LEGGE 31 DICEMBRE 1996 N. 675
Tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
(Abrogata dal 1/1/2004 ex
d.lgs. 196/2003)
Capo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Finalità e definizioni
1. La presente legge garantisce che il
trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei
diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità
delle persone fisiche, con particolare riferimento alla
riservatezza e all'identità personale; garantisce altresì i
diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o
associazione.
2. Ai fini della presente legge si intende:
a) per -banca di dati- qualsiasi complesso di dati
personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno
o più siti, organizzato secondo una pluralità di criteri
determinati tali da facilitarne il trattamento;
b) per -trattamento- qualunque operazione o complesso di
operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi
elettronici o comunque automatizzati, concernenti la
raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la
conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la
selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo,
l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la
diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
c) per -dato personale- qualunque informazione relativa
a persona fisica, persona giuridica, ente od
associazione, identificati o identificabili, anche
indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra
informazione, ivi compreso un numero di identificazione
personale;
d) per -titolare- la persona fisica, la persona
giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro
ente, associazione od organismo cui competono le
decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del
trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo
della sicurezza;
e) per -responsabile- la persona fisica, la persona
giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro
ente, associazione od organismo preposti dal titolare al
trattamento di dati personali;
f) per -interessato- la persona fisica, la persona
giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i
dati personali;
g) per -comunicazione- il dare conoscenza dei dati
personali a uno o più soggetti determinati diversi
dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la
loro messa a disposizione o consultazione;
h) per -diffusione- il dare conoscenza dei dati
personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma,
anche mediante la loro messa a disposizione o
consultazione;
i) per -dato anonimo- il dato che in origine, o a
seguito di trattamento, non può essere associato ad un
interessato identificato o identificabile;
l) per -blocco- la conservazione di dati personali con
sospensione temporanea di ogni altra operazione del
trattamento;
m) per -Garante- l'autorità istituita ai sensi
dell'articolo 30.
Art. 2
Ambito di applicazione
1. La presente legge si applica al
trattamento di dati personali da chiunque effettuato nel
territorio dello Stato.
Art. 3
Trattamento di dati per fini esclusivamente personali
1. Il trattamento di dati personali
effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente
personali non è soggetto all'applicazione della presente
legge, sempreché i dati non siano destinati ad una
comunicazione sistematica o alla diffusione.
2. Al trattamento di cui al comma 1 si applicano in ogni
caso le disposizioni in tema di sicurezza dei dati di cui
all'articolo 15, nonché le disposizioni di cui agli articoli
18 e 36.
Art. 4
Particolari trattamenti in ambito pubblico
1. La presente legge non si applica al trattamento di dati
personali effettuato:
a) dal Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8
della legge 1. aprile 1981, n. 121, come modificato
dall'articolo 43, comma 1, della presente legge, ovvero
sui dati destinati a confluirvi in base alla legge,
nonché in virtù dell'accordo di adesione alla
Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen,
reso esecutivo con legge 30 settembre 1993, n. 388;
b) dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della
legge 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati coperti
da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della
medesima legge;
c) nell'ambito del servizio del casellario giudiziale di
cui al titolo IV del libro decimo del codice di
procedura penale e al regio decreto 18 giugno 1931, n.
778, e successive modificazioni, o, in base alla legge,
nell'ambito del servizio dei carichi pendenti nella
materia penale;
d) in attuazione dell'articolo 371-bis, comma 3, del
codice di procedura penale o, per ragioni di giustizia,
nell'ambito di uffici giudiziari, del Consiglio
superiore della magistratura e del Ministero di grazia e
giustizia;
e) da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o
di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento
o repressione dei reati, in base ad espresse
disposizioni di legge che prevedano specificamente il
trattamento.
2. Ai trattamenti di cui al comma 1 si
applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli articoli
9, 15, 17, 18, 31, 32, commi 6 e 7, e 36, nonché, fatta
eccezione per i trattamenti di cui alla lettera b) del comma
1, le disposizioni di cui agli articoli 7 e 34.
Art. 5
Trattamento di dati svolto senza l'ausilio di mezzi
elettronici
1. Il trattamento di dati personali
svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque
automatizzati è soggetto alla medesima disciplina prevista
per il trattamento effettuato con l'ausilio di tali mezzi.
Art. 6
Trattamento di dati detenuti all'estero
1. Il trattamento nel territorio dello
Stato di dati personali detenuti all'estero è soggetto alle
disposizioni della presente legge.
2. Se il trattamento di cui al comma 1 consiste in un
trasferimento di dati personali fuori dal territorio
nazionale si applicano in ogni caso le disposizioni
dell'articolo 28.
Capo II
OBBLIGHI PER IL TITOLARE
DEL TRATTAMENTO
Art. 7
Notificazione
1. Il titolare che intenda procedere ad
un trattamento di dati personali soggetto al campo di
applicazione della presente legge è tenuto a darne
notificazione al Garante.
2. La notificazione è effettuata preventivamente ed una sola
volta, a mezzo di lettera raccomandata ovvero con altro
mezzo idoneo a certificarne la ricezione, a prescindere dal
numero delle operazioni da svolgere, nonché dalla durata del
trattamento e può riguardare uno o più trattamenti con
finalità correlate. Una nuova notificazione è richiesta solo
se muta taluno degli elementi indicati nel comma 4 e deve
precedere l'effettuazione della variazione.
3. La notificazione è sottoscritta dal notificante e dal
responsabile del trattamento.
4. La notificazione contiene:
a) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il
domicilio, la residenza o la sede del titolare;
b) le finalità e modalità del trattamento;
c) la natura dei dati, il luogo ove sono custoditi e le
categorie di interessati cui i dati si riferiscono;
d) l'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati;
e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi non
appartenenti all'Unione europea o, qualora, riguardino
taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, fuori del
territorio nazionale;
f) una descrizione generale che permetta di valutare
l'adeguatezza delle misure tecniche ed organizzative
adottate per la sicurezza dei dati;
g) l'indicazione della banca di dati o delle banche di
dati cui si riferisce il trattamento, nonché l'eventuale
connessione con altri trattamenti o banche di dati,
anche fuori del territorio nazionale;
h) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il
domicilio, la residenza o la sede del responsabile; in
mancanza di tale indicazione si considera responsabile
il notificante;
i) la qualità e la legittimazione del notificante.
5. I soggetti tenuti ad iscriversi o che
devono essere annotati nel registro delle imprese di cui
all'articolo 2188 del codice civile, nonché coloro che
devono fornire le informazioni di cui all'articolo 8, comma
8, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, alle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
possono effettuare la notificazione per il tramite di queste
ultime, secondo le modalità stabilite con il regolamento di
cui all'articolo 33, comma 3. I piccoli imprenditori e gli
artigiani possono effettuare la notificazione anche per il
tramite delle rispettive rappresentanze di categoria; gli
iscritti agli albi professionali anche per il tramite dei
rispettivi ordini professionali. Resta in ogni caso ferma la
disposizione di cui al comma 3.
5-bis. La notificazione in forma semplificata può non
contenere taluno degli elementi di cui al comma 4, lettere
b), c), e) e g), individuati dal Garante ai sensi del
regolamento di cui all'articolo33, comma 3, quando il
trattamento è effettuato:
a) da soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici
economici, sulla base di espressa disposizione di legge
ai sensi degli articoli 22, comma 3 e 24, ovvero del
provvedimento di cui al medesimo articolo 24;
b) nell'esercizio della professione di giornalista e per
l'esclusivo perseguimento delle relative finalità,
ovvero dai soggetti indicati nel comma 4-bis
dell'articolo 25, nel rispetto del codice di deontologia
di cui al medesimo articolo;
c) temporaneamente senza l'ausilio di mezzi elettronici
o comunque automatizzati, ai soli fini e con le modalità
strettamente collegate all'organizzazione interna
dell'attività esercitata dal titolare, relativamente a
dati non registrati in una banca di dati e diversi da
quelli di cui agli articoli 22 e 24.
5-ter. Fuori dei casi di cui
all'articolo 4, il trattamento non è soggetto a
notificazione quando:
a) è necessario per l'assolvimento di un compito
previsto dalla legge, da un regolamento o dalla
normativa comunitaria, relativamente a dati diversi da
quelli indicati negli articoli 22 e 24;
b) riguarda dati contenuti o provenienti da pubblici
registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da
chiunque, fermi restando i limiti e le modalità di cui
all'articolo 20, comma 1, lettera b);
c) è effettuato per esclusive finalità di gestione del
protocollo, relativamente ai dati necessari per la
classificazione della corrispondenza inviata per fini
diversi da quelli di cui all'articolo 13, comma 1,
lettera e), con particolare riferimento alle generalità
e ai recapiti degli interessati, alla loro qualifica e
all'organizzazione di appartenenza;
d) riguarda rubriche telefoniche o analoghe non
destinate alla diffusione, utilizzate unicamente per
ragioni d'ufficio e di lavoro e comunque per fini
diversi da quelli di cui all'articolo 13, comma 1,
lettera e);
e) è finalizzato unicamente all'adempimento di specifici
obblighi contabili, retributivi, previdenziali,
assistenziali e fiscali, ed è effettuato con riferimento
alle sole categorie di dati, di interessati e di
destinatari della comunicazione e diffusione
strettamente collegate a tale adempimento, conservando i
dati non oltre il periodo necessario all'adempimento
medesimo;
f) è effettuato, salvo quanto previsto dal comma 5-bis,
lettera b) da liberi professionisti iscritti in albi o
elenchi professionali, per le sole finalità strettamente
collegate all'adempimento di specifiche prestazioni e
fermo restando il segreto professionale;
g) è effettuato dai piccoli imprenditori di cui
all'articolo 2083 del Codice civile per le sole finalità
strettamente collegate allo svolgimento dell'attività
professionale esercitata, e limitatamente alle categorie
di dati di interessati, di destinatari della
comunicazione e diffusione e al periodo di conservazione
dei dati necessari per il perseguimento delle finalità
medesime;
h) è finalizzato alla tenuta di albi o elenchi
professionali in conformità alle leggi a ai regolamenti;
i) è effettuato per esclusive finalità dell'ordinaria
gestione di biblioteche, musei e mostre, in conformità
alle leggi e ai regolamenti, ovvero per la
organizzazione di iniziative culturali o sportive o per
la formazione di cataloghi e bibliografie;
l) è effettuato da associazioni, fondazioni, comitati
anche a carattere politico, filosofico, religioso o
sindacale, ovvero da loro organismi rappresentativi,
istituiti per scopi non di lucro e per il perseguimento
di finalità lecite, relativamente a dati inerenti agli
associati e ai soggetti che in relazione a tali finalità
hanno contatti regolari con l'associazione, la
fondazione, il comitato o l'organismo, fermi restando
gli obblighi di informativa degli interessati e di
acquisizione del consenso, ove necessario;
m) è effettuato dalle organizzazioni di volontariato di
cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, nei limiti di cui
alla lettera l) e nel rispetto delle autorizzazioni e
delle prescrizioni di legge di cui agli articoli 22 e
23;
n) è effettuato temporaneamente ed è finalizzato
esclusivamente alla pubblicazione o diffusione
occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni
del pensiero, nel rispetto del Codice di cui
all'articolo 25;
o) è effettuato, anche con mezzi elettronici o comunque
automatizzati, per la redazione di periodici o
pubblicazioni aventi finalità di informazione giuridica,
relativamente a dati desunti da provvedimenti
dell'autorità giudiziaria o di altre autorità;
p) è effettuato temporaneamente per esclusive finalità
di raccolta di adesioni a proposte di legge d'iniziativa
popolare, a richieste di referendum, a petizioni
o ad appelli;
q) è finalizzato unicamente all'amministrazione dei
condomini di cui all'articolo 1117 e seguenti del Codice
civile, limitatamente alle categorie di dati, di
interessati e di destinatari della comunicazione
necessarie per l'amministrazione dei beni comuni,
conservando i dati non oltre il periodo necessario per
la tutela dei corrispondenti diritti.
5-quater. Il titolare si può
avvalere della notificazione semplificata o dell'esonero di
cui ai commi 5-bis e 5-ter, sempre che il
trattamento riguardi unicamente le finalità, le categorie di
dati, di interessati e di destinatari della comunicazione e
diffusione individuate, unitamente al periodo di
conservazione dei dati, dai medesimi commi 5-bis e 5-ter,
nonchè:
a) nei casi di cui ai commi 5-bis, lettera a) e
5-ter, lettere a) e m), dalle disposizioni di
legge o di regolamento o dalla normativa comunitaria ivi
indicate;
b) nel caso di cui al comma 5-bis, lettera b),
dal codice di deontologia ivi indicato;
c) nei casi residui, dal Garante, con le autorizzazioni
rilasciate con le modalità previste dall'articolo 41,
comma 7, ovvero, per i dati diversi da quelli di cui
agli articoli 22 e 24, con provvedimenti analoghi.
5-quinquies. Il titolare che si
avvale dell'esonero di cui al comma 5-ter deve
fornire gli elementi di cui al comma 4 a chiunque ne faccia
richiesta
Art. 8
Responsabile
1. Il responsabile, se designato, deve
essere nominato tra soggetti che per esperienza, capacità ed
affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto
delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi
compreso il profilo relativo alla sicurezza.
2. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle
istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite
verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle
disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere
designati responsabili più soggetti, anche mediante
suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile devono essere
analiticamente specificati per iscritto.
5. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati
personali ai quali hanno accesso attenendosi alle istruzioni
del titolare o del responsabile.
Capo III
TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI
Sezione I
Raccolta e requisiti dei dati
Art. 9
Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
1. I dati personali oggetto di
trattamento devono essere:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati,
espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni
del trattamento in termini non incompatibili con tali
scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle
finalità per le quali sono raccolti o successivamente
trattati;
e) conservati in una forma che consenta
l'identificazione dell'interessato per un periodo di
tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i
quali essi sono stati raccolti o successivamente
trattati.
Art. 10
Informazioni rese al momento della raccolta
1. L'interessato o la persona presso la
quale sono raccolti i dati personali devono essere
previamente informati oralmente o per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono
destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento
dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati
possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei
dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 13;
f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il
domicilio, la residenza o la sede del titolare e, se
designato, del responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 può
non comprendere gli elementi già noti alla persona che
fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare
l'espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di
controllo, svolte per il perseguimento delle finalità di cui
agli articoli 4, comma 1, lettera e), e 14, comma 1, lettera
d).
3. Quando i dati personali non sono raccolti presso
l'interessato, l'informativa di cui al comma 1 è data al
medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati
o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la
prima comunicazione.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando
l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi
che il Garante dichiari manifestamente sproporzionati
rispetto al diritto tutelato, ovvero si rivela, a giudizio
del Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i dati sono
trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa comunitaria. La medesima
disposizione non si applica, altresì, quando i dati sono
trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni di
cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e
successive modificazioni, o, comunque, per far valere o
difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati
siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il
periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
Sezione II
Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati
Art. 11
Consenso
1. Il trattamento di dati personali da
parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo
con il consenso espresso dell'interessato.
2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero
una o più operazioni dello stesso.
3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso
liberamente, e in forma specifica e documentata per
iscritto, e se sono state rese all'interessato le
informazioni di cui all'articolo 10.
Art. 12
Casi di esclusione del consenso
1. Il consenso non è richiesto quando il
trattamento:
a) riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un
obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla
normativa comunitaria;
b) è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti
da un contratto del quale è parte l'interessato o per
l'acquisizione di informative precontrattuali attivate
su richiesta di quest'ultimo, ovvero per l'adempimento
di un obbligo legale;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri,
elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque;
d) è finalizzato unicamente a scopi di ricerca
scientifica o di statistica e si tratta di dati anonimi;
e) è effettuato nell'esercizio della professione di
giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle
relative finalità. In tale caso, si applica il codice di
deontologia di cui all'articolo 25;
f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività
economiche raccolti anche ai fini indicati nell'articolo
13, comma 1, lettera e), nel rispetto della vigente
normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
g) è necessario per la salvaguardia della vita o
dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo,
nel caso in cui l'interessato non può prestare il
proprio consenso per impossibilità fisica, per
incapacità di agire o per incapacità di intendere o di
volere;
h) è necessario ai fini dello svolgimento delle
investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o,
comunque, per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento.
Art. 13
Diritti dell'interessato
1. In relazione al trattamento di dati
personali l'interessato ha diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro
di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), l'esistenza
di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato all'articolo
7, comma 4, lettere a), b) e h);
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile,
senza ritardo:
1) la conferma dell'esistenza o meno di dati
personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la comunicazione in forma
intellegibile dei medesimi dati e della loro
origine, nonché della logica e delle finalità su cui
si basa il trattamento;la richiesta può essere
rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi,
con intervallo non minore di novanta giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero,
qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri
2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai
quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli
impossibile o comporti un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato;
d) di opporsi, in tutto o in parte,
per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali
che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di
dati personali che lo riguardano, previsto a fini di
informazioni commerciali o di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale interattiva e di essere informato dal
titolare, non oltre il momento in cui i dati sono
comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare
gratuitamente tale diritto.
2. Per ciascuna richiesta di cui al comma
1, lettera c), numero 1), può essere chiesto
all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di
dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore
ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità ed
entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo
33, comma 3.
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali
concernenti persone decedute possono essere esercitati da
chiunque vi abbia interesse.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1
l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura
a persone fisiche o ad associazioni.
5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli
esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla
fonte della notizia.
Art. 14
Limiti all'esercizio dei diritti
1. I diritti di cui all'articolo 13,
comma 1, lettere c) e d), non possono essere esercitati nei
confronti dei trattamenti di dati personali raccolti:
a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio
1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge
5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni;
b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31
dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive
modificazioni;
c) da Commissioni parlamentari di inchiesta istituite ai
sensi dell'articolo 82 della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici
economici, in base ad espressa disposizione di legge,
per esclusive finalità inerenti la politica monetaria e
valutaria, il sistema dei pagamenti, il controllo degli
intermediari e dei mercati creditizi e finanziari nonché
la tutela della loro stabilità;
e) ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera h),
limitatamente al periodo durante il quale potrebbe
derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle
investigazioni o per l'esercizio del diritto di cui alla
medesima lettera h).
2. Nei casi di cui al comma 1 il Garante,
anche su segnalazione dell'interessato ai sensi
dell'articolo 31, comma 1, lettera d), esegue i necessari
accertamenti nei modi di cui all'articolo 32, commi 6 e 7, e
indica le necessarie modificazioni ed integrazioni,
verificandone l'attuazione.
Sezione III
Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla
utilizzabilità dei dati e risarcimento del danno
Art. 15
Sicurezza dei dati
1. I dati personali oggetto di
trattamento devono essere custoditi e controllati, anche in
relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso
tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche
caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al
minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di
sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche
accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o
di trattamento non consentito o non conforme alle finalità
della raccolta.
2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via
preventiva sono individuate con regolamento emanato con
decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, su proposta del Ministro di
grazia e giustizia, sentiti l'Autorità per l'informatica
nella pubblica amministrazione e il Garante.
3 Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono adeguate,
entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge e successivamente con cadenza almeno
biennale, con successivi regolamenti emanati con le modalità
di cui al medesimo comma 2, in relazione all'evoluzione
tecnica del settore e all'esperienza maturata.
4. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli
organismi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono
stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri con l'osservanza delle norme che regolano la
materia.
Art. 16
Cessazione del trattamento dei dati
1. In caso di cessazione, per qualsiasi
causa, del trattamento dei dati, il titolare deve notificare
preventivamente al Garante la loro destinazione.
2. I dati possono essere:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un
trattamento per finalità analoghe agli scopi per i quali
i dati sono raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente personali e non
destinati ad una comunicazione sistematica o alla
diffusione.
3. La cessione dei dati in violazione di
quanto previsto dalla lettera b) del comma 2 o di altre
disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati
personali è nulla ed è punita ai sensi dell'articolo 39,
comma 1.
Art. 17
Limiti all'utilizzabilità di dati personali
1. Nessun atto o provvedimento
giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione
del comportamento umano può essere fondato unicamente su un
trattamento automatizzato di dati personali volto a definire
il profilo o la personalità dell'interessato.
2. L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di decisione
adottata sulla base del trattamento di cui al comma 1 del
presente articolo, ai sensi dell'articolo 13, comma 1,
lettera d), salvo che la decisione sia stata adottata in
occasione della conclusione o dell'esecuzione di un
contratto, in accoglimento di una proposta dell'interessato
o sulla base di adeguate garanzie individuate dalla legge.
Art. 18
Danni cagionati per effetto del trattamento di dati
personali
1. Chiunque cagiona danno ad altri per
effetto del trattamento di dati personali è tenuto al
risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile.
Sezione IV
Comunicazione e diffusione dei dati
Art. 19
Incaricati del trattamento
1. Non si considera comunicazione la
conoscenza dei dati personali da parte delle persone
incaricate per iscritto di compiere le operazioni del
trattamento dal titolare o dal responsabile, e che operano
sotto la loro diretta autorità.
Art. 20
Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei dati
1. La comunicazione e la diffusione dei
dati personali da parte di privati e di enti pubblici
economici sono ammesse:
a) con il consenso espresso dell'interessato;
b) se i dati provengono da pubblici registri, elenchi,
atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando
i limiti e le modalità che le leggi e i regolamenti
stabiliscono per la loro conoscibilità e pubblicità;
c) in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da
un regolamento o dalla normativa comunitaria;
d) nell'esercizio della professione di giornalista e per
l'esclusivo perseguimento delle relative finalità.
Restano fermi i limiti del diritto di cronaca posti a
tutela della riservatezza ed in particolare
dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di
interesse pubblico. Si applica inoltre il codice di
deontologia di cui all'articolo 25;
e) se i dati sono relativi allo svolgimento di attività
economiche, nel rispetto della vigente normativa in
materia di segreto aziendale e industriale;
f) qualora siano necessarie per la salvaguardia della
vita o dell'incolumità fisica dell'interessato o di un
terzo, nel caso in cui l'interessato non può prestare il
proprio consenso per impossibilità fisica, per
incapacità di agire o per incapacità di intendere o di
volere;
g) limitatamente alla comunicazione, qualora questa sia
necessaria ai fini dello svolgimento delle
investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o,
comunque, per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, nel rispetto della normativa di cui alla
lettera e) del presente comma, sempre che i dati siano
trattati esclusivamente per tali finalità e per il
periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
h) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia
effettuata nell'ambito dei gruppi bancari di cui
all'articolo 60 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia approvato con decreto legislativo
1. settembre 1993, n. 385, nonché tra società
controllate e società collegate ai sensi dell'articolo
2359 del codice civile, i cui trattamenti con finalità
correlate sono stati notificati ai sensi dell'articolo
7, comma 2, per il perseguimento delle medesime finalità
per le quali i dati sono stati raccolti.
2. Alla comunicazione e alla diffusione
dei dati personali da parte di soggetti pubblici, esclusi
gli enti pubblici economici, si applicano le disposizioni
dell'articolo 27.
Art. 21
Divieto di comunicazione e diffusione
1. Sono vietate la comunicazione e la
diffusione di dati personali per finalità diverse da quelle
indicate nella notificazione di cui all'articolo 7.
2. Sono altresì vietate la comunicazione e la diffusione di
dati personali dei quali sia stata ordinata la
cancellazione, ovvero quando sia decorso il periodo di tempo
indicato nell'articolo 9, comma 1, lettera e).
3. Il Garante può vietare la diffusione di taluno dei dati
relativi a singoli soggetti, od a categorie di soggetti,
quando la diffusione si pone in contrasto con rilevanti
interessi della collettività. Contro il divieto può essere
proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.
4. La comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque
permesse:
a) qualora siano necessarie per finalità di ricerca
scientifica o di statistica e si tratti di dati anonimi;
b) quando siano richieste dai soggetti di cui
all'articolo 4, comma 1, lettere b), d) ed e), per
finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di
prevenzione, accertamento o repressione di reati, con
l'osservanza delle norme che regolano la materia.
Capo IV
TRATTAMENTO DI DATI
PARTICOLARI
Art. 22
Dati sensibili
1. I dati personali idonei a rivelare
l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche,
l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o
sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto
di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato
e previa autorizzazione del Garante.
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta
di autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i quali la
mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento
di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base
di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e
accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare
del trattamento è tenuto ad adottare.
3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di
soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è
consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di
legge nella quale siano specificati i dati che possono
essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti
finalità di interesse pubblico perseguite.
4. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e
la vita sessuale possono essere oggetto di trattamento
previa autorizzazione del Garante, qualora il trattamento
sia necessario ai fini dello svolgimento delle
investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o,
comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un
diritto di rango pari a quello dell'interessato, sempre che
i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per
il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Il
Garante prescrive le misure e gli accorgimenti di cui al
comma 2 e promuove la sottoscrizione di un apposito codice
di deontologia e di buona condotta secondo le modalità di
cui all'articolo 31, comma 1, lettera h). Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 43, comma 2
Art. 23
Dati inerenti alla salute
1. Gli esercenti le professioni sanitarie
e gli organismi sanitari pubblici possono, anche senza
l'autorizzazione del Garante, trattare i dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute, limitatamente ai dati
e alle operazioni indispensabili per il perseguimento di
finalità di tutela dell'incolumità fisica e della salute
dell'interessato. Se le medesime finalità riguardano un
terzo o la collettività, in mancanza del consenso
dell'interessato, il trattamento può avvenire previa
autorizzazione del Garante.
2. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute
possono essere resi noti all'interessato solo per il tramite
di un medico designato dall'interessato o dal titolare.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata, salvi i
casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore
di sanità. E' vietata la comunicazione dei dati ottenuti
oltre i limiti fissati con l'autorizzazione.
4. La diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di
salute è vietata, salvo nel caso in cui sia necessaria per
finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei
reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.
Art. 24
Dati relativi ai provvedimenti di cui all'articolo 686
del codice di procedura penale
1. Il trattamento di dati personali
idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 686,
commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura
penale, è ammesso soltanto se autorizzato da espressa
disposizione di legge o provvedimento del Garante che
specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del
trattamento, i tipi di dati trattati e le precise operazioni
autorizzate.
Art. 25
Trattamento di dati particolari nell'esercizio della
professione di giornalista
1. Le disposizioni relative al consenso
dell'interessato e all'autorizzazione del Garante,nonché il
limite previsto dall'articolo 24, non si applicano quando il
trattamento dei dati di cuiagli articoli 22 e 24 è
effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e
per l'esclusivoperseguimento delle relative finalità. Il
giornalista rispetta i limiti del diritto di cronaca,
inparticolare quello dell'essenzialitè dell'informazione
riguardo a fatti di interesse pubblico,ferma restando la
possibiltà di trattare i dati relativi a circostanze o fatti
resi noti direttamentedall'interessato o attraverso i suoi
comportamenti in pubblico.
2. Il Garante promuove, nei modi di cui all'articolo 31,
comma 1, lettera h), l'adozione, da parte del Consiglio
nazionale dell'ordine dei giornalisti, di un apposito codice
di deontologia relativo al trattamento dei dati di cui al
comma 1 del presente articolo, effettuato nell'esercizio
della professione di giornalista, che preveda misure ed
accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla
natura dei dati, in particolare per quanto riguarda quelli
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
Nella fase di formazione del codice, ovvero successivamente,
il Garante, in cooperazione con il Consiglio, prescrive
eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli
interessati, che il Consiglio è tenuto a recepire.
Il codice è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a cura del
Garante, e diviene efficace quindici giorni dopo la sua
pubblicazione.
3. Ove entro sei mesi dalla proposta del Garante il codice
di deontologia di cui al comma 2 non sia stato adottato dal
Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, esso è
adottato in via sostitutiva dal Garante ed è efficace sino
alla adozione di un diverso codice secondo la procedura di
cui al comma 2. In caso di violazione delle prescrizioni
contenute nel codice di deontologia, il Garante può vietare
il trattamento ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera
l).
4. Nel codice di cui ai commi 2 e 3 sono inserite, altresì,
prescrizioni concernenti i dati personali diversi da quelli
indicati negli articoli 22 e 24.
Il codice può prevedere forme semplificate per le
informative di cui all'articolo 10.
4-bis. Le disposizioni della presente legge che attengono
all'esercizio della professione di giornalista si applicano
anche ai trattamenti effettuati dai soggetti iscritti
nell'elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti di
cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n.
69, nonché ai trattamenti temporanei finalizzati
esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale
di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero.
Art. 26
Dati concernenti persone giuridiche
1. Il trattamento nonché la cessazione
del trattamento di dati concernenti persone giuridiche, enti
o associazioni non sono soggetti a notificazione.
2. Ai dati riguardanti persone giuridiche, enti o
associazioni non si applicano le disposizioni dell'articolo
28.
Capo V
TRATTAMENTI SOGGETTI A
REGIME SPECIALE
Art. 27
Trattamento da parte di soggetti pubblici
1. Salvo quanto previsto al comma 2, il
trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici,
esclusi gli enti pubblici economici, è consentito soltanto
per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti
stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
2. La comunicazione e la diffusione a soggetti pubblici,
esclusi gli enti pubblici economici, dei dati trattati sono
ammesse quando siano previste da norme di legge o di
regolamento, o risultino comunque necessarie per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali. In tale ultimo
caso deve esserne data previa comunicazione nei modi di cui
all'articolo 7, commi 2 e 3 al Garante che vieta, con
provvedimento motivato, la comunicazione o la diffusione se
risultano violate le disposizioni della presente legge.
3. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da
parte di soggetti pubblici a privati o a enti pubblici
economici sono ammesse solo se previste da norme di legge o
di regolamento.
4. I criteri di organizzazione delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, sono attuati nel pieno rispetto delle
disposizioni della presente legge.
Art. 28
Trasferimento di dati personali all'estero
1. Il trasferimento anche temporaneo
fuori del territorio nazionale, con qualsiasi forma o mezzo,
di dati personali oggetto di trattamento deve essere
previamente notificato al Garante, qualora sia diretto verso
un Paese non appartenente all'Unione europea o riguardi
taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24.
2. Il trasferimento può avvenire soltanto dopo quindici
giorni dalla data della notificazione; il termine è di venti
giorni qualora il trasferimento riguardi taluno dei dati di
cui agli articoli 22 e 24.
3. Il trasferimento è vietato qualora l'ordinamento dello
Stato di destinazione o di transito dei dati non assicuri un
livello di tutela delle persone adeguato ovvero, se si
tratta dei dati di cui agli articoli 22 e 24, di grado pari
a quello assicurato dall'ordinamento italiano. Sono valutate
anche le modalità del trasferimento e dei trattamenti
previsti, le relative finalità, la natura dei dati e le
misure di sicurezza.
4. Il trasferimento è comunque consentito qualora:
a) l'interessato abbia manifestato il proprio consenso
espresso ovvero, se il trasferimento riguarda taluno dei
dati di cui agli articoli 22 e 24, in forma scritta;
b) sia necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti
da un contratto del quale è parte l'interessato o per
l'acquisizione di informative precontrattuali attivate
su richiesta di quest'ultimo, ovvero per la conclusione
o per l'esecuzione di un contratto stipulato a favore
dell'interessato;
c) sia necessario per la salvaguardia di un interesse
pubblico rilevante individuato con legge o con
regolamento, ovvero specificato ai sensi degli articoli
22, comma 3, e 24, se il trasferimento riguarda taluno
dei dati ivi previsti;
d) sia necessario ai fini dello svolgimento delle
investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o,
comunque, per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti
esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento;
e) sia necessario per la salvaguardia della vita o
dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo,
nel caso in cui l'interessato non può prestare il
proprio consenso per impossibilità fisica, per
incapacità di agire o per incapacità di intendere o di
volere;
f) sia effettuato in accoglimento di una richiesta di
accesso ai documenti amministrativi, ovvero di una
richiesta di informazioni estraibili da un pubblico
registro, elenco, atto o documento conoscibile da
chiunque, con l'osservanza delle norme che regolano la
materia;
g) sia autorizzato dal Garante sulla base di adeguate
garanzie per i diritti dell'interessato, prestate anche
con un contratto.
5. Contro il divieto di cui al comma 3
del presente articolo può essere proposta opposizione ai
sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al
trasferimento di dati personali effettuato nell'esercizio
della professione di giornalista e per l'esclusivo
perseguimento delle relative finalità.
7. La notificazione di cui al comma 1 del presente articolo
è effettuata ai sensi dell'articolo 7 ed è annotata in
apposita sezione del registro previsto dall'articolo 31,
comma 1, lettera a). La notificazione può essere effettuata
con un unico atto unitamente a quella prevista dall'articolo
7.
Capo VI
TUTELA AMMINISTRATIVA E
GIURISDIZIONALE
Art. 29
Tutela
1. I diritti di cui all'articolo 13,
comma 1, possono essere fatti valere dinanzi all'autorità
giudiziaria o con ricorso al Garante. Il ricorso al Garante
non può essere proposto qualora, per il medesimo oggetto e
tra le stesse parti, sia stata già adita l'autorità
giudiziaria.
2. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe
taluno a pregiudizio imminente ed irreparabile, il ricorso
al Garante può essere proposto solo dopo che siano decorsi
cinque giorni dalla richiesta avanzata sul medesimo oggetto
al responsabile. La presentazione del ricorso rende
improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità
giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto.
3. Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il
responsabile e l'interessato hanno diritto di essere
sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e
hanno facoltà di presentare memorie o documenti. Il Garante
può disporre, anche d'ufficio, l'espletamento di perizie.
4. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene
fondato il ricorso, ordina al titolare e al responsabile,
con decisione motivata, la cessazione del comportamento
illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei
diritti dell'interessato e assegnando un termine per la loro
adozione. Il provvedimento è comunicato senza ritardo alle
parti interessate, a cura dell'ufficio del Garante. La
mancata pronuncia sul ricorso, decorsi venti giorni dalla
data di presentazione, equivale a rigetto.
5. Se la particolarità del caso lo richiede, il Garante può
disporre in via provvisoria il blocco in tutto o in parte di
taluno dei dati ovvero l'immediata sospensione di una o più
operazioni del trattamento. Il provvedimento cessa di avere
ogni effetto se, entro i successivi venti giorni, non è
adottata la decisione di cui al comma 4 ed è impugnabile
unitamente a tale decisione.
6. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di
cui al comma 4, il titolare o l'interessato possono proporre
opposizione al tribunale del luogo ove risiede il titolare,
entro il termine di trenta giorni dalla data di
comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto
tacito. L'opposizione non sospende l'esecuzione del
provvedimento.
7. Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli 737 e
seguenti del codice di procedura civile, anche in deroga al
divieto di cui all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n.
2248, allegato e), e può sospendere, a richiesta,
l'esecuzione del provvedimento. Avverso il decreto del
tribunale è ammesso unicamente il ricorso per cassazione.
8. Tutte le controversie, ivi comprese quelle inerenti al
rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 22, comma
1, o che riguardano, comunque, l'applicazione della presente
legge, sono di competenza dell'autorità giudiziaria
ordinaria.
9. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche nei casi di
violazione dell'articolo 9.
Capo VII
GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI
Art. 30
Istituzione del Garante
1. E' istituito il Garante per protezione
dei dati personali.
2. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di
giudizio e di valutazione.
3. Il Garante è organo collegiale costituito da quattro
membri, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal
Senato della Repubblica con voto limitato. Essi eleggono nel
loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di
parità. I membri sono scelti tra persone che assicurino
indipendenza e che siano esperti di riconosciuta competenza
nelle materie del diritto o dell'informatica, garantendo la
presenza di entrambe le qualificazioni.
4. Il presidente e i membri durano in carica quattro anni e
non possono essere confermati per più di una volta; per
tutta la durata dell'incarico il presidente e i membri non
possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività
professionale o di consulenza, né essere amministratori o
dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche
elettive.
5. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i
membri sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche
amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se
professori universitari di ruolo, sono collocati in
aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, e successive modificazioni. Il personale collocato
fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.
6. Al presidente compete una indennità di funzione non
eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo
presidente della Corte di cassazione. Ai membri compete
un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due
terzi di quella spettante al presidente. Le predette
indennità di funzione sono determinate, con il regolamento
di cui all'articolo 33, comma 3, in misura tale da poter
essere corrisposte a carico degli ordinari stanziamenti.
Art. 31
Compiti del garante
1. Il Garante ha il compito di:
a) istituire e tenere un registro generale dei
trattamenti sulla base delle notificazioni ricevute;
b) controllare se i trattamenti sono effettuati nel
rispetto delle norme di legge e di regolamento e in
conformità alla notificazione;
c) segnalare ai relativi titolari o responsabili le
modificazioni opportune al fine di rendere il
trattamento conforme alle disposizioni vigenti;
d) ricevere le segnalazioni ed i reclami degli
interessati o delle associazioni che li rappresentano,
relativi ad inosservanze di legge o di regolamento, e
provvedere sui ricorsi presentati ai sensi dell'articolo
29;
e) adottare i provvedimenti previsti dalla legge o dai
regolamenti;
f) vigilare sui casi di cessazione, per qualsiasi causa,
di un trattamento;
g) denunciare i fatti configurabili come reati
perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza
nell'esercizio o a causa delle sue funzioni;
h) promuovere nell'ambito delle categorie interessate,
nell'osservanza del principio di rappresentatività, la
sottoscrizione di codici di deontologia e di buona
condotta per determinati settori, verificarne la
conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso
l'esame di osservazioni di soggetti interessati e
contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;
i) curare la conoscenza tra il pubblico delle norme che
regolano la materia e delle relative finalità, nonché
delle misure di sicurezza dei dati di cui all'articolo
15;
l) vietare, in tutto o in parte, il trattamento dei dati
o disporne il blocco quando, in considerazione della
natura dei dati o, comunque, delle modalità del
trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi
è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio
rilevante per uno o più interessati;
m) segnalare al Governo l'opportunità di provvedimenti
normativi richiesti dall'evoluzione del settore;
n) predisporre annualmente una relazione sull'attività
svolta e sullo stato di attuazione della presente legge,
che è trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30
aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce;
o) curare l'attività di assistenza indicata nel capitolo
IV della Convenzione n. 108 sulla protezione delle
persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di
carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio
1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98,
quale autorità designata ai fini della cooperazione tra
Stati ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione
medesima;
p) esercitare il controllo sui trattamenti di cui
all'articolo 4 e verificare, anche su richiesta
dell'interessato, se rispondono ai requisiti stabiliti
dalla legge o dai regolamenti.
2. Il Presidente del Consiglio dei
ministri e ciascun ministro consultano il Garante all'atto
della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti
amministrativi suscettibili di incidere sulle materie
disciplinate dalla presente legge.
3. Il registro di cui al comma 1, lettera a), del presente
articolo, è tenuto nei modi di cui all'articolo 33, comma 5.
Entro il termine di un anno dalla data della sua
istituzione, il Garante promuove opportune intese con le
province ed eventualmente con altre pubbliche
amministrazioni al fine di assicurare la consultazione del
registro mediante almeno un terminale dislocato su base
provinciale, preferibilmente nell'ambito dell'ufficio per le
relazioni con il pubblico di cui all'articolo 12 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni.
4. Contro il divieto di cui al comma 1, lettera l), del
presente articolo, può essere proposta opposizione ai sensi
dell'articolo 29, commi 6 e 7.
5. Il Garante e l'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione cooperano tra loro nello svolgimento dei
rispettivi compiti; a tal fine, invitano il presidente o un
suo delegato membro dell'altro organo a partecipare alle
riunioni prendendo parte alla discussione di argomenti di
comune interesse iscritti all'ordine del giorno; possono
richiedere, altresì, la collaborazione di personale
specializzato addetto all'altro organo.
6. Le disposizioni del comma 5 si applicano anche nei
rapporti tra il Garante e le autorità di vigilanza
competenti per il settore creditizio, per le attività
assicurative e per la radiodiffusione e l'editoria.
Art. 32
Accertamenti e controlli
1. Per l'espletamento dei propri compiti
il Garante può richiedere al responsabile, al titolare,
all'interessato o anche a terzi di fornire informazioni e di
esibire documenti.
2. Il Garante, qualora ne ricorra la necessità ai fini del
controllo del rispetto delle disposizioni in materia di
trattamento dei dati personali, può disporre accessi alle
banche di dati o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove
si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare
rilevazioni comunque utili al medesimo controllo,
avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di altri
organi dello Stato.
3. Gli accertamenti di cui al comma 2 sono disposti previa
autorizzazione del presidente del tribunale competente per
territorio in relazione al luogo dell'accertamento, il quale
provvede senza ritardo sulla richiesta del Garante, con
decreto motivato; le relative modalità di svolgimento sono
individuate con il regolamento di cui all'articolo 33, comma
3.
4. I soggetti interessati agli accertamenti sono tenuti a
farli eseguire.
5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 220 delle norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271.
6. Per i trattamenti di cui agli articoli 4 e 14, comma 1,
gli accertamenti sono effettuati per il tramite di un membro
designato dal Garante. Se il trattamento non risulta
conforme alle disposizioni di legge o di regolamento, il
Garante indica al titolare o al responsabile le necessarie
modificazioni ed integrazioni e ne verifica l'attuazione. Se
l'accertamento è stato richiesto dall'interessato, a
quest'ultimo è fornito in ogni caso un riscontro circa il
relativo esito, salvo che ricorrano i motivi di cui
all'articolo 10, comma 4, della legge 1. aprile 1981, n.
121, come sostituito dall'articolo 42, comma 1, della
presente legge, o motivi di difesa o di sicurezza dello
Stato.
7. Gli accertamenti di cui al comma 6 non sono delegabili.
Qualora risulti necessario in ragione della specificità
della verifica, il membro designato può farsi assistere da
personale specializzato che è tenuto al segreto ai sensi
dell'articolo 33, comma 6. Gli atti e i documenti acquisiti
sono custoditi secondo modalità tali da assicurarne la
segretezza e sono conoscibili dal presidente e dai membri
del Garante e, se necessario per lo svolgimento delle
funzioni dell'organo, da un numero delimitato di addetti al
relativo ufficio, individuati dal Garante sulla base di
criteri definiti dal regolamento di cui all'articolo 33,
comma 3. Per gli accertamenti relativi agli organismi e ai
dati di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), il membro
designato prende visione degli atti e dei documenti
rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del Garante.
Art. 33
Ufficio del Garante
1. Alle dipendenze del Garante è posto un
ufficio composto da dipendenti dello Stato e di altre
amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme
previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso
il medesimo ufficio è equiparato ad ogni effetto di legge a
quello prestato nelle rispettive amministrazioni di
provenienza. Il relativo contingente è determinato, in
misura non superiore a quarantacinque unità, su proposta del
Garante medesimo, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la
funzione pubblica, entro novanta giorni dalla data di
elezione del Garante.
Il segretario generale può essere scelto anche tra
magistrati ordinari o amministrativi.
2. Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante sono
poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel
bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello
stato di previsione del Ministero del tesoro. Il rendiconto
della gestione finanziaria è soggetto al controllo della
Corte dei conti.
3. Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento
dell'ufficio del Garante, nonché quelle dirette a
disciplinare la riscossione dei diritti di segreteria e la
gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni
sulla contabilità generale dello Stato, sono adottate con
regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i
Ministri del tesoro, di grazia e giustizia e dell'interno, e
su parere conforme del Garante stesso. Nel medesimo
regolamento sono altresì previste le norme concernenti il
procedimento dinanzi al Garante di cui all'articolo 29,
commi da 1 a 5, secondo modalità tali da assicurare, nella
speditezza del procedimento medesimo, il pieno rispetto del
contraddittorio tra le parti interessate, nonché le norme
volte a precisare le modalità per l'esercizio dei diritti di
cui all'articolo 13, nonché della notificazione di cui
all'articolo 7, per via telematica o mediante supporto
magnetico o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o
altro idoneo sistema. Il parere del Consiglio di Stato sullo
schema di regolamento è reso entro trenta giorni dalla
ricezione della richiesta; decorso tale termine il
regolamento può comunque essere emanato.
4. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei
problemi lo richiedano, il Garante può avvalersi dell'opera
di consulenti, i quali sono remunerati in base alle vigenti
tariffe professionali.
5. Per l'espletamento dei propri compiti, l'ufficio del
Garante può avvalersi di sistemi automatizzati ad
elaborazione informatica e di strumenti telematici propri
ovvero, salvaguardando le garanzie previste dalla presente
legge, appartenenti all'Autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione o, in caso di indisponibilità, ad
enti pubblici convenzionati.
6. Il personale addetto all'ufficio del Garante ed i
consulenti sono tenuti al segreto su tutto ciò di cui siano
venuti a conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni,
in ordine a banche di dati e ad operazioni di trattamento.
Capo VIII
SANZIONI
Art. 34
Omessa o infedele notificazione
1. Chiunque, essendovi tenuto, non
provvede alle notificazioni prescritte dagli articoli 7 e
28, ovvero indica in esse notizie incomplete o non
rispondenti al vero, è punito con la reclusione da tre mesi
a due anni. Se il fatto concerne la notificazione prevista
dall'articolo 16, comma 1, la pena è della reclusione sino
ad un anno.
Art. 35
Trattamento illecito di dati personali
1. Salvo che il fatto costituisca più
grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri
profitto o di recare ad altri un danno, procede al
trattamento di dati personali in violazione di quanto
disposto dagli articoli 11, 20 e 27, è punito con la
reclusione sino a due anni o, se il fatto consiste nella
comunicazione o diffusione, con la reclusione da tre mesi a
due anni.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque,
al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad
altri un danno, comunica o diffonde dati personali in
violazione di quanto disposto dagli articoli 21, 22, 23 e
24, ovvero del divieto di cui all'articolo 28, comma 3, è
punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
3. Se dai fatti di cui ai commi 1 e 2 deriva nocumento, la
reclusione è da uno a tre anni.
Art. 36
Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei
dati
1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di
adottare le misure necessarie a garantire la sicurezza dei
dati personali, in violazione delle disposizioni dei
regolamenti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15, è punito
con la reclusione sino ad un anno. Se dal fatto deriva
nocumento, la pena è della reclusione da due mesi a due
anni.
2. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso per colpa si
applica la reclusione fino ad un anno.
Art. 37
Inosservanza dei provvedimenti del garante
1. Chiunque, essendovi tenuto, non
osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi
dell'articolo 22, comma 2, o dell'articolo 29, commi 4 e 5,
è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
Art. 38
Pena accessoria
1. La condanna per uno dei delitti
previsti dalla presente legge importa la pubblicazione della
sentenza.
Art. 39
Sanzioni amministrative
1. Chiunque omette di fornire le
informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante
ai sensi degli articoli 29, comma 4, e 32, comma 1, è punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire un milione a lire sei milioni.
2. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 10
e 23, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre
milioni.
3. L'organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare
le sanzioni di cui al presente articolo è il Garante. Si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
Capo IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
E FINALI ED ABROGAZIONI
Art. 40
Comunicazioni al garante
1. Copia dei provvedimenti emessi
dall'autorità giudiziaria in relazione a quanto previsto
dalla presente legge e dalla legge 23 dicembre 1993, n. 547,
è trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante.
Art. 41
Disposizioni transitorie
1. Fermo restando l'esercizio dei diritti
di cui agli articoli 13 e 29, le disposizioni della presente
legge che prescrivono il consenso dell'interessato non si
applicano in riferimento ai dati personali raccolti
precedentemente alla data di entrata in vigore della legge
stessa, o il cui trattamento sia iniziato prima di tale
data. Resta salva l'applicazione delle disposizioni relative
alla comunicazione e alla diffusione dei dati previste dalla
presente legge.
2. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1
gennaio 1998 le notificazioni prescritte dagli articoli 7 e
28 sono effettuate dal 1 gennaio 1998 al 31 marzo 1998
ovvero, per i trattamenti di cui all'articolo 5 riguardanti
dati diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24, nonchè
per quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d) ed
e), dal 1 aprile 1998 al 30 giugno 1998.
3. Le misure minime di sicurezza di cui all'articolo 15,
comma 2, devono essere adottate entro il termine di sei mesi
dalla data di entrata in vigore del regolamento ivi
previsto. Fino al decorso di tale termine, i dati personali
devono essere custoditi in maniera tale da evitare un
incremento dei rischi di cui all'articolo 15, comma 1.
4. Le misure di cui all'articolo 15, comma 3, devono essere
adottate entro il termine di sei mesi dalla data di entrata
in vigore dei regolamenti ivi previsti.
5. Nei diciotto mesi successivi alla data di entrata in
vigore della presente legge, i trattamenti dei dati di cui
all'articolo 22, comma 3, ad opera di soggetti pubblici,
esclusi gli enti pubblici economici, e all'articolo 24,
possono essere proseguiti anche in assenza delle
disposizioni di legge ivi indicate, previa comunicazione al
Garante.
6. In sede di prima applicazione della presente legge, fino
alla elezione del Garante ai sensi dell'articolo 30, le
funzioni del Garante sono svolte dal presidente
dell'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione, fatta eccezione per l'esame dei ricorsi di
cui all'articolo 29.
7. Le disposizioni della presente legge che prevedono
un'autorizzazione del Garante si applicano, limitatamente
alla medesima autorizzazione e fatta eccezione per la
disposizione di cui all'articolo 28, comma 4, lettera g),
a decorrere dal 30 novembre 1997. Le medesime disposizioni
possono essere applicate dal Garante anche mediante il
rilascio di autorizzazioni relative a determinate categorie
di titolari o di trattamenti.
7-bis. In sede di prima applicazione della presente legge,
le informative e le comunicazioni di cui agli articoli 10,
comma 3, e 27, comma 2, possono essere date entro il 30
novembre 1997.
Art. 42
Modifiche a disposizioni vigenti
1. L'articolo 10 della legge 1. aprile
1981, n. 121, è sostituito dal seguente:
"Art. 10 - Controlli 1. Il controllo sul Centro
elaborazione dati è esercitato dal Garante per la
protezione dei dati personali, nei modi previsti dalla
legge e dai regolamenti.
2. I dati e le informazioni conservati negli archivi del
Centro possono essere utilizzati in procedimenti
giudiziari o amministrativi soltanto attraverso
l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo
comma dell'articolo 7, fermo restando quanto stabilito
dall'articolo 240 del codice di procedura penale. Quando
nel corso di un procedimento giurisdizionale o
amministrativo viene rilevata l'erroneità o
l'incompletezza dei dati e delle informazioni, o
l'illegittimità del loro trattamento, l'autorità
procedente ne dà notizia al Garante per la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali.
3. La persona alla quale si riferiscono i dati può
chiedere all'ufficio di cui alla lettera a) del primo
comma dell'articolo 5 la conferma dell'esistenza di dati
personali che lo riguardano, la loro comunicazione in
forma intellegibile e, se i dati risultano trattati in
violazione di vigenti disposizioni di legge o di
regolamento, la loro cancellazione o trasformazione in
forma anonima.
4. Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica
al richiedente, non oltre venti giorni dalla richiesta,
le determinazioni adottate. L'ufficio può omettere di
provvedere sulla richiesta se ciò può pregiudicare
azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della
criminalità, dandone informazione al Garante per la
protezione dei dati personali.
5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati
personali che lo riguardano, trattati anche in forma non
automatizzata in violazione di disposizioni di legge o
di regolamento, può chiedere al tribunale del luogo ove
risiede il titolare del trattamento di compiere gli
accertamenti necessari e di ordinare la rettifica,
l'integrazione, la cancellazione o la trasformazione in
forma anonima dei dati medesimi. Il tribunale provvede
nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice
di procedura civile".
2. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è sostituito dal
seguente:
"1. E' istituita l'Autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione, denominata "Autorità" ai fini
del presente decreto; tale Autorità opera in piena
autonomia e con indipendenza di giudizio e di
valutazione".
3. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è sostituito dal
seguente:
"1. Le norme concernenti l'organizzazione ed il
funzionamento dell'Autorità, l'istituzione del ruolo del
personale, il relativo trattamento giuridico ed
economico e l'ordinamento delle carriere, nonché la
gestione delle spese nei limiti previsti dal presente
decreto, anche in deroga alle disposizioni sulla
contabilità generale dello Stato, sono adottate con
regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con
il Ministro del tesoro e su parere conforme
dell'Autorità medesima. Il parere del Consiglio di Stato
sullo schema di regolamento è reso entro trenta giorni
dalla ricezione della richiesta, decorsi i quali il
regolamento può comunque essere emanato. Si applica il
trattamento economico previsto per il personale del
Garante per l'editoria e la radiodiffusione ovvero
dell'organismo che dovesse subentrare nelle relative
funzioni, fermo restando il limite massimo complessivo
di centocinquanta unità. Restano altresì fermi gli
stanziamenti dei capitoli di cui al comma 2, così come
determinati per il 1995 e tenendo conto dei limiti di
incremento previsti per la categoria IV per il triennio
1996-1998".
4. Negli articoli 9, comma 2, e 10, comma
2, della legge 30 settembre 1993, n. 388, le parole:
"Garante per la protezione dei dati" sono sostituite dalle
seguenti: "Garante per la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".
Art. 43
Abrogazioni
1. Sono abrogate le disposizioni di legge
o di regolamento incompatibili con la presente legge e, in
particolare, il quarto comma dell'articolo 8 ed il quarto
comma dell'articolo 9 della legge 1. aprile 1981, n. 121.
Entro sei mesi dalla data di emanazione del decreto di cui
all'articolo 33, comma 1, della presente legge, il Ministro
dell'interno trasferisce all'ufficio del Garante il
materiale informativo raccolto a tale data in attuazione del
citato articolo 8 della legge n. 121 del 1981.
2. Restano ferme le disposizioni della legge 20 maggio 1970,
n. 300, e successive modificazioni, nonché, in quanto
compatibili, le disposizioni della legge 5 giugno 1990, n.
135, e successive modificazioni, del decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322, nonché le vigenti norme in materia
di accesso ai documenti amministrativi ed agli archivi di
Stato. Restano altresì ferme le disposizioni di legge che
stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di
trattamento di taluni dati personali.
3. Per i trattamenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera
e), della presente legge, resta fermo l'obbligo di
conferimento di dati ed informazioni di cui all'articolo 6,
primo comma, lettera a), della legge 1. aprile 1981, n. 121.
Capo X
COPERTURA FINANZIARIA ED
ENTRATA IN VIGORE
Art. 44
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione
della presente legge, valutato in lire 8.029 milioni per il
1997 ed in lire 12.045 milioni a decorrere dal 1998, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando,
per il 1997, quanto a lire 4.553 milioni, l'accantonamento
riguardante il Ministero degli affari esteri e, quanto a
lire 3.476 milioni, l'accantonamento riguardante la
Presidenza del Consiglio dei ministri e, per gli anni 1998 e
1999, quanto a lire 6.830 milioni, le proiezioni per gli
stessi anni dell'accantonamento riguardante il Ministero
degli affari esteri e, quanto a lire 5.215 milioni, le
proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento
riguardante la Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio./p>
Art. 45
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore
centoventi giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale. Per i trattamenti svolti senza l'ausilio di mezzi
elettronici o comunque automatizzati che non riguardano
taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, le
disposizioni della presente legge si applicano a decorrere
dal 1 gennaio 1998. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 9, comma 2, della legge 30 settembre 1993, n.
388, la presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,
limitatamente ai trattamenti di dati effettuati in
esecuzione dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera a) e alla nomina del Garante. |