MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

ORDINANZA 8 Ottobre 2009

Modifiche all'ordinanza 16 giugno 2009, recante: «Iscrizione temporanea di alcune composizioni medicinali nella tabella II sezione D allegata al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza». (09A12491) (GU n. 246 del 22-10-2009 )

 

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Visti  gli  articoli  2, 13, 14, 43 e 45 del decreto del Presidente della   Repubblica   del   9  ottobre  1990,  n.  309,  e  successive
modificazioni,  recante  «Testo  unico  delle  leggi  in  materia  di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione,
cura  e  riabilitazione  dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito indicato come «Testo Unico»;
  Vista la legge 8 febbraio 2001, n. 12, recante «Norme per agevolare l'impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore»;
  Vista  l'ordinanza  ministeriale 16 giugno 2009 recante «Iscrizione temporanea di alcune composizioni medicinali nella tabella II sezione
D  allegata al Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti   e   sostanze  psicotrope  e  di  prevenzione,  cura  e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza»;
  Vista  la  successiva  ordinanza ministeriale 2 luglio 2009 recante integrazioni alla predetta ordinanza 16 giugno 2009;
  Ritenuto  opportuno  limitare  l'applicazione  delle previsioni del comma  1-bis  dell'ordinanza  alle  sole composizioni temporaneamente
transitate  nella  tabella  II  sezione  D, a seguito dell'entrata in vigore  dell'ordinanza stessa, e non anche a quelle che gia' vi erano
iscritte;
  Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 21 maggio 2009 pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 122
del  28  maggio  2009,  con il quale e' stato attribuito il titolo di Vice  Ministro  al  Sottosegretario  di Stato presso il Ministero del
lavoro,  della  salute  e  delle  politiche  sociali, prof. Ferruccio Fazio,  previa  approvazione,  da  parte  del Consiglio dei Ministri,
della  delega  di  funzioni  conferita al predetto Sottosegretario di Stato  dal  Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle politiche
sociali;
  Visto   il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112  e,  in particolare l'art. 117;
 
Ordina:
 
Art. 1.
 1.  Il  comma  1-bis dell'ordinanza del Ministero del lavoro, della salute   e  delle  politiche  sociali  del  16  giugno  2009  recante
«Iscrizione   temporanea  di  alcune  composizioni  medicinali  nella tabella  II  sezione D allegata al Testo unico delle leggi in materia
di   disciplina   degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope  e  di prevenzione,   cura   e   riabilitazione   dei   relativi   stati  di
tossicodipendenza»,  come  modificata  dalla  successiva  ordinanza 2 luglio 2009 recante integrazioni alla ordinanza stessa, e' sostituito
dal seguente:
  «1 bis - All'atto della dispensazione delle seguenti composizioni:
   a)  composizioni  per  somministrazioni  ad  uso diverso da quello parenterale,   contenenti  codeina,  diidrocodeina  e  loro  sali  in
quantita',  espressa in base anidra, superiore a 100 mg per unita' di somministrazione o in quantita' percentuale, espressa in base anidra,
superiore al 2,5% p/v (peso/volume) della soluzione multidose; 
   b)  composizione  per somministrazione rettale contenenti codeina, diidrocodeina  e  loro  sali  in  quantita', espressa in base anidra,
superiore a 100 mg per unita' di somministrazione; 
   c) composizioni per somministrazione orale contenenti ossicodone e suoi sali in quantita' espressa in base anidra, superiore a 10 mg per
unita'  di  somministrazione  o in quantita' percentuale, espressa in base  anidra,  tale  da  superare  il  2,5%  p/v  (peso/volume) della
soluzione multidose;
   d) composizioni per somministrazione rettale contenenti ossicodone e suoi sali in quantita', espressa in base anidra, superiore a 20 mg;
   e)  composizione  per  somministrazione  ad  uso diverso da quello parenterale  contenenti  fentanyl,  idrocodone, idromorfone, morfina,
ossimorfone;
   f)   composizioni   per   somministrazioni   ad  uso  transdermico contenenti buprenorfina, allorche'  
   la  prescrizione  viene  effettuata con ricetta diversa da
quella  di  cui al decreto del Ministero della salute 10 marzo 2006 o da  quella del Servizio sanitario nazionale, disciplinata dal decreto
del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  17  marzo  2008, il farmacista deve accertare l'identita' dell'acquirente e prendere nota
degli  estremi di un documento di riconoscimento da trascrivere nella ricetta.».
  2.  Al  comma  1-ter  le parole «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1-bis».

Art. 2.

1. La presente ordinanza, che sara' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 8 ottobre 2009

p. Il Ministro Il Vice Ministro: Fazio

Registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 2009

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 113