MINISTERO DELA SALUTE
ORDINANZA 31 Marzo 2010
Aggiornamento
delle tabelle contenenti
l'indicazione delle sostanze
stupefacenti e psicotrope e
relative composizioni
medicinali, di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica del 9 ottobre
1990, n. 309 e successive
modificazioni ed
integrazioni, con
sostituzione della Tabella
II, sezione D del Testo
Unico. (10A04271)
(GU n.
78 del 3-04-2010 )
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Art. 1 Art. 2 1. Entro la fine di ciascun mese i farmacisti inviano all'Ordine provinciale competente per territorio una comunicazione riassuntiva del numero delle confezioni dispensate nel mese precedente, distinte per forma farmaceutica e dosaggio, limitatamente alle ricette, diverse da quella di cui al
decreto Ministro della salute del 10 marzo 2006
o da quella del Servizio sanitario nazionale disciplinata
dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 marzo
2008, effettivamente spedite e contenenti la prescrizione delle
seguenti composizioni medicinali:
a) composizioni per somministrazioni ad uso diverso da quello
parenterale, contenenti codeina, diidrocodeina e loro sali in
quantita', espressa in base anidra, superiore a 100 mg per unita' di
somministrazione o in quantità percentuale, espressa in base anidra,
superiore al 2,5 % p/v (peso/volume) della soluzione multidose;
b) composizione per somministrazione rettale contenenti codeina,
diidrocodeina e loro sali in quantita', espressa in base anidra,
superiore a 100 mg per unita' di somministrazione;
c) composizioni per somministrazione orale contenenti ossicodone
e suoi sali in quantita' espressa in base anidra, superiore a 10 mg
per unita' di somministrazione o in quantita' percentuale, espressa
in base anidra, tale da superare il 2,5% p/v (peso/volume) della
soluzione multidose;
d) composizioni per somministrazione rettale contenenti
ossicodone e suoi sali in quantita', espressa in base anidra,
superiore a 20 mg;
e) composizione per somministrazione ad uso diverso da quello
parenterale contenenti fentanyl, idrocodone, idromorfone, morfina,
ossimorfone;
f) composizioni per somministrazioni ad uso transdermico
contenenti buprenorfina.
2. Gli Ordini provinciali dei farmacisti trasmettono, entro i
quindici giorni successivi, al Ministero della salute - Direzione
generale dei farmaci e dei dispositivi medici tabulati riassuntivi
delle comunicazioni di cui al comma 2, esclusivamente in modalita'
elettronica, secondo le indicazioni riportate sul sito del Ministero
della salute all'indirizzo web www.salute.gov.it .
3. Nelle more della definizione delle modalità di cui al comma 2,
l'invio potrà avvenire utilizzando la casella di posta elettronica
dedicata monit.ordinanza@sanita.it o per posta ordinaria.
Art. 3 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 marzo
2010 Il Ministro: Fazio
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