Ecco alcune importanti informazioni sui congedi parentali e su
una serie di prowedimenti che gli interessati debbono conoscere per
far valere i loro diritti dopo aver espletato i doveri. Per la
nascita o l'adozione di un bambino anche al padre spettano i congedi
parentali. Ecco riassunti sinteticamente i punti essenziali.
Astensione obbligatoria
Il padre può assentarsi dal lavoro per il periodo di astensione
obbligatoria successivo al parto in caso di morte o di grave
infermità della madre, in caso di abbandono o di affidamento
esclusivo. Spetta una indennità economica (80% delle voci della
retribuzione, salvo migliori trattamenti contemplati dal contratto
di lavoro).
Il periodo è utile ai fini dell'anzianità di servizio, per le ferie
e per la tredicesima ed è totalmente coperto ai fini previdenziali e
pensionistici.
Astensione facoltativa
Il padre contemporaneamente o in alternativa alla madre (anche se
questa non ha un rapporto di lavoro in dipendenza) entro il
compimento dell'ottavo anno di vita del bambino può assentarsi fino
a un massimo di sei mesi (sette se usufruisce per un periodo
superiore ai tre mesi) purché con le assenze della madre non vengano
superati complessivamente i 10 mesi (11 se usufruisce del mese
aggiuntivo).
L'indennità economica scende al 30% sino al terzo anno di vita
(salvo trattamenti più favorevoli previsti dal contratto di lavoro)
e per un periodo massimo, comprensivo delle eventuali assenze della
madre, di sei mesi; nulla spetta dopo i tre anni, fatta eccezione i
casi in cui il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a
2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione Inps. È utile
ai fini pensionistici e per l'anzianità di servizio, ma non è utile
ai fini delle ferie e della tredicesima.
Permessi giornalieri
Al padre spettano i permessi giornalieri nel primo anno di vita
del bambino (entro il primo anno dall'ingresso nella nuova famiglia
in caso di adozione) per decesso o grave infortunio della madre,
rinuncia da parte della madre lavoratrice dipendente, nel caso in
cui la madre non sia lavoratrice dipendente. I permessi sono
commisurati in due ore al giorno se l'orario di lavoro è pari o
superiore a sei ore, in caso contrario è pari a un'ora. In caso di
parto plurimo, poiché la durata dei permessi è raddoppiata, il padre
può utilizzare le ore aggiuntive dei permessi usufruiti dalla madre.
Sono totalmente retribuiti e utili ai fini pensionistici e
previdenziali, dell'anzianità di servizio, per le ferie e per la
tredicesima.
Assenze per le malattie del
bambino
Il padre, in alternativa alla madre, può assentarsi in caso di
malattia del figlio senza limiti temporali fino al terzo anno di
vita del bambino; oltre il terzo anno sino al compimento dell'ottavo
anno può assentarsi, in alternativa alla madre, sino a un massimo di
cinque giorni per anno. Queste assenze non danno diritto alle ferie
e alla tredicesima e a nessun trattamento economico; sono, invece,
utili ai fini dell'anzianità e danno diritto alla copertura
figurativa pensionistica se il bambino non ha ancora compiuto i tre
anni.
Divieto di licenziamento
Il padre al termine dei periodi di astensione dal lavoro per
congedo di paternità ha diritto al rientro nello stesso posto di
lavoro che occupava al momento della richiesta di congedo (salvo
espressa rinuncia) e di permanervi sino al compimento di un anno di
età del bambino.
Esenzione dal lavoro notturno
Il padre di un figlio di età inferiore ai tre anni può chiedere
l'esenzione dal lavoro notturno in alternativa alla madre. Il lavoro
notturno non deve essere obbligatoriamente prestato anche dal padre
che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età
inferiore ai dodici anni oppure che abbia a carico un figlio
disabile.
|