IPOTESI DI ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE AI SENSI DELL'ART.8 DEL D.LGS. N.502 DEL 1992 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI In data 29 marzo 2018 alle ore 16.30, ha avuto luogo l'incontro per la firma dell'Ipotesi di Accordo Collettivo Nazionale per la dissciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'articolo 8 del D.lgs. n.502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
PREMESSA Il presente
ACN viene sottoscritto in attesa di concludere
entro l'anno la contrattazione del triennio
2016-2018 (economico e normativo). In
considerazione dell'attuale contesto normativo,
il presente Accordo affronta alcune priorità
emerse nel corso della trattativa, già oggetto
delle linee di indirizzo, che richiedono una
soluzione negoziale particolarmente tempestiva.
Tali priorità attengono in particolare alla
realizzazione degli obiettivi prioritari di
politica sanitaria nazionale (Piano Nazionale
della Cronicità, Piano Nazionale Prevenzione
Vaccinale, Accesso improprio al Pronto Soccorso,
Governo delle liste di attesa e appropriatezza),
alla necessità di affrontare il ricambio
generazionale connesso alla carenza dei medici
che si prospetta nel prossimo quinquennio e alla
regolamentazione del diritto di sciopero in
ottemperanza alla normativa di riferimento per i
servizi pubblici essenziali. Con il presente ACN
vengono altresì definite le modalità di
erogazione delle risorse relative agli anni
2010-2015, pari alla indennità di vacanza
contrattuale già corrisposta ai dipendenti del
SSN, nonché gli arretrati derivanti dagli
incrementi previsti per gli anni 2016-2017 per
la partecipazione alla realizzazione degli
obiettivi prioritari di politica sanitaria
nazionale sopra richiamati. ART. 1 -
OBIETTIVI PRIORITARI DI POLITICA SANITARIA
NAZIONALE La
programmazione regionale finalizzerà gli AAIIRR
alla realizzazione delle esigenze assistenziali
del proprio territorio, anche attraverso la
definizione di indicatori di performance, di
processo e di risultato su obiettivi di salute
dei cittadini e tenendo conto anche degli
indirizzi di politica sanitaria nazionale in
tema di attuazione degli obiettivi prioritari
declinatí nelle seguenti lettere: A) PIANO
NAZIONALE DELLA CRONICITÀ (P.N.C.). Il
miglioramento delle condizioni sociosanitarie e
l'aumento della sopravvivenza, parallelamente
all'invecchiamento della popolazione, hanno
prodotto un progressivo incremento delle
malattie ad andamento cronico, B) PIANO
NAZIONALE PREVENZIONE VACCINALE (P.N.P.V.)
2017-2019. La riduzione del C) ACCESSO
IMPROPRIO AL PRONTO SOCCORSO. L'aumento
complessivo della domanda di D) GOVERNO
DELLE LISTE D'ATTESA E APPROPRIATEZZA.
Nell'ambito degli AAIIRR, fermo restando la
programmazione regionale in tema di prestazioni
necessarie e coerenti col fabbisogno,
deve essere previsto specificamente il
coinvolgimento e la partecipazione dei medici di
assistenza primaria ai percorsi regionali di
prescrizione, prenotazione, erogazione e
monitoraggio delle prestazioni, che distinguano
i primi accessi dai percorsi di follow-up nel
rispetto delle condizioni di erogabilità e
indicazioni di appropriatezza previsti dalle
normative vigenti. In particolare, per
l'erogazione delle prestazioni potrà essere
previsto il coinvolgimento delle forme
organizzative dei medici di medicina generale
nei processi di budgeting aziendali. ART. 2 -
GRADUATORIA REGIONALE E GRADUATORIE AZIENDALI
PER INCARICHI TEMPORANEI E SOSTITUZIONI 1.
A partire dalla graduatoria predisposta
in base alle domande presentate successivamente
ART. 15
- GRADUATORIA REGIONALE E GRADUATORIE AZIENDALI
PER INCARICHI
1.
I
medici da incaricare per la medicina generale
sono tratti da una graduatoria per titoli, di
validità annuale, predisposta a livello
regionale dall'Assessorato alla Sanità con
procedure informatiche tese allo snellimento
burocratico e al rispetto dei tempi.
2.
I
medici che aspirano all'iscrizione nella
graduatoria non devono trovarsi nella condizione
di cui all'articolo 17, comma 2, lettere b) e f)
e devono possedere, alla scadenza del termine
per la presentazione della domanda, i seguenti
requisiti: a)
cittadinanza italiana o di altro Paese
appartenente alla UE, incluse le equiparazioni
disposte dalle leggi vigenti; b)
iscrizione all'Albo professionale; c) titolo di
formazione in medicina generale, o titolo
equipollente, come previsto dal D.lgs. 17 agosto
1999, n. 368 e successive modifiche e
integrazioni. Possono altresì presentare domanda
di inserimento in graduatoria i medici che
nell'anno acquisiranno il titolo di formazione.
Il titolo deve essere posseduto ed
autocertificato entro il 15 settembre ai fini
dell'inserimento nella graduatoria provvisoria
di cui al comma 5.
3.
Ai fini dell'inclusione nella graduatoria i
medici di cui al comma 2 devono trasmettere a
mezzo procedura telematica definita dalla
Regione, entro il termine del 31 gennaio,
all'Assessorato regionale alla Sanità o alla
Azienda Sanitaria individuata dalla Regione, una
domanda in bollo integrata ai sensi della
normativa vigente con dichiarazione sostitutiva
di certificazione e di atto notorio
relativamente a requisiti, titoli accademici, di
studio e di servizio. Ai fini della
determinazione del punteggio valido per la
graduatoria sono valutati i titoli accademici,
di studio e di servizio posseduti alla data del
31 dicembre dell'anno precedente, oltre al
punteggio per il titolo di cui al precedente
comma 2, lettera c). La domanda di inclusione
deve essere presentata ogni anno. La stessa deve
eventualmente contenere le dichiarazioni
concernenti i titoli che comportino modificazioni
al precedente punteggio a norma dell'articolo
16. La Regione può prevedere che nella medesima
domanda il medico esprima la propria
disponibilità ad essere inserito nelle
graduatorie aziendali di cui al comma 6.
4.
L'amministrazione regionale o l'Azienda
Sanitaria individuata dalla Regione, sulla base
dei titoli e dei criteri di valutazione di cui
all'articolo 16, predispone la graduatoria,
specificando, a fianco di ciascun nominativo, il
punteggio conseguito ed evidenziando l'eventuale
possesso del titolo di formazione specilìca in
medicina generale.
5.
La graduatoria provvisoria è resa pubblica entro
il 30 settembre sul sito istituzionale della
Regione. Entro 15 (quindici) giorni dalla
pubblicazione i medici interessati possono
presentare all'Assessorato regionale alla
Sanità, o alla Azienda Sanitaria individuata
dalla Regione, istanza motivata di riesame della
loro posizione in graduatoria. La graduatoria
definitiva è approvata dall'Assessorato regionale
alla Sanità che provvede alla pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale entro il 30 novembre di
ciascun anno. La pubblicazione sul BUR e sul
sito istituzionale della Regione costituisce
notificazione ufficiale. La graduatoria ha
validità dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno
successivo.
6.
Le Aziende, fatte salve diverse determinazioni
in sede di AIR relativamente alla
7.
tempistica, entro 15 (quindici) giorni dalla
pubblicazione della graduatoria definitiva di cui
al comma precedente, pubblicano sul proprio sito
istituzionale un avviso per la predisposizione
di graduatorie aziendali di medici disponibili
all'eventuale conferimento di incarico
provvisorio, a tempo determinato o
all'affidamento di sostituzione, secondo il
seguente ordine di priorità: a) medici
iscritti nella graduatoria regionale secondo
l'ordine di punteggio; b) medici
che abbiano acquisito il titolo di formazione
specifica in medicina generale successivamente
alla data di scadenza della presentazione della
domanda di inclusione in graduatoria regionale. Ai sensi
dell'articolo 19, comma 11, della L. 28 dicembre
2001, n. 448, per il solo affidamento di
sostituzione: c) medici
iscritti al corso di formazione specifica in
medicina generale; d) medici
che abbiano acquisito l'abilitazione
professionale successivamente alla data del
31/12/1994; e) medici
iscritti ai corsi di specializzazione.
7.
Le domande di partecipazione all'avviso di cui
al comma 6, in bollo, devono essere trasmesse
entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione sul
sito dell'Azienda, fatto salvo il caso di
adozione della procedura di cui al comma 3,
ultimo capoverso. I medici di cui al precedente
comma, lettere da b) a e) sono graduati
nell'ordine della minore età al conseguimento
del diploma di laurea, del voto di laurea e
della anzianità di laurea.
8.
I
medici già titolari di incarico a tempo
indeterminato in un settore di cui all'articolo
13, comma 1 del presente Accordo possono
partecipare per graduatoria regionale solo in un
settore diverso da quello in cui sono titolari.
9.
Il medico che accetta l'incarico in un settore
di cui all'articolo 13, comma 1 del presente
Accordo non può concorrere all'assegnazione di
ulteriori incarichi dello stesso settore in base
alla medesima graduatoria regionale.
10.
La Regione può provvedere alla attuazione di
quanto disposto dal presente articolo adottando
differenti modalità di trasmissione delle
domande tese comunque alla semplificazione
dell'iter amministrativo, alla riduzione degli
adempimenti dei medici aspiranti all'incarico ed
alla limitazione degli oneri sostenuti. ART. 3 -
TITOLI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
REGIONALE 1.
A partire dalla graduatoria predisposta
in base alle domande presentate successivamente
all'entrata in vigore del presente Accordo,
l'articolo 16 dell'ACN 23 marzo 2005 e s.m.i. è
sostituito dal seguente:
ART. 16
- TITOLI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
REGIONALE
1.
I
titoli valutabili ai fini della formazione della
graduatoria sono elencati di seguito con
l'indicazione del relativo punteggio: I. TITOLI
ACCADEMICI E DI STUDIO:
a)
diploma di laurea conseguito con voto 110/110 e
110/110 e lode o 100/100 e 100/100 e lode: p.
1,00
b)
diploma di laurea conseguito con voti da 105/110
a 109/110 o da 95/100 a 99/100: p. 0,50
c)
diploma di laurea conseguito con voti da 100/110
a 104/110 o da 90/100 a 94/100: p. 0,30
d)
specializzazione in discipline equipollenti ed
affini a quella di medicina generale ai sensi
della normativa vigente, per ciascuna
specializzazione: p. 0,50
e)
titolo di formazione specifica in medicina
generale di cui al D.Igs. 17 agosto 1999, n. 368
e successive modifiche e integrazioni: p. 7,20
f)
conoscenza della lingua inglese documentata dal
possesso di certificato non inferiore al livello
B2 del Quadro Comune Europeo (QCE),
complessivamente: p. 0,20
g)
conoscenza dei principali programmi informatici
documentata dal possesso della Patente Europea
per l'utilizzo del PC (ECDL), complessivamente:
p. 0,20
II. TITOLI
DI SERVIZIO:
a)
attività medico di assistenza primaria, sia con
incarico a tempo indeterminato che con incarico
provvisorio, per ciascun mese complessivo: p.
0,20 Il punteggio
è elevato a 0,30 per l'attività nell'ambito
della Regione nella cui graduatoria si
b)
attività di sostituzione del medico di
assistenza primaria solo se svolta con
riferimento a più di 100 utenti e per periodi
non inferiori a 5 giorni continuativi (le
sostituzioni dovute ad attività sindacale del
titolare sono valutate anche se di durata
inferiore a 5 giorni). Le sostituzioni
effettuate su base oraria sono valutate con gli
stessi criteri di cui alla lettera c), per
ciascun mese complessivo: p. 0,20
c)
servizio effettivo di medico di continuità
assistenziale, con incarico a tempo
indeterminato, determinato, provvisorio o anche
a titolo di sostituzione per ogni mese
corrispondente a 96 ore di attività. (Per
ciascun mese solare non può essere considerato
un numero di ore superiore a quello massimo
consentito dall'Accordo nazionale relativo al
settore): p. 0,20
d)
servizio effettivo con incarico a tempo
indeterminato, determinato, provvisorio o anche
a titolo di sostituzione nella emergenza
sanitaria territoriale, per ogni mese di
attività: p. 0,20
e)
servizio effettivo con incarico a tempo
indeterminato o di sostituzione nella medicina
dei servizi territoriali, per ogni mese di
attività corrispondente a 96 ore di attività: p.
0,20
f)
servizio effettivo con incarico a tempo
indeterminato, determinato o anche a titolo di
sostituzione di medico di assistenza
penitenziaria/servizio effettivo in rapporto di
convenzionamento con il SSN, presso gli Istituti
penitenziari, per ogni mese di attività
corrispondente a 96 ore di attività: p. 0,20
g)
attività di medico addetto all'assistenza
sanitaria negli Istituti penitenziari sia a
tempo indeterminato che di sostituzione per
conto del Ministero di Giustizia, ai sensi della
L. 9 ottobre 1970, n. 740, per ogni mese di
attività: p. 0,20
h)
servizio effettivo nelle attività territoriali
programmate, per ogni mese di attività
corrispondente a 52 ore: p. 0,10
i)
attività medica di assistenza ai turisti
organizzata dalle Regioni o dalle Aziende, per
ciascun mese complessivo: p. 0,20
j)
turni di reperibilità programmata nei servizi
territoriali, di continuità assistenziale o di
emergenza sanitaria territoriale, ai sensi del
presente Accordo, per ogni mese corrispondente a
96 ore di attività: p. 0,05
k)
attività, anche in forma di sostituzione, di
medico pediatra di libera scelta se svolta con
riferimento ad almeno 70 (settanta) utenti e per
periodi non inferiori a 5 giorni continuativi,
per ciascun mese complessivo: p. 0,10
l)
medico specialista ambulatoriale nella branca di
medicina interna; medico generico di ambulatorio
ex enti mutualistici; medico generico fiduciario
e medico di ambulatorio convenzionato per il
servizio di assistenza sanitaria ai naviganti,
per ciascun mese: p. 0,05
m)
servizio militare di leva (o sostitutivo nel
servizio civile) anche in qualità di Ufficiale
Medico di complemento e per un massimo di 12
mesi, svolto dopo il conseguimento del diploma
di laurea in medicina, per ciascun mese p. 0,10 Tale
punteggio è elevato a 0,20/mese se il servizio
militare di leva è stato svolto in concomitanza
di incarico convenzionale conferito da Azienda
Sanitaria nell'area della medicina generale e
solo per il periodo concomitante con tale
incarico;
n)
servizio civile volontario espletato per finalità
e scopi umanitari o di solidarietà sociale, ai
sensi della L. 64/2001, svolto dopo il
conseguimento del diploma di laurea in medicina,
per ciascun mese, fino ad un massimo di 12 mesi:
p. 0,10 Tale
punteggio è elevato a 0,20/mese se il servizio
civile è svolto in concomitanza di incarico
convenzionale conferito da Azienda Sanitaria
nell'area medicina generale e solo per il
periodo concomitante con tale incarico;
o)
attività di ufficiale medico militare in
servizio permanente effettivo, di medico della
Polizia di Stato, per ogni mese di attività: p.
0,20
p)
servizio prestato presso aziende termali, (con
le modalità di cui all'articolo 8 della Legge 24
ottobre 2000, n. 323) equiparato all'attività di
continuità assistenziale, per ciascun mese
complessivo: p. 0,20
q)
servizio effettivo, svolto in paesi dell'Unione
Europea, riconducibile all'attività di medico di
assistenza primaria, della continuità
assistenziale e di emergenza sanitaria
territoriale; servizio prestato ai sensi della
Legge 11 agosto 2014, n. 125 e assistenza
sanitaria prestata da medici italiani ai sensi
del Decreto Ministeriale 1 settembre 1988, n.
430, per ciascun mese complessivo: p. 0,20
2.
Ai fini del calcolo dei punteggi relativi ai
titoli di servizio, tutte le frazioni di mese
dell'anno sono sommate. L'eventuale residuo
superiore a 15 giorni è valutato come mese
intero. I residui non valutati sono sommati alle
integrazioni dei titoli di servizio
eventualmente presentati negli anni successivi.
3.
Relativamente al servizio calcolato su base
oraria, per frazione di mese da valutare come
mese intero si intende un numero complessivo di
ore di attività superiore alla metà. I residui
non valutati sono sommati alle integrazioni dei
titoli di servizio eventualmente presentati
negli anni successivi.
4.
Il servizio effettivo indicato dal presente
articolo è determinato dalle sole ore di
attività svolta ed i periodi di sospensione
dall'attività convenzionale non concorrono al
computo, ad eccezione del periodo di astensione
obbligatoria o anticipata per gravidanza.
5.
I
titoli di servizio non sono cumulabili se
riferiti ad attività svolte nello stesso
periodo, ad eccezione della reperibilità di cui
alla lettera j). In caso di servizi concomitanti
è valutato quello che comporta il punteggio più
alto. Le attività di servizio eventualmente
svolte durante il corso di formazione specifica
in medicina generale non sono valutabili. Il
punteggio per attività di servizio eventualmente
svolte durante il corso di specializzazione è
alternativo a quello riconosciuto al comma 1,
punto I, lettera d) del presente articolo.
6.
A
parità di punteggio complessivo prevalgono,
nell'ordine, la minore età, il voto di laurea e
l'anzianità di laurea.
7.
Non sono valutabili attività che non siano
espressamente previste ed elencate dal presente
articolo. ART. 4 -
ESERCIZIO DEL DIRITTO Dl SCIOPERO 1.
L'articolo 31 dell'ACN 23 marzo 2005 e s.m.i. è
sostituito dal seguente:
ART. 31
- ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO
1.
L'esercizio del diritto di sciopero, le
prestazioni indispensabili e le loro modalità di
erogazione e quanto altro previsto dalla Legge
12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed
integrata dalla Legge 11 aprile 2000, n. 83,
sono regolamentati secondo quanto previsto
dall'Allegato 1 del presente Accordo, recante
l'Accordo Nazionale per la regolamentazione del
diritto di sciopero nell'area della medicina
generale. ART. 5 -
PROCEDURE PER L'ASSEGNAZIONE DI INCARICHI DI
ASSISTENZA PRIMARIA 1. A partire
dalla prima pubblicazione utile successiva al 1
gennaio 2019 degli incarichi vacanti di medico
di assistenza primaria, l'articolo 34 dell'ACN
23 marzo 2005 e s.m.i. è sostituito dal
seguente:
ART. 34
- PROCEDURE PER L'ASSEGNAZIONE DI INCARICHI DI
ASSISTENZA PRIMARIA.
1.
Entro la fine di marzo di ogni anno ciascuna
Regione, o il soggetto da questa individuato,
pubblica sul Bollettino Ufficiale l'elenco degli
ambiti territoriali vacanti di medico di
assistenza primaria e di quelli che si
renderanno disponibili nel corso dell'anno,
individuati dalle Aziende sulla base dei criteri
di cui al precedente articolo 33.
2.
In sede di pubblicazione degli incarichi, fermo
restando l'ambito di iscrizione negli elenchi di
scelta del medico, l'Azienda può indicare la
zona in cui deve essere comunque assicurata
l'assistenza ambulatoriale.
3.
L'indiCazione di cui al comma precedente
costituisce vincolo alla apertura di uno studio
nella zona indicata, vincolo che si protrae per
un periodo di anni 3 (tre) dall'iscrizione
nell'elenco, trascorso il quale, a richiesta del
medico interessato, l'Azíenda, in sede di
pubblicazione degli incarichi, indica la zona
stessa agli effetti della apertura dello studio
medico a carico del neo inserito.
4.
Gli aspiranti, entro 20 (venti) giorni dalla
pubblicazione di cui al comma 1, presentano alla
Regione, o al soggetto da questa individuato,
domanda di assegnazione, con apposizione del
bollo secondo la normativa vigente, per uno o
più incarichi vacanti.
5.
Possono concorrere al conferimento degli
incarichi:
a)
per trasferimento, i medici titolari di incarico
a tempo indeterminato di assistenza primaria
iscritti da almeno due anni in un elenco della
Regione che pubblica l'avviso e quelli iscritti
da almeno quattro anni in un elenco di altra
Regione, che al momento di attribuzione
dell'incarico non svolgano altre attività a
qualsiasi titolo nell'ambito del SSN, eccezion
fatta per attività di continuità assistenziale.
I trasferimenti sono possibili fino alla
concorrenza di un terzo degli incarichi
disponibili in ciascuna Azienda e i quozientì
frazionali ottenuti nel calcolo di cui sopra si
approssimano alla unità più vicina. In caso di
disponibilità di un solo posto può essere
esercitato il diritto di trasferimento;
b)
i
medici inclusi nella graduatoria regionale
valida per l'anno in corso;
c)
i
medici che abbiano acquisito il diploma di
formazione specifica in medicina generale
successivamente alla data di scadenza della
presentazione della domanda di inclusione in
graduatoria regionale valida per l'anno in
corso, autocertificandone il possesso all'atto
della presentazione della domanda di cui al
comma 4.
6.
I
medici già titolari d'incarico di assistenza
primaria a tempo indeterminato possono
concorrere all'assegnazione solo per
trasferimento.
7.
I
medici di cui al comma 5, lettera a) sono
graduati in base all'anzianità di incarico a
tempo indeterminato di medico di assistenza
primaria, detratti i periodi di eventuale
sospensione dall'incarico di cui all'articolo
18, comma 1.
8.
I
medici di cui al comma 5, lettera b) sono
graduati nell'ordine risultante dai seguenti
criteri:
a)
punteggio riportato nella graduatoria regionale
di cui all'articolo 15;
b)
punti 5 a coloro che nell'ambito territoriale
dichiarato carente per il quale concorrono
abbiano la residenza fin da due anni antecedenti
la scadenza del termine perla presentazione
della domanda di inclusione nella graduatoria
regionale e che tale requisito abbiano mantenuto
fino al conferimento dell'incarico;
c)
punti 20 ai medici residenti nell'ambito della
Regione da almeno due anni antecedenti la data
di scadenza del termine per la presentazione
della domanda di inclusione nella graduatoria
regionale e che tale requisito abbiano mantenuto
fino al conferimento dell'incarico.
9.
I
medici di cui al comma 5, lettera c) sono
graduati nell'ordine della minore età al
conseguimento del diploma di laurea, del voto di
laurea e dell'anzianità di laurea.
10.
In caso di pari posizione in graduatoria, i
medici di cui al comma 5, lettera a) e b) sono
graduati nell'ordine della minore età, del voto
di laurea e della anzianità di laurea.
11.
Le graduatorie per l'assegnazione degli
incarichi vacanti sono formulate sulla base
dell'anzianità, dei relativi punteggi e criteri
indicati, con la precisazione, per ciascun
nominativo, degli incarichi per cui concorre.
12.
La Regione, o il soggetto da questa individuato,
interpella i medici di cui al comma 5, lettera
a) e, successivamente, i medici di cui al comma
5, lettera b) sulla base delle percentuali di
riserva di cui ai successivi commi ed infine i
medici di cui al comma 5, lettera c) con
priorità di interpello per i residenti
nell'ambito carente, nell'Azienda, in seguito
nella Regione e da ultimo fuori Regione.
13.
Per l'assegnazione degli incarichi di cui al
comma 5, lettera b), le Regioni riservano una
percentuale, calcolata sul numero complessivo di
incarichi a livello regionale:
a)
80% a favore dei medici in possesso del titolo
di formazione specifica in medicina generale;
b)
20% a favore dei medici in possesso di titolo
equipollente al titolo di formazione specifica in
medicina generale.
14.
Qualora non vengano assegnati, per carenza di
domande, incarichi spettanti ad una delle
riserve di cui al comma precedente, gli stessi
vengono assegnati all'altra.
15.
Gli aspiranti all'assegnazione degli incarichi
possono concorrere esclusivamente per una delle
riserve di cui al comma 13, fatto salvo il
disposto di cui al precedente comma 14, e
dichiarano nella domanda la riserva perla quale
intendono concorrere.
16.
I
quozienti frazionali derivanti dall'applicazione
delle percentuali di riserva di cui al comma 13
sono approssimati alla unità più vicina. In caso
di quoziente frazionale pari per entrambe le
riserve, il relativo posto viene assegnato alla
riserva più bassa.
17.
Espletate le procedure di cui ai commi
precedenti, qualora uno o più incarichi
rimangano vacanti, la Regione o il soggetto da
questa individuato, predispone specifica
comunicazione inerente la disponibilità degli
incarichi sul proprio sito istituzionale e
chiede pubblicazione del relativo link sul sito
della SISAC al fine di favorire la partecipazione
di tutti i medici interessati. La Regione rende
altresì evidente sul proprio sito la data di
pubblicazione da parte della SISAC da cui
decorre il termine di 30 (trenta) giorni per la
presentazione delle domande, in bollo, da parte
dei medici, purché non titolari di altro
incarico a tempo indeterminato ai sensi del
presente Capo. La Regione,
o il soggetto da questa individuato, procede
alla valutazione delle domande
a)
medici inseriti nelle graduatorie di altre
Regioni;
b)
medici in possesso del titolo di formazione
specifica in medicina generale. I candidati
di cui alla lettera a) sono graduati sulla base
del punteggio già attribuito nella vigente
graduatoria di provenienza ed in caso di pari
punteggio prevalgono, nell'ordine, la minore
età, il voto di laurea e l'anzianità di laurea.
I candidati di cui alla lettera b) sono graduati
nell'ordine della minore età al conseguimento
del diploma di laurea, del voto di laurea e
dell'anzianità di laurea, con priorità di
interpello per i medici residenti nell'ambito
carente, nell'Azienda, successivamente nella
Regione e da ultimo fuori Regione.
18.
La Regione, o il soggetto individuato, indica
nell'avviso di cui al comma 1 la data e la sede
di convocazione dei candidati ovvero provvede,
secondo modalità dalla stessa definite, alla
convocazione dei medici con un preawiso di 15
(quindici) giorni. Gli stessi termini e modalità
si applicano alle procedure di cui al comma 17.
19.
Il medico interpellato deve, a pena di
decadenza, dichiarare l'incarico che accetta o
rinunciare all'assegnazione.
20.
La mancata presentazione costituisce rinuncia
all'incarico. Il medico oggettivamente
impossibilitato a presentarsi può dichiarare,
secondo modalità definite dalla Regione o in
assenza di tale definizione mediante telegramma,
raccomandata A/R o PEC, la propria disponibilità
all'accettazione con l'indicazione dell'ordine
di priorità tra gli incarichi per i quali abbia
presentato domanda; in tal caso gli sarà
attribuito il primo incarico disponibile tra
quelli indicati.
21.
Il medico che accetta per trasferimento decade
dall'incarico di provenienza, fatto salvo
l'obbligo di garantire l'attività convenzionale
nel periodo di preavviso di cui all'articolo 19,
comma 1, lettera c). La rinuncia o decadenza dal
nuovo incarico non consente il ripristino
dell'incarico di provenienza.
22.
All'atto dell'assegnazione dell'incarico il
medico deve rilasciare una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio attestante la
posizione giuridica. Eventuali situazioni di
incompatibilità di cui all'articolo 17 devono
essere risolte all'atto dell'assegnazione
dell'incarico e comunque cessare prima del
conferimento dello stesso.
23.
La Regione, o il soggetto individuato, espletate
le formalità per l'assegnazione degli incarichi,
invia gli atti alle Aziende interessate e, in
caso di assegnazione per trasferimento ad un
medico proveniente da altra Regione, comunica
alla Azienda di provenienza l'avvenuta
accettazione dell'incarico ai fini di quanto
previsto al comma 21.
24.
Qualora l'incarico venga assegnato ad un medico
già titolare in altra Regione di incarico di
continuità assistenziale, la Regione, o il
soggetto individuato, comunica all'Azienda di
provenienza l'avvenuto conferimento
dell'incarico, ai fini della verifica di
eventuali incompatibilità e dei conseguenti
effetti.
25.
Per impreviste vacanze di incarichi o per
sopravvenute esigenze straordinarie la Regione,
o il soggetto da questa individuato,
successivamente alla conclusione delle procedure
di cui ai commi 1 e 17, può procedere in corso
d'anno, alla pubblicazione di ulteriori avvisi
secondo
i termini, i críterí e le modalità
determinati nel presente articolo." ART. 6 -
PROCEDURE PER L'ASSEGNAZIONE DI INCARICHI DI
CONTINUITÀ ASSISTENZIALE A partire
dalla prima pubblicazione utile successiva al 1
gennaio 2019 degli incarichi vacanti di ART. 63 -
PROCEDURE PER L'AS.S`EGNAZIONE DI INCARICHI DI
CONTINUITÀ
1.
Entro la fine di marzo di ogni anno ciascuna
Regione, o il soggetto da questa individuato,
pubblica sul Bollettino Ufficiale l'elenco degli
incarichi vacanti di continuità assistenziale e
di quelli che si renderanno disponibili nel
corso dell'anno, individuati dalle Aziende sulla
base dei criteri di cui al successivo articolo
64.
2.
Gli aspiranti, entro 20 (venti) giorni dalla
pubblicazione di cui al comma 1, presentano alla
Regione, o al soggetto da questa individuato,
domanda di assegnazione, con apposizione del
bollo secondo la normativa vigente, per uno o
più incarichi vacanti.
3.
Possono concorrere al conferimento degli
incarichi: a) per
trasferimento, i medici titolari di incarico a
tempo indeterminato di continuità assistenziale
da almeno 2 anni in un'Azienda della Regione che
pubblica l'avviso e quelli titolari in
un'Azienda di altra Regione da almeno 3 anni che
al momento di attribuzione dell'incarico non
svolgano altre attività a qualsiasi titolo
nell'ambito del SSN, eccezion fatta per i medici
titolari di incarico a tempo indeterminato di
assistenza primaria con un carico inferiore a
650 assistiti. I trasferimenti sono possibili
fino alla concorrenza della metà degli incarichi
disponibili in ciascuna Azienda e i quozienti
frazionali ottenuti nel calcolo di cui sopra si
approssimano alla unità più vicina. In caso di
disponibilità di un solo posto può essere
esercitato il diritto di trasferimento; b) i medici
inclusi nella graduatoria regionale valida per
l'anno in corso; c) i medici
che abbiano acquisito il diploma di formazione
specifica in medicina generale successivamente
alla data di scadenza della presentazione della
domanda di inclusione in graduatoria regionale
valida per l'anno in corso, autocertìficandone il
possesso all'atto della presentazione della
domanda di cui al comma 2.
4.
I
medici già titolari d'incarico di continuità
assistenziale a tempo indeterminato possono
concorrere all'assegnazione solo per
trasferimento.
5.
I
medici di cui al comma 3, lettera a) sono
graduati in base all'anzianità di incarico a
tempo indeterminato di medico di continuità
assistenziale, detratti i periodi di eventuale
sospensione dall'incarico di cui all'articolo
18, comma 1.
6.
I
medici di cui al comma 3, lettera b) sono
graduati nell'ordine risultante dai seguenti
criteri: a) punteggio
riportato nella graduatoria regionale di cui
all'articolo 15; b) punti 5 a
coloro che nell'ambito dell'Azienda, nella quale
è vacante l'incarico per il quale concorrono,
abbiano la residenza fin da due anni antecedenti
la scadenza del termine per la presentazione
della domanda di inclusione nella graduatoria
regionale e che tale requisito abbiano mantenuto
fino al conferimento dell'incarico; c) punti 20
ai medici residenti nell'ambito della Regione da
almeno due anni antecedenti la data di scadenza
del termine per la presentazione della domanda
di inclusione nella graduatoria regionale e che
tale requisito abbiano mantenuto fino al
conferimento dell'incarico.
7.
I
medici di cui al comma 3, lettera c) sono
graduati nell'ordine della minore età al
conseguimento del diploma di laurea, del voto di
laurea e dell'anzianità di laurea.
8.
In caso di pari posizione in graduatoria, i
medici di cui al comma 3, lettera a) e b) sono
graduati nell'ordine della minore età, del voto
di laurea e della anzianità di laurea.
9.
Le graduatorie per l'assegnazione degli
incarichi vacanti sono formulate sulla base
dell'anzianità, dei relativi punteggi e criteri
indicati, con la precisazione, per ciascun
nominativo, degli incarichi per cui concorre.
10.
La Regione, o il soggetto da questa individuato,
interpella i medici di cui al comma 3, lettera
a) e, successivamente, i medici di cui al comma
3, lettera b) sulla base delle percentuali di
riserva di cui ai successivi commi ed infine i
medici di cui al comma 3, lettera c) con
priorità di interpello per i residenti nel
territorio aziendale, in seguito nella Regione e
da ultimo fuori Regione.
11.
Per l'assegnazione degli incarichi di cui al
comma 3, lettera b), le Regioni riservano una
percentuale, calcolata sul numero complessivo di
incarichi a livello regionale: a] 80% a
favore dei medici in possesso del titolo di
formazione specifica in medicina generale; b] 20% a
favore dei medici in possesso di titolo
equipollente al titolo di formazione specifica in
medicina generale.
12.
Qualora non vengano assegnati, per carenza di
domande, incarichi spettanti ad una delle
riserve di cui al comma precedente, gli stessi
vengono assegnati all'altra.
13.
Gli aspiranti all'assegnazione degli incarichi
possono concorrere esclusivamente per una delle
riserve di cui al comma 11, fatto salvo il
disposto di cui al precedente comma 12, e
dichiarano nella domanda la riserva per la quale
intendono concorrere.
14.
I
quozienti frazionali derivanti dall'applicazione
delle percentuali di riserva di cui al comma 11
sono approssimati alla unità più vicina. In caso
di quoziente frazionale pari per entrambe le
riserve, il relativo posto viene assegnato alla
riserva più bassa.
15.
Espletate le procedure di cui ai commi
precedenti, qualora uno o più incarichi
rimangano vacanti, la Regione o il soggetto da
questa individuato, predispone specifica
comunicazione inerente la disponibilità degli
incarichi sul proprio sito istituzionale e
chiede pubblicazione del relativo link sul sito
della SISAC al fine di favorire la partecipazione
di tutti i medici interessati. La Regione
rende altresì evidente sul proprio sito la data
di pubblicazione da parte della SISAC da cui
decorre il termine di 30 (trenta) giorni per la
presentazione delle domande, in bollo, da parte
dei medici, purché non titolari di altro
incarico a tempo indeterminato ai sensi del
presente Capo. La Regione,
o il soggetto da questa individuato, procede
alla valutazione delle domande pervenute secondo
il seguente ordine di priorità: a] medici
inseriti nelle graduatorie di altre Regioni; b] medici in
possesso del titolo di formazione specifica in
medicina generale. I candidati
di cui alla lettera a) sono graduati sulla base
del punteggio già attribuito nella vigente
graduatoria di provenienza ed in caso di pari
punteggio prevalgono, nell'ordine, la minore
età, il voto di laurea e l'anzianità di laurea.
I candidati di cui alla lettera b] sono graduati
nell'ordine della minore età al conseguimento
del diploma di laurea, del voto di laurea e
dell'anzianità di laurea, con priorità di
interpello per i medici residenti nel territorio
aziendale, successivamente nella Regione e fuori
Regione.
16.
La Regione, o il soggetto individuato, indica
nell'avviso di cui al comma 1 la data e la sede
di convocazione dei candidati ovvero provvede,
secondo modalità dalla stessa definite, alla
convocazione dei medici con un preavviso di 15
[quindici] giorni. Gli stessi termini e modalità
si applicano alle procedure dì cui al comma 15.
17.
Al momento dell'interpello il medico deve, a
pena di decadenza, dichiarare l'incarico che
accetta o rinunciare all'assegnazione.
18.
La mancata presentazione costituisce rinuncia
all'incarico. Il medico oggettivamente
impossibilitato a presentarsi può dichiarare,
secondo modalità definite dalla Regione o in
assenza di tale definizione mediante telegramma,
raccomandata A/R o PEC, la propria disponibilità
all'accettazione con l'indicazione dell'ordine
di priorità tra gli incarichi per i quali abbia
presentato domanda; in tal caso gli sarà
attribuito il primo incarico disponibile tra
quelli indicati.
19.
Il medico che accetta per trasferimento decade
dall'incarico di provenienza, fatto salvo
l'obbligo di garantire l'attività convenzionale
nel periodo di preavviso di cui all'articolo 19,
comma 1, lettera c). La rinuncia o decadenza dal
nuovo incarico non consente il ripristino
dell'incarico di provenienza.
20.
All'atto dell'assegnazione dell'incarico il
medico deve rilasciare una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio attestante la
posizione giuridica. Eventuali situazioni di
incompatibilità di cui all'articolo 17 devono
essere risolte all'atto dell'assegnazione
dell'incarico e comunque cessare prima del
conferimento dello stesso.
21.
La Regione, o il soggetto individuato, espletate
le formalità per l'assegnazione degli incarichi,
invia gli atti alle Aziende interessate e, in
caso di assegnazione per trasferimento ad un
medico proveniente da altra Regione, comunica
alla Azienda di provenienza l'avvenuta
accettazione dell'incarico ai fini di quanto
previsto al comma 19.
22.
Qualora l'incarico venga assegnato ad un medico
già titolare in altra Regione di incarico di
assistenza primaria, la Regione, o il soggetto
individuato, comunica all'Azienda di provenienza
l'avvenuto conferimento dell'incarico, ai fini
della verifica di eventuali incompatibilità e dei
conseguenti effetti.
23.
L'Azienda conferisce definitivamente l'incarico
a tempo indeterminato, con provvedimento del
Direttore Generale che viene comunicato
all'interessato mediante raccomandata con avviso
di ricevimento, con l'indicazione del termine di
inizio dell'attività, da cui decorrono gli
effetti giuridici ed economici.
24.
Per impreviste vacanze di incarichi o per
sopravvenute esigenze straordinarie la Regione,
o il soggetto da questa individuato,
successivamente alla conclusione delle procedure
di cui ai commi 1 e 15, può procedere, in corso
d'anno, alla pubblicazione di ulteriori avvisi
secondo i termini, i criteri e le modalità
determinati nel presente articolo. ART. 7 -
ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI DI EMERGENZA
SANITARIA TERRITORIALE A partire
dalla prima pubblicazione utile successiva al 1
gennaio 2019 degli incarichi vacanti di ART. 92 -
ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI.
1.
L'Azienda procede alla data del 1° marzo e del
1° settembre di ogni anno alla verifica degli
organici in dotazione ai servizi di emergenza
territoriale al fine di individuare gli incarichi
vacanti da pubblicare ai fini della successiva
copertura.
2.
Individuata la vacanza di incarico, l'Azienda ne
dà comunicazione alla Regione, o al soggetto da
questa individuato, per la pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione.
3.
Entro la fine dei mesi di aprile e di ottobre di
ogni anno ciascuna Regione, o il soggetto da
questa individuato, pubblica sul Bollettino
Ufficiale gli incarichi vacanti di emergenza
sanitaria territoriale, come individuati al
precedente comma 1.
4.
I
medici interessati, entro 20 (venti) giorni
dalla pubblicazione di cui al comma 3,
presentano alla Regione o al soggetto da essa
individuato apposita domanda di assegnazione,
con apposizione del bollo secondo la normativa
vigente, per uno o più incarichi vacanti
pubblicati.
5.
Possono concorrere al conferimento degli
incarichi vacanti pubblicati i medici in
possesso dell'attestato di idoneità rilasciato
dopo la frequenza dell'apposito corso di
formazione previsto ai sensi dell'articolo 96
del presente Accordo.
6.
Possono concorrere al conferimento degli
incarichi vacanti: a) i medici
titolari di incarico a tempo indeterminato per
la emergenza sanitaria territoriale in
un'Azienda della Regione che ha pubblicato gli
incarichi vacanti o in un'Azienda di altra
Regione, a condizione che risultino titolari
rispettivamente da almeno un anno e da almeno
due anni dell'incarico dal quale provengono. I
trasferimenti sono possibili fino alla
concorrenza di un terzo dei posti disponibili in
ciascuna Azienda e i quozienti frazionali
ottenuti nel calcolo del terzo di cui sopra si
approssimano alla unità più vicina. ln caso di
disponibilità di un solo posto per questo può
essere esercitato il diritto di trasferimento; b) i medici
inclusi nella graduatoria regionale valida per
l'anno in corso e che siano in possesso dei
requisiti necessari per le attività di emergenza
sanitaria territoriale, con priorità per:
I)
medici già incaricati a tempo indeterminato
presso la stessa Azienda nel servizio di
continuità assistenziale, di cui al Capo III;
II)
medici incaricati a tempo indeterminato di
continuità assistenziale nell'ambito della
stessa Regione, con priorità per quelli
residenti nell'ambito dell'Azienda da almeno un
anno antecedente la data di pubblicazione
dell'incarico vacante;
III)
medici inseriti nella graduatoria regionale, con
priorità per quelli residenti nell'ambito
dell'Azienda da almeno un anno antecedente la
data di pubblicazione dell'incarico vacante; c) i medici
che abbiano acquisito il titolo di formazione
specifica in medicina generale successivamente
alla data di scadenza della presentazione della
domanda di inclusione in graduatoria regionale
valida per l'anno in corso, autocertificandone il
possesso all'atto della presentazione della
domanda di cui al comma 4.
7.
I
medici già titolari d'incarico di emergenza
sanitaria territoriale a tempo indeterminato
possono concorrere all'assegnazione solo per
trasferimento.
8.
I
medici di cui al comma 6, lettera a) sono
graduati in base all'anzianità di incarico a
tempo indeterminato nell'emergenza sanitaria
territoriale, detratti i periodi di eventuale
sospensione dall'incarico di cui all'articolo
18, comma 1.
9.
I medici
di cui al comma 6, lettera b] sono graduati
secondo il punteggio riportato nella graduatoria
regionale di cui all'articolo 15;
10.
In caso di pari posizione, i medici di cui al
comma 6, lettera a) sono graduati nell'ordine di
minore età, voto di laurea ed anzianità di
laurea.
11.
I
medici di cui al comma 6, lettera c) sono
graduati nell'ordine della minore età al
conseguimento del diploma di laurea, del voto di
laurea e dell'anzianità di laurea.
12.
Le graduatorie per l'assegnazione degli
incarichi vengono formulate sulla base delle
relative posizioni dei concorrenti ed apponendo
a fianco al nominativo di ciascun medico lo o gli
incarichi vacanti per i quali egli abbia
inoltrato domanda di assegnazione.
13.
La Regione, o il soggetto da essa individuato,
interpella i medici di cui al comma 6, lettera
a), successivamente i medici di cui alla lettera
b) ed infine i medici di cui alla lettera c) con
priorità di interpello per i residenti nel
territorio aziendale, in Regione e da ultimo
fuori Regione.
14.
La Regione, o il soggetto da essa individuato,
indica nell'avviso di cui al comma 3 la data e
la sede di convocazione dei candidati ovvero
provvede, secondo modalità dalla stessa definite,
alla convocazione di tutti i medici aventi
titolo all'assegnazione degli incarichi con un
preavviso di 15 [quindici] giorni.
15.
La mancata presentazione costituisce rinuncia
all'incarico. Il medico oggettivamente
impossibilitato a presentarsi può dichiarare,
secondo modalità definite dalla Regione o in
mancanza di tale definizione mediante telegramma,
raccomandata A/R o PEC, la propria disponibilità
all'accettazione, con l'indicazione dell'ordine
di priorità tra gli incarichi vacanti per i
quali ha concorso. In tal caso gli sarà
attribuito il primo incarico disponibile tra
quelli vacanti.
16.
Il medico che accetta per trasferimento decade
dall'incarico di provenienza. La rinuncia o
decadenza dal nuovo incarico non consente il
ripristino dell'incarico di provenienza.
17.
All'atto dell'assegnazione dell'incarico il
medico deve rilasciare una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio attestante la
posizione giuridica. Eventuali situazioni di
incompatibilità di cui all'articolo 17 devono
essere risolte all'atto dell'assegnazione
dell'incarico e comunque cessare prima del
conferimento dello stesso.
18.
La Regione, o il soggetto individuato, espletate
le formalità per l'assegnazione degli incarichi,
invia gli atti alle Aziende interessate e, in
caso di assegnazione per trasferimento ad un
medico proveniente da altra Regione, comunica
alla Azienda di provenienza l'avvenuta
accettazione dell'incarico ai fini di quanto
previsto al comma 16.
19.
L'Azienda conferisce definitivamente l'incarico
a tempo indeterminato, con provvedimento del
Direttore Generale che viene comunicato
all'interessato mediante raccomandata con avviso
di ricevimento, con l'indicazione del termine di
inizio dell'attività, da cui decorrono gli
effetti giuridici ed economici.
20.
Nell'ambito degli Accordi aziendali sono
definiti i criteri di mobilità intraaziendale da
attuare prima della pubblicazione degli
incarichi.
21.
I
medici incaricati di emergenza sanitaria ai
quali sia riconosciuto dalla competente
commissione sanitaria dell'Azienda già
individuata per il personale dipendente lo stato
di inidoneità all'attività sui mezzi di
soccorso, ivi compreso lo stato di gravidanza fin
dal suo inizio, sono ricollocati ed utilizzati
nelle centrali operative, nei presidi fissi di
emergenza e nei DEA/PS.
22.
Le Regioni, previa valutazione del fabbisogno di
operatori, organizzano almeno una volta all'anno
i corsi specifici di idoneità all'emergenza,
definendone i relativi criteri di accesso e le
modalità." ART. 8 -
MODIFICHE ALL'ACN 23 MARZO 2005 E S.M.I.
1.
Nell'articolo 17, comma 2, la lettera b)
dell'ACN 23 marzo 2005 e s.m.i. è sostituita
dalla seguente "b) fruisca del trattamento per
invalidità assoluta e permanente da parte del
fondo di previdenza competente di cui al Decreto
15 ottobre 1976 del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale;".
2.
Nell'articolo 17, comma 2, lettera f) dell'ACN
23 marzo 2005 e s.m.i., le parole da "relativo
ad attività convenzionate e dipendenti del SSN"
fino a "trattamento di quiescenza del solo fondo
generale dell'Enpam” sono sostituite dalle
parole "come previsto dalla normativa vigente.
Tale incompatibilità non opera nei confronti dei
medici che beneficiano delle sole prestazioni
della "quota A" del fondo di previdenza generale
dell'ENPAM".
3.
Nell'articolo 38, comma 1 dell'ACN 23 marzo 2005
e s.m.i., dopo le parole "graduatoria di
disponibilità di cui all'art. 15" sono abrogate
le parole", comma 12".
4.
A
partire dall'entrata in vigore dell'articolo 2
del presente Accordo, nell'articolo 70, comma 4
dell'ACN 23 marzo 2005 e s.m.i., dopo le parole
“graduatoria aziendale di disponibilità di cui
all'articolo 15" sono abrogate le parole ",
comma 12,".
5.
Nell'articolo 81, comma 1 dell'ACN 23 marzo 2005
e s.m.i., dopo le parole “graduatoria di
disponibilità di cui all'art. 15" sono abrogate
le parole ", comma 12,".
6.
Nell'articolo 81, comma 4 dell'ACN 23 marzo 2005
e s.m.i., dopo le parole "graduatoria di
disponibilità di cui all'art. 15" sono abrogate
le parole “, comma 12,".
7.
Nell'articolo 97, comma 5 dell'ACN 23 marzo 2005
e s.m.i., dopo le parole "aziendale di
disponibilità [ex" sono abrogate le parole
"comma 12,”.
8.
A
partire dall'entrata in vigore dell'articolo 7
del presente Accordo, nell'articolo 97, comma 6
dell'ACN 23 marzo 2005 e s.m.i., dopo le parole
"dell'attestato di cui all'art. 92,", le parole
“comma 4" sono sostituite dalle parole "comma
5".
9.
A
partire dall'entrata in vigore dell'articolo 7
del presente Accordo, nell'articolo 97, comma 7
dell'ACN 23 marzo 2005 e s.m.i., dopo le parole
“dell'attestato di cui alI'art. 92,", le parole
"comma 4" sono sostituite dalle parole "comma
5".
10.
Nella norma finale n. 2 dell'ACN 23 marzo 2005 e
s.m.i, dopo le parole "della riserva di
assegnazione prevista", le parole "dell'articolo
16, comma 7, lettera a)" sono sostituite dalle
parole "a favore dei medici in possesso del
titolo di formazione specifica in medicina
generale".
11.
A
partire dall'entrata in vigore dell'articolo 6
del presente Accordo, nella norma finale n. 6
dell'ACN 23 marzo 2005 e s.m.i., dopo le parole
"quanto previsto dall'arL 63,", le parole “comma
2" sono sostituite dalle parole "comma 3".
12.
Nella norma finale n. 9 dell'ACN 23 marzo 2005 e
s.m.i, dopo le parole "graduatorie regionali con
il punteggio di", le parole "cui all'art. 16,
comma 1, titoli di servizio, lettera d)" sono
sostituite dalle parole "p. 0,05, per ogni mese
ragguagliato a 96 ore di attività".
13.
A
partire dall'entrata in vigore dell'articolo 2
del presente Accordo, è abrogata la norma finale
n. 5 dell'ACN 23 marzo 2005 e s.m.i.
14.
A
partire dall'entrata in vigore dell'articolo 2
del presente Accordo, è abrogata la norma
transitoria n. 4 dell'ACN 23 marzo 2005 e s.m.i.
15.
A
partire daIl'entrata in vigore dell'articolo 5
del presente Accordo, nella norma transitoria n.
10 dell'ACN 23 marzo 2005 e s.m.i., dopo le
parole "di cui all'art. 33, comma 12 e all'art.
34", le parole “comma 11" sono sostituite con le
parole “comma 2”.
16.
A
partire dall'entrata in vigore dell'articolo 2
del presente Accordo, è abrogato ogni
riferimento alle graduatorie di settore
contenuto nell'ACN 23 marzo 2005 e s.m.i. ART. 9 -
ARRETRATI
1. Preso atto delle disposizioni finanziarie
assunte dal Governo in materia e considerata la
scelta di addivenire alla sottoscrizione del
presente ACN in attesa di definire compiutamente
la revisione contrattuale normativa ed economica
relativa al triennio 2016-2018, le parti
concordano l'erogazione delle risorse relative
agli arretrati previsti per il periodo 2010-2015
(pari all'indennità di vacanza contrattuale già
corrisposta ai dipendenti del SSN), per medici
di medicina generale a quota capitaria e a quota
oraria (assistenza primaria, continuità
assistenziale, emergenza sanitaria territoriale,
medicina dei servizi), da erogarsi secondo le
seguenti tabelle e da considerarsi al netto
degli oneri previdenziali e fiscali a carico
dell'Azienda Medici di
Assistenza Primaria
Medici di
Continuità Assistenziale
Medici di Medicina dei Servizi Territoriali
Medici di
Emergenza Sanitaria Territoriale
2. Per la partecipazione alla realizzazione
degli obiettivi prioritari di politica sanitaria
nazionale (Piano Nazionale della Cronicità,
Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale, Accesso
improprio al Pronto Soccorso, Governo delle
liste di attesa e appropriatezza), per la
necessità di affrontare il ricambio
generazionale connesso alla carenza dei medici e
perla regolamentazione del diritto di sciopero
in ottemperanza alla normativa di riferimento
per i Servizi pubblici essenziali, sono
corrisposti gli arretrati relativi agli anni
2016 e 2017 (pari all'indennità di vacanza
contrattuale già corrisposta ai dipendenti del
SSN nonché agli arretrati derivanti dagli
incrementi previsti per gli anni 2016-2017)
secondo le seguenti tabelle e da considerarsi al
netto degli oneri previdenziali e fiscali a
carico dell'Azienda: Medici di
Assistenza Primaria
Medici di
Continuità Assistenziale
Medici di
Medicina dei Servizi Territoriali
Medici di
Emergenza Sanitaria Territoriale
3.
Gli arretrati di cui alla tabella A1 del comma 1
e alla tabella A2 del comma 2 sono corrisposti
nel limite del massimale del medico di
assistenza primaria e delle scelte in deroga
acquisite secondo quanto previsto dall'articolo
40 dell'ACN 23 marzo 2005 e s.m.i. nell'anno di
riferimento.
4.
Gli arretrati di cui alle tabelle B1, C1 e D1
del comma 1 e alle tabelle B2, C2 e D2 del comma
2 sono corrisposti ai medici di medicina
generale a quota oraria (continuità
assistenziale, medicina dei servizi, emergenza
sanitaria territoriale), in funzione delle ore
di servizio svolte nell'anno di riferimento.
5.
Gli arretrati di cui al comma 1 del presente
articolo sono corrisposti entro 60 giorni
dall'entrata in vigore del presente ACN.
6.
Gli arretrati di cui al comma 2 del presente
articolo sono corrisposti entro i 90 giorni
successivi al termine di cui al comma
precedente.
ART. 10 -
ENTRATA IN VIGORE DELL'ACCORDO E
RAPPRESENTATIVITA'
A LIVELLO DECENTRATO
1.
Il presente Accordo entra in vigore dalla
data di assunzione del relativo provvedimento da
parte della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato le Regioni e le Province autonome.
2.
Il presente Accordo nelle more della vigenza
dell'ACN del triennio 2016-2018 (economico e
normativo) integra e sostituisce, ove
espressamente previsto, l'ACN 23 marzo 2005 e
s.m.i.
3.
Le organizzazioni sindacali firmatarie del
presente Accordo, in possesso dei requisiti di
rappresentatività a livello nazionale di cui
all'articolo 22, comma 6, dell'ACN 23 marzo 2005
e s.m.i. sono legittimate alla trattativa e alla
stipula degli Accordi integrativi Regionali.
4.
Gli Accordi Attuativi Aziendali possono essere
stipulati dalle organizzazioni sindacali
firmatarie dell'Accordo Integrativo Regionale. ART. 11 -
ACCORDO NAZIONALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL
DIRITTO DI SCIOPERO NELL'AREA DELLA MEDICINA
GENERALE 1. Nell'ACN
23 marzo 2005 e s.m.i. è inserito il seguente: ALLEGATO 1 -
ACCORDO NAZIONALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL
DIRITTO DI
ART. 1
CAMPO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ
1.
Il presente Accordo è applicato a tutti i medici
di medicina generale in rapporto di
convenzionamento con il SSN operanti secondo le
previsioni del vigente ACN.
2.
Le clausole del presente Accordo attuano le
disposizioni contenute nella Legge 12 giugno
1990, n.146, come modificata ed integrata dalla
Legge 11 aprile 2000, n. 83 e successive
modificazioni ed integrazioni, in caso di
sciopero nei servizi pubblici essenziali, per
l'insieme delle prestazioni individuate come
indispensabili e fissano i criteri per la
determinazione dei contingenti di personale
convenzionato tenuti a garantirli. Per quanto
non espressamente previsto dal presente Accordo
si intendono applicate le disposizioni di legge
di cui al presente comma.
3.
Il presente Accordo indica tempi e modalità per
l'espletamento delle procedure di conciliazione
e di raffreddamento.
4.
Le clausole del presente Accordo si applicano
alle azioni sindacali relative alle politiche
sindacali di riforma, rivendicative e
contrattuali, sia a livello nazionale che
decentrato. Tutte le disposizioni in tema di
preavviso e di durata non si applicano nelle
vertenze relative alla difesa dei valori e
dell'ordine costituzionale, per gravi eventi
lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei
lavoratori.
ART. 2
SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
1.
1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della Legge 12
giugno 1990, n. 146 come modificata dagli
articoli 1 e 2 della Legge 11 aprile 2000, n.
83, i servizi pubblici da considerare essenziali
nella presente area negoziale sono i seguenti:
a)
assistenza primaria;
b)
continuità assistenziale;
c)
emergenza sanitaria territoriale;
d)
medicina dei servizi territoriali;
e)
assistenza negli istituti penitenziari (*).
2.
NeII'ambito dei suddetti servizi essenziali del
comma 1 è garantita, per ogni settore, nelle
forme e nelle modalità di cui al successivo
articolo 3, la continuità delle seguenti
prestazioni indispensabili per assicurare il
rispetto dei valori e dei diritti
costituzionalmente tutelati:
a)
assistenza primaria: visite domiciliari avuto
riguardo alle condizioni cliniche e alla
possibilità o meno di spostamento del paziente,
assistenza domiciliare integrata, assistenza
domiciliare programmata a malati terminali,
nonché le ulteriori prestazioni definite
indispensabili nell'ambito degli Accordi
regionali;
b)
continuità assistenziale: prestazioni di cui
all'articolo 67 nonché le ulteriori prestazioni
definite indispensabili nell'ambito degli
Accordi regionali, in particolare l'assistenza
domiciliare integrata e l'assistenza domiciliare
programmata a malati terminali;
c)
emergenza sanitaria territoriale: tutte quelle
di cui all'articolo 95 del vigente ACN per gli
aspetti inerenti il soccorso urgente;
d)
medicina dei servizi: tutte quelle rese
nell'ambito dei servizi per tossicodipendenza,
di igiene pubblica, d'igiene mentale, di
medicina fiscale;
e)
assistenza negli istituti penitenziari (*):
assistenza sanitaria urgente, comprensiva in
ogni caso delle terapie non procrastinabili,
presenza nei processi con rito direttissimo o
con imputati detenuti per quelle cause e uscite
per gravi motivi di sicurezza.
ART. 3
EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI E
CONTINGENTI DI PERSONALE
1.
Le prestazioni minime indispensabili di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera a) del presente
Accordo vengono erogate da ciascun medico di
assistenza primaria in riferimento ai propri
assistiti in carico.
2.
Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del
presente Accordo sono stabiliti, relativamente
ai medici di continuità assistenziale, di
medicina dei servizi territoriali, di emergenza
sanitaria territoriale ed i medici operanti
negli istituti penitenziari (*), con appositi
protocolli d'intesa a livello decentrato, i
criteri per la determinazione di contingenti di
personale medico da esonerare dalla
partecipazione a eventuali scioperi di categoria
al fine di garantire la continuità delle
prestazioni di cui all'articolo 2 del presente
Accordo, nonché per la loro distribuzione
territoriale.
3.
In conformità ai protocolli di cui al comma
precedente le Aziende individuano, in occasione
degli scioperi nell'area della medicina
generale, i nominativi dei medici tenuti alle
prestazioni indispensabili ed esonerati dallo
sciopero stesso, comunicando cinque giorni prima
della data di effettuazione dello sciopero, i
nominativi inclusi nei contingenti, alle
organizzazioni sindacali locali ed ai singoli
interessati. Il medico individuato ha il diritto
di esprimere, entro le ventiquattro ore
successive alla ricezione della comunicazione,
la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la
conseguente sostituzione nel caso sia possibile.
In ogni caso, per le prestazioni indispensabili
relative alla continuità assistenziale e
all'emergenza sanitaria territoriale, va
mantenuto in servizio il personale convenzionato
normalmente impiegato durante il turno in cui
viene effettuato lo sciopero (contingente
pieno).
ART. 4
MODALITA DI EFFETTUAZIONE DEGLI
SCIOPERI
1.
Le rappresentanze sindacali che proclamano
azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di
cui all'articolo 2 sono tenute a darne
comunicazione alle Aziende ed enti interessati
con un preavviso non inferiore a 10 giorni
precisando, in particolare, la durata
dell'astensione dal lavoro. In caso di revoca
spontanea di uno sciopero indetto in precedenza,
le rappresentanze sindacali devono darne
comunicazione alle predette amministrazioni
almeno 5 giorni prima.
2.
Le rappresentanze sindacali che proclamano
sciopero, a prescindere dall'ambito territoriale
di proclamazione dello stesso, informano con la
stessa tempistica di cui al precedente comma la
"Commissione di Garanzia per l'attuazione della
legge sullo sciopero nei servizi pubblici
essenziali".
3.
La proclamazione degli scioperi relativi a
vertenze nazionali vanno comunicati: al
Ministero della Salute, al Ministero degli
Interni, alla Presidenza della Conferenza delle
Regioni e a tutti i Presidenti di Regione e i
Presidenti delle Province Autonome di Trento e
Bolzano; la proclamazione di scioperi relativi a
vertenze in ambiti regionali vanno comunicati al
Presidente della Regione o della Provincia
Autonoma, all'Assessore alla Sanità, a tutti i
Prefetti delle province della Regione; la
proclamazione di scioperi relativi a vertenze a
livello di Azienda va comunicata all'Assessore
regionale alla Sanità, al Direttore Generale
dell'Azienda e al Prefetto competente per
territorio. Nei casi in cui lo sciopero incida
su servizi resi all'utenza, le Regioni ed enti
interessati sono tenuti a trasmettere agli
organi di stampa ed alle reti radiotelevisive
pubbliche e private di maggiore diffusione
nell'area interessata dallo sciopero una
comunicazione circa i tempi e le modalità
dell'azione di sciopero. Analoga comunicazione
viene effettuata dalle stesse amministrazioni
anche nell'ipotesi di revoca, sospensione o
rinvio dello sciopero, ai sensi dell'articolo 5,
comma 8.
4.
Le rappresentanze sindacali comunicano alle
amministrazioni interessate la durata delle
azioni di sciopero come di seguito elencate:
a)
il primo sciopero, per qualsiasi tipo di
vertenza, non potrà superare, la durata massima
di 48 (quarantotto) ore continuative anche per
quei comparti organizzati per turni. In ogni
caso lo sciopero non potrà essere a ridosso di
giorni festivi;
b)
gli scioperi successivi al primo per la medesima
vertenza non supereranno le 72 (settantadue)
ore. Nel caso in cui dovessero essere previsti a
ridosso dei giorni festivi, la loro durata non
potrà comunque superare le 24 ore;
c)
con esclusione del settore della assistenza
primaria, che promuoverà sempre scioperi non
inferiori ad una giornata lavorativa, gli
scioperi orari della durata inferiore ad un
giorno lavorativo si svolgeranno in un unico e
continuo periodo, all'inizio o alla fine di
ciascun turno, secondo l'articolazione
dell'orario previsto per il servizio;
d)
l'area funzionale minima per proclamare uno
sciopero è quella della singola Azienda. Sono
consentite tutte le forme di sciopero che
garantiscono il rispetto dei diritti
costituzionali;
e)
in caso di scioperi distinti nel tempo, sia
della stessa che di altre organizzazioni
sindacali, incidenti sullo stesso servizio finale
e sullo stesso bacino di utenza, l'intervallo
minimo tra l'effettuazione di un'azione di
sciopero e la proclamazione della successiva è
fissato in quarantotto ore, alle quali segue il
preawiso di cui al comma 1.
5.
Le azioni di sciopero non saranno effettuate:
•
nel mese di agosto;
•
nei cinque giorni che precedono e che seguono
consultazioni elettorali Europee, nazionali e
referendarie;
•
nei cinque giorni che precedono e che seguono
consultazioni elettorali regionali e comunali,
per i singoli ambiti;
•
nei giorni dal 23 dicembre al 7 gennaio;
•
nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al
martedi successivo.
7.
L'adesione allo sciopero comporta la trattenuta
del trattamento economico relativo all'intero
periodo di astensione dall'attività
convenzionale.
8.
La trattenuta prevista dal precedente comma 7
deve essere effettuata dalla Azienda di
competenza entro i 90 giorni successivi al
termine dello sciopero medesimo.
9.
Per l'effettuazione delle prestazioni
indispensabili di cui all'articolo 2, comma 2,
lettera a) del presente Accordo, in occasione di
sciopero della categoria. è riconosciuta ai
medici di assistenza primaria una percentuale
del compenso previsto per essi dall'articolo 59
dell'ACN per la disciplina dei rapporti con i
medici di medicina generale, da definire in sede
di Accordo Integrativo Regionale.
ART. 5
PROCEDURE Dl RAFFREDDAMENTO E
CONCILIAZIONE
1.
In caso di insorgenza di una controversia
sindacale che possa portare alla proclamazione
di uno sciopero, vengono espletate le procedure
di conciliazione di cui ai commi seguenti.
2.
I
soggetti incaricati di svolger le procedure di
conciliazione sono:
a)
in caso di conflìtto sindacale di rilievo
nazionale, il Ministero del Lavoro;
b)
in caso di conflìtto di livello regionale, il
Prefetto del Capoluogo di Regione;
c)
in caso di conflìtto sindacale di Azienda, il
Prefetto del Capoluogo di Provincia
d)
competente.
3.
Nel caso di controversia nazionale, il Ministero
del Lavoro, entro un termine di tre giorni
lavorativi decorrente dalla comunicazione
scritta che chiarisca le motivazioni e gli
obiettivi della formale proclamazione dello
stato di agitazione e della richiesta della
procedura conciliativa, provvede a convocare le
parti in controversia, al fine di tentare la
conciliazione del conflìtto. Il medesimo
Ministero può chiedere alle organizzazioni
sindacali e ai soggetti pubblici coinvolti
notizie e chiarimenti per l'utile conduzione del
tentativo di conciliazione; il tentativo deve
esaurirsi entro l'ulteriore termine di tre
giorni lavorativi dalla apertura del confronto,
decorso il quale il tentativo si considera
comunque espletato ai fini di quanto previsto
dalI'articolo 2, comma 2, della Legge 12 giugno
1990. n. 146, come modificata dalla Legge 11
aprile 2000, n. 83.
4.
Con le stesse procedure e modalità di cui al
comma precedente, nel caso di controversie
regionali e di Azienda, i soggetti di cui alle
lettere b) e c) del comma 2 provvedono alla
convocazione delle parti per l'espletamento del
tentativo di conciliazione entro un termine di
tre giorni lavorativi. Il tentativo deve
esaurirsi entro l'ulteriore termine di cinque
giorni dall'apertura del confronto.
5.
Il tentativo si considera altresì esplicato ove
i soggetti di cui al comma 2 non abbiano
provveduto a convocare le parti in controversia
entro il termine stabilito per la convocazione,
che decorre dalla comunicazione scritta della
proclamazione dello stato di agitazione.
6.
Il periodo della procedura conciliativa di cui
al comma 3 ha una durata complessivamente non
superiore a sei giorni lavorativi dalla formale
proclamazione dello stato di agitazione; quello
del comma 4, una durata complessiva non
superiore a dieci giorni.
7.
Del tentativo di conciliazione di cui al comma 3
viene redatto verbale che, sottoscritto dalle
parti, è inviato alla Commissione di Garanzia.
Se la conciliazione riesce, il verbale dovrà
contenere l'espressa dichiarazione di revoca
dello stato di agitazione proclamato che non
costituisce forma sleale di azione sindacale ai
sensi dell'articolo 2, comma 6, della Legge 12
giugno 1990, n. 146, come modificata dalla Legge
11 aprile 2000, n. 83. In caso di esito
negativo, nel verbale dovranno essere indicate
le ragioni del mancato accordo e le parti si
riterranno libere di procedere secondo le
consuete forme sindacali nel rispetto delle
vigenti disposizioni legislative e contrattuali.
8.
Le revoche, le sospensioni ed i rinvii dello
sciopero proclamato non costituiscono forme
sleali di azione sindacale, qualora avvengano
nei casi previsti dall'articolo 2, comma 6 della
Legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata
dalla Legge 11 aprile 2000, n. 83, o nel caso di
oggettivi elementi di novità nella posizione
della controparte datoriale.
9.
Fino al completo esaurimento, in tutte le loro
fasi, delle procedure sopra individuate, le
parti non intraprendono iniziative unilaterali e
non possono adire l'autorità giudiziaria sulle
materie oggetto della controversia.
10.
In caso di proclamazione di una seconda
iniziativa di sciopero, nell'ambito della
medesima vertenza e da parte del medesimo
soggetto, è previsto un periodo di tempo
dall'effettuazione o revoca della precedente
azione di sciopero entro cui non sussiste
obbligo di reiterare la procedura di cui ai
commi precedenti. Tale termine è fissato in 120
giorni, esclusi i periodi di franchigia di cui
all'articolo 4, comma 5.
ART. 6
COMUNICAZIONI
1.
le Aziende sono tenute a rendere pubblico
tempestivamente il numero dei lavoratori che
hanno partecipato allo sciopero, la durata dello
stesso e la misura delle trattenute effettuate
secondo la disciplina vigente.
2.
Allo scopo di conciliare il diritto individuale
di adesione alla astensione collettiva con le
necessità organizzative delle Aziende sanitarie,
il medico di medicina generale è tenuto a
comunicare per iscritto alla Azienda la propria
adesione allo sciopero entro le 24 ore
precedenti nel rispetto delle modalità
concordate a livello regionale, fatta eccezione
per i medici iscritti alla organizzazione
sindacale che ha proclamato o aderito allo
sciopero i quali sono tenuti a comunicare entro
il medesimo termine l'eventuale non adesione. (*) con
decorrenza dalla istituzione del relativo
settore" NORME
TRANSITORIE Norma
transitoria n. 1 I medici che
abbiano acquisito il diploma di formazione
specifica in medicina generale successivamente al
31 gennaio 2018 possono presentare domanda per
l'inserimento nella graduatoria regionale entro
il 15 settembre 2018. La domanda deve essere
corredata dall'autocertificazione del titolo nel
frattempo acquisito e dei titoli accademici e di
servizio posseduti alla data del 31 dicembre
2017. Norma
transitoria n. 2 Fino
all'entrata in vigore degli articoli 5, 6 e 7
del presente Accordo, alle procedure per
l'assegnazione degli incarichi vacanti,
pubblicati sul Bollettino Ufficiale dalla
Regione o dal soggetto da questa individuato, è
consentita la partecipazione anche ai medici che
abbiano acquisito il titolo di formazione
specifica in medicina generale successivamente
alla data di scadenza della
DICHIARAZIONI CONGIUNTE
Dichiarazione congiunta n. 1 Le parti
concordano che, al fine di garantire adeguati
livelli di sicurezza per i medici di continuità Le parti
concordano sulla opportunità che le graduatorie
regionali consentano di individuare lo Dichiarazione congiunta n. 3 Le parti
considerano auspicabile che, nell'ambito degli
AAIIRR, si possa prevedere la fornitura di
Firme SISAC nella persona del Coordinatore Dott. Vincenzo Pomo FIMMG SNAMI SMI Intesa Sindacale
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