"Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico"
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'articolo 31 e l'allegato B; Vista la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societa' dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 gennaio 2003; Vista la notifica alla Commissione europea effettuata ai sensi della direttiva 98/34/CE, con nota n. 2003 DAR 0029/I del 24 gennaio 2003; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2003; Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie, delle attivita' produttive e per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'interno e per la funzione pubblica; E m a n a Art. 1 1. Il presente decreto e' diretto a promuovere la libera circolazione dei servizi della societa' dell'informazione, fra i quali il commercio elettronico. 2. Non rientrano nel campo di applicazione del presente decreto: 3. Sono fatte salve le disposizioni comunitarie e nazionali sulla tutela della salute pubblica e dei consumatori, sul regime autorizzatorio in ordine alle prestazioni di servizi investigativi o di vigilanza privata, nonche' in materia di ordine pubblico e di sicurezza, di prevenzione del riciclaggio del denaro, del traffico illecito di stupefacenti, di commercio, importazione ed esportazione di armi, munizioni ed esplosivi e dei materiali d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185. Art. 2 1. Ai fini del presente decreto si intende per: 2. L'ambito regolamentato comprende unicamente i requisiti
riguardanti le attivita' in linea e non comprende i requisiti legali
relativi a: 3. Sono fatte salve, ove non espressamente derogate, le disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa e dei sistemi di pagamento e le competenze degli organi amministrativi e degli organi di polizia aventi funzioni di vigilanza e di controllo, compreso il controllo sulle reti informatiche di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e delle autorita' indipendenti di settore. Art. 3 1. I servizi della societa' dell'informazione forniti da un prestatore stabilito sul territorio italiano si conformano alle disposizioni nazionali applicabili nell'ambito regolamentato e alle norme del presente decreto. 2. Le disposizioni relative all'ambito regolamentato di cui all'articolo 2, comma 1 , lettera h), non possono limitare la libera circolazione dei servizi della societa' dell'informazione provenienti da un prestatore stabilito in un altro Stato membro. 3. Alle controversie che riguardano il prestatore stabilito si applicano le disposizioni del regolamento CE n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Art. 4 1. Le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 3, non si applicano
nei seguenti casi: Art. 5 1. La libera circolazione di un determinato servizio della societa'
dell'informazione proveniente da un altro Stato membro puo' essere
limitata, con provvedimento dell'autorita' giudiziaria o degli organi
amministrativi di vigilanza o delle autorita' indipendenti di settore,
per motivi di: 2. I provvedimenti di cui al comma 1 possono essere adottati se, nel
caso concreto, sono: 3. Fatti salvi i procedimenti giudiziari e gli atti compiuti
nell'ambito di un'indagine penale, l'autorita' competente, per il
tramite del Ministero delle attivita' produttive ovvero l'autorita'
indipendente di settore, deve, prima di adottare il provvedimento: 4. In caso di urgenza, i soggetti di cui al comma 3 possono derogare alle condizioni poste nello stesso comma. I provvedimenti, in tal caso, sono notificati nel piu' breve tempo possibile alla Commissione e allo Stato membro, insieme ai motivi dell'urgenza. Art. 6 1. L'accesso all'attivita' di un prestatore di un servizio della societa' dell'informazione e il suo esercizio non sono soggetti, in quanto tali, ad autorizzazione preventiva o ad altra misura di effetto equivalente. 2. Sono fatte salve le disposizioni sui regimi di autorizzazione che non riguardano specificatamente ed esclusivamente i servizi della societa' dell'informazione o i regimi di autorizzazione nel settore dei servizi delle telecomunicazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, dalla cui applicazione sono esclusi i servizi della societa' dell'informazione. Art. 7 1. Il prestatore, in aggiunta agli obblighi informativi previsti per
specifici beni e servizi, deve rendere facilmente accessibili, in modo
diretto e permanente, ai destinatari del servizio e alle Autorita'
competenti le seguenti informazioni: 2. Il prestatore deve aggiornare le informazioni di cui al comma 1. 3. La registrazione della testata editoriale telematica e' obbligatoria esclusivamente per le attivita' per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62. Art. 8 1. In aggiunta agli obblighi informativi previsti per specifici beni
e servizi, le comunicazioni commerciali che costituiscono un servizio
della societa' dell'informazione o ne sono parte integrante, devono
contenere, sin dal primo invio, in modo chiaro ed inequivocabile, una
specifica informativa, diretta ad evidenziare: Art. 9 1. Fatti salvi gli obblighi previsti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, e dal decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, le comunicazioni commerciali non sollecitate trasmesse da un prestatore per posta elettronica devono, in modo chiaro e inequivocabile, essere identificate come tali fin dal momento in cui il destinatario le riceve e contenere l'indicazione che il destinatario del messaggio puo' opporsi al ricevimento in futuro di tali comunicazioni. 2. La prova del carattere sollecitato delle comunicazioni commerciali e' onere del prestatore. Art. 10 1. L'impiego di comunicazioni commerciali che costituiscono un servizio della societa' dell'informazione o ne sono parte, fornite da chi esercita una professione regolamentata, deve essere conforme alle regole di deontologia professionale e in particolare, all'indipendenza, alla dignita', all'onore della professione, al segreto professionale e alla lealta' verso clienti e colleghi. Art. 11 1. Il presente decreto non si applica a: Art. 12 1. Oltre agli obblighi informativi previsti per specifici beni e
servizi, nonche' a quelli stabiliti dall'articolo 3 del decreto
legislativo 22 maggio 1999, n. 185, il prestatore, salvo diverso accordo
tra parti che non siano consumatori, deve fornire in modo chiaro,
comprensibile ed inequivocabile, prima dell'inoltro dell'ordine da parte
del destinatario del servizio, le seguenti informazioni: 2. Il comma 1 non e' applicabile ai contratti conclusi esclusivamente mediante scambio di messaggi di posta elettronica o comunicazioni individuali equivalenti. 3. Le clausole e le condizioni generali del contratto proposte al destinatario devono essere messe a sua disposizione in modo che gli sia consentita la memorizzazione e la riproduzione. Art. 13 1. Le norme sulla conclusione dei contratti si applicano anche nei casi in cui il destinatario di un bene o di un servizio della societa' dell'informazione inoltri il proprio ordine per via telematica. 2. Salvo differente accordo tra patti diverse dai consumatori, il prestatore deve, senza ingiustificato ritardo e per via telematica, accusare ricevuta dell'ordine del destinatario contenente un riepilogo delle condizioni generali e particolari applicabili al contratto, le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del bene o del servizio e l'indicazione dettagliata del prezzo, dei mezzi di pagamento, del recesso, dei costi di consegna e dei tributi applicabili. 3. L'ordine e la ricevuta si considerano pervenuti quando le parti alle quali sono indirizzati hanno la possibilita' di accedervi. 4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano ai contratti conclusi esclusivamente mediante scambio di messaggi di posta elettronica o comunicazioni individuali equivalenti. Art. 14 1. Nella prestazione di un servizio della societa' dell'informazione
consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni
fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un accesso alla
rete di comunicazione, il prestatore non e' responsabile delle
informazioni trasmesse a condizione che: 2. Le attivita' di trasmissione e di fornitura di accesso di cui al comma 1 includono la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo alla trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo. 3. L'autorita' giudiziaria o quella amministrativa, avente funzioni di vigilanza, puo' esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attivita' di cui al comma 2, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse. Art. 15 1. Nella prestazione di un servizio della societa' dell'informazione,
consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni
fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non e'
responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di
tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere piu' efficace il
successivo inoltro ad altri destinatari a loro richiesta, a condizione
che: 2. L'autorita' giudiziaria o quella amministrativa aventi funzioni di vigilanza puo' esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attivita' di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse. Art. 16 1. Nella prestazione di un servizio della societa' dell'informazione,
consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un
destinatario del servizio, il prestatore non e' responsabile delle
informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a
condizione che detto prestatore: 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorita' o il controllo del prestatore. 3. L'autorita' giudiziaria o quella amministrativa competente puo' esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attivita' di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse. Art. 17 1. Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore non e' assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, ne' ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attivita' illecite. 2. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16, il
prestatore e' comunque tenuto: 3. Il prestatore e' civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorita' giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorita' competente. Art. 18 1. Le associazioni o le organizzazioni imprenditoriali, professionali o di consumatori promuovono l'adozione di codici di condotta che trasmettono al Ministero delle attivita' produttive ed alla Commissione Europea, con ogni utile informazione sulla loro applicazione e sul loro impatto nelle pratiche e consuetudini relative al commercio elettronico. 2. Il codice di condotta, se adottato, e' reso accessibile per via telematica e deve essere redatto, oltre che in lingua italiana e inglese, almeno in un'altra lingua comunitaria. 3. Nella redazione di codici di condotta deve essere garantita la protezione dei minori e salvaguardata la dignita' umana. Art. 19 1. In caso di controversie, prestatore e destinatario del servizio della societa' dell'informazione possono adire, anche organi di composizione extragiudiziale che operano anche per via telematica. Tali organi, se operano in conformita' ai principi previsti dall'ordinamento comunitario e da quello nazionale, sono notificati, su loro richiesta, alla Commissione dell'unione Europea per l'inserimento nella Rete europea di composizione extragiudiziale delle controversie. 2. Gli organi di composizione extragiudiziale delle controversie comunicano alla Commissione Europea, nonche' al Ministero delle attivita' produttive, che provvede a darne comunicazione alle Amministrazioni competenti per materia, le decisioni significative che adottano sui servizi della societa' dell'informazione, nonche' ogni altra informazione su pratiche, consuetudini od usi relativi al commercio elettronico. Art. 20 1. Presso il Ministero delle attivita' produttive e' istituito, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, il punto di contatto nazionale che fornisce assistenza e collaborazione agli Stati membri e alla Commissione. Il punto di contatto e' accessibile anche per via telematica. 2. Il Ministero delle attivita' produttive, provvede affinche' sul
proprio sito siano rese tempestivamente disponibili, per le
Amministrazioni pubbliche, per i destinatari e per i fornitori di
servizi: Art. 21 1. Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 10 e 12 sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 10.000 euro. 2. Nei casi di particolare gravita' o di recidiva i limiti minimo e massimo della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati. 3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto di accertamento delle violazioni di cui al comma 1 e' presentato al Ministero delle attivita' produttive, fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Art. 22 1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
|