Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, modificato ed integrato dal decreto legislativo 7
dicembre 1993, n. 517, recante norme per la disciplina del
rapporto fra il Servizio sanitario nazionale e i medici di
medicina generale da instaurarsi attraverso apposita convenzione
da stipularsi con le organizzazioni sindacali di categoria
maggiormente rappresentative;
Visto l'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
come modificato dall'art. 74, comma 1, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, che individua la delegazione di parte
pubblica per il rinnovo degli accordi riguardante il personale
sanitario a rapporto convenzionale;
Visto il decreto 31 luglio 1992 del Ministro per il
coordinamento delle politiche comunitarie e degli affari
regionali costitutivo della delegazione di parte pubblica;
Visto il provvedimento n. 109 dell'8 febbraio 1996 della
Conferenza Stato-regioni di conferma della delegazione di parte
pubblica, nonché della sua integrazione;
Visto l'art. 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme
sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici
essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona
costituzionalmente tutelati;
Preso atto che è stato stipulato, in data 25 gennaio 1996, un
accordo collettivo nazionale regolante il trattamento normativo
ed economico dei medici di medicina generale;
Visto il parere n. 2017/1991 del 12 settembre 1991 con il quale
il Consiglio di Stato in adunanza generale ha precisato che gli
accordi collettivi nazionali per il personale sanitario a
rapporto convenzionale sono resi esecutivi su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del
Consiglio di Stato;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza
generale del 16 maggio 1996;
Atteso che in data 6 giugno 1996 è stato stipulato un accordo
aggiuntivo con il quale sono stati modificati, accogliendo le
osservazioni del Consiglio di Stato, gli articoli 3, comma 1,
secondo punto, lettera i), e 25, comma 7 ;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 27 giugno 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro della sanità;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1.
1
. È reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la
disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai
sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, modificato ed integrato dal decreto legislativo 7
dicembre 1993, n. 517, stipulato il 25 gennaio 1996, come
modificato dall'accordo integrativo stipulato il 6 giugno 1996.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
DATO A ROMA, ADDÌ 22
LUGLIO 1996
SCALFARO
PRODI, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
BINDI, MINISTRO DELLA SANITÀ
VISTO, IL GUARDIASIGILLI: FLICK
REGISTRATO ALLA CORTE DEI CONTI IL 13 SETTEMBRE 1996
ATTI DI GOVERNO, REGISTRO N. 103, FOGLIO N. 7
Annesso A
Accordo collettivo nazionale per la
disciplina dei rapporti con i medici dei medicina generale , ai
sensi dell'art. 4, comma 9 della legge n. 412/1991 e dell'art. 8 del
decreto legislativo n.502/92, come modificato dal decreto
legislativo n.517/93, sottoscritto il 25 gennaio 1996.
Preambolo
Dichiarazione preliminare
Il riordino del Servizio Sanitario nazionale, avviato dai
decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 502, e 7 dicembre 1993,
n. 517, comporta una riorganizzazione complessiva dell'area
della medicina generale ed accentua il ruolo delle Regioni,
delle Aziende e delle organizzazioni sindacali nelle loro
diverse articolazioni territoriali per stimolare la crescita di
una dinamica innovativa che migliori la qualità dell'assistenza
e che contribuisca allo sviluppo di una cultura e di un modo di
operare teso all'uso appropriato dell'offerta di prestazioni
sanitarie.
Il medico di medicina generale è parte integrante ed essenziale
dell'organizzazione sanitaria complessiva e opera a
livellodistrettuale per l'erogazione delle prestazioni
demandategli dal Piano sanitario nazionale, come livelli di
assistenza da assicurare in modo uniforme a tutti i cittadini,
nell'ambito dei principi e secondo le modalità scaturite dalla
programmazione regionale, dal presente accordo e dagli accordi
regionali da stipulare ai sensi dell'art. 8, comma 1, del
decreto legislativo n. 502/92.
La sua valorizzazione e il suo responsabile impegno
costituiscono strumenti fondamentali da utilizzare per la
realizzazione di obiettivi tesi a coniugare qualità e
compatibilità economica.
Il presente accordo regola, oltre che l'assistenza di medicina
generale in un contesto di continuità e globalita, anche aspetti
relativi al coinvolgimento del medico nella organizzazione
distrettuale ed alla sua partecipazione alle attività delle
aziende, mirate ad una più appropriata definizione
dell'intervento sanitario, sensibile alle sollecitazioni che
provengono da ampi strati della popolazione coinvolti in
problematiche che afferiscono ai diversi settori della pubblica
amministrazione.
È quindi necessario uno strumento che abbia una doppia
caratterizzazione nel senso che da una parte garantisca certezza
di tutela sanitaria, dall'altra sia flessibile ed adattabile
alle esigenze mutevoli della collettività.
In questo scenario in divenire l'accordo tenta di consolidare
ulteriormente la struttura della medicina generale e di aprire
nuove strade alla creatività organizzativa delle istituzioni e
delle rappresentanze sociali che operano nell'area,
affrancandole da uno schematismo convenzionale tradizionalmente
rigido.
Da tale contesto è esaltato e sollecitato il ruolo innovativo
delle Regioni, cui vengono affidati, attraverso la possibilità
di promuovere e stipulare appositi accordi, ampi ed esclusivi
spazi di contrattazione in merito a:
- forme e modalità di organizzazione del lavoro e di erogazione
delle prestazioni, quali l'associazionismo medico, i processi
assistenziali per protocolli correlati alle patologie sociali,
gli interventi specifici per la popolazione anziana al proprio
domicilio, nelle residenze sanitarie assistite e nelle
collettività, l'assistenza sanitaria aggiuntiva e diversamente
strutturata a tossicodipendenti, malati di AIDS, malati mentali.
A queste possibilità si aggiungono quelle per le procedure di
verifica della qualità dell'assistenza, per lo svolgimento
dell'attività di ricerca epidemiologica, per la didattica, per
l'acquisizione di dati sanitari, per l'attivazione di un sistema
informativo integrato tra medici di medicina generale e presidi
delle Aziende sanitarie anche attraverso il collegamento tra
studi professionali e centri unificati di prenotazione;
- continuità assistenziale, anche mediante iniziative di
associazionismo medico, come indicato dai decreti legislativi n.
502/92 e n. 517/93. Gli accordi regionali potranno promuovere
sperimentazioni diverse da confrontare e misurare in termini di
validità assistenziale, in un coerente rapporto tra costi e
benefici. La inderogabile necessità di salvaguardare in ogni
casola continuità assistenziale nelle 24 ore è stata affrontata
prevedendo una normativa transitoria, della quale le Regioni
potranno avvalersi in attesa di realizzare le nuove forme di
organizzazione assistenziale o alla quale potranno attingere per
dare contenuto alle intese regionali;
- economicità della spesa. Nell'ambito dei principi ispiratori
della più recente e fondamentale produzione giuridica in materia
sanitaria, a partire dal riordino del Servizio Sanitario
Nazionale, una particolare attenzione è dedicata alla previsione
di modalità per concordare livelli di spesa programmati e per
responsabilizzare il medico al loro rispetto. L'accordo segna il
punto di passaggio da una sperimentazione lasciata alla
spontaneità degli interessati alla indicazione di una serie di
criteri-guida come principi di riferimento nella stipulazione
delle intese.
L'accordo tende a superare la frammentazione della medicina
generale in comparti categoriali separati da fonti normative
diverse, unificando l'area e consentendo, di conseguenza, di
disciplinarla in una visione unitaria, obiettivo necessitato
anche dalla entrata in vigore dal 1 gennaio 1995 della nuova
disciplina sull'accesso alla medicina generale esercitata
nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, per la quale è
stato compiuto lo sforzo di superare l'attuale difficile fase di
transizione da un libero sistema d'accesso ad un sistema
razionalizzato dal decreto legislativo n. 256/91, fondato su un
processo formativo professionalmente specifico.
Nell'accordo ai principi ed istituti che riguardano la
generalità dei medici di medicina generale si affiancano le
parti dedicate alla medicina primaria da mettere a disposizione
di tutti i cittadini, alla garanzia della assistenza
continuativa nelle 24 ore giornaliere, ad una risposta
professionale qualificata al verificarsi di una situazione di
emergenza, alla predisposizione di uno strumento snello per
eventuali attività di medicina generale da espletare nei servizi
distrettuali ed, infine, agli ambiti rimessi alla contrattazione
regionale.
È da sottolineare che viene completata, nella parte relativa
all'impegno nelle attività di emergenza sanitaria territoriale,
la parziale e insufficiente disciplina già prevista all'interno
del D.P.R. n. 41/91, concernente la guardia medica, prevedendo
un sistema di programmazione aziendale dei corsi di formazione
dei medici strettamente legato al fabbisogno dell'azienda
stessa, in modo da creare risorse di personale qualificato
effettivamente utilizzabili.
In questo senso l'accordo può, anche, costituire un utile
strumento, per realizzare le "Linee guida per l'emergenza
sanitaria territorialè, d'iniziativa del Ministro della Sanità,
nella parte riguardante la rete territoriale di servizi per
l'emergenza sanitaria.
In questo momento di profondo cambiamento dell'assetto della
medicina generale e di accentuazione del ruolo delle Regioni, in
stretta intesa con le organizzazioni sindacali mediche,
l'esigenza di realizzare il monitoraggio delle iniziative e la
loro valutazione, su tutto il territorio nazionale, è stata
soddisfatta con la previsione di un "Osservatorio nazionalè
presso il Ministero della Sanità nel quale tutti i soggetti
coinvolti possano trovare, oltrechè un riferimento
chiarificatore di problematiche applicative, che saranno
certamente presenti per la novità di tanti istituti, anche una
sede ove possa svilupparsi il confronto tra i vari soggetti
interessati e l'osservazione degli accordi regionali e dei loro
risultati.
PREMESSA
1. Nell'ambito della tutela costituzionale della salute del
cittadino intesa quale fondamentale diritto dell'individuo e
interesse della collettività, il S.S.N., demanda al medico
convenzionato per la medicina generale compiti di medicina
preventiva individuale, diagnosi, cura, riabilitazione ed
educazione sanitaria, intesi come un insieme unitario
qualificante l'atto professionale.
2. A tal fine, al medico iscritto negli elenchi per la medicina
generale - che è parte attiva, qualificante e integrata nel
S.S.N., nel rispetto del principio della libera scelta e del
rapporto di fiducia - sono affidati in una visione promozionale
nei confronti della salute, compiti di:
A) Assistenza primaria, anche nell'ambito familiare, con
l'impostazione di un programma diagnostico e terapeutico ed
eventualmente riabilitativo facendo ricorso a tutti i supporti
che la tecnologia offre.
B) Assistenza programmata a domicilio, nelle residenze protette
e nelle collettività, che permette di affrontare oltre alle
malattie acute i problemi sanitari di anziani, invalidi o
ammalati cronici, di pazienti dimessi dagli ambienti di ricovero
e di pazienti in fase terminale, coordinando l'assistenza
domiciliare.
C) Continuità assistenziale, onde garantire in maniera
permanente la globalità dell'assistenza primaria. Tale
continuità si realizza anche attraverso l'integrazione con gli
altri servizi distrettuali ed ospedalieri e con l'utilizzazione
di sistemi informativi per la fornitura di dati necessari per il
buon andamento del servizio in termini di efficacia ed
efficienza.
D) Educazione sanitaria e assistenza preventiva individuale, che
ha come obiettivi la diagnosi precoce e l'identificazione dei
fattori di rischio modificabili che permettano l'attuazione
della prevenzione secondaria. Al medico di medicina generale
possono essere affidati anche compiti di profilassi primaria
individuale da espletare nel proprio ambulatorio ovvero secondo
orari predeterminati anche nell'ambito dei servizi e presidi
direttamente gestiti dalla Azienda.
E) Ricerca, sia in campo clinico che epidemiologico, e
didattica, sia nei confronti del personale che dei colleghi in
fase di formazione.
3. Il medico di medicina generale partecipa alle procedure di
verifica della qualità delle prestazioni, alla individuazione e
al perseguimento degli obiettivi del distretto e alla
elaborazione di linee guida volte anche all'ottimizzazione
dell'uso delle risorse.
4. Le parti individuano, secondo la "Carta dei servizi
sanitari", in sede regionale, modalità aziendali di raccordo con
i servizi di pubbliche relazioni delle aziende, allo scopo di
migliorare l'accessibilità ai servizi sanitari e i rapporti con
i cittadini utenti e le loro organizzazioni.
CAPO I Principi generali
Art. 1 Campo di applicazione
1
. La presente convenzione nazionale regola, ai sensi
dell'art.8, comma 1, del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502,
come modificato dal decreto legislativo 7.12.1993, n. 517, il
rapporto di lavoro autonomo, continuativo e coordinato, che si
instaura fra le Aziende unità sanitarie locali - di seguito
denominate Aziende - ed i medici di medicina generale, per lo
svolgimento dei compiti di:
a) assistenza
primaria di medicina generale;
b) continuità
assistenziale;
c) emergenza
sanitaria territoriale;
d) attività
programmata per servizi territoriali; in un quadro normativo
di responsabilizzazione complessiva del medico di fiducia
per la tutela della salute dei cittadini che lo hanno
scelto.
2
. Individua, inoltre, gli ambiti di contrattazione
rimessi alla trattativa regionale.
3
. Il rapporto può essere instaurato da parte delle
Aziende solo con i medici in possesso dell'attestato di
formazione in medicina generale, o titolo equipollente, come
previsto dal decreto legislativo 8.8.1991, n. 256 e dalla
successiva normativa.
Art. 2 Graduatorie
1
. I medici da incaricare per l'espletamento delle
attività disciplinate dal presente accordo sono tratti da
graduatorie uniche per titoli, predisposte annualmente a livello
regionale. Le Regioni, sentito il Comitato regionale di cui
all'art. 12, possono adottare procedure tese allo snellimento
burocratico e all'abbreviazione dei tempi necessari alla
formazione della graduatoria.
2
. I medici che aspirano all'iscrizione nelle graduatorie
generali devono possedere i seguenti requisiti alla scadenza del
termine per la presentazione delle domande:
a) iscrizione
all'albo professionale;
b) non aver compiuto
il cinquantesimo anno di età;
c) essere in
possesso dell'attestato di formazione in medicina generale,
o titolo equipollente, come previsto dal decreto legislativo
8.8.1991, n. 256 e dalla successiva normativa.
3
. Si prescinde dal requisito del limite di età per i
medici che alla scadenza del termine di cui al comma 4 siano
titolari, anche se in altra regione, di incarico a tempo
indeterminato disciplinato dal presente accordo.
4
. Ai fini dell'inclusione nella graduatoria annuale i
medici devono inviare, con plico raccomandato entro il termine
del 31 gennaio, all'assessorato alla sanità della regione in cui
intendono prestare la loro attività, una domanda conforme allo
schema allegato sub lettera A), corredata dalla documentazione
atta a provare il possesso dei requisiti e dei titoli
dichiarati.
5
. Ai fini della graduatoria sono valutati solo i titoli
posseduti alla data del 31 dicembre.
6
. Il medico che sia già stato iscritto nella graduatoria
regionale dell'anno precedente deve presentare, oltre alla
domanda, soltanto il certificato di iscrizione all'albo
professionale e la documentazione probatoria degli ulteriori
titoli acquisiti nel corso dell'ultimo anno nonché di eventuali
titoli non presentati per la precedente graduatoria.
7
. La domanda e la documentazione allegata devono essere
in regola con le vigenti norme di legge in materia di imposta di
bollo.
8
. L'amministrazione regionale, sulla base dei titoli e
dei criteri di valutazione di cui al successivo art. 3, previo
parere obbligatorio del Comitato di cui all'art. 12, predispone
una graduatoria regionale da valere per l'anno solare
successivo, specificando, a fianco di ciascun nominativo e
punteggio conseguito, le eventuali situazioni di incompatibilità
e la residenza.
9
. La graduatoria è resa pubblica entro il 15 ottobre sul
Bollettino Ufficiale della Regione ed entro 30 giorni dalla
pubblicazione i medici interessati possono presentare
all'Amministrazione regionale istanza di riesame della loro
posizione in graduatoria.
10 . La graduatoria regionale, previo parere
obbligatorio del Comitato ex art. 12, è approvata in via
definitiva entro il 15 dicembre dall'amministrazione regionale e
comunicata alle Aziende e agli Ordini provinciali dei medici
della Regione.
Art. 3 Titoli per la formazione delle graduatorie
1
. I titoli valutabili ai fini della formazione delle
graduatorie sono elencati qui di seguito con l'indicazione del
punteggio attribuito a ciascuno di essi:
I - Titoli accademici e di studio:
a) diploma di laurea conseguito con voto 110/110 e lode. p. 1,00
b) diploma di laurea conseguito con voti da 105 a 109... p. 0,50
c) diploma di laurea conseguito con voti da 100 a 104... p. 0,30
d) specializzazione o libera docenza in medicina
generale o discipline equipollenti ai sensi del decreto
ministeriale 10 marzo 1983, tab. B per ciascuna specializzazione
o libera docenza........................... p. 2,00
e) specializzazione o libera docenza in discipline affini a
quella di medicina generale ai sensi del decreto ministeriale 10
marzo 1983, tab. B, e successive modificazioni e integrazioni:
per ciascuna specializzazione o libera docenza............. p.
0,50
f) attestato di formazione in medicina generale di cui all' art.
1, comma 2, e all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n.
256/91....................................... p. 12,00
II - Titoli di servizio
a) Attività di medico di assistenza primaria convenzionato ai
sensi dell'art. 48 della legge 833/78 e dell'art. 8, comma 1,
del decreto legislativo n. 502/92 compresa quella svolta in
qualità di associato:
per ciascun mese complessivo................................ p.
0,20
Il punteggio è elevato a 0,30 per l'attività nell'ambito della
regione nella cui graduatoria si chiede l'inserimento;
b) attività di sostituzione del medico di assistenza primaria
convenzionato con il S.S.N. solo se svolta con riferimento a più
di 100 utenti e per periodi non inferiori a 5 giorni
continuativi (le sostituzioni dovute ad attività sindacale del
titolare sono valutate anche se di durata inferiore a 5 giorni).
Le sostituzioni effettuate su base oraria ai sensi dell'art. 23
sono valutate con gli stessi criteri di cui alla lettera c):
per ciascun mese complessivo ............................... p.
0,20
c) servizio effettivo con incarico a tempo indeterminato nella
medicina dei servizi o svolto, anche a titolo di sostituzione,
nei servizi di guardia medica e di continuità assistenziale e
nell'emergenza sanitaria territoriale, in forma attiva:
per ogni mese ragguagliato a 96 ore di attività........ p. 0,20
(Per ciascun mese solare non può essere considerato un numero di
ore superiore a quello massimo consentito dall'accordo nazionale
relativo al settore);
d) attività programmata nei servizi territoriali o di continuità
assistenziale o di emergenza sanitaria territoriale in forma di
reperibilità, ai sensi del presente accordo:
per ogni mese ragguagliato a 96 ore di attività........ p. 0,05
e) attività medica nei servizi di assistenza stagionale nelle
località turistiche organizzati dalle Regioni o dalle Aziende:
per ciascun mese complessivo............................ p. 0,20
f) servizio militare di leva (o sostitutivo nel servizio civile)
svolto dopo il conseguimento del diploma di laurea in medicina
per ciascun mese........................................ p. 0,05
g) attività di sostituzione di medico pediatra di libera scelta
se svolta con riferimento ad almeno 70 utenti e per periodi non
inferiori a 5 giorni continuativi
per ciascun mese complessivo.......................... p. 0,10
h) medico specialista ambulatoriale nella branca di medicina
interna e medico generico di ambulatorio ex enti mutualistici,
medico generico fiduciario e medico di ambulatorio convenzionato
con il Ministero della sanità per il servizio di assistenza
sanitaria ai naviganti
per ciascun mese....................................... p. 0,05
i) astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio durante il
periodo di incarico a tempo indeterminato nell'area della
medicina generale (fino ad un massimo di p. 0,50)
per ciascun mese....................................... p. 0,10
2
. Ai fini del calcolo dei punteggi relativi ai titoli di
servizio le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono valutate
come mese intero. Relativamente al servizio di guardia medica e
continuità assistenziale di cui al capo III, alla medicina dei
servizi e alle attività programmate di cui al Capo IV del
presente accordo, per frazione di mese da valutare come mese
intero si intende un complesso di ore di attività superiore a
48.
3
. I titoli di servizio non sono cumulabili se riferiti
ad attività svolte nello stesso periodo. In tal caso è valutato
il titolo che comporta il punteggio più alto. Le attività di
servizio eventualmente svolte durante i periodi formativi non
sono valutabili.
4
. A parità di punteggio complessivo prevalgono,
nell'ordine, il voto di laurea, l'anzianità di laurea, e,
infine, la maggiore età.
5
. Non sono valutabili attività che non siano
espressamente previste ed elencate dal presente articolo.
6
. Per l'assegnazione delle zone carenti di assistenza
primaria e di continuità assistenziale, le Regioni, fatto salvo
il disposto di cui all'art. 20, comma 3, lettera a), riservano
nel proprio ambito, sulla base di intese annuali con i Sindacati
maggiormente rappresentativi a livello regionale:
a - una percentuale variabile dal 20% al 40% a favore dei medici
in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale di
cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 2, comma 2, del Decreto
Legislativo n. 256/91;
b - una percentuale variabile dall'80% al 60% a favore dei
medici in possesso di titolo equipollente, in corrispondenza
alla percentuale di cui alla lettera a).
Qualora non vengano assegnate, per carenza di domande di
incarico, zone carenti spettanti ad una delle due percentuali di
aspiranti, le stesse vengono assegnate all'altra percentuale di
aspiranti.
Art. 4 Incompatibilità
1
. Ai sensi dell'art. 4, comma 7, della legge 30.12.1991,
n. 412, è incompatibile con lo svolgimento delle attività
previste dal presente accordo il medico che:
a) sia titolare di
qualsiasi rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato,
anche precario, ad eccezione dei medici di cui all'art. 6,
comma 1, del D.L. 14.6.1993, n. 187, convertito con
modifiche nella legge 12.8.1993, n. 296;
b) eserciti altre
attività o sia titolare o compartecipe di quote di imprese
che possono configurare conflitto di interessi col rapporto
di lavoro con il Servizio sanitario nazionale;
c) svolga attività
di medico specialista ambulatoriale convenzionato;
d) sia iscritto
negli elenchi dei medici specialisti convenzionati esterni;
e) sia iscritto
negli elenchi dei medici pediatri di libera scelta,
convenzionati ai sensi dell'art.8, comma 1, D.leg.vo n.
502/92.
2
. È inoltre, incompatibile il medico che:
a) svolga funzioni
fiscali per conto dell'Azienda o dell'INPS limitatamente
all'ambito di operatività;
b) fruisca del
trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte
del fondo di previdenza competente di cui al decreto 14
ottobre 1976 del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale;
c) operi, a
qualsiasi titolo, in presidi, stabilimenti o istituzioni
private convenzionati o accreditati e soggetti ad
autorizzazione ai sensi dell'art. 43 della legge n. 833/78;
d) intrattenga con
una Azienda un apposito rapporto instaurato ai sensi
dell'art. 8, comma 5, D.leg.vo n. 502/92;
e) sia iscritto o
frequenti il corso di formazione in medicina generale di cui
al D.leg.vo n. 256/91 e i corsi di specializzazione di cui
al decreto legislativo n. 257/91.
3
. L'incompatibilità di cui al comma 2, lettera c), non
opera nei confronti dei medici che presso le istituzioni ivi
indicate svolgono attività di guardia medica e/o iniettoria e
prelievo, essendo titolari di un numero di scelte non superiore
al limite al di sotto del quale è compatibile l'attività di
medico di assistenza primaria con quella di continuità
assistenziale.
4
. Il medico che, anche se a tempo limitato, svolga
funzioni di medico di fabbrica o di medico competente ai sensi
del D.Leg.vo n. 626/94, fermo quanto previsto dall'art. 25 in
tema di limitazione di massimale, non può acquisire scelte da
parte dei dipendenti delle aziende per le quali opera o dei loro
familiari.
5
. L'insorgenza di una delle situazioni di
incompatibilità previste dal presente articolo comporta la
cessazione del rapporto convenzionale.
Art. 5 Sospensione del rapporto convenzionale
1
. Oltre che in esecuzione dei provvedimenti di cui
all'art. 13, il medico deve essere sospeso dalle attività di
medicina generale per tutta la durata del servizio militare o
servizio civile sostitutivo, nonché nei casi di servizio
prestato all'estero per tutta la durata dello stesso, ai sensi
della legge 9 febbraio 1979, n. 38.
2
. Nei casi previsti dal comma 1 il medico deve farsi
sostituire seguendo le modalità stabilite dall'art. 23 e
dall'art. 55.
3
. L'iscrizione nell'elenco è sospesa d'ufficio per
sospensione dall'albo professionale.
4
. In materia si applicano le disposizioni di cui
all'art. 9, comma 3, della legge 23 aprile 1981, n. 154.
Art. 6 Cessazione del rapporto
1
. Il rapporto tra le Aziende e i medici di medicina
generale cessa:
a) per compimento
del 70 anno di età da parte del medico di medicina generale,
a norma dell'art. 2. comma 4, della legge 28.12.1995, n.
549;
b) per provvedimento
disciplinare adottato ai sensi e con le procedure di cui
all'art. 13;
c) per recesso del
medico da comunicare alla Azienda con almeno un mese di
preavviso;
d) per sopravvenuta,
accertata e contestata insorgenza di motivi di
incompatibilità ai sensi dell'art. 4;
e) per sopravvenuto,
accertato e contestato venir meno dei requisiti minimi di
cui all'art. 22;
f) per incapacità
psico-fisica a svolgere l'attività convenzionale, accertata
da apposita commissione costituita da un medico designato
dall'interessato e da uno designato dalla Azienda e
presieduta dal Presidente dell'Ordine dei Medici o suo
delegato.
2
. L'accertato e non dovuto pagamento, anche parziale, da
parte dell'assistito delle prestazioni previste dal presente
accordo e dagli accordi regionali, comporta il venir meno del
rapporto col Servizio sanitario regionale, ai sensi dell'art. 8,
comma 1, lett. d, del decreto legislativo n. 502/92, come
successivamente modificato, mediante le procedure previste
dall'art. 13.
3
. Il medico che, dopo cinque anni di iscrizione nello
stesso elenco dei medici di assistenza primaria non risulti
titolare di un numero minimo di scelte pari a n. 50 unità,
decade dal rapporto convenzionale, salvo che la mancata
acquisizione del minimo anzidetto sia dipendente da situazioni
di carattere oggettivo. Il provvedimento è adottato dalla
competente azienda, sentiti l'interessato e il comitato di cui
all'art. 11.
4
. Nel caso di cessazione per provvedimento di cui al
comma 2 nonché nel caso di cui al punto e) del comma 1, il
medico può presentare nuova domanda di inclusione nelle
graduatorie dopo quattro anni dalla cessazione.
5
. Il rapporto cessa di diritto e con effetto immediato
per radiazione o cancellazione dall'Albo professionale.
Art. 7 Comunicazioni del medico alla Azienda
1
. Il medico di medicina generale è tenuto a comunicare
sollecitamente alla Azienda competente ogni eventuale variazione
che intervenga nelle notizie fornite con la domanda di
partecipazione alle graduatorie di cui all'art. 2, o con la
dichiarazione di cui al comma successivo, nonché l'insorgere di
situazioni di incompatibilità previste dall'art. 4.
2
. In ogni caso la Azienda competente o la Regione può
richiedere annualmente al medico una dichiarazione da rilasciare
entro un termine non inferiore a quindici giorni, attestante la
sua situazione soggettiva professionale con particolare
riferimento alle notizie aventi riflesso sulle incompatibilità,
le limitazioni del massimale e gli aspetti economici (v.
allegato "L"). Il medico nella cui posizione soggettiva non
siano intervenute modificazioni, non è tenuto a inviare la
richiesta dichiarazione, salvo quella richiesta per la prima
volta dopo la pubblicazione dell'accordo nazionale.
3
. Il medico è altresì tenuto a soddisfare le richieste
di informazioni previste dall'art. 24, lettera C, della legge n.
730/1983.
4
. Salve modalità diverse concordate a livello regionale,
in caso di astensione dall'attività assistenziale in dipendenza
di agitazioni sindacali, il medico convenzionato è tenuto a
comunicare alla Azienda l'eventuale non adesione all'agitazione
entro 24 ore dall'inizio dell'agitazione a mezzo telegramma. La
mancata comunicazione comporta la trattenuta del compenso
relativo al periodo di astensione dall'attività convenzionata.
Art. 8 Aggiornamento obbligatorio e facoltativo Formazione
permanente
1
. Le Regioni annualmente, d'intesa con gli Ordini dei
Medici e con la collaborazione delle società professionali della
medicina generale e dei Sindacati medici di categoria
maggiormente rappresentativi, emanano norme generali per la
formazione permanente obbligatoria del medico di medicina
generale, anche in relazione alla attuazione dei progetti
obiettivo. Le attività di aggiornamento professionale
obbligatorio si svolgono a cura della Azienda utli1zzando
appropriate metodologie didattiche e pedagogiche e avvalendosi
di personale appositamente addestrato (animatori di formazione
permanente).
2
. Stabilite a livello regionale le 1inee di
coordinamento ed indirizzo, la programmazione generale delle
aree tematiche, le metodologie didattiche e il modello
economico-gestionale, le Aziende provvedono alla attuazione dei
corsi.
3
. I temi della formazione obbligatoria saranno scelti in
modo da rispondere:
a) ai bisogni
organizzativi del servizio (programmi obiettivo), azioni
programmate, qualità e quantità delle prestazioni, patologie
emergenti, ecc.;
b) ai bisogni
professionali dei medici (evoluzione delle conoscenze
scientifiche);
c) ai bisogni
emergenti dalla attuazione degli accordi regionali di cui al
capo VI.
4
. I corsi di formazione saranno di norma organizzati
prevedendo:
a) idonee modalità
per la rilevazione dei bisogni del servizio (Comitato
consultivo regionale, commissioni professionali, rilevazioni
dati sulla erogazione dell'assistenza e sulla verifica di
qualità);
b) idonee modalità
per la rilevazione dei bisogni dei medici (questionari,
inchieste rivolte ai medici, ecc.)
c) lo svolgimento
preferenziale secondo la metodologia didattica
dell'apprendimento per obiettivi;
d) la partecipazione
di piccoli e medi gruppi;
e) appropriate
modalità per la valutazione della qualità del corsi;
f) idonee modalità
per la valutazione formativa dei partecipanti, in adesione
ai criteri di certificazione della qualità.
5
. I corsi, fatta salva una diversa determinazione
concordata a livello regionale, si svolgono il sabato mattina
per almeno 8 sabati per almeno 32 ore annue; al medico
partecipante vengono corrisposti i normali compensi. L'Azienda
adotta i provvedimenti necessari a garantire la continuità
assistenziale durante le ore di aggiornamento. In caso di
svolgimento in giorno diverso i partecipanti convenzionati per
l'assistenza primaria hanno diritto al pagamento della
sostituzione con onere a carico dell'Azienda.
6
. Le Aziende al termine di ciascun corso rilasciano un
attestato relativo alle materie del corso frequentato, a titolo
di credito didattico.
7
. Con accordi a livello regionale tra la Regione, Ordini
dei Medici, Sindacati medici di categoria maggiormente
rappresentativi e Società professionali della medicina generale
saranno prese iniziative per l'attuazione di corsi di formazione
per animatori di formazione permanente, sulla base di un
curriculum formativo specifico, da individuarsi tra i medici
inseriti negli elenchi della medicina generale.
8
. Gli animatori per la loro attività ricevono un
compenso concordato a livello regionale.
9
. L'attività di animatore non comporta riduzione del
massimale individuale.
10 . A cura della Regione gli animatori di formazione
sono iscritti in apposito Albo regionale tenuto dal Comitato
regionale ex art. 12.
11 . I corsi di cui ai commi precedenti sono a carico
del S.S.N.
Le Regioni stabiliscono annualmente le risorse finanziarie
destinate all'aggiornamento.
12 . Il medico di medicina generale, previa
comunicazione alla Azienda, ha la facoltà di partecipare a
proprie spese a corsi non organizzati né gestiti direttamente
dalle Aziende, limitatamente alla quota parte corrispondente ai
bisogni professionali dei medici e cioè fino alla concorrenza
della metà del tempo previsto per l'aggiornamento.
13 . Il medico che partecipa ai corsi di cui al comma
12, riconosciuti ed accreditati dalla F.N.OO.MM.CeO, avrà pari
riconoscimento di partecipazione alla formazione obbligatoria,
se corrispondente al numero delle ore relative ai corsi
programmati a questo scopo.
14 . Il medico è tenuto a frequentare obbligatoriamente
i corsi destinati a temi corrispondenti ai bisogni organizzativi
del servizio. Il venir meno a tale obbligo per due anni
consecutivi comporta la attivazione delle procedure di cui
all'art. 13 per l'eventuale adozione delle sanzioni previste,
graduate a seconda delle continuità dell'assenza.
Art. 9 Diritti sindacali
1
. Ai membri di parte medica convenzionati per la
medicina generale, presenti nei Comitati e Commissioni previste
dal presente accordo e da normative nazionali o regionali, è
rimborsata la spesa per le sostituzioni relative alla
partecipazione alle riunioni dei suddetti organismi, sulla base
di intese adottate in ogni regione con i sindacati maggiormente
rappresentativi.
2
. Tale onere è a carico delle Aziende di iscrizione del
medico.
3
. I rappresentanti dei sindacati medici di categoria a
carattere nazionale e regionale, i medici nominati alle cariche
dagli organi ordinistici per espletare i rispettivi mandati,
nonché i medici eletti al Parlamento o ai consigli regionale,
provinciale e comunale possono avvalersi, con oneri a loro
carico, della collaborazione professionale di medici con
compenso orario. Detto compenso, omnicomprensivo, non può essere
inferiore al costo globale orario previsto dall'accordo per gli
incarichi a rapporto orario per le attività territoriali, ex
art. 48 L. 833/78.
4
. A titolo di concorso negli oneri per sostituzioni
collegate allo svolgimento di compiti sindacali, a ciascun
sindacato firmatario viene riconosciuta la disponibilità di 40
ore settimanali per ogni gruppo di 1.000 iscritti o frazione di
1.000 superiore a 500. Nelle Regioni e province autonome in cui
operano meno di 1.000 medici di medicina generale viene
riconosciuta la disponibilità di 10 ore settimanali a quei
sindacati firmatari che associano almeno il 40% dei medici
iscritti negli elenchi.
5
. Per quanto attiene alle sostituzioni di cui al
precedente comma, relative ai medici che svolgono compiti di
continuità assistenziale, a ciascun sindacato firmatario viene
riconosciuta la disponibilita di 36 ore settimanali per ogni
gruppo di 1000 iscritti o frazione di 1000, superiore a 300. Ai
fini del raggiungimento del quorum di 300 possono essere
utilizzati i "resti" provenienti dalle singole Regioni. Nelle
Regioni con numero di incarichi inferiore a 300, la
disponibilità di cui sopra è riconosciuta al sindacato che
raggiunge un numero di iscritti superiore al 40%.
6
. Il numero dei medici di medicina generale iscritti è
rilevato a livello regionale sulla base del numero dei medici a
carico del quali - per ciascun sindacato - viene effettuata, a
cura delle Aziende, la trattenuta della quota sindacale.
7
. La segreteria nazionale del sindacato comunica ogni
anno congiuntamente a tutte le regioni i nominativi dei propri
rappresentanti ai quali deve essere attribuita la disponibilità
di orario accertata come sopra, con indicazione dell'orario
assegnato a ciascuno.
8
. Mensilmente ciascuno dei rappresentanti designati ai
sensi del presente articolato comunica alla propria Azienda il
nominativo del medico che l'ha sostituito nel mese precedente e
il numero delle ore di sostituzione. La norma non si applica per
i rappresentanti sindacali dei medici della continuità
assistenziale. Entro il mese successivo si provvede al pagamento
di quanto dovuto al sostituto, sulla base di un compenso orario
pari alla misura tabellare iniziale prevista dall'accordo per
gli incarichi a rapporto orarlo per le attività territoriali ex
art. 48 L. 833/78. Tale attività non si configura come rapporto
di lavoro continuativo. Il compenso è liquidato, a seconda del
sistema di pagamento localmente adottato, direttamente, dalla
Regione oppure dalla Azienda che amministra la posizione del
rappresentante sindacale designato.
Art. 10 Rappresentatività sindacale
1
. Al fine di definire regole di indirizzo volte ad
assicurare l'accertamento del requisito della "maggiore
rappresentatività", si indicano, come criteri di riferimento per
la determinazione di tale requisito sul piano nazionale, delle
Confederazioni e delle Federazioni ed Organizzazioni sindacali,
i seguenti elementi:
a) la consistenza
associativa è rilevata in base alle deleghe conferite alle
singole Aziende dal medici convenzionati per la ritenuta del
contributo sindacale, accertate mediante comunicazione delle
stesse Aziende al Ministero della Sanità - Servizio Rapporti
Convenzionali con il Servizio Sanitario Nazionale ed alle
OO.SS. a cui le deleghe si riferiscono prima dell'avvio
delle trattative per il rinnovo degli accordi collettivi
nazionali di categoria;
b) l'adesione
ricevuta in occasione di elezione di membri sindacali in
organismi amministrativi previsti dalle leggi vigenti ovvero
per la nomina di soggetti cui ai diversi livelli, anche
decentrati, venga conferito potere rappresentativo e
negoziale;
c) diffusione e
consistenza delle strutture organizzative dall'area della
medicina generale negli ambiti territoriali valutata sulla
base dell'applicazione dei criteri indicati nella lettera
a).
2
. Ciò premesso - e sottolineato come l'utilizzo dei
criteri sopra elencati debba essere finalizzato a consentire il
più alto grado di trasparenza nelle relazioni sindacali nel
settore e ad ammettere alle trattative per la definizione degli
accordi disciplinati dall'art. 8 del D. L.vo 502/92 modificato
ed integrato dal D.L.vo 517/93 le confederazioni e le
Federazioni ed organizzazioni sindacali che risultino
effettivamente rappresentative ed esponenziali di interessi
collettivi - si formulano le seguenti regole d'indirizzo:
3
. Sono considerate maggiormente rappresentative, ai fini
della contrattazione, sul piano nazionale le organizzazioni
sindacali che:
1) relativamente alla precedente lettera a), abbiano un numero
di iscritti, risultanti dalle deleghe per la ritenuta del
contributo sindacale, non inferiore al 6% delle deleghe
complessive;
2) relativamente alla precedente lettera b) abbiano ottenuto nei
procedimenti elettivi un quorum di voti pari almeno al 6% del
numero complessivo dei votanti per l'area della medicina
generale;
3) relativamente alla precedente lettera c), abbiano strutture
territoriali in almeno 1/3 delle Regioni e delle Provincie.
4
. Nel caso di scostamenti minimi rispetto al discrimini
quantitativi di cui al presente articolo si potranno avere
marginali deroghe, in via del tutto eccezionale ed ove ricorrano
particolarissime ragioni giustificative, con motivati
provvedimenti della pubblica amministrazione (Ministero Sanità)
che tengano conto delle seguenti variabili di contesto: il grado
di sindacalizzazione complessiva del settore e delle categorie
professionali indicate, la consistenza relativa delle varie
OO.SS. e la dinamica di crescita di nuove OO.SS.
5
. La riscossione delle quote sindacali per i sindacati
firmatari del presente accordo avviene su delega del medico
attraverso le Aziende con versamento in c/c intestato ai
tesorieri dei sindacati firmatari del presente accordo per mezzo
della banca incaricata delle operazioni di liquidazione dei
compensi.
6
. Le deleghe precedentemente rilasciate restano valide,
nel rispetto della normativa vigente.
Art. 11 Comitato consultivo di Azienda
1
. In ciascuna Azienda, o ambito diverso definito dalla
Regione, previo parere del Comitato consultivo regionale, è
costituito un comitato composto da:
a) il Direttore
Generale della Azienda o suo delegato, che lo presiede;
b) quattro membri
effettivi e quattro supplenti designati dal Direttore
Generale della Azienda;
c) cinque membri
effettivi e cinque supplenti in rappresentanza dei medici
generali convenzionati, di cui rispettivamente uno in
rappresentanza degli incaricati di continuità assistenziale
e uno in rappresentanza degli incaricati nell'emergenza
sanitaria territoriale.
2
. I rappresentanti dei medici sono eletti tra i medici
convenzionati di ciascuna Azienda con il sistema proporzionale
tra liste concorrenti, dai medici di medicina generale
convenzionati operanti nell'ambito della Azienda per la quale
deve essere istituito il comitato.
3
. Le elezioni dei rappresentanti dei medici sono svolte
a cura dell'Ordine provinciale dei medici della città capoluogo
di regione avvalendosi della collaborazione degli altri Ordini
provinciali.
4
. L'Ordine provinciale dei Medici del capoluogo di
Regione proclama gli eletti.
5
. Le funzioni di segretario sono svolte da un
funzionario della Azienda.
6
. Il comitato esprime parere obbligatorio sui seguenti
argomenti:
a) richiesta di
deroga temporanea al massimale di scelte di cui all'art. 25;
b) autorizzazione di
scelte in deroga ai sensi dell'art. 26;
c) motivi di
incompatibilità agli effetti delle recusazioni di cui
all'ultimo comma dell'art. 27;
d) cessazione del
rapporto ai sensi dell'art. 6, lettera e).
7
. Inoltre, per la migliore organizzazione della medicina
di base, partecipa alle conferenze di organizzazione predisposte
dalla Azienda e collabora alla:
a) impostazione di
programmi statistico-epidemiologici attivati a livello
locale sulla base delle indicazioni regionali e/o nazionali
e concernenti l'attività dei medici convenzionati per la
medicina generale;
b) organizzazione
delle iniziative in materia di aggiornamento professionale
nell'area della medicina di base, in particolare per quanto
riguarda la individuazione dei temi aventi rilevanza locale.
8
. Su tutte le questioni inerenti ai rapporti tra la
medicina generale e agli altri servizi delle Aziende deve essere
acquisito il parere del Comitato di cui al presente articolo.
9
. Il comitato esprime pareri sui rapporti convenzionali
di assistenza primaria, di continuità assistenziale, emergenza
sanitaria territoriale e attività programmate territoriali.
10 . Il comitato svolge ogni altro compito assegnato dal
presente accordo.
Art. 12 Comitato consultivo regionale
1
. In ciascuna regione è istituito un comitato composto
da:
a) assessore
regionale alla sanità o suo delegato con funzioni di
presidente;
b) cinque membri
effettivi e quattro supplenti in rappresentanza delle
Aziende della Regione, indicati dall'Assessore regionale
alla sanità su designazione dei Direttori Generali delle
Aziende della Regione;
c) sei membri
effettivi e quattro supplenti in rappresentanza dei medici
generali convenzionati, di cui rispettivamente uno in
rappresentanza degli incaricati di continuità assistenziale
e uno in rappresentanza degli incaricati nell'emergenza
sanitaria territoriale.
2
. I rappresentanti dei medici di medicina generale
vengono eletti dai medici convenzionati con il sistema
elettorale proporzionale tra liste concorrenti.
3
. Le elezioni dei rappresentanti dei medici sono svolte
a cura dell'Ordine provinciale del capoluogo di regione
avvalendosi della collaborazione degli altri Ordini provinciali.
4
. L'Ordine provinciale del capoluogo regionale proclama
gli eletti.
5
. Le funzioni di segretario sono svolte da un
funzionario di parte pubblica.
6
. In caso di assenza od impegno del presidente le
relative funzioni sono svolte dal componente più anziano di
parte pubblica.
7
. La sede del comitato è indicata dalla Regione.
8
. Il comitato esprime parere nei casi previsti dal
presente accordo, ivi comprese le materie relative ai servizi di
continuità assistenziale, di emergenza sanitaria territoriale,
attività programmata nei servizi territoriali, e dei programmi
di aggiornamento professionale obbligatorio.
9
. Il comitato formula proposte ed esprime pareri sulla
corretta applicazione delle norme del presente accordo e per un
corretto ricorso all'assistenza, anche in riferimento a problemi
o situazioni particolari locali che siano ad esso sottoposte dal
presidente o da almeno 1/3 dei suoi componenti.
10 . Svolge inoltre ogni altro compito assegnatogli dal
presente accordo.
11 . L'attività del Comitato è, comunque, finalizzata a
fornire indirizzi uniformi per l'applicazione dell'accordo.
Art. 13 Responsabilità convenzionali e violazioni - Collegio
arbitrale
1
. I medici convenzionati di medicina generale sono
tenuti all'osservanza degli obblighi e dei compiti previsti dal
presente accordo e dagli accordi regionali. Non possono essere
oggetto di contestazione le inosservanze derivanti da
comportamenti omissivi o inadempienze di altri operatori
dell'Azienda.
2
. Le violazioni danno luogo, secondo la gravità
dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti sanzioni:
a) richiamo verbale,
per lievi infrazioni comprese quelle occasionali relative
alle norme sulla prescrizione e sulla proposta;
b) richiamo con
diffida per la ripetizione di lievi infrazioni e per
infrazioni di una certa gravità;
c) riduzione del trattamento economico in misura non
inferiore al 10% e non superiore al 20% per la durata
massima di sei mesi;
d) sospensione del
rapporto per durata non inferiore a 6 giorni e non superiore
a un anno, in particolare per:
- gravi infrazioni anche finalizzate all'acquisizione di
vantaggi personali;
- omessa o infedele comunicazione di circostanze comportanti
incompatibilità, limitazioni di massimale o benefici
economici;
- recidiva di infrazioni che hanno comportato la riduzione
del trattamento economico;
e) revoca per
infrazioni particolarmente gravi compresa quella di cui
all'art. 6, comma 2, o per recidiva di infrazioni che hanno
già portato alla sospensione del rapporto.
3
. L'Azienda deve contestare per iscritto l'addebito al
medico, entro 30 giorni dal momento in cui ne viene a
conoscenza, e sentirlo a sua difesa con l'eventuale assistenza
di un procuratore. La convocazione per la difesa non può
avvenire prima che siano trascorsi 5 giorni dal ricevimento
della contestazione scritta dell'addebito.
4
. Il Direttore generale, valutate le controdeduzioni del
medico e previo eventuale supplemento di istruttoria, sentito il
parere del Comitato consultivo di Azienda che deve esprimersi
entro 10 giorni dalla richiesta, procede all'archiviazione del
caso o all'applicazione della sanzione. Il provvedimento è
notificato all'interessato entro 15 giorni. Qualora siano
trascorsi inutilmente i 15 giorni dalla convocazione per la
difesa o non sia stata ricevuta alcuna controdeduzione, il
Direttore generale dà corso all'applicazione della sanzione e
alla sua notifica all'interessato entro 10 giorni.
5
. Il medico, ricevuta la notifica della sanzione, può
impugnarla nei confronti del Direttore generale della Azienda
entro 10 giorni dal ricevimento, anche a mezzo di procuratore,
chiedendo che la controversia sia sottoposta al giudizio del
collegio arbitrale di cui al successivo comma. Nell'atto di
impugnazione, da notificare al Direttore generale della Azienda
mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento, il
medico deve indicare il nominativo dell'arbitro di propria
nomina, con allegato l'atto di accettazione dell'incarico da
parte dello stesso.
6
. Il collegio è composto da tre arbitri:
- uno con funzioni di Presidente, individuato nel Presidente
dell'Ordine dei Medici della provincia capoluogo di Regione o
suo delegato. Nel caso in cui il medico, sottoposto a
procedimento, sia iscritto all'Ordine con sede nel capoluogo di
Regione il Presidente designato delega, con atto formale, un
Presidente dell'Ordine dei Medici di altra Provincia della
Regione;
- uno nominato dal medico;
- uno nominato dal Direttore generale dalla Azienda.
7
. Ricevuta l'impugnazione con la richiesta di devolvere
al collegio arbitrale la decisione sulla controversia, il
Direttore generale della Azienda entro 6 giorni:
- sospende l'applicazione della sanzione;
- individua il membro di nomina aziendale ed acquisisce l'atto
di accettazione dell'incarico;
- richiede al Presidente dell'Ordine del capoluogo di Regione il
nominativo del Presidente del collegio; il Presidente
dell'Ordine deve rispondere entro 6 giorni;
- ricevuta la comunicazione del nominativo del presidente, il
Direttore generale dell'azienda costituisce, entro 10 giorni, il
collegio arbitrale, dispone la notifica della deliberazione ai
membri del collegio e al medico interessato e la trasmissione di
tutti gli atti riguardanti il caso al presidente. Questi convoca
entro 8 giorni dal ricevimento della notifica, con allegati gli
atti, il collegio arbitrale.
8
. Le parti hanno diritto di:
- prendere visione della documentazione in possesso del collegio
arbitrale, in giorni e orari prefissati dal collegio stesso;
- essere ascoltate dal collegio arbitrale;
- presentare al collegio ulteriori documenti e memorie rispetto
a quelli trasmessi dal Direttore generale al collegio ai sensi
del precedente comma.
A tali fini il collegio assegna alle parti il termine di 15
giorni. Qualora le parti chiedano, nel suddetto termine di
essere ascoltate, il collegio le convoca entro 8 giorni dal
ricevimento della richiesta.
9
. Il collegio, udite le parti se ne hanno fatta
richiesta e acquisita l'eventuale documentazione dalle stesse
prodotta, emette il lodo entro 15 giorni dalla scadenza dei
termini di cui al comma precedente.
10 . Gli arbitri decidono secondo le norme previste dal
presente accordo e dagli accordi regionali.
11 . Il lodo è deliberato a maggioranza di voti dagli
arbitri riuniti ed è redatto per iscritto. Deve contenere:
1 - l'indicazione delle parti
2 - l'indicazione della norma del presente accordo che prevede
la possibilità di ricorrere all'arbitrato
3 - l'esposizione sommaria dei motivi
4 - il dispositivo
5 - l'indicazione della sede dell'arbitrato e del luogo o del
modo in cui è stato deliberato
6 - la sottoscrizione di tutti gli arbitri con la data di
apposizione.
È valido il lodo sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri,
purchè si dia atto che è stato deliberato in conferenza
personale di tutti, con l'espressa indicazione che l'altro non
ha voluto o non ha potuto sottoscriverlo.
Il lodo ha efficacia vincolante tra le parti dalla data della
sottoscrizione.
12 . Gli arbitri redigono il lodo in tanti originali
quante sono le parti interessate e ne danno comunicazione alle
stesse mediante trasmissione di un originale a mezzo
raccomandata postale con avviso di ricevimento, entro 10 giorni
dalla sottoscrizione.
13 . L'Azienda ricevuto il lodo arbitrale si conforma
allo stesso con provvedimento del Direttore generale.
14 . I termini previsti dal presente articolo sono
perentori.
15 . La sede del collegio arbitrale è, di norma, presso
l'Azienda, che è tenuta a fornire i supporti operativi
necessari.
16 . L'atto di contestazione e il provvedimento finale
del procedimento, con allegata la relativa documentazione
compreso l'eventuale lodo arbitrale, sono inviate all'Ordine
provinciale d'iscrizione del medico, ai fini di cui all'art. 8,
comma 3, del decreto legislativo n. 502/92, come successivamente
modificato. Il Presidente dell'Ordine dei medici ed il Direttore
Generale dell'Azienda operano in modo da assicurare la
contemporaneità di eventuali sanzioni sospensive dell'attività
professionale.
17 . In caso di sospensione del rapporto al sensi del
comma 2, lett. d), l'Azienda nomina il sostituto. I compensi
vengono corrisposti, fin dal primo giorno, al sostituto, fatta
salva la corresponsione al medico sostituito dei compensi di cui
all'art. 45, lett. "D" ed "E".
18 . Non può tenersi conto ad alcun effetto delle
sanzioni disciplinari trascorsi due anni dalla loro irrogazione.
Le violazioni e le infrazioni si prescrivono dopo 5 anni dalla
loro commissione.
Art. 14 Istituzione, durata in carica e funzionamento degli
organismi collegiali. Spese per l'elezione dei rappresentanti
del medici.
1
. I comitati consultivi di cui agli articoli 11 e 12
devono essere istituiti entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente accordo e durano in carica fino
alla nomina delle nuove commissioni e comitati a seguito del
rinnovo dell'accordo stesso.
2
. I comitati sono validamente riuniti se è presente la
maggioranza dei loro componenti e le loro deliberazioni sono
valide se adottate dalla maggioranza dei presenti.
3
. In caso di parità di voti prevale il voto del
presidente.
4
. È incompatibile, per i componenti di parte medica, la
nomina contemporanea in più comitati o commissioni.
5
. I supplenti partecipano alle riunioni dei comitati con
diritto di parola e di voto solo in caso di assenza dei
titolari.
6
. Le spese per le elezioni dei rappresentanti dei medici
di medicina generale in seno ai Comitati di cui agli articoli 11
e 12 sono a carico di tutti i medici convenzionati.
7
. Entro 90 giorni dalla comunicazione da parte
dell'Ordine provinciale dei medici del capoluogo di Regione
dell'ammontare delle spese sostenute da ciascun Ordine per
l'effettuazione delle elezioni, le Aziende trattengono ai medici
convenzionati la quota individuale indicata e versano allo
stesso l'importo complessivo.
Art. 15 Commissione professionale
1
. In ogni Regione, ai sensi dell'art. 10 comma 1 del
D.L.vo 502/92 e dell'art. 24 della Legge 27.12.1983, n. 730, è
istituita una Commissione Professionale con il compito di:
- elaborare linee guida di riferimento per le Aziende al fine di
favorire la progettazione e l'utilizzo di sistemi di
monitoraggio, programmazione e controlli sui dati di spesa;
- individuare le informazioni rilevanti e favorire la
progettazione di sistemi informativi per la creazione di sistemi
di reporting e banca dati;
- definire criteri, standard e indicatori per le procedure di
verifica di qualità della medicina generale;
- acquisire dati dai servizi specialistici per l'attuazione
delle predette procedure;
- individuare i settori prioritariamente soggetti alle procedure
di VRQ;
- elaborare e proporre progetti di VRQ;
- promuovere attività locali di audit, peer review dei medici
generali e procedure interdisciplinari di verifica di qualità;
- offrire alle Aziende supporto tecnico e conoscitivo;
- promuovere azioni formative sia dei medici generali che
interdisciplinari relative ai temi della VRQ e a temi specifici;
- esaminare, con parere obbligatorio, procedure di qualità
dell'assistenza proposte dalle Aziende o da altri soggetti
qualificati;
- formare nuclei, composti da esperti delle Aziende e da medici
generali, di verifica degli standard erogativi;
- richiedere i dati necessari alle Aziende, alle Regioni e al
Ministero della Sanità;
- raccogliere i dati e le risultanze delle procedure di verifica
e trasmetterli alla Azienda di competenza, all'Ordine
provinciale dei medici del capoluogo di regione e al Comitato
Consultivo Regionale;
- esprimere parere sulla pubblicazione di tali dati.
2
. La Commissione Professionale, costituita con
provvedimento della Giunta regionale, è presieduta dal
Presidente dell'Ordine provinciale dei medici della città
capoluogo di Regione o suo delegato ed è composta da 4 medici
generali esperti designati dai membri medici del Comitato
Consultivo Regionale, da quattro esperti designati dalla
Regione, e dal presidente del Comitato Consultivo Regionale e
può essere integrata caso per caso, oppure stabilmente, da
esperti chiamati dalla Commissione stessa.
3
. La Commissione promuove la formazione di commissioni
di Aziende, composte da medici generali designati dai membri
medici della Commissione stessa, da medici dipendenti designati
dal Direttore Sanitario della Azienda e da esperti, al fine di
attuare localmente iniziative di VRQ.
Art. 16 Osservatorio Consultivo Permanente
1
. Con Decreto del Ministro della Sanità è istituito,
nell'ambito del Servizio rapporti convenzionali con il S.S.N.,
un Osservatorio consultivo permanente che ha il compito di:
- rilevare ed esaminare le eventuali questioni interpretative ed
applicative derivanti dall'applicazione dell'accordo nazionale;
- analizzare il rapporto di conformità degli accordi regionali
con quello nazionale;
- monitorare raccordandosi, ove necessario, con le strutture
organizzative del Ministero della Sanità e con l'Agenzia degli
affari sanitari interregionali, i risultati raggiunti dagli
Accordi regionali per favorirne l'attuazione su tutto il
territorio nazionale ai fini di migliorare l'assetto funzionale
della medicina generale, nonché le problematiche relative alla
formazione;
- curare la fornitura dei dati nazionali richiesti dalle
commissioni professionali regionali e di Azienda;
2
. L'Osservatorio esamina altresì i problemi scaturenti
da provvedimenti legislativi e da pronunce della magistratura
che incidano direttamente nella disciplina dei rapporti
convenzionali quale risulta dall'accordo e suggerisce alle parti
firmatarie l'eventualità di procedere alle opportune
modificazioni formali da apportare all'accordo medesimo.
3
. L'Osservatorio ha sede presso il Ministero della
Sanità Servizio per i rapporti convenzionali con il S.S.N. - ed
è composto:
- dal Dirigente Generale del Servizio rapporti convenzionali con
il S.S.N. con funzioni di Presidente, o da un suo delegato e dal
funzionario, del Servizio medesimo, competente per materia;
- da tre rappresentanti delle Regioni designati dagli Assessori
regionali alla sanità;
- da 5 rappresentanti del medici convenzionati di medicina
generale, eletti dai membri medici del Comitati Consultivi
Regionali, di cui all'art. 12 del presente accordo.
4
. Le funzioni di segretario dell'osservatorio sono
svolte da un funzionario amministrativo ministeriale.
5
. L'Osservatorio si riunisce di norma all'inizio di ogni
trimestre su convocazione del Presidente o a seguito di
richiesta motivata inoltrata da una delle parti firmatarie
dell'accordo.
6
. Di ogni riunione sarà redatto apposito verbale che
verrà trasmesso ad ogni buon fine a tutte le parti firmatarie ed
a tutte le Regioni e Provincie Autonome per gli eventuali
incombenti di rispettiva competenza.
7
. La partecipazione alle riunioni dei componenti
l'Osservatorio non comporta oneri economici ad alcun titolo a
carico del Ministero della Sanità.
8
. Ai lavori possono essere invitati esperti o altri
rappresentanti delle parti firmatarie in relazione agli
argomenti trattati.
9
. Le Regioni inviano all'Osservatorio copia degli
accordi regionali stipulati nelle materie di cui al presente
accordo.
Art. 17 Esercizio del diritto di sciopero Prestazioni
indispensabili e loro modalità di erogazione
1
. Nel campo dell'assistenza di medicina generale sono
prestazioni indispensabili ai sensi della legge n. 146/1990,
art. 2, comma 2, le visite domiciliari urgenti e l'assistenza
programmata ai malati terminali e nel campo della continuità
assistenziale e dell'emergenza sanitaria territoriale, gli
interventi di cui agli artt. 53 e 66, limitatamente agli aspetti
diagnostici e terapeutici.
2
. Le prestazioni di cui al comma 1, in caso di sciopero
della categoria dei medici di medicina generale convenzionati,
continuano ad essere erogate con le procedure e secondo le
modalità di cui ai commi 7 e 8.
3
. Il diritto di sciopero dei medici di medicina generale
convenzionati è esercitato con un preavviso minimo di 15 giorni.
I soggetti che promuovono lo sciopero, contestualmente al
preavviso, indicano anche la durata dell'astensione dal lavoro.
4
. I medici di medicina generale che si astengono dal
lavoro in violazione delle norme del presente articolo
commettono infrazione da valutare ai sensi dell'art. 13.
5
. Le OO.SS. si impegnano a non effettuare le azioni di
sciopero:
a) nel mese di
agosto;
b) nei cinque giorni
che precedono e nei cinque giorni che seguono le
consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie;
c) nei cinque giorni
che precedono e nei cinque giorni che seguono le
consultazioni elettorali regionali, provinciali e comunali,
per i rispettivi ambiti territoriali;
d) nei giorni dal 23
dicembre al 3 gennaio;;
e) nei giorni dal
giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo.
6
. In casi di avvenimenti eccezionali di particolare
gravità o di calamità naturali gli scioperi dichiarati si
intendono immediatamente sospesi.
7
. In conformità agli accordi di cui al comma successivo
le Aziende individuano, in occasione degli scioperi dei medici
di continuità assistenziale e di emergenza sanitaria
territoriale, i nominativi dei medici tenuti alle prestazioni
indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso, comunicando
cinque giorni prima della data di effettuazione dello sciopero,
i nominativi inclusi nei contingenti, come sopra individuati,
alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati.
Il medico individuato ha il diritto di esprimere, entro
ventiquattro ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà
di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione
nel caso sia possibile.
8
. Entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto del
Presidente della Repubblica che rende esecutivo l'accordo sono
stabiliti, relativamente al personale di continuità
assistenziale e di emergenza sanitaria, con apposite intese a
livello regionale, i criteri per la determinazione di
contingenti di personale medico da esonerare dalla
partecipazione a eventuali scioperi di categoria al fine di
garantire la continuità delle prestazioni di cui al comma 1,
nonché per la loro distribuzione territoriale.
Art. 18 Durata dell'accordo
1
. Il presente accordo ha durata triennale e scade il 31
dicembre 1997.
CAPO II Assistenza primaria
Art. 19 Rapporto ottimale
1
. La libera scelta del medico avviene, ai sensi
dell'art. 19, comma 2, della legge n. 833/78, nei limiti
oggettivi dell'organizzazione sanitaria.
2
. Agli effetti del precedente comma l'assistenza
primaria è organizzata in via prioritaria per ambiti comunali,
ai sensi dell'art. 25 della legge n. 833/78.
3
. Le regioni, sulla base delle indicazioni del piano
sanitario o di altra determinazione, possono articolare il
livello organizzativo per gruppi di comuni o distretti.
4
. Ciascuna Azienda, anche ai fini dello svolgimento
delle procedure di cui all'art. 3, cura la tenuta degli elenchi
dei medici convenzionati per l'erogazione dell'assistenza
primaria, articolati per comuni o gruppi di comuni o distretti
ai fini dell'esercizio della scelta del medico da parte del
cittadino.
5
. L'ambito territoriale ai fini dell'acquisizione delle
scelte deve comprendere popolazione non inferiore a 1500
abitanti.
6
. Il medico operante in un comune comprendente più
Aziende, fermo restando che può essere iscritto nell'elenco di
una sola Azienda che ne gestisce la posizione amministrativa,
può acquisire scelte in tutto l'ambito comunale ai sensi
dell'art. 25, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
7
. Ferma restando la facoltà delle Regioni di
disciplinare l'accesso alle funzioni di medico di medicina
generale secondo parametri diversi definiti nell'ambito degli
accordi regionali, ai sensi dell'art. 8, lett. g), decreto
legislativo n. 502/92, per ciascun comune o altro ambito,
definito ai sensi del comma 3, può essere iscritto soltanto un
medico per ogni 1000 residenti o frazione di 1000 superiore a
500, detratta la popolazione di età compresa tra 0 e 14 anni,
risultante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Il
comitato regionale ex art. 12 può chiedere alle Aziende di
acquisire i dati dei cittadini residenti in un determinato
ambito che hanno effettuato la scelta a favore di medici
iscritti al di fuori dello stesso, al fine di definire,
all'interno degli accordi regionali di cui sopra, i criteri per
il calcolo del rapporto ottimale in quello stesso ambito
territoriale.
8
. Nella determinazione del numero dei medici
iscrivibili, oltre che del rapporto di cui al comma precedente,
deve tenersi conto anche delle eventuali limitazioni di
massimali esistenti a carico dei singoli medici già iscritti
nell'elenco, derivino esse dall'applicazione dell'art. 25 o
dalla volontà dei medici. Per l'applicazione delle norme in
materia di rapporto ottimale si richiamano le istruzioni
pratiche riportate nell'allegato B.
9
. In tutti i comuni dell'ambito territoriale di cui ai
commi 1 e 2 e nelle zone con almeno 500 abitanti dichiarate
carenti di assistenza, sentito il Comitato consultivo di
Azienda, deve esser comunque assicurato un congruo orario di
assistenza ambulatoriale, ad opera prioritariamente del medico
neo-inserito.
10 . Ai fini del corretto calcolo del rapporto ottimale
e delle incidenze sullo stesso delle limitazioni si fa
riferimento alle situazioni esistenti al 31 dicembre dell'anno
precedente.
11 . In caso di modifiche di ambito territoriale il
medico conserva tutte le scelte in suo carico, comprese quelle
che vengono a far parte di un ambito diverso da quello in cui,
in conseguenza della modifica, si trova inserito, fatti salvi il
rispetto dei massimali o quote individuali e il diritto di
scelta degli assistiti.
Art. 20 Copertura delle zone carenti di assistenza primaria
1
. Entro la fine dei mesi di marzo e di settembre di ogni
anno ciascuna Regione pubblica sul Bollettino Ufficiale l'elenco
delle zone carenti di medici convenzionati per l'assistenza
primaria individuate nel corso del semestre precedente
nell'ambito delle singole Aziende, sulla base dei criteri di cui
al precedente articolo.
2
. In sede di pubblicazione delle zone carenti, fermo
restando l'ambito di iscrizione del medico, l'Azienda può
indicare il Comune o la zona in cui deve essere comunque
assicurato un congruo orario di assistenza ambulatoriale.
3
. Possono concorrere al conferimento degli incarichi
nelle zone carenti rese pubbliche secondo quanto stabilito dal
comma 1:
a) i medici che
risultano già iscritti in uno degli elenchi dei medici
convenzionati per l'assistenza primaria istituiti
nell'ambito regionale ai sensi dell'art. 19, ancorchè non
abbiano fatto domanda di inserimento nella graduatoria
regionale, a condizione peraltro che risultino iscritti da
almeno due anni nell'elenco di provenienza e che al momento
dell'attribuzione del nuovo incarico non svolgano altre
attività a qualsiasi titolo nell'ambito del Servizio
sanitario nazionale, eccezion fatta per attività di
continuità assistenziale, emergenza sanitaria territoriale e
attività programmata nei servizi territoriali.
I trasferimenti sono possibili fino alla concorrenza di un
terzo dei posti disponibili in ciascuna Azienda o in Comuni
comprendenti più Aziende. In caso di disponibilità di un
solo posto per questo può essere esercitato il diritto di
trasferimento;
b) i medici inclusi
nella graduatoria regionale valida per l'anno in corso.
4
. Gli aspiranti, entro 20 giorni dalla pubblicazione di
cui al comma 1, presentano separate domande alle Aziende
competenti indicando a pena di nullità le eventuali altre
località carenti per le quali concorrono.
5
. In allegato alla domanda gli aspiranti devono
inoltrare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio
attestante se alla data di presentazione della domanda abbiano
in atto rapporti di lavoro dipendente, anche a titolo precario,
trattamenti di pensione e se si trovino in posizione di
incompatibilità, secondo lo schema allegato sub lettera "L".
6
. Al fine del conferimento degli incarichi nelle
località carenti i medici di cui alla lettera b) del comma 3
sono graduati nell'ordine risultante dai seguenti criteri:
a) attribuzione del
punteggio riportato nella graduatoria regionale di cui
all'art. 2;
b) attribuzione di
punti 5 a coloro che nella località carente per la quale
concorrono abbiano la residenza fin da due anni antecedenti
la scadenza del termine per la presentazione della domanda
di inclusione nella graduatoria regionale;
c) attribuzione di
punti 20 ai medici residenti nell'ambito della Regione da
almeno due anni antecedenti la data di scadenza del termine
per la presentazione della domanda di inclusione nella
graduatoria regionale.
7
. Le Aziende interpellano prioritariamente i medici di
cui alla lettera a) del comma 3 in base alla anzianità di
iscrizione negli elenchi dei medici convenzionati per
l'assistenza primaria; laddove risulti necessario, interpellano
successivamente i medici di cui alla lettera b), dello stesso
comma 3 in base all'ordine risultante dall'applicazione dei
criteri di cui al comma 6.
8
. La Regione, sentito il Comitato regionale di cui
all'art. 12, può adottare procedure tese allo snellimento
burocratico e all'abbreviazione dei tempi necessari al
conferimento degli incarichi.
9
. È cancellato dalla graduatoria regionale, ai soli fini
del conferimento degli incarichi di assistenza primaria, il
medico che abbia accettato l'incarico ai sensi dell'art. 21,
comma 1.
10 . Il medico che, avendo concorso all'assegnazione di
una zona carente avvalendosi della facoltà di cui al comma 3
lettera a), accetta l'incarico ai sensi dell'art. 21, comma 1,
decade dall'incarico detenuto nell'ambito territoriale di
provenienza.
Art. 21 Instaurazione del rapporto convenzionale
1
. Il medico interpellato ai sensi dell'art. 20 deve, a
pena di decadenza, comunicare la sua accettazione entro il
termine di sette giorni.
2
. Entro i successivi 90 giorni, sempre a pena di
decadenza, deve:
- aprire nella località carente assegnatagli uno studio
professionale idoneo secondo le prescrizioni di cui all'art. 22
e darne comunicazione alla Azienda;
- trasferire la residenza nelle zona assegnatagli, se risiede in
altro Comune;
- iscriversi all'Albo Professionale della provincia in cui
gravita la località assegnatagli, se è iscritto in altra
provincia.
In tal caso può documentare la presentazione della domanda di
trasferimento dall'Ordine di provenienza.
3
. Le Aziende avuto riguardo a eventuali difficoltà
collegate a particolari situazioni locali, possono consentire,
sentito il Comitato ex art. 11, temporanee proroghe al termine
di cui al comma 2, entro il limite massimo di quattro mesi.
4
. Entro 15 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta
apertura dello studio l'Azienda procede con proprio personale
sanitario alla verifica dell'idoneità dello stesso in rapporto
ai requisiti minimi di cui all'art. 22 e ne notifica i risultali
al medico interessato assegnandogli, se del caso, un termine non
superiore a 30 giorni per adeguare lo studio alle suddette
prescrizioni. Trascorso tale termine inutilmente il medico
decade dal diritto al conferimento dell'incarico.
5
. L'incarico si intende definitivamente conferito con la
comunicazione della Azienda attestante l'idoneità dello studio
oppure alla scadenza del termine di 15 giorni di cui al comma 4,
qualora la Azienda non proceda alla prevista verifica di
idoneità.
È fatta comunque salva la facoltà delle Aziende di far luogo in
ogni tempo alla verifica della idoneità dello studio.
6
. Il medico al quale sia conferito l'incarico ai sensi
del presente articolo viene iscritto nell'elenco riferito alla
zona carente.
7
. Al fine di favorire l'inserimento di medici nelle
località carenti, con particolare riguardo a quelle disagiate,
la Azienda può, su richiesta del medico, consentire la
utilizzazione di un ambulatorio pubblico eventualmente
disponibile.
8
. Nel corso del rapporto convenzionale il medico può
essere autorizzato dalla Azienda a trasferire per gravi ed
obiettivi motivi la residenza in altro comune rispetto a quello
di iscrizione, in un ambito territoriale di contiguità, previo
parere favorevole del Comitato consultivo regionale ex art. 12,
e purchè tale trasferimento non comporti alcun disservizio
nell'erogazione dell'assistenza.
9
. Al medico è fatto divieto di esercitare le attività
convenzionate ai sensi del presente accordo in studi
professionali collocati fuori dalla località carente, escluso il
caso di cui all'art. 19, comma 11.
Art. 22 Requisiti e apertura degli studi medici
1
. Al fini dell'instaurazione e del mantenimento del
rapporto convenzionale di assistenza primaria, oltre che ai fini
della corresponsione del concorso alle spese per l'erogazione
delle prestazioni del servizio cui all'art. 45, ciascun medico
deve avere la disponibliltà di uno studio professionale nel
quale esercitare l'attività convenzionata. Lo studio del medico
di medicina generale è uno studio privato ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 1 marzo 1961, n. 121, che,
destinato in parte allo svolgimento di un pubblico servizio,
deve possedere i requisiti previsti dai seguenti commi:
2
. Lo studio del medico convenzionato deve essere dotato
degli arredi e delle attrezzature indispensabili per l'esercizio
della professione, di sala d'attesa adeguatamente arredata, di
servizi igienici, di illuminazione e aerazione idonea.
3
. Detti ambienti possono essere adibiti o esclusivamente
ad uso di studio medico con destinazione specifica o anche
essere inseriti in un appartamento di civile abitazione.
4
. Se lo studio, di cui al D.P.R. 1.3.1961, n. 121, è
ubicato presso strutture adibite ad altre attività, lo stesso
deve avere un ingresso indipendente e deve essere eliminata ogni
comunicazione tra le due strutture.
5
. Lo studio professionale dei medici iscritti negli
elenchi, salvo quanto previsto in materia di orario di
continuità assistenziale, deve essere aperto agli aventi diritto
per 5 giorni alla settimana, secondo un congruo orario
determinato autonomamente dal sanitario in relazione alle
necessità degli assistiti iscritti nel suo elenco ed alla
esigenza di assicurare una prestazione medica corretta ed
efficace e comunque in maniera tale che sia assicurato il
migliore funzionamento dell'assistenza.
6
. Il suddetto orario con il nominativo del medico, da
comunicare alla Azienda, deve essere esposto all'ingresso dello
studio medico;
eventuali variazioni devono essere adeguatamente motivate ed
immediatamente comunicate alla Azienda.
7
. Le visite nello studio medico, salvi i casi di
urgenza, vengono di norma erogate attraverso un sistema di
prenotazione.
Art. 23 Sostituzioni
1
. Il medico titolare di scelte che si trovi
nell'impossibilità di prestare la propria opera, fermo restando
l'obbligo di farsi sostituire fin dall'inizio, deve comunicare
alla competente Azienda entro il quarto giorno dall'inizio della
sostituzione, il nominativo del collega che lo sostituisce
quando la sostituzione si protragga per più di tre giorni.
2
. Le Aziende per i primi 30 giorni di sostituzione
continuativa corrispondono i compensi al medico sostituito; dal
31 giorno corrispondono i compensi direttamente al medico che
effettua la sostituzione, purchè abbia i requisiti per
l'iscrizione negli elenchi dei convenzionati.
3
. I rapporti economici tra medico sostituito e medico
sostituto sono disciplinati dalla norme del regolamento allegato
sub lettera C.
4
. Qualora la sostituzione, per particolari situazioni in
cui non possa essere effettuata dal medico di medicina generale,
sia svolta da un medico iscritto negli elenchi dei pediatri di
libera scelta, i compensi allo stesso sono corrisposti secondo
il trattamento economico previsto per la medicina generale.
5
. Il medico che non riesca ad assicurare la propria
sostituzione, deve tempestivamente informarne la Azienda, la
quale provvede a designare il sostituto prioritariamente tra i
medici inseriti nelle graduatorie di cui all'art. 2, e secondo
l'ordine delle stesse, interpellando prioritariamente i medici
residenti nell'ambito di iscrizione del medico sostituito. In
tale caso i compensi spettano fin dal primo giorno al medico
sostituto, salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 17.
6
. Non è consentito al sostituto acquisire scelte del
medico sostituito durante la sostituzione.
7
. Tranne che per ipotesi di malattia o per comprovati
motivi di studio o per il servizio militare o sostitutivo
civile, per sostituzione superiore a 6 mesi nell'anno, anche non
continuativi, l'Azienda sentito il Comitato di cui all'art. 11,
si esprime sulla prosecuzione della sostituzione stessa ed
esamina il caso ai fini anche dell'eventuale risoluzione del
rapporto.
8
. Quando il medico sostituito, per qualsiasi motivo, sia
nella impossibilità di percepire i compensi che gli spettano in
relazione al periodo di sostituzione, le Aziende possono
liquidare tali competenze direttamente al medico che ha
effettuato la sostituzione, purchè abbia i requisiti per
l'iscrizione negli elenchi di medici convenzionati.
9
. Alla sostituzione del medico sospeso dagli elenchi per
effetto di provvedimento di cui all'art. 13 provvede la Azienda
con le modalità di cui al comma 5.
10 . Le scelte del sanitario colpito dal provvedimento
di sospensione restano in carico al medico sospeso, salvo che i
singoli aventi diritto avanzino richiesta di variazione del
medico di fiducia; variazione che in ogni caso, non può essere
fatta in favore del medico incaricato della
sostituzione, per tutta la durata della stessa.
11 . L'attività di sostituzione, a qualsiasi titolo
svolta, non comporta l'iscrizione del medico nell'elenco, anche
se determina l'assunzione di tutti gli obblighi professionali.
Art. 24 Incarichi provvisori
1
. Qualora in un ambito territoriale si determini una
carenza di assistenza dovuta a mancanza di medici in grado di
acquisire le scelte disponibili, la Azienda, sentito il Comitato
consultivo ex art. 11, può conferire ad un medico residente
nell'ambito della zona carente, scelto nel rispetto della
graduatoria regionale, un incarico temporaneo.
Tale incarico, di durata comunque inferiore a sei mesi, cessa
nel momento in cui viene individuato il medico avente diritto
all'inserimento. Al medico di cui al presente comma sono
corrisposti, per gli utenti che viene incaricato di assistere, i
compensi della fascia iniziale di anzianità di cui all'art. 45,
con esclusione delle voci di cui alle lettera "B" e "D".
2
. In caso di decesso del medico convenzionato, il suo
sostituto può proseguire l'attività nei confronti degli
assistiti già in carico al medico deceduto per non più di 30
giorni, conservando il trattamento di cui beneficiava durante la
sostituzione.
Art. 25 Massimale di scelte e sue limitazioni
1
. I medici iscritti negli elenchi possono acquisire un
numero massimo di scelte pari a 1.500 unità.
2
. I medici i quali, non soggetti a limitazione del
massimale, avevano acquisito la possibilità del raggiungimento
della quota individuale di 1.800 scelte ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 13 agosto 1981 conservano, in deroga
al massimale, tale possibilità personale sino al momento in cui
non insorgano motivi di limitazione ai sensi del presente
accordo. L'insorgenza, anche temporanea, di motivi di
limitazione riconduce a tutti gli effetti il medico al massimale
di scelte di cui al comma 1.
3
. Eventuali deroghe al suddetto massimale possono essere
autorizzate dalla Regione, su proposta dell'Azienda e sentito il
Comitato Consultivo Regionale, in relazione a particolari
situazioni locali, ai sensi del punto 5, comma 3, dell'art. 48
della Legge n. 833/78, e per un tempo determinato.
4
. Nei confronti del medico che, oltre ad essere inserito
negli elenchi, svolga altre attività orarie compatibili con tale
iscrizione, il massimale di scelta è ridotto in misura
proporzionale al numero delle ore settimanali che il medesimo
dedica alle suddette altre attività.
5
. Ai fini del calcolo del massimale individuale per i
medici soggetti a limitazioni per attività a rapporto orario
compatibili si ritiene convenzionalmente che il massimale
corrisponda ad un impegno settimanale equivalente a 1.500 scelte
per 40 ore settimanali.
6
. I medici possono autolimitare il proprio massimale,
che non può essere inferiore a 500 scelte. Il massimale
derivante da autolimitazione non è modificabile prima di 3 anni
dalla data di decorrenza della autolimitazione.
7
. Ai medici che fruiscono della norma di cui all'art. 1,
comma 16, del D.L. n. 324/93, convertito nella legge n. 423/93,
è assegnato un massimale di 100 scelte.
8
. Lo svolgimento di altre attività, anche
liberoprofessionali, compatibili con l'iscrizione negli elenchi,
non deve comportare pregiudizio al corretto e puntuale
assolvimento degli obblighi del medico, a livello ambulatoriale
e domiciliare, nei confronti degli assistiti che lo hanno
prescelto.
Art. 26 Scelta del medico
1
. La costituzione e lo svolgimento del rapporto tra
medico e assistito sono fondati sul rapporto di fiducia.
2
. Ciascun avente diritto, all'atto del rilascio del
documento di iscrizione, sceglie direttamente per sè e per i
propri familiari il medico di fiducia fra quelli iscritti
nell'elenco, definito ai sensi dell'art. 19, relativo all'ambito
territoriale di residenza.
3
. La Azienda, sentito il parere obbligatorio del
Comitato di cui all'art. 11, previa accettazione del medico di
scelta, può consentire che la scelta sia effettuata in favore di
un medico iscritto in un elenco diverso da quello proprio
dell'ambito territoriale in cui l'assistito è residente quando
la scelta sia o diventi obbligata, oppure quando per ragioni di
vicinanza o di migliore viabilità la residenza dell'assistito
graviti su un ambito limitrofo e tutte le volte che gravi ed
obiettive circostanze ostacolino la normale erogazione
dell'assistenza.
4
. La scelta per i cittadini residenti ha validità
annuale, salva revoca nel corso dell'anno, ed è tacitamente
rinnovata.
5
. Per i cittadini non residenti la scelta è a tempo
determinato da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 1 anno, con
contemporanea cancellazione della scelta eventualmente già in
carico al medico della Azienda di provenienza del cittadino. La
scelta è espressamente prorogabile.
6
. Il figlio, il coniuge o il convivente dell'assistito
già in carico al medico di medicina generale può effettuare la
scelta a favore dello stesso medico anche in deroga al massimale
o quota individuale.
Art. 27 Revoca e recusazione della scelta
1
. L'assistito che revoca la scelta ne dà comunicazione
alla competente Azienda. Contemporaneamente alla revoca
l'assistito deve effettuare una nuova scelta che, ai fini
assistenziali, ha effetto immediato.
2
. Il medico che non intenda prestare la propria opera in
favore di un assistito può in ogni tempo recusare la scelta
dandone comunicazione alla competente Azienda. Tale revoca deve
essere motivata da eccezionali ed accertati motivi di
incompatibilità ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b, d.leg.vo
502/92. Tra i motivi della recusazione assume particolare
importanza la turbativa del rapporto di fiducia. Agli effetti
assistenziali la recusazione decorre dal 16 giorno successivo
alla sua comunicazione.
3
. Non è consentita la recusazione quando nel Comune non
sia operante altro medico, salvo che ricorrano eccezionali
motivi di incompatibilità da accertarsi da parte del Comitato di
Azienda di cui all'art. 11.
Art. 28 Revoche di ufficio
1
. Le scelte dei cittadini che, ai sensi dell'art. 7
della Legge n. 526/1982, vengono temporaneamente sospesi dagli
elenchi della Azienda sono riattribuite automaticamente al
medico dal momento della reiscrizione degli stessi nei suddetti
elenchi.
2
. La revoca della scelta da operarsi d'ufficio per morte
dell'assistito ha effetto dal giorno del decesso. L'Azienda è
tenuta a comunicare la revoca al medico interessato entro un
anno dall'evento.
3
. In caso di trasferimento di residenza l'Azienda presso
la quale il cittadino ha effettuato la nuova scelta comunica
tale circostanza all'Azienda di provenienza del cittadino stesso
perché provveda alla revoca con decorrenza dalla data della
nuova scelta. Le Aziende che aggiornano l'archivio assistiti
utilizzando le informazioni anagrafiche dei Comuni, possono
procedere, nei casi di trasferimento ad altre Aziende alla
revoca d'ufficio. L'Azienda è tenuta a comunicare detta revoca
al medico ed al cittadino interessati entro 3 mesi dall'evento.
I cambiamenti di residenza all'interno della Azienda sono
disciplinati con accordi regionali.
4
. Le cancellazioni per doppia iscrizione decorrono dalla
data della seconda attribuzione nel caso di scelta posta due
volte in carico allo stesso medico. Se trattasi di medici
diversi la cancellazione decorre dalla data della comunicazione
al medico interessato. Tali comunicazioni sono eseguite
contestualmente alle variazioni del mese di competenza.
Art. 29 Scelta, revoca, recusazione: effetti economici
1
. Ai fini della corresponsione dei compensi la scelta,
la recusazione e la revoca decorrono dal primo giorno del mese
in corso o dal primo giorno del mese successivo a seconda che
intervengano nella prima o nella seconda metà del mese.
2
. Il rateo mensile dei compensi è frazionabile in
ragione del numero dei giorni di cui è composto il mese al quale
il rateo mensile si riferisce, quando le variazioni dipendano da
trasferimento del medico o da cancellazione o sospensione del
medico dall'elenco.
3
. La cessazione per sopraggiunti limiti di età da parte
del medico produce effetti economici dal giorno di compimento
dell'età prevista.
Art. 30 Elenchi nominativi e variazioni mensili
1
. Entro la fine di ciascun semestre le Aziende inviano
ai medici l'elenco nominativo delle scelte in carico a ciascuno
di essi.
2
. Le Aziende, inoltre, comunicano mensilmente ai singoli
medici le variazioni nominative e il riepilogo numerico relativo
alle scelte e alle revoche avvenute durante il mese precedente,
allegandovi le copie delle dichiarazioni di scelta o revoca.
3
. I dati di cui ai commi 1 e 2 possono essere forniti su
supporto magnetico, a richiesta del medico.
Art. 31 Compiti del medico di medicina primaria con compenso a
quota fissa
1
. L'inserimento negli elenchi di cui all'art. 19, comma
4, determina, relativamente all'ambito territoriale di
iscrizione di ciascun medico e nei confronti dei cittadini che
lo scelgono, l'affidamento al medico stesso della responsabilità
complessiva in ordine alla tutela della salute del proprio
assistito che si estrinseca in compiti diagnostici, terapeutici,
riabilitativi, preventivi individuali e di educazione sanitaria
i quali sono espletati attraverso interventi ambulatoriali e
domiciliari.
2
. I compiti del medico, remunerati con una quota fissa
per assistito ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto
legislativo n. 502/92, comprendono:
a) le visite
domiciliari ed ambulatoriali a scopo diagnostico e
terapeutico. Al fine di migliorare lo standard delle
prestazioni il medico può avvalersi di supporti tecnologici
diagnostici e terapeutici sia nel proprio studio sia a
livello domiciliare;
b) il consulto con
lo specialista e l'accesso del medico di famiglia presso gli
ambenti di ricovero in fase di accettazione, di degenza e di
dimissione del proprio paziente, in quanto atti che
attengono alla professionalità del medico di medicina
generale;
c) la tenuta e
l'aggiornamento di una scheda sanitaria individuale ad
esclusivo uso del medico, quale strumento tecnico
professionale che, oltre a migliorare la continuità
assistenziale, consenta al medico di collaborare ad
eventuali indagini epidemiologiche mirate e a quanto
previsto dagli accordi regionali;
d) le certificazioni
obbligatorie per legge ai fini della riammissione alla
scuola dell'obbligo, agli asili nido, alla scuola materna e
alle scuole secondarie superiori;
e) la certificazione
di idoneità allo svolgimento di attività sportive non
agonistiche di cui al decreto Ministro Sanità del 28
febbraio 1983, art. 1 lettera a) e c), nell'ambito
scolastico, a seguito di specifica richiesta dell'autorità
scolastica competente;
f) la certificazione
per l'incapacità temporanea al lavoro.
Art. 32 Compiti con compenso a quota variabile
1
. Il medico svolge, oltre ai compiti indicati
dall'articolo precedente, compiti remunerati con una quota
variabile del compenso.
2
. I compiti di cui al presente articolo sono:
a) assistenza
programmata al domicilio dell'assistito, anche in forma
integrata con l'assistenza specialistica, infermieristica e
riabilitativa, in collegamento se necessario con
l'assistenza sociale, secondo gli allegali "G" e "H";
b) assistenza
programmata sulle residenze protette e nelle collettività,
sulla base degli accordi regionali previsti dall'art. 39,
lett. B);
c) le prestazioni
aggiuntive di cui all'allegato "D";
d) assistenza in
zone disagiatissime, comprese le piccole isole sulla base
delle intese regionali di cui all'art. 45, comma 3, lett.
"H";
e) visite
occasionali, secondo l'art. 43, comma 4;
f) le prestazioni ed
attività di cui ai successivi capi III, IV, e VI secondo la
disciplina stabilita dagli accordi regionali;
g) collaborazione
informatica, di cui all'art. 45 comma 3, lett. I).
Art. 33 Visite ambulatoriali e domiciliari
1
. L'attività medica viene prestata nello studio del
medico o a domicilio, avuto riguardo alla non trasferibilità
dell'ammalato.
2
. La visita domiciliare deve essere eseguita di norma
nel corso della stessa giornata, ove la richiesta pervenga entro
le ore dieci;
ove invece, la richiesta venga recepita dopo le ore dieci, la
visita dovrà essere effettuata entro le ore dodici del giorno
successivo.
3
. A cura della Azienda tale regolamentazione è portata a
conoscenza degli assistiti.
4
. La chiamata urgente recepita deve essere soddisfatta
entro il più breve tempo possibile.
5
. Nelle giornate di sabato il medico non è tenuto a
svolgere attività ambulatoriale, ma è obbligato ad eseguire le
visite domiciliari richieste entro le ore dieci dello stesso
giorno, nonché quelle, eventualmente non ancora effettuate,
richieste dopo le ore dieci del giorno precedente.
6
. Nei giorni prefestivi valgono le stesse disposizioni
previste per il sabato, con l'obbligo però di effettuare
attività ambulatoriale per i medici che in quel giorno la
svolgono ordinariamente al mattino.
Art. 34 Consulto con lo specialista
1
. Il consulto può essere attivato dal medico di medicina
generale qualora lo ritenga utile per la salute del paziente.
2
. Esso viene attuato di persona dallo specialista e dal
medico di medicina generale presso gli ambulatori pubblici
nell'ambito territoriale della Azienda del paziente.
3
. Il consulto, previa autorizzazione della Azienda, può
essere attuato, su richiesta motivata del medico di famiglia,
anche presso il domicilio del paziente.
4
. Il medico di famiglia o lo specialista concordano i
modi ed i tempi di attuazione nel rispetto delle esigenze dei
servizi della Azienda.
5
. Qualora lo specialista ritenga necessario acquisire
ulteriori notizie riguardanti il paziente, può mettersi in
contatto con il medico di famiglia che è impegnato a collaborare
fornendo tutti gli elementi utili in suo possesso.
Art. 35 Accesso del medico di famiglia presso gli ambienti di
ricovero
1
. I Direttori generali di Aziende ospedaliere o di
Aziende nel cui territorio insistono uno o più presidi
ospedalieri, previo accordo tra loro quando necessario, sentito
il Comitato consultivo aziendale, su proposta del Direttore
sanitario, d'intesa col Dirigente Medico di cui all'art. 47,
adottano i provvedimenti regolamentari, comprensivi degli
aspetti organizzativi, necessari ad assicurare:
a) il dovuto accesso
del medico di famiglia ai presidi ospedalieri della stessa
azienda in fase di accettazione, di degenza e di dimissioni
del proprio paziente;
b) il rapporto di
collaborazione tra i medici del presidio ospedaliero ed i
medici di medicina generale convenzionati.
In particolare il Direttore Generale deve garantire che il
medico di famiglia riceva dal reparto ospedaliero la
relazione clinica di dimissioni contenente la sintesi
dell'iter diagnostico e terapeutico ospedaliero nonché i
suggerimenti terapeutici per l'assistenza domiciliare.
2
. In ogni caso il medico di medicina generale
nell'interesse del proprio paziente può accedere, qualora lo
ritenga opportuno, in tutti gli ospedali pubblici e le case di
cura convenzionate o accreditate anche ai fini di evitare
dimissioni improprie con il conseguente eccesso di carico
assistenziale a livello domiciliare.
Art. 36 Assistenza farmaceutica e modulario
1
. La prescrizione di medicinali avviene, per qualità e
quantità, secondo scienza e coscienza, con le modalità stabilite
dalla legislazione vigente nel rispetto del prontuario
terapeutico nazionale, così come riclassificato dall'art. 8,
comma 10, della legge 24.12.1993, n. 537 e successive
integrazioni e modificazioni.
2
. Il medico può dar luogo al rinnovo della prescrizione
farmaceutica anche in assenza del paziente, quando, a suo
giudizio, ritenga non necessaria la visita del paziente.
3
. Le parti firmatarie del presente accordo possono
concordare a livello regionale sperimentazioni riguardanti
modalità e procedure, compresa la multiprescrizione nel rispetto
dei tetti di spesa e della normativa nazionale riguardante la
materia, idonee a snellire gli adempimenti dei medici e
alleviare i disagi dei cittadini oltre che a consentire una
migliore raccolta dei dati.
4
. Sulla ricetta di cui al decreto ministeriale n.
350/1988 il medico annota il diritto dell'esenzione dal
pagamento della quota a carico secondo le norme vigenti.
Eventuali particolari modalità di annotazione del diritto, o
meno, all'esenzione e di quant'altro necessario, anche legate
alle metodiche locali di rilevazione dei dati, sono definite con
accordi regionali.
5
. Il diritto all'esenzione del ticket è regolato nelle
forme di legge per le esenzioni da reddito. Nelle altre forme la
esenzione è attestata dalla Azienda ai sensi dell'art. 4, comma
2, del decreto ministeriale 20 maggio 1989 e successive
modificazioni ed integrazioni.
6
. La necessità della erogazione di presidi, siringhe e
prodotti dietetici e di ogni altro ausilio viene proposta una
volta all'anno da parte del medico curante alla Azienda.
L'erogazione ed il relativo eventuale frazionamento è disposto
dalla Azienda secondo modalità organizzative fissate dalla
regione.
7
. La prescrizione farmaceutica in caso di urgenza
terapeutica o di necessità è compilata anche dai medici
dipendenti e dagli specialisti convenzionati interni.
Art. 37 Richiesta di indagini specialistiche proposte di
ricovero o di cure termali
1
. Il medico, ove lo ritenga necessario, formula
richiesta di visita o indagine specialistica o proposta di
ricovero o di cure termali.
2
. La richiesta di indagine o visita specialista deve
essere corredata dalla diagnosi o dal sospetto diagnostico. Esso
può contenere la richiesta di consulto specialistico secondo le
procedure previste dall'art. 34.
3
. Il medico può dar luogo al rinnovo della richiesta o
prescrizione di indagine specialistica anche in assenza del
paziente, quando, a suo giudizio, ritenga non necessaria la
visita del paziente stesso.
4
. Lo specialista formula esauriente risposta al quesito
diagnostico, con l'indicazione "al medico curante", suggerendo
la terapia e segnalando l'eventuale utilità di successivi
controlli specialistici.
5
. Qualora lo specialista ritenga necessarie ulteriori
indagini per la risposta al quesito del medico curante, formula
direttamente le relative richieste.
6
. Gli assistiti possono accedere nelle strutture
pubbliche, senza la richiesta del medico curante, alle seguenti
specialità:
odontoiatria, ginecologia, pediatria, psichiatria e oculistica,
limitatamente alle prestazioni optometriche.
7
. Per quanto attiene ai rapporti con i medici
specialisti le Aziende emanano norme per la prescrizione diretta
sul ricettario regionale da parte dello specialista di eventuali
indagini preliminari agli esami strumentali, di tutti gli
approfondimenti necessari alla risposta al quesito diagnostico
posto, degli accertamenti preliminari a ricoveri o a interventi
chirurgici, nonché della richiesta delle prestazioni da eseguire
entro 30 giorni dalla dimissione. I controlli programmati
saranno proposti al medico generale.
8
. Le norme di cui al precedente comma devono essere
osservate, anche al fine dell'applicazione degli accordi
relativi al rispetto dei tetti di spesa.
9
. La proposta di ricovero ordinaria deve essere
accompagnata da una apposita scheda compilata dal medico curante
(allegato E) che riporti i dati relativi al paziente estratti
dalla scheda sanitaria individuale.
10 . Il modulario di cui all'art. 36, salvo il disposto
del successivo art. 38, è utilizzato anche per le certificazioni
della presente convenzione, per le proposte di ricovero e di
cure termali e per le richieste di prestazioni specialistiche,
nonché per le richieste di trasporto sanitario in ambulanza
sulle quali il medico annota la diagnosi del soggetto.
Art. 38 Certificazione di malattia per i lavoratori dipendenti
1
. Le certificazioni di cui all'art. 2 della legge 29
febbraio 1980, n. 33, e all'art. 15 della legge 23 aprile 1981,
n. 155, sono rilasciate dal medico di fiducia del lavoratore
utilizzando i moduli allegati sub allegato "F", fatte salve
eventuali modifiche degli stessi concordate ai sensi dell'art.
2, comma 1, della Legge n. 33/80.
2
. Le certificazioni relative ad assenze dal lavoro
connesse o dipendenti da prestazioni sanitarie eseguite da
medici diversi da quelli di libera scelta non spettano al medico
di fiducia, che non è tenuto alla trascrizione.
Art. 39 Assistenza programmata ad assistiti non ambulabili
1
. L'assistenza programmata si articola in tre forme di
interventi:
a) assistenza
domiciliare nei confronti dei pazienti non ambulabili;
b) assistenza nei
confronti di pazienti ospiti in residenze protette e
collettività;
c) assistenza
domiciliare integrata.
2
. L'erogazione dell'assistenza nell'ambito degli
istituti di cui al comma 1, lettere a) e c), è disciplinata dai
protocolli allegati sotto le lettere G) e H); l'istituto di cui
lettera b) è disciplinato nell'ambito degli accordi rimessi alla
trattativa regionale.
Art. 40 Medicina di gruppo
1
. Al fine di conseguire un più elevato livello delle
prestazioni e per facilitare il rapporto tra cittadino e medico
anche attraverso lo snellimento delle procedure di accesso ai
diversi servizi della Azienda, anche nel quadro degli accordi
rimessi alla trattativa regionale, i medici iscritti negli
elenchi possono concordare tra di loro e realizzare forme di
lavoro di gruppo sulla base di un regolamento ispirato ai
seguenti principi e criteri organizzativi:
a) l'associazione è
libera, volontaria e paritaria;
b) l'accordo che
costituisce la medicina di gruppo è liberamente concordato
tra i medici partecipanti e depositato presso la Azienda e
l'Ordine dei Medici;
c) del gruppo
possono far parte soltanto medici che svolgono in modo
esclusivo l'attività di medico convenzionato nello stesso
ambito di scelta determinato dalla Regione;
d) la sede della
medicina di gruppo è unica ed articolata in più studi
medici;
e) del gruppo fanno
parte non meno di tre e non più di sei medici di medicina
generale;
f) ciascun medico
può far parte soltanto di un gruppo;
g) ciascun
partecipante al gruppo è disponibile a svolgere la propria
attività anche nei confronti degli assistiti degli altri
medici del gruppo, anche mediante l'accesso reciproco agli
strumenti di informazione di ciascun medico pur nella tutela
dei fondamentali principi del rapporto fiduciario e della
libera scelta da parte dell'assistito;
h) deve prevedersi
la disciplina dell'esecuzione delle prestazioni incentivanti
nell'ambito del gruppo;
i) la distribuzione
degli orari di presenza dei singoli medici nella sede della
medicina di gruppo deve prevedere che ciascuno di essi sia
presente per almeno quattro giorni la settimana quando nel
quinto giorno sia impegnato in altre attività previste
dall'accordo, come consulti con specialisti, accessi in
luoghi di ricovero, assistenza a pazienti non deambulabili,
ecc.; altrimenti la presenza deve essere garantita per
cinque giorni la settimana;
l) in ogni caso deve
essere assicurata l'assistenza nello studio per almeno sei
ore giornaliere, distribuite nel mattino e nel pomeriggio
secondo un orario determinato dai medici in rapporto alle
esigenze della popolazione assistita. Nella giornata di
sabato e nei giorni prefestivi deve essere assicurata presso
la sede la ricezione delle richieste di visite domiciliari,
anche mediante l'uso di segreteria telefonica;
m) a ciascun medico
del gruppo vengono liquidate le competenze relative alle
scelte di cui è titolare;
n) non possono
effettuarsi variazioni di scelta all'interno del gruppo
senza l'autorizzazione del medico titolare della scelta e la
richiesta in tal senso dell'assistito;
o) all'interno del
gruppo può adottarsi il criterio della rotazione interna per
ogni tipo di sostituzione, anche per quanto concerne la
partecipazione a congressi, corsi di aggiornamento o di
formazione permanente, ecc., allo scopo di favorire una
costante elevazione della professionalità;
p) la suddivisione
delle spese di gestione dell'ambulatorio viene liberamente
concordata tra i componenti del gruppo;
q) le regioni
possono individuare forme organizzative diverse, ferma
restando la sede unica del gruppo, mediante intese con i
sindacati maggiormente rappresentativi.
Art. 41 Interventi socio-assistenziali
1
. Il medico di famiglia sulla base della conoscenza del
quadro anamnestico complessivo dell'assistito derivante
dall'osservazione prolungata dello stesso anche in rapporto al
contesto familiare, riferito oltrechè alle condizioni sanitarie,
anche a quelle sociali ed economiche, ove lo ritenga necessario
segnala ai servizi socialiindividuati dall'Azienda l'esigenza di
particolari interventi socioassistenziali.
Art. 42 Collegamento con i servizi di continuità assistenziale
1
. Il medico di famiglia valuta, secondo scienza e
coscienza, l'opportunità di lasciare brevi note esplicative
presso quegli assistiti le cui particolari condizioni
fisio-patologiche suggeriscano eventuali accorgimenti
nell'esplicazione di interventi di urgenza da parte di medici
addetti al servizio di continuità assistenziale.
Art. 43 Visite occasionali
1
. I medici iscritti negli elenchi sono tenuti a prestare
la propria opera in regime di assistenza diretta solo nei
confronti degli assistiti che li hanno preventivamente scelti.
2
. I medici, tuttavia, salvo quanto previsto per la
continuità assistenziale e per l'assistenza nelle località
turistiche, prestano la propria opera in favore dei cittadini
che, trovandosi eccezionalmente al di fuori del proprio Comune
di residenza, ricorrano all'opera del medico.
3
. Le visite di cui al comma 2 sono compensate
direttamente dall'assistito con le seguenti tariffe
omnicomprensive:
- visita ambulatoriale.................................. L.
30.000
- visita domiciliare.................................... L.
50.000
4
. Al medico convenzionato che effettua le visite
ambulatoriali e domiciliari a favore dei cittadini stranieri in
temporaneo soggiorno in Italia che esibiscono il prescritto
documento comprovante il diritto all'assistenza sanitaria a
carico del Servizio Sanitario pubblico, sono attribuiti gli
stessi compensi di cui al precedente comma. In tal caso il
medico notula alla Azienda di iscrizione le anzidette
prestazioni utilizzando il modulo di cui all'allegato "D" su cui
annota gli estremi del documento sanitario, il nome e cognome
dell'avente diritto e il tipo di prestazione effettuata.
5
. Le Regioni, nel rispetto delle norme vigenti,
stabiliscono gli eventuali interventi assistenziali a favore dei
soggetti che fruiscono delle visite occasionali e possono
prevedere il pagamento delle stesse al medico
interessato da parte delle Aziende.
6
. Il medico è tenuto a utilizzare il modello
prescrizioneproposta, indicando la residenza dell'assistito.
Art. 44 Libera professione
1
. Fermo restando Quanto previsto dall'art. 6, comma 2,
al di fuori degli obblighi e dei competi previsti dal presente
accordo i medici iscritti negli elenchi possono svolgere
attività di libera professione nei confronti dei propri
assistiti.
Art. 45 Trattamento economico
1
. Il trattamento economico dei medici convenzionati per
l'assistenza primaria è costituito da una quota fissa del
compenso per assistito e da una quota variabile, secondo quanto
previsto dagli articoli 31 e 32.
2
. Ai medici di medicina generale, iscritti negli elenchi
dei medici convenzionati per l'assistenza primaria, la quota
fissa del compenso per assistito è articolata nelle voci:
onorario professionale, indennità di piena disponibilità,
compenso aggiuntivo, indennità forfettaria a copertura del
rischio e di avviamento professionale, concorso nelle spese per
l'erogazione delle prestazioni del servizio sanitario.
A - ONORARIO PROFESSIONALE
A1) Ai medici iscritti negli elenchi della medicina generale che
svolgono compiti di assistenza primaria è corrisposto, per
ciascun assistito in carico, un compenso forfettario annuo, come
dalla seguente tabella, distinto secondo l'anzianità di laurea
del medico.
ANZIANITÀ COMPENSO FORFETTARIO
DI _____________________________
LAUREA 01.01.95 01.12.95 01.01.96
_______________________________ __________ __________
_________
da 0 a 6 anni................. 27.704 28.397 28.851
oltre 6 fino a 13 anni....... 30.384 31.144 31.642
oltre 13 fino a 20 anni....... 33.176 34.005 34.549
oltre 20 anni................. 35.966 36.865 37.455
oltre 27 anni................. 37.829 38.755 39.395
_________________________________ __________ __________
_______
ANZIANITÀ COMPENSO FORFETTARIO
DI _____________________
LAUREA 01.09.96 01.09.97
__________________________________ __________ __________
da 0 a 6 anni.................. 29.861 30.757
oltre 6 fino a 13 anni........ 32.749 33.731
oltre 13 fino a 20 anni........ 35.758 36.831
oltre 20 anni.................. 38.766 39.929
oltre 27 anni.................. 40.774 41.997
|
A2) Ai medici di assistenza primaria che svolgono la propria
attività sotto forma di medicina di gruppo ai sensi dell'art.
40, l'onorario professionale è dovuto nelle seguenti misure
annue:
ANZIANITÀ COMPENSO FORFETTARIO
DI _______________________________
LAUREA 01.01.95 01.12.95 01.01.96
________________________________ __________ __________
__________
da 0 a 6 anni................. 29.422 30.158 30.641
oltre 6 fino a 13 anni....... 32.268 33.075 33.604
oltre 13 fino a 20 anni....... 35.233 36.114 36.692
oltre 20 anni................. 38.198 39.153 39.779
oltre 27 anni................. 40.171 41.175 41.834
__________________________________________________________
ANZIANITÀ COMPENSO FORFETTARIO
DI _____________________
LAUREA 01.09.96 01.09.97
da 0 a 6 anni.................. 31.713 32.664
oltre 6 fino a 13 anni........ 34.780 35.823
oltre 13 fino a 20 anni........ 37.976 39.115
oltre 20 anni.................. 41.171 42.406
oltre 27 anni.................. 43.298 44.597
|
B) Indennità di piena disponibilità
Ai sanitari che svolgono attività di medico di medicina primaria
ai sensi del presente accordo e che non hanno altro tipo di
rapporto di dipendenza o convenzione con istituzioni pubbliche o
private e con il Servizio Sanitario Nazionale, spetta per
ciascuno assistito in carico e fino alla concorrenza del
massimale di 1.500 scelte, una indennità annua, nelle seguenti
misure:
Per i primi 500 assistiti
ANZIANITÀ COMPENSO FORFETTARIO
DI ________________________________
LAUREA 01.01.95 01.12.95 01.01.96
________________________________ __________ __________
__________
da 0 a 6 anni................. 3.290 3.372 3.426
oltre 6 fino a 13 anni....... 3.499 3.586 3.643
oltre 13 fino a 20 anni....... 3.716 3.809 3.870
oltre 20 anni................. 3.932 4.030 4.094
oltre 27 anni................. 4.140 4.244 4.312
_________________________________ __________ __________
________
ANZIANITÀ COMPENSO FORFETTARIO
DI _____________________
LAUREA 01.09.96 01.09.97
__________________________________ __________ __________
da 0 a 6 anni.................. 3.546 3.652
oltre 6 fino a 13 anni........ 3.771 3.884
oltre 13 fino a 20 anni........ 4.005 4.125
oltre 20 anni.................. 4.237 4.364
oltre 27 anni.................. 4.463 4.597
__________________________________ __________ __________
Per i gli assistiti da 501 a 1.500
ANZIANITÀ COMPENSO FORFETTARIO
DI _________________________________
LAUREA 01.01.95 01.12.95 01.01.96
_______________________________ __________ __________
___________
da 0 a 6 anni................. 3.043 3.119 3.169
oltre 6 fino a 13 anni....... 3.252 3.333 3.385
oltre 13 fino a 20 anni....... 3.468 3.555 3.612
oltre 20 anni................. 3.685 3.777 3.837
oltre 27 anni................. 3.881 3.978 4.042
________________________________ __________ __________
________
ANZIANITÀ COMPENSO FORFETTARIO
DI _____________________
LAUREA 01.09.96 01.09.97
__________________________________ __________ __________
da 0 a 6 anni.................. 3.280 3.378
oltre 6 fino a 13 anni........ 3.505 3.610
oltre 13 fino a 20 anni........ 3.738 3.850
oltre 20 anni.................. 3.971 4.090
oltre 27 anni.................. 4.183 4.308
|
I medici titolari di rapporti nell'ambito delle attività
territoriali programmate, della medicina dei servizi, di
continuità assistenziale, di emergenza sanitaria territoriale,
di quelli medicogenerici di ambulatorio di cui alla norma finale
annessa all'accordo con gli specialisti ambulatoriali, nonché di
rapporti intrattenuti con il Ministero della Sanità per
l'erogazione dell'assistenza medico-generica a questo demandata
dalla Legge n. 833/78, debbono optare tra l'indennità di cui
sopra e quanto eventualmente spettante allo stesso titolo in
base alle rispettive normative.
C) Compenso aggiuntivo
Ai medici iscritti negli elenchi della assistenza primaria sono
attribuite quote mensili determinate con i criteri di cui al
punto F dell'art. 41 D.P.R. 314/90.
Il compenso, nella misura corrisposta al 30 aprile 1992, è
incrementato del 3,5% dal 1.1.95, del 2,5% dal 1.12.95, del 1,6%
dal 1.1.96, del 3,5% dal 1.9.96, del 3% dal 1.9.97 moltiplicato
per il numero delle scelte in carico al singolo medico per
ciascun mese, con il tetto massimo di 1.500 scelte o della quota
individuale. Le percentuali vengono applicate sulla base del
piede di partenza rivalutato con la percentuale precedente.
D) Indennità forfettaria a copertura del rischio e di avviamento
professionale
D1) Ai medici di assistenza primaria è corrisposto per ciascuno
assistito in carico un'indennità forfettaria annua come da
tabella che segue:
INDENNITÀ DI RISCHIO
E dal dal dal
AVVIAMENTO PROFESSIONALE 01.01.95 01.12.95 01.01.96
_________________________________ __________ __________
________
Per i primi 500 assistiti..... 14.976 13.350 15.596
Per gli assistiti da 501 al
massimale o alla quota
individuale .................. 11.738 12.031 12.223
_________________________________ __________ __________
________
INDENNITÀ DI RISCHIO
E dal dal
AVVIAMENTO PROFESSIONALE 01.09.96 01.09.97
_________________________________ __________ __________
Per i primi 500 assistiti..... 16.142 16.626
Per gli assistiti da 501 al
massimale o alla quota
individuale .................. 12.651 13.031
|
D2) Ai medici di assistenza primaria che svolgono la propria
attività sotto forma di medicina di gruppo ai sensi dell'art. 40
l'indennità è dovuta nelle seguenti misure annue
INDENNITÀ DI RISCHIO
E dal dal dal
AVVIAMENTO PROFESSIONALE 01.01.95 01.12.95 01.01.96
________________________________ __________ __________
__________
Per i primi 500 assistiti..... 15.891 16.288 16.549
Per gli assistiti da 501 al
massimale o alla quota
individuale .................. 12.455 12.766 12.970
_________________________________ __________ __________
________
INDENNITÀ DI RISCHIO
E dal dal
AVVIAMENTO PROFESSIONALE 01.09.96 01.09.97
_________________________________ __________ __________
Per i primi 500 assistiti..... 17.128 17.642
Per gli assistiti da 501 al
massimale o alla quota
individuale .................. 13.424 13.827
|
Nulla è dovuto a titolo di indennità di rischio e avviamento
professionale per gli assistiti oltre il massimale o la quota
individuale.
E) Concorso delle spese per l'erogazione delle prestazioni del
servizio sanitario.
E1) Ai medici che svolgono compiti di assistenza primaria, è
corrisposto un concorso forfettario per le spese sostenute in
relazione alle attività professionali ed in particolare per la
disponibilità dello studio medico conforme alle prescrizioni
dell'art. 22, per la disponibilità del telefono, per i mezzi di
trasporto necessari e per ogni altro strumento utile allo
svolgimento dell'attività a favore degli assistiti.
Per ciascun assistito in carico è corrisposto un concorso
forfettario annuo risultante dalla tabella che segue:
CONCORSO SPESE PER LA
dal dal dal
EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI 01.01.95 01.12.95 01.01.96
_________________________________ __________ __________
_________
Per i primi 500 assistiti..... 14.519 14.882 15.120
Per gli assistiti da 501 al
massimale o alla quota
individuale .................. 11.380 11.665 11.267
_________________________________ __________ __________
________
CONCORSO SPESE PER LA
E dal dal
EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI 01.09.96 01.09.97
_________________________________ __________ __________
Per i primi 500 assistiti..... 15.649 16.118
Per gli assistiti da 501 al
massimale o alla quota
individuale .................. 12.267 12.635
|
E2) Ai medici di assistenza primaria che svolgono la propria
attività sotto forma di medicina di gruppo ai sensi dell'art.
40, il concorso spese è dovuto nelle seguenti misure annue:
CONCORSO SPESE PER LA
dal dal dal
EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI 01.01.95 01.12.95 01.01.96
________________________________ __________ __________
_________
Per i primi 500 assistiti..... 15.434 15.820 16.073
Per gli assistiti da 501 al
massimale o alla quota
individuale .................. 12.097 12.399 12.597
_________________________________ __________ __________
________
CONCORSO SPESE PER LA
E dal dal
EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI 01.09.96 01.09.97
_________________________________ __________ __________
Per i primi 500 assistiti..... 16.636 17.135
Per gli assistiti da 501 al
massimale o alla quota
individuale .................. 13.038 13.429
|
E3) Nulla è dovuto a titolo di concorso spese per assistiti
oltre il massimale o la quota individuale.
E4) Il concorso nelle spese viene erogato dall'Azienda in rate
mensili.
E5) Il contributo compete in misura proporzionalmente ridotta,
quando il medico ritenga di avvalersi per l'espletamento degli
obblighi convenzionali di servizi e personale di collaborazione
forniti dall'Azienda.
3
. Ai medici di medicina generale, iscritti negli elenchi
dei medici convenzionati per l'assistenza primaria, la quota
variabile del compenso per assistito è articolata nelle seguenti
voci:
compensi per visite occasionali e per prestazioni aggiuntive,
compensi per prestazioni di assistenza programmata ad assistiti
non ambulabili, maggiorazione per zone disagiatissime comprese
le piccole isole, indennità di collaborazione informatica e
indennità di collaboratore di studio medico.
F) Compensi per visite occasionali e prestazioni aggiuntive.
Ai medici spettano il compenso per le eventuali visite
occasionali di cui all'art. 43 e il compenso per le prestazioni
aggiuntive di cui all'allegato D).
G) Compensi per le prestazioni di assistenza programmata ad
assistiti non ambulabili di cui all'art. 39, lettere a) e c),
come quantificati nei protocolli allegati sotto le lettere G) ed
H), e di cui allo stesso articolo lett. b), secondo quanto
stabilito dagli accordi regionali. L'entità complessiva della
spesa per compensi riferiti alle prestazioni di cui sopra viene
definita annualmente dalle Regioni tenendo conto degli obiettivi
da raggiungere fissati dai Piani Sanitari Regionali e degli
obiettivi effettivamente raggiunti, previ accordi con i
Sindacati maggiormente rappresentativi. I compensi corrisposti
al medico per le prestazioni di assistenza programmata di cui al
protocollo allegato G) non possono comunque superare il 20% dei
compensi mensili detratto l'importo di cui alla voce spese. Sono
fatti salvi i diversi accordi regionali.
H) Maggiorazioni per zone disagiatissime comprese le piccole
isole.
Per lo svolgimento dell'attività in zone identificate dalle
Regioni come disagiatissime o disagiate a popolazione sparsa,
comprese le piccole isole, spetta ai medici un compenso
accessorio annuo nella misura e con le modalità concordate a
livello regionale con i Sindacati di categoria più
rappresentativi.
I) Indennità di collaborazione informatica.
Ai medici individuati dalla Regione, entro la percentuale
massima del 20% degli iscritti, sentito il Comitato Consultivo
Regionale ex art. 12, il cui studio professionale sia dotato di
apparecchiature e programmi informatici idonei ad assicurare,
oltre alla gestione della scheda sanitaria individuale, anche
l'eventuale collegamento con il centro medico di prenotazione e
l'elaborazione dei dati occorrenti per ricerche epidemiologiche,
il monitoraggio dell'andamento prescrittivo e la verifica di
qualità dell'assistenza è corrisposta un'indennità forfettaria
mensile di lire 100.000, incrementata di un corrispettivo
definito sulla base degli accordi regionali di cui al Capo VI,
in caso di attivazione delle suddette procedure o di quant'altro
sia concordato.
L) Indennità di collaboratore di studio medico.
Ai medici individuati dalla Regione, entro la percentuale
massima del 5% degli iscritti, sentito il Comitato Consultivo
regionale ex art. 12, che utilizzano un collaboratore di studio
professionale assunto secondo il contratto nazionale dei
dipendenti degli studi professionali, categoria IV e/o fornito
da società, cooperative e associazioni di servizio o comunque
utilizzato secondo le normative vigenti, è corrisposta
un'indennità annua nella misura di lire 2.400 per assistito in
carico fino al massimale o quota individuale, determinando,
sulla base di accordi regionali, l'ammontare dell'indennità
spettante a ciascun medico in caso di lavoro associato e
l'eventuale incremento in relazione alla attivazione di compiti
e modelli organizzativi sperimentali.
4
. I compensi di cui al comma 2 sono corrisposti
mensilmente in dodicesimi e sono versati, mensilmente, entro la
fine del mese successivo quello di competenza.
I compensi di cui al comma 3 sono versati mensilmente entro la
fine del secondo mese successivo a quello di competenza.
Ai fini della correntezza del pagamento dei compensi ai medici
di medicina generale si applicano le disposizioni previste per
il personale dipendente dalle Aziende.
Le variazioni di retribuzione relative ai passaggi di fascia per
anzianità di laurea del medico saranno effettuate una sola volta
all'anno: il 1 gennaio dell'anno in considerazione, se la
variazione cade entro il 30 giugno, o il primo gennaio dell'anno
successivo se la variazione cade tra il primo luglio e il 31
dicembre.
Art. 46 Contributi previdenziali e per l'assicurazione di
malattia
1
. Per i medici iscritti negli elenchi della medicina
generale viene corrisposto un contributo previdenziale a favore
del competente Fondo di previdenza di cui al 2 comma del punto 6
dell'art. 9 della legge 29 giugno 1977, n. 349, pari al 12,50
(dodici virgola cinquanta per cento) di tutti i compensi
previsti dal presente accordo, compresi quindi quelli derivanti
dagli accordi regionali, di cui l'8,125% a carico dell'Azienda e
il 4.375% a carico del medico.
2
. I contributi devono essere versati all'ente gestore
del fondo di previdenza trimestralmente, con l'indicazione dei
medici a cui si riferiscono e della base imponibile su cui sono
calcolati, entro 30 giorni successivi alla scadenza del
trimestre.
3
. Per far fronte al pregiudizio derivante dagli eventi
di malattia è posto a carico del servizio pubblico un onere pari
allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) dei compensi relativi
ai punti A), e C) del precedente articolo, da utilizzare per la
stipula di apposite assicurazioni.
4
. Con le stesse cadenze del contributo previdenziale di
cui al comma 1, le Aziende versano all'E.N.P.A.M. il contributo
per l'assicurazione di malattia affinché provveda a riversarlo
alla Compagnia assicuratrice con la quale i sindacati firmatari
dell'accordo avranno provveduto a stipulare apposito contratto
di assicurazione.
Art. 47 Rapporti tra il medico convenzionato e la dirigenza
sanitaria della Azienda
1
. Il dirigente sanitario medico preposto, secondo la
legislazione regionale in materia di organizzazione della
Azienda, al servizio specifico o ricomprendente l'organizzazione
dell'assistenza medica generale di base procede al controllo
della corretta applicazione delle convenzioni, per quel che
riguarda gli aspetti sanitari.
2
. I medici convenzionati sono tenuti a collaborare con
il suddetto dirigente in relazione a quanto previsto e
disciplinato dalla presente convenzione.
CAPO III Continuità assistenziale
Art. 48 Criteri generali
1
. Al fine di garantire la continuità assistenziale per
l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della
settimana, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n.
502/92 e successive modifiche, la stessa si realizza assicurando
per le urgenze notturne, festive e prefestive interventi
domiciliari e territoriali, dalle ore 14 del giorno prefestivo
alle ore 8 del giorno successivo al festivo e dalle ore 20 alle
ore 8 di tutti i giorni feriali.
2
. La continuità assistenziale è organizzata nell'ambito
della programmazione regionale ed è strutturata a livello locale
dalla Azienda competente per territorio.
3
. Gli accordi regionali di cui all'art. 8, comma 1,
lett. e, del decreto legislativo n. 502/92, modificato dal
decreto legislativo n. 517/93, stipulati con i sindacati
maggiormente rappresentativi di medicina generale e guardia
medica, devono prevedere che 1e attività di continuità
assistenziale siano svolte:
a) da gruppi di
medici, anche organizzati in forme associative,
convenzionati per la medicina generale per gli assistiti che
hanno effettuato la scelta in loro favore, in zone
territoriali definite;
b) da un singolo
convenzionato per la medicina generale residente nella zona
anche in forma di disponibilità domiciliare;
c) da medici
convenzionati sulla base della disciplina di cui agli
articoli seguenti del presente Capo.
4
. I compensi sono corrisposti dall'Azienda a ciascun
medico che svolge attività, mediante il pagamento per gli
assistiti in carico di una quota capitaria aggiuntiva definita
dalla contrattazione regionale, e rapportata a ciascun turno
effettuato, salvo quanto previsto dagli articoli seguenti.
5
. Gli accordi regionali devono prevedere che le Aziende
stipulino apposite convenzioni con i medici di cui al comma 3
lett. a e b, previo parere del comitato consultivo locale di cui
all'art. 11.
Art. 49 Incarichi
1
. Nell'attesa che vengano perfezionati gli accordi
regionali previsti dal comma 3 dell'articolo precedente e in
costanza della vigente normativa le Regioni, in concomitanza con
la pubblicazione delle zone carenti di assistenza primaria,
pubblicano, a seguito di formale determinazione e comunicazione
delle Aziende, anche quelle carenti per la continuità
assistenziale.
2
. L'Azienda conferisce gli incarichi a tempo
indeterminato:
a) ai medici
titolari di incarico a tempo indeterminato in Aziende della
stessa Regione, che abbiano svolto in tale posizione almeno
un anno di servizio effettivo e ai medici titolari di
incarico a tempo indeterminato in altra Regione a condizione
che abbiano svolto in ambito extra regionale almeno 3 anni
di servizio effettivo e che per tale periodo abbiano
mantenuto la residenza e l'iscrizione all'albo professionale
della provincia nella Regione in cui concorrono. I periodi
di servizio effettivo devono essere stati maturati alla data
di scadenza del termine di presentazione della domanda di
cui al comma seguente;
b) ai medici inclusi
nella graduatoria regionale per la medicina generale, ai
quali si applicano le norme di cui all'art. 20, comma 6.
3
. Gli interessati presentano domanda alle Aziende, che
hanno disponibili le zone carenti, entro 30 giorni dalla loro
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
4
. Le Aziende interpellano entro 30 giorni, mediante
raccomandata con avviso di ricevimento, indicando i giorni e gli
orari di ricevimento, prioritariamente i medici di cui al comma
2, lett. a, in base all'anzianità d'incarico a tempo
indeterminato nelle attività di continuità assistenziale;
qualora sussistano ulteriori zone carenti interpellano i medici
nell'ordine del punteggio di cui al comma 2, lett. b).
5
. Il medico interpellato per la copertura del turno
vacante deve presentarsi entro 10 giorni presso l'Azienda per
l'accettazione dell'incarico e per la compilazione della
dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi
dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attraverso la
quale l'Azienda accerta l'insussistenza di cause di
incompatibilità (v. all. "L").
6
. La mancata presentazione costituisce rinuncia
all'incarico. Il medico impossibilitato a presentarsi può
dichiarare la propria accettazione mediante raccomandata con
ricevuta di ritorno, fornendo adeguata giustificazione e
allegando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al
comma 5.
7
. L'Azienda conferisce l'incarico a tempo indeterminato
con provvedimento del Direttore Generale, che viene comunicato
all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento,
con l'indicazione del termine di inizio dell'attività, da cui
decorrono gli effetti giuridici ed economici.
8
. Se il medico incaricato è residente nell'ambito
territoriale di altra regione, l'Azienda comunica
all'assessorato alla sanità della regione di residenza
l'avvenuto conferimento dell'incarico, ai fini della verifica di
eventuali incompatibilità.
Art. 50 Massimali
1
. Il conferimento dell'incarico a tempo indeterminato di
continuità assistenziale avviene per un minimo di 12 ed un
massimo di 24 ore settimanali e presso una sola Azienda.
2
. L'incarico non è conferibile o cessa nei confronti del
medico incaricato a tempo indeterminato per la medicina generale
o per la pediatria di libera scelta che superi il limite
rispettivamente di 500 o 266 scelte.
Le situazioni di incompatibilità sono quelle stabilite dalle
vigenti norme di legge e dall'art. 4 del presente accordo.
3
. Prima di esperire la procedura per il conferimento
degli incarichi, gli orari disponibili nell'ambito del servizio
di continuità assistenziale vengono assegnati ai medici già
titolari di incarico a tempo indeterminato, ai sensi del
presente capo, secondo l'ordine di anzianità di incarico nella
stessa Azienda e, in caso di parità, secondo l'anzianità di
laurea, fino a concorrenza del massimale orario.
4
. L'orario complessivo dell'incarico a tempo
indeterminato e quello risultante da altre attività compatibili
non può superare le 38 ore settimanali. Qualora il limite delle
38 ore risulti superato, l'incarico di continuità assistenziale
è ridotto in misura uguale all'eccedenza.
5
. Il medico decade dall'incarico qualora:
- insorga una situazione di incompatibilità;
- lo svolgimento di altre attività compatibili non consenta un
incarico minimo di 12 ore settimanali.
Art. 51 Assenze giustificate
1
. Il medico conserva l'incarico, senza diritto a
compenso, per assenze giustificate dovute a:
a - malattia o infortunio, per la durata massima di 8 mesi
nell'arco di un anno;
b - gravidanza e puerperio, per il periodo di astensione
obbligatoria ai sensi delle leggi vigenti;
c - servizio militare, o sostitutivo nel servizio civile, per
tutta la durata;
d - gravi e documentati motivi di natura familiare, fino ad un
massimo di 15 giorni.
e - partecipazioni ad esami o concorsi, fino ad un massimo di 15
giorni;
f - matrimonio fino, ad un massimo di 15 giorni;
g - documentati motivi di lavoro o di studio. Il periodo di
sospensione non può superare gli otto mesi complessivi nell'arco
di 18 mesi.
Art. 52 Compiti del medico
1
. Il medico che assicura la continuità assistenziale
deve essere presente, all'inizio del turno, nella sede
assegnatagli dalla Azienda e rimanere a disposizione, fino alla
fine del turno, per effettuare gli interventi, domiciliari o
territoriali, richiesti.
2
. Il medico è tenuto ad effettuare gli interventi,
domiciliari o territoriali, richiesti dall'utente o dalla
centrale operativa, prima della fine del turno di lavoro.
3
. I turni notturni e diurni festivi sono di 12 ore,
quelli prefestivi di 6 ore.
4
. In relazione a particolari esigenze dei medici, specie
nel periodo estivo, può essere concordata con l'Azienda la
concentrazione in un solo mese dell'orario di attività che i
singoli medici dovrebbero svolgere nel corso di due mesi
consecutivi; per i medici che svolgono almeno 36 ore di attività
settimanale ai sensi dell'art. 50 può consentirsi il recupero
mediante la concentrazione nell'arco di tre mesi non consecutivi
dell'orario che i medici dovrebbero svolgere nel corso di 3 mesi
consecutivi. Tale accorpamento, che non comporta variazione nei
pagamenti mensili, può essere consentito, peraltro, solo se
vengono garantite le ordinarie esigenze di servizio attraverso
reciproche sostituzioni tra i medici titolari di incarico
interessati.
5
. Le chiamate degli utenti devono essere registrate e
rimanere agli atti. Le registrazioni devono avere per oggetto:
a - nome, cognome, età e indirizzo dell'assistito;
b - generalità del richiedente ed eventuale relazione con
l'assistito (nel caso che sia persona diversa);
c - ora della chiamata ed eventuale sintomatologia sospettata;
d - ora dell'intervento (o motivazione del mancato intervento) e
tipologia dell'intervento richiesto ed effettuato.
6
. Il medico utilizza, solo a favore degli utenti
registrati, anche se privi di documento sanitario, un apposito
ricettario, con la dicitura "Servizio continuità assistenzialè,
fornitogli dalla Azienda per le proposte di ricovero, le
certificazioni di malattia per il lavoratore per un massimo di 3
giorni, le prescrizioni farmaceutiche per una terapia d'urgenza
e per coprire un ciclo di terapia non superiore a 48/72 ore.
7
. Il medico in servizio deve essere presente fino
all'arrivo del medico che continua il servizio. Al medico che è
costretto a restare oltre la fine del proprio turno spettano i
normali compensi rapportati alla durata del prolungamento del
servizio, che sono trattenuti in misura corrispondente a carico
del medico ritardatario.
Art. 53 Competenze delle Aziende
1
. L'Azienda è tenuta a fornire al medico di continuità
assistenziale i farmaci e il materiale di pronto soccorso,
necessari all'effettuazione degli interventi di urgenza
individuati in sede regionale sentito il comitato di cui
all'art. 12; in mancanza l'Azienda provvede tenendo conto delle
indicazioni del comitato di cui all'art. 11.
2
. L'Azienda garantisce altresì che le sedi di servizio
siano dotate di idonei locali, dotati di adeguate misure di
sicurezza, per la sosta e il riposo dei medici, nonché di
servizi igienici.
3
. La Azienda predispone i turni e assegna le sedi di
attività, sentito il comitato ex art. 11 e sentiti i medici
interessati, nonché il rafforzamento dei turni medesimi, ove
occorra.
Provvede altresì:
a) alla disponibilità di mezzi di servizio, possibilmente muniti
di radiotelefono e di strumenti acustici e visivi, che ne
permettano l'individuazione come mezzi adibiti a soccorso;
b) ad assicurare in modo adeguato la registrazione delle
chiamate presso le centrali operative;
c) a garantire nei modi opportuni la tenuta e la custodia dei
registri di carico e scarico dei farmaci, dei presidi sanitari e
degli altri materiali messi a disposizione dei medici di
continuità assistenziale.
Art. 54 Rapporti con il medico di fiducia e le strutture
sanitarie
1
. Il sanitario in servizio, al fine di assicurare la
continuità assistenziale in capo al medico di libera scelta, è
tenuto a compilare, in duplice copia, il modulario informativo
(allegato "M"), di cui una copia è destinata al medico di
fiducia (o alla struttura sanitaria, in caso di ricovero), da
consegnare all'assistito, e l'altra viene acquisita agli atti
del servizio.
2
. La copia destinata al servizio deve specificare, ove
possibile, se l'utente proviene da altra regione o da Stato
straniero.
3
. Nel modulo dovranno essere indicate succintamente: la
sintomatologia presentata dal soggetto, l'eventuale diagnosi
sospettao accertata, la terapia prescritta o effettuata e/o - se
del caso la motivazione che ha indotto il medico a proporre il
ricovero ed ogni altra notizia ed osservazione che ritenga utile
evidenziare.
4
. Saranno, altresì, segnalati gli interventi che non
presentano caratteristiche di urgenza.
Art. 55 Sostituzioni
1
. Il medico che non può svolgere il servizio deve
avvertire il responsabile, indicato dalla Azienda, che provvede
alla sostituzione.
2
. L'Azienda, per sostituzioni superiori a 9 giorni,
conferisce l'incarico di sostituzione secondo l'ordine della
graduatoria regionale vigente di medicina generale, con priorità
per i medici residenti nel territorio della Azienda.
3
. L'incarico di sostituzione non può essere superiore a
tre mesi. Un ulteriore incarico può essere conferito presso la
stessa o altra Azienda solo dopo una interruzione di almeno 30
giorni.
L'incarico di sostituzione cessa alla scadenza o al rientro,
anche anticipato, del medico titolare dell'incarico a tempo
indeterminato, o a seguito del conferimento di incarico a tempo
indeterminato.
4
. Nelle more dell'espletamento delle procedure per il
conferimento degli incarichi a tempo indeterminato, stabilite
dall'art. 49, l'Azienda può conferire incarichi provvisori nel
rispetto dei termini e delle procedure di cui ai commi 2 e 3.
5
. Per le sostituzioni inferiori a 10 giorni la Azienda
organizza turni di reperibilità oraria e utilizza i medici in
reperibilità.
6
. Fermo restando l'obbligo per il medico di dover
comunicare al responsabile del servizio della Azienda la
impossibilità di assicurare l'attività, qualora non sia in grado
di farlo tempestivamente, contatta il medico in reperibilità
oraria perché lo sostituisca.
Art. 56 Organizzazione della reperibilità
1
. L'Azienda organizza turni di reperibilità domiciliare
nei seguenti orari:
dalle ore 19,00 alle 20,30 di tutti i giorni feriali e festivi;
dalle ore 13,00 alle 14,30 dei soli giorni prefestivi;
dalle ore 7,00 alle 8,30 dei soli giorni festivi.
2
. A tale scopo, all'atto del recepimento della
graduatoria annuale definitiva, ciascuna Azienda individua -
nell'ambito della medesima - i nominativi di tutti quei medici,
residenti nell'Azienda e in subordine nelle Aziende confinanti,
che abbiano dato la loro disponibilità ad effettuare i turni di
reperibilità predetti.
3
. L'Azienda provvede quindi, preferibilmente
periodicamente utilizzando i medici sopra individuati, in ordine
di graduatoria - a predisporre i turni di reperibilità
domiciliare. Il numero dei medici in reperibilità, utilizzati
per ciascun turno, non può superare il numero dei medici
previsti in guardia attiva nel turno corrispondente.
4
. Qualora non vi siano medici in graduatoria, la Azienda
può organizzare il servizio con i medici già convenzionati di
continuità assistenziale, che si dichiarano disponibili.
5
. L'Azienda fornisce, quindi, a tutti i medici addetti
al servizio di guardia medica, copia dell'elenco dei medici
reperibili, contenente il recapito presso cui ciascuno di essi
può essere reperito ed i turni che gli sono stati assegnati.
6
. Il medico in turno di reperibilità che non sia
rintracciato al recapito da lui indicato, viene escluso dai
turni, con effetto immediato, salvo che il mancato reperimento
sia dovuto a gravi e giustificati motivi.
7
. Le ore effettuate in reperibilità domiciliare sono
valutabili ai fini delle graduatorie regionali con il punteggio
di cui all'art. 3.
8
. Nelle Aziende presso le quali non sia organizzato il
sistema di reperibilità, è consentito, in caso di impedimento
improvviso, che il titolare si faccia sostituire da altro
titolare purchè ne dia immediata preventiva comunicazione alle
Aziende o in caso di oggettiva impossibilità al massimo entro il
giorno successivo.
9
. La sostituzione di cui al comma precedente può
avvenire una sola volta nell'arco di un mese e non può avere
durata superiore all'orario massimo settimanale di 24 ore.
Art. 57 Assistenza ai turisti
1
. Sulla base di apposite determinazioni assunte a
livello regionale, le Aziende nel cui territorio si trovano
località di notevole afflusso turistico possono organizzare -
limitatamente al periodo in cui, di norma, si riscontra il
maggior numero di presenze giornaliere - un servizio stagionale
di assistenza sanitaria rivolta alle persone non residenti
utilizzando le disposizioni del presente capo.
2
. Gli incarichi a tal fine conferiti non possono in ogni
caso superare la durata di tre mesi e non possono essere
attribuiti a medici già titolari di altro incarico o rapporto
convenzionale.
3
. Il trattamento economico è definito sulla base di
intese regionali con sindacati firmatari maggiormente
rappresentativi.
Art. 58 Trattamento economico
1
. I compensi per ogni ora di attività svolta ai sensi
dell'art. 48 sono stabiliti secondo la seguente tabella:
01.01.95 01.12.95 01.01.96
_________________________________ __________ __________
_________
orario professionale 11.054 11.330 11.511
incremento quadrriennale 569 583 592
indennità oraria 6.665 6.832 6.941
indennità piena disponibilità 2.298 2.355 2.477
incremento quadriennale 279 286 291
_________________________________ __________ __________
________
01.09.96 01.09.96
_________________________________ __________ __________
orario professionale 11.914 12.271
incremento quadrriennale 613 631
indennità oraria 7.184 7.400
indennità piena disponibilità 2.477 2.551
incremento quadriennale 301 310
|
2
. L'onorario professionale è incrementato, per ogni ora
di attività, dell'importo indicato in tabella al compimento di
ogni quadriennio di anzianità di laurea dal primo giorno del
mese successivo.
3
. L'indennità di piena disponibilità spetta al medico
che svolge esclusivamente attività di continuità assistenziale
che non ha alcun lavoro dipendente o convenzionato con il S.S.N.
o con altre istituzioni pubbliche o private, ad esclusione dei
rapporti convenzionali di assistenza primaria, emergenza
sanitaria territoriale e medicina dei servizi. Tali medici
debbono optare tra l'indennità di cui alla presente lettera e
quanto eventualmente spettante allo stesso titolo; l'indennità è
incrementata dell'importo indicato in tabella per ogni
quadriennio di anzianità di laurea, dal primo giorno del mese
successivo.
4
. Il compenso aggiuntivo è corrisposto con i criteri di
cui all'art. 17, comma 1, lett. d, del D.P.R. n. 41/91. I
compensi sono determinati nella misura corrisposta al 30 aprile
1992, salvi gli incrementi di cui al presente accordo, come
specificato all'art. 45, punto c, 2 alinea.
5
. Al medico spettano eventuali quote variabili per
prestazioni o attività aggiuntive previste dagli accordi
regionali.
6
. Qualora l'Azienda non sia in grado di assicurare un
mezzo di servizio al medico incaricato spetta allo stesso, nel
caso utilizzi un proprio automezzo su richiesta della Azienda
un'indennità pari al costo di un litro di benzina super per ogni
ora di attività, nonché adeguata copertura assicurativa
dell'automezzo.
7
. Su tutti i compensi di cui al comma 1, l'Azienda versa
trimestralmente e con modalità che assicurino l'individuazione
dell'entità delle somme versate e del medico cui si riferiscono,
un contributo previdenziale, a favore del competente fondo di
previdenza di cui al decreto d el Ministro del lavoro e della
Previdenza Sociale 15 ottobre 1976 e successive modificazioni,
nella misura del 12,50% di cui l'8,125% a proprio carico e il
4.375% a carico del medico.
8
. L'Azienda versa all'Enpam, con i tempi e le modalità
di cui al comma precedente, un contributo dello 0,5%
sull'ammontare delle voci onorario professionale e compenso
aggiuntivo, comma 1, affinché questo provveda a riversarlo alla
compagnia assicuratrice con la quale i sindacati firmatari
dell'accordo provvedono a stipulare apposito accordo contro il
mancato guadagno del medico per malattia o gravidanza.
9
. I compensi, indipendentemente dalle modalità
attraverso le quali viene assicurata la continuità
assistenziale, sono corrisposti dalla Azienda direttamente al
medico che svolge l'attività.
Art. 59 Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi
1
. L'Azienda previo eventuale coordinamento della materia
a livello regionale, deve assicurare i medici che svolgono il
servizio di continuità assistenziale contro gli infortuni subiti
a causa od in occasione dell'attività professionale espletata ai
sensi del presente accordo, ivi compresi, semprechè l'attività
sia prestata in comune diverso da quello di residenza, gli
infortuni eventualmente subiti in occasione dell'accesso alla
sede di servizio e del conseguente rientro.
2
. Il contratto è stipulato, senza franchigie, per i
seguenti massimali:
a) lire 1,5 miliardo
per morte od invalidità permanente;
b) L. 100.000
giornaliere per invalidità temporanea assoluta, con un
massimo di 300 giorni l'anno.
CAPO IV Attività territoriali programmate
Art. 60 Attività programmate
1
. L'Azienda, per lo svolgimento nei distretti di
attività territoriali programmate, può utilizzare, per periodi
non superiori a 6 mesi nell'arco di un anno, medici
convenzionati per l'assistenza primaria o per il servizio di
continuità assistenziale, secondo l'ordine delle seguenti
priorità:
a - medici convenzionati per l'assistenza primaria con un numero
di scelte inferiori a 400, con precedenza per quello con minor
numero di scelte;
b - medici convenzionati per la continuità assistenziale con 12
ore settimanali di incarico a tempo indeterminato e ai sensi
dell'art. 48, secondo l'anzianità d'incarico;
c - medici convenzionati per la continuità assistenziale per 24
ore di incarico settimanale a tempo indeterminato e ai sensi
dell'art. 48, secondo l'anzianità di incarico.
2
. Non è utilizzabile il medico che esercita più di una
delle attività disciplinate dal presente accordo o che svolga
altre attività presso soggetti pubblici o privati. L'attività
cessa al raggiungimento di 500 scelte o con la cessazione del
rapporto convenzionale di assistenza primaria o di continuità
assistenziale.
3
. L'attività non può superare le 12 ore settimanali.
4
. L'Azienda interpella il medico secondo l'ordine di
priorità indicato al comma 1, indicando il tipo e la data di
inizio della attività, l'ubicazione della sede o delle sedi,
l'orario di lavoro e la durata dell'attività, mediante
raccomandata postale con avviso di ricevimento o mediante
comunicazione scritta interna alla Azienda, da cui deve
risultare il ricevimento da parte dell'interessato con firma e
data su una copia.
5
. Il medico interpellato è invitato contestualmente a
presentarsi entro 5 giorni per l'accettazione. La mancata
presentazione entro il termine stabilito è considerata come
rinuncia. L'assegnazione dell'attività deve risultare da
provvedimento del Direttore generale.
Art. 61 Compenso
1
. Le prestazioni ed attività sono effettuate secondo
modalità organizzative, normative e compensi, comprensivi dei
contributi Enpam, concordati dalle Regioni con i sindacati
medici di categoria maggiormente rappresentativi a livello
regionale.
2
. I compensi vengono corrisposti il mese successivo allo
svolgimento dell'attività.
Art. 62 Rapporti con i responsabili del distretto
1
. Il medico osserva le direttive organizzative emanate
dal sanitario responsabile del distretto ed è tenuto a
collaborare per il corretto svolgimento delle attività.
CAPO V Emergenza sanitaria territoriale
Art. 63 Incarichi
1
. Per lo svolgimento delle attività di emergenza
sanitaria territoriale, di cui al D.P.R. 27.3.1992, nell'ambito
della programmazione regionale, le Aziende, dopo aver espletato
le procedure di cui all'art. 50, comma 3, conferiscono incarichi
a tempo indeterminato secondo il seguente ordine di priorità:
- a medici già incaricati a tempo indeterminato presso la stessa
Azienda nel servizio di continuità assistenziale, di cui al capo
III;
- a medici incaricati a tempo indeterminato di emergenza
sanitaria territoriale nell'ambito della stessa regione, con
priorità per quelli residenti nell'ambito territoriale della
stessa Azienda;
- a medici incaricati a tempo indeterminato di continuità
assistenziale nell'ambito della stessa regione, con priorità per
quelli residenti nell'ambito territoriale della stessa Azienda;
- a medici inseriti nella graduatoria regionale, secondo
l'ordine derivante dall'applicazione delle norme di cui all'art.
20, comma 6 con priorità per i medici residenti nell'ambito
territoriale della Azienda o del Comune.
2
. Gli incarichi di cui al comma 1, lett. a), b), e c)
vengono conferiti secondo l'anzianità d'incarico al momento
della pubblicazione del turno vacante.
3
. I medici devono essere in possesso, per accedere ai
servizi di emergenza sanitaria territoriale, dell'attestato di
idoneità rilasciato dopo la frequenza dell'apposito corso di
formazione previsto dall'art. 22, comma 5, del D.P.R. n. 292/87,
dall'art. 22 del D.P.R. 41/91 o dall'art. 66.
4
. Previa determinazione formale del Direttore Generale,
entro i mesi di marzo e settembre di ogni anno le Aziende
comunicano alla Regione, per la pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale regionale, gli incarichi vacanti per l'emergenza
sanitaria territoriale.
5
. La procedura per il conferimento degli incarichi è
quella prevista dall'art. 49, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8. I turni
pubblicati non possono essere frazionati in sede di assegnazione
degli incarichi.
Art. 64 Massimale orario
1
. Gli incarichi a tempo indeterminato sono conferiti per
38 ore settimanali, presso una sola Azienda, e comportano
l'esclusività del rapporto.
2
. In via subordinata e solo temporaneamente l'incarico
può essere conferito per 24 ore settimanali; in tale caso lo
svolgimento di altre attività compatibili comporta la riduzione
di queste in misura corrispondente all'eccedenza.
3
. Ai medici incaricati ai sensi dell'articolo precedente
si applicano le disposizioni di cui all'art. 50, comma 2, 3, 4 e
5.
4
. L'attività continuativa non può superare le 12 ore. Un
ulteriore turno di servizio non può essere iniziato prima che
siano trascorse 12 ore dalla fine del turno precedente.
Art. 65 Compiti
1
. Il medico incaricato svolge i seguenti compiti:
a - interventi di assistenza e di primo soccorso esterni al
presidio ospedaliero, con mezzo attrezzato;
b - trasferimenti assistiti a bordo di autoambulanze attrezzate;
c - attività presso apposite centrali operative.
2
. I medici di cui al comma precedente possono:
- collaborare, per il tempo in cui non sono impegnati in compiti
propri dall'incarico, nelle attività di primo intervento "intra
moenia" dei servizi di emergenza;
- essere utilizzati per attività presso punti di soccorso fissi
o mobili, in occasione di manifestazioni sportive, fieristiche e
culturali etc.
Art. 66 Idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza
1
. Al fine di esercitare le attività indicate dal comma
precedente i medici devono essere in possesso di attestato di
idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza sanitaria
territoriale.
2
. A tal fine:
a - le Regioni formulano, con i criteri di cui all'art. 8, comma
1, il programma di un apposito corso di formazione della durata
di almeno 4 mesi, per un orario complessivo non inferiore a 300
ore, da svolgersi prevalentemente in forma di esercitazione e
tirocinio pratico;
b - le Aziende di norma quantificano entro il 30 giugno
dell'anno precedente il proprio fabbisogno di personale medico
da utilizzare, nell'anno successivo, per le esigenze complessive
(incarichi, sostituzioni e reperibilità) dell'emergenza
sanitaria territoriale ed organizzano e svolgono entro il 31
dicembre uno o più corsi di cui deve
essere preventivamente data pubblicità sul Bollettino regionale;
c - al corsi partecipano, in via prioritaria, i medici già
incaricati nei servizi di continuità assistenziale secondo
l'anzianità di incarico presso la stessa Azienda ed in via
subordinata i medici residenti nell'ambito territoriale della
Azienda o del Comune che ne facciano domanda, secondo il
punteggio riportato nella graduatoria regionale di cui all'art.
2; in carenza di medici disponibili possono partecipare ai corsi
i medici residenti in Aziende limitrofe, secondo il punteggio
riportato nella graduatoria regionale;
d - il corso si conclude con un giudizio di idoneità, o meno,
dei partecipanti e con il rilascio da parte della Azienda di un
attestato di idoneità allo svolgimento di attività di emergenza
sanitaria territoriale.
Art. 67 Assenze e sostituzioni
1
. Per le assenze, lo svolgimento dei compiti, e le
relative sostituzioni del medico incaricato a tempo
indeterminato si applicano gli articoli 51, 52, escluso il comma
2, 54, 55 e 56.
Art. 68 Trattamento economico
1
. Ai medici addetti ai servizi di emergenza sanitaria
territoriale spetta il trattamento economico di cui all'art. 58
con l'applicazione degli stessi criteri e degli stessi compensi
previsti per la continuità assistenziale, compresa l'indennità
di piena dispontbilità se spettante.
2
. Le Aziende, contro i rischi derivanti dello
svolgimento dell'attività, assicurano i medici ai sensi
dell'art. 59.
CAPO VI Gli accordi regionali
Art. 69 Ambiti convenzionali di livello regionale
1
. Gli accordi regionali, di cui all'art. 8, lett. e, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato
dal decreto legislativo n. 517/93, definiscono le attività
svolte dai medici di medicina generale:
- in forma aggiuntiva rispetto a quanto previsto dall'art. 31
del presente accordo;
- in forma associata;
- per il rispetto di livelli di spesa programmati.
Art. 70 Prestazioni e attività aggiuntive
1
. Gli accordi regionali possono prevedere l'erogazione
di prestazioni aggiuntive, anche tese ad una migliore
integrazione tra interventi sanitari e sociali, per:
a - interventi sanitari relativi all'età anziana, con la
formulazione del piano assistenziale, compresa la parte
riabilitativa e la compilazione di una scheda di rilevazione dei
bisogni degli anziani a domicilio, nelle residenze sanitarie
assistite e nelle collettività;
b - assistenza sanitaria ai tossicodipendenti, ai malati di
AIDS, ai malati mentali, in un rapporto coordinato e secondo
linee guida professionali definite a livello nazionale o
regionale;
c - processi assistenziali riguardanti patologie sociali secondo
protocolli che definiscono le attività del medico generale e i
casi di ricorso al livello specialistico (diabete, ipertensione,
forme invalidanti, broncopneumopatie ostruttive asma, forme
neurologiche, ecc.);
d - assistenza domiciliare ai pazienti oncologici in fase
terminale, anche in forma sperimentale con particolare riguardo
alle cure palliative;
e - sperimentazione di iniziative di telemedicina (telesoccorso,
cardiotelefono, teleconsulto ecc.);
f - partecipazione alle iniziative sanitarie di carattere
nazionale o regionale (es. progetti obiettivo) coinvolgenti il
medico generale per prestazioni non previste dagli articoli 31 e
32;
g - prestazioni aggiuntive ulteriori rispetto a quelle previste
dall'accordo nazionale all'allegato D), parte "A" e "B".
2
. Gli accordi regionali possono disciplinare:
a - iniziative di educazione sanitaria e promozione della salute
(attività motoria, incidenti domestici e stradali, rischio
alimentare, tabagismo, alcolismo, uso di droghe, pianificazione
familiare, malattie a trasmissione sessuale, cadute
dell'anziano, ecc.) nei confronti di singoli soggetti o gruppi
di popolazione;
b - attività di prevenzione individuale e su gruppi di
popolazione, in particolare contro i rischi oncologici (utero,
seno, colonretto, melanoma ecc.), metabolici e cardiovascolari,
anche mediante richiamo periodico delle persone sane.
3
. Gli accordi regionali possono prevedere lo svolgimento
delle seguenti attività:
a - partecipazione a procedure di verifica della qualità che,
oltre a promuovere la qualità delle prestazioni sanitarie,
costituisca un aspetto del processo di verifica dei tetti di
spesa sulla base di peer review e applicazione di linee guida,
così da determinare la eliminazione o la correzione di difetti
nella erogazione delle prestazioni;
b - svolgimento di attività di ricerca epidemiologica, compresa
la segnalazione di eventi sentinella e la partecipazione alla
tenuta di registri per patologie, sulla base di protocolli
concordali a livello regionale;
c - attivazione di un sistema informativo integrato tra medici
di medicina generale, presidi delle Aziende ed eventuali banche
dati, per il collegamento degli studi professionali con i centri
unificati di prenotazione e lo sviluppo di scambi telematici di
informazioni sanitarie (medico generale - specialista - servizi
ospedalieri), anche a fini di ricerca epidemiologica e di
management della spesa;
d - fornitura di dati sanitari, anche attraverso flussi
informativi, a fini epidemiologici, di valutazione della qualità
delle prestazioni e dei relativi costi.
4
. Gli accordi regionali devono prevedere la disciplina
dell'attività didattica e tutoriale dei medici di medicina
generale, con particolare riguardo alla formazione specifica in
medicina generale di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991,
n. 256.
Art. 71 Associazionismo medico
1
. Gli accordi regionali disciplinano, in via esclusiva,
la sperimentazione di forme associative tra medici di medicina
generale convenzionali ai sensi del Capo II prevedendo, tra
l'altro:
- la gestione da parte della associazione di locali,
attrezzature e personale, forniti direttamente dalle Aziende o
indirettamente attraverso accordi con altri soggetti;
- la gestione di studi e attività professionali complesse, sulla
base di appositi standard definiti a livello nazionale o
regionale;
- differenti modalità di erogazione dei compensi;
- la dislocazione delle sedi e il collegamento funzionale tra
queste.
2
. La sperimentazione delle forme associative è
finalizzata anche ad utilizzare l'attività di altri operatori
sanitari da parte dell'associazione per erogare prestazioni
ulteriori, rispetto a quella fornite dal medico di medicina
generale , in particolare:
- prestazioni diagnostiche;
- assistenza infermieristica e riabilitativa, ambulatoriale e
domiciliare;
- assistenza sociale, integrata alle prestazioni sanitarie ove
consentita in base alle norme regionali.
3
. L'associazione può partecipare allo svolgimento delle
attività e compiti previsti dagli accordi regionali di cui agli
artt. 70 e 72.
Art. 72 Livelli di spesa programmati
1
. Gli accordi regionali prevedono, ai sensi dell'art. 8,
lett. c, del d.leg.vo 502/92, la disciplina dei rapporti tra
Regione, Aziende e medici di medicina generale per il rispetto
dei livelli di spesa programmati.
2
. Sulla base della spesa storica e di parametri di spesa
per soggetto assistito, calcolati mediante medie ponderate per
ambiti territoriali definiti, riferiti a determinate componenti
della spesa stessa e concordati tra Regione ed i sindacati
maggiormente rappresentativi, vengono fissati i criteri per la
determinazione dei livelli di spesa programmati in ciascun
ambito territoriale, ai quali fare riferimento per la
valutazione dell'attività prescrittiva del medico di medicina
generale.
3
. Gli accordi regionali devono prevedere, ai sensi
dell'art. 8, comma 1, lett. C:
- le modalità per individuare le spese direttamente indotte dai
medici convenzionati e quelle indotte da altri professionisti,
anche appartenenti a strutture specialistiche e di ricovero;
- le modalità di calcolo del livello di spesa programmato su
parametri di spesa, individuati secondo il comma 2, tenendo
conto:
a) della popolazione pesata per età, per sesso e per particolari
patologie;
b) del confronto dei costi aziendali con quelli regionali e
nazionali;
c) dell'ammontare del finanziamento delle Regioni dei livelli
uniformi di assistenza, previsti dal P.S.N.;
- le procedure di verifica della qualità delle prestazioni e del
controllo dei risultati attesi, compresi eventuali correttivi ai
parametri prestabiliti, attraverso il supporto delle Commissioni
professionali previste dall'accordo nazionale.
4
. Il rispetto da parte del medico del livello di spesa
programmato comporta, ai sensi dell'art. 8, lett. c, d.leg.vo
502/92, la corresponsione di una quota variabile, stabilita
dall'accordo regionale, rapportata a scaglioni di avvicinamento
all'obiettivo prefissato. Una parte di tale quota è disponibile
per tutti i medici che abbiano concorso utilmente al
raggiungimento dell'obiettivo.
5
. Sulla minore spesa indotta è calcolata una ulteriore
quota, determinata dall'accordo regionale, destinata al
potenziamento delle prestazioni sanitarie distrettuali da parte
delle Aziende sentito il comitato consultivo locale di cui
all'art. 11.
6
. Gli accordi regionali possono essere riferiti a tutti
i medici di uno stesso ambito territoriale, definito d'intesa
tra le parti, sulla base della valutazione della spesa
complessiva nell'ambito stesso, inerente la componente
prescelta.
7
. Anche ai fini della ristrutturazione del compenso al
medico, le parti possono concordare l'attuazione di
sperimentazioni gestionali basate sull'assegnazione a gruppi di
medici di budget virtuali o reali.
Art. 73 Contrattazione
1
. Gli accordi regionali sono stipulati dall'organo
competente secondo l'ordinamento regionale e dai sindacati
maggiormente rappresentativi dei medici di medicina generale.
Il Presidente dell'Ordine provinciale del capoluogo di regione,
o suo delegato, sottoscrive gli accordi per gli aspetti di
deontologia professionale. Qualora gli accordi regionali non
riguardino tutto l'ambito regionale ma una o alcune Aziende, i
Direttori Generali partecipano alla trattativa e li
sottoscrivono.
2
. Gli accordi regionali sono di norma vincolanti nei
confronti dei medici convenzionati nella Regione o in una o più
Aziende. In alternativa può essere prevista l'adesione
volontaria alle iniziative contenute negli accordi.
3
. Gli accordi regionali possono prevedere, in relazione
alle specificità del loro contenuto:
- il possesso di particolari requisiti da parte del medico
convenzionato per la partecipazione alle attività concordate;
- l'uso da parte dei medici convenzionati di locali,
attrezzature e personale fornito direttamente dalla Azienda, o
mediante rapporti con terzi, o dai medici stessi;
- appositi standard di ambulatorio per le prestazioni oggetto di
accordo.
4
. Gli accordi regionali prevedono, altresì:
- la disciplina dei rapporti tra i dirigenti delle attività
distrettuali e i medici convenzionati in relazione al tipo di
attività;
- la regolamentazione dei rapporti tra gli operatori coinvolti.
Art. 74 Compensi
1
. Gli accordi regionali disciplinano le modalità di
erogazione e l'ammontare dei compensi, che sono corrisposti, in
rapporto al tipo di attività svolta dal medico convenzionato,
anche in forma associata, nelle seguenti forme:
- quota capitaria annuale (es. rispetto livello di spesa
programmata)
- quota capitaria per caso trattato (es. anziani piano
assistenziale e scheda bisogni)
- a prestazione (es. prestazioni aggiuntive ulteriori)
- a compenso orario (es. didattica)
- a compenso fisso per obiettivo (es. verifica qualità)
- rimborso spese (es.: attivazione sistema informativo
integrato;
fornitura dati sanitari).
2
. Nelle forme integrate di erogazione dell'attività
professionale può essere prevista la fornitura di personale,
locali ed attrezzature, di cui si tiene conto nella
determinazione del compenso di cui al comma precedente.
Annesso B
NORME FINALI
Norma finale n. 1
1
. I sanitari che alla data di pubblicazione del decreto
del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente
accordo risultano iscritti negli elenchi dei medici di
assistenza primaria convenzionati con le Aziende sono confermati
nel rapporto convenzionale, salvi il possesso dei requisiti
prescritti e l'applicazione delle norme in materia di
incompatibilità.
2
. I medici incaricati ai sensi del D.P.R. 41/91 e
confermati in forza dell'art. 8, comma 1 bis, del decreto
legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, e
i medici incaricati a tempo indeterminato in base
all'assegnazione delle zone carenti al 31.12.1994, sono
utilizzati in modo integrato nell'ambito delle funzioni di
continuità assistenziale e di emergenza sanitaria territoriale
di cui ai capi III e V.
3
. Ai medici di cui al comma precedente, incaricati a
tempo indeterminato alla data di pubblicazione del Decreto del
Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente
accordo, sono corrisposti incrementi sui compensi spettanti per
le attività orariesvolte nell'anno 1994, con le stesse modalità
di cui alla norma finale n. 3, comma 1.
Norma finale n. 2
1. Al fine di adeguare l'accordo collettivo nazionale per la
disciplina dei rapporti con i medici addetti alle attività della
medicina dei servizi, reso esecutivo con il D.P.R. 218/92, alla
normativa prevista dall'art. 8, comma 1 bis, del Decreto
legislativo n. 502/92 come successivamente modificato ed
integrato, che comporta la cessazione di alcuni istituti già
previsti dall'accordo stesso, non più compatibili con il nuovo
assetto dato al settore, e la corresponsione di incrementi
economici nella misura consentita e concordata in base alle
disponibilità finanziarie, le parti approvano il testo di cui
all'allegato "N" che costituisce la disciplina giuridica ed
economica relativa al rapporto di lavoro dei medici titolari di
incarico a tempo indeterminato, in sostituzione della
regolamentazione prevista dal citato accordo collettivo
nazionale reso esecutivo con il D.P.R. 218/92. I rapporti a
tempo determinato, già previsti dal Capo I del D.P.R. 218/92,
cessano alla scadenza.
2. I medici incaricati a tempo indeterminato ai sensi del Capo
II del D.P.R. n. 218/92 e confermati in forza all'art. 8, comma
1 bis del decreto legislativo n. 502/92 e successive
modificazioni edintegrazioni, sono utilizzati nelle attività
territoriali orarie indicate dal suddetto decreto presidenziale.
Norma finale n. 3
1. Ai medici iscritti negli elenchi di assistenza primaria che
hanno svolto attività nel 1994 è corrisposto, sugli emolumenti
complessivi dello stesso anno, un incremento del 1%.
Tali incrementi sono gravati solo del contributo previdenziale
nella misura di cui all'art. 46.
2. Ai medici iscritti negli elenchi alla data dell'1.1.95 è
corrisposto un contributo forfettario pari al 11% dell'ammontare
liquidato dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, a ciascuno di
essi come concorso nelle spese per la produzione del reddito, ai
sensi dell'art. 41, comma 1, lett. "E", del D.P.R. 314/90.
Norma finale n. 4
1. Qualora non sia iniziata la trattativa per il rinnovo
dell'accordo entro la scadenza stabilita, le parti si impegnano
a definire, con specifica trattativa, da concludersi entro 90
giorni dalla data della scadenza dell'accordo, le variazioni
annuali della voce "concorso delle spese per l'erogazione delle
prestazioni del servizio sanitario" facente parte del compenso
capitario.
2. A tal fine si prendono in considerazione tutte le voci di
spesa di cui all'allegato "I" e si verifica l'incremento subito
dall'insieme delle singole voci durante il precedente anno,
sulla base del metodo di calcolo previsto dallo stesso allegato.
3
. Le modalità e i tempi di applicazione di quanto
indicato ai commi 1 e 2 sono definite mediante la trattativa di
cui al comma 1.
Norma finale n. 5
Le parti convengono che in caso di mancato rinnovo contrattuale,
dopo un anno dalla scadenza, il conferimento degli incarichi di
assistenza primaria e di continuità assistenziale avviene nella
misura del 50% a favore, rispettivamente, degli aspiranti di cui
all'art. 3, comma 6, lett. a) e lett. b).
Qualora non vengano assegnate, per carenza di domande
d'incarico, zone carenti spettanti ad una delle due percentuali
di aspiranti, le stesse vengono assegnate all'altra percentuale
di aspiranti.
Norma finale n. 6
Le parti convengono di verificare che l'onere contributivo di
cui all'art. 46, comma 1, non darà luogo a maggiori oneri
rispetto a quelli risultanti dalla applicazione del precedente
regime contributivo, anche agli effetti di eventuali conguagli
nei confronti dell'Enpam.
Norma finale n. 7
Le parti convengono che, dopo la pubblicazione del Decreto del
Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente
accordo, le Aziende operano gli eventuali conguagli
relativamente al versamento contributivo di cui all'art. 46,
comma 1.
Norma finale n. 8
Ferma restando l'applicazione della normativa di cui al capo V
del presente accordo, le Regioni possono integrare
esclusivamente gli aspetti normativi in relazione a particolari
esigenze organizzative regionali.
Norma finale n. 9
Le parti convengono che, qualora nell'ambito della
contrattazione in corso siano riconosciute ai dipendenti del
pubblico impiego ulteriori maggiorazioni rispetto a quelle prese
in considerazione per gli aumenti retributivi previsti dal
presente accordo, queste saranno erogate calcolandone gli
effetti economici dai termini stabiliti nelle predette
contrattazioni.
Annesso C
NORME TRANSITORIE
Norma transitoria n. 1
I minori che abbiano compiuto il sesto anno di età possono
essere assegnati al medico di medicina generale.
Norma transitoria n. 2
Le parti convengono che nell'anno 1996 l'assegnazione degli
incarichi previsti dal presente accordo avviene sulla base della
graduatoria regionale vigente e sulla base dei criteri di cui
agli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell'art.
48, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Norma transitoria n. 3
Le parti convengono che i procedimenti disciplinari in corso
presso la commissione di disciplina alla data di pubblicazione
del presente accordo, vengono definiti secondo i criteri e le
procedure di cui ai DD.PP.RR. 314/90, n. 41/91 e n. 218/92.
Annesso D
Dichiarazioni a verbale
Dichiarazione a verbale n. 1
1
. Le parti raccomandano al Ministero della sanità che
tra i titoli di servizio valutabili ai fini dei concorsi per il
personale medico dipendente del S.S.N. sia dato rilievo
all'attività di medico di medicina generale convenzionato, con
particolare riguardo agli addetti ai servizi di emergenza
sanitaria territoriale.
Dichiarazione a verbale n. 2
1
. Le parti chiariscono che le dizioni regioni,
amministrazione regionale, giunta regionale, assessore regionale
alla sanità usate nel testo dell'accordo valgono ad individuare
anche i corrispondenti organismi delle provincie autonome di
Trento e Bolzano.
Dichiarazione a verbale n. 3
1
. Le parti raccomandano al Ministro della Sanità che una
percentuale dei posti disponibili per la frequenza ai corsi di
formazione di medicina generale, previsti dal decreto
legislativo n. 256/91, sia riservata a medici titolari di
incarico a tempo indeterminato di continuità assistenziale,
emergenza sanitaria territoriale e medicina dei servizi e ai
laureati prima del 1.1.1995.
Dichiarazione a verbale n. 4
1
. Le parti chiariscono che la dizione "medico di
medicina generalè si riferisce a tutti i medici convenzionati
con le Aziende ai sensi del presente accordo.
Dichiarazione a verbale n. 5
1
. Le parti concordano di richiedere al Ministero della
Sanità l'emanazione di una disciplina che chiarisca i rapporti
tra l'equipe ospedaliera e i medici generali, compreso l'aspetto
delle relative responsabilità, nei casi di ospedalizzazione
domiciliare.
Dichiarazione a verbale n. 6
Le parti convengono che tra i compiti affidati ai medici dal
presente accordo non rientrano le funzioni di medico necroscopo
e di polizia mortuaria.
Dichiarazione a verbale n. 7
Le parti si impegnano a dare preferenza nel conferimento degli
incarichi per le centrali di ascolto ai medici portatori di
handicap motori o visivi, in ordine di anzianità di laurea o, in
subordine, di voto di laurea.
Dichiarazione a verbale n. 8
Le parti raccomandano al Ministero della Sanità, di emanare,
sentite le parti interessate, una norma idonea ad adeguare il
modello prescrizione-proposta di cui al D.M n. 350/88, alla
normativa vigente anche per le esigenze poste dalla
compensazione infraregionale e extraregionale.
Dichiarazione a verbale n. 9
Le parti convengono di affrontare, d'intesa con la Federazione
nazionale degli Ordini dei medici chirurghi ed odontoiatri,
tutte le tematiche deontologiche poste dalla "Carta dei servizi
sanitari" con riferimento anche alla evidenziazione della
qualificazione professionale del medico.
Dichiarazione a verbale n. 10
Le parti si impegnano a realizzare, entro 60 giorni dalla
pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del Decreto del
Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente
accordo, un'azione di coordinamento per quanto riguarda l'entità
dei compensi di cui all'art. 61 e all'allegato "D", lett. "C".
Dichiarazione a verbale n. 11
In attesa che vengano eletti i Comitati regionali di cui
all'art. 12, i membri di rappresentanza medica nell'Osservatorio
consultivo permanente di cui all'art. 16, comma 3, ultimo punto
sono designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello nazionale.
Annesso E
ALLEGATO A (art. 2) DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE ALLA GRADUATORIA REGIONALE DI MEDICINA GENERALE
------------------------------------------------------------
Bollo
RACCOMANDATA All'Assessore alla Sanità
Regione _____________
_______
Il sottoscritto........................ nato
a........... prov.__
il.......... M _ F _ codice fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _
Comune di residenza.................... prov. _ _
indirizzo...................... n..... CAP _ _ _ _ _
tel......
Azienda U.S.L. di residenza................... _ _ _
|
CHIEDE
secondo quanto previsto dall'Accordo collettivo nazionale per la
medicina generale ex art. 8 del decreto legislativo 30.12.92, n.
502, come modificato e integrato dal decreto legislativo
7.12.93, n 517, di essere inserito nella graduatoria regionale
di medicina generale, da valere per l'anno 19__
A tal fine acclude alla presente la seguente documentazione:
n. 1 Certificato di iscrizione all'Ordine dei Medici
di............
rilasciato il............... (v. nota) n. ..... documenti
relativi ai titoli in suo possesso - valutabili ai fini della
graduatoria predetta - e specificati nel prospetto interno.
Chiede che ogni comunicazione venga indirizzata presso:
__ la
propria residenza
__ il domicilio sotto indicato:
c/o .......................... Comune .............
provincia _ _
indirizzo ................................ n. .......
CAP _ _ _
______________________ ________________________
data firma per esteso
|
AVVERTENZE IMPORTANTI
- L'attestazione dell'Ordine dei Medici deve avere la data di
rilascio non antecedente a 3 mesi dalla data di presentazione
della domanda. La mancata presentazione di questo documento o la
sua incompletezza comporta l'esclusione della graduatoria.
- I documenti comprovanti il possesso dei titoli dichiarati
devono essere in originale o copia autentica, in regola con le
norme sull'imposta di bollo, secondo le disposizioni di legge
vigenti.
- Il certificato di laurea, rilasciato dalla Università degli
Studi, deve essere allegato anche se la votazione ivi riportata
non dà diritto a punteggio, tranne se già agli atti.
- I documenti allegati alla domanda per l'inserimento nella
graduatoria eventualmente presentati negli anni precedenti, sono
acquisiti agi atti purchè ne venga fatto espresso riferimento e
sempre che siano tali da poterne consentire la valutazione.
Dovrà invece essere allegata tutta la documentazione relativa a
titoli ed attività svolti successivamente alla data di scadenza
della precedente domanda e fino al 31 dicembre dell'anno
precedente all'inoltro della presente domanda.
- La documentazione allegata deve essere tale da poterne
consentire la valutazione, non si terrà conto di quella dalla
quale non è possibile dedurre i dati di valutazione o di quella
mancante rispetto a quanto dichiarato dal medico.
A B
DA RIEMPIRE A CURA PARTE RISERVATA
(1) (2) DEL MEDICO ALL'UFFICIO
__________________________________ ____________________
I Titoli accademici o di studio:
- Diploma di laurea conseguito
con voti da 100 a 104
(punti 0,30) - voto _____/110 =p.
- Diploma di laurea conseguito
con voti da 105 a 109
(punti 0,50) - voto _____/110 =p.
- Diploma di laurea conseguito
con voti da 110 a 110 e lode
(punti 1,00) - voto _____/110 =p.
- Specializzazione o libera do
cenza in medicina generale
e disciplina equipollente ai
sensi del D.M. 10.3.83 tab. B
(punti 2,00)
specializzazione in __________
specializzazione in __________ Totale n. x2,00=p.
- Specializzazione o libera do
cenza nelle discipline affini
alla medicina generale, ai
sensi del D.M. 10.3.83 tab. B
(punti 0,50)
specializzazione in __________
specializzazione in __________ Totale n. x0,50=p.
- Attestato di formazione in
medicina generale di cui allo
art. 1, comma 2 o all'art. 2,
comma 2, del decreto legisla
tivo n. 256/91.
(punti 12) Totale n.
_________________________________
II Titolo di servizio
- Medico di assistenza primaria
convenzionato, compresa attivi
tà svolta in qualità di asso
ciato
(0,20 punti per mese di atti
vità)
dal _________ al ____________ =m. gg.
dal _________ al ____________ =m. gg.
dal _________ al ____________ =m. gg.
Totale m. x0,20=p.
- Stessa attività nell'ambito
della Regione nella cui gra
duatoria si chiede l'inseri
mento
(0,30 punti per mese di atti
vità)
dal _________ al ____________ =m. gg.
dal _________ al ____________ =m. gg.
dal _________ al ____________ =m. gg.
dal _________ al ____________ =m. gg.
Totale m. x0,30=p.
_________________________________________________________________
A B DA RIEMPIRE A CURA PARTE RISERVATA
DEL MEDICO ALL'UFFICIO
__________________________________ ____________________
- Attività di sostituzione del
medico di assistenza primaria
convenzionato solo se svolta
con riferimento a più di 100
utenti e per periodi non infe
riori a 5 giorni continuativi
(0,20 punti per mese di atti
vità)
dal ........... al ........... =m. gg.
dal ........... al ........... =m. gg.
dal ........... al ........... =m. gg.
dal ........... al ........... =m. gg.
dal ........... al ........... =m. gg.
Totale m. x0,20=p.
- Stessa attività di cui al
punto precedente dovuta ad
attività sindacale e sosti
tuzioni d'ufficio anche se di
durata inferiore a 5 gg. (3).
Le sostituzioni effettuate su
base oraria ai sensi dello
art. 23 sono valutate con gli
stessi criteri di cui al Ti
tolo II, lett. c)
(0,20 punti per mese di atti
vità)
dal ........... al ........... =m. gg.
dal ........... al ........... =m. gg.
dal ........... al ........... =m. gg.
dal ........... al ........... =m. gg.
Totale m. x0,20=p.
- Servizio effettivo con inca
rico a tempo indeterminato
nella medicina dei servizi o
svolto, anche a titolo di so
stituzione, nei servizi di
guardia medica, di continuità
assistenziale o nell'emergenza
sanitaria territoriale in
forma attiva
(0,20 punti per mese, raggua
gliato a 96 ore di attività)
U.S.L.___ dal___ al___ ore___ =m. gg.
U.S.L.___ dal___ al___ ore___ =m. gg.
U.S.L.___ dal___ al___ ore___ =m. gg.
U.S.L.___ dal___ al___ ore___ =m. gg.
U.S.L.___ dal___ al___ ore___ =m. gg.
U.S.L.___ dal___ al___ ore___ =m. gg.
Totale m. x0,20=p.
- Attività di continuità assi
stenziale o di emergenza sani
taria territoriale in forma
di reperibilità ai sensi del
presente accordo
(0,05 punti per mese, raggua
gliato a 96 ore di attività)
U.S.L.___ dal___ al___ ore___ =m. gg.
U.S.L.___ dal___ al___ ore___ =m. gg.
U.S.L.___ dal___ al___ ore___ =m. gg.
U.S.L.___ dal___ al___ ore___ =m. gg.
Totale m. x0,05=p.
- Attività medica nei servizi
di assistenza stagionale nelle
località turistiche, organiz
zata dalle Regioni o dalle
UU.SS.LL.
(0,20 punti per mese)
U.S.L.______dal ______al_____ =m. gg.
U.S.L.______dal ______al_____ =m. gg.
U.S.L.______dal ______al_____ =m. gg.
Totale m. x0,20=p.
_________________________________________________________________
A B DA RIEMPIRE A CURA PARTE RISERVATA
DEL MEDICO ALL'UFFICIO
__________________________________ __________________
- Servizio militare di leva o
sostitutivo nel servizio civi
le, svolto dopo il consegui
mento del diploma di laurea in
medicina
(0,05 punti per mese)
dal _________ al ____________ Totale m. x0,05=p.
- Attività di sostituzione di
medico pediatra di libera
scelta se svolta con riferi
mento ad almeno 70 utenti e
per periodi non inferiori a 5
giorni continuativi (3)
(0,10 punti per mese di atti
vità)
dal _________ al ____________ =m. gg.
dal _________ al ____________ =m. gg.
dal _________ al ____________ =m. gg.
dal _________ al ____________ =m. gg.
Totale m. x0,10=p.
- Attività come medico specia
lista ambulatoriale nella
branca di medicina interna,
e medico generico di ambulato
rio ex enti mutualistici, me
dico generico fiduciario e me
dico di ambulatorio convenzio
nato con il Ministero della
Sanità per il servizio di
assistenza ai naviganti.
(0,05 punti per mese di atti
vità)
dal _________ al ____________ =m. gg.
dal _________ al ____________ =m. gg.
dal _________ al ____________ =m. gg.
dal _________ al ____________ =m. gg.
Totale m. x0,05=p.
- Astensione obbligatoria per
gravidanza e puerperio durante
il periodo di incarico a tempo
indeterminato nell'area della
medicina generale (fino ad un
massimo di punti 0,50 per ogni
evento);
(0,10) punti per mese)
dal _________ al ____________ =m. gg.
dal _________ al ____________ =m. gg.
dal _________ al ____________ =m. gg.
Totale m. x0,10=p.
firma del medico Totale punteggio
_________________________ complessivo
________________
|
) Barrare la colonna "A" in corrispondenza dei titoli che sono
stati allegati alla presente domanda.
2) Barrare la colonna "B" in corrispondenza dei titoli che sono
stati presentati in occasione di precedenti domande e sono
acquisiti agli atti e siano tali da poterne consentire la
valutazione.
3) Le sostituzioni sono valutabili solo se effettuate a medico
di medicina generale con più di 100 utenti, e a medico pediatra
con almeno 70 utenti. Tali indicazioni devono essere
espressamente dichiarate nel certificato rilasciato dall'Ente
interessato.
Annesso F
ALLEGATO B (art. 19) PROCEDURE TECNICHE PER
L'APPLICAZIONE DEL RAPPORTO OTTIMALE
1
. Stabilito per determinazione della Regione l'ambito
territoriale, ai fini dell'acquisizione delle scelte, nello
stesso va applicato il cosiddetto rapporto ottimale.
2
. Tale ambito non può comprendere una popolazione
inferiore a 1.500 abitanti né può essere inferiore al territorio
del comune anche se questo comprende più Aziende.
3
. Si procede in questo modo.
4
. Si stabilisce quale è la popolazione nell'ambito
risultante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente:
5
. Da questà cifra si detrae la popolazione in età
pediatrica (0-14); ne risulterà un numero di abitanti che è
quello utile al fine del rapporto ottimale.
6
. A parte si prende l'elenco dei medici già operanti
nella medicina generale nell'ambito in questione.
7
. Ognuno di essi ha un proprio massimale o quota
individuale derivante anche dalla applicazione delle limitazioni
o dalla autolimitazione.
8
. Ad ogni medico viene attribuito un valore ai fini
dell'applicazione del rapporto ottimale.
9
. Esso sarà:
- uguale a 1.000 per tutti coloro che usufruiscono della quota
individuale o che hanno un massimale superiore a 1.000
- pari al loro massimale se esso è inferiore a 1.000
10 . Fatta la somma di questi valori la si sottrae al
numero degli abitanti valido al fine dell'applicazione del
rapporto ottimale.
11 . La zona è carente se il risultato della sottrazione
comporta un numero superiore a 500 e si inserirà un medico per
ogni 1.000 abitanti o frazione superiore a 500 in relazione al
risultato della sottrazione.
12 . Esempio:
Ambito territoriale 52.000 abitanti; popolazione pediatrica
6.000 abitanti; al fine dell'applicazione del rapporto ottimale
abitanti 46.000
Al
fine del rapporto ottimale:
Abitanti 52.000
Popolazione pediatrica 6.000
Medici inseriti nell'ambito:
4 a 1.800 scelte di massimale
valgono 4.000 ( 4 x 1.000)
20 a 1.500 scelte di massimale
valgono 20.000 (20 x 1.000)
3 a 1.000 scelte di massimale
valgono 3.000 ( 3 x 1.000)
5 a 750 scelte di massimale
valgono 3.750 ( 5 x 750)
12 a 500 scelte di massimale
valgono 6.000 (12 x 500)
______
Totale 36.750
La zona è carente: 46.000 - 36.750 = 9.250.
Devono essere inseriti 9 medici.
|
Annesso G
ALLEGATO C (art. 23) REGOLAZIONE DEI
RAPPORTI ECONOMICI TRA MEDICO TITOLARE E SOSTITUTA NEI CASI DI
SOSTITUZIONE VOLONTARIA
1
. Fermi gli obblighi a carico delle Aziende stabiliti
dall'art. 23, i rapporti economici tra medico sostituto e quello
già sostituto, chiunque tra i due percepisca i compensi della
Azienda, sono regolati tenendo conto dell'uso delle attrezzature
e delle altre spese oltre che della Maggiore o minore morbilità
legata alla stagione. Non è consentito al sostituto acquisire
scelte del medico sostituito durante la sostituzione.
2
. L'onorario professionale e Al compenso aggiuntivo,
quest'ultimo nel caso che spetti al medico sostituito, e il
sostituto ne abbia diritto al sensi dell'art. 45, devono essere
corrisposti al medico sostituto.
3
. Se il medico sostituto svolge la propria attività
professionale usufruendo dello studio e delle attrezzature del
medico sostituito, a eetto medico sostituto spetta il 15% del
concorso nelle spese per la produzione del reddito, in quanto
quest'ultimo utilizza il proprio mezzo di trasporto per
l'espletamento delle visite domiciliari.
4
. L'indennità forfettaria a copertura del rischio e di
avviamento professionale rimane di esclusiva competenza del
medico sostituito.
5
. Individuata convenzionalmente nel 20% la variazione
relativa alla maggiore o minore morbilità, i compensi di cui al
comma 2 spettano, per i primi 30 giorni, integralmente al medico
sostituto se relativi a sostituzioni effettuate nei mesi di
aprile, maggio, ottobre e novembre; se relativi ai mesi di
dicembre, gennaio, febbraio e marzo essi sono maggiorati del 20%
con oneri a carico del titolare e ridotti del 20% se relativi al
mesi di giugno, luglio, agosto e settembre.
Annesso H
ALLEGATO D (Art. 32 - 45 p. F) PRESTAZIONI
AGGIUNTIVE
1) Le prestazioni aggiuntive eseguibili dai medici di medicina
generale sono quelle elencate in calce al presente allegato D,
nel nomenclatore-tariffario.
2) Salvo che sia diversamente previsto dal
nomenclatoretariffario, le prestazioni di particolare impegno
professionale sono eseguite a domicilio dell'utente o nello
studio professionale del medico a seconda delle condizioni di
salute del paziente.
3) Per l'esecuzione delle prestazioni di cui al punto 1) lo
studio professionale del medico deve essere adeguatamente
attrezzato;
fermo restando il potere-dovere dell'Azienda di esercitare i
previsti controlli sull'idoneità dello studio professionale, il
medico è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione scritta
indicante le prestazioni per la effettuazione delle quali il
proprio studio è dotato delle corrispondenti necessarie
attrezzature.
4) Ai fini del pagamento dei compensi per le prestazioni
aggiuntive il medico è tenuto ad inviare entro il giorno 15 di
ciascun mese il riepilogo delle prestazioni eseguite nel corso
del mese precedente. Per ciascuna prestazione, la distinta deve
indicare nome, cognome, indirizzo e numero del libretto di
iscrizione dell'assistito. Se la prestazione è eseguita previa
l'autorizzazione sanitaria della Azienda , alla distinta deve
essere allegato l'originale dell'autorizzazione stessa sul quale
il medico per ogni singola prestazione eseguita, deve far
apporre la firma dell'assistito che ne ha beneficiato o, in caso
di impedimento, di chi ha assistito all'avvenuta prestazione.
Il mancato invio della distinta riepilogativa delle prestazioni
entro il termine stabilito priva l'Ente erogatore della
possibilità di esercitare tempestivamente i propri poteri di
controllo.
Qualora il ritardo sia dovuto a causa di forza maggiore, il caso
sarà esaminato ai fini del pagamento tra l'Ente erogatore e il
sanitario interessato.
5) Al medico spettano i compensi omnicomprensivi dal 1.7.96, con
esclusione di quelli previsti alla lett. "C", indicati nel
nomenclatore-tariffario. Fermo quanto previsto dall'art. 6,
comma 2, nessun onere a qualsiasi titolo può far carico
all'assistito.
I compensi per le prestazioni aggiuntive sono corrisposti entro
il secondo mese successivo a quello dell'invio della distinta di
cui al punto 4).
6) Gli emolumenti riferiti alle prestazioni aggiuntive, con
esclusione di quelle previste alla lett. "C", non possono
superare mensilmente il 22,50 per cento dei compensi corrisposti
nello stesso mese al medico a titolo di
onorario professionale di cui all'art. 45, lett. "A".
7) I dati relativi all'andamento delle prestazioni aggiuntive
rientrano tra quelli da sottoporre alle Commissioni
professionali regionali di cui all'art. 15 del presente accordo.
NOMENCLATORE TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
A)
Prestazioni eseguibili senza autorizzazione:
1) Prima medicazione (*)...............................
L. 23.000
2) Sutura di ferita superficiale.......................
L. 6.200
3) Successive medicazioni..............................
L. 11.500
4) Rimozione di punti di sutura e medicazione..........
L. 23.000
5) Cateterismo uretrale nell'uomo......................
L. 18.000
6) Cateterismo uretrale nella donna....................
L. 6.700
7) Tamponamento nasale anteriore.......................
L. 10.500
8) Fleboclisi (unica - eseguibile in caso di intervento
di
urgenza).............................................L.
23.000
9) Lavanda
gastrica.....................................L. 23.000
10) Iniezione di gammaglobulina o vaccinazione
antitetanica............................................L.
11.500
11) Iniezione sottocutanea desensibilizzante
(**).......L. 17.200
12) Tampone faringeo, prelievo per esame batteriologico
(solo su pazienti non
ambulabili).......................L. 1.200
B) Prestazioni eseguibili con autorizzazione sanitaria:
1) Ciclo di fleboclisi (per ogni
fleboclisi)...........L. 17.200
2) Ciclo curativo di iniezioni endovenose (per ogni
iniezione)..............................................L.
11.500
3) Ciclo aereosol o inalazioni caldo-umide nello studio
professionale del medico (per prestazione singola)
(***)L. 2.300
4) Vaccinazioni non obbligatorie
(****)................L. 11.500
|
C) Prestazioni, indicate a titolo esemplificativo, eseguibili
nell'ambito degli accordi regionali di cui al capo VI.
1. Gli accordi regionali possono prevedere lo svolgimento, da
parte del medico o della associazione di medici, di prestazioni
aggiuntive retribuite, sia singole per il chiarimento del
quesito diagnostico od il monitoraggio delle patologie, che
programmate, nell'ambito di un progetto volto all'attuazione di
linee guida o di processi assistenziali o di quant'altro venga
concordato, correlato alle attività previste dall'art. 70.
2. A titolo esemplificativo si individuano alcune prestazioni
correlate alle attività di cui all'art. 70, comma 1 e 2:
Anziani:
- test psicoattitudinali
- test per valutazione di abilità e di socializzazione
- test verbali e non, per valutazione cognitiva.
Prevenzione, diagnosi precoce, terapia e follow up, di:
- patologie infettive: infezione di gammaglobulina antitetanica,
vaccinazioni individuali e partecipazione a campagne di
vaccinoprofilassi
- patologie sociali croniche (diabete mellito, ipertensione
arteriosa, cardiopatia ischemica, dislipidemie): ECG, esame del
fondo oculare, diagnostica di laboratorio (glicemia, glicosuria
delle 24 ore, dosaggio dei lipidi plasmatici ecc.);
- neoplasie: prelievo vaginale per esame oncocitologico,
colposcopia con eventuale prelievo per citologia, ricerca del
sangue occulto nelle feci, paracentesi, cateterismo vescicale,
lavande vescicali, inienzione I.V. singola o a cicli (ad es. di
antiblastici), fleboclisi singole o a cicli o quant'altro sia
necessario a scopo preventivo o terapeutico
- patologia reumatica e osteoarticolare: artrocentesi, iniezioni
endoarticolari, ionoforesi
- patologia respiratoria (asma, bronchite cronica, allergie):
spirometria, iniezioni sottocutanee desensibilizzanti, cicli di
aereosol ***
- patologia genito-urinaria e disturbi della minzione:
cateterismo, massaggio prostatico, uroflussimetria, prelievo
vaginale per studio ormonale
- pazienti sottoposti a manovre chirurgiche o comunque che
necessitano di interventi di piccola chirurgia ambulatoriale:
incisione di ascessi, riduzione di lussazione.
---- (*) Per la prima medicazione va intesa quella eseguita su
ferita non precedentemente medicata. In caso di sutura si
aggiunge la relativa tariffa.
(**) Praticabile solo negli studi dotati di frigorifero.
(***) Per l'esecuzione di tale prestazione lo studio del medico
deve essere dotato di idonei impianti fissi.
(****) Eseguibili con autorizzazione complessiva nell'ambito di
programmi di vaccinazioni disposti in sede regionale o di
Azienda.
Per la conservazione del vaccino che è fornito dall'Azienda, lo
studio medico deve essere dotato di idoneo frigorifero. Sui
risultati della propria collaborazione alla campagna di
vaccinazione il medico invia apposita relazione all'Azienda. I
compensi relativi alle vaccinazioni non obbligatorie non
rientrano nel calcolo di cui al comma 6 del presente allegato.
Annesso I
ALLEGATO E (art. 37) SCHEDA DI ACCESSO IN
OSPEDALE
___________________________________________________________
Caro
collega,
invio in ospedale. l. paziente signor
.....................................
.....................................
1) Motivo del ricovero
..............................................
2) Accertamenti eventualmente effettuati e terapia
praticata in
atto
.............................................
.............................................
3) Dati estratti dalla scheda sanitaria
.............................................
.............................................
.............................................
Sono disponibile, previo contatto telefonico, ad
ulteriori
consultazioni durante il periodo di ricovero.
Ti segnalo l'opportunità che al termine del ricovero mi
sia cortesemente inviata una esauriente relazione
clinica.
..................... Lì......................
Dott. ......................
Recapito telefonico: ............................
|
Annesso J
ALLEGATO F (art. 38) CERTIFICATO DI MALATTIA
Annesso J
ALLEGATO F (art. 38) CERTIFICATO DI MALATTIA
omissis
Annesso K
ALLEGATO G (art. 32 - 39 - 45 p. G)
ASSISTENZA PROGRAMMATA DOMICILIARE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI NON
AMBULABILI
Art. 1 Prestazioni domiciliari
1
. L'assistenza domiciliare programmata di cui all'art.
39, comma 1, lettera a), è svolta assicurando, al domicilio
personale del non ambulabile, la presenza effettiva periodica
settimanale o quindicinale o mensile del medico in relazione
alle eventuali esigenze del paziente per:
- monitoraggio dello stato di salute dell'assistito;
- controllo sulle condizioni igieniche e sul conforto ambientale
e suggerimenti allo stesso e ai familiari;
- indicazione al personale infermieristico per la effettuazione
delle terapie, da annotare sul diario clinico;
- indicazione ai familiari, o al personale addetto
all'assistenza diurna, con riguardo alle peculiarità fisiche e
psichiche del singolo paziente;
- indicazioni circa il trattamento dietetico, da annotare sulla
scheda degli accessi fornita dalla Azienda;
- collaborazione con il personale dei servizi sociali della
Azienda per le necessità del soggetto nei rapporti con la
famiglia e con l'ambiente esterno;
- predisposizione e attivazione di "Programmi individuali" con
carattere di prevenzione o di riabilitazione e loro verifica
periodica;
- attivazione degli interventi riabilitativi;
- tenuta al domicilio di un'apposita scheda degli accessi
fornita dalla Azienda sulla quale sono annotate le eventuali
considerazioni ciniche, la terapia, gli accertamenti
diagnostici, le richieste di visite specialistiche, le
prestazioni aggiuntive, le indicazioni del consulente
specialista e quant'altro ritenuto utile e opportuno.
Art. 2 Attivazione del servizio domiciliare
1
. Le caratteristiche dei casi soggetti ad intervento
riguardano pazienti con impossibilità a deambulare, quali ad
esempio:
a) impossibilità
permanente a deambulare (es. grandi anziani con deficit alla
deambulazione, portatori di protesi agli arti inferiori con
gravi difficoltà a deambulare);
b) impossibilità ad
essere trasportato in ambulatorio con mezzi comuni (paziente
non autosufficiente o paziente abitante in un piano alto e
senza ascensore);
c) impossibilità per
gravi patologie che necessitino dicontrolli ravvicinati sia
in relazione alla situazione socioambientale che al quadro
clinico, quali:
- insufficienza cardiaca in stadio avanzato;
- insufficienza respiratoria con grave limitazione
funzionale;
- arteriopatia obliterante degli arti inferiori in stadio
avanzato;
- gravi artropatie degli arti inferiori con grave
limitazione;
- cerebropatici e cerebrolesi, con forme gravi;
- paraplegici e tetraplegici.
Art. 3 Procedure per l'attivazione dell'assistenza
1
. La segnalazione del caso abbisognevole di assistenza
domiciliare può essere effettuata dal medico di scelta, dai
competenti servizi sanitari e sociali o dalle famiglie.
2
. Fermo restando gli obblighi in materia di visite
domiciliari, la proposta motivata di intervento deve essere
formulata, in ogni caso, dal medico di scelta con precisazione
del numero degli accessi.
3
. Nella stessa saranno indicate anche le esigenze
assistenziali (di massima) di tipo socio-sanitario nonché le
necessità di eventuali supporti di personale.
4
. Al fine di fornire al medico della Azienda la
possibilità di concordare sollecitamente il programma
assistenziale proposto, è necessario che dalla richiesta del
medico di famiglia emerga con chiarezza, oltre la diagnosi
motivata, ogni altra eventuale indicazione utile a confermare la
oggettiva impossibilità di accesso del paziente allo studio del
medico.
5
. L'esame del programma da parte del medico della
Azienda deve avvenire entro 15 giorni dalla segnalazione
effettuata, secondo le modalità di cui sopra, al distretto
competente per territorio riferito alla residenza
dell'assistito. In caso di mancato riscontro entro il termine
dianzi indicato il programma, salvi eventuali successivi
controlli, si intende a tutti gli effetti approvato.
Art. 4 Rapporti con il distretto
1
. In relazione alle condizioni di salute di ogni
soggetto e ai conseguenti bisogni sanitari e socio-assistenziali
che comportano gli interventi domiciliari, il medico di medicina
generale ed il medico responsabile a livello distrettuale
dell'attività sanitaria concordano:
a) la durata con
relativa decorrenza del periodo di erogazione
dell'assistenza sanitaria programmata domiciliare, che
comunque non può essere superiore ad un anno (con
possibilità di proroga);
b) la periodicità
settimanale o quindicinale o mensile degli accessi del
medico di medicina generale al domicilio, che può variare in
relazione alla diversa intensità dell'intervento come
determinata dalla evoluzione dello stato di salute del
soggetto;
c) i momenti di
verifica comune all'interno del periodo di attivazione al
fine della migliore personalizzazione dell'intervento in
relazione alle ulteriori prestazioni infermieristiche,
sociali, specialistiche, di ricerca diagnostica, che
necessitino al soggetto.
Art. 5 Compenso economico
1
. Al medico di medicina generale oltre all'ordinario
trattamento economico è corrisposto un compenso omnicomprensivo
nella misura di regola ammontante a L. 35.000 per accesso,
dall'1.7.1996.
2
. Gli accessi devono essere effettivi e devono
rispettare le cadenze previste dal programma concordato.
3
. Il trattamento economico cessa immediatamente in caso
di ricovero in strutture sanitarie o sociali, per cambio del
medico, cambio di residenza e il venir meno delle condizioni
cliniche inizialmente valutate.
Art. 6 Modalità di pagamento
1
. Per la liquidazione dei compensi il medico segnala al
distretto, entro 10 giorni del mese successivo a quello di
effettuazione della prestazione, tramite apposito riepilogo, il
cognome e nome dell'assistito e il numero degli accessi
effettivamente avvenuti sulla base di quanto concordato.
2
. Il numero degli accessi segnalati dal medico deve
trovare riscontro nella quantità degli accessi annotati dal
medico sulla scheda degli accessi presso il domicilio del
paziente.
3
. In caso di discordanza fa fede quanto risulta dalla
scheda degli accessi.
4
. La liquidazione deve avvenire nel secondo mese
successivo alla effettuazione delle prestazioni, che devono
sempre essere documentate alla Azienda nei tempi previsti.
Art. 7 Documentazione di distretto
1
. Presso ogni distretto, è curata la tenuta di un
fascicolo relativo a ciascun medico di medicina generale che
eroga l'assistenza di cui agli articoli precedenti.
2
. Nel fascicolo sono contenuti gli elenchi dei soggetti
assistiti con le relative variazioni mensili, ed i modelli per
l'assistenza domiciliare in ordine alfabetico.
Art. 8 Verifiche
1
. Il dirigente medico responsabile del competente
servizio della Azienda ed i responsabili distrettuali delle
attività sanitarie possono in ogni momento verificare presso i
domicili degli assistiti la necessità degli interventi attivati.
2
. Eventuali conseguenti iniziative vengono proposte ed
assunte in accordo col medico di medicina generale.
Annesso L
ALLEGATO H (art. 32 - 39 - 45 p. G)
ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA
Art. 1 Prestazioni
1
. L'assistenza domiciliare integrata di cui all'art. 39,
comma 1, lettera c), è svolta assicurando al domicilio del
paziente le prestazioni:
- di medicina generale;
- di medicina specialistica;
- infermieristiche domiciliari e di riabilitazione;
- di aiuto domestico da parte dei familiari o del competente
servizio delle Aziende;
- di assistenza sociale.
2
. Lo svolgimento è fortemente caratterizzato
dall'intervento integrato del servizi necessari, sanitari e
sociali, in rapporto alle specifiche esigenze di ciascun
soggetto al fine di evitarne il ricovero.
3
. L'assistenza può essere sospesa in qualsiasi momento
sia dal medico di medicina generale che dalla Azienda, con
preavviso dialmeno 7 giorni, salvaguardando in ogni caso le
esigenze sociosanitarie del paziente.
Art. 2 Attivazione dell'assistenza integrata
1
. Le patologie che consentono l'avvio dell'assistenza
sono quelle per le quali l'intervento domiciliare di assistenza
integrata si presenta alternativo al ricovero determinabile da
ragioni sociali o da motivi di organizzazione sanitaria.
2
. Salva diversa determinazione concordata tra il medico
responsabile dell'attività sanitaria a livello distrettuale e
ilmedico di medicina generale in relazione alla situazione
socioambientale e al quadro clinico, le ipotesi di attivazione
dell'intervento si riferiscono a:
- malati terminali;
- incidenti vascolari acuti;
- gravi fratture in anziani;
- forme psicotiche acute gravi;
- riabilitazione di vasculopatici;
- malattie acute temporaneamente invalidanti nell'anziano (forme
respiratorie e altro);
- dimissioni protette da strutture ospedaliere.
3
. Il servizio viene iniziato, col consenso del medico di
medicina generale scelto dal paziente, a seguito di segnalazione
al responsabile delle attività sanitarie a livello di distretto
nel quale ha la residenza l'interessato da parte del:
a) responsabile del
reparto ospedaliero all'atto delle dimissioni;
b) medico di
medicina generale;
c) servizi sociali;
d) familiari del
paziente.
4
. Entro 24/48 ore dalla segnalazione il medico del
distretto autorizza, o meno l'intervento e prende contatto con
il medico di medicina generale per attivare l'intervento
integrato, dopo aver recepito il consenso del malato o dei suoi
familiari.
5
. Il sanitario responsabile a livello distrettuale e il
medico di medicina generale concordano:
1) la durata presumibile del periodo di erogazione
dell'assistenza integrata;
2) gli interventi degli altri operatori sanitari;
3) le richieste di intervento degli operatori del servizio
sociale da avanzare al responsabile distrettuale delle relative
attività;
4) la cadenza degli accessi del medico di medicina generale al
domicilio del paziente in relazione alla specificità del
processo morboso in corso e agli interventi sanitari e sociali
necessari, tenendo conto della variabilità clinica di ciascun
caso;
5) i momenti di verifica comune all'interno del periodo di
effettuazione del servizio.
6
. Il medico di medicina generale nell'ambito del piano
di interventi:
- ha la responsabilità unica e complessiva del paziente;
- tiene la scheda degli accessi fornita dalla Azienda presso il
domicilio del paziente sul quale gli operatori sanitari
riportano i propri interventi;
- attiva le eventuali consulenze specialistiche, gli interventi
infermieristici e sociali programmati;
- coordina gli operatori per rispondere ai bisogni del paziente.
Art. 3 Retribuzione
1
. Al medico di medicina generale, oltre all'ordinario
trattamento economico di cui all'art. 45 è corrisposto un
compenso omnicomprensivo per ciascun accesso di L. 35.000
dall'1.7.96.
2
. Gli accessi del medico al domicilio del paziente
devono essere effettivi e devono rispettare le cadenze
stabilite.
3
. Il trattamento economico cessa in caso di ricovero in
struttura sanitaria o sociale, o al venir meno delle condizioni
cliniche inizialmente valutate.
Art. 4 Modalità di pagamento
1
. Al fine della corresponsione del compenso il medico
segnala al distretto, entro il giorno 10 del mese successivo
all'effettuazione delle prestazioni, tramite apposito riepilogo,
il cognome e nome dell'assistito e il numero degli accessi
effettivamente avvenuti sulla base di quanto concordato.
2
. Effettuato il riscontro tra il programma concordato e
gli accessi indicali dal medico, i documenti sono inoltrati al
competente servizio della Azienda per la liquidazione.
3
. Il numero degli accessi segnalali dal medico deve
trovare riscontro nella quantità degli accessi annotati dal
medico sulla scheda degli accessi presso il domicilio degli
assistiti.
4
. In caso di discordanza fa fede quanto risulta dalla
scheda degli accessi.
5
. La liquidazione deve avvenire nel secondo mese
successivo alla effettuazione della prestazione che deve sempre
essere documentata alla Azienda nei tempi previsti.
Art. 5 Documentazione di distretto
1
. Presso ogni distretto è curata la tenuta di un
fascicolo relativo a ciascun medico di medicina generale che
eroga l'assistenza domiciliare integrata.
2
. Nel fascicolo sono contenuti gli elenchi dei soggetti
assistiti con le relative variazioni ed una copia del programma
concordato per l'assistenza domiciliare integrata conservati in
ordine alfabetico.
Art. 6 Riunioni periodiche
1
. Il dirigente medico responsabile del servizio promuove
una riunione trimestrale con i responsabili dell'attività
sanitaria distrettuale e con i membri del Comitato consultivo di
Azienda al fine di assicurare l'uniformità dei criteri di
ammissione ai trattamenti, di verificare congiuntamente
l'andamento del processo erogativo agli effetti della sua
efficienza ed efficacia, di esaminare per le relative soluzioni
gli eventuali problemi connessi alla gestione dell'accordo.
2
. Alla riunione possono essere invitati i medici
convenzionati di medicina generale in relazione ai singoli
problemi assistenziali in discussione.
3
. Il medico di medicina generale tempestivamente
avvertito è tenuto a partecipare, concordando modalita e tempi.
Art. 7 Verifiche
1
. Il dirigente medico responsabile del servizio ed i
responsabili distrettuali delle attività sanitarie possono in
ogni momento verificare presso il domicilio la necessità degli
interventi attivati.
2
. Eventuali conseguenti iniziative vengono proposte ed
assunte in accordo col medico di medicina generale.
Annesso M
ALLEGATO I (norma finale n. 4) TABELLA 1
PANIERE PER IL CALCOLO DELLA VARIAZIONE DELLE SPESE DEI M.M.G. PER
LA EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI
Allegato I) parte 1
1/A B
C
_____ __________________________________________
______________
2 CATEGORIA INC. % SPESA
_____ __________________________________________
______________
3 ANNO 1994
_____ __________________________________________
______________
4 Voce
_____ __________________________________________
______________
5 SERVIZI (4) 12,38
_____ __________________________________________
______________
6 STUDIO Affitto (3 loc.+serv.) 39,24
_____ __________________________________________
______________
7 Manut. straord. (ammort.-3aa) (5) 3,02
_____ __________________________________________
______________
8 Riscaldamento 3,62
_____ __________________________________________
______________
9 STRUTTURE Arredi (ammortamento-3aa) (6) 4,53
_____ __________________________________________
______________
10 Attrezzature sanitarie varie (amm.-5anni 1,51
_____ __________________________________________
______________
11 CONSUMI
Materiale vario (escluso cons.PPIP) 4,97
_____ __________________________________________
______________
12 Energia elettrica 1,81
_____ __________________________________________
______________
13 Telefono 5,43
_____ __________________________________________
______________
14 AGGIORNAMENTO 3,02
_____ __________________________________________
______________
15 TRASPORTI
Fiat Uno 1,0 (994cc) (ammortamento) (7) 5,66
_____ __________________________________________
______________
16 Costi eserciz. (15.000km/anno-1/5 9,42
benz./km) (7)
_____ __________________________________________
______________
17 IMPOSTE Tassa rifiuti 0,60
_____ __________________________________________
______________
18 ICIAP (Introdotta nel 1989) 4,80
_____ __________________________________________
______________
19 NUOVE SPESE
_____ __________________________________________
______________
20
_____ __________________________________________
______________
21
_____ __________________________________________
______________
22 TOT. SPESE 100,00
_____ __________________________________________
______________
23
________________________________________________________________
D E F G H
____________________________________ ______ ______
_______ ____
N. N.
INDICE INDICE VARIAZ. SPESA
%
____________________________________ ______ ______
_______ ____
FONTI E INDICATORI ISTAT ISTAT GEN.94 199_
____________________________________ ______ ______
_______ ____
GEN.94 GEN._ GEN._ BAS.SP.
94x100
____________________________________ ______ ______
_______ ____
Totale servizi (1)
____________________________________ ______ ______
_______ ____
Affitti (1)
____________________________________ ______ ______
_______ ____
Manutenz. e riparazioni (1)
____________________________________ ______ ______
_______ ____
Gasolio (1)
____________________________________ ______ ______
_______ ____
Mobili e accessori (1)
____________________________________ ______ ______
_______ ____
Apparecchi ed accessori (1)
____________________________________ ______ ______
_______ ____
Medicinali e mat. terapeutico (1)
____________________________________ ______ ______
_______ ____
ENEL (2)
____________________________________ ______ ______
_______ ____
Telecom (2)
____________________________________ ______ ______
_______ ____
Istruzione (1)
____________________________________ ______ ______
_______ ____
Acquisto mezzi trasporto (1)
____________________________________ ______ ______
_______ ____
Spese esercizio mezzi tr.privato (1)
____________________________________ ______ ______
_______ ____
Specifica documentazione (3)
____________________________________ ______ ______
_______ ____
Specifica documentazione (3)
____________________________________ ______ ______
_______ ____
VARIAZIONE % PONDERATA 1994-9
|
PREMESSA
1. Le Tabelle di questo allegato consentono di calcolare, sulla
base di dati-oggettivi, l'inflazione reale verificatasi nelle
spese sostenute dal medico di medicina generale per la
erogazione delle prestazioni, ponderata in relazione alla
composizione delle stesse ed indipendentemente dalla loro
consistenza.
La Colonna B elenca le voci di spesa considerate, classificate
in categorie.
La Colonna C contiene il valore dell'incidenza percentuale delle
singole voci di spesa sul loro totale. La spesa totale del 1994
pari a 100, corrisponde alla somma delle percentuali di
incidenza di ciascuna voce.
2. Il calcolo dell'inflazione reale ponderata nella Tabella 1 è
realizzato:
1) calcolando l'incremento delle singole voci (colonna C) in
base all'inflazione (colonna G) rilevata per ciascuna di esse
dall'ISTAT (ottenuta, con una formula fornita dallo stesso
Istituto, dai corrispondenti numeri indici dei prezzi al consumo
periodicamente pubblicati) o da altra fonte (colonne D, E, F).
2) riportando i risultati ottenuti per ciascuna voce nella
colonna H e sommandoli fra loro, per ottenere il valore che
rappresenta la spesa totale incrementata in relazione alla loro
incidenza sul totale (casella H22).
3) calcolando, con una proporzione fra la spesa totale del 94 in
base 100 (casella C22) e la spesa risultante per l'anno in esame
(casella H22), l'inflazione reale ponderata (casella H23).
3. Il calcolo dell'inflazione reale ponderata nelle Tabelle 2 e
3 si realizza in modo analogo a quanto descritto al punto 2,
seguendo le rispettive istruzioni.
4. L'incidenza percentuale delle singole voci potrà essere
ridefinita, su richiesta di una delle parti, in relazione
all'indroduzione di nuove spese o qualora l'entità di una di
esse sia documentatamente variata in modo consistente.
LEGGENDA TABELLA 1
(1). Classe di consumo corrispondente a specifico "Numero indice
del prezzo al consumo per l'intera collettività nazionalè (Tav.
13-7, Bollettino mensile di statistica - ISTAT).
(2). La variazione percentuale si ottiene interrogando
direttamente l'ENEL e la Telecom.
(3). Queste voci sono incrementate in base alla dimostrazione
documentata di una delle parti firmatarie il presente accordo.
(4). La Categoria SERVIZI è composta dalle seguenti voci:
Assicurazione responsabilità professionale civile,
Commercialista, Pulizia locali, Servizio lavanderia. Per esse si
fa riferimento complessivamente al numero indice dei prezzi al
consumo per l'intera collettività nazionale denominato "Totale
servizi" (Tav. 13-7, Bollettino mensile di statistica - ISTAT).
(5). Si riferisce ai lavori di imbiancatura dei muri, alla
manutenzione degli impianti di riscaldamento, idraulici,
elettrici, serramenti, ecc. È considerata la sola quota di
ammortamento in analogia con le norme fiscali.
(6). Si fa riferimento ad arredamento ed attrezzature
essenziali.
Il periodo di ammortamento è definito con riferimento a quanto
previsto dalle norme fiscali.
(7). È riferito al prezzo di listino di una autovettura
nazionale di piccola cilindrata. L'incidenza è calcolata, con
riferimento alle norme fiscali, considerando il 50%
dell'ammortamento. I costi di esercizio sono riferiti ad una
percorrenza convenzionale di 10.000 Km/anno.
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA TABELLA 1
1). Nella colonna E ed F dalla riga 5 alla 11 e dalla riga 14
alla 16 devono essere riportati i "numeri indice dei prezzi al
consumo per l'intera comunità nazionalè relativi rispettivamente
al mese di gennaio del 94 (E) ed allo stesso mese dell'anno in
corso (F).
2). Il valore della variazione percentuale delle singole voci
per cui esiste il numero indice ISTAT si ottiene applicando la
formula fornita dallo stesso Istituto: Variazione % = (numero
indice anno in corso/numero indice 94)x100-100.
3). Per le spese relative all'energia elettrica ed al telefono
si inseriscono nelle caselle G12 e G13 le rispettive percentuali
di aumento dichiarate dalle aziende.
4). La colonna H si calcola applicando a ciascuna voce della
colonna C l'aumento percentuale indicato nella colonna G.
5). Nelle caselle relative alle imposte della colonna H si
riportano i valori invariati delle corrispondenti caselle della
colonna C, salvo diversi accordi previsti al punto 4. del
presente allegato.
6). Si calcola il totale della colonna H nella casella H22.
7). Si calcola la variazione % della spesa (casella H23) con una
proporzione fra la spesa del 1994 fatta 100 e la differenza fra
la spesa totale dell'anno in esame (casella H22) e quella del 94
(casella C22).
Allegato I) parte 2
TABELLA 2
PANIERE PER IL CALCOLO DELLA VARIAZIONE DELLE SPESE PER
L'INFORMATIZZAZIONE
________________________________________________________________
1/A B C
_____ __________________________________________
______________
2
_____ __________________________________________
_______________
3 INFORMATIZZAZIONE INCID. % SU
_____ __________________________________________
_______________
4 Voce SPESA 94
_____ __________________________________________
_______________
5 Hard+Software (ammortam.-5aa) 66,67
_____ __________________________________________
_______________
6 Manutenzione software 20,83
_____ __________________________________________
_______________
7 Consumi (manut. floppy, ecc.) 12,50
_____ __________________________________________
_______________
8 TOT. SPESE PERSONALE 100,00
_____ __________________________________________
_______________
9
_________________________________________________________________
D E F G H
____________________________________ ______ ______
_______ _____
N. N.
INDICE INDICE VAR. % SPESA
____________________________________ ______ ______
_______ _____
FONTI E INDICATORI ISTAT ISTAT GEN.94 199_
____________________________________ ______ ______
_______ ____
GEN.94 GEN._ GEN._ BAS.SP.
94x100
____________________________________ ______ ______
_______ _____
App.chi ed accessori (1)
____________________________________ ______ ______
_______ _____
Totale servizi (1)
____________________________________ ______ ______
_______ _____
Art. canc. e disegno (1)
____________________________________ ______ ______
_______ _____
____________________________________ ______ ______
_______ _____
VARIAZIONE % PONDERATA 1994-9
|
LEGENDA TABELLA 2
(1) Classi dei numeri indice dei prezzi al consumo per l'intera
collettività nazionale (Tav. 13-7, Bollettino mensile di
statistica - ISTAT).
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA TABELLA 2
1). Nella colonna E ed F devono essere riportati i "numeri
indice dei prezzi al consumo per l'intera comunità nazionalè di
ciascuna classe di consumo, relativi rispettivamente al mese di
gennaio del 94 (E) ed allo stesso mese dell'anno in corso (F).
2). Il valore della variazione percentuale delle caselle della
colonna G si ottiene applicando la formula fornita dall'ISTAT:
Variazione % = (numero indice anno in corso/numero indice
94)x100-100.
3). La colonna H si calcola applicando a ciascuna voce della
colonna C l'aumento percentuale indicato nella colonna G.
4). Si calcola il totale della colonna H nella casella H8.
5). Si calcola la variazione % della spesa (casella H9) con una
proporzione fra la spesa del 1994 fatta 100 e la differenza fra
la spesa totale dell'anno in esame (casella H8) e quella del 94
(casella C8).
Allegato I) parte 3
TABELLA 3
PANIERE PER IL CALCOLO DELLA VARIAZIONE DELLE SPESE PER IL
PERSONALE
________________________________________________________________
1/A B C
_____ __________________________________________
_______________
2
_____ __________________________________________
_______________
3 PERSONALE INCID. % SU
_____ __________________________________________
_______________
4 Voce SPESA 94
_____ __________________________________________
_______________
5 Retribuzione netta 56,82
_____ __________________________________________
_______________
6 Contributi 31,86
_____ __________________________________________
_______________
7 IRPEF 3,35
_____ __________________________________________
_______________
8 Consulente del lavoro 7,97
_____ __________________________________________
_______________
9 TOT. SPESE PERSONALE 100,00
_____ __________________________________________
_______________
10
_________________________________________________________________
D E F G H
____________________________________ ______ ______
_______ _____
N. N.
INDICE INDICE VAR. % SPESA
____________________________________ ______ ______
_______ _____
FONTI E INDICATORI ISTAT ISTAT GEN.94 199_
____________________________________ ______ ______
_______ _____
GEN.94 GEN.9_ GEN.9_ BAS.SP.
94x100
____________________________________ ______ ______
_______ _____
Contratto di lavoro (1)
____________________________________ ______ ______
_______ _____
INPS e INAIL (1)
____________________________________ ______ ______
_______ _____
Leggi dello Stato (1)
____________________________________ ______ ______
_______ _____
Totale servizi (2)
____________________________________ ______ ______
_______ _____
VARIAZIONE % PONDERATA 1994-9
|
LEGENDA TABELLA 3
(1). Queste voci sono incrementate in base alla dimostrazione
documentata di una delle parti firmatarie il presente accordo.
(2). Si fa riferimento al numero indice dei prezzi al consumo
per l'intera collettività nazionale denominato "Totale
servizi"(Tav. 13-7, Bollettino mensile di statistica - ISTAT).
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA TABELLA 3
1). Nella colonna E ed F della riga 8 devono essere riportati i
"numeri indice dei prezzi al consumo per l'intera comunità
nazionalè della classe di consumo "Totale servizi" relativi
rispettivamente al mese di gennaio del 94 (E) ed allo stesso
mese dell'anno in corso (F).
2). Il valore della variazione percentuale della casella G8 si
ottiene applicando la formula fornita dall'ISTAT: Variazione % =
(numero indice anno in corso/numero indice 94)x100-100.
3). Per la variazione % delle voci relative a Retribuzione
netta, Contributi e IRPEF, si inserisce la percentuale di
incremento documentato da una delle parti, rispettivamente nelle
caselle G5, G6 e G7.
4). La colonna H si calcola applicando a ciascuna voce della
colonna C l'aumento percentuale indicato nella colonna G.
5). Si calcola il totale della colonna H nella casella H9.
6). Si calcola la variazione % della spesa (casella H10) con una
proporzione fra la spesa del 1994 fatta 100 e la differenza fra
la spesa totale dell'anno in esame (casella H9) e quella del 94
(casella C9).
Annesso N
ALLEGATO L (art. 7 - 20 - 49) DICHIARAZIONE
INFORMATIVA
(dichiarazione sostitutiva di atto notorio)
Il
sottoscritto Dott.
.......................................
nato a ........................ il ...............
residente in
........................ Via/Piazza ..................
n. ....
iscritto all'Albo dei ...................... della
Provincia di
................... ai sensi e agli effetti dell'art.4,
legge 4
gennaio 1968, n. 15
dichiara formalmente di
1) - essere - non essere (1) titolare di rapporto di
lavoro
dipendente a tempo pieno,a tempo definito, a tempo
parziale,anche
come incaricato o supplente,presso soggetti pubblici o
privati(2):
Soggetto ........................... ore settimanali
...........
Via .......................... Comune di
.......................
Tipo di rapporto di lavoro
.....................................
Periodo: dal
...................................................
2) - essere/non essere (1) titolare di incarico come
medico
di medicina generale ai sensi del D.P.R.
.................... con
massimale di n. ........... scelte e con n.
.............. scelte
in carico con riferimento al riepilogo mensile del mese
di ....
Azienda ....................
3) - essere/non essere (1) titolare di incarico come
medico pediatra di libera scelta ai sensi del D.P.R.
...........
con massimale di n. ................ scelte
Periodo: dal
..............................................
4) - essere/non essere (1) titolare di incarico a tempo
indeterminato o a tempo determinato (1) come specialista
ambulatoria leconvenzionato interno: (2)
Azienda............. branca............ ore sett.
.......
Azienda............. branca............ ore sett.
.......
5) - essere/non essere (1) iscritto negli elenchi dei
medici
(specialisti convenzionati esterni): (2)
Provincia ........................... branca
..................
Periodo: dal
..................................................
6) - avere/non avere (1) un apposito rapporto instaurato
ai sensi
dell'art. 8, c. 5, Decreto legislativo n. 502/92:
Azienda .................. Via
................................
Tipo di attività
.............................................
Periodo: dal
..................................................
7) - essere/non essere (1) titolare di incarico di
guardia
medica, nella continuità assistenziale o nella emergenza
sanitaria territoriale a tempo indeterminato o a tempo
determinato
(1), nella Regione ................... o in altra
regione (2):
Regione ...................... Azienda.......... ore
sett......
in forma attiva - in forma di disponibilità (1)
8) - essere/non essere iscritto (1) a corso di
formazione in
medicina generale di cui al Decreto Leg.vo n. 256/91 o a
corso
di specializzazione di cui al Decreto Leg.vo n. 257/91:
Denominazione del corso
....................................
Soggetto pubblico che lo svolge
............................
Inizio: dal
................................................
9) - operare/non operare (1) a qualsiasi titolo in
presidi, stabilimenti, istituzioni private convenzionate
o
accreditate e soggette ad autorizzazione ai sensi
dell'art. 43
L. 833/78: (2)
Organismo ........................ ore sett.
...............
Via ............................ Comune di
.................
Tipo di attività
..........................................
Tipo di rapporto di lavoro
.................................
Periodo: dal
................................................
10) - operare/non operare (1) a qualsiasi titolo in
presidi,
stabilimenti, istituzioni private non convenzionate o
non
accreditate e soggette ad autorizzazione ai sensi
dell'art. 43
L. 833/78: (2)
Organismo ............................ ore sett.
...........
Via ................................ Comune di
.............
Tipo di attività
..........................................
Tipo di rapporto di lavoro
.................................
Periodo: dal
................................................
11) - svolgere/non svolgere (1) funzioni di medico di
fabbrica(2)
o di medico competente ai sensi della Legge 626/93:
Azienda .............................. ore sett.
...........
Via ............................... Comune di
..............
Periodo: dal
................................................
12)- svolgere/non svolgere (1) per conto dell'INPS o
dell'Azienda
di iscrizione funzioni fiscali nell'ambito territoriale
del quale
può acquisire scelte: (2)
Azienda ............................. Comune di
.............
Periodo: dal
................................................
13) - avere/non avere (1) qualsiasi forma di
cointeressenza
diretta o indiretta e qualsiasi rapporto di interesse
con case di
cura private e industrie farmaceutiche: (2)
.............................................................
.............................................................
Periodo: dal
..............................................
14)- essere/non essere (1) titolare o compartecipe di
quote di
imprese che possono configurare conflitto di interessi
col
rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale:
.............................................................
.............................................................
15)- fruire/non fruire (1) del trattamento ordinario o
per
invalidità permanente da parte del fondo di Previdenza
competente
di cui al decreto 14.10.1976 Ministero del Lavoro e
della
Previdenza Sociale:
Periodo: dal
................................................
16)- svolgere/non svolgere (1) altra attività presso
soggetti
pubblici o privati oltre quelle sopra evidenziate
(indicare
qualsiasi altro tipo di attività non compreso nei punti
precedenti; in caso negativo scrive: nessuna)
...............................................................
Periodo: dal
................................................
17)- essere/non essere (1) titolare di incarico nella
medicina
dei servizi o nelle attività territoriali programmate, a
tempo determinato o a tempo indeterminato: (1) (2)
Azienda ................ Comune ............. ore sett.
....
Tipo di attività
..........................................
Periodo: dal
................................................
18)- operare/non operare (1) a qualsiasi titolo a favore
di
qualsiasi soggetto Pubblico (non considerare quanto
eventualmente
da dichiarare relativamente al rapporto di dipendenza ai
nn. 1, 2, 3 o ai rapporti di lavoro convenzionato ai nn.
4, 5,
6, 7):
Soggetto pubblico
.........................................
Via ........................... Comune di
.................
Tipo di attività
.........................................
Tipo di rapporto di lavoro:
...............................
Periodo: dal
..............................................
19)- essere/non essere titolare (1) di trattamento di
pensione a
carico di: (2)
.............................................................
Periodo: dal
..............................................
20)- fruire/non fruire (1) del trattamento di
adeguamento
automatico della retribuzione o della pensione alle
variazioni
del costo della vita: (2)
soggetto erogante il trattamento di adeguamento
............
..............................................................
Periodo: dal
...............................................
NOTE:
.........................................................
Dichiaro che le notizie sopra riportate corrispondono al
vero.
In fede
Data ............................ Firma
.......................
----
(1)- cancellare la parte che non interessa
(2)- completare con le notizie richieste, qualora lo
spazio non
fosse sufficiente utilizzare quello in calce al foglio
alla
voce "NOTE"
Autentica della sottoscrizione
______________________________
(T i m b r o)
______________________________
L'anno millenovecentonovanta ................
addì.......
del mese di .............................. è comparso il
Signor
...............................della cui identità sono
certo,
per
.........................................................
..l.. quale, dopo essere stato... da me ammonit....
sulla
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci, mi ha reso la suestesa
dichiarazione,
sottoscrivendola in mia presenza.
______________________________________
(Firma dell'incaricato)
Bollo
|
Annesso O
ALLEGATO M (art. 54) RELAZIONE MEDICA
INFORMATIVA
Annesso O
ALLEGATO M (art. 54) RELAZIONE MEDICA
INFORMATIVA
omissis
Annesso P
ALLEGATO N (norma finale n. 2) REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI ADDETTI ALLE ATTIVITÀ
DELLA MEDICINA DEI SERVIZI
Art. 1 Campo di applicazione
1
. Il Presente regolamento disciplina i rapporti di
lavoro autonomo instaurati tra il Servizio sanitario nazionale
ed i medici per l'espletamento, in conformità con le indicazioni
della programmazione regionale e territoriale, di attività
sanitarie a rapporto orario, per le quali non sia richiesto il
titolo di specializzazione e che non risultino regolate da altri
accordi collettivi stipulati ai sensi dell'articolo 48 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833.
2
. Ai sensi dell'art. 8, comma 1 bis, del decreto
legislativo502/92, come modificato dal decreto legislativo n.
517/93 e successive normative, le Aziende sanitarie utilizzano
ad esaurimento, i medici incaricati a tempo indeterminato nella
attività di medicina dei servizi, già disciplinate dal capo II
del D.P.R. 218/92. Per questi vale il presente Regolamento.
Art. 2 Incompatibilità
1
. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 7,
della legge 30.12.1991, n. 412, gli incarichi di cui al presente
accordo cessano nei confronti del medico che si trovi in una
delle posizioni di cui al punto 6 dell'articolo 48 della legge
833/78 od in una qualsiasi altra posizione non compatibile per
specifiche norme di legge o di contratto di lavoro, ovvero che:
a) svolga attività
come medico specialista ambulatoriale convenzionato, con
esclusione dei casi disciplinati dall'art. 11 comma 1, lett.
e) e lett. h) del D.P.R. 316/90;
b) intrattenga con
le Aziende sanitarie un "apposito rapporto" instaurato ai
sensi dell'articolo 8, comma 5, del D.L.vo 502/92;
c) svolga attività
come medico specialista convenzionato esterno;
d) sia iscritto al
corso di formazione in medicina generale di cui al D.L.vo n.
256/91 o a corsi di specializzazione di cui al D.Lgs.
257/91.
e) abbia
cointeressenze dirette o indirette o rapporti di interesse
in case di cura private o in strutture sanitarie di cui
all'articolo 43 della Legge 833/78;
f) operi come
dipendente od in virtù di un rapporto dicollaborazione
professionale, anche precario presso case di cura private o
strutture sanitarie di cui all'articolo 43 della legge
833/78;
tale incompatibilità non opera nei confronti dei medici che
presso le istituzioni ivi indicate, svolgono attività
iniettoria o di prelievo o di guardia medica;
g) fruisca del
trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte
del Fondo di previdenza competente di cui Al D.M. 15 ottobre
1976 del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale,
pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta
Ufficiale del 28 ottobre 1976, n 289.
2
. L'insorgere di un motivo di incompatibilità comporta
l'immediata decadenza dall'incarico
Art. 3 Elenchi dei medici titolari a tempo indeterminato
1
. Sono confermati nell'incarico a tempo indeterminato i
medici in servizio alla data di entrata in vigore del presente
accordo titolari di incarico ai sensi del Capo II del D.P.R.
218/92 e dell'art. 8, comma 1 bis, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502.
2
. Fermo restando da parte dell'Azienda la possibilità di
accertare in qualsiasi momento l'insorgenza di eventuali
situazioni di incompatibilità o comportanti limitazione
d'orario, i comitati di cui all'art. 22 aggiornano annualmente,
entro il mese di febbraio di ogni anno, sulla base dei fogli
infornativi di cui all'articolo 7, l'elenco dei medici operanti
nel proprio ambito territoriale titolari di incarico a tempo
indeterminato, verificando l'insussistenza di sopraggiunte
incompatibilità e le limitazioni dell'attività oraria in
rapporto allo svolgimento di altre attività compatibili.
3
. Eventuali rilievi sulla posizione dei medici dovranno
essere comunicati entro 30 giorni dal Presidente del comitato
all'Azienda interessata, per i provvedimenti di competenza.
4
. L'elenco suddetto è trasmesso alle Aziende e agli
uffici regionali preposti all'attuazione del presente accordo.
Art. 4 Aumenti di orario
1
. L'Azienda, qualora si rendano disponibili orari di
attività per cessazione degli incarichi a tempo indeterminato,
interpella i medici già titolari di incarico a tempo
indeterminato presso l'Azienda medesima che abbiano espresso la
propria disponibilità e assegna l'aumento delle ore all'avente
diritto tra i medici operanti ambito della stessa Azienda
secondo l'ordine di anzianità di incarico.
A parità di anzianità di incarico prevalgono, nell'ordine,
l'anzianità di laurea, il voto di laurea e la maggiorè età.
Art. 5 Massimale orario - Limitazioni Procedure per
l'attribuzione degli aumenti di orario
1
. Ai medici titolari di incarico a tempo indeterminato
sono conferibili aumenti di orario fino a un massimo di 24 ore
settimanali di incarico, ai sensi dell'articolo precedente.
2
. La somma dell'attività per l'incarico disciplinato
dalle norme del presente accordo e di altra attività compatibile
non può superare l'impegno orario settimanale di 38 ore.
3
. Il numero individuale massimo di scelte ai fini della
limitazione di orario per il medico che intrattiene con il
Servizio sanitario nazionale un rapporto convenzionale per la
medicina generale di libera scelta o per la pediatria di libera
scelta viene determinato esclusivamente in base ai criteri
stabiliti nei rispettivi accordi nazionali per la medicina
generale e la pediatria di base. Sono fatti salvi i massimali
precedentemente attribuiti fino a che le singole situazioni
soggettive rimangono modificate.
4
. In deroga al disposto del comma 1, sono mantenuti gli
aumenti di orario formalmente previsti dalla Regione ai sensi
dell'art. 11, comma 5, del D.P.R. 218/92, entro la data di
pubblicazione del Decreto del Presidente della Repubblica che
rende esecutivo l'Accordo Nazionale di Medicina Generale.
Art. 6 Riduzione di orario e revoca degli incarichi per
soppressione di servizi
1
. Per mutate ed accertate esigenze di servizio, sentiti
i sindacati firmatari del presente accordo, l'Azienda può dar
luogo a riduzione di orario o a revoca dell'incarico, dandone
comunicazione all'interessato mediante lettera raccomandata A.R.
con preavviso di un mese. La riduzione dell'orario si applica al
medico con minore anzianità di incarico nell'ambito del medesimo
servizio.
2
. I provvedimenti con i quali si revocano gli incarichi,
si riducono gli orari o comunque si introducono modificazioni
nei rapporti disciplinati dal presente accordo sono comunicati
entro 10 giorni al comitato di cui all'art. 22 nella persona del
suo presidente.
Art. 7 Compiti e doveri del medico
1
. Il medico titolare di incarico a tempo indeterminato
deve:
a) attenersi alle
disposizioni contenute nel presente accordo e a quelle che
l'Azienda emana per il buon funzionamento del servizio e il
perseguimento dei fini istituzionali;
b) redigere e
trasmettere al presidente del comitato di cui all'art. 22,
entro il 15 febbraio di ciascun anno, il foglio notizie di
cui all'allegato L);
c) osservare
l'orario di attività indicato nella lettera incarico a tempo
indeterminato.
2
. Le Aziende provvedono al controllo dell'osservanza
dell'orario con procedure uguali a quelle in vigore per il
personale dipendente.
3
. A seguito dell'inosservanza dell'orario sono in ogni
caso effettuate trattenute mensili sulle competenze del medico
inadempiente, previa rilevazione contabile delle ore di lavoro
non effettuate.
4
. Ripetute e non occasionali infrazioni in materia
dovranno essere contestate per iscritto al medico il quale, in
caso di recidiva e persistenza danno luogo all'applicazione
delle norme di cui all'art. 13.
5
. Il mancato invio del foglio notizie o infedeli
dichiarazioni costituiscono motivo di applicazione al medico del
procedimento sanzionatorio di cui all'articolo 13 dell'accordo
nazionale per la medicina generale.
6
. Il medico è tenuto a svolgere tutti i compiti che,
nell'ambito delle attività sanitarie regolate dal presente
accordo, l'Azienda decide di affidargli, ivi comprese le
eventuali variazioni in ordine alle sedi, ed alla tipologia
dell'attività.
7
. I medici titolari di incarico a tempo indeterminato
possono partecipare ai progetti obiettivo realizzati a livello
distrettuale.
Art. 8 Cessazione e sospensione dell'incarico
1
. L'incarico può cessare per rinuncia del medico da
comunicare all'Azienda a mezzo lettera raccomandata A. R.
2
. La rinuncia ha effetto dal primo giorno del secondo
mese successivo alla data di ricezione della lettera di
comunicazione.
3
. Su specifica richiesta del medico l'Azienda, valutate
le esigenze di servizio, può autorizzare la cessazione del
rapporto con decorrenza anticipata a tutti gli effetti.
4
. L'Azienda procede alla revoca dell'incarico con
effetto immediato:
a) per cancellazione
o radiazione dall'albo professionale;
b) per aver compiuto
il periodo massimo di conservazione del posto previsto
dall'art. 12 in caso di malattia;
c) per compimento
del 65 anno di età;
d) per incapacità
psico-fisica sopravvenuta, accertata da apposita commissione
costituita da un medico designato dall'interessato e da un
medico designato dal Direttore generale dell'Azienda e
presieduta dal Presidente dell'Ordine provinciale di
iscrizione del medico.
5
. L'incarico è sospeso in caso di emissione di
provvedimenti dell'Autorità giudiziaria di divieto di dimora nel
territorio dell'Azienda ove il sanitario deve svolgere
l'incarico, di arresti domiciliari, di custodia cautelare in
carcere o in luogo di cura. È altresì sospeso in caso di
condanna passata in giudicato per delitto non colposo punito con
la reclusione. In questa ultima ipotesi l'Azienda deferisce
l'interessato alla commissione di disciplina di cui all'articolo
23 per l'eventuale adozione di un provvedimento di cessazione
dall'incarico.
6
. L'incarico è altresì sospeso in seguito a sospensione
dall'albo professionale.
Art. 9 Trasferimenti
1
. Il trasferimento dei medici tra Aziende della stessa
regione può avvenire a domanda del medico previo nulla- osta dei
Direttori Generali delle Aziende interessate.
2
. Per il trasferimento a domanda, l'interessato deve
farne contestuale richiesta alle Aziende di provenienza e di
destinazione.
3
. L'Azienda di destinazione deve dare comunicazione al
comitato zonale della disponibilità del posto da ricoprire
mediante l'accoglimento della richiesta di trasferimento; nel
caso di più medici interessati, prevale la posizione del medico
che svolge l'attività di cui al presente accordo in via
esclusiva, in subordine l'anzianità di incarico, l'anzianità di
laurea, il voto di laurea e la maggiore età.
4
. Ove sia possibile in relazione alle disponibilità
orarie il medico è trasferito all'Azienda di destinazione con il
medesimo numero di ore di cui era titolare nell'Azienda di
provenienza.
5
. Il trasferimento del medico nell'ambito dei servizi
distrettuali della Azienda può avvenire anche a domanda
dell'interessato. La domanda è proponibile dopo che siano
trascorsi due anni da eventuale precedente trasferimento.
6
. I trasferimenti d'ufficio devono essere giustificati o
dall'opportunità di unificare in un sola zona le prestazioni del
sanitario, oppure di concentrazione o soppressione di servizi,
nel rispetto dei criteri generali in materia di mobilità
concordati a livello aziendale con i sindacati firmatari del
presente accordo.
7
. Nel caso di trasferimento d'ufficio al medico viene
comunque assicurato il mantenimento del numero di ore di
attività già assegnato; l'orario di servizio presso il presidio
di destinazione è determinato dall'Azienda sentito il medico.
8
. Il medico trasferito, a domanda o di ufficio, conserva
l'anzianità maturata nel servizio di provenienza.
9
. Nel caso di non agibilità temporanea delle strutture
per cause non imputabili al medico, l'Azienda assicura
l'utilizzo temporaneo del medico in altra struttura idonea e,
comunque, senza danno economico per l'interessato.
Art. 10 Sostituzioni
1
. Alle sostituzioni dei medici incaricati a tempo
indeterminato che per giustificato motivo si assentino dal
servizio l'Azienda provvede assegnando incarichi di supplenza
secondo l'ordine della graduatoria annuale di medicina generale
con priorità per i medici residenti nell'ambito dell'Azienda che
non siano titolari di alcun rapporto di lavoro dipendente o
convenzionato.
2
. L'incarico di sostituzione non può superare la durata
di tre mesi; il medico che ha effettuato una sostituzione non
può ricevere altro incarico di sostituzione se non dopo un
periodo di interruzione di almeno 30 giorni.
L'incarico cessa di diritto e con effetto immediato con il
rientro, anche anticipato, del medico titolare.
3 Al medico sostituto spetta il trattamento economico di cui
all'articolo 14, comma 1, lett. a/1.
Art. 11 Permesso annuale retribuito Congedo matrimoniale
1
. Per ogni anno di effettivo servizio prestato, al
medico incaricato a tempo indeterminato spetta un periodo di
permesso retribuito irrinunciabile di trenta giorni non festivi,
purchè l'assenza dal servizio non sia superiore ad un totale di
ore lavorative pari a cinque volte l'impegno orario settimanale.
2
. Il permesso è usufruito in uno o più periodi, a
richiesta dell'interessato, con un preavviso di quarantacinque
giorni.
3
. Se il permesso è chiesto fuori dei termini del
preavviso esso è concesso a condizione che l'Azienda possa
provvedere al servizio.
4
. Il periodo di permesso viene goduto durante l'anno
solare al quale si riferisce e comunque non oltre il primo
semestre dell'anno successivo.
5
. Per periodi di servizio inferiori ad un anno spettano
tanti dodicesimi del permesso retribuito, quanti sono i mesi di
servizio prestati.
Ai fini del computo del permesso retribuito non sono considerati
attività di servizio i periodi di assenza non retribuiti di cui
all'art. 13
6
. Al medico confermato spetta un congedo matrimoniale
retribuito di quindici giorni non festivi continuativi, purchè
l'assenza dal servizio non sia superiore ad un totale di ore
lavorative pari a due volte e mezzo l'impegno orario
settimanale, con inizio non anteriore a tre giorni prima della
data del matrimonio.
7
. Durante il permesso retribuito e il congedo
matrimoniale è corrisposto il normale trattamento di servizio.
Art. 12 Malattia - Gravidanza
1
. Al medico incaricato a tempo indeterminato che si
assenta per comprovata malattia o infortunio, anche non
continuativamente nell'arco di trenta mesi, che gli impediscano
qualsiasi attività lavorativa, l'Azienda corrisponde l'intero
trattamento economico, goduto in attività di servizio, per i
primi sei mesi e al 50 per cento per i successivi tre mesi e
conserva l'incarico per ulteriori quindici mesi, senza
emolumenti.
2
. L'Azienda può disporre controlli sanitari in relazione
agli stati di malattia o infortunio denunciati.
3
. In caso di gravidanza o puerperio, l'Azienda mantiene
l'incarico per sei mesi continuativi.
4
. Durante la gravidanza e il puerperio l'Azienda
corrisponde l'intero trattamento economico goduto in attività di
servizio per un periodo massimo complessivo di quattordici
settimane.
Art. 13 Assenze non retribuite
1
. Per giustificati e documentati motivi di studio o di
comprovata necessità, l'Azienda conserva l'incarico al medico
per la durata massima di dodici mesi nell'arco del triennio
semprechè esista la possibilità di assicurare idonea
sostituzione.
2
. In caso di servizio di leva o richiamo alle armi, il
medico è ripristinato nell'incarico purchè ne faccia domanda
entro trenta giorni dalla data di congedo.
3
. In caso di mandato parlamentare, nazionale o
regionale, o di nomina a consigliere comunale di comune
capoluogo di regione, l'Azienda conserva l'incarico, a richiesta
dell'interessato, per l'intera durata del mandato.
4
. Salvo il caso di inderogabile urgenza, il medico deve
avanzare richiesta per l'ottenimento dei permessi di cui al
presente articolo con un preavviso di almeno sette giorni.
5.- Ricorrenti assenze non retribuite sono valutate per
l'eventuale procedimento di cui all'art. 13 dell'accordo
collettivo nazionale per la medicina generale.
6
. Per tutti gli incarichi svolti ai sensi del presente
accordo in più posti di lavoro e ovvero o più Aziende il periodo
di assenza non retribuita deve essere fruito contemporaneamente.
7
. Nessun compenso è dovuto al medico per i periodi di
assenza di cui al presente articolo, i quali non sono
conteggiati a nessun fine come anzianità di incarico.
Art. 14 Trattamento economico
1
. Ai medici incaricati a tempo indeterminato spetta il
seguente trattamento economico:
a) 1 - Compenso
professionale orario secondo la seguente tabella:
1.1.1995 1.12.1995 1.1.1996 1.9.1996 1.9.1997
17.595 18.035 18.324 18.965 19.534
|
a) 2 - Gli
incrementi di anzianità di cui all'art. 20, comma 1, lett.
a) e lett. c), D.P.R. n. 218/92, calcolati alla data del
29.2.96, compreso il maturato economico alla stessa data,
vengono mantenuti dai singoli interessati. Su detto maturato
economico si applicano con decorrenza dalla suddetta data, i
successivi incrementi percentuali stabiliti dalle norme
finanziarie.
a) 3 - Per l'attività svolta nei giorni festivi e nelle ore
notturne dalle ore 22 alle ore 6, il compenso orario
predetto è maggiorato nella misura del 30%. Per l'attività
svolta nelle ore notturne dei giorni festivi ai sensi di
legge la maggiorazione è del 50%.
b - Compenso aggiuntivo determinato con i criteri di cui
all'art. 20, comma 1, lett. b) (b 2 e b 3), del D.P.R. n.
218/92 (quote mensili di carovita), nella misura corrisposta
al 30 aprile 1992, incrementata del 3,5% dall'1.1.95, del
2,5% dall'l.12.95, dell'1,6% dal 1.1.96, del 3,5% dal
1.9.96, del 3% dal 1.9.97. Le percentuali di incremento
vengono applicate sulla base del piede di partenza
rivalutato con la percentuale precedente.
c - Indennità di piena disponibilità ai medici incaricati a
tempo indeterminato, i quali svolgono esclusivamente
attività ai sensi del presente accordo e non hanno altro
tipo di rapporto di dipendenza o convenzionale con il S.S.N.
o con altre istituzioni pubbliche o private - ad esclusione
dei rapporti convenzionali di assistenza primaria, emergenza
sanitaria territoriale e continuità assistenziale (tali
medici devono optare tra l'indennità di cui alla presente
lettera e quanto eventualmente spettante allo stesso titolo)
per ogni ora risultante dalla lettera di incarico, secondo
l'importo sottoindicato.
1.1.1995 1.12.1995 1.1.1996 1.9.1996 1.9.1997
1.035 1.061 1.078 1.116 1.149
|
d) - Contributo
previdenziale.
A favore dei medici incaricati ai sensi del presente
accordol'Azienda versa - di norma mensilmente al massimo
trimestralmente consodalità che assicurino l'individuazione
dell'entità delle somme versate e del medico cui si
riferiscono, specificandone in particolare il numero di
codice fiscale e di codice individuale ENPAM, al fondo
speciale dei medici ambulatoriali gestito dall'ENPAM di cui
al decreto del Ministro del Lavoro 15.10.1976 e successive
modificazioni, un contributo del 22% (ventidue per cento),
di cui il 13% (tredici per cento) a proprio carico e il 9%
(nove per cento) a carico di ogni singolo medico, calcolato
sui compensi orari di cui alla lettera a) e sul compenso
aggiuntivo di cui alla lettera b) e sull'indennità di piena
disponibilità di cui alla lettera c).
e) Indennità
chilometrica.
Ai medici incaricati a tempo indeterminato spetta, qualora
si avvalgono del proprio automezzo per spostamenti dovuti
allo svolgimento di attività al di fuori dei presidi della
Azienda, un rimborso pari ad 1/5 del prezzo della benzina
super per ogni chilometro percorso, nonché adeguata
assicurazione dell'automezzo.
Per visite fiscali a carico del datore di lavoro richiedente
al medico che effettua la visita spettano per gli
spostamenti i corrispettivi indicati dal Ministero del
Lavoro da porsi a carico del datore di lavoro e ricevuti
dalla Azienda , semprechè il mezzo di trasporto sia stato
fornito dal medico stesso.
2
. I compensi di cui al comma 1 sono corrisposti entro la
fine del mese successivo a quello di competenza Ai soli fini
della correntezza del pagamento si applicano le disposizioni
previste per il personale dipendente dalle Aziende
Art 15 Rimborso spese di accesso
1
. Per incarichi svolti in comune diverso da quello di
residenza, purchè entrambi siano compresi nella stessa
provincia, viene corrisposto, per ogni accesso, un rimborso
spese per chilometro in misura uguale a quella prevista per il
personale dipendente.
2
. Il rimborso non compete nell'ipotesi che il medico
abbia un recapito professionale nel comune sede di presidio
presso il quale svolge l'incarico. Nel caso di soppressione di
tale recapito, il rimborso è ripristinato dopo tre mesi dalla
comunicazione dell'intervenuta soppressione all'Azienda.
3
. La misura del rimborso spese sarà proporzionalmente
ridotta nel caso in cui l'interessato trasferisca la residenza
in comune più vicino a quello sede del presidio. Rimarrà invece
invariata qualora il medico trasferisca la propria residenza in
comune sito a uguale o maggiore distanza da quello sede del
posto di lavoro.
Art. 16 Premio di collaborazione
1
. Ai medici incaricati a tempo indeterminato è
corrisposto un premio annuo di collaborazione pari a un
dodicesimo del compenso orario, del compenso aggiuntivo
complessivamente percepiti nel corso dell'anno, dell'indennità
di piena disponibilità e dell'assegno alla persona di cui
all'art. 14 comma 1, lett. a) 2.
2
. Detto premio è liquidato entro il 31 dicembre
dell'anno di competenza.
3
. Al medico che cessa dal servizio prima del 31 dicembre
il premio viene liquidato all'atto della cessazione del
servizio.
4
. Il premio di collaborazione non compete al medico nei
cui confronti sia stato adottato il provvedimento di sospensione
o di risoluzione del rapporto professionale per motivi
disciplinari.
Art. 17 Premio di operosità
1
. Ai medici incaricati a tempo indeterminato spetta alla
cessazione dell'incarico un premio di operosità nella misura di
una mensilità per ogni anno di servizio prestato; a tal fine non
sono computati tutti i periodi di assenza dal servizio non
retribuiti ai sensi del presente accordo.
2
. Per le frazioni di anno, la mensilità di premio sarà
ragguagliata al numero dei mesi di servizio svolto, computando a
tal fine per mese intero la frazione di mese superiore a 15
giorni, e non calcolando quella pari o inferiore a 15 giorni.
3
. Ciascuna mensilità, calcolata in base al compenso
orario in vigore al momento della cessazione del rapporto, è
ragguagliata alle ore effettive di attività svolta dal medico in
ogni anno di servizio.
4
. Conseguentemente ciascuna mensilità di premio potrà
essere frazionata in dodicesimi; la frazione di mese superiore a
15 giorni è computata per mese intero quella pari o inferiore a
15 giorni non è computata.
5
. Pertanto, nel caso in cui nel corso del rapporto di
lavoro fossero intervenute delle variazioni nell'orario
settimanale di attività, il premio per ogni anno di servizio
dovrà essere calcolato in base agli orari di attività
effettivamente osservati nei diversi periodi dell'anno solare.
6
. Il premio di operosità è calcolato sul compenso
orario, sul premio di collaborazione, sull'indennità di piena
disponibilità e sull'assegno alla persona di cui all'art. 14,
comma 1 lett. a) 2.
7
. Il premio è corrisposto entro sei mesi dalla
cessazione del rapporto.
8
. La corresponsione del premio di operosità è dovuta
dalle Aziende sanitarie in base ai criteri previsti
dall'allegato E annesso al D.P.R. n. 884/84, che qui si
intendono integralmente richiamati.
Art. 18 Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi
1
. L'Azienda provvede ad assicurare i medici incaricati
ai sensi del presente accordo contro i danni da responsabilità
professionali verso i terzi e contro gli infortuni subiti a
causa ed in occasione dell'attività professionale espletata ai
sensi dell'accordo stesso, ivi compresi i danni eventualmente
subiti in occasione del raggiungimento della sede del presidio
semprechè agli stessi competa il rimborso delle spese di accesso
ai sensi dell'articolo 21.
2
. Il contratto è stipulato senza franchigia per i
seguenti massimali:
- L. 1,5 miliardi per corte o invalidità permanente;
- L. 100.000 giornaliere per invalidità temporanea assoluta con
massimo di 300 giorni l'anno.
3
. Le relative polizze saranno portate a conoscenza delle
organizzazioni sindacali di categoria firmatarie.
Art. 19 Aggiornamento professionale obbligatorio
1
. L'aggiornamento professionale si svolge con le stesse
modalità di cui all'art. 8 dell'accordo collettivo nazionale per
la medicina generale.
2
. In caso di svolgimento coincidente con i turni di
servizio, i partecipanti hanno diritto ad un corrispondente
permesso retribuito con onere a carico delle Aziende.
3
. È in facoltà della Regione riconoscere come utili ai
fini dell'aggiornamento obbligatorio di cui al presente articolo
i corsi di formazione permanente organizzati, con oneri a
proprio carico dai sindacati firmatari.
In tal caso per la partecipazione ai corsi ai medici
convenzionati spetta lo stesso trattamento di cui al comma 2.
Art. 20 Diritti sindacali
l. Al fine di favorire l'espletamento dei compiti sindacali, a
ciascun sindacato firmatario viene riconosciuta la disponibilità
di n. 4 ore settimanali per ogni gruppo di 100 iscritti titolari
di incarico a tempo indeterminato.
2. Il numero dei medici iscritti titolari di incarico a tempo
indeterminato ai sensi del presente accordo, è rilevato a
livello regionale all'inizio di ogni anno sulla base del numero
dei medici a carico dei quali - per ciascun sindacato - viene
effettuata, a cura delle Aziende, la trattenuta della quota
sindacale.
3. La segreteria nazionale del sindacato comunica ogni anno
congiuntamente a tutte le regioni i nominativi dei propri
rappresentanti ai quali deve essere attribuita la disponibilità
di orario accertata come sopra, con indicazione dell'orario
assegnato a ciascuno.
4. Alla sostituzione si provvede con le modalità di cui
all'articolo 10.
5. Nel caso che le riunioni dei comitati di cui all'articolo 22
coincidano con i turni di servizio, ai membri di parte medica
spettano i normali compensi relativamente alla durata delle
riunioni.
6. I periodi di distacco sindacale sono valutati come attività
di servizio.
Art. 21 Esercizio del diritto di sciopero. Prestazioni
indispensabili e loro modalità di erogazione
1
. Nei settori sanitari compresi nel campo di
applicazione del presente accordo sono prestazioni
indispensabili ai sensi della legge 146/1990, articolo 2 - comma
2, quelle rese nell'ambito dei servizi per la tossicodipendenza,
di igiene pubblica, di igiene mentale, di medicina fiscale.
2
. Le prestazioni di cui al comma l, in caso di sciopero
della categoria, continuano ad essere erogate con le procedure e
secondo le modalità di cui agli articoli 5 e 13 dai medici
individuati ai sensi dei commi successivi.
3
. Entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente
D.P.R. sono stabiliti, con apposite intese a livello regionale,
i criteri per la determinazione di contingenti di personale
medico da esonerare dalla partecipazione a eventuali scioperi di
categoria al fine di garantire la continuità delle prestazioni
di cui al comma 1, nonché per la loro distribuzione sul
territorio.
4
. La quantificazione dei contingenti numerici di cui al
comma 3 è effettuata in sede di contrattazione decentrata a
livello locale per singola Azienda entro 15 giorni dalle intese
regionali di cui allo stesso comma 3.
5
. Nelle more della definizione degli accordi di cui ai
commi 3 e 4, le parti dichiarano che assicureranno comunque le
prestazioni di cui al comma 1.
6
. In conformità agli accordi di cui ai commi 3 e 4 le
Aziende individuano, in occasione di ciascuno sciopero della
categoria, i nominativi dei medici in servizio tenuti alle
prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso,
comunicando 5 giorni prima della data di effettuazione dello
sciopero, i nominativi inclusi nei contingenti, come sopra
individuati, alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli
interessati. Il medico individuato ha il diritto di esprimere,
entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di
aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione nel
caso sia possibile. Gli accordi decentrati di cui ai commi 3 e 4
hanno validità per il periodo di vigenza del presente
regolamento e conservano la loro efficacia sino alla definizione
di nuovi accordi
8
. Il diritto di sciopero dei medici addetti alla
medicina dei servizi è esercitato con un preavviso minimo di 15
giorni. I soggetti che promuovono lo sciopero, contestualmente
al preavviso, indicano anche la durata dell'astensione dal
lavoro.
9
. I medici che si astengono dal lavoro in violazione
delle norme del presente articolo sono soggetti ai procedimenti
sanzionatori di cui all'articolo 13 dell'accordo per la medicina
generale.
10 . Le organizzazioni sindacali firmatarie si impegnano
a non effettuare azioni di sciopero:
a) nel mese di
agosto;
b) dal quinto giorno
precedente fino al quinto giorno seguente le consultazioni
elettorali europee, nazionali e referendarie;
c) dal quinto giorno
precedente fino al quinto giorno seguente le consultazioni
elettorali regionali, provinciali e comunali, per i
rispettivi ambiti territoriali;
d) nei giorni dal 23
dicembre al 3 gennaio;
e) nei giorni dal
giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo.
11 . In caso di avvenimenti eccezionali di particolare
gravità o di calamità naturali gli scioperi dichiarati si
intendono immediatamente sospesi.
Art. 22 Comitato consultivo zonale
1
. Il comitato consultivo di cui all'art. 11 dell'Accordo
Collettivo Nazionale per la Medicina Generale, integrato da due
rappresentanti dei medici della medicina dei servizi, svolge le
funzioni demandategli dal presente accordo ed esprime pareri per
la sua applicazione.
Art. 23 Responsabilità convenzionali e violazioni
1
. In caso di violazioni degli obblighi convenzionali, ai
medici incaricati ai sensi del presente accordo si applicano le
norme di cui all'art. 13 dell'accordo collettivo nazionale per
la medicina generale.
Art. 24 Rapporti tra i medici convenzionati e la dirigenza
sanitaria della Azienda
1
. Il dirigente sanitario medico preposto, secondo la
legislazione regionale in materia di organizzazione della
Azienda al servizio specifico o ricomprendente l'organizzazione
dell'assistenza sanitaria erogata attraverso la medicina dei
servizi, procede al controllo della corretta applicazione della
convenzione per quel che riguarda gli aspetti sanitari.
2
. I medici addetti alla medicina dei servizi sono tenuti
a collaborare con il suddetto dirigente in relazione a quanto
previsto e disciplinato dal presente accordo.
Art. 25 Riscossione delle quote sindacali
1
. Le quote sindacali a carico degli iscritti ai
sindacati firmatari del presente accordo sono trattenute, su
richiesta dei sindacati stessi corredata di delega degli
iscritti, dalle Aziende presso le quali i medici prestano la
propria opera professionale e sono versate, mensilmente, su
conti correnti bancari intestati ai sindacati richiedenti.
Contestualmente ai sindacati è inviato l'elenco dei medici a
carico dei quali sono state applicate le ritenute sindacali, con
indicazione dell'importo delle relative quote. Le deleghe
precedentemente rilasciate restano valide nel rispetto delle
normative vigenti.
2
. Eventuali variazioni delle quote e delle modalità di
riscossione vengono comunicate alle Aziende da parte degli
organi competenti dei sindacati firmatari.
Art. 26 Commissione professionale
1
. La Commissione professionale di cui all'art. 15
dell'Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Generale
adempie a quanto previsto dall'art. 24 della Legge 27.12.1983 n.
730 in materia di attività sanitarie territoriali svolte dai
medici incaricati per la medicina dei servizi.
Art. 27 Durata dell'accordo
Il presente regolamento ha durata triennale e scade il 31
dicembre 1997.
Annesso Q
NORMA FINALE
1
. Sono confermati a tempo indeterminato nell'incarico
per il numero delle ore conferite formalmente, i medici che alla
data di pubblicazione del presente regolamento risultino
titolari di un incarico a tempo indeterminato conferito ai sensi
del Capo II del D.P.R. 218/92, nel rispetto delle norme sulle
incompatibilità e sulle limitazioni di orario.
2
. Ai medici di cui al precedente comma è corrisposto
sugli emolumenti complessivi dell'anno 1994 un incremento
dell'1%.
Annesso R
DICHIARAZIONI A VERBALE
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 1
1
. Le parti chiariscono che le dizioni "regioni",
"amministrazioni regionali", "giunta regionalè, "assessore
regionale alla sanità", usate nel testo dell'accordo, valgono ad
individuare anche i corrispondenti organismi delle provincie
autonome di Trento e Bolzano.
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 2
1
. Le parti riconoscono l'utilità che eventuali questioni
interpretative ed applicative aventi rilevanza generale nonché
problemi scaturenti da provvedimenti legislativi, pronunce della
magistratura ecc., i quali incidano direttamente sulla
disciplina dei rapporti convenzionali quale risulta dall'accordo
siano demandate all'Osservatorio nazionale di cui all'art 16
dell'accordo per la medicina generale.
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 3
1
. Nei confronti dei medici iniettori e prelevatori di
cui all'accordo collettivo nazionale del 22 dicembre 1978,
titolari di incarico alla data di pubblicazione del presente
regolamento, è riconosciuta per intero l'anzianità di servizio
maturata senza soluzione di continuità anteriormente alla data
del 22 novembre 1979 presso i disciolti Enti mutualistici.
Annesso S
ELENCO DELLE PARTI FIRMATARIE DELL'ACCORDO
NAZIONALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI
MEDICINA GENERALE AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 9, DELLA LEGGE 412/91
E DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 502/92, COME MODIFICATO DAL DECRETO
LEGISLATIVO N. 517/93:
-------------------------------------------------------------
Regione ABRUZZO: DEL COLLE
Regione EMILIA-ROMAGNA: BISSONI
Regione LAZIO: COSENTINO
Regione LOMBARDIA: BORSANI
Regione MARCHE: MASCIONI
Regione PIEMONTE: D'AMBROSIO
Regione SICILIA: GRILLO
Regione TOSCANA: MARTINI
Regione UMBRIA: DI BARTOLO
Regione VENETO: BRAGHETTO
Federazione Italiana Medici Medicina Generale:
(F.I.MM.G.): PANTI
F.I.MM.G. Guardia Medica: SEVERA
F.I.MM.G. Medicina Servizi: NAPOLANO
Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani:
(S.N.A.M.I.): ANZALONE
S.N.A.M.I. Guardia Medica: MASSARA
S.N.A.M.I. Medicina Servizi: ANZALONE
Federazione Medici:
C.G.I.L. Medici: CAU
CUMI-AMFUP: CALÌ
U.I.L. Medici: MASUCCI
F.I.A.L.S. Medici: MATCOVICH
C.I.S.L. Medici: SCOLERI-CAPOGROSSI-MAGLIETTA
S.I.M.E.T.: TRECCA
S.U.M.I.: SORRONE
U.M.U.S.: VERNIERO-FALBO-ORIGLIA
CONF.SAL Medici: DI GIROLAMO
S.U.M.A.I. (Medicina dei
Servizi): MELEDANDRI
|
Annesso T
ACCORDO AGGIUNTIVO CONTENENTE MODIFICHE
ALL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON
I MEDICI DI MEDICINA GENERALE, SOTTOSCRITTO DALLE PARTI IN DATA
25.1.1996.
- Le parti firmatarie dell'Accordo collettivo nazionale
sottoscritto in data 25.1.1996 ai sensi dell'art. 4, comma 9,
della Legge n. 502/1991 e dell'art. 8 del Decreto Legislativo n.
502/92 come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo n.
517/93;
- Visto il parere favorevole con osservazioni reso dal Consiglio
di Stato nell'Adunanza generale del 16.5.1996;
- Valutato che alcune delle osservazioni riguardano la
legittimità dell'articolo 3, comma 1, secondo punto, lett. i)
nelle parti in cui stabilisce un punteggio ridotto per il
periodo di astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio e
dell'articolo 25, comma 7, nella parte in cui stabilisce per i
medici che, a domanda, sono reinseriti negli elenchi regionali
della medicina generale, un massimale ridotto di scelte;
Ritenuto di dover modificare il testo dell'accordo nelle parti
sopra richiamate;
concordano quanto segue
nell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti
con i medici di medicina generale sottoscritto il 25.1.1996:
- il punteggio previsto in 0,10 per mese di cui all'articolo 3,
comma 1, secondo punto, lett. i) è modificato in "punti 0,20 per
mesè;
- il comma 7 dell'articolo 25 è soppresso e, di conseguenza,
viene modificata la numerazione riferita al comma successivo.
Annesso U
ELENCO DELLE PARTI FIRMATARIE DELL'ACCORDO
INTEGRATIVO ALL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI
RAPPORTI DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 4,
COMMA 9, DELLA LEGGE 412/1991 E DELL'ART. 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO
N. 502/1992, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 517/1993,
SOTTOSCRITTO IL 25.1.1996:
--------------------------------------------------------------
Regione TOSCANA: MARTINI
Regione ABRUZZO: DEL COLLE
Regione EMILIA-ROMAGNA: BISSONI
Regione LAZIO: COSENTINO
Regione LOMBARDIA: BORSANI
Regione MARCHE: MASCIONI
Regione PIEMONTE: D'AMBROSIO
Regione SICILIA:
Regione UMBRIA: DI BARTOLO
Regione VENETO: BRAGHETTO
Federazione Italiana Medici Medicina Generale:
F.I.MM.G.:
PANTI
Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani:
S.N.A.M.I.: ANZALONE
S.N.A.M.I. Medicina Servizi: ANZALONE
Federazione Medici:
C.G.I.L. Medici:
CUMI-AMFUP:
U.I.L. Medici:
F.I.AL.S. Medici:
C.I.S.L. Medici:
S.I.M.E.T.: TRECCA
S.U.M.I.: SORRONE
U.M.U.S.: VERNIERO-FALBO-ORIGLIA
CONF.SAL. Medici: DI GIROLAMO
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