ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON
I
MEDICI DI MEDICINA GENARALE AI SENSI DELL’ART. 8 DEL D.LGS. N. 502
DEL 1992 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
BIENNIO ECONOMICO 2008-2009
In data 10 marzo 2010 alle ore 12.00, ha avuto luogo l’incontro per
la firma
dell’Ipotesi di Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei
rapporti con i medici
di medicina generale ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992
e successive
modificazioni ed integrazioni tra
la SISAC nella persona del Coordinatore dott. Franco Rossi (firmato)
E LE SEGUENTI ORGANIZZAZIONI SINDACALI:
FIMMG firmato
SNAMI firmato
SMI firmato
INTESA SINDACALE
CISL MEDICI – FP CGIL MEDICI – SIMET – SUMAI firmato
Vista la legge 23 dicembre 1978 n. 833;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive
integrazioni e
modificazioni;
Visto l’art. 4, comma 9, legge 30 dicembre 1991 n. 412 e successive
integrazioni e
modificazioni;
Vista la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, recante
modifiche al titolo V
della parte seconda della Costituzione della Repubblica Italiana;
Visto l’art. 52, comma 27, legge 27 dicembre 2002 n. 289 e
successive integrazioni e
modificazioni;
Visto il Piano Sanitario Nazionale 2006 - 2008 risultante dall'atto
di intesa tra Stato
e Conferenza unificata Regioni e Autonomie Locali approvato con
decreto del
Presidente della Repubblica del 7 aprile 2006;
Visto l'Accordo tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e di
Bolzano, il
Ministero della Salute, il Ministero dell’economia e delle finanze,
il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, avente ad oggetto la disciplina
del procedimento di
contrattazione collettiva per il rinnovo degli accordi con il
personale convenzionato
con il Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell’articolo 52,
comma 27 della legge 27
dicembre 2002 n. 289, del 24 luglio 2003;
Visto l’art. 2 nonies della legge 26 maggio 2004 n. 138;
Visto l’accordo Stato-Regioni nella Conferenza permanente per i
rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29
luglio 2004;
Visto l’art. 1, comma 178 della legge 30 dicembre 2004 n. 311;
Al termine della riunione, le parti hanno sottoscritto l’allegato
Accordo Collettivo
Nazionale di Lavoro per la disciplina dei rapporti con i medici di
medicina generale.
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI
RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE AI SENSI DELL’ART.
8 DEL D.LGS. N. 502 DEL 1992 e successive modificazioni ed
integrazioni
INDICE
ART. 1 – ISTITUZIONE DEL REFERENTE NELLE UCCP.
...........................................................................
4
ART. 2 – MODIFICHE ALLE NORME VIGENTI SULL’INCOMPATIBILITÀ.
......................................................... 5
ART. 3 – DISPOSIZIONI SUI FLUSSI INFORMATIVI E COMUNICAZIONI
“PAPERLESS”. ....................................... 6
ART. 4 – LIVELLI DI CONTRATTAZIONE.
...............................................................................................
7
ART. 5 – INDICAZIONI PER I PROSSIMI ACCORDI INTEGRATIVI
REGIONALI................................................... 8
ART. 6 – TEMPISTICA DEGLI ACCORDI INTEGRATIVI REGIONALI
............................................................... 9
ART. 7 – IMPIEGO DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI NELL’ASSISTENZA
DOMICILIARE E RESIDENZIALE E
NELLE UCCP.
...............................................................................................................
10
ART. 8 – AUMENTI CONTRATTUALI.
.................................................................................................
11
ART. 9 – MODIFICHE ALL’ACN 23 MARZO 2005 E S.M.I.
.....................................................................
14
ART. 10 – ACN 23 MARZO 2005 E S.M.I.
.........................................................................................
15
NORMA TRANSITORIA N. 1
.............................................................................................................
16
DICHIARAZIONE A VERBALE
...........................................................................................................
17
ART. 1 – ISTITUZIONE DEL REFERENTE NELLE UCCP.
1. Nelle Unità Complesse delle Cure Primarie (UCCP) di cui all’art.
26ter ACN 23 marzo
2005 e s.m.i. per la disciplina dei rapporti con i medici di
medicina generale, è
istituito il ruolo del referente unico scelto tra i medici dell’UCCP
in rapporto di
convenzionamento con il SSN da almeno cinque anni.
2. Gli Accordi regionali individuano le specifiche funzioni, i
compiti e le responsabilità
del referente unico dell’UCCP definendone i criteri e le modalità
per la sua nomina da
parte delle Aziende Sanitarie, stabilendo anche il compenso da
corrispondere.
3. Il referente unico si avvale della collaborazione dei
coordinatori delle Aggregazioni
Funzionali di cui all’art. 26bis ACN 23 marzo 2005 e s.m.i.
4. L’onere del compenso di cui al comma 2 viene finanziato
attraverso la quota
assegnata agli Accordi Integrativi Regionali dal presente rinnovo
contrattuale.
ART. 2 – MODIFICHE ALLE NORME VIGENTI SULL’INCOMPATIBILITÀ.
1. Fatti salvi i criteri di incompatibilità già sanciti dall’art. 17
ACN 23 marzo 2005 e
s.m.i., ai sensi dell’art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991,
n. 412 è
incompatibile con lo svolgimento delle attività previste dal
presente accordo il medico
che:
a) sia iscritto negli elenchi dei medici specialisti ambulatoriali
convenzionati;
b) sia iscritto negli elenchi dei medici pediatri di libera scelta,
convenzionati ai sensi
dell’art. 8, comma 1, D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed
integrazioni.
2. La disciplina negoziale delle singole professioni afferenti il
presente Accordo non può
derogare alle disposizioni del precedente comma. Le clausole
difformi sono abrogate
fatta salva la norma finale n. 10 dell’ACN 23 marzo 2005 e s.m.i.
ART. 3 – DISPOSIZIONI SUI FLUSSI INFORMATIVI E COMUNICAZIONI
“PAPERLESS”.
1. Dal momento dell’avvio a regime da parte della regione o
provincia autonoma della
rete informatica regionale di cui all’art. 59ter dell’ACN 23 marzo
2005 e s.m.i.,
nell’ambito dei compiti del medico di assistenza primaria, è avviato
il percorso di
implementazione del “patient summary” attraverso le seguenti fasi da
attuare
progressivamente:
a) l’implementazione ha inizio con l’invio sperimentale, al fine
della valutazione della
qualità del dato, di un set concordato di informazioni riferito agli
assistiti in carico
ultra 75enni;
b) stabilizzato il flusso di cui al punto a), viene stabilita
concordemente a livello
regionale la graduale implementazione dell’invio dei dati, riferita
agli assistiti in
carico con patologie croniche;
c) al termine delle fasi di cui ai precedenti punti a) e b) è
prevista una verifica
congiunta a livello regionale al fine di valutare il raggiungimento
degli obiettivi ed
introdurre gli eventuali ed opportuni aggiustamenti per il
consolidamento del
“patient summary” riferito a tutta la popolazione assistita, al fine
dell’utilizzo da
parte del Sistema Sanitario Regionale.
Le regioni definiscono, d’intesa con le OO.SS. firmatarie del
presente accordo, la
tempistica più opportuna del percorso di implementazione del
“patient summary” per
rendere coerente lo sviluppo della sanità elettronica con la
programmazione regionale.
2. L’individuazione dei pazienti cronici per i quali è prevista
l’integrazione della quota
capitaria di cui all’art. 8 del presente accordo viene effettuata
con criteri definiti e
condivisi a livello regionale. Per tali pazienti i medici di
assistenza primaria inviano
all’Azienda sanitaria uno specifico prospetto informativo contenente
i principali dati
epidemiologici relativi ai pazienti cronici in carico. I dati
epidemiologici in loro
possesso da trasmettere nel prospetto informativo sono individuati e
condivisi a livello
regionale.
3. Le informazioni di cui al presente articolo, così come quelle
previste all’articolo 59bis
dell’ACN 23 marzo 2005 e s.m.i. e più in generale qualsiasi altra
informazione
amministrativa rilevante sotto il profilo del rapporto
convenzionale, vengono
trasmesse dal medico all’Azienda sanitaria e da quest’ultima al
medico
esclusivamente attraverso modalità informatizzate e l’impiego della
posta elettronica
certificata.
4. Gli obblighi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo devono
rispettare la tempistica
prevista al 1° comma dell’art. 59ter dell’ACN 23 marzo 2005 e
s.m.i., fatto salvo
quanto previsto al comma 4 dell’art. 59bis e al comma 5 dell’art.
13bis del medesimo
ACN.
ART. 4 – LIVELLI DI CONTRATTAZIONE.
1. L’Accordo collettivo nazionale si caratterizza come momento
organizzativo ed elemento
unificante del SSN, nonché come strumento di garanzia per i
cittadini e per gli
operatori.
2. I tre livelli di negoziazione previsti dalla normativa vigente
(nazionale, regionale e
aziendale) devono risultare coerenti col quadro istituzionale
definito dal nuovo titolo
V° della Costituzione, rispettando i principi di complementarietà e
mutua esclusione
che devono rendere razionale l’intero processo di contrattazione.
3. Il livello di negoziazione nazionale si svolge attorno ad aspetti
di ordine generale quali
ad esempio:
- La definizione dei compiti e delle funzioni del personale
sanitario convenzionato, a
partire dall’attuazione dei livelli essenziali ed uniformi di
assistenza;
- La dotazione finanziaria a disposizione dei tre livelli di
negoziazione per gli
incrementi da riconoscere al personale sanitario convenzionato in
occasione del
rinnovo contrattuale;
- La responsabilità delle istituzioni, Regioni e Aziende sanitarie,
nei confronti della
piena applicazione dell’Accordo Collettivo Nazionale.
4. Il livello di negoziazione regionale, Accordo Integrativo
Regionale, definisce obiettivi di
salute, modelli organizzativi e strumenti operativi per attuarli, in
coerenza con le
strategie e le finalità del Servizio Sanitario Regionale ed in
attuazione dei principi e dei
criteri concertati a livello nazionale.
5. Il livello di negoziazione aziendale, Accordo Attuativo
Aziendale, specifica i progetti e le
attività del personale sanitario convenzionato necessari
all’attuazione degli obiettivi
individuati dalla programmazione regionale.
6. È abrogato l’art. 2 ACN 23 marzo 2005 e s.m.i.
ART. 5 – INDICAZIONI PER I PROSSIMI ACCORDI INTEGRATIVI REGIONALI.
1. I prossimi AIR dovranno svilupparsi lungo il processo di
attuazione delle nuove forme
organizzative (AFT e UCCP), individuate con l’ACN 29 luglio 2009,
affrontando in
particolare i seguenti aspetti:
a) Relazioni funzionali tra i professionisti che operano nell’ambito
di dette forme
organizzative, avendo riguardo in particolare alle nuove funzioni di
valenza
comune espletabili nel nuovo contesto collaborativo e quelle tra gli
stessi
professionisti e l’Azienda sanitaria;
b) Azioni per favorire gli utenti e l’accesso ai servizi, con
particolare riferimento a:
- Accessibilità giornaliera di almeno 12 ore ai servizi dell’UCCP
(con sede di
riferimento o con sede unica)
- Possibilità di accesso in tempo reale, per i professionisti
operanti nelle sedi di
UCCP, ai dati clinici di tutti gli assistiti del territorio di
riferimento
- Individuazione e potenziamento della strumentazione diagnostica di
base
disponibile presso la sede dell’UCCP
- Potenziamento dell’assistenza domiciliare e residenziale, con
individuazione di
personale infermieristico dedicato
- Sviluppo della medicina d’iniziativa, delle attività di
prevenzione e dei
programmi assistenziali rivolti ai casi più complessi
c) Miglioramento della presa in carico degli assistiti affetti da
patologia cronica e
adesione ai livelli assistenziali di diagnosi e cura previsti dai
percorsi diagnostico terapeutici-assistenziali (PDTA) condivisi;
d) Definizione e monitoraggio di indicatori di qualità
dell’assistenza anche con la
finalità di misurazione dello stato di salute degli assistiti
portatori di patologia
cronica;
e) Valutazione dell’appropriatezza dei servizi erogati, inclusa la
misurazione
dell’impatto sui consumi complessivi e specifici degli assistiti
affetti da distinta
patologia cronica;
f) Messa a punto dei percorsi di assistenza interdisciplinare
integrata, ambulatoriale
e domiciliare, a favore dell’anziano e dell’anziano fragile,
coinvolgenti tutte le
competenze professionali operanti in ambito distrettuale, con la
partecipazione
delle AFT e delle UCCP.
ART. 6 – TEMPISTICA DEGLI ACCORDI INTEGRATIVI REGIONALI
1. Gli Accordi Integrativi Regionali (AIR) sono siglati e resi
operativi da appositi
provvedimenti regionali entro 9 mesi dall’entrata in vigore del
presente Accordo
Collettivo Nazionale.
2. Qualora in una Regione tale termine non venga rispettato, le
risorse definite dal
presente ACN per l’AIR vengono attribuite come segue:
- per ciascun settore di attività (Assistenza Primaria, Continuità
Assistenziale,
Medicina dei servizi, Emergenza territoriale), secondo le stesse
modalità e
proporzioni concordate per l’attribuzione della quota nazionale
degli incrementi
contrattuali definiti dal presente ACN;
- sono riconosciute ai medici convenzionati previa riduzione del
10%.
- la Regione interessata adotta i provvedimenti conseguenti.
ART. 7 – IMPIEGO DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI NELL’ASSISTENZA
DOMICILIARE E
RESIDENZIALE E NELLE UCCP.
1. Nell’ambito della UCCP, lo specialista ambulatoriale ha il
compito di garantire
l’assistenza specialistica definita dalla programmazione aziendale
ai pazienti assistiti
dall’UCCP, presso la sede della stessa, a domicilio o presso altre
strutture
residenziali.
2. L’attività dello specialista ambulatoriale nell’ambito della UCCP
si svolge in accordo
con l’attività degli altri medici convenzionati operanti nella
medesima UCCP (medicina
generale, pediatria di famiglia, ecc.) e viene coordinata dal
referente della stessa
UCCP.
ART. 8 – AUMENTI CONTRATTUALI.
1. Le Regioni e le Organizzazioni sindacali, preso atto delle
disposizioni finanziarie
assunte dal Governo in materia, fissano un aumento, per medici di
medicina generale
a quota capitaria e a quota oraria (assistenza primaria, continuità
assistenziale,
emergenza sanitaria territoriale, medicina dei servizi), da erogarsi
secondo le seguenti
tabelle e da considerarsi al netto degli oneri previdenziali e
fiscali a carico
dell’azienda:
Medici di Assistenza Primaria
TABELLA A – Arretrati 2008 - 2009
Anno |
€/anno per assistito |
arretrati 2008 |
0,27 |
arretrati 2009 |
2,17 |
TABELLA B – Incrementi 2010
Decorrenza |
quota capitaria |
ACN 23 marzo 2005 e s.m.i./presente
accordo |
dal 1.1.2010 |
€ 10,80 |
Art. 59, lett. A, comma 9 |
dal 1.1.2010 |
€ 0,20 |
Assistenza al cronico |
dal 1.1.2010 |
€ 0,81 |
Accordo Integrativo Regionale |
Medici di Continuità Assistenziale, Medici di Emergenza Sanitaria
Territoriale
TABELLA C – Arretrati 2008 - 2009
Anno |
€/per ora |
arretrati 2008 |
0,08 |
arretrati 2009 |
0,69 |
TABELLA D – Incrementi 2010
Decorrenza |
quota oraria |
ACN 23 marzo 2005 e s.m.i./presente
accordo |
dal 1.1.2010 |
€ 0,43 |
Art. 72, comma 1 e 98, comma 1 |
dal 1.1.2010 |
€ 0,26 |
Accordo Integrativo Regionale |
Medici di Medicina dei Sevizi Territoriali
TABELLA E – Arretrati 2008 - 2009
Anno |
€/per ora |
arretrati 2008 |
0,08 |
arretrati 2009 |
0,69 |
TABELLA F – Incrementi 2010
Decorrenza |
quota oraria |
ACN 23 marzo 2005 e s.m.i./presente
accordo |
dal 1.1.2010 |
€ 0,43 |
Art. 85, comma 1 |
dal 1.1.2010 |
€ 0,26 |
Accordo Integrativo Regionale |
2. le Regioni, per i relativi accordi decentrati potranno contare su
una quota per
assistito/ora, al netto degli oneri previdenziali e fiscali a carico
dell’azienda, pari ad
euro 0,81 (zero/81) per l’assistenza primaria, euro 0,26 (zero/26)
per la continuità
assistenziale, per l’emergenza sanitaria territoriale e per la
medicina dei servizi.
3. Ai sensi dell’art. 59, lett. A, comma 9 dell’ACN 23 marzo 2005 e
s.m.i., per ciascun
assistito che abbia compiuto il 75° anno di età, il compenso
aggiuntivo annuo, pari ad
euro 20,29 è incrementato, a far data dal 1 gennaio 2010, di euro
10,80 (dieci/80).
4. A far data dal 1 gennaio 2010, ai sensi dell’art. 72, comma 1
dell’ACN 23 marzo 2005
e s.m.i., l’onorario professionale dei medici di continuità
assistenziale è rideterminato
in euro 22,46 (ventidue/46).
5. A far data dal 1 gennaio 2010, ai sensi dell’art. 85, comma 1
dell’ACN 23 marzo 2005
e s.m.i., l’onorario professionale dei medici di medicina dei
servizi è incrementato
ulteriormente di euro 0,43 (zero/43).
6. A far data dal 1 gennaio 2010, ai sensi dell’art. 98, comma 1
dell’ACN 23 marzo 2005
e s.m.i., l’onorario professionale dei medici di emergenza sanitaria
territoriale è
rideterminato in euro 22,46 (ventidue/46).
7. Euro 0,20 (zero/20), per ciascun assistito dai medici di
assistenza primaria, al netto
degli oneri previdenziali e fiscali a carico dell’azienda, viene
attribuito dalla Regione ai
propri medici di assistenza primaria in base al numero di assistiti
presenti nella loro
lista affetti da una o più delle patologie croniche di cui al DM 28
maggio 1999, n. 329.
8. Le Regioni assegnano tale disponibilità finanziaria entro tre
mesi dall’entrata in vigore
del presente ACN. Trascorso tale termine, le risorse non assegnate
per l’assistenza ai
pazienti di cui al precedente comma 7, vengono assegnate ai medici
sulla base del
numero di assistiti con età superiore ai 75 anni presenti nella loro
lista.
9. La mancata collaborazione del medico di assistenza primaria nel
fornire quanto
previsto al precedente art. 3, comma 2 comporta la sospensione
dell’assegnazione
della quota di cui al precedente comma 7.
10. Gli arretrati di cui alle tabelle A (medici di assistenza
primaria), C (medici di
continuità assistenziale e emergenza sanitaria territoriale), E
(medici di medicina dei
servizi) del comma 1 del presente articolo, sono corrisposti entro
tre mesi dall’entrata
in vigore del presente ACN.
11. Gli arretrati derivanti dagli adeguamenti contrattuali di cui ai
commi 3, 4, 5 e 6 del
presente articolo sono corrisposti entro sei mesi dall’entrata in
vigore del presente
ACN.
12. Gli arretrati derivanti dagli adeguamenti contrattuali, a far
data dal 1 gennaio 2010,
di cui al comma 2 del presente articolo, sono corrisposti entro tre
mesi dalla stipula
dell’accordo regionale o entro tre mesi dalla scadenza dei termini
dell’art. 6 del
presente ACN.
13. Tutti gli incrementi e gli arretrati di cui al presente articolo
sono corrisposti nel limite
del massimale del medico di assistenza primaria e delle scelte in
deroga acquisibili
secondo quanto previsto dall’art. 40 dell’ACN 23 marzo 2005.
ART. 9 – MODIFICHE ALL’ACN 23 MARZO 2005 E S.M.I.
1. Nell’art. 59, lett. B, comma 7 dell’ACN 29 luglio 2009 e s.m.i.
dopo le parole
“utilizzano un infermiere professionale” sono inserite le seguenti
“o un tecnico della
riabilitazione, o un assistente sanitario, o un ostetrico o altro
professionista sanitario
equivalente”. Nel medesimo comma dopo le parole “per assistito in
carico.” sono
aggiunte le seguenti “Nell’ambito delle medesime risorse di cui
all’art. 46 e fermo
restando la misura fissata al successivo comma 8 lett. d), i medici
di assistenza
primaria possono utilizzare l’operatore socio sanitario (O.S.S.)
assunto secondo il
relativo contratto nazionale di lavoro per la categoria o fornito da
società, cooperative
o associazioni di servizio, o comunque utilizzato secondo specifiche
autorizzazioni
aziendali. L’Azienda per l’OSS corrisponde, fatto salvo quanto
previsto dall’art. 26 ter,
un’indennità annua nella misura di Euro 3,50 per assistito in
carico.”.
2. Nell’art. 22, comma 10 dell’ACN 23 marzo 2005 e s.m.i. dopo le
parole “sindacali
firmatarie” le parole “del presente accordo” sono sostituite dalle
seguenti:
“dell’accordo di rinnovo del biennio economico 2008-2009”.
ART. 10 – ACN 23 MARZO 2005 E S.M.I.
1. Il presente Accordo rappresenta il rinnovo del biennio economico
2008-2009 e integra
con le clausole normative dei precedenti articoli il quadro
normativo dell’ACN 23
marzo 2005 e s.m.i.
NORMA TRANSITORIA N. 1
I rapporti contrattuali in essere tra i medici incaricati
provvisori, i medici in servizio di
guardia medica, di cui rispettivamente agli articoli 50, 51 della L.
9 ottobre 1970, n. 740
col SSN possono essere prorogati fino alla predisposizione della
specifica disciplina da
definire nella successiva contrattazione nazionale.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le regioni si impegnano ad utilizzare l’eventuale disponibilità di
risorse derivante
dall’applicazione dell’art. 6, comma 2 del presente Accordo a favore
di programmi di
integrazione tra l’attività di continuità assistenziale e quelle di
assistenza primaria.
DICHIARAZIONE A VERBALE
La SISAC, alla luce della comunicazione inviata dal Comitato di
Settore del Comparto
Sanità in merito all’impegno a valutare la possibile attribuzione
della quota aggiuntiva
dello 0,8% rispetto all’incremento già riconosciuto nell’ambito del
presente rinnovo
contrattuale, si impegna a riconvocare le parti una volta esperite
tutte le procedure di
deliberazione del relativo atto di indirizzo.
Il Coordinatore
dott. Franco Rossi
(firmato)
DICHIARAZIONI A VERBALE DELLE OO.SS. – MEDICINA GENERALE
DICHIARAZIONE A VERBALE SNAMI
Lo S.N.A.M.I., in sede di sottoscrizione dell'ACN, solleva
principalmente le seguenti,
importanti, riserve:
- l'Accordo avrebbe dovuto riguardare solo il biennio economico 2008
- 2009 ed invece introduce
diverse novità di carattere normativo
- le provvidenze economiche messe in campo appaiono largamente
insufficienti per coprire anche
solo l'aggravio dei fattori di produzione della categoria
- viene istituita la figura di un "referente unico" delle UCCP con
diversa remunerazione rispetto agli
altri Colleghi, introducendo per la prima volta, nella medicina
generale, un rapporto gerarchico tra
medici che S.N.A.M.I. non può condividere
- viene introdotto l'obbligo di implementazione del "patient
summary" che si tradurrà non solo in
una semplice trasmissione/registrazione di dati ma, piuttosto, in
una nuova attività con importanti
valenze pubblicistiche e con pesanti ricadute di carattere
medico-legale niente affatto riconosciute
in termini economici.
Tuttavia, si rileva che, ai sensi dell'articolo 22 comma 10 dell'ACN
23 marzo 2005 e s.m.i., così
come ulteriormente modificato dall'articolo 9 comma 2 del presente
Accordo, le OOSS non
firmatarie non possono partecipare alla contrattazione regionale. La
sussistenza di tale norma,
essa stessa considerata come vessatoria e per nulla condivisibile da
parte di S.N.A.M.I., rende
ragione del fatto che S.N.A.M.I., per non essere escluso dalle
trattative decentrate, deve
sottoscrivere il presente Accordo, in esecuzione del mandato del
proprio Consiglio Nazionale,
accompagnando tale atto dalla presentazione della presente
dichiarazione a verbale di cui si
chiede l'integrale pubblicazione in calce all'Accordo stesso.
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