(DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29.12.2011 N. 1744 pub. BURL n.4/2012 parte II del 25/01/12)
ACCORDO TRA LA REGIONE LIGURIA E I MMG PER LA SPERIMENTAZIONE DEL SISTEMA RICETTA ELETTRONICA E PER L’INTRODUZIONE DI ULTERIORI DISPOSIZIONI CONTRATTUALI
Art 1. Oggetto dell’accordo 1) Il presente accordo riguarda l’avvio graduale del sistema ricetta elettronica da parte dei MMG relativamente alle prescrizioni di farmaci, visite specialistiche ed esami diagnostici. 2) Ove previsto dai software di gestione della cartella clinica ambulatoriale dei MMG e delle AASSLL, verranno favoriti presso ciascuna Azienda, sistemi con cui verranno sperimentate la ricezione direttamente in cartella dei risultati strutturati degli esami di laboratorio e/o strumentali e l’allineamento delle anagrafiche e delle esenzioni presenti negli archivi delle AASSLL. Un rappresentante dei MMG sarà coinvolto nelle fasi di elaborazione e definizione del fascicolo sanitario. Art 2. Tempistica dell’accordo 1) Entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente accordo sul BURL, i sindacati firmatari si incaricano di comunicare alla Regione i nomi di 50 MMG operanti in forma singola o in medicina di gruppo che verranno individuati in maniera omogenea sull’intero territorio regionale, per la prima fase dell’avvio del sistema ricetta elettronica. 2) Fase 1: la Regione Liguria si impegna ad installare anche in teleassistenza presso la postazione di ciascun medico individuato, il software necessario per l’invio della ricetta elettronica; il personale tecnico indicato dalla Regione che effettuerà l’installazione dovrà anche fornire a ciascun MMG individuato le informazioni necessarie per effettuare correttamente l’invio concordando le modalità operative. La postazione si intende abilitata dopo il primo invio di una ricetta elettronica. Ogni MMG individuato deve comunicare telefonicamente (010/589891) o tramite e.mail ( fimmge@libero.it) alla segreteria FIMMG, allo scopo individuata dai sindacati firmatari, l’avvenutoinvio della prima ricetta elettronica. La prima fase si intende conclusa quando la segreteria FIMMG comunicherà alla Regione che tutti i 50 MMG individuati hanno effettuato il primo invio di una ricetta elettronica. 3) Fase 2: durante il periodo di sperimentazione la segreteria FIMMG dovrà raccogliere tramite e.mail o telefonate tutte le segnalazioni di malfunzionamenti e di difficoltà comunicate dai 50 medici sperimentatori individuati. Con cadenza mensile, la segreteria FIMMG invierà alla Regione un report delle segnalazioni. La fase 2 si conclude con la valutazione positiva di una commissione tecnica mista, composta da rappresentanti della Regione e delle OO.SS. firmatarie, che dovrà riunirsi mensilmente a partire dalla conclusione della fase 1. Art 3. Messa a disposizione degli strumenti necessari per l’effettuazione della sperimentazione 1) Al fine di favorire l’uniformità dei processi di informatizzazione e della loro valorizzazione nei confronti dei MMG, la Regione si impegna a fornire a ciascun medico individuato ! 240 + IVA per l’acquisto di add on finalizzati alla realizzazione del presente progetto, ! 320 + IVA per il servizio di assistenza che ciascun medico potrà acquisire dai fornitori del proprio software, fatti salvi gli accordi attualmente vigenti in materia presso le singole Aziende. Per corrispondere le somme sopra indicate verrà utilizzato il fondo residuo di cui al punto 3 dell’accordo integrativo regionale per il piano di prevenzione del rischio cardiovascolare approvato con DGR n. 1094 /2011. BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Anno XLIII - N. 4 Parte II 25.1.2012 - pag. 96 2) La Regione Liguria erogherà a ciascun MMG individuato un contributo annuo di ! 360 + IVA a fronte delle spese per il canone della linea telefonica. La Regione stabilirà i protocolli di sicurezza validi per la trasmissione dati facendosene carico. Per corrispondere la somma sopra indicata verrà utilizzato il fondo residuo di cui al punto 3 dell’accordo integrativo regionale per il piano di prevenzione del rischio cardiovascolare approvato con DGR n. 1094 /2011. 3) La Regione metterà inoltre a disposizione dei MMG individuati e finanzierà un numero verde diassistenza accessibile dalle ore 8.00 alle ore 20.00 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì. Gli strumenti sopra descritti dovranno essere forniti prima dell’inizio della “Fase 1“ di sperimentazione. 4) Nessun compenso in denaro dovrà essere corrisposto da Regione né ai MMG individuati né alla segreteria FIMMG. Art. 4. Norme integrative all’AIR Contestualmente: le parti ribadiscono che: a. Negli orari nei quali è attivo il Medico di Continuità Assistenziale (ex guardia medica), il MMG non è tenuto a rispondere al telefono o ad effettuare visite presso il proprio studio o presso il domicilio del paziente (a meno che queste ultime non siano state richieste il giorno precedente e non siano ancora state effettuate). Resta fermo comunque l’obbligo di effettuare attività ambulatoriale nei giorni prefestivi per i soli medici che in quel giorno la svolgano ordinariamente al mattino. La continuità assistenziale nella giornata del sabato è comunque garantita dallo specifico servizio C.A. Le parti prevedono che: b. Il compenso delle visite occasionali per i residenti fuori Regione sarà aumentato a ! 25 in caso di visita in studio e ! 50 per visita domiciliare. La presente clausola sarà efficace solo a seguito di valutazione favorevole da parte della SISAC. c. Entro 6 mesi dalla pubblicazione del presente accordo sul BURL, la Regione Liguria comunicherà le iniziative intraprese nei confronti dei medici prescrittori dipendenti e convenzionati che hanno l’obbligo istituzionale di utilizzare il ricettario regionale che non adempiono allo stesso ai sensi della normativa vigente. d. Anche ai fini del progressivo inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, a proprie spese, il MMG singolo o il gruppo di MMG potranno farsi affiancare nell’attività quotidiana da un Collega non convenzionato. Il MMG o il gruppo di MMG sono obbligati a certificare alla ASL di appartenenza il nominativo e i dati identificativi del collega non convenzionato prescelto e il periodo nel quale intendano farsi affiancare. Tale periodo non potrà essere superiore ad un anno e potrà essere comunque rinnovato alla sua scadenza. Al Collega collaboratore è concesso l’utilizzo del ricettario regionale che potrà ritirare a nome del medico affiancato presso la ASL di appartenenza dello stesso. Alla scadenza del periodo di affiancamento cesserà per il medico in affiancamento la facoltà di utilizzare il predetto ricettario. Di tale circostanza è responsabile il MMG singolo o il gruppo di MMG che si sono avvalsi del collega collaboratore non convenzionato. La presente clausola sarà efficace solo a seguito di valutazione favorevole da parte della SISAC. BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II 25.1.2012 - pag. 97 Anno XLIII - N. 4 Art. 5 Norme finali 1) Eventuali variazioni a quanto contenuto nei precedenti articoli potranno essere apportate solo con consenso esplicito delle parti. 2) Al termine della fase sperimentale, le parti si impegnano ad aprire la contrattazione per sottoscrivere un accordo per il passaggio alla fase a regime con il coinvolgimento di tutti i MMG; si stabilisce fin da ora che dovranno essere forniti ai MMG i fattori di produzione (software e linee telefoniche) o direttamente o tramite la corresponsione di fondi. Art. 6 Ulteriori disposizioni A) Accoglimento domande per associazionismo e utilizzo personale di studio In considerazione del contributo delle forme associative e dell’utilizzo del personale infermieristico e del collaboratore di studio da parte del MMG alla promozione del governo clinico, le Aziende in sede di Comitato aziendale definiranno la percentuale del fondo ex art. 59 lett. B commi 15, 16 e 17 che andrà ad incrementare il fondo ex art. 59 lett. B commi 1, 2, e 3. Le aziende nell’accoglimento delle domande favoriranno prioritariamente quelle relative all’adesione alle forme associative evolute, considerate strumento di promozione del governo clinico. Le Aziende dovranno accogliere le domande giacenti con il seguente ordine di priorità: Domande di adesione alle forme associative; Domande per l’utilizzo di personale di studio. B) Definizione contenuti comma 10 art. 40 ACN - Scelta del medico Le Aziende autorizzano l’assistito che ne faccia richiesta ad operare la scelta in favore di un medico iscritto in un elenco diverso da quello del suo ambito di residenza senza che sia espresso parere da parte del Comitato Aziendale, ma purché sussistano le seguenti condizioni: • la richiesta dell’assistito deve avvenire in favore di medico appartenente alla stessa Azienda di iscrizione• l’Azienda deve aver preventivamente acquisito l’accettazione del medico di scelta richiesto• a seguito dell’accettazione del medico, l’iscrizione dell’assistito avviene nei limiti della disponibilità delmassimale di scelte del medico. • Le Aziende regolamentano in seno al Comitato Aziendale le modalità operative di autorizzazione di taletipologia di scelta. La regolamentazione delle scelte con riferimento ad assistiti residenti in comuni appartenenti ad ASL diverse avviene con la stipula di apposita convenzione tra le ASL interessate. La Regione introdurrà criteri per la semplificazione e la unificazione della modulistica relativa alla scelta del medico. C) Disposizioni relative alla compilazione della ricetta rossa Con riguardo alla apposizione sulla ricetta rossa dei codici 0 e 1, le parti si impegnano ad individuare le soluzioni operative in sede di Comitato. Fino alla soluzione di tali problematiche, i MMG non sono obbligati ad indicare i codici 0 e 1 sulla ricetta. La parti convengono che le ricette compilate senza quesito diagnostico saranno respinte.
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