogata.
49
NORMA TRANSITORIA N. 6
1. Dopo la Norma Transitoria n. 10 dell’ACN 23 marzo 2005, è inserita la
seguente:
«NORMA TRANSITORIA N. 11
I rappresentanti medici elettivi di cui all’art. 25, comma 4, con le
procedure di cui
all’allegato O del presente ACN restano in carica fino alla definizione
economico
normativa del biennio 2008-2009 ed alla sua entrata in vigore.».
50
NORMA TRANSITORIA N. 7
1. Dopo la Norma Transitoria n. 10 dell’ACN 23 marzo 2005, è inserita la
seguente:
«NORMA TRANSITORIA N. 12
1. In attesa della variazione dell’aliquota riferita all’assicurazione
di malattia, in
favore dei medici di Assistenza Primaria, di Continuità Assistenziale e
di Emergenza
Sanitaria Territoriale per ciascuno degli anni 2008 e 2009 sarà erogata
una quota
una tantum per ciascun assistito in carico/ora di attività svolta, al
netto degli oneri
previdenziali e fiscali a carico dell’azienda secondo la seguente
tabella:
2008 2009
Assistenza primaria € 0,13/assistito € 0,13/assistito
Continuità
assistenziale
€ 0,06/ora € 0,06/ora
Emergenza Sanitaria
Territoriale
€ 0,06/ora € 0,06/ora
Quanto dovuto ai sensi del presente comma verrà corrisposto entro il
mese di
ottobre 2009 per l’una tantum riferita all’anno 2008 ed entro il mese di
giugno 2010
per l’una tantum riferita all’anno 2009.».
51
DICHIARAZIONI A VERBALE.
Sono abrogate le Dichiarazioni congiunte dell’ACN 23 marzo 2005 e sono
inserite le
seguenti:
«DICHIARAZIONE CONGIUNTA
È volontà delle parti procedere ad una graduale riorganizzazione della
medicina
generale nel rispetto dei valori fondamentali che caratterizza il
rapporto di fiducia
medico-paziente ed il rapporto convenzionale individuale.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
La SISAC si impegna a collaborare con l’ENPAM per ridefinire le modalità
ed i
termini del versamento dei contributi dovuti e dell’invio della relativa
rendicontazione come richiesto dalla corretta imputazione sulla
posizione
previdenziale degli iscritti.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Le regioni e le OO.SS. firmatarie si impegnano alla prosecuzione
immediata delle
trattative per il secondo biennio economico 2008-2009, utilizzando tutte
le risorse
economiche disponibili per tale biennio per proseguire la
riorganizzazione della
medicina generale a partire da quanto pattuito nella norma finale 17.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Con il passaggio delle competenze gestionali ed organizzative dal
Ministero della
Giustizia al SSN e quindi alle Regioni ed alle ASL, l’assistenza
penitenziaria di base
è stata inserita nell’area della medicina generale erogata nel
territorio. Le parti
prendono atto che le problematiche concernenti il rapporto di lavoro del
personale
medico operante nelle strutture penitenziarie saranno affrontate nel
corso della
trattativa che seguirà alla firma del presente ACN, introducendo un
nuovo capo
dedicato alla medicina penitenziaria.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
L’applicazione delle disposizioni dell’art. 59 bis contenute ai commi 1
e 2 è
subordinata alla completa operatività del sistema informatico di cui al
comma 3 ed
alle condizioni stabilite dal comma 4 del medesimo articolo.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
L’attività del medico di assistenza primaria, ancorché si avvalga delle
prestazioni di
collaboratore di studio, non possiede le caratteristiche di autonoma
organizzazione
in quanto è sottoposta ad una serie di vincoli convenzionalmente
previsti:
• obbligatorietà di presenza settimanale in numero minimo di ore
giornaliere di
apertura del proprio studio;
• prescrizioni e controlli circa i requisiti dei locali adibiti ad
esercizio dell’attività
e della strumentazione in dotazione;
• limiti di anzianità per l’esercizio dell’attività;
• monitoraggio e verifiche continue dell’attività convenzionata;
• controlli della prescrizione con l’obbligo di adesione alle
deliberazioni regionali
ed aziendali circa l’indirizzo dell’attività.
».
52
ALLEGATO A.
1. Gli allegati A, A1, E, F, I, L, M, N, Q, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 e R
dell’ACN 23
marzo 2005 sono espunti dal testo e pubblicati sul sito istituzionale
della SISAC
(http://www.sisac.info).
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