Legge 19 luglio 2000, n. 203

"Erogabilitą a carico del Servizio sanitario nazionale dei farmaci di classe c) a favore dei titolari di pensioni di guerra diretta"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2000


 

Art. 1.

    1. I medicinali attualmente classificati nella classe c), di cui al comma 10 dell’articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono erogabili, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, nei confronti dei titolari di pensione di guerra diretta vitalizia, nei casi in cui il medico di base ne attesti la comprovata utilitą terapeutica per il paziente.

Art. 2.

    1. All’onere derivante dall’applicazione dell’articolo 1, valutato in lire 17,5 miliardi annue a decorrere dall’anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unitą previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della sanitą.