IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTO l'articolo 1 della legge 24 marzo 2001, n. 127,
recante delega a Governo per l'emanazione di un testo unico
in materia di trattamento dei dati personali;
VISTO l'articolo 26 della legge 3 febbraio 2003, n 14,
recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge
comunitaria 2002);
VISTA la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni;
VISTA la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al
Governo in materia di tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
VISTA la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione dei dati;
VISTA la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei
dati personali e alla tutela della sita privata nel settore
delle comunicazioni elettroniche;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei
ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2003;
SENTITO il Garante per la protezione dei dati personali;
ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni
parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 27 giugno 2003;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri,
del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro per le
politiche comunitarie, di concerto con i Ministri della
giustizia, dell'economia e delle finanze, degli affari
esteri e delle comunicazioni;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI
Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
(Diritto alla protezione dei dati personali)
1. Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali
che lo riguardano.
Art. 2
(Finalita)
1. Il presente testo unico, di seguito denominato "codice",
garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga
nel rispetto dei diritti e delle liberta' fondamentali,
nonche' della dignita' dell'interessato, con particolare
riferimento alla riservatezza, all'identita' personale e al
diritto alla protezione dei dati personali.
2. Il trattamento dei dati personali e' disciplinato
assicurando un elevato livello di tutela dei diritti e delle
liberta' di cui al comma 1 nel rispetto dei principi di
semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalita'
previste per il loro esercizio da parte degli interessati,
nonche' per l'adempimento degli obblighi da parte dei
titolari del trattamento.
Art. 3
(Principio di necessita' nel trattamento dei dati)
1. I sistemi informativi e i programmi informatici sono
configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati
personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il
trattamento quando le finalita' perseguite nei singoli casi
possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati
anonimi od opportune modalita' che permettano di
identificare l'interessato solo in caso di necessita'.
Art. 4
(Definizioni)
1. Ai fini del presente codice si intende per:
a) "trattamento", qualunque operazione o complesso di
operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti
elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la conservazione, la consultazione,
l'elaborazione, la modificazione, la selezione,
l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione,
il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione
e la distruzione di dati, anche se non registrati in una
banca di dati;
b) "dato personale", qualunque informazione relativa a
persona fisica, persona giuridica, ente od associazione,
identificati o identificabili, anche indirettamente,
mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi
compreso un numero di identificazione personale;
c) "dati identificativi", i dati personali che permettono
l'identificazione diretta dell'interessato;
d) "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare
l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche,
l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o
sindacale, nonche' i dati personali idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale;
e) "dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare
provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a)
a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in
materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti, o la qualita' di imputato o di indagato ai sensi
degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
f) "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la
pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente,
associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad
altro titolare, le decisioni in ordine alle finalita', alle
modalita' del trattamento di dati personali e agli strumenti
utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
g) "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica,
la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente,
associazione od organismo preposti dal titolare al
trattamento di dati personali;
h) "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere
operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
i) "interessato", la persona fisica, la persona giuridica,
l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
l) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a
uno o piu' soggetti determinati diversi dall'interessato,
dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato,
dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma,
anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
m) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a
soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante
la loro messa a disposizione o consultazione;
n) "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di
trattamento, non puo' essere associato ad un interessato
identificato o identificabile;
o) "blocco", la conservazione di dati personali con
sospensione temporanea di ogni altra operazione del
trattamento;
p) "banca di dati", qualsiasi complesso organizzato di dati
personali, ripartito in una o piu' unita' dislocate in uno o
piu' siti;
q) "Garante", l'autorita' di cui all'articolo 153, istituita
dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675,
2. Ai fini del presente codice si intende, inoltre, per:
a) "comunicazione elettronica", ogni informazione scambiata
o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un
servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico
tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di
un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse
informazioni siano collegate ad un abbonato o utente
ricevente, identificato o identificabile;
b) "chiamata", la connessione istituita da un servizio
telefonico accessibile al pubblico, che consente la
comunicazione bidirezionale in tempo reale;
c) "reti di comunicazione elettronica", i sistemi di
trasmissione, le apparecchiature di commutazione o di
instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere
segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con
altri mezzi elettromagnetici, incluse le reti satellitari,
le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito
e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti
utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori
e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente
elettrica, nella misura in cui sono utilizzati per
trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo,
indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;
d) "rete pubblica di comunicazioni", una rete di
comunicazioni elettroniche utilizzata interamente o
prevalentemente per fornire servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico;
e) "servizio di comunicazione elettronica", i servizi
consistenti esclusivamente o prevalentemente nella
trasmissione di segnali su reti di comunicazioni
elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i
servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la
diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti
dall'articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002;
f) "abbonato", qualunque persona fisica, persona giuridica,
ente o associazione parte di un contratto con un fornitore
di servizi di comunicazione elettronica accessibili al
pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque
destinatario di tali servizi tramite schede prepagate;
g) "utente", qualsiasi persona fisica che utilizza un
servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi
necessariamente abbonata;
h) "dati relativi al traffico", qualsiasi dato sottoposto a
trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione
su una rete di comunicazione elettronica o della relativa
fatturazione;
i) "dati relativi all'ubicazione", ogni dato trattato in una
rete di comunicazione elettronica che indica la posizione
geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un
servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico;
l) "servizio a valore aggiunto", il servizio che richiede il
trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati
relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al
traffico, oltre a quanto e' necessario per la trasmissione
di una comunicazione o della relativa fatturazione;
m) "posta elettronica", messaggi contenenti testi, voci,
suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di
comunicazione, che possono essere archiviati in rete o
nell'apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il
ricevente non ne ha preso conoscenza.
3. Ai fini del presente codice si intende, altresi', per:
a) "misure minime", il complesso delle misure tecniche,
informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di
sicurezza che configurano il livello minimo di protezione
richiesto in relazione ai rischi previsti nell'articolo 31;
b) "strumenti elettronici", gli elaboratori, i programmi per
elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque
automatizzato con cui si effettua il trattamento;
c) "autenticazione informatica", l'insieme degli strumenti
elettronici e delle procedure per la verifica anche
indiretta dell'identita';
d) "credenziali di autenticazione", i dati ed i dispositivi,
in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa
univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione
informatica;
e) "parola chiave", componente di una credenziale di
autenticazione associata ad una persona ed a questa nota,
costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in
forma elettronica;
f) "profilo di autorizzazione", l'insieme delle
informazioni, univocamente associate ad una persona, che
consente di individuare a quali dati essa puo' accedere,
nonche' i trattamenti ad essa consentiti;
g) "sistema di autorizzazione", l'insieme degli strumenti e
delle procedure che abilitano l'accesso ai dati e alle
modalita' di trattamento degli stessi, in funzione del
profilo di autorizzazione del richiedente.
4. Ai fini del presente codice si intende per:
a) "scopi storici", le finalita' di studio, indagine,
ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del
passato;
b) "scopi statistici", le finalita' di indagine statistica o
di produzione di risultati statistici, anche a mezzo di
sistemi informativi statistici;
c) "scopi scientifici", le finalita' di studio e di indagine
sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze
scientifiche in uno specifico settore.
Art. 5
(Oggetto ed ambito di applicazione)
1. Il presente codice disciplina il trattamento di dati
personali, anche detenuti all'estero, effettuato da chiunque
e' stabilito nel territorio dello Stato o in un luogo
comunque soggetto alla sovranita' dello Stato.
2. Il presente codice si applica anche al trattamento di
dati personali effettuato da chiunque e' stabilito nel
territorio di un Paese non appartenente all'Unione europea e
impiega, per il trattamento, strumenti situati nel
territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici,
salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel
territorio dell'Unione europea. In caso di applicazione del
presente codice, il titolare del trattamento designa un
proprio rappresentante stabilito nel territorio dello Stato
ai fini dell'applicazione della disciplina sul trattamento
dei dati personali.
3. Il trattamento di dati personali effettuato da persone
fisiche per fini esclusivamente personali e' soggetto
all'applicazione del presente codice solo se i dati sono
destinati ad una comunicazione sistematica o alla
diffusione. Si applicano in ogni caso le disposizioni in
tema di responsabilita' e di sicurezza dei dati di cui agli
articoli 1 e 31.
Art. 6
(Disciplina del trattamento)
1. Le disposizioni contenute nella presente Parte si
applicano a tutti i trattamenti di dati, salvo quanto
previsto, in relazione ad alcuni trattamenti, dalle
disposizioni integrative o modificative della Parte II.
Titolo II
DIRITTI DELL'INTERESSATO
Art. 7
(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma
dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in
forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalita' e modalita' del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato
con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei
responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i
dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualita' di rappresentante designato
nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha
interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non e' necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti
o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e
b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali
che lo riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini
di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
Art. 8
(Esercizio dei diritti)
1. I diritti di cui all'articolo 7 sono esercitati con
richiesta rivolta senza formalita' al titolare o al
responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla
quale e' fornito idoneo riscontro senza ritardo.
2. I diritti di cui all'articolo 7 non possono essere
esercitati con richiesta al titolare o al responsabile o con
ricorso ai sensi dell'articolo 145, se i trattamenti di dati
personali sono effettuati:
a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio
1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge
luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni, in materia
di riciclaggio;
b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre
1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, in
materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive;
c) da Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai
sensi dell'articolo 82 della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici
economici, in base ad espressa disposizione di legge, per
esclusive finalita' inerenti alla politica monetaria e
valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli
intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonche'
alla tutela della loro stabilita';
e) ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera f),
limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne
un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle
investigazioni difensive o per l'esercizio del diritto in
sede giudiziaria;
f) da fornitori di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico relativamente a comunicazioni
telefoniche in entrata, salvo che possa derivarne un
pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle
investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000,
n. 397;
g) per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di
ogni ordine e grado o il Consiglio superiore della
magistratura o altri organi di autogoverno o il Ministero
della giustizia;
h) ai sensi dell'articolo 53, fermo restando quanto previsto
dalla legge 1 aprile 1981, n. 121.
3. Il Garante, anche su segnalazione dell'interessato, nei
casi di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) ed f)
provvede nei modi di cui agli articoli 157, 158 e 159 e, nei
casi di cui alle lettere c), g) ed h) del medesimo comma,
provvede nei modi di cui all'articolo 160.
4. L'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, quando non
riguarda dati di carattere oggettivo, puo' avere luogo salvo
che concerna la rettificazione o l'integrazione di dati
personali di tipo valutativo, relativi a giudizi, opinioni o
ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo, nonche'
l'indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via
di assunzione da parte del titolare del trattamento.
Art. 9
(Modalita' di esercizio)
1. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile puo'
essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata,
telefax o posta elettronica. Il Garante puo' individuare
altro idoneo sistema in riferimento a nuove soluzioni
tecnologiche. Quando riguarda l'esercizio dei diritti di cui
all'articolo 7, commi 1 e 2, la richiesta puo' essere
formulata anche oralmente e in tal caso e' annotata
sinteticamente a cura dell'incaricato o del responsabile.
2. Nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7
l'interessato puo' conferire, per iscritto, delega o procura
a persone fisiche, enti, associazioni od organismi.
L'interessato puo', altresi', farsi assistere da una persona
di fiducia.
3. I diritti di cui all'articolo 7 riferiti a dati personali
concernenti persone decedute possono essere esercitati da
chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela
dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di
protezione.
4. L'identita' dell'interessato e' verificata sulla base di
idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o
documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di
un documento di riconoscimento. La persona che agisce per
conto dell'interessato esibisce o allega copia della
procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un
incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di
riconoscimento dell'interessato. Se l'interessato e' una
persona giuridica, un ente o un'associazione, la richiesta
e' avanzata dalla persona fisica legittimata in base ai
rispettivi statuti od ordinamenti.
5. La richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, e'
formulata liberamente e senza costrizioni e puo' essere
rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con
intervallo non minore di novanta giorni.
Art. 10
(Riscontro all'interessato)
1. Per garantire l'effettivo esercizio dei diritti di cui
all'articolo 7 il titolare del trattamento e' tenuto ad
adottare idonee misure volte, in particolare:
a) ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte
dell'interessato, anche attraverso l'impiego di appositi
programmi per elaboratore finalizzati ad un'accurata
selezione dei dati che riguardano singoli interessati
identificati o identificabili;
b) a semplificare le modalita' e a ridurre i tempi per il
riscontro al richiedente, anche nell'ambito di uffici o
servizi preposti alle relazioni con il pubblico.
2. I dati sono estratti a cura del responsabile o degli
incaricati e possono essere comunicati al richiedente anche
oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti
elettronici, sempre che in tali casi la comprensione dei
dati sia agevole, considerata anche la qualita' e la
quantita' delle informazioni. Se vi e' richiesta, si
provvede alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o
informatico, ovvero alla loro trasmissione per via
telematica.
3. Salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare
trattamento o a specifici dati personali o categorie di dati
personali, il riscontro all'interessato comprende tutti i
dati personali che riguardano l'interessato comunque
trattati dal titolare. Se la richiesta e' rivolta ad un
esercente una professione sanitaria o ad un organismo
sanitario si osserva la disposizione di cui all'articolo 84,
comma 1.
4. Quando l'estrazione dei dati risulta particolarmente
difficoltosa il riscontro alla richiesta dell'interessato
puo' avvenire anche attraverso l'esibizione o la consegna in
copia di atti e documenti contenenti i dati personali
richiesti.
5. Il diritto di ottenere la comunicazione in forma
intelligibile dei dati non riguarda dati personali relativi
a terzi, salvo che la scomposizione dei dati trattati o la
privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati
personali relativi all'interessato.
6. La comunicazione dei dati e' effettuata in forma
intelligibile anche attraverso l'utilizzo di una grafia
comprensibile. In caso di comunicazione di codici o sigle
sono forniti, anche mediante gli incaricati, i parametri per
la comprensione del relativo significato.
7. Quando, a seguito della richiesta di cui all'articolo 7,
commi 1 e 2, lettere a), b) e c) non risulta confermata
l'esistenza di dati che riguardano l'interessato, puo'
essere chiesto un contributo spese non eccedente i costi
effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso
specifico.
8. Il contributo di cui al comma 7 non puo' comunque
superare l'importo determinato dal Garante con provvedimento
di carattere generale, che puo' individuarlo
forfettariamente in relazione al caso in cui i dati sono
trattati con strumenti elettronici e la risposta e' fornita
oralmente. Con il medesimo provvedimento il Garante puo'
prevedere che il contributo possa essere chiesto quando i
dati personali figurano su uno speciale supporto del quale
e' richiesta specificamente la riproduzione, oppure quando,
presso uno o piu' titolari, si determina un notevole impiego
di mezzi in relazione alla complessita' o all'entita' delle
richieste ed e' confermata l'esistenza di dati che
riguardano l'interessato.
9. Il contributo di cui ai commi 7 e 8 e' corrisposto anche
mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante
carta di pagamento o di credito, ove possibile all'atto
della ricezione del riscontro e comunque non oltre quindici
giorni da tale riscontro.
Titolo III
REGOLE GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
CAPO I
REGOLE PER TUTTI I TRATTAMENTI
Art. 11
(Modalita' del trattamento e requisiti dei dati)
1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e
legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento
in termini compatibili con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle
finalita' per le quali sono raccolti o successivamente
trattati;
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione
dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a
quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati
raccolti o successivamente trattati.
2. I dati personali trattati in violazione della disciplina
rilevante in materia di trattamento dei dati personali non
possono essere utilizzati.
Art. 12
(Codici di deontologia e di buona condotta)
1. Il Garante promuove nell'ambito delle categorie
interessate, nell'osservanza del principio di
rappresentativita' e tenendo conto dei criteri direttivi
delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul trattamento
di dati personali, la sottoscrizione di codici di
deontologia e di buona condotta per determinati settori, ne
verifica la conformita' alle leggi e ai regolamenti anche
attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e
contribuisce a garantirne la diffusione e il rispetto.
2. I codici sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana a cura
del Garante e, con decreto del Ministro della giustizia,
sono riportati nell'allegato A) del presente codice.
3. Il rispetto delle disposizioni contenute nei codici di
cui al comma 1 costituisce condizione essenziale per la
liceita' e correttezza del trattamento dei dati personali
effettuato da soggetti privati e pubblici.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
al codice di deontologia per i trattamenti di dati per
finalita' giornalistiche promosso dal Garante nei modi di
cui al comma 1 e all'articolo 139.
Art. 13
(Informativa)
1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti
i dati personali sono previamente informati oralmente o per
iscritto circa:
a) le finalita' e le modalita' del trattamento cui sono
destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei
dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualita' di responsabili o incaricati, e
l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 7;
f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati,
del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi
dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha
designato piu' responsabili e' indicato almeno uno di essi,
indicando il sito della rete di comunicazione o le modalita'
attraverso le quali e' conoscibile in modo agevole l'elenco
aggiornato dei responsabili. Quando e' stato designato un
responsabile per il riscontro all'interessato in caso di
esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, e' indicato
tale responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli
elementi previsti da specifiche disposizioni del presente
codice e puo' non comprendere gli elementi gia' noti alla
persona che fornisce i dati o la cui conoscenza puo'
ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un
soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo
svolte per finalita' di difesa o sicurezza dello Stato
oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
3. Il Garante puo' individuare con proprio provvedimento
modalita' semplificate per l'informativa fornita in
particolare da servizi telefonici di assistenza e
informazione al pubblico.
4. Se i dati personali non sono raccolti presso
l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva
delle categorie di dati trattati, e' data al medesimo
interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando
e' prevista la loro comunicazione, non oltre la prima
comunicazione.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:
a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla
legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle
investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000,
n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto
in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalita' e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento;
c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di
mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure
appropriate. dichiari manifestamente sproporzionati rispetto
al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del
Garante, impossibile.
Art. 14
(Definizione di profili e della personalita'
dell'interessato)
1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo
che implichi una valutazione del comportamento umano puo'
essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di
dati personali volto a definire il profilo o la personalita'
dell'interessato.
2. L'interessato puo' opporsi ad ogni altro tipo di
determinazione adottata sulla base del trattamento di cui al
comma 1, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera a),
salvo che la determinazione sia stata adottata in occasione
della conclusione o dell'esecuzione di un contratto, in
accoglimento di una proposta dell'interessato o sulla base
di adeguate garanzie individuate dal presente codice o da un
provvedimento del Garante ai sensi dell'articolo 17.
Art. 15
(Danni cagionati per effetto del trattamento)
1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del
trattamento di dati personali e' tenuto al risarcimento ai
sensi dell'articolo 2050 del codice civile.
2. Il danno non patrimoniale e' risarcibile anche in caso di
violazione dell'articolo 11.
Art. 16
(Cessazione del trattamento)
1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un
trattamento i dati sono:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare, purche' destinati ad un
trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i
dati sono raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente personali e non
destinati ad una comunicazione sistematica o alla
diffusione;
d) conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici,
statistici o scientifici, in conformita' alla legge, ai
regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di
deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi
dell'articolo 12.
2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal
comma 1, lettera b), o di altre disposizioni rilevanti in
materia di trattamento dei dati personali e' priva di
effetti.
Art. 17
(Trattamento che presenta rischi specifici)
1. Il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili e
giudiziari che presenta rischi specifici per i diritti e le
liberta' fondamentali, nonche' per la dignita'
dell'interessato, in relazione alla natura dei dati o alle
modalita' del trattamento o agli effetti che puo'
determinare, e' ammesso nel rispetto di misure ed
accorgimenti a garanzia dell'interessato, ove prescritti.
2. Le misure e gli accorgimenti di cui al comma 1 sono
prescritti dal Garante in applicazione dei principi sanciti
dal presente codice, nell'ambito di una verifica preliminare
all'inizio del trattamento, effettuata anche in relazione a
determinate categorie di titolari o di trattamenti, anche a
seguito di un interpello del titolare.
CAPO II
REGOLE ULTERIORI PER I SOGGETTI PUBBLICI
Art. 18
(Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da
soggetti pubblici)
1. Le disposizioni del presente capo riguardano tutti i
soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici.
2. Qualunque trattamento di dati personali da parte di
soggetti pubblici e' consentito soltanto per lo svolgimento
delle funzioni istituzionali.
3. Nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i
presupposti e i limiti stabiliti dal presente codice, anche
in relazione alla diversa natura dei dati, nonche' dalla
legge e dai regolamenti.
4. Salvo quanto previsto nella Parte II per gli esercenti le
professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, i
soggetti pubblici non devono richiedere il consenso
dell'interessato.
5. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 25 in
tema di comunicazione e diffusione.
Art. 19
(Principi applicabili al trattamento di dati diversi da
quelli sensibili e giudiziari)
1. Il trattamento da parte di un soggetto pubblico
riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari e'
consentito, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18,
comma 2, anche in mancanza di una norma di legge o di
regolamento che lo preveda espressamente.
2. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad
altri soggetti pubblici e' ammessa quando e' prevista da una
norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma
la comunicazione e' ammessa quando e' comunque necessaria
per lo svolgimento di funzioni istituzionali e puo' essere
iniziata se e' decorso il termine di cui all'articolo 39,
comma 2, e non e' stata adottata la diversa determinazione
ivi indicata.
3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a
privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte
di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono
previste da una norma di legge o di regolamento.
Art. 20
(Principi applicabili al trattamento di dati sensibili)
1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti
pubblici e' consentito solo se autorizzato da espressa
disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi
di' dati che possono essere trattati e di operazioni
eseguibili e le finalita' di rilevante interesse pubblico
perseguite.
2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la
finalita' di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di
dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento e'
consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di
operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti
che ne effettuano il trattamento, in relazione alle
specifiche finalita' perseguite nei singoli casi e nel
rispetto dei principi di cui all'articolo 22, con atto di
natura regolamentare adottato in conformita' al parere
espresso dal Garante ai sensi dell'articolo 154, comma 1,
lettera g), anche su schemi tipo.
3. Se il trattamento non e' previsto espressamente da una
disposizione di legge i soggetti pubblici possono richiedere
al Garante l'individuazione delle attivita', tra quelle
demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono
finalita' di rilevante interesse pubblico e per le quali e'
conseguentemente autorizzato, ai sensi dell'articolo 26,
comma 2, il trattamento dei dati sensibili. Il trattamento
e' consentito solo se il soggetto pubblico provvede altresi'
a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di
operazioni nei modi di cui al comma 2.
4. L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui
ai commi 2 e 3 e' aggiornata e integrata periodicamente.
Art. 21
(Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari)
1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti
pubblici e' consentito solo se autorizzato da espressa
disposizione di legge o provvedimento del Garante che
specifichino le finalita' di rilevante interesse pubblico
del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni
eseguibili.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 2 e 4, si
applicano anche al trattamento dei dati giudiziart.
Art. 22
(Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e
giudiziari)
1. I soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari secondo modalita' volte a prevenire
violazioni dei diritti, delle liberta' fondamentali e della
dignita' dell'interessato.
2. Nel fornire l'informativa di cui all'articolo 13 soggetti
pubblici fanno espresso riferimento alla normativa che
prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale e'
effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziart.
3. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati
sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attivita'
istituzionali che non possono essere adempiute, caso per
caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati
personali di natura diversa.
4. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola,
presso l'interessato.
5. In applicazione dell'articolo 11, comma 1, lettere c), d)
ed e), i soggetti pubblici verificano periodicamente
l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e
giudiziari, nonche' la loro pertinenza, completezza, non
eccedenza e indispensabilita' rispetto alle finalita'
perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati
che l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine di
assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano
indispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti loro
attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il
rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche a
seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non
pertinenti o non indispensabili non possono essere
utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma
di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
Specifica attenzione e' prestata per la verifica dell'indispensabilita'
dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi
da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o
gli adempimenti.
6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi,
registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti
elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o
mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre
soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati
trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a
chi e' autorizzato ad accedervi e permettono di identificare
gli interessati solo in caso di necessita'.
7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale sono conservati separatamente da altri dati
personali trattati per finalita' che non richiedono il loro
utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalita' di
cui al comma 6 anche quando sono tenuti in elenchi, registri
o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici.
8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono
essere diffusi.
9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari indispensabili ai
sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono autorizzati ad
effettuare unicamente le operazioni di trattamento
indispensabili per il perseguimento delle finalita' per le
quali il trattamento e' consentito, anche quando i dati sono
raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di
controllo o ispettivi.
10. I dati sensibili e giudiziari non possono essere
trattati nell'ambito di test psicoattitudinali volti a
definire il profilo o la personalita' dell'interessato. Le
operazioni di raffronto tra dati sensibili e giudiziari,
nonche' i trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai
sensi dell'articolo 14, sono effettuati solo previa
annotazione scritta dei motivi.
11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui al
comma 10, se effettuati utilizzando banche di dati di
diversi titolari, nonche' la diffusione dei dati sensibili e
giudiziari, sono ammessi solo se previsti da espressa
disposizione di legge.
12. Le disposizioni di cui al presente articolo recano
principi applicabili, in conformita' ai rispettivi
ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza
della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato
della Repubblica e dalla Corte costituzionale.
CAPO III
REGOLE ULTERIORI PER PRIVATI ED ENTI PUBBLICI ECONOMICI
Art. 23
(Consenso)
1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di
enti pubblici economici e' ammesso solo con il consenso
espresso dell'interessato.
2. Il consenso puo' riguardare l'intero trattamento ovvero
una o piu' operazioni dello stesso.
3. Il consenso e' validamente prestato solo se e' espresso
liberamente e specificamente in riferimento ad un
trattamento chiaramente individuato, se e' documentato per
iscritto, e se sono state rese all'interessato le
informazioni di cui all'articolo 13. 4. Il consenso e'
manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda
dati sensibili.
Art. 24
(Casi nei quali puo' essere effettuato il trattamento
senza consenso)
1. Il consenso non e' richiesto, oltre che nei casi previsti
nella Parte II, quando il trattamento:
a) e' necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla
legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) e' necessario per eseguire obblighi derivanti da un
contratto del quale e' parte l'interessato o per adempiere,
prima della conclusione del contratto, a specifiche
richieste dell'interessato;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi,
atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i
limiti e le modalita' che le leggi, i regolamenti o la
normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilita' e
pubblicita' dei dati;
d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attivita'
economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in
materia di segreto aziendale e industriale;
e) e' necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumita'
fisica di un terzo. Se la medesima finalita' riguarda
l'interessato e quest'ultimo non puo' prestare il proprio
consenso per impossibilita' fisica, per incapacita' di agire
o per incapacita' di intendere o di volere, il consenso e'
manifestato da chi esercita legalmente la potesta', ovvero
da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente
o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso
cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui
all'articolo 82, comma 2;
f) con esclusione della diffusione, e' necessario ai fini
dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla
legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o
difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati
siano trattati esclusivamente per tali finalita' e per il
periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel
rispetto della vigente normativa in materia di segreto
aziendale e industriale;
g) con esclusione della diffusione, e' necessario, nei casi
individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti
dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del
titolare o di un terzo destinatario dei dati, anche in
riferimento all'attivita' di gruppi bancari e di societa'
controllate o collegate, qualora non prevalgano i diritti e
le liberta' fondamentali, la dignita' o un legittimo
interesse dell'interessato;
h) con esclusione della comunicazione all'esterno e della
diffusione, e' effettuato da associazioni, enti od organismi
senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento
a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad
aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e
legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o
dal contratto collettivo, e con modalita' di utilizzo
previste espressamente con determinazione resa nota agli
interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo
13;
i) e' necessario, in conformita' ai rispettivi codici di
deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi
scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici
presso archivi privati dichiarati di notevole interesse
storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del
testo unico in materia di beni culturali e ambientali o,
secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri
archivi privati.
Art. 25
(Divieti di comunicazione e diffusione)
1. La comunicazione e la diffusione sono vietate, oltre che
in caso di divieto disposto dal Garante o dall'autorita'
giudiziaria:
a) in riferimento a dati personali dei quali e' stata
ordinata la cancellazione, ovvero quando e' decorso il
periodo di tempo indicato nell'articolo 11, comma 1, lettera
e);
b) per finalita' diverse da quelle indicate nella
notificazione del trattamento, ove prescritta.
2. E' fatta salva la comunicazione o diffusione di dati
richieste, in conformita' alla legge, da forze di polizia,
dall'autorita' giudiziaria, da organismi di informazione e
sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi
dell'articolo 58, comma 2, per finalita' di difesa o di
sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o
repressione di reati.
Art. 26
(Garanzie per i dati sensibili)
1. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento
solo con il consenso scritto dell'interessato e previa
autorizzazione del Garante, nell'osservanza dei presupposti
e dei limiti stabiliti dal presente codice, nonche' dalla
legge e dai regolamenti.
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta
di autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i
quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il
provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente,
anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante puo'
prescrivere misure e accorgimenti a garanzia
dell'interessato, che il titolare del trattamento e' tenuto
ad adottare.
3. Il comma 1 non si applica al trattamento:
a) dei dati relativi agli aderenti alle confessioni
religiose e ai soggetti che con riferimento a finalita' di
natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con
le medesime confessioni, effettuato dai relativi organi,
ovvero da enti civilmente riconosciuti, sempre che i dati
non siano diffusi o comunicati fuori delle medesime
confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie
relativamente ai trattamenti effettuati, nel rispetto dei
principi indicati al riguardo con autorizzazione del
Garante;
b) dei dati riguardanti l'adesione di associazioni od
organizzazioni a carattere sindacale o di categoria ad altre
associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere
sindacale o di categoria.
4. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento
anche senza consenso, previa autorizzazione del Garante:
a) quando il trattamento e' effettuato da associazioni, enti
od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a
carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi
compresi partiti e movimenti politici, per il perseguimento
di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto
costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo,
relativamente ai dati personali degli aderenti o dei
soggetti che in relazione a tali finalita' hanno contatti
regolari con l'associazione, ente od organismo, sempre che i
dati non siano comunicati all'esterno o diffusi e l'ente,
associazione od organismo determini idonee garanzie
relativamente ai trattamenti effettuati, prevedendo
espressamente le modalita' di utilizzo dei dati con
determinazione resa nota agli interessati all'atto
dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;
b) quando il trattamento e' necessario per la salvaguardia
della vita o dell'incolumita' fisica di un terzo. Se la
medesima finalita' riguarda l'interessato e quest'ultimo non
puo' prestare il proprio consenso per impossibilita' fisica,
per incapacita' di agire o per incapacita' di intendere o di
volere, il consenso e' manifestato da chi esercita
legalmente la potesta', ovvero da un prossimo congiunto, da
un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal
responsabile della struttura presso cui dimora
l'interessato. Si applica la disposizione di cui
all'articolo 82, comma 2;
c) quando il trattamento e' necessario ai fini dello
svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge
7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o
difendere in sede giudiziaria un diritto, sempre che i dati
siano trattati esclusivamente per tali finalita' e per il
periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Se i
dati sono idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale, il diritto deve essere di rango pari a quello
dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della
personalita' o in un altro diritto o liberta' fondamentale e
inviolabile;
d) quando e' necessario per adempiere a specifici obblighi o
compiti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla
normativa comunitaria per la gestione del rapporto di
lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro e
della popolazione e di previdenza e assistenza, nei limiti
previsti dall'autorizzazione e ferme restando le
disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta
di cui all'articolo 111.
5. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono
essere diffusi.
Art. 27
(Garanzie per i dati giudiziari)
1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di privati o
di enti pubblici economici e' consentito soltanto se
autorizzato da espressa disposizione di legge o
provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti
finalita' di interesse pubblico del trattamento, i tipi di
dati trattati e di operazioni eseguibili.
TITOLO IV
SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL TRATTAMENTO
Art. 28
(Titolare del trattamento)
1. Quando il trattamento e' effettuato da una persona
giuridica, da una pubblica amministrazione o da un qualsiasi
altro ente, associazione od organismo, titolare del
trattamento e' l'entita' nel suo complesso o l'unita' od
organismo periferico che esercita un potere decisionale del
tutto autonomo sulle finalita' e sulle modalita' del
trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.
Art. 29
(Responsabile del trattamento)
1. Il responsabile e' designato dal titolare
facoltativamente.
2. Se designato, il responsabile e' individuato tra soggetti
che per esperienza, capacita' ed affidabilita' forniscano
idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il
profilo relativo alla sicurezza.
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere
designati responsabili piu' soggetti, anche mediante
suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile sono analiticamente
specificati per iscritto dal titolare.
5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle
istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite
verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle
disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni.
Art. 30
(Incaricati del trattamento)
1. Le operazioni di trattamento possono essere effettuate
solo da incaricati che operano sotto la diretta autorita'
del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni
impartite.
2. La designazione e' effettuata per iscritto e individua
puntualmente l'ambito del trattamento consentito. Si
considera tale anche la documentata preposizione della
persona fisica ad una unita' per la quale e' individuato,
per iscritto, l'ambito del trattamento consentito agli
addetti all'unita' medesima.
Titolo V
SICUREZZA DEI DATI E DEI SISTEMI
CAPO I
MISURE DI SICUREZZA
Art. 31
(Obblighi di sicurezza)
1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e
controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in
base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle
specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da
ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e
preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o
perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non
autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme
alle finalita' della raccolta.
Art. 32
(Particolari titolari)
1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico adotta ai sensi dell'articolo 31
idonee misure tecniche e organizzative adeguate al rischio
esistente, per salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi,
l'integrita' dei dati relativi al traffico, dei dati
relativi all'ubicazione e delle comunicazioni elettroniche
rispetto ad ogni forma di utilizzazione o cognizione non
consentita.
2. Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali
richiede anche l'adozione di misure che riguardano la rete,
il fornitore del servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico adotta tali misure congiuntamente
con il fornitore della rete pubblica di comunicazioni. In
caso di mancato accordo, su richiesta di uno dei fornitori,
la controversia e' definita dall'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni secondo le modalita' previste dalla
normativa vigente.
3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico informa gli abbonati e, ove
possibile, gli utenti, se sussiste un particolare rischio di
violazione della sicurezza della rete, indicando, quando il
rischio e' al di fuori dell'ambito di applicazione delle
misure che il fornitore stesso e' tenuto ad adottare ai
sensi dei commi 1 e 2, tutti i possibili rimedi e i relativi
costi presumibili. Analoga informativa e' resa al Garante e
all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
CAPO II
MISURE MINIME DI SICUREZZA
Art. 33
(Misure minime)
1. Nel quadro dei piu' generali obblighi di sicurezza di cui
all'articolo 31, o previsti da speciali disposizioni, i
titolari del trattamento sono comunque tenuti ad adottare le
misure minime individuate nel presente capo o ai sensi
dell'articolo 58, comma 3, volte ad assicurare un livello
minimo di protezione dei dati personali.
Art. 34
(Trattamenti con strumenti elettronici)
1. Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti
elettronici e' consentito solo se sono adottate, nei modi
previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato
B), le seguenti misure minime:
a) autenticazione informatica;
b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di
autenticazione;
c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito
del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti
alla gestione o alla manutenzione degli strumenti
elettronici;
e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati
rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non
consentiti e a determinati programmi informatici;
f) adozione di procedure per la custodia di copie di
sicurezza, il ripristino della disponibilita' dei dati e dei
sistemi;
g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla
sicurezza;
h) adozione di tecniche di cifratura o di codici
identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a
rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da
organismi sanitart.
Art. 35
(Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici)
1. Il trattamento di dati personali effettuato senza
l'ausilio di strumenti elettronici e' consentito solo se
sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico
contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime:
a) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito
del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle
unita' organizzative;
b) previsione di procedure per un'idonea custodia di atti e
documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei
relativi compiti;
c) previsione di procedure per la conservazione di
determinati atti in archivi ad accesso selezionato e
disciplina delle modalita' di accesso finalizzata
all'identificazione degli incaricati.
Art. 36
(Adeguamento)
1. Il disciplinare tecnico di cui all'allegato B), relativo
alle misure minime di cui al presente capo, e' aggiornato
periodicamente con decreto del Ministro della giustizia di
concerto con il Ministro per le innovazioni e le tecnologie,
in relazione all'evoluzione tecnica e all'esperienza
maturata nel settore.
Titolo VI
ADEMPIMENTI
Art. 37
(Notificazione del trattamento)
1. Il titolare notifica al Garante il trattamento di dati
personali cui intende procedere, solo se il trattamento
riguarda:
a) dati genetici, biometrici o dati che indicano la
posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete
di comunicazione elettronica;
b) dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale, trattati a fini di procreazione assistita,
prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi
a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini
epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive
e diffusive, sieropositivita', trapianto di organi e tessuti
e monitoraggio della spesa sanitaria;
c) dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera
psichica trattati da associazioni, enti od organismi senza
scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere
politico, filosofico, religioso o sindacale;
d) dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici
volti a definire il profilo o la personalita'
dell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di
consumo, ovvero a monitorare l'utilizzo di servizi di
comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti
tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi
agli utenti;
e) dati sensibili registrati in banche di dati a fini di
selezione del personale per conto terzi, nonche' dati
sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di
mercato e altre ricerche campionarie;
f) dati registrati in apposite banche di dati gestite con
strumenti elettronici e relative al rischio sulla
solvibilita' economica, alla situazione patrimoniale, al
corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti
illeciti o fraudolenti.
2. Il Garante puo' individuare altri trattamenti
suscettibili di recare pregiudizio ai diritti e alle
liberta' dell'interessato, in ragione delle relative
modalita' o della natura dei dati personali, con proprio
provvedimento adottato anche ai sensi dell'articolo 17. Con
analogo provvedimento pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana il
Garante puo' anche individuare, nell'ambito dei trattamenti
di cui al comma 1, eventuali trattamenti non suscettibili di
recare detto pregiudizio e pertanto sottratti all'obbligo di
notificazione.
3. La notificazione e' effettuata con unico atto anche
quando il trattamento comporta il trasferimento all'estero
dei dati.
4. Il Garante inserisce le notificazioni ricevute in un
registro dei trattamenti accessibile a chiunque e determina
le modalita' per la sua consultazione gratuita per via
telematica, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici
o presso il proprio Ufficio. Le notizie accessibili tramite
la consultazione del registro possono essere trattate per
esclusive finalita' di applicazione della disciplina in
materia di protezione dei dati personali.
Art. 38
(Modalita' di notificazione)
1. La notificazione del trattamento e' presentata al Garante
prima dell'inizio del trattamento ed una sola volta, a
prescindere dal numero delle operazioni e della durata del
trattamento da effettuare, e puo' anche riguardare uno o
piu' trattamenti con finalita' correlate.
2. La notificazione e' validamente effettuata solo se e'
trasmessa per via telematica utilizzando il modello
predisposto dal Garante e osservando le prescrizioni da
questi impartite, anche per quanto riguarda le modalita' di
sottoscrizione con firma digitale e di conferma del
ricevimento della notificazione.
3. Il Garante favorisce la disponibilita' del modello per
via telematica e la notificazione anche attraverso
convenzioni stipulate con soggetti autorizzati in base alla
normativa vigente, anche presso associazioni di categoria e
ordini professionali.
4. Una nuova notificazione e' richiesta solo anteriormente
alla cessazione del trattamento o al mutamento di taluno
degli elementi da indicare nella notificazione medesima.
5. Il Garante puo' individuare altro idoneo sistema per la
notificazione in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche
previste dalla normativa vigente.
6. Il titolare del trattamento che non e' tenuto alla
notificazione al Garante ai sensi dell'articolo 37 fornisce
le notizie contenute nel modello di cui al comma 2 a chi ne
fa richiesta, salvo che il trattamento riguardi pubblici
registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque.
Art. 39
(Obblighi di comunicazione)
1. Il titolare del trattamento e' tenuto a comunicare
previamente al Garante le seguenti circostanze:
a) comunicazione di dati personali da parte di un soggetto
pubblico ad altro soggetto pubblico non prevista da una
norma di legge o di regolamento, effettuata in qualunque
forma anche mediante convenzione;
b) trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute
previsto dal programma di ricerca biomedica o sanitaria di
cui all'articolo 110, comma 1, primo periodo.
2. I trattamenti oggetto di comunicazione ai sensi del comma
1 possono essere iniziati decorsi quarantacinque giorni dal
ricevimento della comunicazione salvo diversa determinazione
anche successiva del Garante.
3. La comunicazione di cui al comma 1 e' inviata utilizzando
il modello predisposto e reso disponibile dal Garante, e
trasmessa a quest'ultimo per via telematica osservando le
modalita' di sottoscrizione con firma digitale e conferma
del ricevimento di cui all'articolo 38, comma 2, oppure
mediante telefax o lettera raccomandata.
Art. 40
(Autorizzazioni generali)
1. Le disposizioni del presente codice che prevedono
un'autorizzazione del Garante sono applicate anche mediante
il rilascio di autorizzazioni relative a determinate
categorie di titolari o di trattamenti, pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 41
(Richieste di autorizzazione)
1. Il titolare del trattamento che rientra nell'ambito di
applicazione di un'autorizzazione rilasciata ai sensi
dell'articolo 40 non e' tenuto a presentare al Garante una
richiesta di autorizzazione se il trattamento che intende
effettuare e' conforme alle relative prescrizioni.
2. Se una richiesta di autorizzazione riguarda un
trattamento autorizzato ai sensi dell'articolo 40 il Garante
puo' provvedere comunque sulla richiesta se le specifiche
modalita' del trattamento lo giustificano.
3. L'eventuale richiesta di autorizzazione e' formulata
utilizzando esclusivamente il modello predisposto e reso
disponibile dal Garante e trasmessa a quest'ultimo per via
telematica, osservando le modalita' di sottoscrizione e
conferma del ricevimento di cui all'articolo 38, comma 2. La
medesima richiesta e l'autorizzazione possono essere
trasmesse anche mediante telefax o lettera raccomandata.
4. Se il richiedente e' invitato dal Garante a fornire
informazioni o ad esibire documenti, il termine di
quarantacinque giorni di cui all'articolo 26, comma 2,
decorre dalla data di scadenza del termine fissato per
l'adempimento richiesto.
5. In presenza di particolari circostanze, il Garante puo'
rilasciare un'autorizzazione provvisoria a tempo
determinato.
TITOLO VII
TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO
Art. 42
(Trasferimenti all'interno dell'Unione europea)
1. Le disposizioni del presente codice non possono essere
applicate in modo tale da restringere o vietare la libera
circolazione dei dati personali fra gli Stati membri
dell'Unione europea, fatta salva l'adozione, in conformita'
allo stesso codice, di eventuali provvedimenti in caso di
trasferimenti di dati effettuati al fine di eludere le
medesime disposizioni.
Art. 43
(Trasferimenti consentiti in Paesi terzi)
1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio
dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali
oggetto di trattamento, se diretto verso un Paese non
appartenente all'Unione europea e' consentito quando:
a) l'interessato ha manifestato il proprio consenso espresso
o, se si tratta di dati sensibili, in forma scritta;
b) e' necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da
un contratto del quale e' parte l'interessato o per
adempiere, prima della conclusione del contratto, a
specifiche richieste dell'interessato, ovvero per la
conclusione o per l'esecuzione di un contratto stipulato a
favore dell'interessato;
c) e' necessario per la salvaguardia di un interesse
pubblico rilevante individuato con legge o con regolamento
o, se il trasferimento riguarda dati sensibili o giudiziari,
specificato o individuato ai sensi degli articoli 20 e 21;
d) e' necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumita'
fisica di un terzo. Se la medesima finalita' riguarda
l'interessato e quest'ultimo non puo' prestare il proprio
consenso per impossibilita' fisica, per incapacita' di agire
o per incapacita' di intendere o di volere, il consenso e'
manifestato da chi esercita legalmente la potesta', ovvero
da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente
o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso
cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui
all'articolo 82, comma 2;
e) e' necessario ai fini dello svolgimento delle
investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000,
n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto
in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti
esclusivamente per tali finalita' e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto
della vigente normativa in materia di segreto aziendale e
industriale;
f) e' effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso
ai documenti amministrativi, ovvero di una richiesta di
informazioni estraibili da un pubblico registro, elenco,
atto o documento conoscibile da chiunque, con l'osservanza
delle norme che regolano la materia;
g) e' necessario, in conformita' ai rispettivi codici di
deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi
scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici
presso archivi privati dichiarati di notevole interesse
storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del
testo unico in materia di beni culturali e ambientali o,
secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri
archivi privati;
h) il trattamento concerne dati riguardanti persone
giuridiche, enti o associazioni.
Art. 44
(Altri trasferimenti consentiti)
1. Il trasferimento di dati personali oggetto di
trattamento, diretto verso un Paese non appartenente
all'Unione europea, e' altresi' consentito quando e'
autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per
i diritti dell'interessato:
a) individuate dal Garante anche in relazione a garanzie
prestate con un contratto;
b) individuate con le decisioni previste dagli articoli 25,
paragrafo 6, e 26, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, con
le quali la Commissione europea constata che un Paese non
appartenente all'Unione europea garantisce un livello di
protezione adeguato o che alcune clausole contrattuali
offrono garanzie sufficienti.
Art. 45
(Trasferimenti vietati)
1. Fuori dei casi di cui agli articoli 43 e 44, il
trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello
Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali
oggetto di trattamento, diretto verso un Paese non
appartenente all'Unione europea, e' vietato quando
l'ordinamento del Paese di destinazione o di transito dei
dati non assicura un livello di tutela delle persone
adeguato. Sono valutate anche le modalita' del trasferimento
e dei trattamenti previsti, le relative finalita', la natura
dei dati e le misure di sicurezza.
PARTE II
DISPOSIZIONI RELATIVE A SPECIFICI SETTORI
TITOLO I
TRATTAMENTI IN AMBITO GIUDIZIARIO
CAPO I
PROFILI GENERALI
Art. 46
(Titolari dei trattamenti)
1. Gli uffici giudiziari di ogni ordine e grado, il
Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi di
autogoverno e il Ministero della giustizia sono titolari dei
trattamenti di dati personali relativi alle rispettive
attribuzioni conferite per legge o regolamento.
2. Con decreto del Ministro della giustizia sono
individuati, nell'allegato C) al presente codice, i
trattamenti non occasionali di cui al comma 1 effettuati con
strumenti elettronici, relativamente a banche di dati
centrali od oggetto di interconnessione tra piu' uffici o
titolari. I provvedimenti con cui il Consiglio superiore
della magistratura e gli altri organi di autogoverno di cui
al comma 1 individuano i medesimi trattamenti da essi
effettuati sono riportati nell'allegato C) con decreto del
Ministro della giustizia.
Art. 47
(Trattamenti per ragioni di giustizia)
1. In caso di trattamento di dati personali effettuato
presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado, presso il
Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi di
autogoverno e il Ministero della giustizia, non si
applicano, se il trattamento e' effettuato per ragioni di
giustizia, le seguenti disposizioni del codice:
a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da
1 a 5, e da 39 a 45;
b) articoli da 145 a 151.
2. Agli effetti del presente codice si intendono effettuati
per ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali
direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di
affari e di controversie, o che, in materia di trattamento
giuridico ed economico del personale di magistratura, hanno
una diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale,
nonche' le attivita' ispettive su uffici giudiziart. Le
medesime ragioni di giustizia non ricorrono per l'ordinaria
attivita' amministrativo-gestionale di personale, mezzi o
strutture, quando non e' pregiudicata la segretezza di atti
direttamente connessi alla predetta trattazione.
Art. 48
(Banche di dati di uffici giudiziari)
1. Nei casi in cui l'autorita' giudiziaria di ogni ordine e
grado puo' acquisire in conformita' alle vigenti
disposizioni processuali dati, informazioni, atti e
documenti da soggetti pubblici, l'acquisizione puo' essere
effettuata anche per via telematica. A tale fine gli uffici
giudiziari possono avvalersi delle convenzioni-tipo
stipulate dal Ministero della giustizia con soggetti
pubblici, volte ad agevolare la consultazione da parte dei
medesimi uffici, mediante reti di comunicazione elettronica,
di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati,
nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di
cui agli articoli 3 e 11 del presente codice.
Art. 49
(Disposizioni di attuazione)
1. Con decreto del Ministro della giustizia sono adottate,
anche ad integrazione del decreto del Ministro di grazia e
giustizia 30 settembre 1989, n. 334, le disposizioni
regolamentari necessarie per l'attuazione dei principi del
presente codice nella materia penale e civile.
CAPO II
MINORI
Art. 50
(Notizie o immagini relative a minori)
1. Il divieto di cui all'articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, di
pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie
o immagini idonee a consentire l'identificazione di un
minore si osserva anche in caso di coinvolgimento a
qualunque titolo del minore in procedimenti giudiziari in
materie diverse da quella penale.
CAPO III
INFORMATICA GIURIDICA
Art. 51
(Principi generali)
1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni
processuali concernenti la visione e il rilascio di estratti
e di copie di atti e documenti, i dati identificativi delle
questioni pendenti dinanzi all'autorita' giudiziaria di ogni
ordine e grado sono resi accessibili a chi vi abbia
interesse anche mediante reti di comunicazione elettronica,
ivi compreso il sito istituzionale della medesima autorita'
nella rete Internet.
2. Le sentenze e le altre decisioni dell'autorita'
giudiziaria di ogni ordine e grado depositate in cancelleria
o segreteria sono rese accessibili anche attraverso il
sistema informativo e il sito istituzionale della medesima
autorita' nella rete Internet, osservando le cautele
previste dal presente capo.
Art. 52
(Dati identificativi degli interessati)
1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni
concernenti la redazione e il contenuto di sentenze e di
altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorita'
giudiziaria di ogni ordine e grado, l'interessato puo'
chiedere per motivi legittimi, con richiesta depositata
nella cancelleria o segreteria dell'ufficio che procede
prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che
sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria,
sull'originale della sentenza o del provvedimento,
un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione
della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per
finalita' di informazione giuridica su riviste giuridiche,
supporti elettronici o mediante reti di comunicazione
elettronica, l'indicazione delle generalita' e di altri dati
identificativi del medesimo interessato riportati sulla
sentenza o provvedimento.
2. Sulla richiesta di cui al comma 1 provvede in calce con
decreto, senza ulteriori formalita', l'autorita' che
pronuncia la sentenza o adotta il provvedimento. La medesima
autorita' puo' disporre d'ufficio che sia apposta
l'annotazione di cui al comma 1, a tutela dei diritti o
della dignita' degli interessati.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, all'atto del deposito
della sentenza o provvedimento, la cancelleria o segreteria
vi appone e sottoscrive anche con timbro la seguente
annotazione, recante l'indicazione degli estremi del
presente articolo: "In caso di diffusione
omettere le generalita' e gli altri dati identificativi
di....".
4. In caso di diffusione anche da parte di terzi di sentenze
o di altri provvedimenti recanti l'annotazione di cui al
comma 2, o delle relative massime giuridiche, e' omessa
l'indicazione delle generalita' e degli altri dati
identificativi dell'interessato.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 734-bis del
codice penale relativamente alle persone offese da atti di
violenza sessuale, chiunque diffonde sentenze o altri
provvedimenti giurisdizionali dell'autorita' giudiziaria di
ogni ordine e grado e' tenuto ad omettere in ogni caso,
anche in mancanza dell'annotazione di cui al comma 2, le
generalita', altri dati identificativi o altri dati anche
relativi a terzi dai quali puo' desumersi anche
indirettamente l'identita' di minori, oppure delle parti nei
procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato
delle persone.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
anche in caso di deposito di lodo ai sensi dell'articolo 825
del codice di procedura civile. La parte puo' formulare agli
arbitri la richiesta di cui al comma 1 prima della pronuncia
del lodo e gli arbitri appongono sul lodo l'annotazione di
cui al comma 3, anche ai sensi del comma 2. Il collegio
arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i lavori
pubblici ai sensi dell'articolo 32 della legge 11 febbraio
1994, n. 109, provvede in modo analogo in caso di richiesta
di una parte.
7. Fuori dei casi indicati nel presente articolo e' ammessa
la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di
sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali.
TITOLO II
TRATTAMENTI DA PARTE DI FORZE DI POLIZIA
CAPO I
PROFILI GENERALI
Art. 53
(Ambito applicativo e titolari dei trattamenti)
1. Al trattamento di dati personali effettuato dal Centro
elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza o
da forze di polizia sui dati destinati a confluirvi in base
alla legge, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri
soggetti pubblici per finalita' di tutela dell'ordine e
della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o
repressione dei reati, effettuati in base ad espressa
disposizione di legge che preveda specificamente il
trattamento, non si applicano le seguenti disposizioni del
codice:
a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da
1 a 5, e da 39 a 45;
b) articoli da 145 a 151.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuati,
nell'allegato C) al presente codice, i trattamenti non
occasionali di cui al comma 1 effettuati con strumenti
elettronici, e i relativi titolart.
Art. 54
(Modalita' di trattamento e flussi di dati)
1. Nei casi in cui le autorita' di pubblica sicurezza o le
forze di polizia possono acquisire in conformita' alle
vigenti disposizioni di legge o di regolamento dati,
informazioni, atti e documenti da altri soggetti,
l'acquisizione puo' essere effettuata anche per via
telematica. A tal fine gli organi o uffici interessati
possono avvalersi di convenzioni volte ad agevolare la
consultazione da parte dei medesimi organi o uffici,
mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici
registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto
delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli
articoli 3 e 11. Le convenzioni-tipo sono adottate dal
Ministero dell'interno, su conforme parere del Garante, e
stabiliscono le modalita' dei collegamenti e degli accessi
anche al fine di assicurare l'accesso selettivo ai soli dati
necessari al perseguimento delle finalita' di cui
all'articolo 53.
2. I dati trattati per le finalita' di cui al medesimo
articolo 53 sono conservati separatamente da quelli
registrati per finalita' amministrative che non richiedono
il loro utilizzo.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, il
Centro elaborazioni dati di cui all'articolo 53 assicura
l'aggiornamento periodico e la pertinenza e non eccedenza
dei dati personali trattati anche attraverso interrogazioni
autorizzate del casellario giudiziale e del casellario dei
carichi pendenti del Ministero della giustizia di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n.
313, o di altre banche di dati di forze di polizia,
necessarie per le finalita' di cui all'articolo 53.
4. Gli organi, uffici e comandi di polizia verificano
periodicamente i requisiti di cui all'articolo 11 in
riferimento ai dati trattati anche senza l'ausilio di
strumenti elettronici, e provvedono al loro aggiornamento
anche sulla base delle procedure adottate dal Centro
elaborazioni dati ai sensi del comma 3, o, per i trattamenti
effettuati senza l'ausilio di strumenti elettronici,
mediante annotazioni o integrazioni dei documenti che li
contengono.
Art. 55
(Particolari tecnologie)
1. Il trattamento di dati personali che implica maggiori
rischi di un danno all'interessato, con particolare riguardo
a banche di dati genetici o biometrici, a tecniche basate su
dati relativi all'ubicazione, a banche di dati basate su
particolari tecniche di elaborazione delle informazioni e
all'introduzione di particolari tecnologie, e' effettuato
nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia
dell'interessato prescritti ai sensi dell'articolo 17 sulla
base di preventiva comunicazione ai sensi dell'articolo 39.
Art. 56
(Tutela dell'interessato)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 3, 4 e 5,
della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive
modificazioni, si applicano anche, oltre che ai dati
destinati a confluire nel Centro elaborazione dati di cui
all'articolo 53, a dati trattati con l'ausilio di strumenti
elettronici da organi, uffici o comandi di polizia.
Art. 57
(Disposizioni di attuazione)
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della
giustizia, sono individuate le modalita' di attuazione dei
principi del presente codice relativamente al trattamento
dei dati effettuato per le finalita' di cui all'articolo 53
dal Centro elaborazioni dati e da organi, uffici o comandi
di polizia, anche ad integrazione e modifica del decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, e in
attuazione della Raccomandazione R (87) 15 del Consiglio
d'Europa del 17 settembre 1987, e successive modificazioni.
Le modalita' sono individuate con particolare riguardo:
a) al principio secondo cui la raccolta dei dati e'
correlata alla specifica finalita' perseguita, in relazione
alla prevenzione di un pericolo concreto o alla repressione
di reati, in particolare per quanto riguarda i trattamenti
effettuati per finalita' di analisi;
b) all'aggiornamento periodico dei dati, anche relativi a
valutazioni effettuate in base alla legge, alle diverse
modalita' relative ai dati trattati senza l'ausilio di
strumenti elettronici e alle modalita' per rendere
conoscibili gli aggiornamenti da parte di altri organi e
uffici cui i dati sono stati in precedenza comunicati;
c) ai presupposti per effettuare trattamenti per esigenze
temporanee o collegati a situazioni particolari, anche ai
fini della verifica dei requisiti dei dati ai sensi
dell'articolo 11, dell'individuazione delle categorie di
interessati e della conservazione separata da altri dati che
non richiedono il loro utilizzo;
d) all'individuazione di specifici termini di conservazione
dei dati in relazione alla natura dei dati o agli strumenti
utilizzati per il loro trattamento, nonche' alla tipologia
dei procedimenti nell'ambito dei quali essi sono trattati o
i provvedimenti sono adottati;
e) alla comunicazione ad altri soggetti, anche all'estero o
per l'esercizio di un diritto o di un interesse legittimo, e
alla loro diffusione, ove necessaria in conformita' alla
legge;
f) all'uso di particolari tecniche di elaborazione e di
ricerca delle informazioni, anche mediante il ricorso a
sistemi di indice.
TITOLO III
DIFESA E SICUREZZA DELLO STATO
CAPO I
PROFILI GENERALI
Art. 58
(Disposizioni applicabili)
1. Ai trattamenti effettuati dagli organismi di cui agli
articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801,
ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi
dell'articolo 12 della medesima legge, le disposizioni del
presente codice si applicano limitatamente a quelle previste
negli articoli da 1 a 6, 11, 14, 15, 31, 33, 58, 154, 160 e
169.
2. Ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici per
finalita' di difesa o di sicurezza dello Stato, in base ad
espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente
il trattamento, le disposizioni del presente codice si
applicano limitatamente a quelle indicate nel comma 1,
nonche' alle disposizioni di cui agli articoli 37, 38 e 163.
3. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli
organismi di cui al comma 1 sono stabilite e periodicamente
aggiornate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, con l'osservanza delle norme che regolano la
materia.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
sono individuate le modalita' di applicazione delle
disposizioni applicabili del presente codice in riferimento
alle tipologie di dati, di interessati, di operazioni di
trattamento eseguibili e di incaricati, anche in relazione
all'aggiornamento e alla conservazione.
TITOLO IV
TRATTAMENTI IN AMBITO PUBBLICO
CAPO I
ACCESSO A DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Art. 59
(Accesso a documenti amministrativi)
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60, i
presupposti, le modalita', i limiti per l'esercizio del
diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti
dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale,
restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge
in materia, nonche' dai relativi regolamenti di attuazione,
anche per cio' che concerne i tipi di dati sensibili e
giudiziari e le operazioni di trattamento eseguibili in
esecuzione di una richiesta di accesso. Le attivita'
finalizzate all'applicazione di tale disciplina si
considerano di rilevante interesse pubblico.
Art. 60
(Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale)
1. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo
stato di salute o la vita sessuale, il trattamento e'
consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si
intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti
amministrativi e' di rango almeno pari ai diritti
dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della
personalita' o in un altro diritto o liberta' fondamentale e
inviolabile.
CAPO II
REGISTRI PUBBLICI E ALBI PROFESSIONALI
Art. 61
(Utilizzazione di dati pubblici)
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la
sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona
condotta per il trattamento dei dati personali provenienti
da archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da
soggetti pubblici, anche individuando i casi in cui deve
essere indicata la fonte di acquisizione dei dati e
prevedendo garanzie appropriate per l'associazione di dati
provenienti da piu' archivi, tenendo presente quanto
previsto dalla Raccomandazione n. R (91)10 del Consiglio
d'Europa in relazione all'articolo 11.
2. Agli effetti dell'applicazione del presente codice i dati
personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, che
devono essere inseriti in un albo professionale in
conformita' alla legge o ad un regolamento, possono essere
comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi
dell'articolo 19, commi 2 e 3, anche mediante reti di
comunicazione elettronica. Puo' essere altresi' menzionata
l'esistenza di provvedimenti che dispongono la sospensione o
che incidono sull'esercizio della professione.
3. L'ordine o collegio professionale puo', a richiesta della
persona iscritta nell'albo che vi ha interesse, integrare i
dati di cui al comma 2 con ulteriori dati pertinenti e non
eccedenti in relazione all'attivita' professionale.
4. A richiesta dell'interessato l'ordine o collegio
professionale puo' altresi' fornire a terzi notizie o
informazioni relative, in particolare, a speciali
qualificazioni professionali non menzionate nell'albo,
ovvero alla disponibilita' ad assumere incarichi o a
ricevere materiale informativo a carattere scientifico
inerente anche a convegni o seminart.
CAPO III
STATO CIVILE, ANAGRAFI E LISTE ELETTORALI
Art. 62
(Dati sensibili e giudiziari)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli articoli 20 e 21, le finalita' relative alla tenuta
degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi
della popolazione residente in Italia e dei cittadini
italiani residenti all'estero, e delle liste elettorali,
nonche' al rilascio di documenti di riconoscimento o al
cambiamento delle generalita'.
Art. 63
(Consultazione di atti)
1. Gli atti dello stato civile conservati negli Archivi di
Stato sono consultabili nei limiti previsti dall'articolo
107 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
CAPO IV
FINALITA' DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO
Art. 64
(Cittadinanza, immigrazione e condizione dello straniero)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli articoli 20 e 21, le finalita' di applicazione della
disciplina in materia di cittadinanza, di immigrazione, di
asilo, di condizione dello straniero e del profugo e sullo
stato di rifugiato.
2. Nell'ambito delle finalita' di cui al comma 1 e' ammesso,
in particolare, il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari indispensabili:
a) al rilascio e al rinnovo di visti, permessi,
attestazioni, autorizzazioni e documenti anche sanitari;
b) al riconoscimento del diritto di asilo o dello stato di
rifugiato, o all'applicazione della protezione temporanea e
di altri istituti o misure di carattere umanitario, ovvero
all'attuazione di obblighi di legge in materia di politiche
migratorie;
c) in relazione agli obblighi dei datori di lavoro e dei
lavoratori, ai ricongiungimenti, all'applicazione delle
norme vigenti in materia di istruzione e di alloggio, alla
partecipazione alla vita pubblica e all'integrazione
sociale.
3. Il presente articolo non si applica ai trattamenti di
dati sensibili e giudiziari effettuati in esecuzione degli
accordi e convenzioni di cui all'articolo 154, comma 2,
lettere a) e b), o comunque effettuati per finalita' di
difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione,
accertamento o repressione dei reati, in base ad espressa
disposizione di legge che prevede specificamente il
trattamento.
Art. 65
(Diritti politici e pubblicita' dell'attivita' di organi)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli articoli 20 e 21, le finalita' di applicazione della
disciplina in materia di:
a) elettorato attivo e passivo e di esercizio di altri
diritti politici, nel rispetto della segretezza del voto,
nonche' di esercizio del mandato degli organi
rappresentativi o di tenuta degli elenchi dei giudici
popolari;
b) documentazione dell'attivita' istituzionale di organi
pubblici.
2. I trattamenti dei dati sensibili e giudiziari per le
finalita' di cui al comma 1 sono consentiti per eseguire
specifici compiti previsti da leggi o da regolamenti fra i
quali, in particolare, quelli concernenti:
a) lo svolgimento di consultazioni elettorali e la verifica
della relativa regolarita';
b) le richieste di referendum, le relative consultazioni e
la verifica delle relative regolarita';
c) l'accertamento delle cause di ineleggibilita',
incompatibilita' o di decadenza, o di rimozione o
sospensione da cariche pubbliche, ovvero di sospensione o di
scioglimento degli organi;
d) l'esame di segnalazioni, petizioni, appelli e di proposte
di legge di iniziativa popolare, l'attivita' di commissioni
di inchiesta, il rapporto con gruppi politici;
e) la designazione e la nomina di rappresentanti in
commissioni, enti e uffici.
3. Ai fini del presente articolo, e' consentita la
diffusione dei dati sensibili e giudiziari per le finalita'
di cui al comma 1, lettera a), in particolare con riguardo
alle sottoscrizioni di liste, alla presentazione delle
candidature, agli incarichi in organizzazioni o associazioni
politiche, alle cariche istituzionali e agli organi eletti.
4. Ai fini del presente articolo, in particolare, e'
consentito il trattamento di dati sensibili e giudiziari
indispensabili:
a) per la redazione di verbali e resoconti dell'attivita' di
assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi
collegiali o assembleari;
b) per l'esclusivo svolgimento di una funzione di controllo,
di indirizzo politico o di sindacato ispettivo e per
l'accesso a documenti riconosciuto dalla legge e dai
regolamenti degli organi interessati per esclusive finalita'
direttamente connesse all'espletamento di un mandato
elettivo.
5. I dati sensibili e giudiziari trattati per le finalita'
di cui al comma 1 possono essere comunicati e diffusi nelle
forme previste dai rispettivi ordinamenti. Non e' comunque
consentita la divulgazione dei dati sensibili e giudiziari
che non risultano indispensabili per assicurare il rispetto
del principio di pubblicita' dell'attivita' istituzionale,
fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a
rivelare lo stato di salute.
Art. 66
(Materia tributaria e doganale)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli articoli 20 e 21, le attivita' dei soggetti pubblici
dirette all'applicazione, anche tramite i loro
concessionari, delle disposizioni in materia di tributi, in
relazione ai contribuenti, ai sostituti e ai responsabili di
imposta, nonche' in materia di deduzioni e detrazioni e per
l'applicazione delle disposizioni la cui esecuzione e'
affidata alle dogane.
2. Si considerano inoltre di rilevante interesse pubblico,
ai sensi degli articoli 20 e 21, le attivita' dirette, in
materia di imposte, alla prevenzione e repressione delle
violazioni degli obblighi e alla adozione dei provvedimenti
previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa
comunitaria, nonche' al controllo e alla esecuzione forzata
dell'esatto adempimento di tali obblighi, alla effettuazione
dei rimborsi, alla destinazione di quote d'imposta, e quelle
dirette alla gestione ed alienazione di immobili statali,
all'inventano e alla qualificazione degli immobili e alla
conservazione dei registri immobiliart.
Art. 67
(Attivita' di controllo e ispettive)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli articoli 20 e 21, le finalita' di:
a) verifica della legittimita', del buon andamento, dell'imparzialita'
dell'attivita' amministrativa, nonche' della rispondenza di
detta attivita' a requisiti di razionalita', economicita',
efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque,
attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di
controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti di altri
soggetti;
b) accertamento, nei limiti delle finalita' istituzionali,
con riferimento a dati sensibili e giudiziari relativi ad
esposti e petizioni, ovvero ad atti di controllo o di
sindacato ispettivo di cui all'articolo 65, comma 4.
Art. 68
(Benefici economici ed abilitazioni)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli articoli 20 e 21, le finalita' di applicazione della
disciplina in materia di concessione, liquidazione, modifica
e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni,
altri emolumenti e abilitazioni.
2. Si intendono ricompresi fra i trattamenti regolati dal
presente articolo anche quelli indispensabili in relazione:
a) alle comunicazioni, certificazioni ed informazioni
previste dalla normativa antimafia;
b) alle elargizioni di contributi previsti dalla normativa
in materia di usura e di vittime di richieste estorsive;
c) alla corresponsione delle pensioni di guerra o al
riconoscimento di benefici in favore di perseguitati
politici e di internati in campo di sterminio e di loro
congiunti;
d) al riconoscimento di benefici connessi all'invalidita'
civile;
e) alla concessione di contributi in materia di formazione
professionale;
f) alla concessione di contributi, finanziamenti,
elargizioni ed altri benefici previsti dalla legge, dai
regolamenti o dalla normativa comunitaria, anche in favore
di associazioni, fondazioni ed enti;
g) al riconoscimento di esoneri, agevolazioni o riduzioni
tariffarie o economiche, franchigie, o al rilascio di
concessioni anche radiotelevisive, licenze, autorizzazioni,
iscrizioni ed altri titoli abilitativi previsti dalla legge,
da un regolamento o dalla normativa comunitaria.
3. Il trattamento puo' comprendere la diffusione nei soli
casi in cui cio' e' indispensabile per la trasparenza delle
attivita' indicate nel presente articolo, in conformita'
alle leggi, e per finalita' di vigilanza e di controllo
conseguenti alle attivita' medesime, fermo restando il
divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di
salute.
Art. 69
(Onorificenze, ricompense e riconoscimenti)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli articoli 20 e 21, le finalita' di applicazione della
disciplina in materia di conferimento di onorificenze e
ricompense, di riconoscimento della personalita' giuridica
di associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto, di
accertamento dei requisiti di onorabilita' e di
professionalita' per le nomine, per i profili di competenza
del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche
direttive di persone giuridiche, imprese e di istituzioni
scolastiche non statali, nonche' di rilascio e revoca di
autorizzazioni o abilitazioni, di concessione di patrocini,
patronati e premi di rappresentanza, di adesione a comitati
d'onore e di ammissione a cerimonie ed incontri
istituzionali.
Art. 70
(Volontariato e obiezione di coscienza)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
dell'articolo 20 e 21, le finalita' di applicazione della
disciplina in materia di rapporti tra i soggetti pubblici e
le organizzazioni di volontariato, in particolare per quanto
riguarda l'elargizione di contributi finalizzati al loro
sostegno, la tenuta di registri generali delle medesime
organizzazioni e la cooperazione internazionale.
2. Si considerano, altresi', di rilevante interesse pubblico
le finalita' di applicazione della legge 8 luglio 1998, n.
230, e delle altre disposizioni di legge in materia di
obiezione di coscienza.
Art. 71
(Attivita' sanzionatorie e di tutela)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli articoli 20 e 21, le finalita':
a) di applicazione delle norme in materia di sanzioni
amministrative e ricorsi;
b) volte a far valere il diritto di difesa in sede
amministrativa o giudiziaria, anche da parte di un terzo,
anche ai sensi dell'articolo 391-quater del codice di
procedura penale, o direttamente connesse alla riparazione
di un errore giudiziario o in caso di violazione del termine
ragionevole del processo o di un'ingiusta restrizione della
liberta' personale.
2. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo
stato di salute o la vita sessuale, il trattamento e'
consentito se il diritto da far valere o difendere, di cui
alla lettera b) del comma 1, e' di rango almeno pari a
quello dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della
personalita' o in un altro diritto o liberta' fondamentale e
inviolabile.
Art. 72
(Rapporti con enti di culto)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli articoli 20 e 21, le finalita' relative allo
svolgimento dei rapporti istituzionali con enti di culto,
confessioni religiose e comunita' religiose.
Art. 73
(Altre finalita' in ambito amministrativo e sociale)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli articoli 20 e 21, nell'ambito delle attivita' che la
legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalita'
socio-assistenziali, con particolare riferimento a:
a) interventi di sostegno psico-sociale e di formazione in
favore di giovani o di altri soggetti che versano in
condizioni di disagio sociale, economico o familiare;
b) interventi anche di rilievo sanitario in favore di
soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi
compresi i servizi di assistenza economica o domiciliare, di
telesoccorso, accompagnamento e trasporto;
c) assistenza nei confronti di minori, anche in relazione a
vicende giudiziarie;
d) indagini psico-sociali relative a provvedimenti di
adozione anche internazionale;
e) compiti di vigilanza per affidamenti temporanei;
f) iniziative di vigilanza e di sostegno in riferimento al
soggiorno di nomadi;
g) interventi in tema di barriere architettoniche.
2. Si considerano, altresi', di rilevante interesse
pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell'ambito delle
attivita' che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le
finalita':
a) di gestione di asili nido;
b) concernenti la gestione di mense scolastiche o la
fornitura di sussidi, contributi e materiale didattico;
c) ricreative o di promozione della cultura e dello sport,
con particolare riferimento all'organizzazione di soggiorni,
mostre, conferenze e manifestazioni sportive o all'uso di
beni immobili o all'occupazione di suolo pubblico;
d) di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale
pubblica;
e) relative alla leva militare;
f) di polizia amministrativa anche locale, salvo quanto
previsto dall'articolo 53, con particolare riferimento ai
servizi di igiene, di polizia mortuaria e ai controlli in
materia di ambiente, tutela delle risorse idriche e difesa
del suolo;
g) degli uffici per le relazioni con il pubblico;
h) in materia di protezione civile;
i) di supporto al collocamento e all'avviamento al lavoro,
in particolare a cura di centri di iniziativa locale per
l'occupazione e di sportelli-lavoro;
l) dei difensori civici regionali e locali.
CAPO V
PARTICOLARI CONTRASSEGNI
Art. 74
(Contrassegni su veicoli e accessi a centri storici)
1. I contrassegni rilasciati a qualunque titolo per la
circolazione e la sosta di veicoli a servizio di persone
invalide, ovvero per il transito e la sosta in zone a
traffico limitato, e che devono essere esposti su veicoli,
contengono i soli dati indispensabili ad individuare
l'autorizzazione rilasciata e senza l'apposizione di simboli
o diciture dai quali puo' desumersi la speciale natura
dell'autorizzazione per effetto della sola visione del
contrassegno.
2. Le generalita' e l'indirizzo della persona fisica
interessata sono riportati sui contrassegni con modalita'
che non consentono, parimenti, la loro diretta visibilita'
se non in caso di richiesta di esibizione o necessita' di
accertamento.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in
caso di fissazione a qualunque titolo di un obbligo di
esposizione sui veicoli di copia del libretto di
circolazione o di altro documento.
4. Per il trattamento dei dati raccolti mediante impianti
per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri
storici ed alle zone a traffico limitato continuano,
altresi', ad applicarsi le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250.
TITOLO V
TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI IN AMBITO SANITARIO
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 75
(Ambito applicativo)
1. Il presente titolo disciplina il trattamento dei dati
personali in ambito sanitario.
Art. 76
(Esercenti professioni sanitarie e organismi sanitari
pubblici)
1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi
sanitari pubblici, anche nell'ambito di un'attivita' di
rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 85,
trattano i dati personali idonei a rivelare lo stato di
salute:
a) con il consenso dell'interessato e anche senza
l'autorizzazione del Garante, se il trattamento riguarda
dati e operazioni indispensabili per perseguire una
finalita' di tutela della salute o dell'incolumita' fisica
dell'interessato;
b) anche senza il consenso dell'interessato e previa
autorizzazione del Garante, se la finalita' di cui alla
lettera a) riguarda un terzo o la collettivita'.
2. Nei casi di cui al comma 1 il consenso puo' essere
prestato con le modalita' semplificate di cui al capo II.
3. Nei casi di cui al comma 1 l'autorizzazione del Garante
e' rilasciata, salvi i casi di particolare urgenza, sentito
il Consiglio superiore di sanita'.
CAPO II
MODALITA' SEMPLIFICATE PER INFORMATIVA E CONSENSO
Art. 77
(Casi di semplificazione)
1. Il presente capo individua modalita' semplificate
utilizzabili dai soggetti di cui al comma 2:
a) per informare l'interessato relativamente ai dati
personali raccolti presso il medesimo interessato o presso
terzi, ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 4;
b) per manifestare il consenso al trattamento dei dati
personali nei casi in cui cio' e' richiesto ai sensi
dell'articolo 76;
c) per il trattamento dei dati personali.
2. Le modalita' semplificate di cui al comma 1 sono
applicabili:
a) dagli organismi sanitari pubblici;
b) dagli altri organismi privati e dagli esercenti le
professioni sanitarie;
c) dagli altri soggetti pubblici indicati nell'articolo 80.
Art. 78
(Informativa del medico di medicina generale o del
pediatra)
1. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera
scelta informano l'interessato relativamente al trattamento
dei dati personali, in forma chiara e tale da rendere
agevolmente comprensibili gli elementi indicati
nell'articolo 13, comma 1.
2. L'informativa puo' essere fornita per il complessivo
trattamento dei dati personali necessario per attivita' di
prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, svolte dal
medico o dal pediatra a tutela della salute o dell'incolumita'
fisica dell'interessato, su richiesta dello stesso o di cui
questi e' informato in quanto effettuate nel suo interesse.
3. L'informativa puo' riguardare, altresi', dati personali
eventualmente raccolti presso terzi, ed e' fornita
preferibilmente per iscritto, anche attraverso carte
tascabili con eventuali allegati pieghevoli, includendo
almeno gli elementi indicati dal Garante ai sensi
dell'articolo 13, comma 3, eventualmente integrati anche
oralmente in relazione a particolari caratteristiche del
trattamento.
4. L'informativa, se non e' diversamente specificato dal
medico o dal pediatra, riguarda anche il trattamento di dati
correlato a quello effettuato dal medico di medicina
generale o dal pediatra di libera scelta, effettuato da un
professionista o da altro soggetto, parimenti individuabile
in base alla prestazione richiesta, che:
a) sostituisce temporaneamente il medico o il pediatra;
b) fornisce una prestazione specialistica su richiesta del
medico e del pediatra;
c) puo' trattare lecitamente i dati nell'ambito di un'attivita'
professionale prestata in forma associata;
d) fornisce farmaci prescritti;
e) comunica dati personali al medico o pediatra in
conformita' alla disciplina applicabile.
5. L'informativa resa ai sensi del presente articolo
evidenzia analiticamente eventuali trattamenti di dati
personali che presentano rischi specifici per i diritti e le
liberta' fondamentali, nonche' per la dignita'
dell'interessato, in particolare in caso di trattamenti
effettuati:
a) per scopi scientifici, anche di ricerca scientifica e di
sperimentazione clinica controllata di medicinali, in
conformita' alle leggi e ai regolamenti, ponendo in
particolare evidenza che il consenso, ove richiesto, e'
manifestato liberamente;
b) nell'ambito della teleassistenza o telemedicina;
c) per fornire altri beni o servizi all'interessato
attraverso una rete di comunicazione elettronica.
Art. 79
(Informativa da parte di organismi sanitari)
1. Gli organismi sanitari pubblici e privati possono
avvalersi delle modalita' semplificate relative
all'informativa e al consenso di cui agli articoli 78 e 81
in riferimento ad una pluralita' di prestazioni erogate
anche da distinti reparti ed unita' dello stesso organismo o
di piu' strutture ospedaliere o territoriali specificamente
identificati.
2. Nei casi di cui al comma 1 l'organismo o le strutture
annotano l'avvenuta informativa e il consenso con modalita'
uniformi e tali da permettere una verifica al riguardo da
parte di altri reparti ed unita' che, anche in tempi
diversi, trattano dati relativi al medesimo interessato.
3. Le modalita' semplificate di cui agli articoli 78 e 81
possono essere utilizzate in modo omogeneo e coordinato in
riferimento all'insieme dei trattamenti di dati personali
effettuati nel complesso delle strutture facenti capo alle
aziende sanitarie.
4. Sulla base di adeguate misure organizzative in
applicazione del comma 3, le modalita' semplificate possono
essere utilizzate per piu' trattamenti di dati effettuati
nei casi di cui al presente articolo e dai soggetti di cui
all'articolo 80.
Art. 80
(Informativa da parte di altri soggetti pubblici)
1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 79, possono
avvalersi della facolta' di fornire un'unica informativa per
una pluralita' di trattamenti di dati effettuati, a fini
amministrativi e in tempi diversi, rispetto a dati raccolti
presso l'interessato e presso terzi, i competenti servizi o
strutture di soggetti pubblici operanti in ambito sanitario
o della prevenzione e sicurezza del lavoro.
2. L'informativa di cui al comma 1 e' integrata con appositi
e idonei cartelli ed avvisi agevolmente visibili al
pubblico, affissi e diffusi anche nell'ambito di
pubblicazioni istituzionali e mediante reti di comunicazione
elettronica, in particolare per quanto riguarda attivita'
amministrative di rilevante interesse pubblico che non
richiedono il consenso degli interessati.
Art. 81
(Prestazione del consenso)
1. Il consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare lo
stato di salute, nei casi in cui e' necessario ai sensi del
presente codice o di altra disposizione di legge, puo'
essere manifestato con un'unica dichiarazione, anche
oralmente. In tal caso il consenso e' documentato, anziche'
con atto scritto dell'interessato, con annotazione
dell'esercente la professione sanitaria o dell'organismo
sanitario pubblico, riferita al trattamento di dati
effettuato da uno o piu' soggetti e all'informativa
all'interessato, nei modi indicati negli articoli 78, 79 e
80.
2. Quando il medico o il pediatra fornisce l'informativa per
conto di piu' professionisti ai sensi dell'articolo 78,
comma 4, oltre quanto previsto dal comma 1, il consenso e'
reso conoscibile ai medesimi professionisti con adeguate
modalita', anche attraverso menzione, annotazione o
apposizione di un bollino o tagliando su una carta
elettronica o sulla tessera sanitaria, contenente un
richiamo al medesimo articolo 78, comma 4, e alle eventuali
diverse specificazioni apposte all'informativa ai sensi del
medesimo comma.
Art. 82
(Emergenze e tutela della salute e dell'incolumita'
fisica)
1. L'informativa e il consenso al trattamento dei dati
personali possono intervenire senza ritardo, successivamente
alla prestazione, nel caso di emergenza sanitaria o di
igiene pubblica per la quale la competente autorita' ha
adottato un'ordinanza contingibile ed urgente ai sensi
dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112.
2. L'informativa e il consenso al trattamento dei dati
personali possono altresi' intervenire senza ritardo,
successivamente alla prestazione, in caso di:
a) impossibilita' fisica, incapacita' di agire o incapacita'
di intendere o di volere dell'interessato, quando non e'
possibile acquisire il consenso da chi esercita legalmente
la potesta', ovvero da un prossimo congiunto, da un
familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal
responsabile della struttura presso cui dimora
l'interessato;
b) rischio grave, imminente ed irreparabile per la salute o
dell'interessato.
3. L'informativa e il consenso al trattamento dei dati
personali possono intervenire senza ritardo, successivamente
alla prestazione, anche in caso di prestazione medica che
puo' essere pregiudicata dall'acquisizione preventiva del
consenso, in termini di tempestivita' o efficacia.
4. Dopo il raggiungimento della maggiore eta' l'informativa
e' fornita all'interessato anche ai fini della acquisizione
di una nuova manifestazione del consenso quando questo e'
necessario.
Art. 83
(Altre misure per il rispetto dei diritti degli
interessati)
1. I soggetti di cui agli articoli 78, 79 e 80 adottano
idonee misure per garantire, nell'organizzazione delle
prestazioni e dei servizi, il rispetto dei diritti, delle
liberta' fondamentali e della dignita' degli interessati,
nonche' del segreto professionale, fermo restando quanto
previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia di
modalita' di trattamento dei dati sensibili e di misure
minime di sicurezza.
2. Le misure di cui al comma 1 comprendono, in particolare:
a) soluzioni volte a rispettare, in relazione a prestazioni
sanitarie o ad adempimenti amministrativi preceduti da un
periodo di attesa all'interno di strutture, un ordine di
precedenza e di chiamata degli interessati prescindendo
dalla loro individuazione nominativa;
b) l'istituzione di appropriate distanze di cortesia,
tenendo conto dell'eventuale uso di apparati vocali o di
barriere;
c) soluzioni tali da prevenire, durante colloqui, l'indebita
conoscenza da parte di terzi di informazioni idonee a
rivelare lo stato di salute;
d) cautele volte ad evitare che le prestazioni sanitarie,
ivi compresa l'eventuale documentazione di anamnesi, avvenga
in situazioni di promiscuita' derivanti dalle modalita' o
dai locali prescelti;
e) il rispetto della dignita' dell'interessato in occasione
della prestazione medica e in ogni operazione di trattamento
dei dati;
f) la previsione di opportuni accorgimenti volti ad
assicurare che, ove necessario, possa essere data
correttamente notizia o conferma anche telefonica, ai soli
terzi legittimati, di una prestazione di pronto soccorso;
g) la formale previsione, in conformita' agli ordinamenti
interni delle strutture ospedaliere e territoriali, di
adeguate modalita' per informare i terzi legittimati in
occasione di visite sulla dislocazione degli interessati
nell'ambito dei reparti, informandone previamente gli
interessati e rispettando eventuali loro contrarie
manifestazioni legittime di volonta';
h) la messa in atto di procedure, anche di formazione del
personale, dirette a prevenire nei confronti di estranei
un'esplicita correlazione tra l'interessato e reparti o
strutture, indicativa dell'esistenza di un particolare stato
di salute;
i) la sottoposizione degli incaricati che non sono tenuti
per legge al segreto professionale a regole di condotta
analoghe al segreto professionale.
Art. 84
(Comunicazione di dati all'interessato)
1. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute
possono essere resi noti all'interessato o ai soggetti di
cui all'articolo 82, comma 2, lettera a), da parte di
esercenti le professioni sanitarie ed organismi sanitari,
solo per il tramite di un medico designato dall'interessato
o dal titolare. Il presente comma non si applica in
riferimento ai dati personali forniti in precedenza dal
medesimo interessato.
2. Il titolare o il responsabile possono autorizzare per
iscritto esercenti le professioni sanitarie diversi dai
medici, che nell'esercizio dei propri compiti intrattengono
rapporti diretti con i pazienti e sono incaricati di
trattare dati personali idonei a rivelare lo stato di
salute, a rendere noti i medesimi dati all'interessato o ai
soggetti di cui all'articolo 82, comma 2, lettera a). L'atto
di incarico individua appropriate modalita' e cautele
rapportate al contesto nel quale e' effettuato il
trattamento di dati.
CAPO III
FINALITA' DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO
Art. 85
(Compiti del Servizio sanitario nazionale)
1. Fuori dei casi di cui al comma 2, si considerano di
rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e
21, le finalita' che rientrano nei compiti del Servizio
sanitario nazionale e degli altri organismi sanitari
pubblici relative alle seguenti attivita':
a) attivita' amministrative correlate a quelle di
prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti
assistiti dal Servizio sanitario nazionale, ivi compresa
l'assistenza degli stranieri in Italia e dei cittadini
italiani all'estero, nonche' di assistenza sanitaria erogata
al personale navigante ed aeroportuale;
b) programmazione, gestione, controllo e valutazione
dell'assistenza sanitaria;
c) vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza,
autorizzazione all'immissione in commercio e
all'importazione di medicinali e di altri prodotti di
rilevanza sanitaria;
d) attivita' certificatorie;
e) l'applicazione della normativa in materia di igiene e
sicurezza nei luoghi di lavoro e di sicurezza e salute della
popolazione;
f) le attivita' amministrative correlate ai trapianti
d'organo e di tessuti, nonche' alle trasfusioni di sangue
umano, anche in applicazione della legge 4 maggio 1990, n.
107;
g) instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei
rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o
convenzionati del Servizio sanitario nazionale.
2. Il comma 1 non si applica ai trattamenti di dati idonei a
rivelare lo stato di salute effettuati da esercenti le
professioni sanitarie o da organismi sanitari pubblici per
finalita' di tutela della salute o dell'incolumita' fisica
dell'interessato, di un terzo o della collettivita', per i
quali si osservano le disposizioni relative al consenso
dell'interessato o all'autorizzazione del Garante ai sensi
dell'articolo 76.
3. All'identificazione dei tipi di dati idonei a rivelare lo
stato di salute e di operazioni su essi eseguibili e'
assicurata ampia pubblicita', anche tramite affissione di
una copia o di una guida illustrativa presso ciascuna
azienda sanitaria e presso gli studi dei medici di medicina
generale e dei pediatri di libera scelta.
4. Il trattamento di dati identificativi dell'interessato e'
lecito da parte dei soli soggetti che perseguono
direttamente le finalita' di cui al comma 1. L'utilizzazione
delle diverse tipologie di dati e' consentita ai soli
incaricati, preposti, caso per caso, alle specifiche fasi
delle attivita' di cui al medesimo comma, secondo il
principio dell'indispensabilita' dei dati di volta in volta
trattati.
Art. 86
(Altre finalita' di rilevante interesse pubblico)
1. Fuori dei casi di cui agli articoli 76 e 85, si
considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le finalita', perseguite mediante
trattamento di dati sensibili e giudiziari, relative alle
attivita' amministrative correlate all'applicazione della
disciplina in materia di:
a) tutela sociale della maternita' e di interruzione
volontaria della gravidanza, con particolare riferimento a
quelle svolte per la gestione di consultori familiari e
istituzioni analoghe, per l'informazione, la cura e la
degenza delle madri, nonche' per gli interventi di
interruzione della gravidanza;
b) stupefacenti e sostanze psicotrope, con particolare
riferimento a quelle svolte al fine di assicurare, anche
avvalendosi di enti ed associazioni senza fine di lucro, i
servizi pubblici necessari per l'assistenza socio-sanitaria
ai tossicodipendenti, gli interventi anche di tipo
preventivo previsti dalle leggi e l'applicazione delle
misure amministrative previste;
c) assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone
handicappate effettuati, in particolare, al fine di:
1) accertare l'handicap ed assicurare la funzionalita' dei
servizi terapeutici e riabilitativi, di aiuto personale e
familiare, nonche' interventi economici integrativi ed altre
agevolazioni;
2) curare l'integrazione sociale, l'educazione, l'istruzione
e l'informazione alla famiglia del portatore di handicap,
nonche' il collocamento obbligatorio nei casi previsti dalla
legge;
3) realizzare comunità-alloggio e centri socio
riabilitativi;
4) curare la tenuta degli albi degli enti e delle
associazioni ed organizzazioni di volontariato impegnati nel
settore.
2. Ai trattamenti di cui al presente articolo si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 85, comma 4.
CAPO IV
PRESCRIZIONI MEDICHE
Art. 87
(Medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale)
1. Le ricette relative a prescrizioni di medicinali a
carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale
sono redatte secondo il modello di cui al comma 2,
conformato in modo da permettere di risalire all'identita'
dell'interessato solo in caso di necessita' connesse al
controllo della correttezza della prescrizione, ovvero a
fini di verifiche amministrative o per scopi epidemiologici
e di ricerca, nel rispetto delle norme deontologiche
applicabili.
2. Il modello cartaceo per le ricette di medicinali relative
a prescrizioni di medicinali a carico, anche parziale, del
Servizio sanitario nazionale, di cui agli allegati 1, 3, 5 e
6 del decreto del Ministro della sanita' 11 luglio 1988, n.
350, e al capitolo 2, paragrafo 2.2.2. del relativo
disciplinare tecnico, e' integrato da un tagliando
predisposto su carta o con tecnica di tipo copiativo e unito
ai bordi delle zone indicate nel comma 3.
3. Il tagliando di cui al comma 2 e' apposto sulle zone del
modello predisposte per l'indicazione delle generalita' e
dell'indirizzo dell'assistito, in modo da consentirne la
visione solo per effetto di una momentanea separazione del
tagliando medesimo che risulti necessaria ai sensi dei commi
4 e 5.
4. Il tagliando puo' essere momentaneamente separato dal
modello di ricetta, e successivamente riunito allo stesso,
quando il farmacista lo ritiene indispensabile, mediante
sottoscrizione apposta sul tagliando, per una effettiva
necessita' connessa al controllo della correttezza della
prescrizione, anche per quanto riguarda la corretta
fornitura del farmaco.
5. Il tagliando puo' essere momentaneamente separato nei
modi di cui al comma 3 anche presso i competenti organi per
fini di verifica amministrativa sulla correttezza della
prescrizione, o da parte di soggetti legittimati a svolgere
indagini epidemiologiche o di ricerca in conformita' alla
legge, quando e' indispensabile per il perseguimento delle
rispettive finalita'.
6. Con decreto del Ministro della salute, sentito il
Garante, puo' essere individuata una ulteriore soluzione
tecnica diversa da quella indicata nel comma 1, basata
sull'uso di una fascetta adesiva o su altra tecnica
equipollente relativa anche a modelli non cartacei.
Art. 88
(Medicinali non a carico del Servizio sanitario
nazionale)
1. Nelle prescrizioni cartacee di medicinali soggetti a
prescrizione ripetibile non a carico, anche parziale, del
Servizio sanitario nazionale, le generalita'
dell'interessato non sono indicate.
2. Nei casi di cui al comma 1 il medico puo' indicare le
generalita' dell'interessato solo se ritiene indispensabile
permettere di risalire alla sua identita', per un'effettiva
necessita' derivante dalle particolari condizioni del
medesimo interessato o da una speciale modalita' di
preparazione o di utilizzazione.
Art. 89
(Casi particolari)
1. Le disposizioni del presente capo non precludono
l'applicazione di disposizioni normative che prevedono il
rilascio di ricette che non identificano l'interessato o
recanti particolari annotazioni, contenute anche nel
decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94.
2. Nei casi in cui deve essere accertata l'identita'
dell'interessato ai sensi del testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni, le ricette sono conservate
separatamente da ogni altro documento che non ne richiede
l'utilizzo.
CAPO V
DATI GENETICI
Art. 90
(Trattamento dei dati genetici e donatori di midollo
osseo)
1. Il trattamento dei dati genetici da chiunque effettuato
e' consentito nei soli casi previsti da apposita
autorizzazione rilasciata dal Garante sentito il Ministro
della salute, che acquisisce, a tal fine, il parere del
Consiglio superiore di sanita'.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 individua anche gli
ulteriori elementi da includere nell'informativa ai sensi
dell'articolo 13, con particolare riguardo alla
specificazione delle finalita' perseguite e dei risultati
conseguibili anche in relazione alle notizie inattese che
possono essere conosciute per effetto del trattamento dei
dati e al diritto di opporsi al medesimo trattamento per
motivi legittimi.
3. Il donatore di midollo osseo, ai sensi della legge 6
marzo 2001, n. 52, ha il diritto e il dovere di mantenere
l'anonimato sia nei confronti del ricevente sia nei
confronti di terzi.
CAPO VI
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 91
(Dati trattati mediante carte)
1. Il trattamento in ogni forma di dati idonei a rivelare lo
stato di salute o la vita sessuale eventualmente registrati
su carte anche non elettroniche, compresa la carta nazionale
dei servizi, o trattati mediante le medesime carte e'
consentito se necessario ai sensi dell'articolo 3,
nell'osservanza di misure ed accorgimenti prescritti dal
Garante nei modi di cui all'articolo 17.
Art. 92
(Cartelle cliniche)
1. Nei casi in cui organismi sanitari pubblici e privati
redigono e conservano una cartella clinica in conformita'
alla disciplina applicabile, sono adottati opportuni
accorgimenti per assicurare la comprensibilita' dei dati e
per distinguere i dati relativi al paziente da quelli
eventualmente riguardanti altri interessati, ivi comprese
informazioni relative a nascituri.
2. Eventuali richieste di presa visione o di rilascio di
copia della cartella e dell'acclusa scheda di dimissione
ospedaliera da parte di soggetti diversi dall'interessato
possono essere accolte, in tutto o in parte, solo se la
richiesta e' giustificata dalla documentata necessita':
a) di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria
ai sensi dell'articolo 26, comma 4, lettera c), di rango
pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un
diritto della personalita' o in un altro diritto o liberta'
fondamentale e inviolabile;
b) di tutelare, in conformita' alla disciplina sull'accesso
ai documenti amministrativi, una situazione giuridicamente
rilevante di rango pari a quella dell'interessato, ovvero
consistente in un diritto della personalita' o in un altro
diritto o liberta' fondamentale e inviolabile.
Art. 93
(Certificato di assistenza al parto)
1. Ai fini della dichiarazione di nascita il certificato di
assistenza al parto e' sempre sostituito da una semplice
attestazione contenente i soli dati richiesti nei registri
di nascita. Si osservano, altresi', le disposizioni
dell'articolo 109.
2. Il certificato di assistenza al parto o la cartella
clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono
identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler
essere nominata avvalendosi della facolta' di cui
all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono essere
rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in
conformita' alla legge, decorsi cento anni dalla formazione
del documento.
3. Durante il periodo di cui al comma 2 la richiesta di
accesso al certificato o alla cartella puo' essere accolta
relativamente ai dati relativi alla madre che abbia
dichiarato di non voler essere nominata, osservando le
opportune cautele per evitare che quest'ultima sia
identificabile.
Art. 94
(Banche di dati, registri e schedari in ambito sanitario)
1. Il trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di
salute contenuti in banche di dati, schedari, archivi o
registri tenuti in ambito sanitario, e' effettuato nel
rispetto dell'articolo 3 anche presso banche di dati,
schedari, archivi o registri gia' istituiti alla data di
entrata in vigore del presente codice e in riferimento ad
accessi di terzi previsti dalla disciplina vigente alla
medesima data, in particolare presso:
a) il registro nazionale dei casi di mesotelioma
asbesto-correlati istituito presso l'Istituto superiore per
la prevenzione e la sicurezza del lavoro (Ispesl), di cui
all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 10 dicembre 2002, n. 308;
b) la banca di dati in materia di sorveglianza della
malattia di Creutzfeldt-Jakob o delle varianti e sindromi ad
essa correlate, di cui al decreto del Ministro della salute
in data 21 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 8 del 10 gennaio 2002;
c) il registro nazionale delle malattie rare di cui
all'articolo 3 del decreto del Ministro della sanita' in
data 18 maggio 2001, n. 279;
d) i registri dei donatori di midollo osseo istituiti in
applicazione della legge 6 marzo 2001, n. 52;
e) gli schedari dei donatori di sangue di cui all'articolo
15 del decreto del Ministro della sanita' in data 26 gennaio
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
78 del 3 aprile 2001.
TITOLO VI
ISTRUZIONE
CAPO I
PROFILI GENERALI
Art. 95
(Dati sensibili e giudiziari)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli articoli 20 e 21, le finalita' di istruzione e di
formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o
universitario, con particolare riferimento a quelle svolte
anche in forma integrata.
Art. 96
(Trattamento di dati relativi a studenti)
1. Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e
l'inserimento professionale, anche all'estero, le scuole e
gli istituti scolastici di istruzione secondaria, su
richiesta degli interessati, possono comunicare o
diffondere, anche a privati e per via telematica, dati
relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali, degli
studenti e altri dati personali diversi da quelli sensibili
o giudiziari, pertinenti in relazione alle predette
finalita' e indicati nell'informativa resa agli interessati
ai sensi dell'articolo 13. I dati possono essere
successivamente trattati esclusivamente per le predette
finalita'.
2. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 2, comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno
1998, n. 249, sulla tutela del diritto dello studente alla
riservatezza. Restano altresi' ferme le vigenti disposizioni
in materia di pubblicazione dell'esito degli esami mediante
affissione nell'albo dell'istituto e di rilascio di diplomi
e certificati.
TITOLO VII
TRATTAMENTO PER SCOPI STORICI, STATISTICI O SCIENTIFICI
CAPO I
PROFILI GENERALI
Art. 97
(Ambito applicativo)
1. Il presente titolo disciplina il trattamento dei dati
personali effettuato per scopi storici, statistici o
scientifici.
Art. 98
(Finalita' di rilevante interesse pubblico)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli articoli 20 e 21, le finalita' relative ai trattamenti
effettuati da soggetti pubblici:
a) per scopi storici, concernenti la conservazione,
l'ordinamento e la comunicazione dei documenti detenuti
negli archivi di Stato e negli archivi storici degli enti
pubblici, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in
materia di beni culturali e ambientali, come modificato dal
presente codice;
b) che fanno parte del sistema statistico nazionale (Sistan)
ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e
successive modificazioni;
c) per scopi scientifici.
Art. 99
(Compatibilita' tra scopi e durata del trattamento)
1. Il trattamento di dati personali effettuato per scopi
storici, statistici o scientifici e' considerato compatibile
con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in
precedenza raccolti o trattati.
2. Il trattamento di dati personali per scopi storici,
statistici o scientifici puo' essere effettuato anche oltre
il periodo di tempo necessario per conseguire i diversi
scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o
trattati.
3. Per scopi storici, statistici o scientifici possono
comunque essere conservati o ceduti ad altro titolare i dati
personali dei quali, per qualsiasi causa, e' cessato il
trattamento.
Art. 100
(Dati relativi ad attivita' di studio e ricerca)
1. Al fine di promuovere e sostenere la ricerca e la
collaborazione in campo scientifico e tecnologico i soggetti
pubblici, ivi comprese le universita' e gli enti di ricerca,
possono con autonome determinazioni comunicare e diffondere,
anche a privati e per via telematica, dati relativi ad
attivita' di studio e di ricerca, a laureati, dottori di
ricerca, tecnici e tecnologi, ricercatori, docenti, esperti
e studiosi, con esclusione di quelli sensibili o giudiziari.
2. Resta fermo il diritto dell'interessato di opporsi per
motivi legittimi ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera
a).
3. I dati di cui al presente articolo non costituiscono
documenti amministrativi ai sensi della legge 7 agosto 1990,
n. 241.
4. I dati di cui al presente articolo possono essere
successivamente trattati per i soli scopi in base ai quali
sono comunicati o diffusi.
CAPO II
TRATTAMENTO PER SCOPI STORICI
Art. 101
(Modalita' di trattamento)
1. I dati personali raccolti per scopi storici non possono
essere utilizzati per adottare atti o provvedimenti
amministrativi sfavorevoli all'interessato, salvo che siano
utilizzati anche per altre finalita' nel rispetto
dell'articolo 11.
2. I documenti contenenti dati personali, trattati per scopi
storici, possono essere utilizzati, tenendo conto della loro
natura, solo se pertinenti e indispensabili per il
perseguimento di tali scopi. I dati personali diffusi
possono essere utilizzati solo per il perseguimento dei
medesimi scopi.
3. I dati personali possono essere comunque diffusi quando
sono relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente
dall'interessato o attraverso suoi comportamenti in
pubblico.
Art. 102
(Codice di deontologia e di buona condotta)
1. Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12 la
sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona
condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le
societa' scientifiche e le associazioni professionali,
interessati al trattamento dei dati per scopi storici.
2. Il codice di deontologia e di buona condotta di cui al
comma 1 individua, in particolare:
a) le regole di correttezza e di non discriminazione nei
confronti degli utenti da osservare anche nella
comunicazione e diffusione dei dati, in armonia con le
disposizioni del presente codice applicabili ai trattamenti
di dati per finalita' giornalistiche o di pubblicazione di
articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche
nell'espressione artistica;
b) le particolari cautele per la raccolta, la consultazione
e la diffusione di documenti concernenti dati idonei a
rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti
riservati di tipo familiare, identificando casi in cui
l'interessato o chi vi abbia interesse e' informato
dall'utente della prevista diffusione di dati;
c) le modalita' di applicazione agli archivi privati della
disciplina dettata in materia di trattamento dei dati a
scopi storici, anche in riferimento all'uniformita' dei
criteri da seguire per la consultazione e alle cautele da
osservare nella comunicazione e nella diffusione.
Art. 103
(Consultazione di documenti conservati in archivi)
1. La consultazione dei documenti conservati negli archivi
di Stato, in quelli storici degli enti pubblici e in archivi
privati e' disciplinata dal decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di
beni culturali e ambientali, come modificato dal presente
codice.
CAPO III
TRATTAMENTO PER SCOPI STATISTICI O SCIENTIFICI
Art. 104
(Ambito applicativo e dati identificativi per scopi
statistici o scientifici)
1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai
trattamenti di dati per scopi statistici o, in quanto
compatibili, per scopi scientifici.
2. Agli effetti dell'applicazione del presente capo, in
relazione ai dati identificativi si tiene conto dell'insieme
dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal
titolare o da altri per identificare l'interessato, anche in
base alle conoscenze acquisite in relazione al progresso
tecnico.
Art. 105
(Modalita' di trattamento)
1. I dati personali trattati per scopi statistici o
scientifici non possono essere utilizzati per prendere
decisioni o provvedimenti relativamente all'interessato, ne'
per trattamenti di dati per scopi di altra natura.
2. Gli scopi statistici o scientifici devono essere
chiaramente determinati e resi noti all'interessato, nei
modi di cui all'articolo 13 anche in relazione a quanto
previsto dall'articolo 106, comma 2, lettera b), del
presente codice e dall'articolo 6-bis del
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive
modificazioni.
3. Quando specifiche circostanze individuate dai codici di
cui all'articolo 106 sono tali da consentire ad un soggetto
di rispondere in nome e per conto di un altro, in quanto
familiare o convivente, l'informativa all'interessato puo'
essere data anche per il tramite del soggetto rispondente.
4. Per il trattamento effettuato per scopi statistici o
scientifici rispetto a dati raccolti per altri scopi,
l'informativa all'interessato non e' dovuta quando richiede
uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato, se
sono adottate le idonee forme di pubblicita' individuate dai
codici di cui all'articolo 106.
Art. 106
(Codici di deontologia e di buona condotta)
1. Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12 la
sottoscrizione di uno o piu' codici di deontologia e di
buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi
comprese le societa' scientifiche e le associazioni
professionali, interessati al trattamento dei dati per scopi
statistici o scientifici.
2. Con i codici di cui al comma 1 sono individuati, tenendo
conto, per i soggetti gia' compresi nell'ambito del Sistema
statistico nazionale, di quanto gia' previsto dal decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive
modificazioni, e, per altri soggetti, sulla base di analoghe
garanzie, in particolare:
a) i presupposti e i procedimenti per documentare e
verificare che i trattamenti, fuori dai casi previsti dal
medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989, siano
effettuati per idonei ed effettivi scopi statistici o
scientifici;
b) per quanto non previsto dal presente codice, gli
ulteriori presupposti del trattamento e le connesse
garanzie, anche in riferimento alla durata della
conservazione dei dati, alle informazioni da rendere agli
interessati relativamente ai dati raccolti anche presso
terzi, alla comunicazione e diffusione, ai criteri selettivi
da osservare per il trattamento di dati identificativi, alle
specifiche misure di sicurezza e alle modalita' per la
modifica dei dati a seguito dell'esercizio dei diritti
dell'interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle
pertinenti raccomandazioni del Consiglio d'Europa;
c) l'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente
utilizzati dal titolare del trattamento o da altri per
identificare l'interessato, anche in relazione alle
conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
d) le garanzie da osservare ai fini dell'applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettera i), e
43, comma 1, lettera g), che permettono di prescindere dal
consenso dell'interessato, tenendo conto dei principi
contenuti nelle predette raccomandazioni;
e) modalita' semplificate per la prestazione del consenso
degli interessati relativamente al trattamento dei dati
sensibili; f) le regole di correttezza da osservare nella
raccolta dei dati e le istruzioni da impartire al personale
incaricato;
g) le misure da adottare per favorire il rispetto dei
principi di pertinenza e non eccedenza dei dati e delle
misure di sicurezza di cui all'articolo 31, anche in
riferimento alle cautele volte ad impedire l'accesso da
parte di persone fisiche che non sono incaricati e
l'identificazione non autorizzata degli interessati,
all'interconnessione dei sistemi informativi anche
nell'ambito del Sistema statistico nazionale e
all'interscambio di dati per scopi statistici o scientifici
da effettuarsi con enti ed uffici situati all'estero anche
sulla base delle garanzie previste dall'articolo 44, comma
1, lettera a);
h) l'impegno al rispetto di regole di condotta degli
incaricati che non sono tenuti in base alla legge al segreto
d'ufficio o professionale, tali da assicurare analoghi
livelli di sicurezza e di riservatezza.
Art. 107
(Trattamento di dati sensibili)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20 e fuori
dei casi di particolari indagini statistiche o di ricerca
scientifica previste dalla legge, il consenso
dell'interessato al trattamento di dati sensibili, quando e'
richiesto, puo' essere prestato con modalita' semplificate,
individuate dal codice di cui all'articolo 106 e
l'autorizzazione del Garante puo' essere rilasciata anche ai
sensi dell'articolo 40.
Art. 108
(Sistema statistico nazionale)
1. Il trattamento di dati personali da parte di soggetti che
fanno parte del Sistema statistico nazionale, oltre a quanto
previsto dal codice di deontologia e di buona condotta
sottoscritto ai sensi dell'articolo 106, comma 2, resta
inoltre disciplinato dal decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322, e successive modificazioni, in particolare per
quanto riguarda il trattamento dei dati sensibili indicati
nel programma statistico nazionale, l'informativa
all'interessato, l'esercizio dei relativi diritti e i dati
non tutelati dal segreto statistico ai sensi dell'articolo
9, comma 4, del medesimo decreto.
Art. 109
(Dati statistici relativi all'evento della nascita)
1. Per la rilevazione dei dati statistici relativi agli
eventi di nascita, compresi quelli relativi ai nati affetti
da malformazioni e ai nati morti, nonche' per i flussi di
dati anche da parte di direttori sanitari, si osservano,
oltre alle disposizioni di cui al decreto del Ministro della
sanita' 16 luglio 2001, n. 349, le modalita' tecniche
determinate dall'istituto nazionale della statistica,
sentito il Ministro della salute, dell'interno e il Garante.
Art. 110
(Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica)
1. Il consenso dell'interessato per il trattamento dei dati
idonei a rivelare lo stato di salute, finalizzato a scopi di
ricerca scientifica in campo medico, biomedico o
epidemiologico, non e' necessario quando la ricerca e'
prevista da un'espressa disposizione di legge che prevede
specificamente il trattamento, ovvero rientra in un
programma di ricerca biomedica o sanitaria previsto ai sensi
dell'articolo 12-bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, e per il quale sono decorsi quarantacinque
giorni dalla comunicazione al Garante ai sensi dell'articolo
39. Il consenso non e' inoltre necessario quando a causa di
particolari ragioni non e' possibile informare gli
interessati e il programma di ricerca e' oggetto di motivato
parere favorevole del competente comitato etico a livello
territoriale ed e' autorizzato dal Garante anche ai sensi
dell'articolo 40.
2. In caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai
sensi dell'articolo 7 nei riguardi dei trattamenti di cui al
comma 1, l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione
dei dati sono annotati senza modificare questi ultimi,
quando il risultato di tali operazioni non produce effetti
significativi sul risultato della ricerca.
TITOLO VIII
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE
CAPO I
PROFILI GENERALI
Art. 111
(Codice di deontologia e di buona condotta)
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la
sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona
condotta per i soggetti pubblici e privati interessati al
trattamento dei dati personali effettuato per finalita'
previdenziali o per la gestione del rapporto di lavoro,
prevedendo anche specifiche modalita' per l'informativa
all'interessato e per l'eventuale prestazione del consenso
relativamente alla pubblicazione degli annunci per finalita'
di occupazione di cui all'articolo 113, comma 3 e alla
ricezione di curricula contenenti dati personali anche
sensibili.
Art. 112
(Finalita' di rilevante interesse pubblico)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli articoli 20 e 21, le finalita' di instaurazione e
gestione da parte di soggetti pubblici di rapporti di lavoro
di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non
retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di
altre forme di impiego che non comportano la costituzione di
un rapporto di lavoro subordinato.
2. Tra i trattamenti effettuati per le finalita' di cui al
comma 1, si intendono ricompresi, in particolare, quelli
effettuati al fine di:
a) applicare la normativa in materia di collocamento
obbligatorio e assumere personale anche appartenente a
categorie protette;
b) garantire le pari opportunita';
c) accertare il possesso di particolari requisiti previsti
per l'accesso a specifici impieghi, anche in materia di
tutela delle minoranze linguistiche, ovvero la sussistenza
dei presupposti per la sospensione o la cessazione
dall'impiego o dal servizio, il trasferimento di sede per
incompatibilita' e il conferimento di speciali abilitazioni;
d) adempiere ad obblighi connessi alla definizione dello
stato giuridico ed economico, ivi compreso il riconoscimento
della causa di servizio o dell'equo indennizzo, nonche' ad
obblighi retributivi, fiscali o contabili, relativamente al
personale in servizio o in quiescenza, ivi compresa la
corresponsione di premi e benefici assistenziali;
e) adempiere a specifici obblighi o svolgere compiti
previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza
del lavoro o di sicurezza o salute della popolazione,
nonche' in materia sindacale;
f) applicare, anche da parte di enti previdenziali ed
assistenziali, la normativa in materia di previdenza ed
assistenza ivi compresa quella integrativa, anche in
applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, riguardo alla
comunicazione di dati, anche mediante reti di comunicazione
elettronica, agli istituti di patronato e di assistenza
sociale, alle associazioni di categoria e agli ordini
professionali che abbiano ottenuto il consenso
dell'interessato ai sensi dell'articolo 23 in relazione a
tipi di dati individuati specificamente;
g) svolgere attivita' dirette all'accertamento della
responsabilita' civile, disciplinare e contabile ed
esaminare i ricorsi amministrativi in conformita' alle norme
che regolano le rispettive materie;
h) comparire in giudizio a mezzo di propri rappresentanti o
partecipare alle procedure di arbitrato o di conciliazione
nei casi previsti dalla legge o dai contratti collettivi di
lavoro;
i) salvaguardare la vita o l'incolumita' fisica
dell'interessato o di terzi;
l) gestire l'anagrafe dei pubblici dipendenti e applicare la
normativa in materia di assunzione di incarichi da parte di
dipendenti pubblici, collaboratori e consulenti;
m) applicare la normativa in materia di incompatibilita' e
rapporti di lavoro a tempo parziale;
n) svolgere l'attivita' di indagine e ispezione presso
soggetti pubblici;
o) valutare la qualita' dei servizi resi e dei risultati
conseguiti.
3. La diffusione dei dati di cui alle lettere m), n) ed o)
del comma 2 e' consentita in forma anonima e, comunque, tale
da non consentire l'individuazione dell'interessato.
CAPO II
ANNUNCI DI LAVORO E DATI RIGUARDANTI PRESTATORI DI LAVORO
Art. 113
(Raccolta di dati e pertinenza)
1. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 8 della legge
20 maggio 1970, n. 300.
CAPO III
DIVIETO DI CONTROLLO A DISTANZA E TELELAVORO
Art. 114
(Controllo a distanza)
1. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 4 della legge
20 maggio 1970, n. 300.
Art. 115
(Telelavoro e lavoro a domicilio)
1. Nell'ambito del rapporto di lavoro domestico e del
telelavoro il datore di lavoro e' tenuto a garantire al
lavoratore il rispetto della sua personalita' e della sua
liberta' morale.
2. Il lavoratore domestico e' tenuto a mantenere la
necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce alla
vita familiare.
CAPO IV
ISTITUTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE
Art. 116
(Conoscibilita' di dati su mandato dell'interessato)
1. Per lo svolgimento delle proprie attivita' gli istituti
di patronato e di assistenza sociale, nell'ambito del
mandato conferito dall'interessato, possono accedere alle
banche di dati degli enti eroganti le prestazioni, in
relazione a tipi di dati individuati specificamente con il
consenso manifestato ai sensi dell'articolo 23.
2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
stabilisce con proprio decreto le linee-guida di apposite
convenzioni da stipulare tra gli istituti di patronato e di
assistenza sociale e gli enti eroganti le prestazioni.
TITOLO IX
SISTEMA BANCARIO, FINANZIARIO ED ASSICURATIVO
CAPO I
SISTEMI INFORMATIVI
Art. 117
(Affidabilita' e puntualita' nei pagamenti)
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la
sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona
condotta per il trattamento dei dati personali effettuato
nell'ambito di sistemi informativi di cui sono titolari
soggetti privati, utilizzati a fini di concessione di
crediti al consumo o comunque riguardanti l'affidabilita' e
la puntualita' nei pagamenti da parte degli interessati,
individuando anche specifiche modalita' per garantire la
comunicazione di dati personali esatti e aggiornati nel
rispetto dei diritti dell'interessato.
Art. 118
(Informazioni commerciali)
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la
sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona
condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a
fini di informazione commerciale, prevedendo anche, in
correlazione con quanto previsto dall' articolo 13, comma 5,
modalita' semplificate per l'informativa all'interessato e
idonei meccanismi per garantire la qualita' e l'esattezza
dei dati raccolti e comunicati.
Art. 119
(Dati relativi al comportamento debitorio)
1. Con il codice di deontologia e di buona condotta di cui
all'articolo 118 sono altresi' individuati termini
armonizzati di conservazione dei dati personali contenuti,
in particolare, in banche di dati, registri ed elenchi
tenuti da soggetti pubblici e privati, riferiti al
comportamento debitorio dell'interessato nei casi diversi da
quelli disciplinati nel codice di cui all'articolo 117,
tenendo conto della specificita' dei trattamenti nei diversi
ambiti.
Art. 120
(Sinistri)
1. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e
di interesse collettivo (ISVAP) definisce con proprio
provvedimento le procedure e le modalita' di funzionamento
della banca di dati dei sinistri istituita per la
prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel
settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a
motore immatricolati in Italia, stabilisce le modalita' di
accesso alle informazioni raccolte dalla banca dati per gli
organi giudiziari e per le pubbliche amministrazioni
competenti in materia di prevenzione e contrasto di
comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni
obbligatorie, nonche' le modalita' e i limiti per l'accesso
alle informazioni da parte delle imprese di assicurazione.
2. Il trattamento e la comunicazione ai soggetti di cui al
comma 1 dei dati personali sono consentiti per lo
svolgimento delle funzioni indicate nel medesimo comma.
3. Per quanto non previsto dal presente articolo si
applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 5-quater,
del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, e
successive modificazioni.
TITOLO X
COMUNICAZIONI ELETTRONICHE
CAPO I
SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA
Art. 121
(Servizi interessati)
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al
trattamento dei dati personali connesso alla fornitura di
servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico
su reti pubbliche di comunicazioni.
Art. 122
(Informazioni raccolte nei riguardi dell'abbonato o
dell'utente)
1. Salvo quanto previsto dal comma 2, e' vietato l'uso di
una rete di comunicazione elettronica per accedere a
informazioni archiviate nell'apparecchio terminale di un
abbonato o di un utente, per archiviare informazioni o per
monitorare le operazioni dell'utente.
2. Il codice di deontologia di cui all'articolo 133
individua i presupposti e i limiti entro i quali l'uso della
rete nei modi di cui al comma 1, per determinati scopi
legittimi relativi alla memorizzazione tecnica per il tempo
strettamente necessario alla trasmissione della
comunicazione o a fornire uno specifico servizio richiesto
dall'abbonato a dall'utente, e' consentito al fornitore del
servizio di comunicazione elettronica nei riguardi
dell'abbonato e dell'utente che abbiano espresso il consenso
sulla base di una previa informativa ai sensi dell'articolo
13 che indichi analiticamente, in modo chiaro e preciso, le
finalita' e la durata del trattamento.
Art. 123
(Dati relativi al traffico)
1. I dati relativi al traffico riguardanti abbonati ed
utenti trattati dal fornitore di una rete pubblica di
comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico sono cancellati o resi anonimi
quando non sono piu' necessari ai fini della trasmissione
della comunicazione elettronica, fatte salve le disposizioni
dei commi 2, 3 e 5.
2. Il trattamento dei dati relativi al traffico strettamente
necessari a fini di fatturazione per l'abbonato, ovvero di
pagamenti in caso di interconnessione, e' consentito al
fornitore, a fini di documentazione in caso di contestazione
della fattura o per la pretesa del pagamento, per un periodo
non superiore a sei mesi, salva l'ulteriore specifica
conservazione necessaria per effetto di una contestazione
anche in sede giudiziale.
3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico puo' trattare i dati di cui al comma
2 nella misura e per la durata necessarie a fini di
commercializzazione di servizi di comunicazione elettronica
o per la fornitura di servizi a valore aggiunto, solo se
l'abbonato o l'utente cui i dati si riferiscono hanno
manifestato il proprio consenso, che e' revocabile in ogni
momento.
4. Nel fornire l'informativa di cui all'articolo 13 il
fornitore del servizio informa l'abbonato o l'utente sulla
natura dei dati relativi al traffico che sono sottoposti a
trattamento e sulla durata del medesimo trattamento ai fini
di cui ai commi 2 e 3.
5. Il trattamento dei dati personali relativi al traffico e'
consentito unicamente ad incaricati del trattamento che
operano ai sensi dell'articolo 30 sotto la diretta autorita'
del fornitore del servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore
della rete pubblica di comunicazioni e che si occupano della
fatturazione o della gestione del traffico, di analisi per
canto di clienti, dell'accertamento di frodi, o della
commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica
o della prestazione dei servizi a valore aggiunto. Il
trattamento e' limitato a quanto e' strettamente necessario
per lo svolgimento di tali attivita' e deve assicurare
l'identificazione dell'incaricato che accede ai dati anche
mediante un'operazione di interrogazione automatizzata.
6. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni puo'
ottenere i dati relativi alla fatturazione o al traffico
necessari ai fini della risoluzione di controversie
attinenti, in particolare, all'interconnessione o alla
fatturazione.
Art. 124
(Fatturazione dettagliata)
1. L'abbonato ha diritto di ricevere in dettaglio, a
richiesta e senza alcun aggravio di spesa, la dimostrazione
degli elementi che compongono la fattura relativi, in
particolare, alla data e all'ora di inizio della
conversazione, al numero selezionato, al tipo di
numerazione, alla localita', alla durata e al numero di
scatti addebitati per ciascuna conversazione.
2. Il fornitore del servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico e' tenuto ad abilitare l'utente ad
effettuare comunicazioni e a richiedere servizi da qualsiasi
terminale, gratuitamente ed in modo agevole, avvalendosi per
il pagamento di modalita' alternative alla fatturazione,
anche impersonali, quali carte di credito o di debito o
carte prepagate.
3. Nella documentazione inviata all'abbonato relativa alle
comunicazioni effettuate non sono evidenziati i servizi e le
comunicazioni di cui al comma 2, ne' le comunicazioni
necessarie per attivare le modalita' alternative alla
fatturazione.
4. Nella fatturazione all'abbonato non sono evidenziate le
ultime tre cifre dei numeri chiamati. Ad esclusivi fini di
specifica contestazione dell'esattezza di addebiti
determinati o riferiti a periodi limitati, l'abbonato puo'
richiedere la comunicazione dei numeri completi delle
comunicazioni in questione.
5. Il Garante, accertata l'effettiva disponibilita' delle
modalita' di cui al comma 2, puo' autorizzare il fornitore
ad indicare nella fatturazione i numeri completi delle
comunicazioni.
Art. 125
(Identificazione della linea)
1. Se e' disponibile la presentazione dell'identificazione
della linea chiamante, il fornitore del servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura
all'utente chiamante la possibilita' di impedire,
gratuitamente e mediante una funzione semplice, la
presentazione dell'identificazione della linea chiamante,
chiamata per chiamata. L'abbonato chiamante deve avere tale
possibilita' linea per linea.
2. Se e' disponibile la presentazione dell'identificazione
della linea chiamante, il fornitore del servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura
all'abbonato chiamato la possibilita' di impedire,
gratuitamente e mediante una funzione semplice, la
presentazione dell'identificazione delle chiamate entranti.
3. Se e' disponibile la presentazione dell'identificazione
della linea chiamante e tale indicazione avviene prima che
la comunicazione sia stabilita, il fornitore del servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura
all'abbonato chiamato la possibilita', mediante una funzione
semplice e gratuita, di respingere le chiamate entranti se
la presentazione dell'identificazione della linea chiamante
e' stata eliminata dall'utente o abbonato chiamante.
4. Se e' disponibile la presentazione dell'identificazione
della linea collegata, il fornitore del servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura
all'abbonato chiamato la possibilita' di impedire,
gratuitamente e mediante una funzione semplice, la
presentazione dell'identificazione della linea collegata
all'utente chiamante.
5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle
chiamate dirette verso Paesi non appartenenti all'unione
europea. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si
applicano anche alle chiamate provenienti da tali Paesi.
6. Se e' disponibile la presentazione dell'identificazione
della linea chiamante o di quella collegata, il fornitore
del servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico informa gli abbonati e gli utenti dell'esistenza di
tale servizio e delle possibilita' previste ai commi 1, 2, 3
e 4.
Art. 126
(Dati relativi all'ubicazione)
1. I dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi
al traffico, riferiti agli utenti o agli abbonati di reti
pubbliche di comunicazione o di servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico, possono essere trattati
solo se anonimi o se l'utente o l'abbonato ha manifestato
previamente il proprio consenso, revocabile in ogni momento,
e nella misura e per la durata necessari per la fornitura
del servizio a valore aggiunto richiesto.
2. Il fornitore del servizio, prima di richiedere il
consenso, informa gli utenti e gli abbonati sulla natura dei
dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al
traffico che saranno sottoposti al trattamento, sugli scopi
e sulla durata di quest'ultimo, nonche' sull'eventualita'
che i dati siano trasmessi ad un terzo per la prestazione
del servizio a valore aggiunto.
3. L'utente e l'abbonato che manifestano il proprio consenso
al trattamento dei dati relativi all'ubicazione, diversi dai
dati relativi al traffico, conservano il diritto di
richiedere, gratuitamente e mediante una funzione semplice,
l'interruzione temporanea del trattamento di tali dati per
ciascun collegamento alla rete o per ciascuna trasmissione
di comunicazioni.
4. Il trattamento dei dati relativi all'ubicazione diversi
dai dati relativi al traffico, ai sensi dei commi 1 , 2 e 3,
e' consentito unicamente ad incaricati del trattamento che
operano ai sensi dell'articolo 30, sono la diretta autorita'
del fornitore del servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore
della rete pubblica di comunicazioni o del terzo che
fornisce il servizio a valore aggiunto. Il trattamento e'
limitato a quanto e' strettamente necessario per la
fornitura del servizio a valore aggiunto e deve assicurare
l'identificazione dell'incaricato che accede ai dati anche
mediante un'operazione di interrogazione automatizzata.
Art. 127
(Chiamate di disturbo e di emergenza)
1. L'abbonato che riceve chiamate di disturbo puo'
richiedere che il fornitore della rete pubblica di
comunicazioni o del servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico renda temporaneamente inefficace la
soppressione della presentazione dell'identificazione della
linea chiamante e conservi i dati relativi alla provenienza
della chiamata ricevuta. L'inefficacia della soppressione
puo' essere disposta per i soli orari durante i quali si
verificano le chiamate di disturbo e per un periodo non
superiore a quindici giorni.
2. La richiesta formulata per iscritto dall'abbonato
specifica le modalita' di ricezione delle chiamate di
disturbo e nel caso in cui sia preceduta da una richiesta
telefonica e' inoltrata entro quarantotto ore.
3. I dati conservati ai sensi del comma 1 possono essere
comunicati all'abbonato che dichiari di utilizzarli per
esclusive finalita' di tutela rispetto a chiamate di
disturbo. Per i servizi di cui al comma 1 il fornitore
assicura procedure trasparenti nei confronti degli abbonati
e puo' richiedere un contributo spese non superiore ai costi
effettivamente sopportati.
4. Il fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di
un servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico predispone procedure trasparenti per garantire,
linea per linea, l'inefficacia della soppressione
dell'identificazione della linea chiamante, nonche', ove
necessario, il trattamento dei dati relativi all'ubicazione,
nonostante il rifiuto o il mancato consenso temporanei
dell'abbonato o dell'utente, da parte dei servizi abilitati
in base alla legge a ricevere chiamate d'emergenza. I
servizi sono individuati con decreto del Ministro delle
comunicazioni, sentiti il Garante e l'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni.
Art. 128
(Trasferimento automatico della chiamata)
1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico adotta le misure necessarie per
consentire a ciascun abbonato, gratuitamente e mediante una
funzione semplice, di poter bloccare il trasferimento
automatico delle chiamate verso il proprio terminale
effettuato da terzi.
Art. 129
(Elenchi di abbonati)
1. Il Garante individua con proprio provvedimento, in
cooperazione con l'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni ai sensi dell'articolo 154, comma 3, e in
conformita' alla normativa comunitaria, le modalita' di
inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali
relativi agli abbonati negli elenchi cartacei o elettronici
a disposizione del pubblico, anche in riferimento ai dati
gia' raccolti prima della data di entrata in vigore del
presente codice.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 individua idonee
modalita' per la manifestazione del consenso all'inclusione
negli elenchi e, rispettivamente, all'utilizzo dei dati per
le finalita' di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), in
base al principio della massima semplificazione delle
modalita' di inclusione negli elenchi a fini di mera ricerca
dell'abbonato per comunicazioni interpersonali, e del
consenso specifico ed espresso qualora il trattamento esuli
da tali fini, nonche' in tema di verifica, rettifica o
cancellazione dei dati senza oneri.
Art. 130
(Comunicazioni indesiderate)
1. L'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza
l'intervento di un operatore per l'invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale e'
consentito con il consenso dell'interessato.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle
comunicazioni elettroniche, effettuate per le finalita' ivi
indicate, mediante posta elettronica, telefax, messaggi del
tipo Mms(Multimedia Messaging Service) o Sms
(Short Message Service) o di altro tipo.
3. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, ulteriori
comunicazioni per le finalita' di cui ai medesimi commi
effettuate con mezzi diversi da quelli ivi indicati, sono
consentite ai sensi degli articoli 23 e 24.
4. Fatto salvo quanto previsto nel comma 1 , se il titolare
del trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di
propri prodotti o servizi, le coordinate di posta
elettronica fornite dall'interessato nel contesto della
vendita di un prodotto o di un servizio, puo' non richiedere
il consenso dell'interessato, sempre che si tratti di
servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e
l'interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale
uso, inizialmente o in occasione di successive
comunicazioni. L'interessato, al momento della raccolta e in
occasione dell'invio di ogni comunicazione effettuata per le
finalita' di cui al presente comma, e' informato della
possibilita' di opporsi in ogni momento al trattamento, in
maniera agevole e gratuitamente.
5. E' vietato in ogni caso l'invio di comunicazioni per le
finalita' di cui al comma 1 o, comunque, a scopo
promozionale, effettuato camuffando o celando l'identita'
del mittente o senza fornire un idoneo recapito presso il
quale l'interessato possa esercitare i diritti di cui
all'articolo 7.
6. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui
al presente articolo il Garante puo', provvedendo ai sensi
dell'articolo 143, comma 1, lettera b), altresi' prescrivere
a fornitori di servizi di comunicazione elettronica di
adottare procedure di filtraggio o altre misure praticabili
relativamente alle coordinate di posta elettronica da cui
sono stati inviate le comunicazioni.
Art. 131
(Informazioni ad abbonati e utenti)
1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico informa l'abbonato e, ove possibile,
l'utente circa la sussistenza di situazioni che permettono
di apprendere in modo non intenzionale il contenuto di
comunicazioni o conversazioni da parte di soggetti ad esse
estranei.
2. L'abbonato informa l'utente quando il contenuto delle
comunicazioni o conversazioni puo' essere appreso da altri a
causa del tipo di apparecchiature terminali utilizzate o del
collegamento realizzato tra le stesse presso la sede
dell'abbonato medesimo.
3. L'utente informa l'altro utente quando, nel corso della
conversazione, sono utilizzati dispositivi che consentono
l'ascolto della conversazione stessa da parte di altri
soggetti.
Art. 132
(Conservazione di dati di traffico per altre finalita)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 123, comma
2, i dati relativi al traffico telefonico sono conservati
dal fornitore per trenta mesi, per finalita' di accertamento
e repressione di reati, secondo le modalita' individuate con
decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i
Ministri dell'interno e delle comunicazioni, e su conforme
parere del Garante.
CAPO II
INTERNET E RETI TELEMATICHE
Art. 133
(Codice di deontologia e di buona condotta)
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la
sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona
condotta per il trattamento dei dati personali effettuato da
fornitori di servizi di comunicazione e informazione offerti
mediante reti di comunicazione elettronica, con particolare
riguardo ai criteri per assicurare ed uniformare una piu'
adeguata informazione e consapevolezza degli utenti delle
reti di comunicazione elettronica gestite da soggetti
pubblici e privati rispetto ai tipi di dati personali
trattati e alle modalita' del loro trattamento, in
particolare attraverso informative fornite in linea in modo
agevole e interattivo, per favorire una piu' ampia
trasparenza e correttezza nei confronti dei medesimi utenti
e il pieno rispetto dei principi di cui all'articolo 11,
anche ai fini dell'eventuale rilascio di certificazioni
attestanti la qualita' delle modalita' prescelte e il
livello di sicurezza assicurato.
CAPO III
VIDEOSORVEGLIANZA
Art. 134
(Codice di deontologia e di buona condotta)
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la
sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona
condotta per il trattamento dei dati personali effettuato
con strumenti elettronici di rilevamento di immagini,
prevedendo specifiche modalita' di trattamento e forme
semplificate di informativa all'interessato per garantire la
liceita' e la correttezza anche in riferimento a quanto
previsto dall'articolo 11.
TITOLO XI
LIBERE PROFESSIONI E INVESTIGAZIONE PRIVATA
CAPO I
PROFILI GENERALI
Art. 135
(Codice di deontologia e di buona condotta)
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la
sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona
condotta per il trattamento dei dati personali effettuato
per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui
alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o per far valere o
difendere un diritto in sede giudiziaria, in particolare da
liberi professionisti o da soggetti che esercitano
un'attivita' di investigazione privata autorizzata in
conformita' alla legge.
TITOLO XII
GIORNALISMO ED ESPRESSIONE LETTERARIA ED ARTISTICA
CAPO I
PROFILI GENERALI
Art. 136
(Finalita' giornalistiche e altre manifestazioni del
pensiero)
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al
trattamento:
a) effettuato nell'esercizio della professione di
giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative
finalita';
b) effettuato dai soggetti iscritti nell'elenco dei
pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui agli
articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69;
c) temporaneo finalizzato esclusivamente alla pubblicazione
o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre
manifestazioni del pensiero anche nell'espressione
artistica.
Art. 137
(Disposizioni applicabili)
1. Ai trattamenti indicati nell'articolo 136 non si
applicano le disposizioni del presente codice relative:
a) all'autorizzazione del Garante prevista dall'articolo 26;
b) alle garanzie previste dall'articolo 27 per i dati
giudiziari;
c) al trasferimento dei dati all'estero, contenute nel
Titolo VII della Parte I.
2. Il trattamento dei dati di cui al comma 1 e' effettuato
anche senza il consenso dell'interessato previsto dagli
articoli 23 e 26.
3. In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le
finalita' di cui all'articolo 136 restano fermi i limiti del
diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'articolo
2 e, in particolare, quello dell'essenzialita'
dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.
Possono essere trattati i dati personali relativi a
circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati
o attraverso loro comportamenti in pubblico.
Art. 138
(Segreto professionale)
1. In caso di richiesta dell'interessato di conoscere
l'origine dei dati personali ai sensi dell'articolo 7, comma
2, lettera a) restano ferme le norme sul segreto
professionale degli esercenti la professione di giornalista,
limitatamente alla fonte della notizia.
CAPO II
CODICE DI DEONTOLOGIA
Art. 139
(Codice di deontologia relativo ad attivita'
giornalistiche)
1. Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12 l'adozione
da parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti
di un codice di deontologia relativo al trattamento dei dati
di cui all'articolo 136, che prevede misure ed accorgimenti
a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei
dati, in particolare per quanto riguarda quelli idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Il codice
puo' anche prevedere forme semplificate per le informative
di cui all'articolo 13.
2. Nella fase di formazione del codice, ovvero
successivamente, il Garante, in cooperazione con il
Consiglio, prescrive eventuali misure e accorgimenti a
garanzia degli interessati, che il Consiglio e' tenuto a
recepire.
3. Il codice o le modificazioni od integrazioni al codice di
deontologia che non sono adottati dal Consiglio entro sei
mesi dalla proposta del Garante sono adottati in via
sostitutiva dal Garante e sono efficaci sino a quando
diviene efficace una diversa disciplina secondo la procedura
di cooperazione.
4. Il codice e le disposizioni di modificazione ed
integrazione divengono efficaci quindici giorni dopo la loro
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai
sensi dell'articolo 12.
5. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel
codice di deontologia, il Garante puo' vietare il
trattamento ai sensi dell'articolo 143, comma 1 , lettera
c).
TITOLO XIII
MARKETING DIRETTO
CAPO I
PROFILI GENERALI
Art. 140
(Codice di deontologia e di buona condotta)
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la
sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona
condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a
fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o
di comunicazione commerciale, prevedendo anche, per i casi
in cui il trattamento non presuppone il consenso
dell'interessato, forme semplificate per manifestare e
rendere meglio conoscibile l'eventuale dichiarazione di non
voler ricevere determinate comunicazioni.
PARTE III
TUTELA DELL'INTERESSATO E SANZIONI
TITOLO I
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE
CAPO I
TUTELA DINANZI AL GARANTE
SEZIONE I
PRINCIPI GENERALI
Art. 141
(Forme di tutela)
1. L'interessato puo' rivolgersi al Garante:
a) mediante reclamo circostanziato nei modi previsti
dall'articolo 142, per rappresentare una violazione della
disciplina rilevante in materia di trattamento di dati
personali;
b) mediante segnalazione, se non e' possibile presentare un
reclamo circostanziato ai sensi della lettera a), al fine di
sollecitare un controllo da parte del Garante sulla
disciplina medesima;
c) mediante ricorso, se intende far valere gli specifici
diritti di cui all'articolo 7 secondo le modalita' e per
conseguire gli effetti previsti nella sezione III del
presente capo.
SEZIONE II
TUTELA AMMINISTRATIVA
Art. 142
(Proposizione dei reclami)
1. Il reclamo contiene un'indicazione per quanto possibile
dettagliata dei fatti e delle circostanze su cui si fonda,
delle disposizioni che si presumono violate e delle misure
richieste, nonche' gli estremi identificativi del titolare,
del responsabile, ove conosciuto, e dell'istante.
2. Il reclamo e' sottoscritto dagli interessati, o da
associazioni che li rappresentano anche ai sensi
dell'articolo 9, comma 2, ed e' presentato al Garante senza
particolari formalita'. Il reclamo reca in allegato la
documentazione utile al fini della sua valutazione e
l'eventuale procura, e indica un recapito per l'invio di
comunicazioni anche tramite posta elettronica, telefax o
telefono.
3. Il Garante puo' predisporre un modello per il reclamo da
pubblicare nel Bollettino e di cui favorisce la
disponibilita' con strumenti elettronici.
Art. 143
(Procedimento per i reclami)
1. Esaurita l'istruttoria preliminare, se il reclamo non e'
manifestamente infondato e sussistono i presupposti per
adottare un provvedimento, il Garante, anche prima della
definizione del procedimento:
a) prima di prescrivere le misure di cui alla lettera b),
ovvero il divieto o il blocco ai sensi della lettera c),
puo' invitare il titolare, anche in contraddittorio con
l'interessato, ad effettuare il blocco spontaneamente;
b) prescrive al titolare le misure opportune o necessarie
per rendere il trattamento conforme alle disposizioni
vigenti;
c) dispone il blocco o vieta, in tutto o in parte, il
trattamento che risulta illecito o non corretto anche per
effetto della mancata adozione delle misure necessarie di
cui alla lettera b), oppure quando, in considerazione della
natura dei dati o, comunque, delle modalita' del trattamento
o degli effetti che esso puo' determinare, vi e' il concreto
rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno
o piu' interessati;
d) puo' vietare in tutto o in parte il trattamento di dati
relativi a singoli soggetti o a categorie di soggetti che si
pone in contrasto con rilevanti interessi della
collettivita'.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana se i
relativi destinatari non sono facilmente identificabili per
il numero o per la complessita' degli accertamenti.
Art. 144
(Segnalazioni)
1. I provvedimenti di cui all'articolo 143 possono essere
adottati anche a seguito delle segnalazioni di cui
all'articolo 141, comma 1, lettera b), se e' avviata
un'istruttoria preliminare e anche prima della definizione
del procedimento.
SEZIONE III
TUTELA ALTERNATIVA A QUELLA GIURISDIZIONALE
Art. 145
(Ricorsi)
1. I diritti di cui all'articolo 7 possono essere fatti
valere dinanzi all'autorita' giudiziaria o con ricorso al
Garante.
2. Il ricorso al Garante non puo' essere proposto se, per il
medesimo oggetto e tra le stesse parti, e' stata gia' adita
l'autorita' giudiziaria.
3. La presentazione del ricorso al Garante rende
improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorita'
giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto.
Art. 146
(Interpello preventivo)
1. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe
taluno a pregiudizio imminente ed irreparabile, il ricorso
al Garante puo' essere proposto solo dopo che e' stata
avanzata richiesta sul medesimo oggetto al titolare o al
responsabile ai sensi dell'articolo 8, comma 1, e sono
decorsi i termini previsti dal presente articolo, ovvero e'
stato opposto alla richiesta un diniego anche parziale.
2. Il riscontro alla richiesta da parte del titolare o del
responsabile e' fornito entro quindici giorni dal suo
ricevimento.
3. Entro il termine di cui al comma 2, se le operazioni
necessarie per un integrale riscontro alla richiesta sono di
particolare complessita', ovvero ricorre altro giustificato
motivo, il titolare o il responsabile ne danno comunicazione
all'interessato. In tal caso, il termine per l'integrale
riscontro e' di trenta giorni dal ricevimento della
richiesta medesima.
Art. 147
(Presentazione del ricorso)
1. Il ricorso e' proposto nei confronti del titolare e
indica:
a) gli estremi identificativi del ricorrente, dell'eventuale
procuratore speciale, del titolare e, ove conosciuto, del
responsabile eventualmente designato per il riscontro
all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui
all'articolo 7;
b) la data della richiesta presentata al titolare o al
responsabile ai sensi dell'articolo 8, comma 1, oppure del
pregiudizio imminente ed irreparabile che permette di
prescindere dalla richiesta medesima;
c) gli elementi posti a fondamento della domanda;
d) il provvedimento richiesto al Garante;
e) il domicilio eletto ai fini del procedimento.
2. Il ricorso e' sottoscritto dal ricorrente o dal
procuratore speciale e reca in allegato:
a) la copia della richiesta rivolta al titolare o al
responsabile ai sensi dell'articolo 8, comma 1;
b) l'eventuale procura;
c) la prova del versamento dei diritti di segreteria.
3. Al ricorso e' unita, altresi', la documentazione utile ai
fini della sua valutazione e l'indicazione di un recapito
per l'invio di comunicazioni al ricorrente o al procuratore
speciale mediante posta elettronica, telefax o telefono.
4. Il ricorso e' rivolto al Garante e la relativa
sottoscrizione e' autenticata. L'autenticazione non e'
richiesta se la sottoscrizione e' apposta presso l'Ufficio
del Garante o da un procuratore speciale iscritto all'albo
degli avvocati al quale la procura e' conferita ai sensi
dell'articolo 83 del codice di procedura civile, ovvero con
firma digitale in conformita' alla normativa vigente.
5. Il ricorso e' validamente proposto solo se e' trasmesso
con plico raccomandato, oppure per via telematica osservando
le modalita' relative alla sottoscrizione con firma digitale
e alla conferma del ricevimento prescritte ai sensi
dell'articolo 38, comma 2, ovvero presentato direttamente
presso l'Ufficio del Garante.
Art. 148
(Inammissibilita' del ricorso)
1. Il ricorso e' inammissibile:
a) se proviene da un soggetto non legittimato;
b) in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli
articoli 145 e 146;
c) se difetta di taluno degli elementi indicati
nell'articolo 147, commi 1 e 2, salvo che sia regolarizzato
dal ricorrente o dal procuratore speciale anche su invito
dell'Ufficio del Garante ai sensi del comma 2, entro sette
giorni dalla data della sua presentazione o della ricezione
dell'invito. In tale caso, il ricorso si considera
presentato al momento in cui il ricorso regolarizzato
perviene all'Ufficio.
2. Il Garante determina i casi in cui e' possibile la
regolarizzazione del ricorso.
Art. 149
(Procedimento relativo al ricorso)
1. Fuori dei casi in cui e' dichiarato inammissibile o
manifestamente infondato, il ricorso e' comunicato al
titolare entro tre giorni a cura dell'Ufficio del Garante,
con invito ad esercitare entro dieci giorni dal suo
ricevimento la facolta' di comunicare al ricorrente e
all'Ufficio la propria eventuale adesione spontanea.
L'invito e' comunicato al titolare per il tramite del
responsabile eventualmente designato per il riscontro
all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui
all'articolo 7, ove indicato nel ricorso.
2. In caso di adesione spontanea e' dichiarato non luogo a
provvedere. Se il ricorrente lo richiede, e' determinato in
misura forfettaria l'ammontare delle spese e dei diritti
inerenti al ricorso, posti a carico della controparte o
compensati per giusti motivi anche parzialmente.
3. Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il
responsabile di cui al comma 1 e l'interessato hanno diritto
di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore
speciale, e hanno facolta' di presentare memorie o
documenti. A tal fine l'invito di cui al comma 1 e'
trasmesso anche al ricorrente e reca l'indicazione del
termine entro il quale il titolare, il medesimo responsabile
e l'interessato possono presentare memorie e documenti,
nonche' della data in cui tali soggetti possono essere
sentiti in contraddittorio anche mediante idonea tecnica
audiovisiva.
4. Nel procedimento il ricorrente puo' precisare la domanda
nei limiti di quanto chiesto con il ricorso o a seguito di
eccezioni formulate dal titolare.
5. Il Garante puo' disporre, anche d'ufficio, l'espletamento
di una o piu' perizie. Il provvedimento che le dispone
precisa il contenuto dell'incarico e il termine per la sua
esecuzione, ed e' comunicato alle parti le quali possono
presenziare alle operazioni personalmente o tramite
procuratori o consulenti designati. Il provvedimento dispone
inoltre in ordine all'anticipazione delle spese della
perizia.
6. Nel procedimento, il titolare e il responsabile di cui al
comma 1 possono essere assistiti da un procuratore o da
altra persona di fiducia.
7. Se gli accertamenti risultano particolarmente complessi o
vi e' l'assenso delle parti il termine di sessanta giorni di
cui all'articolo 150, comma 2, puo' essere prorogato per un
periodo non superiore ad ulteriori quaranta giorni.
8. Il decorso dei termini previsti dall'articolo 150, comma
2 e dall'articolo 151 e' sospeso di diritto dal 1 agosto al
15 settembre di ciascun anno e riprende a decorrere dalla
fine del periodo di sospensione. Se il decorso ha inizio
durante tale periodo, l'inizio stesso e' differito alla fine
del periodo medesimo. La sospensione non opera nei casi in
cui sussiste il pregiudizio di cui all'articolo 146, comma
1, e non preclude l'adozione dei provvedimenti di cui
all'articolo 150, comma 1.
Art. 150
(Provvedimenti a seguito del ricorso)
1. Se la particolarita' del caso lo richiede, il Garante
puo' disporre in via provvisoria il blocco in tutto o in
parte di taluno dei dati, ovvero l'immediata sospensione di
una o piu' operazioni del trattamento. Il provvedimento puo'
essere adottato anche prima della comunicazione del ricorso
ai sensi dell'articolo 149, comma 1, e cessa di avere ogni
effetto se non e' adottata nei termini la decisione di cui
al comma 2. Il medesimo provvedimento e' impugnabile
unitamente a tale decisione.
2. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene
fondato il ricorso, ordina al titolare, con decisione
motivata, la cessazione del comportamento illegittimo,
indicando le misure necessarie a tutela dei diritti
dell'interessato e assegnando un termine per la loro
adozione. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi sessanta
giorni dalla data di presentazione, equivale a rigetto.
3. Se vi e' stata previa richiesta di taluna delle parti, il
provvedimento che definisce il procedimento determina in
misura forfettaria l'ammontare delle spese e dei diritti
inerenti al ricorso, posti a carico, anche in parte, del
soccombente o compensati anche parzialmente per giusti
motivi.
4. Il provvedimento espresso, anche provvisorio, adottato
dal Garante e' comunicato alle parti entro dieci giorni
presso il domicilio eletto o risultante dagli atti. Il
provvedimento puo' essere comunicato alle parti anche
mediante posta elettronica o telefax.
5. Se sorgono difficolta' o contestazioni riguardo
all'esecuzione del provvedimento di cui ai commi 1 e 2, il
Garante, sentite le parti ove richiesto, dispone le
modalita' di attuazione avvalendosi, se necessario, del
personale dell'Ufficio o della collaborazione di altri
organi dello Stato.
6. In caso di mancata opposizione avverso il provvedimento
che determina l'ammontare delle spese e dei diritti, o di
suo rigetto, il provvedimento medesimo costituisce, per
questa parte, titolo esecutivo ai sensi degli articoli 474 e
475 del codice di procedura civile.
Art. 151
(Opposizione)
1. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di
cui all'articolo 150, comma 2, il titolare o l'interessato
possono proporre opposizione con ricorso ai sensi
dell'articolo 152. L'opposizione non sospende l'esecuzione
del provvedimento. 2. Il tribunale provvede nei modi di cui
all'articolo 152.
CAPO II
TUTELA GIURISDIZIONALE
Art. 152
(Autorita' giudiziaria ordinaria)
1. Tutte le controversie che riguardano, comunque,
l'applicazione delle disposizioni del presente codice,
comprese quelle inerenti ai provvedimenti del Garante in
materia di protezione dei dati personali o alla loro mancata
adozione, sono attribuite all'autorita' giudiziaria
ordinaria.
2. Per tutte le controversie di cui al comma 1 l'azione si
propone con ricorso depositato nella cancelleria del
tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento.
3. Il tribunale decide in ogni caso in composizione
monocratica.
4. Se e' presentato avverso un provvedimento del Garante
anche ai sensi dell'articolo 143, il ricorso e' proposto
entro il termine di trenta giorni dalla data di
comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto
tacito. Se il ricorso e' proposto oltre tale termine il
giudice lo dichiara inammissibile con ordinanza ricorribile
per cassazione.
5. La proposizione del ricorso non sospende l'esecuzione del
provvedimento del Garante. Se ricorrono gravi motivi il
giudice, sentite le parti, puo' disporre diversamente in
tutto o in parte con ordinanza impugnabile unitamente alla
decisione che definisce il grado di giudizio.
6. Quando sussiste pericolo imminente di un danno grave ed
irreparabile il giudice puo' emanare i provvedimenti
necessari con decreto motivato, fissando, con il medesimo
provvedimento, l'udienza di comparizione delle parti entro
un termine non superiore a quindici giorni. In tale udienza,
con ordinanza, il giudice conferma, modifica o revoca i
provvedimenti emanati con decreto.
7. Il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti
con decreto con il quale assegna al ricorrente il termine
perentorio entro cui notificarlo alle altre parti e al
Garante. Tra il giorno della notificazione e l'udienza di
comparizione intercorrono non meno di trenta giorni.
8. Se alla prima udienza il ricorrente non compare senza
addurre alcun legittimo impedimento, il giudice dispone la
cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione
del processo, ponendo a carico del ricorrente le spese di
giudizio.
9. Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche
d'ufficio, omettendo ogni formalita' non necessaria al
contraddittorio, i mezzi di prova che ritiene necessari e
puo' disporre la citazione di testimoni anche senza la
formulazione di capitoli.
10. Terminata l'istruttoria, il giudice invita le parti a
precisare le conclusioni ed a procedere, nella stessa
udienza, alla discussione orale della causa, pronunciando
subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Le
motivazioni della sentenza sono depositate in cancelleria
entro i successivi trenta giorni. Il giudice puo' anche
redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la
motivazione della sentenza, che e' subito dopo depositata in
cancelleria.
11. Se necessario, il giudice puo' concedere alle parti un
termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note
difensive e rinviare la causa all'udienza immediatamente
successiva alla scadenza del termine per la discussione e la
pronuncia della sentenza.
12. Con la sentenza il giudice, anche in deroga al divieto
di cui all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248,
allegato E), quando e' necessario anche in relazione
all'eventuale atto del soggetto pubblico titolare o
responsabile, accoglie o rigetta la domanda, in tutto o in
parte, prescrive le misure necessarie, dispone sul
risarcimento del danno, ove richiesto, e pone a carico della
parte soccombente le spese del procedimento.
13. La sentenza non e' appellabile, ma e' ammesso il ricorso
per cassazione.
14. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
anche nei casi previsti dall'articolo 10, comma 5, della
legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.
TITOLO II
L'AUTORITA'
CAPO I
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Art. 153
(Il Garante)
1. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di
giudizio e di valutazione.
2. Il Garante e' organo collegiale costituito da quattro
componenti, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal
Senato della Repubblica con voto limitato. I componenti sono
scelti tra persone che assicurano indipendenza e che sono
esperti di riconosciuta competenza delle materie del diritto
o dell'informatica, garantendo la presenza di entrambe le
qualificazioni.
3. I componenti eleggono nel loro ambito un presidente, il
cui voto prevale in caso di parita'. Eleggono altresi' un
vice presidente, che assume le funzioni del presidente in
caso di sua assenza o impedimento.
4. Il presidente e i componenti durano in carica quattro
anni e non possono essere confermati per piu' di una volta;
per tutta la durata dell'incarico il presidente e i
componenti non possono esercitare, a pena di decadenza,
alcuna attivita' professionale o di consulenza, ne' essere
amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, ne'
ricoprire cariche elettive.
5. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i
componenti sono collocati fuori ruolo se dipendenti di
pubbliche amministrazioni o magistrati in attivita' di
servizio; se professori universitari di ruolo, sono
collocati in aspettativa senza assegni ai sensi
dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il
personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non puo'
essere sostituito.
6. Al presidente compete una indennita' di funzione non
eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo
presidente della Corte di cassazione. Ai componenti compete
un'indennita' non eccedente nel massimo, i due terzi di
quella spettante al presidente. Le predette indennita' di
funzione sono determinate dall'articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501, in misura
tale da poter essere corrisposte a carico degli ordinari
stanziamenti.
7. Alle dipendenze del Garante e' posto l'Ufficio di cui
all'articolo 156.
Art. 154
(Compiti)
1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni, il
Garante, anche avvalendosi dell'Ufficio e in conformita' al
presente codice, ha il compito di:
a) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto
della disciplina applicabile e in conformita' alla
notificazione, anche in caso di loro cessazione;
b) esaminare i reclami e le segnalazioni e provvedere sui
ricorsi presentati dagli interessati o dalle associazioni
che li rappresentano;
c) prescrivere anche d'ufficio ai titolari del trattamento
le misure necessarie o opportune al fine di rendere il
trattamento conforme alle disposizioni vigenti, ai sensi
dell'articolo 143;
d) vietare anche d'ufficio, in tutto o in parte, il
trattamento illecito o non corretto dei dati o disporne il
blocco ai sensi dell'articolo 143, e di adottare gli altri
provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al
trattamento dei dati personali;
e) promuovere la sottoscrizione di codici ai sensi
dell'articolo 12 e dell'articolo 139;
f) segnalare al Parlamento e al Governo l'opportunita' di
interventi normativi richiesti dalla necessita' di tutelare
i diritti di cui all'articolo 2 anche a seguito
dell'evoluzione del settore; g) esprimere pareri nei casi
previsti;
h) curare la conoscenza tra il pubblico della disciplina
rilevante in materia di trattamento dei dati personali e
delle relative finalita', nonche' delle misure di sicurezza
dei dati;
i) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili
d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a
causa delle funzioni;
l) tenere il registro dei trattamenti formato sulla base
delle notificazioni di cui all'articolo 37;
m) predisporre annualmente una relazione sull'attivita'
svolta e sullo stato di attuazione del presente codice, che
e' trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile
dell'anno successivo a quello cui si riferisce.
2. Il Garante svolge altresi', ai sensi del comma 1, la
funzione di controllo o assistenza in materia di trattamento
dei dati personali prevista da leggi di ratifica di accordi
o convenzioni internazionali o da regolamenti comunitari e,
in particolare:
a) dalla legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive
modificazioni, di ratifica ed esecuzione dei protocolli e
degli accordi di adesione all'accordo di Schengen e alla
relativa convenzione di applicazione;
b) dalla legge 23 marzo 1998, n. 93, e successive
modificazioni, di ratifica ed esecuzione della convenzione
istitutiva dell'Ufficio europeo di polizia (Europol);
c) dal regolamento (Ce) n. 515/97 del Consiglio, del 13
marzo 1997, e dalla legge 30 luglio 1998, n. 291, e
successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione della
convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale;
d) dal regolamento (Ce) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11
dicembre 2000, che istituisce l"Eurodac" per il confronto
delle impronte digitali e per l'efficace applicazione della
convenzione di Dublino;
e) nel capitolo IV della convenzione n. 108 sulla protezione
delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati
di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio
1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98,
quale autorita' designata ai fini della cooperazione tra
Stati ai sensi dell'articolo 13 della convenzione medesima.
3. Il Garante coopera con altre autorita' amministrative
indipendenti nello svolgimento dei rispettivi compiti. A
tale fine, il Garante puo' anche invitare rappresentanti di
un'altra autorita' a partecipare alle proprie riunioni, o
essere invitato alle riunioni di altra autorita', prendendo
parte alla discussione di argomenti di comune interesse;
puo' richiedere, altresi', la collaborazione di personale
specializzato addetto ad altra autorita'.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun
ministro consultano il Garante all'atto della
predisposizione delle norme regolamentari e degli atti
amministrativi suscettibili di incidere sulle materie
disciplinate dal presente codice.
5. Fatti salvi i termini piu' brevi previsti per legge, il
parere del Garante e' reso nei casi previsti nel termine di
quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta.
Decorso il termine, l'amministrazione puo' procedere
indipendentemente dall'acquisizione del parere. Quando, per
esigenze istruttorie, non puo' essere rispettato il termine
di cui al presente comma, tale termine puo' essere
interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso
definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli
elementi istruttori da parte delle amministrazioni
interessate.
6. Copia dei provvedimenti emessi dall'autorita' giudiziaria
in relazione a quanto previsto dal presente codice o in
materia di criminalita' informatica e' trasmessa, a cura
della cancelleria, al Garante.
CAPO II
L'UFFICIO DEL GARANTE
Art. 155
(Principi applicabili)
1. All'Ufficio del Garante, al fine di garantire la
responsabilita' e l'autonomia ai sensi della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, e del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, si applicano i principi riguardanti
l'individuazione e le funzioni del responsabile del
procedimento, nonche' quelli relativi alla distinzione fra
le funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite agli
organi di vertice, e le funzioni di gestione attribuite ai
dirigenti. Si applicano altresi' le disposizioni del
medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 espressamente
richiamate dal presente codice.
Art. 156
(Ruolo organico e personale)
1. All'Ufficio del Garante e' preposto un segretario
generale scelto anche tra magistrati ordinari o
amministrativi.
2. Il ruolo organico del personale dipendente e' stabilito
nel limite di cento unita'.
3. Con propri regolamenti pubblicati nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana, il
Garante definisce:
a) l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio anche ai
fini dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 154;
b) l'ordinamento delle carriere e le modalita' di
reclutamento del personale secondo le procedure previste
dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
c) la ripartizione dell'organico tra le diverse aree e
qualifiche;
d) il trattamento giuridico ed economico del personale,
secondo i criteri previsti dalla legge 31 luglio 1997, n.
249, e successive modificazioni e, per gli incarichi
dirigenziali, dagli articoli 19, comma 6, e 23-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto
delle specifiche esigenze funzionali e organizzative. Nelle
more della piu' generale razionalizzazione del trattamento
economico delle autorita' amministrative indipendenti, al
personale e' attribuito l'ottanta per cento del trattamento
economico del personale dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni;
e) la gestione amministrativa e la contabilita', anche in
deroga alle norme sulla contabilita' generale dello Stato,
l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione nel quale sono
iscritte le somme gia' versate nella contabilita' speciale,
nonche' l'individuazione dei casi di riscossione e
utilizzazione dei diritti di segreteria o di corrispettivi
per servizi resi in base a disposizioni di legge secondo le
modalita' di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 31
luglio 1997, n. 249.
4. L'Ufficio puo' avvalersi, per motivate esigenze, di
dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche
o di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo o
equiparati nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti,
ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e
successive modificazioni, in numero non superiore,
complessivamente, a venti unita' e per non oltre il venti
per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non
coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. Al
personale di cui al presente comma e' corrisposta
un'indennita' pari all'eventuale differenza tra il
trattamento erogato dall'amministrazione o dall'ente di
provenienza e quello spettante al personale di ruolo, sulla
base di apposita tabella di corrispondenza adottata dal
Garante, e comunque non inferiore al cinquanta per cento
della retribuzione in godimento, con esclusione
dell'indennita' integrativa speciale.
5. In aggiunta al personale di ruolo, l'ufficio puo'
assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo
determinato, in numero non superiore a venti unita' ivi
compresi i consulenti assunti con contratto a tempo
determinato ai sensi del comma 7.
6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 del
decreto legislativo n. 165 del 2001.
7. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei
problemi lo richiedono, il Garante puo' avvalersi dell'opera
di consulenti, i quali sono remunerati in base alle vigenti
tariffe professionali ovvero sono assunti con contratti a
tempo determinato, di durata non superiore a due anni, che
possono essere rinnovati per non piu' di due volte.
8. Il personale addetto all'Ufficio del Garante ed i
consulenti sono tenuti al segreto su cio' di cui sono venuti
a conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni, in
ordine a notizie che devono rimanere segrete.
9. Il personale dell'Ufficio del Garante addetto agli
accertamenti di cui all'articolo 158 riveste, in numero non
superiore a cinque unita', nei limiti del servizio cui e'
destinato e secondo le rispettive attribuzioni, la qualifica
di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.
10. Le spese di funzionamento del Garante sono poste a
carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello
Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il
rendiconto della gestione finanziaria e' soggetto al
controllo della Corte dei conti.
CAPO III
ACCERTAMENTI E CONTROLLI
Art. 157
(Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti)
1. Per l'espletamento dei propri compiti il Garante puo'
richiedere al titolare, al responsabile, all'interessato o
anche a terzi di fornire informazioni e di esibire
documenti.
Art. 158
(Accertamenti)
1. Il Garante puo' disporre accessi a banche di dati,
archivi o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si
svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare
rilevazioni comunque utili al controllo del rispetto della
disciplina in materia di trattamento dei dati personali.
2. I controlli di cui al comma a sono eseguiti da personale
dell'Ufficio. Il Garante si avvale anche, ove necessario,
della collaborazione di altri organi dello Stato.
3. Gli accertamenti di cui al comma 1, se svolti in
un'abitazione o in un altro luogo di privata dimora o nelle
relative appartenenze, sono effettuati con l'assenso
informato del titolare o del responsabile, oppure previa
autorizzazione del presidente del tribunale competente per
territorio in relazione al luogo dell'accertamento, il quale
provvede con decreto motivato senza ritardo, al piu' tardi
entro tre giorni dal ricevimento della richiesta del Garante
quando e' documentata l'indifferibilita' dell'accertamento.
Art. 159
(Modalita)
1. Il personale operante, munito di documento di
riconoscimento, puo' essere assistito ove necessario da
consulenti tenuti al segreto ai sensi dell'articolo 156,
comma 8. Nel procedere a rilievi e ad operazioni tecniche
puo' altresi' estrarre copia di ogni atto, dato e documento,
anche a campione e su supporto informatico o per via
telematica. Degli accertamenti e' redatto sommario verbale
nel quale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni dei
presenti.
2. Ai soggetti presso i quali sono eseguiti gli accertamenti
e' consegnata copia dell'autorizzazione del presidente del
tribunale, ove rilasciata. I medesimi soggetti sono tenuti a
farli eseguire e a prestare la collaborazione a tal fine
necessaria. In caso di rifiuto gli accertamenti sono
comunque eseguiti e le spese in tal caso occorrenti sono
poste a carico del titolare con il provvedimento che
definisce il procedimento, che per questa parte costituisce
titolo esecutivo ai sensi degli articoli 474 e 475 del
codice di procedura civile.
3. Gli accertamenti, se effettuati presso il titolare o il
responsabile, sono eseguiti dandone informazione a
quest'ultimo o, se questo e' assente o non e' designato,
agli incaricati. Agli accertamenti possono assistere persone
indicate dal titolare o dal responsabile.
4. Se non e' disposto diversamente nel decreto di
autorizzazione del presidente del tribunale, l'accertamento
non puo' essere iniziato prima delle ore sette e dopo le ore
venti, e puo' essere eseguito anche con preavviso quando
cio' puo' facilitarne l'esecuzione.
5. Le informative, le richieste e i provvedimenti di cui al
presente articolo e agli articoli 157 e 158 possono essere
trasmessi anche mediante posta elettronica e telefax.
6. Quando emergono indizi di reato si osserva la
disposizione di cui all'articolo 220 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271.
Art. 160
(Particolari accertamenti)
1. Per i trattamenti di dati personali indicati nei titoli
I, II e III della Parte II gli accertamenti sono effettuati
per il tramite di un componente designato dal Garante.
2. Se il trattamento non risulta conforme alle disposizioni
di legge o di regolamento, il Garante indica al titolare o
al responsabile le necessarie modificazioni ed integrazioni
e ne verifica l'attuazione. Se l'accertamento e' stato
richiesto dall'interessato, a quest'ultimo e' fornito in
ogni caso un riscontro circa il relativo esito, se cio' non
pregiudica azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione di reati o
ricorrono motivi di difesa o di sicurezza dello Stato.
3. Gli accertamenti non sono delegabili. Quando risulta
necessario in ragione della specificita' della verifica, il
componente designato puo' farsi assistere da personale
specializzato tenuto al segreto ai sensi dell'articolo 156,
comma 8. Gli atti e i documenti acquisiti sono custoditi
secondo modalita' tali da assicurarne la segretezza e sono
conoscibili dal presidente e dai componenti del Garante e,
se necessario per lo svolgimento delle funzioni dell'organo,
da un numero delimitato di addetti all'Ufficio individuati
dal Garante sulla base di criteri definiti dal regolamento
di cui all'articolo 156, comma 3, lettera a).
4. Per gli accertamenti relativi agli organismi di
informazione e di sicurezza e ai dati coperti da segreto di
Stato il componente designato prende visione degli atti e
dei documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni
del Garante.
5. Nell'effettuare gli accertamenti di cui al presente
articolo nei riguardi di uffici giudiziari, il Garante
adotta idonee modalita' nel rispetto delle reciproche
attribuzioni e della particolare collocazione istituzionale
dell'organo procedente. Gli accertamenti riferiti ad atti di
indagine coperti dal segreto sono differiti, se vi e'
richiesta dell'organo procedente, al momento in cui cessa il
segreto.
6. La validita', l'efficacia e l'utilizzabilita' di atti,
documenti e provvedimenti nel procedimento giudiziario
basati sul trattamento di dati personali non conforme a
disposizioni di legge o di regolamento restano disciplinate
dalle pertinenti disposizioni processuali nella materia
civile e penale.
TITOLO III
SANZIONI
CAPO I
VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 161
(Omessa o inidonea informativa all'interessato)
1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13
e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da tremila euro a diciottomila euro o, nei casi di
dati sensibili o giudiziari o di trattamenti che presentano
rischi specifici ai sensi dell'articolo 17 o, comunque, di
maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o piu'
interessati, da cinquemila euro a trentamila euro. La somma
puo' essere aumentata sino al triplo quando risulta
inefficace in ragione delle condizioni economiche del
contravventore.
Art. 162
(Altre fattispecie)
1. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto
dall'articolo 16, comma 1, lettera b), o di altre
disposizioni in materia di disciplina del trattamento dei
dati personali e' punita con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila euro.
2. La violazione della disposizione di cui all'articolo 84,
comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da cinquecento euro a tremila euro.
Art. 163
(Omessa o incompleta notificazione)
1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente
alla notificazione ai sensi degli articoli 37 e 38, ovvero
indica in essa notizie incomplete, e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro
a sessantamila euro e con la sanzione amministrativa
accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione,
per intero o per estratto, in uno o piu' giornali indicati
nel provvedimento che la applica.
Art. 164
(Omessa informazione o esibizione al Garante)
1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i
documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 150,
comma 2, e 157 e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da quattromila euro a ventiquattro
mila euro.
Art. 165
(Pubblicazione del provvedimento del Garante)
1. Nei casi di cui agli articoli 161, 162 e 164 puo' essere
applicata la sanzione amministrativa accessoria della
pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per
estratto, in uno o piu' giornali indicati nel provvedimento
che la applica.
Art. 166
(Procedimento di applicazione)
1. L'organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare
le sanzioni di cui al presente capo e all'articolo 179,
comma 3, e' il Garante. Si osservano, in quanto applicabili,
le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. I proventi, nella misura del
cinquanta per cento del totale annuo, sono riassegnati al
fondo di cui all'articolo 156, comma 10, e sono utilizzati
unicamente per l'esercizio dei compiti di cui agli articoli
154, comma 1, lettera h), e 158.
CAPO II
ILLECITI PENALI
Art. 167
(Trattamento illecito di dati)
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque, al fine di trarne per se' o per altri profitto o
di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati
personali in violazione di quanto disposto dagli articoli
18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione
dell'articolo 129, e' punito, se dal fatto deriva nocumento,
con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto
consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione
da sei a ventiquattro mesi.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque, al fine di trarne per se' o per altri profitto o
di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati
personali in violazione di quanto disposto dagli articoli
17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, e' punito, se
dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre
anni.
Art. 168
(Falsita' nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante)
1. Chiunque, nella notificazione di cui all'articolo 37 o in
comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o
esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso di
accertamenti, dichiara o attesta falsamente notizie o
circostanze o produce atti o documenti falsi, e' punito,
salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la
reclusione da sei mesi a tre anni.
Art. 169
(Misure di sicurezza)
1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure
minime previste dall'articolo 33 e' punito con l'arresto
sino a due anni o con l'ammenda da diecimila euro a
cinquantamila euro.
2. All'autore del reato, all'atto dell'accertamento o, nei
casi complessi, anche con successivo atto del Garante, e'
impartita una prescrizione fissando un termine per la
regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo
tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare
complessita' o per l'oggettiva difficolta' dell'adempimento
e comunque non superiore a sei mesi. Nei sessanta giorni
successivi allo scadere del termine, se risulta
l'adempimento alla prescrizione, l'autore del reato e'
ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto del
massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione.
L'adempimento e il pagamento estinguono il reato. L'organo
che impartisce la prescrizione e il pubblico ministero
provvedono nei modi di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 del
decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e successive
modificazioni, in quanto applicabili.
Art. 170
(Inosservanza di provvedimenti del Garante)
1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento
adottato dal Garante ai sensi degli articoli 26, comma 2,
90, 150, commi 1 e 2, e 143, comma 1, lettera c), e' punito
con la reclusione da tre mesi a due anni.
Art. 171
(Altre fattispecie)
1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli
113, comma 1, e 114 e' punita con le sanzioni di cui
all'articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Art. 172
(Pene accessorie)
1. La condanna per uno dei delitti previsti dal presente
codice importa la pubblicazione della sentenza.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI MODIFICATIVE, ABROGATIVE, TRANSITORIE E FINALI
CAPO I
DISPOSIZIONI DI MODIFICA
Art. 173
(Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen)
1. La legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive
modificazioni, di ratifica ed esecuzione dei protocolli e
degli accordi di adesione all'accordo di Schengen e alla
relativa convenzione di applicazione, e' cosi' modificata:
a) il comma 2 dell'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
"2. Le richieste di accesso, rettifica o cancellazione,
nonche' di verifica, di cui, rispettivamente, agli articoli
109, 110 e 114, paragrafo 2, della Convenzione, sono rivolte
all'autorita' di cui al comma 1.";
b) il comma 2 dell'articolo 10 e' soppresso;
c) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente:
"11. 1. L'autorita' di controllo di cui all'articolo 114
della Convenzione e' il Garante per la protezione dei dati
personali. Nell'esercizio dei compiti ad esso demandati per
legge, il Garante esercita il controllo sui trattamenti di
dati in applicazione della Convenzione ed esegue le
verifiche previste nel medesimo articolo 114, anche su
segnalazione o reclamo dell'interessato all'esito di un
inidoneo riscontro alla richiesta rivolta ai sensi
dell'articolo 9, comma 2, quando non e' possibile fornire al
medesimo interessato una risposta sulla base degli elementi
forniti dall'autorita' di cui all'articolo 9, comma 1.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 10, comma 5,
della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive
modificazioni.";
d) l'articolo 12 e' abrogato.
Art. 174
(Notifiche di atti e vendite giudiziarie)
1. All'articolo 137 del codice di procedura civile, dopo il
secondo comma, sono inseriti i seguenti:
"Se la notificazione non puo' essere eseguita in mani
proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal
secondo comma dell'articolo 143, l'ufficiale giudiziario
consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in
busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero
cronologico della notificazione, dandone atto nella
relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto
stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai
quali possa desumersi il contenuto dell'atto.
Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano anche
alle comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria
ai sensi degli articoli 133 e 136.".
2. Al primo comma dell'articolo 138 del codice di procedura
civile, le parole da: "puo' sempre eseguire" a
"destinatario," sono sostituite dalle seguenti: "esegue
la notificazione di regola mediante consegna della copia
nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di
abitazione oppure, se cio' non e' possibile,".
3. Nel quarto comma dell'articolo 139 del codice di
procedura civile, la parola: "l'originale" e' sostituita
dalle seguenti: "una ricevuta".
4. Nell'articolo 140 del codice di procedura civile, dopo le
parole: "affigge avviso del deposito" sono inserite le
seguenti: "in busta chiusa e sigillata".
5. All'articolo 142 del codice di procedura civile sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente: "Salvo
quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha
residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto
domicilio o costituito un procuratore a norma dell'articolo
77, l'atto e' notificato mediante spedizione al destinatario
per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna
di altra copia al pubblico ministero che ne cura la
trasmissione al Ministero degli affari esteri per la
consegna alla persona alla quale e' diretta.";
b) nell'ultimo comma le parole: "ai commi precedenti" sono
sostituite dalle seguenti: "al primo comma".
6. Nell'articolo 143, primo comma, del codice di procedura
civile, sono soppresse le parole da: ",e
mediante" fino alla fine del periodo.
7. All'articolo 151, primo comma, del codice di procedura
civile dopo le parole: "maggiore celerita'" sono aggiunte le
seguenti: ", di riservatezza o di tutela
della dignità".
8. All'articolo 250 del codice di procedura civile dopo il
primo comma e' aggiunto il seguente: "L'intimazione
di cui al primo comma, se non e' eseguita in mani proprie
del destinatario o mediante servizio postale, e' effettuata
in busta chiusa e sigillata.".
9. All'articolo 490, terzo comma, del codice di procedura
civile e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nell'avviso
e' omessa l'indicazione del debitore".
10. All'articolo 570, primo comma, del codice di procedura
civile le parole: "del debitore," sono soppresse e le parole
da:
"informazioni" fino alla fine sono sostituite dalle
seguenti: "informazioni, anche relative alle
generalita' del debitore, possono essere fornite dalla
cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse".
11. All'articolo 14, quarto comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689, e successive modificazioni, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Quando la
notificazione non puo' essere eseguita in mani proprie del
destinatario, si osservano le modalita' previste
dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.".
12. Dopo l'articolo 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' inserito il
seguente: "Articolo 15-bis. (Notificazioni
di atti e documenti, comunicazioni ed avvisi) 1. Alla
notificazione di atti e di documenti da parte di organi
delle pubbliche amministrazioni a soggetti diversi dagli
interessati o da persone da essi delegate, nonche' a
comunicazioni ed avvisi circa il relativo contenuto, si
applicano le disposizioni contenute nell'articolo 137, terzo
comma, del codice di procedura civile. Nei biglietti e negli
inviti di presentazione sono indicate le informazioni
strettamente necessarie a tale fine.".
13. All'articolo 148 del codice di procedura penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. L'atto e' notificato per intero, salvo che la legge
disponga altrimenti, di regola mediante consegna di copia al
destinatario oppure, se cio' non e' possibile, alle persone
indicate nel presente titolo. Quando la notifica non puo'
essere eseguita in mani proprie del destinatario,
l'ufficiale giudiziario o la polizia giudiziaria consegnano
la copia dell'atto da notificare, fatta eccezione per il
caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo
averla inserita in busta che provvedono a sigillare
trascrivendovi il numero cronologico della notificazione e
dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla
copia dell'atto.";
b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
"5-bis. Le comunicazioni, gli avvisi ed ogni altro
biglietto o invito consegnati non in busta chiusa a persona
diversa dal destinatario recano le indicazioni strettamente
necessarie. ".
14. All'articolo 157, comma 6, del codice di procedura
penale le parole: "e' scritta all'esterno del plico stesso"
sono sostituite dalle seguenti: "e'
effettuata nei modi previsti dall'articolo 148, comma 3".
15. All'art. 80 delle disposizioni di attuazione del codice
di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Se la copia del decreto di perquisizione locale e'
consegnata al portiere o a chi ne fa le veci, si applica la
disposizione di cui all'articolo 148, comma 3, del codice.".
16. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, primo comma, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Sulle buste non sono
apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il
contenuto dell'atto.";
b) all'articolo 8, secondo comma, secondo periodo, dopo le
parole: "L'agente postale rilascia avviso" sono inserite le
seguenti: ", in busta chiusa, del deposito".
Art. 175
(Forze di polizia)
1. Il trattamento effettuato per il conferimento delle
notizie ed informazioni acquisite nel corso di attivita'
amministrative ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della
legge 26 marzo 2001, n. 128, e per le connessioni di cui al
comma 3 del medesimo articolo e' oggetto di comunicazione al
Garante ai sensi dell'articolo 39, commi 2 e 3.
2. I dati personali trattati dalle forze di polizia, dagli
organi di pubblica sicurezza e dagli altri soggetti di cui
all'articolo 53, comma 1, senza l'ausilio di strumenti
elettronici anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente codice, in sede di applicazione del presente codice
possono essere ulteriormente trattati se ne e' verificata
l'esattezza, completezza ed aggiornamento ai sensi
dell'articolo 11.
3. L'articolo 10 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 10 (Controlli)
1. Il controllo sul Centro elaborazione dati e'
esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali,
nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti.
2. I dati e le informazioni conservati negli archivi del
Centro possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari
o amministrativi soltanto attraverso l'acquisizione delle
fonti originarie indicate nel primo comma dell'articolo 7,
fermo restando quanto stabilito dall'articolo 240 del codice
di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento
giurisdizionale o amministrativo viene rilevata l'erroneita'
o l'incompletezza dei dati e delle informazioni, o
l'illegittimita' del loro trattamento, l'autorita'
precedente ne da' notizia al Garante per la protezione dei
dati personali.
3. La persona alla quale si riferiscono i dati puo'
chiedere all'ufficio di cui alla lettera a) del primo comma
dell'articolo 5 la conferma dell'esistenza di dati personali
che lo riguardano, la loro comunicazione in forma
intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione
di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro
cancellazione o trasformazione in forma anonima.
4. Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica
al richiedente, non oltre trenta giorni dalla richiesta, le
determinazioni adottate. L'ufficio puo' omettere di
provvedere sulla richiesta se cio' puo' pregiudicare azioni
od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica o di prevenzione e repressione della criminalita',
dandone informazione al Garante per la protezione dei dati
personali.
5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati
personali che lo riguardano, trattati anche in forma non
automatizzata in violazione di disposizioni di legge o di
regolamento, puo' chiedere al tribunale del luogo ove
risiede il titolare del trattamento di compiere gli
accertamenti necessari e di ordinare la rettifica,
l'integrazione, la cancellazione o la trasformazione in
forma anonima dei dati medesimi.".
Art. 176
(Soggetti pubblici)
1. Nell'articolo 24, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n.
241, dopo le parole: "mediante strumenti informatici" sono
inserite le seguenti: ", fuori dei casi di
accesso a dati personali da parte della persona cui i dati
si riferiscono,".
2. Nell'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche, dopo il comma 1 e' inserito
il seguente: "1-bis. I criteri di
organizzazione di cui al presente articolo sono attuati nel
rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati
personali.".
3. L'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, e'
sostituito dal seguente: "1. E' istituito il
Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione, che opera presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri per l'attuazione delle politiche del
Ministro per l'innovazione e le tecnologie, con autonomia
tecnica, funzionale, amministrativa, contabile e finanziaria
e con indipendenza di giudizio.".
4. Al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione continuano ad applicarsi l'articolo 6 del
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonche' le
vigenti modalita' di finanziamento nell'ambito dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
5. L'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del
1993, e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente: "1. Il Centro nazionale propone al
Presidente del Consiglio dei ministri l'adozione di
regolamenti concernenti la sua organizzazione, il suo
funzionamento, l'amministrazione del personale,
l'ordinamento delle carriere, nonche' la gestione delle
spese nei limiti previsti dal presente decreto.".
6. La denominazione: "Autorita' per l'informatica nella
pubblica amministrazione" contenuta nella vigente normativa
e' sostituita dalla seguente: "Centro
nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione".
Art. 177
(Disciplina anagrafica, dello stato civile e delle liste
elettorali)
1. Il comune puo' utilizzare gli elenchi di cui all'articolo
34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1989, n. 223, per esclusivo uso di pubblica utilita'
anche in caso di applicazione della disciplina in materia di
comunicazione istituzionale.
2. Il comma 7 dell'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n.
184, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "7.
L'accesso alle informazioni non e' consentito nei confronti
della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere
essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.
396.".
3. Il rilascio degli estratti degli atti dello stato civile
di cui all'articolo 107 del decreto del Presidente della
Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 e' consentito solo ai
soggetti cui l'atto si riferisce, oppure su motivata istanza
comprovante l'interesse personale e concreto del richiedente
a fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante,
ovvero decorsi settanta anni dalla formazione dell'atto.
4. Nel primo comma dell'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono
soppresse le lettere d) ed e).
5. Nell'articolo 51 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, il quinto comma e'
sostituto dal seguente: "Le liste elettorali
possono essere rilasciate in copia per finalita' di
applicazione della disciplina in materia di elettorato
attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica,
scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per
il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso.".
Art. 178
(Disposizioni in materia sanitaria)
1. Nell'articolo 27, terzo e quinto comma, della legge 23
dicembre 1978, n. 833, in materia di libretto sanitario
personale, dopo le parole: "il Consiglio sanitario
nazionale" e prima della virgola sono inserite le seguenti: "e
il Garante per la protezione dei dati personali".
2. All'articolo 5 della legge 5 giugno 1990, n. 135, in
materia di AIDS e infezione da HIV, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1.
L'operatore sanitario e ogni altro soggetto che viene a
conoscenza di un caso di AIDS, ovvero di un caso di
infezione da HIV, anche non accompagnato da stato morboso,
e' tenuto a prestare la necessaria assistenza e ad adottare
ogni misura o accorgimento occorrente per la tutela dei
diritti e delle liberta' fondamentali dell'interessato,
nonche' della relativa dignita'.";
b) nel comma 2, le parole: "decreto del Ministro della
sanita'" sono sostituite dalle seguenti: "decreto
del Ministro della salute, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali".
3. Nell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 539, e successive modificazioni, in
materia di medicinali per uso umano, e' inserito, infine, il
seguente periodo: "Decorso tale periodo il
farmacista distrugge le ricette con modalita' atte ad
escludere l'accesso di terzi ai dati in esse contenuti.".
4. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro della
sanita' in data 11 febbraio 1997, pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale n. 72 del 27 marzo 1997, in
materia di importazione di medicinali registrati all'estero,
sono soppresse le lettere f) ed h).
5. Nel comma 1, primo periodo, dell'articolo 5-bis del
decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, le parole
da: "riguarda anche" fino alla fine del periodo sono
sostituite dalle seguenti: "e' acquisito
unitamente al consenso relativo al trattamento dei dati
personali".
Art. 179
(Altre modifiche)
1. Nell'articolo 6 della legge 2 aprile 1958, n. 339, sono
soppresse le parole: "; mantenere la
necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce alla
vita familiare" e: "garantire al lavoratore il rispetto
della sua personalita' e della sua liberta' morale;".
2. Nell'articolo 38, primo comma, della legge 20 maggio
1970, n. 300, sono soppresse le parole: "4," e ",8".
3. Al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 22
maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza,
sono aggiunte in fine le seguenti parole: ",ovvero,
limitatamente alla violazione di cui all'articolo 10, al
Garante per la protezione dei dati personali".
4. Dopo l'articolo 107 del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di
beni culturali e ambientali, e' inserito il seguente:
"Articolo 107-bis.
Trattamento di dati personali per scopi storici
1. I documenti per i quali e' autorizzata la
consultazione ai sensi dell'articolo 107, comma 2,
conservano il loro carattere riservato e non possono essere
diffusi.
2. I documenti detenuti presso l'Archivio centrale dello
Stato e gli Archivi di Stato sono conservati e consultabili
anche in caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai
sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675,
qualora cio' risulti necessario per scopi storici. Ai
documenti e' allegata la documentazione relativa
all'esercizio dei diritti. Su richiesta di chiunque vi abbia
interesse ai sensi del medesimo articolo 13, puo' essere
comunque disposto il blocco dei dati personali, qualora il
loro trattamento comporti un concreto pericolo di lesione
della dignita', della riservatezza o dell'identita'
personale degli interessati e i dati non siano di rilevante
interesse pubblico.".
CAPO II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 180
(Misure di sicurezza)
1. Le misure minime di sicurezza di cui agli articoli da 33
a 35 e all'allegato B) che non erano previste dal decreto
del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, sono
adottate entro il 30 giugno 2004.
2. Il titolare che alla data di entrata in vigore del
presente codice dispone di strumenti elettronici che, per
obiettive ragioni tecniche, non consentono in tutto o in
parte l'immediata applicazione delle misure minime di cui
all'articolo 34 e delle corrispondenti modalita' tecniche di
cui all'allegato B), descrive le medesime ragioni in un
documento a data certa da conservare presso la propria
struttura.
3. Nel caso di cui al comma 2, il titolare adotta ogni
possibile misura di sicurezza in relazione agli strumenti
elettronici detenuti in modo da evitare, anche sulla base di
idonee misure organizzative, logistiche o procedurali, un
incremento dei rischi di cui all'articolo 31, adeguando i
medesimi strumenti al piu' tardi entro un anno dall'entrata
in vigore del codice.
Art. 181
(Altre disposizioni transitorie)
1. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1
gennaio 2004, in sede di prima applicazione del presente
codice:
a) l'identificazione con atto di natura regolamentare dei
tipi di dati e di operazioni ai sensi degli articoli 20,
commi 2 e 3, e 21, comma 2, e' effettuata, ove mancante,
entro il 30 settembre 2004;
b) la determinazione da rendere nota agli interessati ai
sensi dell'articolo 26, commi 3, lettera a), e 4, lettera
a), e' adottata, ove mancante, entro il 30 giugno 2004;
c) le notificazioni previste dall'articolo 37 sono
effettuate entro il 30 aprile 2004;
d) le comunicazioni previste dall'articolo 39 sono
effettuate entro il 30 giugno 2004;
e) le modalita' semplificate per l'informativa e la
manifestazione del consenso, ove necessario, possono essere
utilizzate dal medico di medicina generale, dal pediatra di
libera scelta e dagli organismi sanitari anche in occasione
del primo ulteriore contatto con l'interessato, al piu'
tardi entro il 30 settembre 2004;
f) l'utilizzazione dei modelli di cui all'articolo 87, comma
2, e' obbligatoria a decorrere dal 1 gennaio 2005.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 21-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963,
n. 1409, introdotto dall'articolo 9 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 281, restano in vigore fino alla data di
entrata in vigore del presente codice.
3. L'individuazione dei trattamenti e dei titolari di cui
agli articoli 46 e 53, da riportare nell'allegato C), e'
effettuata in sede di prima applicazione del presente codice
entro il 30 giugno 2004.
4. Il materiale informativo eventualmente trasferito al
Garante ai sensi dell'articolo 43, comma 1, della legge 31
dicembre 1996, n. 675, utilizzato per le opportune
verifiche, continua ad essere successivamente archiviato o
distrutto in base alla normativa vigente.
5. L'omissione delle generalita' e degli altri dati
identificativi dell'interessato ai sensi dell'articolo 52,
comma 4, e' effettuata sulle sentenze o decisioni
pronunciate o adottate prima dell'entrata in vigore del
presente codice solo su diretta richiesta dell'interessato e
limitatamente ai documenti pubblicati mediante rete di
comunicazione elettronica o sui nuovi prodotti su supporto
cartaceo o elettronico. I sistemi informativi utilizzati ai
sensi dell'articolo 51, comma 1, sono adeguati alla medesima
disposizione entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente codice.
6. Le confessioni religiose che, prima dell'adozione del
presente codice, abbiano determinato e adottato nell'ambito
del rispettivo ordinamento le garanzie di cui all'articolo
26, comma 3, lettera a), possono proseguire l'attivita' di
trattamento nel rispetto delle medesime.
Art. 182
(Ufficio del Garante)
1. Al fine di assicurare la continuita' delle attivita'
istituzionali, in sede di prima applicazione del presente
codice e comunque non oltre il 31 marzo 2004, il Garante:
a) puo' individuare i presupposti per l'inquadramento in
ruolo, al livello iniziale delle rispettive qualifiche e nei
limiti delle disponibilita' di organico, del personale
appartenente ad amministrazioni pubbliche o ad enti pubblici
in servizio presso l'Ufficio del Garante in posizione di
fuori ruolo o equiparato alla data di pubblicazione del
presente codice;
b) puo' prevedere riserve di posti nei concorsi pubblici,
unicamente nel limite del trenta per cento delle
disponibilita' di organico, per il personale non di ruolo in
servizio presso l'Ufficio del Garante che abbia maturato
un'esperienza lavorativa presso il Garante di almeno un
anno.
CAPO III
ABROGAZIONI
Art. 183
(Norme abrogate)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono
abrogati:
a) la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
b) la legge 3 novembre 2000, n. 325;
c) il decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123;
d) il decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 255;
e) l'articolo 1 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n.
135;
f) il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171;
g) il decreto legislativo 6 novembre 1998, n. 389;
h) il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 51;
i) il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135;
l) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, ad
eccezione degli articoli 8, comma 1, 11 e 12;
m) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 282;
n) il decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 467;
o) il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio
1999, n. 318.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono
abrogati gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20
del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998,
n. 501.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono
o restano, altresi', abrogati:
a) l'art. 5, comma 9, del decreto del Ministro della sanita'
18 maggio 2001, n. 279, in materia di malattie rare;
b) l'articolo 12 della legge 30 marzo 2001, n. 152;
c) l'articolo 4, comma 3, della legge 6 marzo 2001, n. 52,
in materia di donatori midollo osseo;
d) l'articolo 16, commi 2 e 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di
certificati di assistenza al parto;
e) l'art. 2, comma 5, del decreto del Ministro della sanita'
27 ottobre 2000, n. 380, in materia di flussi informativi
sui dimessi dagli istituti di ricovero;
f) l'articolo 2, comma 5-quater 1,
secondo e terzo periodo, del decreto-legge 28 marzo 2000, n.
70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio
2000, n. 137, e successive modificazioni, in materia di
banca dati sinistri in ambito assicurativo;
g) l'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 5 giugno
1998, n. 204, in materia di diffusione di dati a fini di
ricerca e collaborazione in campo scientifico e tecnologico;
h) l'articolo 330-bis del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in materia di diffusione
di dati relativi a studenti;
i) l'articolo 8, quarto comma, e l'articolo 9, quarto comma,
della legge 1 aprile 1981, n. 121.
4. Dalla data in cui divengono efficaci le disposizioni del
codice di deontologia e di buona condotta di cui
all'articolo 118, i termini di conservazione dei dati
personali individuati ai sensi dell'articolo 119,
eventualmente previsti da norme di legge o di regolamento,
si osservano nella misura indicata dal medesimo codice.
CAPO IV
NORME FINALI
Art. 184
(Attuazione di direttive europee)
1. Le disposizioni del presente codice danno attuazione alla
direttiva 96/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 24 ottobre 1995, e alla direttiva 2002/58/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002.
2. Quando leggi, regolamenti e altre disposizioni fanno
riferimento a disposizioni comprese nella legge 31 dicembre
1996, n. 675, e in altre disposizioni abrogate dal presente
codice, il riferimento si intende effettuato alle
corrispondenti disposizioni del presente codice secondo la
tavola di corrispondenza riportata in allegato.
3. Restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento
che stabiliscono divieti o limiti piu' restrittivi in
materia di trattamento di taluni dati personali.
Art. 185
(Allegazione dei codici di deontologia e di buona
condotta)
1. L'allegato A) riporta, oltre ai codici di cui
all'articolo 12, commi 1 e 4, quelli promossi ai sensi degli
articoli 25 e 31 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e
gia' pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana alla data di emanazione del presente
codice.
Art. 186
(Entrata in vigore)
1. Le disposizioni di cui al presente codice entrano in
vigore il 1 gennaio 2004, ad eccezione delle disposizioni di
cui agli articoli 156, 176, commi 3, 4, 5 e 6, e 182, che
entrano in vigore il giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente codice. Dalla medesima data si
osservano altresi' i termini in materia di ricorsi di cui
agli articoli 149, comma 8, e 150, comma 2.
ALLEGATO A
CODICI DI DEONTOLOGIA
A.1 CODICE DI DEONTOLOGIA RELATIVO AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI
NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' GIORNALISTICA.
(Provvedimento del Garante del 29 luglio
1998, in G.U. 3 agosto 1998, n. 179)
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Visto l'art. 25 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, come
modificato dall'art. 12 del decreto legislativo 13 maggio
1998, n. 171, secondo il quale il trattamento dei dati
personali nell'esercizio della professione giornalistica
deve essere effettuato sulla base di un apposito codice di
deontologia, recante misure ed accorgimenti a garanzia degli
interessati rapportati alla natura dei dati, in particolare
per quanto riguarda i dati idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale;
Visto il comma 4-bis dello stesso art. 25, secondo il quale
tale codice e' applicabile anche all'attivita' dei
pubblicisti e dei praticanti giornalisti, nonche' a chiunque
tratti temporaneamente i dati personali al fine di
utilizzarli per la pubblicazione occasionale di articoli, di
saggi e di altre manifestazioni di pensiero;
Visto il comma 2 del medesimo art. 25, secondo il quale il
codice di deontologia e' adottato dal Consiglio nazionale
dell'ordine dei giornalisti in cooperazione con il Garante,
il quale ne promuove l'adozione e ne cura la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale;
Vista la nota prot. n. 89/GAR del 26 maggio 1997, con la
quale il Garante ha invitato il Consiglio nazionale
dell'ordine ad adottare il codice entro il previsto termine
di sei mesi dalla data di invio della nota stessa;
Vista la nota prot. n. 4640 del 24 novembre 1997, con il
quale il Garante ha aderito alla richiesta di breve
differimento del predetto termine di sei mesi, presentata il
19 novembre dal presidente del Consiglio nazionale
dell'ordine;
Visto il provvedimento prot. n. 5252 del 18 dicembre 1997,
con il quale il Garante ha segnalato al Consiglio nazionale
dell'ordine alcuni criteri da tenere presenti nel
bilanciamento delle liberta' e dei diritti coinvolti
dall'attivita' giornalistica;
Vista la nota prot. n. 314 del 23 gennaio 1998, con la quale
il Garante ha formulato altre osservazioni sul primo schema
di codice elaborato dal Consiglio nazionale dell'ordine e
trasmesso al Garante con nota prot. n. 7182 del 30 dicembre
1997;
Vista la nota prot. n. 204 del 15 gennaio 1998, con la quale
il Garante, sulla base della prima esperienza di
applicazione della legge n. 675/1996 e dello schema di
codice elaborato, ha rappresentato al Ministro di grazia e
giustizia l'opportunita' di una revisione dell'art. 25 della
legge, che e' stato poi modificato con il citato decreto
legislativo n. 171 del 13 maggio 1998;
Vista la nota prot. n. 5876 del 30 giugno 1998, con la quale
il Garante ha invitato il Consiglio nazionale dell'ordine ad
apportare alcune residuali modifiche all'ulteriore schema
approvato dallo stesso Consiglio nella seduta del 26 e 27
marzo 1998 e trasmesso al Garante con nota prot. n. 1074
dell'8 aprile;
Constatata l'idoneita' delle misure e degli accorgimenti a
garanzia degli interessati previsti dallo schema definitivo
del codice di deontologia trasmesso al Garante dal Consiglio
nazionale dell'ordine con nota prot. n. 2210 del 15 luglio
1998;
Considerato che, ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge
n. 675/1996, il codice deve essere pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, a cura del Garante, e diviene efficace quindici
giorni dopo la sua pubblicazione;
Dispone
La trasmissione del codice di deontologia che figura in
allegato all'ufficio pubblicazione leggi e decreti del
Ministero di grazia e giustizia per la sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 luglio 1998
IL PRESIDENTE
ORDINE DEI GIORNALISTI
CODICE DI DEONTOLOGIA RELATIVO AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI
NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' GIORNALISTICA*.
(*) In conformità
all'articolo 184, comma 2, i riferimenti a disposizione
della legge n. 675/1996 o ad altre disposizioni abrogate
devono intendersi riferiti alle corrispondenti nuove
disposizioni in vigore secondo la tavola di corrispondenza.
Art. 1
(Principi generali)
1. Le presenti norme sono volte a contemperare i diritti
fondamentali della persona con il diritto dei cittadini
all'informazione e con la liberta' di stampa.
2. In forza dell'art. 21 della Costituzione, la professione
giornalistica si svolge senza autorizzazioni o censure. In
quanto condizione essenziale per l'esercizio del diritto
dovere di cronaca, la raccolta, la registrazione, la
conservazione e la diffusione di notizie su eventi e vicende
relativi a persone, organismi collettivi, istituzioni,
costumi, ricerche scientifiche e movimenti di pensiero,
attuate nell'ambito dell'attivita' giornalistica e per gli
scopi propri di tale attivita', si differenziano nettamente
per la loro natura dalla memorizzazione e dal trattamento di
dati personali ad opera di banche dati o altri soggetti. Su
questi principi trovano fondamento le necessarie deroghe
previste dai paragrafi 17 e 37 e dall'art. 9 della direttiva
95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione
europea del 24 ottobre 1995 e dalla legge n. 675/1996.
Art. 2
(Banche dati di uso redazionale e tutela degli archivi
personali dei giornalisti)
1. Il giornalista che raccoglie notizie per una delle
operazioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della
legge n. 675/1996 rende note la propria identita', la
propria professione e le finalita' della raccolta salvo che
cio' comporti rischi per la sua incolumita' o renda
altrimenti impossibile l'esercizio della funzione
informativa; evita artifici e pressioni indebite. Fatta
palese tale attivita', il giornalista non e' tenuto a
fornire gli altri elementi dell'informativa di cui all'art.
10, comma 1, della legge n. 675/1996.
2. Se i dati personali sono raccolti presso banche dati di
uso redazionale, le imprese editoriali sono tenute a rendere
noti al pubblico, mediante annunci, almeno due volte l'anno,
l'esistenza dell'archivio e il luogo dove e' possibile
esercitare i diritti previsti dalla legge n. 675/1996. Le
imprese editoriali indicano altresi' fra i dati della
gerenza il responsabile del trattamento al quale le persone
interessate possono rivolgersi per esercitare i diritti
previsti dalla legge n. 675/1996.
3. Gli archivi personali dei giornalisti, comunque
funzionali all'esercizio della professione e per l'esclusivo
perseguimento delle relative finalita', sono tutelati, per
quanto concerne le fonti delle notizie, ai sensi dell'art. 2
della legge n. 69/1963 e dell'art. 13, comma 5, della legge
n. 675/1996.
4. Il giornalista puo' conservare i dati raccolti per tutto
il tempo necessario al perseguimento delle finalita' proprie
della sua professione.
Art. 3
(Tutela del domicilio)
1. La tutela del domicilio e degli altri luoghi di privata
dimora si estende ai luoghi di cura, detenzione o
riabilitazione, nel rispetto delle norme di legge e dell'uso
corretto di tecniche invasive.
Art. 4
(Rettifica)
1. Il giornalista corregge senza ritardo errori e
inesattezze, anche in conformita' al dovere di rettifica nei
casi e nei modi stabiliti dalla legge.
Art. 5
(Diritto all'informazione e dati personali)
1. Nel raccogliere dati personali atti a rivelare origine
razziale ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di
altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti,
sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonche' dati
atti a rivelare le condizioni di salute e la sfera sessuale,
il giornalista garantisce il diritto all'informazione su
fatti di interesse pubblico, nel rispetto dell'essenzialita'
dell'informazione, evitando riferimenti a congiunti o ad
altri soggetti non interessati ai fatti.
2. In relazione a dati riguardanti circostanze o fatti resi
noti direttamente dagli interessati o attraverso loro
comportamenti in pubblico, e' fatto salvo il diritto di
addurre successivamente motivi legittimi meritevoli di
tutela.
Art. 6
(Essenzialita' dell'informazione)
1. La divulgazione di notizie di rilevante interesse
pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera
privata quando l'informazione, anche dettagliata, sia
indispensabile in ragione dell'originalita' del fatto o
della relativa descrizione dei modi particolari in cui e'
avvenuto, nonche' della qualificazione dei protagonisti.
2. La sfera privata delle persone note o che esercitano
funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i
dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro
vita pubblica.
3. Commenti e opinioni del giornalista appartengono alla
liberta' di informazione nonche' alla liberta' di parola e
di pensiero costituzionalmente garantita a tutti.
Art. 7
(Tutela del minore)
1. Al fine di tutelarne la personalita', il giornalista non
pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca,
ne' fornisce particolari in grado di condurre alla loro
identificazione.
2. La tutela della personalita' del minore si estende,
tenuto conto della qualita' della notizia e delle sue
componenti, ai fatti che non siano specificamente reati.
3. Il diritto del minore alla riservatezza deve essere
sempre considerato come primario rispetto al diritto di
critica e di cronaca; qualora, tuttavia, per motivi di
rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di
legge, il giornalista decida di diffondere notizie o
immagini riguardanti minori, dovra' farsi carico della
responsabilita' di valutare se la pubblicazione sia davvero
nell'interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i
limiti stabiliti dalla "Carta di Treviso".
Art. 8
(Tutela della dignita' delle persone)
1. Salva l'essenzialita' dell'informazione, il giornalista
non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di
soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignita'
della persona, ne' si sofferma su dettagli di violenza, a
meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o
dell'immagine.
2. Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati
fini di giustizia e di polizia, il giornalista non riprende
ne' produce immagini e foto di persone in stato di
detenzione senza il consenso dell'interessato.
3. Le persone non possono essere presentate con ferri o
manette ai polsi, salvo che cio' sia necessario per
segnalare abusi.
Art. 9
(Tutela del diritto alla non discriminazione)
1. Nell'esercitare il diritto dovere di cronaca, il
giornalista e' tenuto a rispettare il diritto della persona
alla non discriminazione per razza, religione, opinioni
politiche, sesso, condizioni personali, fisiche o mentali.
Art. 10
(Tutela della dignita' delle persone malate)
1. Il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute
di una determinata persona, identificata o identificabile,
ne rispetta la dignita', il diritto alla riservatezza e al
decoro personale, specie nei casi di malattie gravi o
terminali, e si astiene dal pubblicare dati analitici di
interesse strettamente clinico.
2. La pubblicazione e' ammessa nell'ambito del perseguimento
dell'essenzialita' dell'informazione e sempre nel rispetto
della dignita' della persona se questa riveste una posizione
di particolare rilevanza sociale o pubblica.
Art. 11
(Tutela della sfera sessuale della persona)
1. Il giornalista si astiene dalla descrizione di abitudini
sessuali riferite ad una determinata persona, identificata o
identificabile.
2. La pubblicazione e' ammessa nell'ambito del perseguimento
dell'essenzialita' dell'informazione e nel rispetto della
dignita' della persona se questa riveste una posizione di
particolare rilevanza sociale o pubblica.
Art. 12
(Tutela del diritto di cronaca nei procedimenti penali)
1. Al trattamento dei dati relativi a procedimenti penali
non si applica il limite previsto dall'art. 24 della legge
n. 675/1996.
2. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare
provvedimenti di cui all'art. 686, commi 1, lettere a) e d),
2 e 3, del codice di procedura penale e' ammesso
nell'esercizio del diritto di cronaca, secondo i principi di
cui all'art. 5.
Art. 13
(Ambito di applicazione, sanzioni disciplinari)
1. Le presenti norme si applicano ai giornalisti
professionisti, pubblicisti e praticanti e a chiunque altro,
anche occasionalmente, eserciti attivita' pubblicistica.
2. Le sanzioni disciplinari, di cui al titolo III della
legge n. 69/1963, si applicano solo ai soggetti iscritti
all'albo dei giornalisti, negli elenchi o nel registro.
A.2 CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER IL
TRATTAMENTO DI
DATI PERSONALI PER SCOPI STORICI.
(Provvedimento del Garante n. 8/P/21 del 14
marzo 2001, in G.U. 5 aprile 2001, n.80)
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella seduta odierna, con la partecipazione del prof.
Stefano Rodota', presidente, del prof. Giuseppe Santaniello,
vice presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell'ing. Claudio
Manganelli, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli,
segretario generale;
Visto l'art. 27 della direttiva n. 95/46/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, secondo cui gli
Stati membri e la Commissione incoraggiano l'elaborazione di
codici di condotta destinati a contribuire, in funzione
delle specificita' settoriali, alla corretta applicazione
delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva
adottate dagli Stati membri;
Visto l'art. 31, comma 1, lettera h) della legge 31 dicembre
1996, n. 675, il quale attribuisce al Garante il compito di
promuovere nell'ambito delle categorie interessate,
nell'osservanza del principio di rappresentativita', la
sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta
per determinati settori, verificarne la conformita' alle
leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di
osservazioni di soggetti interessati e contribuire a
garantirne la diffusione e il rispetto;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, in
materia di trattamento dei dati personali per finalita'
storiche, statistiche e di ricerca scientifica, e in
particolare il relativo art. 6, comma 1, il quale demanda al
Garante il compito di promuovere la sottoscrizione di uno o
piu' codici di deontologia e di buona condotta per i
soggetti pubblici e privati, ivi comprese le societa'
scientifiche e le associazioni professionali, interessati al
trattamento dei dati per scopi storici;
Visto l'articolo 7, comma 5, del medesimo decreto
legislativo n. 281/1999 , relativo ad alcuni profili che
devono essere individuati dal codice per i trattamenti di
dati per scopi storici;
Visto il provvedimento 10 febbraio 2000 del Garante per la
protezione dei dati personali, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 2000, con il quale il
Garante ha promosso la sottoscrizione di uno o piu' codici
di deontologia e di buona condotta relativi del trattamento
di dati personali per scopi storici effettuati da archivisti
e utenti ed ha invitato tutti i soggetti aventi titolo a
partecipare all'adozione del medesimo codice in base al
principio di rappresentativita' a darne comunicazione al
Garante entro il 31 marzo 2000;
Viste le comunicazioni pervenute al Garante in risposta al
provvedimento del 10 febbraio 2000, con le quali diversi
soggetti pubblici e privati, societa' scientifiche ed
associazioni professionali hanno manifestato la volonta' di
partecipare alla redazione del codice e fra i quali e' stato
conseguentemente costituito un apposito gruppo di lavoro
composto da componenti della Commissione consultiva per le
questioni inerenti la consultabilita' degli atti d'archivio
riservati, del Centro di Documentazione ebraica, del
Ministero per i beni e le attivita' culturali,
dell'Associazione delle istituzioni culturali italiane,
dell'Associazione nazionale archivistica italiana,
dell'istituto nazionale per la storia del movimento di
liberazione in Italia, della Societa' per lo studio della
storia contemporanea, dell'Istituto storico italiano per
l'eta' moderna e contemporanea, della Societa' per gli studi
di storia delle istituzioni, della Societa' italiana delle
storiche, dell'istituto romano per la storia d'Italia dal
fascismo alla resistenza;
Considerato che il testo del codice e' stato oggetto di
ampia diffusione, anche attraverso la sua pubblicazione su
alcuni siti Internet, al fine di favorire il piu' ampio
dibattito e di permettere la raccolta di eventuali
osservazioni e integrazioni al testo medesimo da parte di
tutti i soggetti interessati;
Vista la nota del 28 febbraio 2001 con cui il gruppo di
lavoro ha trasmesso il testo del codice di deontologia e di
buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi
storici approvato e sottoscritto in pari data;
Rilevato che il rispetto delle disposizioni contenute nel
codice costituisce condizione essenziale per la liceita' del
trattamento dei dati personali;
Constatata la conformita' del codice alle leggi e ai
regolamenti in materia di protezione delle persone rispetto
al trattamento dei dati personali, ed in particolare all'
art. 31, comma 1, lettera h) della legge n. 675/1996,
nonche' agli artt. 6 e 7 del decreto legislativo n.
281/1999;
Considerato che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto
legislativo n. 281/1999, il codice deve essere pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura
del Garante; Rilevato che anche dopo tale pubblicazione il
codice potra' essere eventualmente sottoscritto da altri
soggetti pubblici e privati, societa' scientifiche ed
associazioni professionali interessati; Vista la
documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai
sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000,
adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;
Dispone:
la trasmissione del codice di deontologia e di buona
condotta per i trattamenti di dati personali per scopi
storici che figura in allegato all'Ufficio pubblicazione
leggi e decreti del Ministero della giustizia per la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
Roma, 14 marzo 2001
IL PRESIDENTE
IL
RELATORE
|
IL
SEGRETARIO GENERALE
|
CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER I TRATTAMENTI
DI DATI
PERSONALI PER SCOPI STORICI*.
(*) In conformità
all'articolo 184, comma 2, i riferimenti a disposizione
della legge n. 675/1996 o ad altre disposizioni abrogate
devono intendersi riferiti alle corrispondenti nuove
disposizioni in vigore, secondo la tavola di corrispondenza.
Preambolo
I sottoindicati soggetti pubblici e privati sottoscrivono il
presente codice sulla base delle seguenti premesse:
1) Chiunque accede ad informazioni e documenti per scopi
storici utilizza frequentemente dati di carattere personale
per i quali la legge prevede alcune garanzie a tutela degli
interessati, in considerazione dell'interesse pubblico allo
svolgimento di tali trattamenti, il legislatore - con
specifico riguardo agli archivi pubblici e a quelli privati
dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'art.
36 del d.P.R. 30 settembre 1963 n. 1409 - ha esentato i
soggetti che utilizzano dati personali per le suddette
finalita' dall'obbligo di richiedere il consenso degli
interessati ai sensi degli artt. 12, 20 e 28 della legge (l.
31 dicembre 1996, n. 675, in particolare art. 27; dd.lg. 11
maggio 1999, n. 135 e 30 luglio 1999, n. 281, in particolare
art. 7, comma 4; d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, e
successive modificazioni e integrazioni).
2) L'utilizzazione di tali dati da parte di utenti ed
archivisti deve pertanto rispettare le previsioni di legge e
quelle del presente codice di deontologia e di buona
condotta, l'osservanza del quale, oltre a rappresentare un
obbligo deontologico, costituisce condizione essenziale per
la liceita' del trattamento dei dati (art. 31, comma 1,
lettera h), l. 31 dicembre 1996, n. 675; art. 6, d.lg. 30
luglio 1999, n. 281).
3) L'osservanza di tali regole non deve pregiudicare
l'indagine, la ricerca, la documentazione e lo studio
ovunque svolti, in relazione a figure, fatti e circostanze
del passato.
4) I trattamenti di dati personali concernenti la
conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei
documenti conservati negli Archivi di Stato e negli archivi
storici degli enti pubblici sono considerati di rilevante
interesse pubblico (art. 23 d.lg. 11 maggio 1999, n. 135).
5) La sottoscrizione del presente codice e' promossa per
legge dal Garante, nel rispetto del principio di
rappresentativita' dei soggetti pubblici e privati
interessati. Il codice e' espressione delle associazioni
professionali e delle categorie interessate, ivi comprese le
societa' scientifiche, ed e' volto ad assicurare
l'equilibrio delle diverse esigenze connesse alla ricerca e
alla rappresentazione di fatti storici con i diritti e le
liberta' fondamentali delle persone interessate (art. 1, l.
31 dicembre 1996, n. 675).
6) Il presente codice, sulla base delle prescrizioni di
legge, individua in particolare: a) alcune regole di
correttezza e di non discriminazione nei confronti degli
utenti da osservare anche nella comunicazione e diffusione
dei dati, armonizzate con quelle che riguardano il diritto
di cronaca e la manifestazione del pensiero; b) particolari
cautele per la raccolta, la consultazione e la diffusione di
documenti concernenti dati idonei a rivelare lo stato di
salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo
familiare; c) modalita' di applicazione agli archivi privati
della disciplina dettata in materia di trattamento dei dati
per scopi storici (art. 7, comma 5, d.lg. 30 luglio 1999, n.
281).
7) La sottoscrizione del presente codice e' effettuata
ispirandosi, oltre agli artt. 21 e 33 della Costituzione
della Repubblica italiana, alle pertinenti fonti e documenti
internazionali in materia di ricerca storica e di archivi e
in particolare:
a) agli artt. 8 e 10 della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta'
fondamentali del 1950, ratificata dall'Italia con legge 4
agosto 1955, n. 848;
b) alla Raccomandazione N. R (2000) 13 del 13 luglio 2000
del Consiglio d'Europa;
c) agli artt. 1, 7, 8, 11 e 13 della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea;
d) ai Principi direttivi per una legge sugli archivi storici
e gli archivi correnti, individuati dal Consiglio
internazionale degli archivi al congresso di Ottawa nel
1996, e al Codice internazionale di deontologia degli
archivisti approvato nel congresso internazionale degli
archivi, svoltosi a Pechino nel 1996.
Capo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
(Finalita' e ambito di applicazione)
1. Le presenti norme sono volte a garantire che
l'utilizzazione di dati di carattere personale acquisiti
nell'esercizio della libera ricerca storica e del diritto
allo studio e all'informazione, nonche' nell'accesso ad atti
e documenti, si svolga nel rispetto dei diritti, delle
liberta' fondamentali e della dignita' delle persone
interessate, in particolare del diritto alla riservatezza e
del diritto all'identita' personale.
2. Il presente codice detta disposizioni per i trattamenti
di dati personali effettuati per scopi storici in relazione
ai documenti conservati presso archivi delle pubbliche
amministrazioni, enti pubblici ed archivi privati dichiarati
di notevole interesse storico. Il codice si applica, senza
necessita' di sottoscrizione, all'insieme dei trattamenti di
dati personali comunque effettuati dagli utenti per scopi
storici.
3. Il presente codice reca, altresi', principi-guida di
comportamento dei soggetti che trattano per scopi storici
dati personali conservati presso archivi pubblici e archivi
privati dichiarati di notevole interesse storico, e in
particolare:
a) nei riguardi degli archivisti, individua regole di
correttezza e di non discriminazione nei confronti degli
utenti, indipendentemente dalla loro nazionalita', categoria
di appartenenza, livello di istruzione;
b) nei confronti degli utenti, individua cautele per la
raccolta, l'utilizzazione e la diffusione dei dati contenuti
nei documenti.
4. La competente sovrintendenza archivistica riceve
comunicazione da parte di proprietari, possessori e
detentori di archivi privati non dichiarati di notevole
interesse storico o di singoli documenti di interesse
storico, i quali manifestano l'intenzione di applicare il
presente codice nella misura per essi compatibile.
Art. 2
(Definizioni)
1. Nell'applicazione del presente codice si tiene conto
delle definizioni e delle indicazioni contenute nella
disciplina in materia di trattamento dei dati personali e,
in particolare, delle disposizioni citate nel preambolo. Ai
medesimi fini si intende, altresi':
a) per "archivista", chiunque, persona fisica o giuridica,
ente o associazione, abbia responsabilita' di controllare,
acquisire, trattare, conservare, restaurare e gestire
archivi storici, correnti o di deposito della pubblica
amministrazione, archivi privati dichiarati di notevole
interesse storico, nonche' gli archivi privati di cui al
precedente art. 1, comma 4;
b) per "utente", chiunque chieda di accedere o acceda per
scopi storici a documenti contenenti dati personali, anche
per finalita' giornalistiche o di pubblicazione occasionale
di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero;
c) per "documento", qualunque testimonianza scritta, orale o
conservata su qualsiasi supporto che contenga dati
personali.
Capo II
REGOLE DI CONDOTTA PER GLI ARCHIVISTI E LICEITA' DEI
RELATIVI TRATTAMENTI
Art. 3
(Regole generali di condotta)
1. Nel trattare i dati di carattere personale e i documenti
che li contengono, gli archivisti adottano, in armonia con
la legge e i regolamenti, le modalita' piu' opportune per
favorire il rispetto dei diritti, delle liberta'
fondamentali e della dignita' delle persone alle quali si
riferiscono i dati trattati.
2. Gli archivisti di enti o istituzioni pubbliche si
adoperano per il pieno rispetto, anche da parte dei terzi
con cui entrano in contatto per ragioni del proprio ufficio
o servizio, delle disposizioni di legge e di regolamento in
materia archivistica e, in particolare, di quanto previsto
negli artt. 21 e 21-bis del d.P.R. 30 settembre 1963, n.
1409, come modificati dal d.lg. 30 luglio 1999, n. 281,
dall'art. 7 del medesimo d.lg. n. 281, e successive
modificazioni ed integrazioni.
3. I soggetti che operano presso enti pubblici svolgendo
funzioni archivistiche, nel trattare dati di carattere
personale si attengono ai doveri di lealta', correttezza,
imparzialita', onesta' e diligenza propri dell'esercizio
della professione e della qualifica o livello ricoperti.
Essi conformano il proprio operato al principio di
trasparenza della attivita' amministrativa.
4. I dati personali trattati per scopi storici possono
essere ulteriormente utilizzati per tali scopi, e sono
soggetti in linea di principio alla medesima disciplina
indipendentemente dal documento in cui sono contenuti e dal
luogo di conservazione, ferme restando le cautele e le
garanzie previste per particolari categorie di dati o di
trattamenti.
Art. 4
(Conservazione e tutela)
1. Gli archivisti si impegnano a:
a) favorire il recupero, l'acquisizione e la tutela dei
documenti. A tal fine, operano in conformita' con i
principi, i criteri metodologici e le pratiche della
professione generalmente condivisi ed accettati, curando
anche l'aggiornamento sistematico e continuo delle proprie
conoscenze storiche, amministrative e tecnologiche;
b) tutelare l'integrita' degli archivi e l'autenticita' dei
documenti, anche elettronici e multimediali, di cui
promuovono la conservazione permanente, in particolare di
quelli esposti a rischi di cancellazione, dispersione ed
alterazione dei dati;
c) salvaguardare la conformita' delle riproduzioni dei
documenti agli originali ed evitare ogni azione diretta a
manipolare, dissimulare o deformare fatti, testimonianze,
documenti e dati;
d) assicurare il rispetto delle misure di sicurezza previste
dall'art. 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e dal
d.P.R. 28 luglio 1999, n. 318 e successive integrazioni e
modificazioni, sviluppando misure idonee a prevenire
l'eventuale distruzione, dispersione o accesso non
autorizzato ai documenti, e adottando, in presenza di
specifici rischi, particolari cautele quali la consultazione
in copia di alcuni documenti e la conservazione degli
originali in cassaforte o armadi blindati.
Art. 5
(Comunicazione e fruizione)
1. Gli archivi sono organizzati secondo criteri tali da
assicurare il principio della libera fruibilita' delle
fonti.
2. L'archivista promuove il piu' largo accesso agli archivi
e, attenendosi al quadro della normativa vigente, favorisce
l'attivita' di ricerca e di informazione nonche' il
reperimento delle fonti.
3. L'archivista informa il ricercatore sui documenti
estratti temporaneamente da un fascicolo perche' esclusi
dalla consultazione.
4. In caso di rilevazione sistematica dei dati realizzata da
un archivio in collaborazione con altri soggetti pubblici o
privati, per costituire banche dati di intere serie
archivistiche, la struttura interessata sottoscrive una
apposita convenzione per concordare le modalita' di
fruizione e le forme di tutela dei soggetti interessati,
attenendosi alle disposizioni della legge, in particolare
per quanto riguarda il rapporto tra il titolare, il
responsabile e gli incaricati del trattamento, nonche' i
rapporti con i soggetti esterni interessati ad accedere ai
dati.
Art. 6
(Impegno di riservatezza)
1. Gli archivisti si impegnano a:
a) non fare alcun uso delle informazioni non disponibili
agli
utenti o non rese pubbliche, ottenute in ragione della
propria attivita' anche in via confidenziale, per proprie
ricerche o per realizzare profitti e interessi privati. Nel
caso in cui l'archivista svolga ricerche per fini personali
o comunque estranei alla propria attivita' professionale, e'
soggetto alle stesse regole e ai medesimi limiti previsti
per gli utenti;
b) mantenere riservate le notizie e le informazioni
concernenti i dati personali apprese nell'esercizio delle
proprie attivita'.
2. L'archivista osserva tali doveri di riserbo anche dopo la
cessazione dalla propria attivita'.
Art. 7
(Aggiornamento dei dati)
1. L'archivista favorisce l'esercizio del diritto degli
interessati all'aggiornamento, alla rettifica o
all'integrazione dei dati, garantendone la conservazione
secondo modalita' che assicurino la distinzione delle fonti
originarie dalla documentazione successivamente acquisita.
2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 13 della legge n.
675/1996, in presenza di eventuali richieste generalizzate
di accesso ad un'ampia serie di dati o documenti,
l'archivista pone a disposizione gli strumenti di ricerca e
le fonti pertinenti fornendo al richiedente idonee
indicazioni per una loro agevole consultazione.
3. In caso di esercizio di un diritto, ai sensi dell'art.
13, comma 3, della legge n. 675/1996, da parte di chi vi
abbia interesse in relazione a dati personali che riguardano
persone decedute e documenti assai risalenti nel tempo, la
sussistenza dell'interesse e valutata anche in riferimento
al tempo trascorso.
Art. 8
(Fonti orali)
1. In caso di trattamento di fonti orali, e' necessario che
gli intervistati abbiano espresso il proprio consenso in
modo esplicito, eventualmente in forma verbale, anche sulla
base di una informativa semplificata che renda nota almeno
l'identita' e l'attivita' svolta dall'intervistatore nonche'
le finalita' della raccolta dei dati.
2. Gli archivi che acquisiscono fonti orali richiedono
all'autore dell'intervista una dichiarazione scritta
dell'avvenuta comunicazione degli scopi perseguiti
nell'intervista stessa e del relativo consenso manifestato
dagli intervistati.
Capo III
REGOLE DI CONDOTTA PER GLI UTENTI E CONDIZIONI PER LA
LICEITA' DEI RELATIVI TRATTAMENTI
Art. 9
(Regole generali di condotta)
1. Nell'accedere alle fonti e nell'esercitare l'attivita' di
studio, ricerca e manifestazione del pensiero, gli utenti,
quando trattino i dati di carattere personale, secondo
quanto previsto dalla legge e dai regolamenti, adottano le
modalita' piu' opportune per favorire il rispetto dei
diritti, delle liberta' fondamentali e della dignita' delle
persone interessate.
2. In applicazione del principio di cui al comma 1, gli
utenti utilizzano i documenti sotto la propria
responsabilita' e conformandosi agli scopi perseguiti e
delineati nel progetto di ricerca, nel rispetto dei principi
di pertinenza ed indispensabilita' di cui all'art. 7, del
d.lg. 30 luglio 1999, n. 281.
Art. 10
(Accesso agli archivi pubblici)
1. L'accesso agli archivi pubblici e' libero. Tutti gli
utenti hanno diritto ad accedere agli archivi con eguali
diritti e doveri.
2. Fanno eccezione, ai sensi delle leggi vigenti, i
documenti di carattere riservato relativi alla politica
interna ed estera dello Stato che divengono consultabili
cinquanta anni dopo la loro data e quelli contenenti i dati
di cui agli art. 22 e 24 della legge n. 675/1996, che
divengono liberamente consultabili quaranta anni dopo la
loro data. Il termine e' di settanta anni se i dati sono
idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale
oppure rapporti riservati di tipo familiare.
3. L'autorizzazione alla consultazione dei documenti di cui
al comma 2 puo' essere rilasciata prima della scadenza dei
termini dal Ministro dell'Interno, previo parere del
direttore dell'Archivio di Stato o del sovrintendente
archivistico competenti e udita la Commissione per le
questioni inerenti alla consultabilita' degli atti di
archivio riservati istituita presso il Ministero
dell'Interno, secondo la procedura dettata dagli artt. 8 e 9
del decreto legislativo n. 281/1999.
4. In caso di richiesta di autorizzazione a consultare i
documenti di cui al comma 2 prima della scadenza dei
termini, l'utente presenta all'ente che li conserva un
progetto di ricerca che, in relazione alle fonti riservate
per le quali chiede l'autorizzazione, illustri le finalita'
della ricerca e le modalita' di diffusione dei dati. Il
richiedente ha facolta' di presentare ogni altra
documentazione utile.
5. L'autorizzazione di cui al comma 3 alla consultazione e'
rilasciata a parita' di condizioni ad ogni altro
richiedente. La valutazione della parita' di condizioni
avviene sulla base del progetto di ricerca di cui al comma
4.
6. L'autorizzazione alla consultazione dei documenti, di cui
al comma 3, prima dello scadere dei termini, puo' contenere
cautele volte a consentire la comunicazione dei dati senza
ledere i diritti, le liberta' e la dignita' delle persone
interessate.
7. Le cautele possono consistere anche, a seconda degli
obiettivi della ricerca desumibili dal progetto,
nell'obbligo di non diffondere i nomi delle persone,
nell'uso delle sole iniziali dei nominativi degli
interessati, nell'oscuramento dei nomi in una banca dati,
nella sottrazione temporanea di singoli documenti dai
fascicoli o nel divieto di riproduzione dei documenti.
Particolare attenzione e' prestata al principio della
pertinenza e all'indicazione di fatti o circostanze che
possono rendere facilmente individuabili gli interessati.
8. L'autorizzazione di cui al comma 3 e' personale e il
titolare dell'autorizzazione non puo' delegare altri al
conseguente trattamento dei dati. I documenti mantengono il
loro carattere riservato e non possono essere ulteriormente
utilizzati da altri soggetti senza la relativa
autorizzazione.
Art. 11
(Diffusione)
1. L'interpretazione dell'utente, nel rispetto del diritto
alla riservatezza, del diritto all'identita' personale e
della dignita' degli interessati, rientra nella sfera della
liberta' di parola e di manifestazione del pensiero
costituzionalmente garantite.
2. Nel far riferimento allo stato di salute delle persone
l'utente si astiene dal pubblicare dati analitici di
interesse strettamente clinico e dal descrivere abitudini
sessuali riferite ad una determinata persona identificata o
identificabile.
3. La sfera privata delle persone note o che abbiano
esercitato funzioni pubbliche deve essere rispettata nel
caso in cui le notizie o i dati non abbiano alcun rilievo
sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica.
4. In applicazione di quanto previsto dall'art. 7, comma 2,
del d.lg. n. 281/1999, al momento della diffusione dei dati
il principio della pertinenza e' valutato dall'utente con
particolare riguardo ai singoli dati personali contenuti nei
documenti, anziche' ai documenti nel loro complesso.
L'utente puo' diffondere i dati personali se pertinenti e
indispensabili alla ricerca e se gli stessi non ledono la
dignita' e la riservatezza delle persone.
5. L'utente non e' tenuto a fornire l'informativa di cui
all'art. 10, comma 3, della legge n. 675/1996 nei casi in
cui tale adempimento comporti l'impiego di mezzi
manifestamente sproporzionati.
6. L'utente puo' utilizzare i dati elaborati o le copie dei
documenti contenenti dati personali, accessibili su
autorizzazione, solo ai fini della propria ricerca, e ne
cura la riservatezza anche rispetto ai terzi.
Art. 12
(Applicazione del codice)
1. I soggetti pubblici e privati, comprese le societa'
scientifiche e le associazioni professionali, che siano
tenuti ad applicare il presente codice si impegnano, con i
modi e nelle forme previste dai propri ordinamenti, a
promuoverne la massima diffusione e la conoscenza, nonche'
ad assicurarne il rispetto.
2. Nel caso degli archivi degli enti pubblici e degli
archivi privati dichiarati di notevole interesse storico, le
sovrintendenze archivistiche promuovono la diffusione e
l'applicazione del codice.
Art. 13
(Violazione delle regole di condotta)
1. Nell'ambito degli archivi pubblici le amministrazioni
competenti applicano le sanzioni previste dai rispettivi
ordinamenti.
2. Le societa' e le associazioni tenute ad applicare il
presente codice adottano, sulla base dei propri ordinamenti
e regolamenti, le opportune misure in caso di violazione del
codice stesso, ferme restando le sanzioni di legge.
3. La violazione delle prescrizioni del presente codice da
parte degli utenti e' comunicata agli organi competenti per
il rilascio delle autorizzazioni a consultare documenti
riservati prima del decorso dei termini di legge, ed e'
considerata ai fini del rilascio dell'autorizzazione
medesima. L'Amministrazione competente, secondo il proprio
ordinamento, puo' altresi' escludere temporaneamente dalle
sale di studio i soggetti responsabili della violazione
delle regole del presente codice. Gli stessi possono essere
esclusi da ulteriori autorizzazioni alla consultazione di
documenti riservati.
4. Oltre a quanto previsto dalla legge per la denuncia di
reato cui sono tenuti i pubblici ufficiali, i soggetti di
cui ai commi 1 e 2 possono segnalare al Garante le
violazioni delle regole di condotta per l'eventuale adozione
dei provvedimenti e delle sanzioni di competenza.
Art. 14
(Entrata in vigore)
1. Il presente codice si applica a decorrere dal
quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
A.3 CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER I
TRATTAMENTI DI
DATI PERSONALI A SCOPI STATISTICI E DI RICERCA SCIENTIFICA
EFFETTUATI NELL'AMBITO DEL SISTEMA STATISTICO NAZIONALE.
(Provvedimento del Garante n. 13 del 31
luglio 2002, in G.U. 16 agosto 1999, n. 191)
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella seduta odierna, con la partecipazione del prof.
Stefano Rodota', presidente, del prof. Giuseppe Santaniello,
vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro
Paissan, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli,
segretario generale;
Visto l'art. 27 della direttiva n. 95/46/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, secondo cui gli
Stati membri e la Commissione incoraggiano l'elaborazione di
codici di condotta destinati a contribuire, in funzione
delle specificita' settoriali, alla corretta applicazione
delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva
adottate dagli Stati membri;
Visto l'art. 31, comma 1, lettera h) della legge 31 dicembre
1996, n. 675, il quale attribuisce al Garante il compito di
promuovere nell'ambito delle categorie interessate,
nell'osservanza del principio di rappresentativita', la
sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta
per determinati settori, verificarne la conformita' alle
leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di
osservazioni di soggetti interessati e contribuire a
garantirne la diffusione e il rispetto;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, in
materia di trattamento dei dati personali per finalita'
storiche, statistiche e di ricerca scientifica, e in
particolare il relativo art. 6, comma 1, il quale demanda al
Garante il compito di promuovere la sottoscrizione di uno o
piu' codici di deontologia e di buona condotta per i
soggetti pubblici e privati, ivi comprese le societa'
scientifiche e le associazioni professionali, interessati al
trattamento dei dati per scopi di statistica e di ricerca
scientifica;
Visto l'articolo 10, comma 6, del medesimo decreto
legislativo n. 281/1999, relativo ad alcuni profili che
devono essere individuati dal codice per i trattamenti di
dati per scopi statistici e di ricerca scientifica;
Visto altresi' l'articolo 12, comma 2, del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, come modificato
dall'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo n.
281/1999, nel quale si prevede che la Commissione per la
garanzia dell'informazione statistica debba essere sentita
ai fini della sottoscrizione dei codici di deontologia e di
buona condotta relativi al trattamento dei dati personali
nell'ambito del Sistema statistico nazionale;
Visto il provvedimento 10 febbraio 2000 del Garante per la
protezione dei dati personali, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 2000, con il quale il
Garante ha promosso la sottoscrizione di uno o piu' codici
di deontologia e di buona condotta relativi del trattamento
di dati personali per scopi statistici e di ricerca
scientifica ed ha invitato tutti i soggetti aventi titolo a
partecipare all'adozione dei medesimi codici in base al
principio di rappresentativita' a darne comunicazione al
Garante entro il 31 marzo 2000;
Viste le comunicazioni pervenute al Garante in risposta al
provvedimento del 10 febbraio 2000, con le quali diversi
soggetti pubblici e privati, societa' scientifiche ed
associazioni professionali hanno manifestato la volonta' di
partecipare alla redazione dei codici e fra i quali e' stato
conseguentemente costituito un apposito gruppo di lavoro,
composto, fra gli altri, da rappresentanti dei seguenti
soggetti pubblici: Istituto nazionale di statistica - ISTAT,
Istituto di studi e analisi economica - ISAE, Istituto per
lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori -
ISFOL, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica;
Considerato che il testo del codice e' stato oggetto di
ampia consultazione nell'ambito dei soggetti interessati,
che hanno avuto modo di far pervenire osservazioni e
proposte;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9
marzo 2000, n. 152 contenente le norme per la definizione
dei criteri e delle procedure per l'individuazione dei
soggetti privati partecipanti al Sistema statistico
nazionale (SISTAN) ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della
legge 28 aprile 1998, n. 125;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9
maggio 2001 in materia di circolazione dei dati all'interno
del Sistema statistico nazionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
28 maggio 2002 sull'inserimento di altri uffici di
statistica nell'ambito del Sistan;
Vista la nota del 2 aprile 2001 con cui il Presidente
dell'ISTAT, su mandato del Comitato di indirizzo e
coordinamento dell'informazione statistica, ha trasmesso il
testo del Codice di deontologia e di buona condotta per i
trattamenti di dati personali per scopi statistici e di
ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema
statistico nazionale, sottoscritto dallo stesso a nome dei
soggetti interessati;
Vista la deliberazione di questa Autorita' n. 23 del 4
luglio 2001 sull'esame preliminare del codice;
Ritenuto opportuno procedere all'esame definitivo del codice
di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati
personali per scopi statistici effettuati nell'ambito del
SISTAN, anche separatamente rispetto al codice che, a norma
degli articoli art. 6, comma 1, e 10, comma 6 , del d.lg. n.
281/1999, deve disciplinare l'utilizzo dei dati personali a
fini statistici al di fuori del SISTAN;
Sentita la Commissione per la garanzia nell'informazione
statistica ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e sulla base degli
approfondimenti curati d'intesa con l'Istat;
Rilevato che il rispetto delle disposizioni contenute nel
codice costituisce condizione essenziale per la liceita' del
trattamento dei dati personali;
Constatata la conformita' del codice alle leggi e ai
regolamenti in materia di protezione delle persone rispetto
al trattamento dei dati personali, ed in particolare
all'art. 31, comma 1, lettera h) della legge n. 675/1996,
nonche' agli artt. 6 e 10, 11 e 12 del decreto legislativo
n. 281/1999;
Considerato che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto
legislativo n. 281/1999, il codice deve essere pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura
del Garante; Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai
sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000,
adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;
Dispone:
la trasmissione del codice di deontologia e di buona
condotta per i trattamenti di dati personali per scopi
statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito
del Sistema statistico nazionale, che figura in allegato,
all'ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero
della giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 31 luglio 2002
IL PRESIDENTE
IL RELATORE |
IL SEGRETARIO GENERALE |
CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER I TRATTAMENTI
DI DATI PERSONALI A SCOPI STATISTICI E DI RICERCA
SCIENTIFICA EFFETTUATI NELL'AMBITO DEL SISTEMA STATISTICO
NAZIONALE*.
(*) In conformità
all'articolo 184, comma 2, i riferimenti a disposizione
della legge n. 675/1996 o ad altre disposizioni abrogate
devono intendersi riferiti alle corrispondenti nuove
disposizioni in vigore, secondo la tavola di corrispondenza.
Preambolo
Il presente codice e' volto a garantire che l'utilizzazione
di dati di carattere personale per scopi di statistica,
considerati dalla legge di rilevante interesse pubblico e
fonte dell'informazione statistica ufficiale intesa quale
patrimonio della collettivita', si svolga nel rispetto dei
diritti, delle liberta' fondamentali e della dignita' delle
persone interessate, in particolare del diritto alla
riservatezza e del diritto all'identita' personale.
Il codice e' sottoscritto in attuazione degli articoli 6 e
10, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281
e si applica ai trattamenti per scopi statistici effettuati
nell'ambito del sistema statistico nazionale, per il
perseguimento delle finalita' di cui al decreto legislativo
6 settembre 1989, n. 322.
La sua sottoscrizione e' effettuata ispirandosi alle
pertinenti fonti e documenti internazionali in materia di
attivita' statistica e, in particolare:
a) alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali del 4 novembre 1950,
ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848;
b) alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
del 18 dicembre 2000, con specifico riferimento agli artt. 7
e 8;
c) alla Convenzione n. 108 adottata a Strasburgo il 28
gennaio 1981, ratificata in Italia con legge 21 febbraio
1989, n. 98;
d) alla direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'Unione Europea del 24 ottobre 1995;
e) alla Raccomandazione del Consiglio d'Europa n. R(97)18,
adottata il 30 settembre 1997;
f) all'articolo 10 del Regolamento (CE) n. 322/97 del
Consiglio dell'Unione Europea del 17 febbraio 1997.
Gli enti, gli uffici e i soggetti che applicano il seguente
codice sono chiamati ad osservare anche il principio di
imparzialita' e di non discriminazione nei confronti di
altri utilizzatori, in particolare, nell'ambito della
comunicazione per scopi statistici di dati depositati in
archivi pubblici e trattati da enti pubblici o sulla base di
finanziamenti pubblici.
CAPO I
AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI
Art. 1
(Ambito di applicazione)
1. Il codice si applica ai trattamenti di dati personali per
scopi statistici effettuati da:
a) enti ed uffici di statistica che fanno parte o
partecipano al sistema statistico nazionale, per
l'attuazione del programma statistico nazionale o per la
produzione di informazione statistica, in conformita' ai
rispettivi ambiti istituzionali;
b) strutture diverse dagli uffici di cui alla lettera a), ma
appartenenti alla medesima amministrazione o ente, qualora i
relativi trattamenti siano previsti dal programma statistico
nazionale e gli uffici di statistica attestino le
metodologie adottate, osservando le disposizioni contenute
nei decreti legislativi 6 settembre 1989, n. 322 e 30 luglio
1999, n. 281, e loro successive modificazioni e
integrazioni, nonche' nel presente codice.
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini del presente codice si applicano le definizioni
elencate nell'art. 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675
(di seguito denominata "Legge"), nel decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 281, e loro successive modificazioni e
integrazioni. Ai fini medesimi, si intende inoltre per:
a) "trattamento per scopi statistici", qualsiasi trattamento
effettuato per finalita' di indagine statistica o di
produzione, conservazione e diffusione di risultati
statistici in attuazione del programma statistico nazionale
o per effettuare informazione statistica in conformita' agli
ambiti istituzionali dei soggetti di cui all'articolo 1;
b) "risultato statistico", l'informazione ottenuta con il
trattamento di dati personali per quantificare aspetti di un
fenomeno collettivo;
c) "variabile pubblica", il carattere o la combinazione di
caratteri, di tipo qualitativo o quantitativo, oggetto di
una rilevazione statistica che faccia riferimento ad
informazioni presenti in pubblici registri, elenchi, atti,
documenti o fonti conoscibili da chiunque;
d) "unita' statistica", l'entita' alla quale sono riferiti o
riferibili i dati trattati.
Art. 3
(Identificabilita' dell'interessato)
1. Agli effetti dell'applicazione del presente codice:
a) un interessato si ritiene identificabile quando, con
l'impiego di mezzi ragionevoli, e' possibile stabilire
un'associazione significativamente probabile tra la
combinazione delle modalita' delle variabili relative ad una
unita' statistica e i dati identificativi della medesima;
b) i mezzi ragionevolmente utilizzabili per identificare un
interessato afferiscono, in particolare, alle seguenti
categorie:
risorse economiche;
risorse di tempo;
archivi nominativi o altre fonti di informazione contenenti
dati identificativi congiuntamente ad un sottoinsieme delle
variabili oggetto di comunicazione o diffusione;
archivi, anche non nominativi, che forniscano ulteriori
informazioni oltre a quelle oggetto di comunicazione o
diffusione;
risorse hardware e software per effettuare le elaborazioni
necessarie per collegare informazioni non nominative ad un
soggetto identificato, tenendo anche conto delle effettive
possibilita' di pervenire in modo illecito alla sua
identificazione in rapporto ai sistemi di sicurezza ed al
software di controllo adottati;
conoscenza delle procedure di estrazione campionaria,
imputazione, correzione e protezione statistica adottate per
la produzione dei dati;
c) in caso di comunicazione e di diffusione, l'interessato
puo' ritenersi non identificabile se il rischio di
identificazione, in termini di probabilita' di identificare
l'interessato stesso tenendo conto dei dati comunicati o
diffusi, e' tale da far ritenere sproporzionati i mezzi
eventualmente necessari per procedere all'identificazione
rispetto alla lesione o al pericolo di lesione dei diritti
degli interessati che puo' derivarne, avuto altresi'
riguardo al vantaggio che se ne puo' trarre.
Art. 4
(Criteri per la valutazione del rischio di identificazione)
1. Ai fini della comunicazione e diffusione di risultati
statistici, la valutazione del rischio di identificazione
tiene conto dei seguenti criteri:
a) si considerano dati aggregati le combinazioni di
modalita' alle quali e' associata una frequenza non
inferiore a una soglia prestabilita, ovvero un'intensita'
data dalla sintesi dei valori assunti da un numero di unita'
statistiche pari alla suddetta soglia. Il valore minimo
attribuibile alla soglia e' pari a tre;
b) nel valutare il valore della soglia si deve tenere conto
del livello di riservatezza delle informazioni;
c) i risultati statistici relativi a sole variabili
pubbliche non sono soggetti alla regola della soglia;
d) la regola della soglia puo' non essere osservata qualora
il risultato statistico non consenta ragionevolmente
l'identificazione di unita' statistiche, avuto riguardo al
tipo di rilevazione e alla natura delle variabili associate;
e) i risultati statistici relativi a una stessa popolazione
possono essere diffusi in modo che non siano possibili
collegamenti tra loro o con altre fonti note di
informazione, che rendano possibili eventuali
identificazioni;
f) si presume che sia adeguatamente tutelata la riservatezza
nel caso in cui tutte le unita' statistiche di una
popolazione presentino la medesima modalita' di una
variabile.
2. Nel programma statistico nazionale sono individuate le
variabili che possono essere diffuse in forma disaggregata,
ove cio' risulti necessario per soddisfare particolari
esigenze conoscitive anche di carattere internazionale o
comunitario.
3. Nella comunicazione di collezioni campionarie di dati, il
rischio di identificazione deve essere per quanto possibile
contenuto. Tale limite e la metodologia per la stima del
rischio di identificazione sono individuati dall'Istat che,
attenendosi ai criteri di cui all'art. 3, comma 1, lett. d),
definisce anche le modalita' di rilascio dei dati dandone
comunicazione alla Commissione per la garanzia
dell'informazione statistica.
Art. 5
(Trattamento di dati sensibili da parte di soggetti privati)
1. I soggetti privati che partecipano al sistema statistico
nazionale ai sensi della legge 28 aprile 1998, n. 125,
raccolgono o trattano ulteriormente dati sensibili per scopi
statistici di regola in forma anonima, fermo restando quanto
previsto dall'art. 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322, come introdotto dal decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 281, e successive
modificazioni e integrazioni.
2. In casi particolari in cui scopi statistici, legittimi e
specifici, del trattamento di dati sensibili non possono
essere raggiunti senza l'identificazione anche temporanea
degli interessati, per garantire la legittimita' del
trattamento medesimo e' necessario che concorrano i seguenti
presupposti:
a) l'interessato abbia espresso liberamente il proprio
consenso sulla base degli elementi previsti per
l'informativa;
b) il titolare adotti specifiche misure per mantenere
separati i dati identificativi gia' al momento della
raccolta, salvo che cio' risulti irragionevole o richieda
uno sforzo manifestamente sproporzionato;
c) il trattamento risulti preventivamente autorizzato dal
Garante, anche sulla base di un'autorizzazione relativa a
categorie di dati o tipologie di trattamenti, o sia compreso
nel programma statistico nazionale.
3. Il consenso e' manifestato per iscritto. Qualora la
raccolta dei dati sensibili sia effettuata con particolari
modalita' quali interviste telefoniche o assistite da
elaboratore che rendano particolarmente gravoso per
l'indagine acquisirlo per iscritto, il consenso, purche'
espresso, puo' essere documentato per iscritto. In tal caso,
la documentazione dell'informativa resa all'interessato e
dell'acquisizione del relativo consenso e' conservata dal
titolare del trattamento per tre anni.
CAPO II
INFORMATIVA, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
Art. 6
(Informativa)
1. Oltre alle informazioni di cui all'art. 10 della Legge,
all'interessato o alle persone presso le quali i dati
personali dell'interessato sono raccolti per uno scopo
statistico e' rappresentata l'eventualita' che essi possono
essere trattati per altri scopi statistici, in conformita' a
quanto previsto dai decreti legislativi 6 settembre 1989, n.
322 e 30 luglio 1999, n. 281, e loro successive
modificazioni e integrazioni.
2. Quando il trattamento riguarda dati personali non
raccolti presso l'interessato e il conferimento
dell'informativa a quest'ultimo richieda uno sforzo
sproporzionato rispetto al diritto tutelato, in base a
quanto previsto dall'art. 10, comma 4 della Legge,
l'informativa stessa si considera resa se il trattamento e'
incluso nel programma statistico nazionale o e' oggetto di
pubblicita' con idonee modalita' da comunicare
preventivamente al Garante il quale puo' prescrivere
eventuali misure ed accorgimenti.
3. Nella raccolta di dati per uno scopo statistico,
l'informativa alla persona presso la quale i dati sono
raccolti puo' essere differita per la parte riguardante le
specifiche finalita', le modalita' del trattamento cui sono
destinati i dati, qualora cio' risulti necessario per il
raggiungimento dell'obiettivo dell'indagine - in relazione
all'argomento o alla natura della stessa - e purche' il
trattamento non riguardi dati sensibili. In tali casi, il
completamento dell'informativa deve essere fornito
all'interessato non appena vengano a cessare i motivi che ne
avevano ritardato la comunicazione, a meno che cio' comporti
un impiego di mezzi palesemente sproporzionato. Il soggetto
responsabile della ricerca deve redigere un documento -
successivamente conservato per almeno due anni dalla
conclusione della ricerca e reso disponibile a tutti i
soggetti che esercitano i diritti di cui all'art. 13 della
Legge - in cui siano indicate le specifiche motivazioni per
le quali si e' ritenuto di differire l'informativa, la parte
di informativa differita, nonche' le modalita' seguite per
informare gli interessati quando sono venute meno le ragioni
che avevano giustificato il differimento.
4. Quando le circostanze della raccolta e gli obiettivi
dell'indagine sono tali da consentire ad un soggetto di
rispondere in nome e per conto di un altro, in quanto
familiare o convivente, l'informativa all'interessato puo'
essere data anche per il tramite del soggetto rispondente.
Art. 7
(Comunicazione a soggetti non facenti parte del sistema
statistico nazionale)
1. Ai soggetti che non fanno parte del sistema statistico
nazionale possono essere comunicati, sotto forma di
collezioni campionarie, dati individuali privi di ogni
riferimento che ne permetta il collegamento con gli
interessati e comunque secondo modalita' che rendano questi
ultimi non identificabili.
2. La comunicazione di dati personali a ricercatori di
universita' o ad istituti o enti di ricerca o a soci di
societa' scientifiche a cui si applica il codice di
deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati
personali per scopi statistici e di ricerca scientifica
effettuati fuori dal sistema statistico nazionale, di cui
all'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 281 e successive modificazioni e integrazioni, e'
consentita nell'ambito di specifici laboratori costituiti da
soggetti del sistema statistico nazionale, a condizione che:
a) i dati siano il risultato di trattamenti di cui i
medesimi soggetti del sistema statistico nazionale siano
titolari;
b) i dati comunicati siano privi di dati identificativi;
c) le norme in materia di segreto statistico e di protezione
dei dati personali, contenute anche nel presente codice,
siano rispettate dai ricercatori che accedono al laboratorio
anche sulla base di una preventiva dichiarazione di impegno;
d) l'accesso al laboratorio sia controllato e vigilato; e)
non sia consentito l'accesso ad archivi di dati diversi da
quello oggetto della comunicazione;
f) siano adottate misure idonee affinche' le operazioni di
immissione e prelievo di dati siano inibite ai ricercatori
che utilizzano il laboratorio;
g) il rilascio dei risultati delle elaborazioni effettuate
dai ricercatori che utilizzano il laboratorio sia
autorizzato solo dopo una preventiva verifica, da parte
degli addetti al laboratorio stesso, del rispetto delle
norme di cui alla lettera c).
3. Nell'ambito di progetti congiunti, finalizzati anche al
perseguimento di compiti istituzionali del titolare del
trattamento che ha originato i dati, i soggetti del sistema
statistico nazionale possono comunicare dati personali a
ricercatori operanti per conto di universita', altre
istituzioni pubbliche e organismi aventi finalita' di
ricerca, purche' sia garantito il rispetto delle condizioni
seguenti:
a) i dati siano il risultato di trattamenti di cui i
medesimi soggetti del sistema statistico nazionale sono
titolari;
b) i dati comunicati siano privi di dati identificativi;
c) la comunicazione avvenga sulla base di appositi
protocolli di ricerca sottoscritti da tutti i ricercatori
che partecipano al progetto;
d) nei medesimi protocolli siano esplicitamente previste,
come vincolanti per tutti i ricercatori che partecipano al
progetto, le norme in materia di segreto statistico e di
protezione dei dati personali contenute anche nel presente
codice.
4. E' vietato ai ricercatori ammessi alla comunicazione dei
dati di effettuare trattamenti per fini diversi da quelli
esplicitamente previsti dal protocollo di ricerca, di
conservare i dati comunicati oltre i termini di durata del
progetto, di comunicare ulteriormente i dati a terzi.
Art. 8
(Comunicazione dei dati tra soggetti del Sistema statistico
nazionale)
1. La comunicazione di dati personali, privi di dati
identificativi, tra i soggetti del sistema statistico
nazionale e' consentita per i trattamenti statistici,
strumentali al perseguimento delle finalita' istituzionali
del soggetto richiedente, espressamente determinati all'atto
della richiesta, fermo restando il rispetto dei principi di
pertinenza e di non eccedenza.
2. La comunicazione anche dei dati identificativi di unita'
statistiche tra i soggetti del sistema statistico nazionale
e' consentita, previa motivata richiesta in cui siano
esplicitate le finalita' perseguite ai sensi del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ivi comprese le
finalita' di ricerca scientifica per gli enti di cui
all'art. 2 del decreto legislativo medesimo, qualora il
richiedente dichiari che non sia possibile conseguire
altrimenti il medesimo risultato statistico e, comunque, nel
rispetto dei principi di pertinenza e di stretta necessita'.
3. I dati comunicati ai sensi dei commi 1 e 2 possono essere
trattati dal soggetto richiedente, anche successivamente,
per le sole finalita' perseguite ai sensi del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ivi comprese le
finalita' di ricerca scientifica per gli enti di cui
all'art. 2 del decreto legislativo medesimo, nei limiti
previsti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, e
nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art. 15
della Legge e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 9
(Autorita' di controllo)
1. La Commissione per la garanzia dell'informazione
statistica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322 contribuisce alla corretta
applicazione delle disposizioni del presente codice e, in
particolare, di quanto previsto al precedente art. 8,
segnalando al Garante i casi di inosservanza.
CAPO III
SICUREZZA E REGOLE DI CONDOTTA
Art. 10
(Raccolta dei dati)
1. I soggetti di cui all'art. 1 pongono specifica attenzione
nella selezione del personale incaricato della raccolta dei
dati e nella definizione dell'organizzazione e delle
modalita' di rilevazione, in modo da garantire il rispetto
del presente codice e la tutela dei diritti degli
interessati, procedendo altresi' alla designazione degli
incaricati del trattamento, secondo le modalita' di legge.
2. In ogni caso, il personale incaricato della raccolta si
attiene alle disposizioni contenute nel presente codice e
alle istruzioni ricevute. In particolare:
a) rende nota la propria identita', la propria funzione e le
finalita' della raccolta, anche attraverso adeguata
documentazione;
b) fornisce le informazioni di cui all'art. 10 della Legge e
di cui all'art. 6 del presente codice, nonche' ogni altro
chiarimento che consenta all'interessato di rispondere in
modo adeguato e consapevole, evitando comportamenti che
possano configurarsi come artifici o indebite pressioni;
c) non svolge contestualmente presso gli stessi interessati
attivita' di rilevazione di dati per conto di piu' titolari,
salvo espressa autorizzazione;
d) provvede tempestivamente alla correzione degli errori e
delle inesattezze delle informazioni acquisite nel corso
della raccolta; e) assicura una particolare diligenza nella
raccolta di dati personali di cui agli articoli 22, 24 e 24
bis della legge.
Art. 11
(Conservazione dei dati)
1. I dati personali possono essere conservati anche oltre il
periodo necessario per il raggiungimento degli scopi per i
quali sono stati raccolti o successivamente trattati, in
conformita' all'art. 9 della Legge e all'art. 6-bis del
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e successive
modificazioni e integrazioni, in tali casi, i dati
identificativi possono essere conservati fino a quando
risultino necessari per:
indagini continue e longitudinali;
indagini di controllo, di qualita' e di copertura;
definizione di disegni campionari e selezione di unita' di
rilevazione;
costituzione di archivi delle unita' statistiche e di
sistemi informativi;
altri casi in cui cio' risulti essenziale e adeguatamente
documentato per le finalita' perseguite.
2. Nei casi di cui al comma 1, i dati identificativi sono
conservati separatamente da ogni altro dato, in modo da
consentirne differenti livelli di accesso, salvo che cio'
risulti impossibile in ragione delle particolari
caratteristiche del trattamento o comporti un impiego di
mezzi manifestamente sproporzionati rispetto al diritto
tutelato.
Art. 12.
(Misure di sicurezza)
1. Nell'adottare le misure di sicurezza di cui all'art. 15,
comma 1, della Legge e di cui al regolamento previsto dal
comma 2 del medesimo articolo, il titolare del trattamento
determina anche i differenti livelli di accesso ai dati
personali con riferimento alla natura dei dati stessi e alle
funzioni dei soggetti coinvolti nei trattamenti.
2. I soggetti di cui all'art. 1 adottano le cautele previste
dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999,
n. 135 in riferimento ai dati di cui agli articoli 22 e 24
della Legge.
Art. 13
(Esercizio dei diritti dell'interessato)
1. In caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 13 della
Legge, l'interessato puo' accedere agli archivi statistici
contenenti i dati che lo riguardano per chiederne
l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione, sempre che
tale operazione non risulti impossibile per la natura o lo
stato del trattamento, o comporti un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionati.
2. In attuazione dell'art. 6-bis, comma 8, del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, il responsabile del
trattamento annota in appositi spazi o registri le modifiche
richieste dall'interessato, senza variare i dati
originariamente immessi nell'archivio, qualora tali
operazioni non producano effetti significativi sull'analisi
statistica o sui risultati statistici connessi al
trattamento. In particolare, non si procede alla variazione
se le modifiche richieste contrastano con le classificazioni
e con le metodologie statistiche adottate in conformita'
alle norme internazionali comunitarie e nazionali.
Art. 14
(Regole di condotta)
1. I responsabili e gli incaricati del trattamento che,
anche per motivi di lavoro, studio e ricerca abbiano
legittimo accesso ai dati personali trattati per scopi
statistici, conformano il proprio comportamento anche alle
seguenti disposizioni:
a) i dati personali possono essere utilizzati soltanto per
gli scopi definiti all'atto della progettazione del
trattamento;
b) i dati personali devono essere conservati in modo da
evitarne la dispersione, la sottrazione e ogni altro uso non
conforme alla legge e alle istruzioni ricevute;
c) i dati personali e le notizie non disponibili al pubblico
di cui si venga a conoscenza in occasione dello svolgimento
dell'attivita' statistica o di attivita' ad essa strumentali
non possono essere diffusi, ne' altrimenti utilizzati per
interessi privati, propri o altrui;
d) il lavoro svolto deve essere oggetto di adeguata
documentazione;
e) le conoscenze professionali in materia di protezione dei
dati personali devono essere adeguate costantemente
all'evoluzione delle metodologie e delle tecniche;
f) la comunicazione e la diffusione dei risultati statistici
devono essere favorite, in relazione alle esigenze
conoscitive degli utenti, purche' nel rispetto delle norme
sulla protezione dei dati personali.
2. I responsabili e gli incaricati del trattamento di cui al
comma 1 sono tenuti a conformarsi alle disposizioni del
presente codice, anche quando non siano vincolati al
rispetto del segreto d'ufficio o del segreto professionale.
I titolari del trattamento adottano le misure opportune per
garantire la conoscenza di tali disposizioni da parte dei
responsabili e degli incaricati medesimi.
3. I comportamenti non conformi alle regole di condotta
dettate dal presente codice devono essere immediatamente
segnalati al responsabile o al titolare del trattamento.
ALLEGATO B
DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI
SICUREZZA
(Artt. da 33 a 36 del codice)
Trattamenti con strumenti elettronici
Modalita' tecniche da adottare a cura del titolare, del
responsabile ove designato e dell'incaricato, in caso di
trattamento con strumenti elettronici:
Sistema di autenticazione informatica
1. Il trattamento di dati personali con strumenti
elettronici e' consentito agli incaricati dotati di
credenziali di autenticazione che consentano il superamento
di una procedura di autenticazione relativa a uno specifico
trattamento o a un insieme di trattamenti.
2. Le credenziali di autenticazione consistono in un codice
per l'identificazione dell'incaricato associato a una parola
chiave riservata conosciuta solamente dal medesimo oppure in
un dispositivo di autenticazione in possesso e uso esclusivo
dell'incaricato, eventualmente associato a un codice
identificativo o a una parola chiave, oppure in una
caratteristica biometrica dell'incaricato, eventualmente
associata a un codice identificativo o a una parola chiave.
3. Ad ogni incaricato sono assegnate o associate
individualmente una o piu' credenziali per l'autenticazione.
4. Con le istruzioni impartite agli incaricati e' prescritto
di adottare le necessarie cautele per assicurare la
segretezza della componente riservata della credenziale e la
diligente custodia dei dispositivi in possesso ed uso
esclusivo dell'incaricato.
5. La parola chiave, quando e' prevista dal sistema di
autenticazione, e' composta da almeno otto caratteri oppure,
nel caso in cui lo strumento elettronico non lo permetta, da
un numero di caratteri pari al massimo consentito; essa non
contiene riferimenti agevolmente riconducibili
all'incaricato ed e' modificata da quest'ultimo al primo
utilizzo e, successivamente, almeno ogni sei mesi. In caso
di trattamento di dati sensibili e di dati giudiziari la
parola chiave e' modificata almeno ogni tre mesi.
6. Il codice per l'identificazione, laddove utilizzato, non
puo' essere assegnato ad altri incaricati, neppure in tempi
diversi.
7. Le credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno
sei mesi sono disattivate, salvo quelle preventivamente
autorizzate per soli scopi di gestione tecnica.
8. Le credenziali sono disattivate anche in caso di perdita
della qualita' che consente all'incaricato l'accesso ai dati
personali.
9. Sono impartite istruzioni agli incaricati per non
lasciare incustodito e accessibile lo strumento elettronico
durante una sessione di trattamento.
10. Quando l'accesso ai dati e agli strumenti elettronici e'
consentito esclusivamente mediante uso della componente
riservata della credenziale per l'autenticazione, sono
impartite idonee e preventive disposizioni scritte volte a
individuare chiaramente le modalita' con le quali il
titolare puo' assicurare la disponibilita' di dati o
strumenti elettronici in caso di prolungata assenza o
impedimento dell'incaricato che renda indispensabile e
indifferibile intervenire per esclusive necessita' di
operativita' e di sicurezza del sistema. In tal caso la
custodia delle copie delle credenziali e' organizzata
garantendo la relativa segretezza e individuando
preventivamente per iscritto i soggetti incaricati della
loro custodia, i quali devono informare tempestivamente
l'incaricato dell'intervento effettuato.
11. Le disposizioni sul sistema di autenticazione di cui ai
precedenti punti e quelle sul sistema di autorizzazione non
si applicano ai trattamenti dei dati personali destinati
alla diffusione.
Sistema di autorizzazione
12. Quando per gli incaricati sono individuati profili di
autorizzazione di ambito diverso e' utilizzato un sistema di
autorizzazione.
13. I profili di autorizzazione, per ciascun incaricato o
per classi omogenee di incaricati, sono individuati e
configurati anteriormente all'inizio del trattamento, in
modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari per
effettuare le operazioni di trattamento.
14. Periodicamente, e comunque almeno annualmente, e'
verificata la sussistenza delle condizioni per la
conservazione dei profili di autorizzazione.
Altre misure di sicurezza
15. Nell'ambito dell'aggiornamento periodico con cadenza
almeno annuale dell'individuazione dell'ambito del
trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla
gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici, la
lista degli incaricati puo' essere redatta anche per classi
omogenee di incarico e dei relativi profili di
autorizzazione.
16. I dati personali sono protetti contro il rischio di
intrusione e dell'azione di programmi di cui all'art.
615-quinquies del codice penale, mediante l'attivazione di
idonei strumenti elettronici da aggiornare con cadenza
almeno semestrale.
17. Gli aggiornamenti periodici dei programmi per
elaboratore volti a prevenire la vulnerabilita' di strumenti
elettronici e a correggerne difetti sono effettuati almeno
annualmente. In caso di trattamento di dati sensibili o
giudiziari l'aggiornamento e' almeno semestrale.
18. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche che
prevedono il salvataggio dei dati con frequenza almeno
settimanale.
Documento programmatico sulla sicurezza
19. Entro il 31 marzo di ogni anno, il titolare di un
trattamento di dati sensibili o di dati giudiziari redige
anche attraverso il responsabile, se designato, un documento
programmatico sulla sicurezza contenente idonee informazioni
riguardo:
19.1. l'elenco dei trattamenti di dati personali;
19.2. la distribuzione dei compiti e delle responsabilita'
nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei
dati;
19.3. l'analisi dei rischi che incombono sui dati;
19.4. le misure da adottare per garantire l'integrita' e la
disponibilita' dei dati, nonche' la protezione delle aree e
dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e
accessibilita';
19.5. la descrizione dei criteri e delle modalita' per il
ripristino della disponibilita' dei dati in seguito a
distruzione o danneggiamento di cui al successivo punto 23;
19.6. la previsione di interventi formativi degli incaricati
del trattamento, per renderli edotti dei rischi che
incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire
eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla
protezione dei dati personali piu' rilevanti in rapporto
alle relative attivita', delle responsabilita' che ne
derivano e delle modalita' per aggiornarsi sulle misure
minime adottate dal titolare. La formazione e' programmata
gia' al momento dell'ingresso in servizio, nonche' in
occasione di cambiamenti di mansioni, o di introduzione di
nuovi significativi strumenti, rilevanti rispetto al
trattamento di dati personali;
19.7. la descrizione dei criteri da adottare per garantire
l'adozione delle misure minime di sicurezza in caso di
trattamenti di dati personali affidati, in conformita' al
codice, all'esterno della struttura del titolare;
19.8. per i dati personali idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale di cui al punto 24,
l'individuazione dei criteri da adottare per la cifratura o
per la separazione di tali dati dagli altri dati personali
dell'interessato.
Ulteriori misure in caso di trattamento di dati sensibili
o giudiziari
20. I dati sensibili o giudiziari sono protetti contro
l'accesso abusivo, di cui all'art. 615-ter del codice
penale, mediante l'utilizzo di idonei strumenti elettronici.
21. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche per
la custodia e l'uso dei supporti rimovibili su cui sono
memorizzati i dati al fine di evitare accessi non
autorizzati e trattamenti non consentiti.
22. I supporti rimovibili contenenti dati sensibili o
giudiziari se non utilizzati sono distrutti o resi
inutilizzabili, ovvero possono essere riutilizzati da altri
incaricati, non autorizzati al trattamento degli stessi
dati, se le informazioni precedentemente in essi contenute
non sono intelligibili e tecnicamente in alcun modo
ricostruibili.
23. Sono adottate idonee misure per garantire il ripristino
dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi
o degli strumenti elettronici, in tempi certi compatibili
con i diritti degli interessati e non superiori a sette
giorni.
24. Gli organismi sanitari e gli esercenti le professioni
sanitarie effettuano il trattamento dei dati idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale contenuti in
elenchi, registri o banche di dati con le modalita' di cui
all'articolo 22, comma 6, del codice, anche al fine di
consentire il trattamento disgiunto dei medesimi dati dagli
altri dati personali che permettono di identificare
direttamente gli interessati. I dati relativi all'identita'
genetica sono trattati esclusivamente all'interno di locali
protetti accessibili ai soli incaricati dei trattamenti ed
ai soggetti specificatamente autorizzati ad accedervi; il
trasporto dei dati all'esterno dei locali riservati al loro
trattamento deve avvenire in contenitori muniti di serratura
o dispositivi equipollenti; il trasferimento dei dati in
formato elettronico e' cifrato.
Misure di tutela e garanzia
25. Il titolare che adotta misure minime di sicurezza
avvalendosi di soggetti esterni alla propria struttura, per
provvedere alla esecuzione riceve dall'installatore una
descrizione scritta dell'intervento effettuato che ne
attesta la conformita' alle disposizioni del presente
disciplinare tecnico.
26. Il titolare riferisce, nella relazione accompagnatoria
del bilancio d'esercizio, se dovuta, dell'avvenuta redazione
o aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza.
Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici
Modalita' tecniche da adottare a cura del titolare, del
responsabile, ove designato, e dell'incaricato, in caso di
trattamento con strumenti diversi da quelli elettronici:
27. Agli incaricati sono impartite istruzioni scritte
finalizzate al controllo ed alla custodia, per l'intero
ciclo necessario allo svolgimento delle operazioni di
trattamento, degli atti e dei documenti contenenti dati
personali. Nell'ambito dell'aggiornamento periodico con
cadenza almeno annuale dell'individuazione dell'ambito del
trattamento consentito ai singoli incaricati, la lista degli
incaricati puo' essere redatta anche per classi omogenee di
incarico e dei relativi profili di autorizzazione.
28. Quando gli atti e i documenti contenenti dati personali
sensibili o giudiziari sono affidati agli incaricati del
trattamento per lo svolgimento dei relativi compiti, i
medesimi atti e documenti sono controllati e custoditi dagli
incaricati fino alla restituzione in maniera che ad essi non
accedano persone prive di autorizzazione, e sono restituiti
al termine delle operazioni affidate.
29. L'accesso agli archivi contenenti dati sensibili o
giudiziari e' controllato. Le persone ammesse, a qualunque
titolo, dopo l'orario di chiusura, sono identificate e
registrate. Quando gli archivi non sono dotati di strumenti
elettronici per il controllo degli accessi o di incaricati
della vigilanza, le persone che vi accedono sono
preventivamente autorizzate.
ALLEGATO C ...omissis