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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27.02.2009 N. 190
LA GIUNTA REGIONALE
VISTI:
RICHIAMATE le proprie deliberazioni:
CONSIDERATO che tale Accordo completa un percorso già
avviato con la citata deliberazione n. 378/2008, permettendo ai pazienti
di avere a disposizione la prenotazione delle prestazioni specialistiche
(esami, diagnostica strumentale, visite) all’atto della prescrizione da
parte del medico di famiglia;
RICORDATO che tale obiettivo fa parte anche del Piano
Regionale per il contenimento dei tempi e delle liste di attesa di cui
alla deliberazione n. 129/2007;
EVIDENZIATO che le risorse necessarie all’attuazione
dell’Accordo in argomento devono essere attinte dai fondi contrattuali
ex art. 59 lett. B commi 15, 16 e 17 ed ex art. 25 comma 3 lett. d)
dell’Accordo Collettivo Nazionale del 23 marzo 2005, e che quindi
l’accordo medesimo non genera oneri ulteriori a carico delle Aziende
Sanitarie;
RITENUTO quindi di approvare l’accordo tra Regione e OO.
SS. dei Medici di Medicina Generale per l’utilizzo del servizio CUP WEB,
allegato alla presente deliberazione della quale costituisce parte
integrante e necessaria; Su proposta dell’Assessore incaricato alla Salute, Politiche della Sicurezza dei Cittadini
IL SEGRETARIO (segue allegato)
ACCORDO TRA REGIONE E OO. SS. DEI MMG UTILIZZO DEL SERVIZIO CUPWEB
A integrazione dell'Accordo Regionale di cui alla deliberazione n.378 dell'11 Aprile 2008, si conviene quanto segue:
ART. 1 Con il presente accordo si dà attuazione a quanto previsto al punto 2 dell'Accordo regionale "Personale di studio e servizi di prenotazione CUP", fermi restando gli accordi già in essere presso le Aziende relativi all'utilizzo delle prenotazioni CUP via Web da parte dei Medici di Medicina Generale. In caso una Azienda intendesse modificare l'Accordo aziendale già esistente dovrà tendere ad uniformarsi al presente.
ART. 2
1. La remunerazione dei medici avviene con criteri di proporzionalità e a quota capitaria. L'ammontare annuo della remunerazione del singolo medico si calcola secondo la seguente formula:
indicatore (R) X numero pazienti in carico X quota capitaria
dove:
e la quota capitaria massima è pari a € 3,00. 2. L'individuazione del MMG prescrittore ai fini del calcolo di cui sopra avviene utilizzando il "codice ricetta". 3. Le parti convengono di stabilire una prima fase sperimentale della durata di un anno con inizio 01/01/2009 e termine 31/12/2009, ed una seconda fase "a regime" con inizio 01/01/2010, rispettivamente denominate fase A e fase B. Fase A:
Fase B:
(il totale dell'incentivo non può comunque superare € 3,00 a quota capitaria/anno) La valutazione del raggiungimento dell'obbiettivo verrà effettuata mensilmente e la relativa retribuzione sarà determinata in dodicesimi. La retribuzione degli incentivi avviene di norma con cadenza trimestrale o in base ad intese aziendali.
ART. 3 Vengono definite altresì le seguenti indennità omnicomprensive:
La quota relativa alla partecipazione ai costi della linea ADSL verrà versata al MMG intestatario dell'abbonamento/contratto con il gestore della linea stessa, o ripartita in tante parti quanti sono i MMG intestatari dell'abbonamento/contratto con il gestore della linea ADSL, secondo intese aziendali.
ART. 4 Le AASSLL si impegnano a trasmettere ai MMG partecipanti al progetto un report periodico (a cadenza trimestrale) contente almeno il seguente set di dati:
ART. 5 Le risorse per l'attuazione del presente accordo sono attinte dai fondi ex art. 59 lett. B commi 15, 16 e 17 e dai fondi ex art. 25 comma 3 lett. d.
Art. 6 Per quanto non previsto dal presente Accordo, si rinvia a quanto previsto dall'Accordo di cui alla DGR 378/2008, e agli accordi nazionali e regionali in materia.
Dichiarazione congiunta - Le parti concordano sull'opportunità che il codice ricetta possa essere acquisito dalloperatore con una penna ottica. A tal fine saranno effettuati gli opportuni approfondimenti tecnici ed economici.
Letto approvato e sottoscritto Assessore alla
Salute, Politiche della sicurezza dei cittadini Il Segretario Regionale
SMI
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© SMD - Ultima mod. 30 Marzo 2009 | |||||||||||||||||||