Gazzetta Ufficiale n.
226 del 25-09-1999
(Supplemento Ordinario n.
174)
DECRETO MINISTERIALE
28 maggio 1999, n.329
Regolamento recante norme di individuazione delle malattie croniche
e invalidanti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto il decreto legislativo 29 aprile 1998,
n. 124 avente ad oggetto «Ridefinizione del sistema di
partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime
delle esenzioni, a norma dell'articolo 59, comma 50, della legge 27
dicembre 1997, n. 449», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99
del 30 aprile 1998, e in particolare l'articolo 5 che prevede che il
Ministro della sanità, con distinti regolamenti da emanarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
individui, rispettivamente, le condizioni di malattia croniche o
invalidanti e le malattie rare che danno diritto all'esenzione dalla
partecipazione per le prestazioni di assistenza sanitaria indicate
dai medesimi regolamenti;
Visto il decreto ministeriale 1° febbraio
1991, avente ad oggetto «Rideterminazione delle forme morbose che
danno diritto all'esenzione dalla spesa sanitaria» e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il parere del Consiglio superiore di
sanità nella seduta del 15 luglio 1998;
Visto il parere della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, nella riunione del 24 settembre 1998;
Visto il parere dell'Autorità garante per la
protezione dei dati personali, in data 19 dicembre 1998, che rileva
che i criteri per il trattamento dei dati personali nell'ambito
delle procedure dirette al riconoscimento delle esenzioni sono
oggetto di uno o più regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo
6 del decreto legislativo n. 124/1998 e che il presente regolamento
dovrebbe provvedere alla sola individuazione delle condizioni di
malattia croniche ed invalidanti che danno diritto alle esenzioni
mentre sembrerebbe attuare anche quanto demandato a tali regolamenti
in materia di disciplina del trattamento dei dati personali;
Considerato che la disciplina del trattamento
dei dati personali è oggetto di separata regolamentazione ai sensi
dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 124/1998 e che il
presente regolamento si limita ad individuare le malattie esenti e
le caratteristiche generali del sistema di riconoscimento del
diritto all'esenzione in relazione ad esse;
Ritenuto di recepire il parere dell'Autorità
garante modificando in tal senso il testo dell'articolo 2, comma 2 e
prevedendo che le disposizioni del presente regolamento siano
adeguate sulla base della disciplina da emanarsi ai sensi
dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124;
Visto il parere del Consiglio di Stato
espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi
nell'adunanza del 22 febbraio 1999;
Vista la comunicazione n. 100/SCPS/16.2670
dell'11 marzo 1999 inviata alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400 e la risposta della stessa Presidenza in data 18 maggio
1999, n. DAGL/114/31890/4-18-173;
A D O T T A
il seguente regolamento:
Art. 1.
Finalità ed ambito di
applicazione
1. il presente regolamento individua le
condizioni e le malattie croniche e invalidanti che danno diritto
all'esenzione dalla partecipazione al costo per le correlate
prestazioni sanitarie incluse nei livelli essenziali di assistenza,
ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 29 aprile 1998, n. 124. L'eventuale esclusione di
prestazioni dai suddetti livelli essenziali o l'introduzione di
modifiche nella definizione delle singole prestazioni in essi
incluse sono recepite secondo quanto previsto dall'articolo 6 del
presente regolamento.
Art. 2.
Individuazione delle
condizioni di malattia e delle prestazioni
1. L'allegato 1, che forma parte integrante
del presente regolamento, reca l'elenco delle condizioni e delle
malattie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al
costo per le prestazioni di assistenza sanitaria dallo stesso
indicate.
2. Per consentire l'identificazione univoca
delle condizioni e delle malattie ai fini dell'esenzione e ferma
restando la vigente normativa in materia di tutela dei dati
personali dei soggetti affetti, a ciascuna malattia e condizione e
associato uno specifico codice identificativo. Il codice si compone
di otto cifre: le prime tre indicano una numerazione progressiva
delle malattie e delle condizioni, le successive cinque
corrispondono al codice identificativo delle stesse secondo la
classificazione internazionale,delle malattie «International
Classification of Diseases-IX- Clinical Modification (ICD-9-CM)»; in
caso di condizioni non riferibili a specifiche malattie riportate
dalla suddetta classificazione, il codice identificativo si compone
delle sole prime tre cifre.
3. Per ciascuna condizione e malattia
l'allegato 1 elenca le prestazioni di assistenza sanitaria
appropriate ai fini del relativo monitoraggio e della prevenzione
degli ulteriori aggravamenti. Tali prestazioni sono da erogarsi in
esenzione dalla partecipazione al costo agli eventi diritto ai sensi
dell'articolo 4. Nell'allegato 1 sono altresì indicate le
prestazioni di assistenza sanitaria da erogarsi agli aventi diritto
in regime di esenzione dal pagamento della quota fissa, ai sensi
dell'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo n. 124/1998, e
successive modificazioni.
Art. 3.
Modalità di prescrizione e
di erogazione delle prestazioni
1. La prescrizione delle prestazioni erogabili
in esenzione dalla partecipazione al costo ai sensi del presente
regolamento reca l'indicazione delle prime tre cifre del codice
identificativo delle condizione o della malattia, come risultanti
dall'attestato di esenzione.
2. Fermi restando i limiti di prescrivibilità
di cui alla legge 25 gennaio 1990, n. 8, e successive modificazioni,
ciascuna ricetta non può contestualmente recare la prescrizione di
prestazioni erogabili in regime di esenzione dalla partecipazione ai
sensi del presente regolamento e di altre prestazioni non erogabili
in regime di esenzione.
3. La prescrizione delle prestazioni erogabili
in esenzione dalla partecipazione ai sensi del presente regolamento
è effettuata secondo criteri di efficacia e di appropriatezza
rispetto alle condizioni cliniche individuali e nel rispetto delle
indicazioni riportate nell'allegato 1.
Art. 4.
Riconoscimento del diritto
all'esenzione
1. L'azienda unità sanitaria locale di
residenza dell'assistito riconosce il diritto all'esenzione dalla
partecipazione al costo, ai sensi del presente regolamento, sulla
base della certificazione attestante la specifica condizione o
malattia, come definita all'articolo 2. La certificazione deve
essere rilasciata dai presidi delle aziende unità sanitarie locali,
dalle aziende ospedaliere o dagli istituti ed enti di cui
all'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo n. 502/1992, e
successive modifiche ed integrazioni, o da istituzioni sanitarie
pubbliche di Paesi appartenenti all'Unione europea.
2. L'azienda unità sanitaria locale rilascia a
ciascun assistito avente diritto, anche mediante l'utilizzazione
della carta sanitaria elettronica, un attestato di esenzione, che
reca in forma codificata l'indicazione della condizione o della
malattia per la quale e riconosciuto il diritto all'esenzione. In
caso di accertamento di più malattie o condizioni individuate
dall'articolo 2 del presente regolamento l'azienda unità sanitaria
locale rilascia al soggetto avente diritto un unico attestato di
esenzione che reca l'indicazione in forma codificata di tutte le
malattie o condizioni per le quali e riconosciuto il diritto
all'esenzione.
3. Le regioni, sulla base di linee guida
definite dal Ministro della sanità, fissano, per le condizioni di
malattia per le quali è prevedibile risoluzione, la validità
temporale massima dell'attestato.
Art. 5.
Controlli
Le modalità di controllo sulle esenzioni sono
disciplinate dai regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 6 del
decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.
Art. 6.
Aggiornamento
1. Il presente regolamento è aggiornato
secondo quanto previsto dall'articolo 59, comma 50, lettera f),
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con riferimento allo sviluppo
dei percorsi diagnostici e terapeutici di cui all'articolo 1, comma
28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché all'evoluzione
delle conoscenze scientifiche e tecnologiche.
Art. 7.
Norme finali e transitorie
1. Le aziende unità sanitarie locali
provvedono a comunicare ai medici di medicina generale ed ai
pediatri di libera scelta i contenuti del presente regolamento e le
specifiche modalità di applicazione.
2. Entro centoventi giorni dall'entrata in
vigore del presente regolamento le aziende unità sanitarie locali
sottopongono a verifica le attestazioni di esenzione già rilasciate
ai sensi del decreto ministeriale 1° febbraio 1991 e comunicano agli
interessati la conferma del diritto all'esenzione, la sua cessazione
o l'esigenza di ulteriori accertamenti. Nei casi di conferma del
diritto all'esenzione le azienda unità sanitarie locali comunicano
altresì le prestazioni fruibili in regime di esenzione dalla
partecipazione al costo ai sensi del presente regolamento. Nei casi
in cui la conferma del diritto all'esenzione sia subordinata ad
ulteriori accertamenti, i soggetti interessati hanno diritto alla
fruizione in esenzione dalla partecipazione al costo delle
prestazioni individuate dal decreto ministeriale 1° febbraio 1991
per la specifica forma morbosa o condizione, fino al completamento
degli accertamenti e comunque non oltre i sessanta giorni successivi
alla predetta comunicazione dell'azienda.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, le
attestazioni di esenzione già rilasciate ai sensi del decreto
ministeriale 1° febbraio 1991, riferite a malattie e condizioni non
incluse nell'allegato 1 al presente regolamento, cessano di avere
efficacia a decorrere dalla comunicazione dell'azienda unità
sanitaria locale e comunque non oltre il centoventesimo giorno dalla
data di entra in vigore del presente regolamento. Fino a tale data
le attestazioni danno diritto alla fruizione in regime di esenzione
dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni individuate
dal decreto ministeriale 1° febbraio 1991.
4. Fino all'emanazione del regolamento di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29
aprile 1998, n. 124, le attestazioni di esenzione già rilasciate
per: Angioedema ereditario, Dermatomiosite, Pemfigo e pemfigoidi,
Anemie congenite, Fenilchetonuria ed errori congeniti del
metabolismo, Miopatie congenite, Malattia di Hansen, Sindrome di
Turner, Spasticità da cerebropatia e Retinite pigmentosa, danno
diritto alla fruizione in regime di esenzione dalla partecipazione
al costo delle relative prestazioni individuate dal decreto
ministeriale 1° febbraio 1991.
5. Le disposizioni del presente regolamento
saranno adeguate sulla base della disciplina da emanarsi ai sensi
dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124,
anche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 28 maggio 1999
Il Ministro: BINDI
Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti I'8
settembre 1999
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 75
ALLEGATO N.1
Legenda
Indice
I
parte: Elenco delle condizioni e malattie croniche o invalidanti che
hanno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo e relative
prestazioni
II
parte: tabella di corrispondenza: Classificazione Internazionale
delle malattie (ICD-9-CM) - malattie e condizioni croniche o
invalidanti esenti e relativi codici di esenzione.
LEGENDA
-
Per ciascuna malattia o
condizione esente nella prima riga sono indicati il codice
identificativo dell'esenzione e la denominazione
-
Le prestazioni sono
individuate facendo riferimento alla definizione e ai relativi
codici identificativi del D.M. 22.07.96 e successive
modificazioni, ad eccezzione di alcuni casi in cui sono previsti
gruppi di prestazioni (radiografia convenzionale (RX)
segmentaria del/i distretto/i interessato/i)
-
"Oppure" è inserito tra due
prestazioni consecutive prescrivibili in alternativa
-
"*" è utilizzato per segnalare
le prestazioni per le quali non è dovuto il pagamento della
quota fissa
NOTA:L'esenzione dalla
partecipazione al costo per le prestazioni specialistiche
ambulatoriali di medicina fisica e riabilitazione è estesa alle
analoghe prestazioni di assistenza riabilitativa extraospedaliera di
cui all'art. 3 comma 6, del D.LGS. 29 Aprile 1998, n. 124.
Tabella
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