ACCORDO INAIL E
RAPPRESENTANZE SINDACALI DI CATEGORIA (FIMMG, SIMET E SMI-EX
CUMI): DISCIPLINA DEI RAPPORTI NORMATIVI ED ECONOMICI CON I
MEDICI DI FAMIGLIA CHE REDIGONO LA CERTIFICAZIONE A FAVORE
DEGLI ASSICURATI INAIL.
Premesso che:
- Il comma 1 dell'art 12 della legge 11 marzo 1988, n.
67, stabilisce che "l'INAIL, in deroga al disposto
dell'art 14, comma 3, lettera q), della legge 23
dicembre 1978, n.833 , provvede agli accertamenti, alle
certificazioni e ad ogni altra prestazione medico-legale
sui lavoratori infortunati e tecnopatici" ;
- l'INAIL, in attuazione di tale disposto legislativo,
ha definito la disciplina relativa alla certificazione
di competenza, secondo criteri idonei a garantire
l'espletamento dei suoi compiti istituzionali in
conformità a quelli delineati nella legge del 9 marzo
1989, n. 88 e alle norme di attuazione della legge del 7
agosto 1990, n. 241 per quanto concerne in particolare
la qualità e tempestività delle prestazioni e dei
servizi a favore dei lavoratori infortunati e
tecnopatici;
- in tale ambito l'INAIL ha predisposto una specifica
modulistica per le certificazioni redatte dai medici
esterni (cfr. all.ti A e B);
- le predette certificazioni configurano una forma di
fattiva collaborazione con l'Istituto nella gestione del
caso di infortunio, in quanta non sono una semplice
attestazione dell'inabilità temporanea al lavoro, ma
contengono informazioni utili, così come previsto
dall'art. 53 del T.U ., per l'istruttoria medico-legale
che sarà svolta successivamente dai medici
dell'Istituto. Si fa riferimento ai dati anamnestici
lavorativi e patologici, nonchè alle menomazioni
lavorative ed extralavorative preesistenti e ad ogni
altro elemento clinico diagnostico necessario alla
trattazione del caso;
- sempre nell'ottica della qualità e tempestività
delle prestazioni e servizi a favore degli assicurati,
le parti firmatarie del presente Accordo riconoscono il
valore aggiunto professionale dell'utilizzo delle
procedure informatiche, e si impegnano a mettere in atto
tutte le iniziative per la piena informatizzazione delle
attività di certificazione. Dette iniziative daranno
risalto, sotto il profilo professionale, alla raccolta
dei dati anamnestici lavorativi e patologici
(cfr.all.C);
- insieme all'informatizzazione, le parti intendono
approfondire, congiuntamente, gli aspetti sanitari
collegati ai rischi lavorativi, al fine di rendere un
fattivo contributo all'emersione delle patologie
lavoro-correlate e a tutte le rilevazioni
statistico-epidemiologiche che una reale collaborazione
possa consentire, con particolare riguardo
all'alimentazione del Registro nazionale delle malattie
causate dal lavoro o ad esso correlate di cui al comma 5
dell'art.10 del D.lgs. n.38/2000;
- l'INAIL porrà in essere un'attivita formativa atta a
favorire la migliore efficacia del presente Accordo;
- le parti si impegnano a garantire che la gestione ed
il trattamento dei dati sensibili sia effettuata nel
pieno rispetto delle disposizioni di cui alla legge
n.196/2003 in materia di privacy.
L'INAIL, nella persona del suo Presidente e legale
rappresentante, domiciliato per la carica in Roma, via IV
Novembre n. 144
e
Le Rappresentanze sindacali di categoria FIMMG, SIMET,
SMI (ex CUMI)
concordano quanta segue:
Art 1. Campo di applicazione.
II presente Accordo regola i rapporti tra l'INAIL e i medici
di famiglia inerenti la compilazione e trasmissione dei
certificati, che i medici stessi redigono a favore dei
lavoratori infortunati e tecnopatici, nonchè i compensi
previsti per dette attività.
Art. 2. Compiti del medico.
II medico si impegna a redigere la certificazione (modelli A
e B) riportando le informazioni previste dall'art. 53 del
T.U. 1124 del 30 giugno 1965, nonchè tutti gli altri dati
presenti nella nuova modulistica.
Si impegna, altresi, a trasmetterla all'INAIL entro il primo
giorno di attività ambulatoriale successivo alla visita,
pena la non corresponsione degli emolumenti previsti dagli
artt. 3 e 4. Ai fini di cui sopra, 1' Istituto richiederà al
medico l'articolazione dell'orario relativo all'espletamento
della propria attività lavorativa ambulatoriale.
La certificazione, redatta sulla base del modello di cui
agli allegati A e B, deve essere completa in ogni sua parte,
pena la non corresponsione dei predetti emolumenti previsti
dagli artt. 3 e 4.
Detti modelli potranno essere suscettibili di modifica in
relazione a nuove disposizioni di legge o a intervenuti
regolamenti in materia di privacy.
La trasmissione dovrà avvenire :
- per via informatica
In tal caso il medico dovrà attenersi alle specifiche
tecniche e alle modalità procedurali definite dall'INAIL
medesimo, nel rispetto delle disposizioni del D. lgs.
n.82 del 7 marzo 2005 "Codice dell'Amministrazione
digitale" e successive modifiche ed integrazioni. In
particolare, dovrà richiedere all'INAIL l'autenticazione
per l'accesso alla funzione di invio telematico delle
certificazioni.
II medico si impegna, inoltre, a consegnare copia
cartacea per l'infortunato e per il datore di lavoro,
ottenuta a mezzo stampa, nonchè a conservare, per un
massimo di tre anni dalla data di compilazione,
un'ulteriore copia, debitamente sottoscritta da parte
dell'interessato per essere esibita a richiesta
dell'INAIL o di altro Ente o Organismo.
- con altra modalità (es: fax o buste
preaffrancate)
Nelle more dell'informatizzazione, la certificazione
avverrà sulla versione cartacea dei predetti modelli A e
B predisposti dall'INAIL.
L'INAIL si impegna a fornire al medico i modelli
cartacei e le buste preaffrancate sulla base di apposita
richiesta.
In mancanza dei predetti modelli il medico potrà
redigere eccezionalmente il certificato su copia a
stampa, che potrà essere scaricata dal sito www.inail.it
(Assicurazione, Modulistica - download dei modelli,
"Certificazione medica"), completandolo, comunque, in
ogni sua parte e inoltrandolo all'INAIL.
Anche nel caso in cui il medico rediga il certificato su
supporto cartaceo provvederà a consegnare copia per
l'infortunato e per il datore di lavoro.
Art. 3. Compensi.
II compenso stabilito per la redazione di ciascun
certificato al medico di medicina generale titolare del
caso, anche quando la certificazione sia redatta dal proprio
sostituto e/o associato, è pari a euro 27,50 e viene
corrisposto per un massimo di tre certificati.
L'eventuale riammissione in temporanea per lo stesso caso
non da luogo ad ulteriori compensi.
L'INAIL provvede alia liquidazione dei compensi
trimestralmente, sulla base delle distinte presentate dal
medico stesso e secondo le modalità dallo stesso indicate.
E' fatto divieto al medico di percepire direttamente
dall'assicurato compensi, a qualsiasi titolo, per le
certificazioni di cui al presente Accordo, alla luce
dell'art.57, ultimo comma, della legge n.833/1978.
Art. 4. Compenso professionale per la trattazione
informatica del caso.
Costituisce maggior apporto professionale la compilazione e
l'invio della certificazione mediante mezzo informatico.
Tale utilizzo prevede l'inserimento dei dati negli specifici
campi - stabiliti nel modello informatico conforme agli
allegati A e B - attinenti, tra l'altro, l'anamnesi
lavorativa e patologica del soggetto, nonchè le menomazioni
lavorative ed extra lavorative preesistenti ed ogni altro
e1emento c1inico diagnostico necessario alla trattazione del
caso.
Analogamente deve essere considerato apporto professionale
quello connesso con la trattazione informatica del caso,
comprensiva della eventuale trascrizione e invio telematico
dei contenuti delle certificazioni redatte da altri medici
(ancorchè non convenzionati) con conseguente integrazione e
valutazione dei contenuti del modello cartaceo.
Per la trattazione informatica del caso (cfr. Nota tecnica,
All. C), secondo i criteri riportati nell'art.2, è previsto
un aumento del compenso pari a 5 euro per ogni
certificazione trasmessa all'INAIL in via telematica, sempre
nel limite massimo di tre certificati.
Art. 5. Obblighi contributivi e ritenute.
L'INAIL, sui compensi liquidati, provvede a versare
all'ENPAM il contributo previdenziale, comprensivo della
quota a carico del medico, calcolato nella misura prevista
dall'Accordo Collettivo Nazionale per la medicina generale
vigente al momento del pagamento.
I compensi, inoltre, sono soggetti alla ritenuta di acconto
dell'imposta sul reddito (IRE), mentre sono esenti da IVA ai
sensi della circolare n.4 del 28 gennaio 2005 dell'Agenzia
delle Entrate e secondo quanto previsto nella Risoluzione n.
36/E del 13 marzo 2006 dell'Agenzia stessa.
Art. 6. Avvio dell'infortunato all'INAIL.
II medico, sempre nell'ottica di agevolare la tempestiva
"presa in carico" dell'assicurato da parte dell'INAIL,
avvierà quanto prima l'assicurato stesso alle Strutture
INAIL per gli ulteriori accertamenti medico-legali e per la
relativa certificazione.
Eventuali certificazioni rilasciate da medici di famiglia
successivamente alla convocazione dell'assicurato da parte
dell'INAIL non daranno luogo alla corresponsione di alcun
compenso.
Art. 7. Formazione.
Le parti si impegnano a promuovere opportune iniziative
scientifiche e di formazione dei medici in merito alla piena
conoscenza della legislazione in materia, anche ai fini
della corretta aderenza della certificazione alla normativa
vigente.
Art. 8. Denunce segnalazioni ai sensi dell'art. 139
del T.U. (DPR n. 1124/65).
In attesa della semplificazionc del flusso di trasmissione
delle denunce/segnalazioni di cui al combinato disposto
dell'art.139 del T.U., DPR n.11 24/65, e dell'art.10 del D.
lgs. n.38/2000, ai fini dell'alimentazione del Registro
nazionale delle malattie causate dal lavoro o ad esso
correlate, istituito presso l'Istituto ai sensi del comma 5
del citato art.10 i medici di famiglia si impegnano a
trasmettere copia di dette denunce/segnalazioni alle
competenti Sedi deIl'INAIL.
L'INAIL si impegna, altresi, a realizzare idonei strumenti
informatici al fine di agevolare sia la compilazione che la
trasmissione all'INAIL delle copie di dette
denunce/segnalazioni.
Art. 9. Durata dell'accordo.
II presente Accordo ha durata biennale con decorrenza dalla
sottoscrizione e mantiene i suoi effetti fino al rinnovo,
che dovrà intervenire entro sei mesi dalla sua scadenza.
Art. 10. Mancato rinnovo.
Trascorsi sei mesi dalla scadenza, in caso di mancato
rinnovo del presente Accordo tra le parti ed in presenza di
formale denuncia dello stesso, i medici aderenti alle
relative Rappresentanze sindacali di categoria possono
erogare le prestazioni che costituiscono oggetto
dell'Accordo stesso in regime di libera professione.
Norma finale.
Le parti, nel ribadire che la trattazione telematica della
certificazione è a grande valore aggiunto sotto il profilo
professionale e istituzionale, confermano il reciproco
impegno a favorire il rapido pieno sviluppo di tale attività
informatica da parte dei medici. A tal fine I'Istituto e le
parti sindacali si impegnano a realizzare il periodico
monitoraggio della trasmissione telematica, al fine di
individuare elementi di interesse comune che rappresentino
necessari correttivi all' Accordo.
Trascorsi dodici mesi dalla stipula dell'Accordo le parti
procedono alla prima verifica in tal senso.
Roma, 6 settembre 2007
|