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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17.03.2006 N. 234 Approvazione dell'accordo integrativo regionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale.
l’Accordo
Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di
medicina generale ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. N. 502/1992 e
successive modifiche e integrazioni, di cui all’intesa in sede di
Conferenza Permanente Stato-Regioni del 23 marzo 2005; la propria
deliberazione n. 934 del 5 agosto 2005, ad oggetto l’istituzione del
Comitato Permanente Regionale, deputato tra l’altro, ai sensi dell’art.
24 del citato Accordo Collettivo Nazionale, alla definizione degli
Accordi Regionali; che in data 15
dicembre 2005 si è pervenuti, in sede di Comitato Permanente Regionale,
alla stipula dell’Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei
rapporti con i medici di medicina generale, e che, a seguito
dell’emergere di alcuni dubbi di carattere meramente interpretativo,
nelle sedute del Comitato stesso tenutesi nei giorni 13 e 16 febbraio
2006 si è proceduto, di comune accordo tra parte pubblica e parte
sindacale firmatarie, a meglio precisare alcuni passaggi dell’intesa
siglata il 15 dicembre 2005, nonché alla correzione di alcuni errori
materiali, definendo quindi il testo corretto nella seduta del 16
febbraio 2006; che, a seguito
degli approfondimenti con il competente Dipartimento regionale Ricerca,
Innovazione, Istruzione, Formazione e Politiche Giovanili, le parti
hanno concordato di stralciare quanto riguardante il Centro di
Formazione Regionale, in attesa di riesaminare che l’Accordo
Integrativo stipulato persegue la finalità di adeguare il ruolo dei
medici di medicina generale, nonchè i rapporti degli stessi con
l’Azienda di appartenenza e il Distretto di riferimento, alle attuali
esigenze programmatorie regionali, costituendo in questo senso, oltre
che un mero strumento di regolamentazione contrattuale, un innovativo
strumento organizzativo funzionale al complessivo disegno di
potenziamento del livello di assistenza territoriale e di recupero di
appropriatezza delle cure, in particolare attraverso: per quanto concerne gli aspetti di natura economica, che l’entrata in vigore dell’Accordo Collettivo Nazionale e dell’Accordo Integrativo Regionale, che hanno decorrenza dal 1 gennaio 2005, comporta un incremento di spesa complessivo a carico del Fondo Sanitario Regionale per il 2005 stimabile in circa € 8.168.000, come dettagliato nella seguente tabella:
CONSIDERATO in particolare che per il 2005 la quota variabile, oggetto della negoziazione regionale, viene destinata secondo la tabella seguente, e che tali fondi assorbono anche gli istituti contrattuali previsti dal precedente Accordo Integrativo Regionale, approvato con deliberazioni n. 1647 del 28/12/2001 e 511 del 9/5/2003:
CONSIDERATO in particolare che tale complessivo ammontare è a disposizione delle singole Aziende Sanitarie Locali, per gli scopi e con le modalità definite dall’Accordo Integrativo Regionale, in ragione della propria popolazione assistita e, per il 2005, secondo la seguente ripartizione indicativa:
RICORDATO che le somme in argomento non costituiscono stanziamenti
aggiuntivi ma sono comprese
nel Fondo Sanitario Regionale ripartito tra le Aziende sanitarie; che le Aziende Sanitarie Locali hanno già provveduto a
conteggiare, nei bilanci di previsione
2005, le stime dell’incremento di spesa dovuto al rinnovo contrattuale
per il personale convenzionato; per quanto sopra esposto di procedere all’approvazione
dell’Accordo Integrativo
Regionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina
Generale, allegato al presente provvedimento
del quale costituisce parte integrante e necessaria; che conseguentemente all’entrata in vigore dell’Accordo
regionale decade l’Accordo integrativo
regionale attualmente vigente, approvato con deliberazioni n. 1647 del
28/12/2001 e 511 del
9/5/2003, e che le questioni non espressamente richiamate dall’Accordo
allegato alla presente sono regolamentate
dall’Accordo Collettivo Nazionale di cui all’intesa Stato-Regioni del 23
marzo 2005, fino ad
IL SEGRETARIO ALLEGATO TESTO DELL’ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE (approvato con deliberazione della Giunta Regionale n.234 del 17.03.2006 pubblicata su B.U. n. 14 del 5.4.2006, parte II)ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE ART. 1 Compiti del medico I compiti del medico individuati dall’art. 45 dell’ACN sono qui integralmente richiamati, con particolare riferimento a quanto disposto dai commi 3 e 4 riguardo alla partecipazione alle équipe territoriali e alla diffusione della cultura sanitaria. ART. 2 Medico, distretto ed équipe territoriale 1. Il medico opera nel distretto come singolo o all’interno di forme associative. Ogni medico fa parte di un’équipe territoriale, definita dall’art. 26 e dall’art. 45 dell’Accordo Collettivo Nazionale. La non adesione alle attività delle équipe territoriali determina l’attivazione delle procedure previste dall’art.30 dell’Accordo Collettivo Nazionale. 2. Il Direttore di Distretto programma la partecipazione dei medici di medicina generale, costituiti in équipe territoriali, ai fini del raggiungimento degli obiettivi aziendali e distrettuali. Il Direttore di Distretto inoltre verifica la tenuta e l’aggiornamento della scheda individuale di cui all’art. 45 comma 2 lett. b, resa disponibile dai medici. 3. All’interno del distretto è promosso il governo clinico, attraverso la realizzazione di iniziative e di progetti e il controllo dei risultati, nelle aree di attività elencate all’art. 6. ART. 3 Centro Regionale di Formazione Costituzione, composizione e funzioni del Centro Formativo Regionale Articolo stralciato in attesa di future disposizioni. ART.4 Rapporto ottimale e assegnazione incarichi 1. A decorrere dall’1/1/2006 l’individuazione avviene a cura delle Aziende ASL in applicazione del rapporto ottimale 1/1150, cioè con l’inserimento di un medico ogni 1150 abitanti residenti aventi diritto, o frazione di 1150 superiore a 575 per l’intera durata dell’accordo. L’ambito di scelta coincide con il Distretto. In caso di Distretti con più Comuni al loro interno, il Comitato Aziendale individua il Comune nel quale deve essere posto lo studio principale del medico assegnatario dell’incarico. Per quanto riguarda la ASL 3 Genovese, in funzione delle peculiarità della stessa, vengono invece mantenuti gli attuali ambiti di scelta. 2. Per le modalità di calcolo delle zone carenti si rimanda all’allegato B dell’ACN, specificando che la carenza si manifesta qualora i calcoli di cui al comma 10 dell’allegato diano un valore superiore a 575. 3. In caso di trasferimento del paziente all’interno del territorio della stessa ASL la scelta del medico si intende automaticamente confermata. 4. Nelle ASL liguri 1, 2, 4 e 5 l’ambito di scelta deve essere intradistrettuale, al fine di consentire una utile pianificazione delle politiche di budget, dell’accesso all’area e dello sviluppo delle forme associative tra i medici della medicina generale. Il Comitato Aziendale assegna la zona carente, per i distretti comprendenti più comuni, e individua il comune con maggiore necessità assistenziale ove verrà assegnata la convenzione. Il MMG può aprire un secondo studio, a livello distrettuale, previa autorizzazione del Comitato Permanente Aziendale rispettando le norme sulla struttura dello studio dettate dalla convenzione. Lo studio ove viene designata la convenzione deve avere la priorità di apertura secondo l’art. 36 comma 5 dell’ACN. Per l’eventuale trasferimento convenzionale si rimanda a quanto previsto dall’art. 34 comma 2 dell’ACN. Gli studi degli MMG che alla data di entrata in vigore del presente accordo sono stati regolarmente autorizzati dalla ASL anche al di fuori del distretto di appartenenza, oltre allo studio principale, si intendono confermati. ART. 5 Tetto del massimale di scelte Il tetto di scelte previsto dall’art. 39 dell’ACN può essere superato fino ad un massimo del 12% del massimale teorico solo con l’acquisizione di scelte effettuate da cittadini extracomunitari in regola con le norme in materia di soggiorno, minori di anni 6 e soggetti temporaneamente iscritti. Sono esclusi i medici che hanno optato per l’autolimitazione del massimale. ART. 6 Promozione del governo clinico 1. L’attuazione di politiche di governo clinico rappresenta un obiettivo strategico finalizzato a creare maggiore coerenza e trasparenza, a migliorare la qualità dei servizi, a garantire a Regione e ASL la presenza di un supporto per la definizione delle priorità al fine della migliore allocazione delle risorse. La pratica del governo clinico si caratterizza per la condivisione multidisciplinare e per la responsabilizzazione rispetto al raggiungimento degli obiettivi e agli esiti. 2. I medici di medicina generale partecipano e contribuiscono alla pratica del governo clinico mediante l’adesione alle équipe territoriali e il perseguimento degli obiettivi aziendali condivisi. 3. Le aree all’interno delle quali devono essere promosse attività e progettualità finalizzate alla promozione del governo clinico sono: Appropriatezza delle prescrizioni specialistiche e governo dei tempi di attesa Appropriatezza delle prescrizioni farmaceutiche Accessi al pronto soccorso Prevenzione 4. Le Aziende Unità Sanitarie Locali definiscono annualmente gli obiettivi da raggiungere, in coerenza con la programmazione nazionale e regionale. I dati, coerenti con l‘obiettivo da raggiungere e condivisi con i medici di medicina generale e gli altri professionisti medici e sanitari coinvolti, saranno forniti anche dai medici di medicina generale (desumendoli dalla scheda individuale di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e lett. o). Successivamente, in accordo con i referenti di équipe territoriale, vengono definiti gli obiettivi specifici in capo ad ogni équipe e le conseguenti remunerazioni (da individuarsi all’interno dei fondi di cui all’art. 59 lett. B commi 15, 16 e 17– a disposizione delle Aziende in base alla popolazione assistita - ed eventualmente dai fondi ex art. 25 comma 3 lett. d), verificandone il raggiungimento. L’erogazione del compenso è subordinata al raggiungimento dell’obiettivo che potrà essere individuale o di équipe; l’Azienda può graduare la remunerazione in base alla percentuale di raggiungimento dell’obiettivo, secondo le usuali metodiche di misurazione contenute nel documento di programmazione e controllo. 5. Annualmente il 20% del fondo art. 59 lett. B commi 15, 16, 17 va ad incrementare il fondo art. 59 lett. B commi 1, 2, 3, in considerazione del contributo alla promozione del governo clinico da parte delle forme associative e dell’utilizzo di personale infermieristico e/o amministrativo presso gli studi medici. Le modalità di attivazione dei progetti per la promozione del governo clinico sono contenute nell’allegato A ART. 7 Fondi a disposizione della trattativa regionale e loro utilizzo 1. I fondi di cui all’art. 59 lett. B commi 1, 2, 3 sono da utilizzarsi per la remunerazione delle indennità dovute per l’informatizzazione, la medicina di gruppo, la medicina in rete, la medicina in associazione, il collaboratore di studio e l’infermiere professionale, unitamente ai fondi individuati al punto 5 dell’art. 6. 2. I rimanenti fondi di cui all’art. 59 lett. B commi 15, 16 e 17 sono da utilizzarsi per la remunerazione delle attività e dei progetti per la promozione del governo clinico, di cui all’art. 6. 3. I fondi di cui all’art. 25 comma 3 lett. d, da calcolarsi a cura di ciascuna ASL, sono a disposizione delle ASL stesse per la remunerazione di ulteriori attività di promozione del governo clinico, o per il potenziamento di quelle di cui all’art. 6, secondo le specifiche necessità. I fondi non utilizzati nell’anno di competenza vengono reimpiegati nell’anno successivo. Se tali fondi continuano a non essere utilizzati entro il 31 dicembre dell’anno successivo, vengono distribuiti a tutti i medici di medicina generale convenzionati, con esclusione della quota non impiegata a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi concordati ovvero della mancata adesione dei medici di medicina generale ai progetti aziendali. Detta quota va ad incrementare il fondo del successivo anno. Le modalità per la quantificazione dei fondi è effettuata secondo le modalità di cui all’allegato B. ART. 8 Indennità per associazionismo, informatizzazione, personale di studio Le indennità per le attività di cui all’art. 59, da assegnarsi a decorrere dall’1/1/2005 purché ne sussistano le condizioni, sono così determinate: Medicina di gruppo * € 7,00 Medicina in rete * € 4,70 Medicina in associazione * € 2,58 Collaboratore di studio * € 3,50 Personale infermieristico * € 4,00 Indennità informatica ** € 77,47 * = per assistito in carico** = forfetaria mensileLa Regione intende favorire le forme associative evolute (medicina di gruppo e medicina in rete): i medici aderenti alle medicine in associazione, entro 12 mesi dall’entrata in vigore del presente accordo, devono optare per una di queste due forme, o per proseguire la propria attività in forma singola. Al termine di tale periodo di tempo, le AASSLL non erogheranno più le indennità per la medicina in associazione, ferma restando la possibilità per i medici già in associazione di mantenere le modalità organizzative in essere. Si intende inoltre che l’opzione a favore della medicina in gruppo o in rete dei medici aderenti all’associazione semplice debba essere vagliata dal Comitato Aziendale prioritariamente e nel rispetto dei fondi disponibili. Le Aziende possono autorizzare le forme associative o il personale di studio/infermieristico o l’informatizzazione in relazione alle risorse effettivamente disponibili, determinate all’art. 7, fissando eventualmente tetti percentuali. I medici che usufruiscono dell’indennità di collaboratore di studio e personale infermieristico, garantiscono la presenza di detto personale per un numero di ore minimo mensile corrispondente all’importo corrisposto dalla ASL a titolo di indennità. Le aziende, ferme restando le proprie specifiche esigenze, di norma privilegiano:
Al fine di ottimizzare le risorse impiegate, nell’ottica di miglioramento del servizio, le parti si impegnano a valutare, entro la fine del 2006, le modalità di utilizzo del personale infermieristico anche in ambito di assistenza distrettuale e domiciliare, in modo da attivare nuove forme assistenziali e sinergie organizzative dal 1° gennaio 2007. ALLEGATI Allegato A: attivazione dei progetti per la promozione del governo clinico Le aree nelle quali le Aziende devono promuovere progetti per la promozione del governo clinico sono:
L’attivazione dei progetti prevede le seguenti fasi:
Allegato B: Quantificazione dei fondi a disposizione Quantificazione dei fondi per il 2005: 1. Art. 59 lett. B: • Fondi per l’erogazione delle indennità (commi 1, 2, 3): € 10.831.401• Fondi per la promozione del Governo Clinico (commi 15, 16, 17): € 2.965.9042. Art. 25 comma 3 lett. d: il fondo si calcola moltiplicando, a livello di singola ASL, il numero degli assistiti senza medico per la quota capitaria, secondo le seguenti indicazioni: Assistiti senza medico Vengono conteggiati, ai fini del calcolo del fondo ex art. 25 comma 3 lett. d, in ogni ASL:
Assistiti senza medico per passaggio da PLS a MMG. Inoltre, per quanto riguarda la casistica relativa alla fine scelta per servizio di leva, le Aziende si impegnano, entro un anno dall’entrata in vigore del presente Accordo, a riassegnare ai medici i propri assistiti attualmente “senza medico” a far data dal congedo. Alla fine del periodo di un anno i rimanenti assistiti senza medico rientranti in questa fattispecie rientrano nel calcolo dei fondi ex art. 25 comma 3 lett. d). Per quanto riguarda invece gli assistiti senza medico per passaggio da PLS a MMG, si rimanda ai conteggi in corso. Ammontare della quota capitaria La quota capitaria media ammonta a € 104,82Annualmente si procede al calcolo dei fondi secondo le modalità di cui all’ACN e al presente Accordo, con elaborazione da effettuarsi alla data del 23 marzo. Per il 2005 il fondo, calcolato al 15 dicembre 2005, ammonta a € 2.651.841. ULTERIORI DICHIARAZIONI A VERBALE Le parti si danno reciprocamente atto che: All’interno del vincolo del fondo ex art. 59, ci sia la garanzia, a richiesta dei medici aderenti all’associazione semplice, di transitare a forma associativa superiore. Al più presto sarà attivato un tavolo tecnico sulla domiciliarità delle cure, anche per garantire uniformità a livello regionale. La FIMMG dichiara che intende tutelare gli interessi della categoria per quanto riguarda clausole contenute nel precedente accordo integrativo regionale nelle forme meglio viste. Le parti concordano di procedere alla definizione di un regolamento del Comitato
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© SMD - Ultima mod. 16 Gennaio 2019 | ||