Questo protocollo nasce dall'esigenza di rivedere ed uniformare sul
territorio dell'intera Regione Liguria le modalità di prescrizione,
dispensazione e monitoraggio in tema di farmaceutica, con
l'obiettivo di:
-
consentire al prescrittore di formulare in modo
preciso ed esaustivo le richieste
-
garantire al paziente un accesso semplificato
alle prestazioni
-
assicurare alle strutture erogatrici la
modalità di dispensazione corretta
-
permettere ai servizi preposti al controllo una
verifica agevolata.
Le successive indicazioni operative, coerenti con la
normativa vigente, derivano da protocolli condivisi attraverso
specifici tavoli di lavoro. Hanno la finalità di eliminare le
difformità di comportamento, i margini di discrezionalità e di
interpretazione, e di rappresentare un punto di riferimento nei
rapporti tra Medico di medicina generale e specialista.
Si riassumono gli argomenti di seguito analizzati:
-
Regolamentazione dell'uso del ricettario a
carico SSN (ricetta rossa):
- destinatari fornitura
- quantitativo fornitura
- modalità fomitura
- modalità utilizzo
-
Dispensazione dei farmaci a seguito di
dimissione ospedaliera
- primo ciclo terapeutico in dimissione
-
Lettera di dimissione
-
Prescrizione di farmaci a seguito di visita
specialistica:
- prescrizione su ricetta rossa
- prescrizione su ricetta bianca
-
Disposizioni per Aziende Ospedaliere e ASL
per corretta prescrizione
- note AIFA
- piani terapeutici
-
Reportistica per i Medici
-
Strumenti di governo farmaceutico e clinico
REGOLAMENTAZIONE USO RICETTARIO A CARICO SSN
(RICETTA ROSSA)
L'impiego dei ricettari per la prescrizione
erogabile dal SSN è riservato esclusivamente ai Medici dipendenti
o in regime di convenzione con il SSN, nell'ambito dei
rispettivi compiti istituzionali (Legge 531/1987 all'art. 2, comma
1).
Il ricettario rosso pertanto può essere utilizzato esclusivamente
da:
Ogni Medico potrà ritirare un quantitativo massimo
di ricettari pari al proprio fabbisogno stabilito in base al numero
degli assistiti iscritti, e dopo aver utilizzato quelli
precedentemente ritirati.
Si rammenta che l'art. 50 del D.L. 269/2003 prevede
che la consegna dei ricettari debba avvenire con modalità tali da
garantire la possibilità di risalire in maniera univoca al Medico
prescrittore, che è l'unico responsabile della corretta custodia del
ricettario a lui consegnato.
Nel caso di Medici ospedalieri e ambulatoriali, ciascuna Azienda
dovrà consegnare i ricettari ad ogni singolo Medico (e non al
Reparto).
I ricettari dovranno essere scaricati al singolo Medico
esclusivamente attraverso procedure informatiche in tempo reale, in
quanto tutti i ricettari devono essere adeguatamente monitorati per
una corretta lettura delle ricette.
Sarà cura delle Direzioni Sanitarie ASL/AO monitorare l'applicazione
della procedura intormatica.
Ogni Medico è personalmente responsabile del
ricettario a lui attribuito.
La prescrizione medica, atto complesso a valenza sia clinica che
giuridica, è stata sottoposta negli ultimi anni a ripetuti
interventi legislativi, che hanno sempre più messo in rilievo le
responsabilità in cui può incorrere il Medico nel momento in cui
redige la ricetta.
E' importante richiamare l'attenzione sul fatto che le conseguenze
di prescrizioni mediche improprie non si limitano ad eventuali
sanzioni legate al diritto amministrativo o penale. Esse, infatti,
investono anche il rapporto convenzionale o di dipendenza.
-
L 'utilizzo del ricettario è riservato ai soli
Medici dipendenti del SSN o con lo stesso convenzionati,
unicamente nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali.
Il ricettario non può pertanto essere utilizzato per attività in
regime di libera professione comunque esercitata (DGR 1579/200
l; art.50 Legge Finanziaria 2004)
Anche il sostituto del Medico di Medicina Generale/
Pediatra/Specialista deve essere dotato di proprio ricettario.
In caso di sostituzione, l' ASL deve verificare se il sostituto
è già titolare di ricettario o eventualmente provvedere alla
consegna, affinché lo stesso possa utilizzarlo esclusivamente
durante i periodi di sostituzione. Per supplenze per un periodo
uguale o inferiore a tre giorni, il sostituto, in via
eccezionale, può utilizzare il ricettario del titolare
apponendovi anche il proprio timbro.
I Medici facenti parte di associazioni (Medicina di gruppo, ecc)
devono utilizzare il proprio ricettario anche in caso effettuino
prescrizioni a favore di assistiti di altri Medici associati.
Per essere valide le ricette devono riportare:
Dati
anagrafici assistito leggibili
Codice
fiscale assistito leggibile
Provincia e
ASL di residenza
Prescrizione
Timbro con
cognome, nome, codice tiscale o matricola regionale del
Medico prescrittore
Timbro del
reparto di appartenenza (nel caso di Medici specialisti
ospedalieri)
Data e firma
del Medico.
|
-
La prescrizione dei
medicinali destinati al trattamento di patologie previste dal D.
Lgs 124 del 29/411998 "è limitata al numero massimo di 3
pezzi per ricetta: la prescrizione non può comunque superare i
60 giorni di terapia" (Art.9, Legge 405/2001); è comunque,
buona consuetudine, al fine di evitare sprechi, che il medico
prima di effettuare una nuova ricetta, verifichi che l'assistito
abbia consumato il farmaco precedentemente prescritto.
-
Le sanzioni per
iperprescrizioni dovranno applicarsi a seguito di un
monitoraggio relativo ad un periodo non inferiore ai 12 mesi.
DISPENSAZIONE DEI FARMACI A SEGUITO DI DIMISSIONE OSPEDALIERA (DGR
208/2008, 544/2009)
Durante il ricovero è compito della struttura fornire i farmaci
necessari; è vietato al Medico di Medicina Generale prescrivere
farmaci a favore di un proprio assistito ricoverato; è altresì
vietato allo specialista prescrivere farmaci su ricettario del SSN
durante il periodo di ricovero.
Come previsto dalla L. 405/01 e ribadito con DGR 208/2008 e
544/2009, al fine di garantire la continuità assistenziale
all'atto della dimissione da ricovero, le Aziende Ospedaliere devono
provvedere a consegnare al paziente i farmaci necessari per il primo
ciclo terapeutico, per un periodo di 30 giorni di terapia, o meno,
solo nel caso in cui il farmaco dovrà essere assunto per un periodo
di tempo più breve.
Tale disposizione rientra nei compi gestionali dei Direttori
Generali delle Aziende Ospedaliere, pertanto la loro valutazione
dipenderà dalla corretta applicazione della procedura. L'ARS Liguria valuterà l'entità della distribuzione di farmaci in
dimissione analizzando le prescrizioni SSN in regime di farmaceutica
convenzionata etfettuate entro 30 giorni successivi alla data di
dimissione ad un campione degli assistiti dimessi dalle Aziende
Ospedaliere/ASL.
Sarà obbligo del Farmacista ospedaliero, qualora l'utente abbia
ricevuto farmaci direttamente dall'ospedale come primo ciclo in
dimissione, comunicare al MMG/PLS quanto erogato, tramite apposito
modulo da consegnare al paziente, per evitare duplicazioni di
terapia farmacologica.
LETTERA DI DIMISSIONE
La lettera di dimissione è redatta dal Medico responsabile del caso
su carta intestata del reparto di dimissione, e consegnata in busta
chiusa all'assistito, o suo rappresentante, mentre copia deve
essere conservata in cartella clinica. Deve esser inviata al Medico Curante tramite l'assistito o tramite
email nel rispetto della privacy. Il testo deve fornire al Medico Curante, tutte le informazioni
necessarie per conoscere le circostanze del ricovero, in particolare
la lettera di dimissione deve contenere:
La terapia farmacologica deve essere consigliata al Medico Curante
nel rispetto delle schede tecniche e delle note AIF A, con la
compilazione del piano terapeutico ove previsto, con la indicazione
del solo principio attivo.
Inoltre dovranno essere chiaramente indicati i
farmaci a carico del
SSN e quelli non a carico. In caso di prescrizione di farmaci "off label", il Medico
ospedaliero è tenuto ad informare il paziente, fargli firmare un
consenso informato trasmettere la comunicazione al medico curante ed
attivare, nei casi previsti, le procedure dettate dalla normativa in
vigore (Legge 648/96).
PRESCRIZIONE DI FARMACI A SEGUITO DI VISITA SPECIALISTICA (DGR
208/2008, 544/2009)
Qualora il Medico specialista svolga la propria attività in
strutture nelle quali è presente una Farmacia
ospedaliera/territoriale, è tenuto a prescrivere farmaci utilizzando
il modulo per primo ciclo terapeutico a seguito di visita
specialistica, attenersi al Prontuario ospedaliero in essere
presente presso l'Azienda di appartenenza e indirizzare il paziente
presso la farmacia ospedaliera/territoriale (art.8, L.405/200 l, DGR
208/2008, 544/2009).
Qualora il Medico specialista svolga la propria attività in
strutture nelle quali non è presente una Farmacia
ospedaliera/territoriale o non sia messo in grado di provvedere alla
contestuale erogazione del farmaco da parte della Farmacia
ospedaliera/territoriale, in base a quanto previsto dalla L. 425/96
e già evidenziato dalla nota 83995-4008 del 7/8/96, Struttura
Assistenza Sanitaria di Base e Farmaceutica - Regione Liguria, deve
prescrivere farmaci utilizzando:
-
ricettario rosso, per prescrizione di farmaci erogabili a carico del
SSN
-
ricettario bianco, per prescrizione di farmaci non erogabili a
carico del SSN.
Nel caso effettui la prescrizione farmaceutica su ricetta del
Servizio Sanitario Nazionale, deve:
-
prescrivere i farmaci a carico del SSN unicamente nel rispetto delle
indicazioni autorizzate (art.3 L. 23/98) , delle modalità
prescrittive disposte dalla scheda tecnica ministeriale (art.3 comma
l L. 94/98) e con le eventuali limitazioni previste dalle note AIFA. I
farmaci prescritti per indicazioni, vie di somministrazione o
posologia non autorizzate non possono, in nessun caso, essere posti
a carico del SSN.
-
Utilizzare le buone prassi di farmacoeconomia, valutando il rapporto
costo-beneticio e privilegiando l'uso del farmaco equivalente.
Il Medico specialista
ospedaliero o di altre strutture del SSN
quando prescrive o consiglia medicinali in occasione di visite
ambulatoriali è tenuto ad informare il paziente circa il regime di
concedibilità del farmaco da parte del SSN. (art. 15-decies del
D.Lgs 229/99)
Il Medico di Medicina Generale, qualora riceva
prescrizioni di farmaci consigliate da specialisti su ricetta
bianca, trascrivendole su ricettario rosso se ne assume la
responsabilità.
E' altresì utile uno scambio di informazioni fra Medico specialista
e Medico curante, al fine di individuare, in caso di medicinali
soggetti a limitazioni, eventuali alternative fàrmacologicamente
comparabili che consentano la corretta prosecuzione della terapia
suggerita, senza oneri economici per l'assistito.
Obiettivi:
-
promuovere una cultura di collaborazione tra Medici dipendenti e
Medici convenzionati
-
sottrarre il Medico curante al non gratificante compito di mera
trascrizione sull'apposito ricettario di terapie indicate da
altri
-
non
turbare il rapporto di fiducia fra assistito e Medico curante
-
in caso di prescrizione di
farmaci "off label"', il
Medico è tenuto ad informare il paziente, fargli firmare un consenso informato e seguire la normativa vigente.
Si avvieranno controlli per verificare quali Medici specialisti
ambulatoriali od ospedalieri so ttoutilizzino il ricettario rispetto
a standard regionali.
DISPOSIZIONI PER AZIENDE OSPEDALIERE/ASL PER
CORRETTA PRESCRIZIONE: NOTE AIFA E
PIANI TERAPEUTICI
Le «note AIF A» (ex note CUF) si caratterizzano come
strumenti di
indirizzo tesi a definire la classe di rimborsabilità dei farmaci. I criteri che hanno guidato la stesura delle note si riferiscono in
particolare ai seguenti casi:
-
regolamentare la rimborsabilità di un farmaco autorizzato per
diverse indicazioni cliniche, di cui solo alcune per patologie
rilevanti;
-
regolamentare la rimborsabilità di un farmaco finalizzato a
prevenire un rischio che è signiticativo solo per ristretti
gruppi di popolazione;
-
regolamentare la rimborsabilità di un farmaco che si presta non
solo a usi di efficacia documentata, ma anche a usi impropri.
Le note si ispirano ai criteri della Medicina Basata sulle Evidenze
(EBM), si fondano cioè sulla rassegna delle principali
sperimentazioni cliniche disponibili; vengono elaborate dopo
incontri con i rappresentanti della Federazione degli Ordini dei
Medici e componenti mediche di medicina generale ed ospedaliere, con
l'intento di creare un clima di condivisione delle stesse. Va
ricordato che, secondo quanto indicato al comma 796 lettera z della
L.296/06 (Finanziaria 2007), anche nell'ambito della degenza il
medico ospedaliero (o universitario) è tenuto ad osservare i criteri
delle note AIF A e delle indicazioni registrate dei farmaci.
Per i farmaci utilizzati per patologie particolarmente impegnative
che richiedano un percorso diagnostico-terapeutico altamente
specialistico, il Ministero della Salute ha previsto la possibilità
di prescrivere i farmaci anche da parte del Medico di Medicina
Generale "sulla base di diagnosi e Piano Terapeutico di Centri
Specializzati individuati dalle Regioni". Il Piano Terapeutico ha una duplice valenza: indirizzo e
autorizzazione alla prescrizione per il MMG e strumento di controllo
di farmaci "critici" da parte delle Aziende Sanitarie. Per questo motivo il Piano Terapeutico deve essere
compilato
correttamente in tutte le sue parti (compresi dati anagratìci
completi del paziente e timbro e tirma del Medico prescrittore che
deve essere chiaramente identificabile) e deve rispettare
scrupolosamente le indicazioni delle note AIF A, delle indicazione
registrate per ciascun farmaco nonché i protocolli terapeutici
individuati dalle Regioni. Si ricorda che il piano terapeutico ha una
validità limitata. Questa
limitazione temporale ha il significato di vincolare l'erogazione
del farmaco ad un controllo ricorrente del paziente.
Il Piano Terapeutico può essere redatto esclusivamente dal
Medico
specialista in regime di dipendenza/convenzione SSN, operante in
Centri di riferimento Specializzati autorizzati dalle Regioni; NON
può essere redatto dal Medico a seguito delle visite professionali
effettuate intra moenia ed extramoenia.
I Piani Terapeutici redatti all'estero non hanno validità in Italia.
La Regione Liguria prevede una
riorganizzazione nella gestione dei
piani terapeutici, articolata nelle seguenti fasi:
-
Identificazione Centri prescrittori
La Regione Liguria aggiorna tramite Delibera i Centri di riferimento
regionali abilitati alla redazione dei piani terapeutici.
-
Identificazione Medici specialisti
Ogni Direzione Sanitaria di Azienda Ospedaliera/ASL dovrà inviare
alla Struttura Farmaceutica Territoriale dell'ASL di competenza il
nominativo dei Medici strutturati nei Centri identificati.
-
Predisposizione applicativo informatico
Sulla base dei modelli di piano terapeutico previsti dall'AIFA
(generale e specifici - clopidogrel, dronedarone, eritropoietine,
fattori di crescita granulocitari, interferoni, lamivudina,
incretine/inibitori dpp-4, ivabradina, ranolazina) Datasiel dovrà:
dati anagrafici dell'assistito (cognome, nome,
codice fiscale, luogo e data di nascita, comune di residenza, MMG);
diagnosi;
principio attivo prescritto;
posologia;
durata del trattamento (max 1 anno);
data di compilazione; |
-
Fornire
l'applicativo alle Aziende Ospedaliere/ASL
-
predisporre opportuna formazione per i Medici specialisti
-
Completare l'
applicativo dotandolo di firma digitale.
Regolamento transitorio fino al pieno utilizzo dell'applicativo
informatico
I Medici delle Strutture abilitate dovranno:
1° fase
- . come di consueto, stampare il piano in triplice copia (una copia
per assistito, una copia per Medico curante, una copia da inviare al
servizio Farmaceutico Territoriale della ASL di residenza
dell'assistito), apponendovi in chiaro timbro e firma del Medico, e
timbro della Struttura di appartenenza. Le Direzioni sanitarie
dell'Azienda dovranno validare il piano per conferma del Medico
abilitato, ed inviarlo al servizio Farmaceutico di competenza
dell'assistito.
2° fase - (utilizzo applicativo informatico) - compilare i piani
terapeutici unicamente mediante l"interfaccia informatica; stampare
il piano in duplice copia (una copia per assistito, una copia per
Medico curante)
3° fase - (firma digitale) - firmare i piani terapeutici tramite
firma digitale.
Pertanto non sarà più necessario inviare la copia cartacea al
servizio Farmaceutico Territoriale della ASL di residenza
dell'assistito.
REPORTISTICA PER I MEDICI (DGR 544/2009)
Sarà compito dell'ARS adottare reportistica informativa, uguale in
tutta la regione e con gli stessi indicatori, da inviare a tutti i
Medici prescrittori.
In particolare:
- reportistica trimestrale con indicatori pesati relativi alle
prescrizioni di farmaceutica convenzionata
- reportistica con
riferimento ai piani terapeutici, con l'esplicitazione dei costi
determinati
Le Aziende dovranno inviare al Medico prescrittore tale
reportistica, riferita alle prescrizioni effettuate nel trimestre
precedente.
STRUMENTI DI GOVERNO FARMACEUTICO E CLINICO
ASL e Aziende Ospedaliere si impegnano a comunicare ai medici
prescrittori, attraverso le rispettive Direzioni mediche, le
situazioni in cui le norme sopra descritte non vengono rispettate,
al fine di garantire l'implementazione e il rispetto delle
indicazioni previste.
L'ASL/A.O. effèttuerà i controlli sulle modalità di compilazione
delle lettere di di missione, secondo i criteri concordati ed
esplicitati nel presente documento.
Le situazioni di contenzioso verranno affrontate in una apposita
commissione in capo all'ARS che vede la partecipazione di Medici di
Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta, Specialisti
Ambulatoriali, OO.SS., rappresentanti dell'Ordine dei Medici, delle
Direzioni Sanitarie e delle ASL.
La prescrizione farmaceutica
è valutata tenendo conto che possa essere oggetto di occasionale, e non ripetuta, inosservanza delle norme prescrittive dovuta ad
errore scusabile.
|