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LEGGE 05/02/1992 Num. 104
Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e
i diritti delle persone handicappate. (HANDICAPPATI)
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato; Il Presidente della Repubblica: Promulga la
seguente legge:
Art. 1. Finalità.
1. La
Repubblica: a) garantisce il pieno rispetto della
dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della
persona handicappata e ne promuove la piena integrazione
nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;
b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che
impediscono lo sviluppo della persona umana, il
raggiungimento della massima autonomia possibile e la
partecipazione della persona handicappata alla vita della
collettività, nonchè la realizzazione dei diritti civili,
politici e patrimoniali; c) persegue il recupero
funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni
fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le
prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione
delle minorazioni, nonchè la tutela giuridica ed economica
della persona handicappata; d) predispone interventi
volti a superare stati di emarginazione e di esclusione
sociale della persona handicappata.
Art. 2. Princìpi generali.
1. La presente
legge detta i princìpi dell'ordinamento in materia di
diritti, integrazione sociale e assistenza della persona
handicappata. Essa costituisce inoltre riforma
economico-sociale della Repubblica, ai sensi dell'art. 4
dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato
con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.
Art. 3. Soggetti aventi diritto.
1. é persona
handicappata colui che presenta una minorazione fisica,
psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è
causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di
integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di
svantaggio sociale o di emarginazione. 2. La persona
handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo
favore in relazione alla natura e alla consistenza della
minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e
alla efficacia delle terapie riabilitative. 3. Qualora la
minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia
personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario
un intervento assistenziale permanente, continuativo e
globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la
situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni
riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e
negli interventi dei servizi pubblici. 4. La presente
legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi,
residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel
territorio nazionale. Le relative prestazioni sono
corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla
vigente legislazione o da accordi internazionali.
Art. 4. Accertamento dell'handicap. 1. Gli
accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà,
alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e
alla capacità complessiva individuale residua, di cui
all'art. 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali
mediante le commissioni mediche di cui all'art. 1 della
legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un
operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in
servizio presso le unità sanitarie locali.
Art. 5. Princìpi generali per i diritti della persona
handicappata. 1. La rimozione
delle cause invalidanti, la promozione dell'autonomia e la
realizzazione dell'integrazione sociale sono perseguite
attraverso i seguenti obiettivi: a)sviluppare la ricerca
scientifica, genetica, biomedica, psicopedagogica, sociale e
tecnologica anche mediante programmi finalizzati concordati
con istituzioni pubbliche e private, in particolare con le
sedi universitarie, con il Consiglio nazionale delle
ricerche (CNR), con i servizi sanitari e sociali,
considerando la persona handicappata e la sua famiglia, se
coinvolti, soggetti partecipi e consapevoli della
ricerca; b)assicurare la prevenzione, la diagnosi e la
terapia prenatale e precoce delle minorazioni e la ricerca
sistematica delle loro cause; c)garantire l'intervento
tempestivo dei servizi terapeutici e riabilitativi, che
assicuri il recupero consentito dalle conoscenze
scientifiche e dalle tecniche attualmente disponibili, il
mantenimento della persona handicappata nell'ambiente
familiare e sociale, la sua integrazione e partecipazione
alla vita sociale; d)assicurare alla famiglia della
persona handicappata un'informazione di carattere sanitario
e sociale per facilitare la comprensione dell'evento, anche
in relazione alle possibilità di recupero e di integrazione
della persona handicappata nella società; e)assicurare
nella scelta e nell'attuazione degli interventi
socio-sanitari la collaborazione della famiglia, della
comunità e della persona handicappata, attivandone le
potenziali capacità; f)assicurare la prevenzione
primaria e secondaria in tutte le fasi di maturazione e di
sviluppo del bambino e del soggetto minore per evitare o
constatare tempestivamente l'insorgenza della minorazione o
per ridurre e superare i danni della minorazione
sopraggiunta; g)attuare il decentramento territoriale
dei servizi e degli interventi rivolti alla prevenzione, al
sostegno e al recupero della persona handicappata,
assicurando il coordinamento e l'integrazione con gli altri
servizi territoriali sulla base degli accordi di programma
di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
h)garantire alla persona handicappata e alla famiglia
adeguato sostegno psicologico e psicopedagogico, servizi di
aiuto personale o familiare, strumenti e sussidi tecnici,
prevedendo, nei casi strettamente necessari e per il periodo
indispensabile, interventi economici integrativi per il
raggiungimento degli obiettivi di cui al presente
articolo; i)promuovere, anche attraverso l'apporto di
enti e di associazioni, iniziative permanenti di
informazione e di partecipazione della popolazione, per la
prevenzione e per la cura degli handicap, la riabilitazione
e l'inserimento sociale di chi ne è colpito; l)garantire
il diritto alla scelta dei servizi ritenuti più idonei anche
al di fuori della circoscrizione territoriale;
m)promuovere il superamento di ogni forma di emarginazione e
di esclusione sociale anche mediante l'attivazione dei
servizi previsti dalla presente legge.
Art. 6. Prevenzione e diagnosi precoce. 1. Gli
interventi per la prevenzione e la diagnosi prenatale e
precoce delle minorazioni si attuano nel quadro della
programmazione sanitaria di cui agli articoli 53 e 55 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni.
2. Le regioni, conformemente alle competenze e alle
attribuzioni di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e alla
legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni,
disciplinano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge: a)l'informazione e l'educazione
sanitaria della popolazione sulle cause e sulle conseguenze
dell'handicap, nonchè sulla prevenzione in fase
preconcezionale, durante la gravidanza, il parto, il periodo
neonatale e nelle varie fasi di sviluppo della vita, e sui
servizi che svolgono tali funzioni; b)l'effettuazione
del parto con particolare rispetto dei ritmi e dei bisogni
naturali della partoriente e del nascituro;
c)l'individuazione e la rimozione, negli ambienti di vita e
di lavoro, dei fattori di rischio che possono determinare
malformazioni congenite e patologie invalidanti; d)i
servizi per la consulenza genetica e la diagnosi prenatale e
precoce per la prevenzione delle malattie genetiche che
possono essere causa di handicap fisici, psichici,
sensoriali di neuromotulesioni; e)il controllo periodico
della gravidanza per la individuazione e la terapia di
eventuali patologie complicanti la gravidanza e la
prevenzione delle loro conseguenze; f)l'assistenza
intensiva per la gravidanza, i parti e le nascite a
rischio; g)nel periodo neonatale, gli accertamenti utili
alla diagnosi precoce delle malformazioni e l'obbligatorietà
del controllo per l'individuazione ed il tempestivo
trattamento dell'ipotiroidismo congenito, della
fenilchetonuria e della fibrosi cistica. Le modalità dei
controlli e della loro applicazione sono disciplinate con
atti di indirizzo e coordinamento emanati ai sensi dell'art.
5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Con
tali atti possono essere individuate altre forme di
endocrinopatie e di errori congeniti del metabolismo alle
quali estendere l'indagine per tutta la popolazione
neonatale; h)un'attività di prevenzione permanente che
tuteli i bambini fin dalla nascita anche mediante il
coordinamento con gli operatori degli asili nido, delle
scuole materne e dell'obbligo, per accertare l'inesistenza o
l'insorgenza di patologie e di cause invalidanti e con
controlli sul bambino entro l'ottavo giorno, al trentesimo
giorno, entro il sesto ed il nono mese di vita e ogni due
anni dal compimento del primo anno di vita. é istituito a
tal fine un libretto sanitario personale, con le
caratteristiche di cui all'art. 27 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, su cui sono riportati i risultati dei suddetti
controlli ed ogni altra notizia sanitaria utile a stabilire
lo stato di salute del bambino; i)gli interventi
informativi, educativi, di partecipazione e di controllo per
eliminare la nocività ambientale e prevenire gli infortuni
in ogni ambiente di vita e di lavoro, con particolare
riferimento agli incidenti domestici. 3. Lo Stato promuove
misure di profilassi atte a prevenire ogni forma di
handicap, con particolare riguardo alla vaccinazione contro
la rosolia.
Art. 7. Cura e riabilitazione.
1. La cura e la
riabilitazione della persona handicappata si realizzano con
programmi che prevedano prestazioni sanitarie e sociali
integrate tra loro, che valorizzino le abilità di ogni
persona handicappata e agiscano sulla globalità della
situazione di handicap, coinvolgendo la famiglia e la
comunità. A questo fine il Servizio sanitario nazionale,
tramite le strutture proprie o convenzionate, assicura:
a)gli interventi per la cura e la riabilitazione precoce
della persona handicappata, nonchè gli specifici interventi
riabilitativi e ambulatoriali, a domicilio o presso i centri
socio-riabilitativi ed educativi a carattere diurno o
residenziale di cui all'art. 8, comma 1, lettera l);
b)la fornitura e la riparazione di apparecchiature,
attrezzature, protesi e sussidi tecnici necessari per il
trattamento delle menomazioni. 2. Le regioni assicurano la
completa e corretta informazione sui servizi ed ausili
presenti sul territorio, in Italia e all'estero.
Art. 8. Inserimento ed integrazione sociale. 1.
L'inserimento e l'integrazione sociale della persona
handicappata si realizzano mediante: a)interventi di
carattere socio-psico-pedagogico, di assistenza sociale e
sanitaria a domicilio, di aiuto domestico e di tipo
economico ai sensi della normativa vigente, a sostegno della
persona handicappata e del nucleo familiare in cui è
inserita; b)servizi di aiuto personale alla persona
handicappata in temporanea o permanente grave limitazione
dell'autonomia personale; c)interventi diretti ad
assicurare l'accesso agli edifici pubblici e privati e ad
eliminare o superare le barriere fisiche e architettoniche
che ostacolano i movimenti nei luoghi pubblici o aperti al
pubblico; d)provvedimenti che rendano effettivi il
diritto all'informazione e il diritto allo studio della
persona handicappata, con particolare riferimento alle
dotazioni didattiche e tecniche, ai programmi, a linguaggi
specializzati, alle prove di valutazione e alla
disponibilità di personale appositamente qualificato,
docente e non docente; e)adeguamento delle attrezzature
e del personale dei servizi educativi, sportivi, di tempo
libero e sociali; f)misure atte a favorire la piena
integrazione nel mondo del lavoro, in forma individuale o
associata, e la tutela del posto di lavoro anche attraverso
incentivi diversificati; g)provvedimenti che assicurino
la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e privato e la
organizzazione di trasporti specifici; h)affidamenti e
inserimenti presso persone e nuclei familiari;
i)organizzazione e sostegno di comunità-alloggio,
case-famiglia e analoghi servizi residenziali inseriti nei
centri abitati per favorire la deistituzionalizzazione e per
assicurare alla persona handicappata, priva anche
temporaneamente di una idonea sistemazione familiare,
naturale o affidataria, un ambiente di vita adeguato;
l)istituzione o adattamento di centri socio-riabilitativi ed
educativi diurni, a valenza educativa, che perseguano lo
scopo di rendere possibile una vita di relazione a persone
temporaneamente o permanentemente handicappate, che abbiano
assolto l'obbligo scolastico, e le cui verificate
potenzialità residue non consentano idonee forme di
integrazione lavorativa. Gli standard dei centri
socio-riabilitativi sono definiti dal Ministro della sanità,
di concerto con il Ministro per gli affari sociali, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui
all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
m)organizzazione di attività extrascolastiche per integrare
ed estendere l'attività educativa in continuità ed in
coerenza con l'azione della scuola.
Art. 9. Servizio di aiuto personale. 1. Il servizio
di aiuto personale, che può essere istituito dai comuni o
dalle unità sanitarie locali nei limiti delle proprie
ordinarie risorse di bilancio, è diretto ai cittadini in
temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia
personale non superabile attraverso la fornitura di sussidi
tecnici, informatici, protesi o altre forme di sostegno
rivolte a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di
integrazione dei cittadini stessi, e comprende il servizio
di interpretariato per i cittadini non udenti. 2. Il
servizio di aiuto personale è integrato con gli altri
servizi sanitari e socio-assistenziali esistenti sul
territorio e può avvalersi dell'opera aggiuntiva di:
a)coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dell'obiezione
di coscienza ai sensi della normativa vigente, che ne
facciano richiesta; b)cittadini di età superiore ai
diciotto anni che facciano richiesta di prestare attività
volontaria; c)organizzazioni di volontariato. 3. Il
personale indicato alle lettere a), b), c), del comma 2,
deve avere una formazione specifica. 4. Al personale di
cui alla lettera b) del comma 2 si estende la disciplina
dettata dall'art. 2, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n.
266.
Art. 10. Interventi a favore di persone con handicap in
situazione di gravità. 1. I comuni,
anche consorziati tra loro o con le province, le loro
unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali,
nell'ambito delle competenze in materia di servizi sociali
loro attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, possono
realizzare con le proprie ordinarie risorse di bilancio,
assicurando comunque il diritto alla integrazione sociale e
scolastica secondo le modalità stabilite dalla presente
legge e nel rispetto delle priorità degli interventi di cui
alla legge 4 maggio 1983, n. 184, comunità alloggio e centri
socio-riabilitativi per persone con handicap in situazione
di gravità. 2. Le strutture di cui alla lettera l) e le
attività di cui alla lettera m) del comma 1 dell'art. 8 sono
realizzate d'intesa con il gruppo di lavoro per
l'integrazione scolastica di cui all'art. 15 e con gli
organi collegiali della scuola. 3. Gli enti di cui al
comma 1 possono contribuire, mediante appositi
finanziamenti, previo parere della regione sulla congruità
dell'iniziativa rispetto ai programmi regionali, alla
realizzazione e al sostegno di comunità-alloggio e centri
socio-riabilitativi per persone handicappate in situazione
di gravità, promossi da enti, associazioni, fondazioni,
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB)
società cooperative e organizzazioni di volontariato
iscritte negli albi regionali. 4. Gli interventi di cui ai
commi 1 e 3 del presente articolo possono essere realizzati
anche mediante le convenzioni di cui all'art. 38. 5. Per
la collocazione topografica, l'organizzazione e il
funzionamento, le comunità-alloggio e i centri
socio-riabilitativi devono essere idonei a perseguire una
costante socializzazione dei soggetti ospiti, anche mediante
iniziative dirette a coinvolgere i servizi pubblici e il
volontariato. 6. L'approvazione dei progetti edilizi
presentati da soggetti pubblici o privati concernenti
immobili da destinare alle comunità alloggio ed ai centri
socio-riabilitativi di cui ai commi 1 e 3, con vincolo di
destinazione almeno ventennale all'uso effettivo
dell'immobile per gli scopi di cui alla presente legge, ove
localizzati in aree vincolate o a diversa specifica
destinazione, fatte salve le norme previste dalla legge 29
giugno 1939, n. 1497 e successive modificazioni, e dal
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431,
costituisce variante del piano regolatore. Il venir meno
dell'uso effettivo per gli scopi di cui alla presente legge
prima del ventesimo anno comporta il ripristino della
originaria destinazione urbanistica dell'area.
Art. 11. Soggiorno all'estero per cure. 1. Nei casi in
cui vengano concesse le deroghe di cui all'art. 7 del
decreto del Ministro della sanità 3 novembre 1989,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre
1989, ove nel centro di altissima specializzazione estero
non sia previsto il ricovero ospedaliero per tutta la durata
degli interventi autorizzati, il soggiorno dell'assistito e
del suo accompagnatore in alberghi o strutture collegate con
il centro è equiparato a tutti gli effetti alla degenza
ospedaliera ed è rimborsabile nella misura prevista dalla
deroga. 2. La commissione centrale presso il Ministero
della sanità di cui all'art. 8 del decreto del Ministro
della sanità 3 novembre 1989, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1989, esprime il parere sul
rimborso per i soggiorni collegati agli interventi
autorizzati dalle regioni sulla base di criteri fissati con
atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'art.
5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con il
quale sono disciplinate anche le modalità della
corresponsione di acconti alle famiglie.
Art. 12. Diritto all'educazione e all'istruzione. 1. Al bambino
da 0 a 3 anni handicappato è garantito l'inserimento negli
asili nido. 2. é garantito il diritto all'educazione e
all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di
scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni
universitarie. 3. L'integrazione scolastica ha come
obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona
handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle
relazioni e nella socializzazione. 4. L'esercizio del
diritto all'educazione e all'istruzione non può essere
impedito da difficoltà di apprendimento nè da altre
difficoltà derivanti dalle disabilità connesse
all'handicap. 5. All'individuazione dell'alunno come
persona handicappata ed all'acquisizione della
documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa
seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della
formulazione di un piano educativo individualizzato, alla
cui definizione provvedono congiuntamente, con la
collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli
operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado
di scuola, personale insegnante specializzato della scuola,
con la partecipazione dell'insegnante operatore
psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal
Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le
caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive
dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di
apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le
possibilità di recupero, sia le capacità possedute che
devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente
rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali
della persona handicappata. 6. Alla elaborazione del
profilo dinamico-funzionale iniziale seguono, con il
concorso degli operatori delle unità sanitarie locali, della
scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli
effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata
dall'ambiente scolastico. 7. I compiti attribuiti alle
unità sanitarie locali dai commi 5 e 6 sono svolti secondo
le modalità indicate con apposito atto di indirizzo e
coordinamento emanato ai sensi dell'art. 5, primo comma,
della legge 23 dicembre 1978, n. 833. 8. Il profilo
dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione della scuola
materna, della scuola elementare e della scuola media e
durante il corso di istruzione secondaria superiore. 9. Ai
minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico,
temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare
la scuola, sono comunque garantite l'educazione e
l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli
studi, d'intesa con le unità sanitarie locali e i centri di
recupero e di riabilitazione, pubblici e privati,
convenzionati con i Ministeri della sanità e del lavoro e
della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i
minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni
staccate della scuola statale. A tali classi possono essere
ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza, che
non versino in situazioni di handicap e per i quali sia
accertata l'impossibilità della frequenza della scuola
dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni di
lezione. La frequenza di tali classi, attestata
dall'autorità scolastica mediante una relazione sulle
attività svolte dai docenti in servizio presso il centro di
degenza, è equiparata da ogni effetto alla frequenza delle
classi alle quali i minori sono iscritti. 10. Negli
ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche gli
obiettivi di cui al presente articolo possono essere
perseguiti anche mediante l'utilizzazione di personale in
possesso di specifica formazione psico-pedagogica che abbia
una esperienza acquisita presso i nosocomi o segua un
periodo di tirocinio di un anno sotto la guida di personale
esperto.
Art. 13. Integrazione scolastica. 1.
L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle
sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e
grado e nelle università si realizza, fermo restando quanto
previsto dalle leggi 11 maggio 1976, n. 360, e 4 agosto
1977, n. 517 e successive modificazioni, anche
attraverso: a)la programmazione coordinata dei servizi
scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali,
culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul
territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo
gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie
locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano
gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8
giugno 1990, n. 142. Entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri per gli affari
sociali e della sanità, sono fissati gli indirizzi per la
stipula degli accordi di programma. Tali accordi di
programma sono finalizzati alla predisposizione, attuazione
e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e
di socializzazione individualizzati, nonchè a forme di
integrazione tra attività scolastiche e attività integrative
extrascolastiche. Negli accordi sono altresì previsti i
requisiti che devono essere posseduti dagli enti pubblici e
privati ai fini della partecipazione alle attività di
collaborazione coordinate; b)la dotazione alle scuole e
alle università di attrezzature tecniche e di sussidi
didattici nonchè di ogni altra forma di ausilio tecnico,
ferma restando la dotazione individuale di ausili e presìdi
funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio,
anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi
funzione di consulenza pedagogica, di produzione e
adattamento di specifico materiale didattico; c)la
programmazione da parte dell'università di interventi
adeguati sia al bisogno della persona sia alla peculiarità
del piano di studio individuale; d)l'attribuzione, con
decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, da emanare entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, di incarichi
professionali ad interpreti da destinare alle università,
per facilitare la frequenza e l'apprendimento di studenti
non udenti; e)la sperimentazione di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, da
realizzare nelle classi frequentate da alunni con
handicap. 2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti
locali e le unità sanitarie locali possono altresì prevedere
l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento degli
asili nido alle esigenze dei bambini con handicap, al fine
di avviarne precocemente il recupero, la socializzazione e
l'integrazione, nonchè l'assegnazione di personale docente
specializzato e di operatori ed assistenti specializzati.
3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616 e successive modificazioni, l'obbligo per gli
enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la
comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o
sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante
l'assegnazione di docenti specializzati. 4. I posti di
sostegno per la scuola secondaria di secondo grado sono
determinati nell'ambito dell'organico del personale in
servizio alla data di entrata in vigore della presente legge
in modo da assicurare un rapporto almeno pari a quello
previsto per gli altri gradi di istruzione e comunque entro
i limiti delle disponibilità finanziarie all'uopo
preordinate dall'art. 42, comma 6, lettera h). 5. Nella
scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite
attività didattiche di sostegno, con priorità per le
iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera e),
realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle aree
disciplinari individuate sulla base del profilo
dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo
individualizzato. 6. Gli insegnanti di sostegno assumono
la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui
operano, partecipano alla programmazione educativa e
didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di
competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di
classe e dei collegi dei docenti.
Art. 14. Modalità di attuazione dell'integrazione. 1. Il Ministro
della pubblica istruzione provvede alla formazione e
all'aggiornamento del personale docente per l'acquisizione
di conoscenze in materia di integrazione scolastica degli
studenti handicappati, ai sensi dell'art. 26 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, nel
rispetto delle modalità di coordinamento con il Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di
cui all'art. 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Il
Ministro della pubblica istruzione provvede altresì:
a)all'attivazione di forme sistematiche di orientamento,
particolarmente qualificate per la persona handicappata, con
inizio almeno dalla prima classe della scuola secondaria di
primo grado; b)all'organizzazione dell'attività
educativa e didattica secondo il criterio della flessibilità
nell'articolazione delle sezioni e delle classi, anche
aperte, in relazione alla programmazione scolastica
individualizzata; c)a garantire la continuità educativa
fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie
di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del
ciclo superiore ed il massimo sviluppo dell'esperienza
scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e
gradi di scuola, consentendo il completamento della scuola
dell'obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno
di età; nell'interesse dell'alunno, con deliberazione del
collegio dei docenti, sentiti gli specialisti di cui
all'art. 4, secondo comma, lettera l), del decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, su
proposta del consiglio di classe o di interclasse, può
essere consentita una terza ripetenza in singole classi.
2. I piani di studio delle scuole di specializzazione di cui
all'art. 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, per il
conseguimento del diploma abilitante all'insegnamento nelle
scuole secondarie, comprendono, nei limiti degli
stanziamenti già preordinati in base alla legislazione
vigente per la definizione dei suddetti piani di studio,
discipline facoltative, attinenti all'integrazione degli
alunni handicappati, determinate ai sensi dell'art. 4, comma
3, della citata legge n. 341 del 1990. Nel diploma di
specializzazione conseguito ai sensi del predetto art. 4
deve essere specificato se l'insegnante ha sostenuto gli
esami relativi all'attività didattica di sostegno per le
discipline cui il diploma stesso si riferisce, nel qual caso
la specializzazione ha valore abilitante anche per
l'attività didattica di sostegno. 3. La tabella del corso
di laurea definita ai sensi dell'art. 3, comma 3, della
citata legge n. 341 del 1990 comprende, nei limiti degli
stanziamenti già preordinati in base alla legislazione
vigente per la definizione delle tabelle dei corsi di
laurea, insegnamenti facoltativi attinenti all'integrazione
scolastica degli alunni handicappati. Il diploma di laurea
per l'insegnamento nelle scuole materne ed elementari di cui
all'art. 3, comma 2, della citata legge n. 341 del 1990
costituisce titolo per l'ammissione ai concorsi per
l'attività didattica di sostegno solo se siano stati
sostenuti gli esami relativi, individuati come obbligatori
per la preparazione all'attività didattica di sostegno,
nell'ambito della tabella suddetta definita ai sensi
dell'art. 3, comma 3, della medesima legge n. 341 del
1990. 4. L'insegnamento delle discipline facoltative
previste nei piani di studio delle scuole di
specializzazione di cui al comma 2 e dei corsi di laurea di
cui al comma 3 può essere impartito anche da enti o istituti
specializzati all'uopo convenzionati con le università, le
quali disciplinano le modalità di espletamento degli esami e
i relativi controlli. I docenti relatori dei corsi di
specializzazione devono essere in possesso del diploma di
laurea e del diploma di specializzazione. 5. Fino alla
prima applicazione dell'art. 9 della citata legge n. 341 del
1990, relativamente alle scuole di specializzazione si
applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 e successive
modificazioni, al decreto del Presidente della Repubblica 31
ottobre 1975, n. 970, e all'art. 65 della legge 20 maggio
1982, n. 270. 6. L'utilizzazione in posti di sostegno di
docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione è
consentita unicamente qualora manchino docenti di ruolo o
non di ruolo specializzati. 7. Gli accordi di programma di
cui all'art. 13, comma 1, lettera a), possono prevedere lo
svolgimento di corsi di aggiornamento comuni per il
personale delle scuole, delle unità sanitarie locali e degli
enti locali, impegnati in piani educativi e di recupero
individualizzati.
Art. 15. Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica. 1. Presso ogni
ufficio scolastico provinciale è istituito un gruppo di
lavoro composto da: un ispettore tecnico nominato dal
provveditore agli studi, un esperto della scuola utilizzato
ai sensi dell'art. 14, decimo comma, della legge 20 maggio
1982, n. 270 e successive modificazioni, due esperti
designati dagli enti locali, due esperti delle unità
sanitarie locali, tre esperti designati dalle associazioni
delle persone handicappate maggiormente rappresentative a
livello provinciale nominati dal provveditore agli studi
sulla base dei criteri indicati dal Ministro della pubblica
istruzione entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Il gruppo di lavoro dura in
carica tre anni. 2. Presso ogni circolo didattico ed
istituto di scuola secondaria di primo e secondo grado sono
costituiti gruppi di studio e di lavoro composti da
insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti con
il compito di collaborare alle iniziative educative e di
integrazione predisposte dal piano educativo. 3. I gruppi
di lavoro di cui al comma 1 hanno compiti di consulenza e
proposta al provveditore agli studi, di consulenza alle
singole scuole, di collaborazione con gli enti locali e le
unità sanitarie locali per la conclusione e la verifica
dell'esecuzione degli accordi di programma di cui agli
articoli 13, 39 e 40, per l'impostazione e l'attuazione dei
piani educativi individualizzati, nonchè per qualsiasi altra
attività inerente all'integrazione degli alunni in
difficoltà di apprendimento. 4. I gruppi di lavoro
predispongono annualmente una relazione da inviare al
Ministro della pubblica istruzione ed al presidente della
giunta regionale. Il presidente della giunta regionale può
avvalersi della relazione ai fini della verifica dello stato
di attuazione degli accordi di programma di cui agli
articoli 13, 39 e 40.
Art. 16. Valutazione del rendimento e prove d'esame. 1. Nella
valutazione degli alunni handicappati da parte degli
insegnanti è indicato, sulla base del piano educativo
individualizzato, per quali discipline siano stati adottati
particolari criteri didattici, quali attività integrative e
di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione
parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.
2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base
degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame
corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a
valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue
potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. 3.
Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, per
gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e
tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o
grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la
comunicazione. 4. Gli alunni handicappati sostengono le
prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico
o allo svolgimento di esami anche universitari con l'uso
degli ausili loro necessari. 5. Il trattamento
individualizzato previsto dal comma 4 in favore degli alunni
handicappati è consentito per il superamento degli esami
universitari, previa intesa col docente della materia e,
occorrendo, con il consiglio di facoltà, sentito
eventualmente il consiglio dipartimentale.
Art. 17. Formazione professionale. 1. Le regioni,
in attuazione di quanto previsto dagli articoli 3, primo
comma, lettere l) e m), e 8, primo comma, lettere g) e h),
della legge 21 dicembre 1978, n. 845, realizzano
l'inserimento della persona handicappata negli ordinari
corsi di formazione professionale dei centri pubblici e
privati e garantiscono agli allievi handicappati che non
siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento
ordinari l'acquisizione di una qualifica anche mediante
attività specifiche nell'ambito delle attività del centro di
formazione professionale tenendo conto dell'orientamento
emerso dai piani educativi individualizzati realizzati
durante l'iter scolastico. A tal fine forniscono ai centri i
sussidi e le attrezzature necessarie. 2. I corsi di
formazione professionale tengono conto delle diverse
capacità ed esigenze della persona handicappata che, di
conseguenza, è inserita in classi comuni o in corsi
specifici o in corsi prelavorativi. 3. Nei centri di
formazione professionale sono istituiti corsi per le persone
handicappate non in grado di frequentare i corsi normali. I
corsi possono essere realizzati nei centri di
riabilitazione, quando vi siano svolti programmi di
ergoterapia e programmi finalizzati all'addestramento
professionale, ovvero possono essere realizzati dagli enti
di cui all'art. 5 della citata legge n. 845 del 1978, nonchè
da organizzazioni di volontariato e da enti autorizzati da
leggi vigenti. Le regioni, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, provvedono ad
adeguare alle disposizioni di cui al presente comma i
programmi pluriennali e i piani annuali di attuazione per le
attività di formazione professionale di cui all'art. 5 della
medesima legge n. 845 del 1978. 4. Agli allievi che
abbiano frequentato i corsi di cui al comma 2 è rilasciato
un attestato di frequenza utile ai fini della graduatoria
per il collocamento obbligatorio nel quadro
economico-produttivo territoriale. 5. Fermo restando
quanto previsto in favore delle persone handicappate dalla
citata legge n. 845 del 1978, una quota del fondo comune di
cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è
destinata ad iniziative di formazione e di avviamento al
lavoro in forme sperimentali, quali tirocini, contratti di
formazione, iniziative territoriali di lavoro guidato, corsi
prelavorativi, sulla base di criteri e procedure fissati con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 18. Integrazione lavorativa. 1. Le regioni,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, disciplinano l'istituzione e la tenuta
dell'albo regionale degli enti, istituzioni, cooperative
sociali, di lavoro, di servizi, e dei centri di lavoro
guidato, associazioni ed organizzazioni di volontariato che
svolgono attività idonee a favorire l'inserimento e
l'integrazione lavorativa di persone handicappate. 2.
Requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al comma 1, oltre
a quelli previsti dalle leggi regionali, sono: a)navere
personalità giuridica di diritto pubblico o privato o natura
di associazione, con i requisiti di cui al capo II del
titolo II del libro I del codice civile; b)ngarantire
idonei livelli di prestazioni, di qualificazione del
personale e di efficienza operativa. 3. Le regioni
disciplinano le modalità di revisione ed aggiornamento
biennale dell'albo di cui al comma 1. 4. I rapporti dei
comuni, dei consorzi tra comuni e tra comuni e province,
delle comunità montane e delle unità sanitarie locali con
gli organismi di cui al comma 1 sono regolati da convenzioni
conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro della sanità e con il Ministro per gli affari
sociali, da emanare entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. 5. L'iscrizione
all'albo di cui al comma 1 è condizione necessaria per
accedere alle convenzioni di cui all'art. 38. 6. Le
regioni possono provvedere con proprie leggi: a)na
disciplinare le agevolazioni alle singole persone
handicappate per recarsi al posto di lavoro e per l'avvio e
lo svolgimento di attività lavorative autonome; b)na
disciplinare gli incentivi, le agevolazioni e i contributi
ai datori di lavoro anche ai fini dell'adattamento del posto
di lavoro per l'assunzione delle persone handicappate.
Art. 19. Soggetti aventi diritto al collocamento
obbligatorio. 1. In attesa
dell'entrata in vigore della nuova disciplina del
collocamento obbligatorio, le disposizioni di cui alla legge
2 aprile 1968, n. 482 e successive modificazioni, devono
intendersi applicabili anche a coloro che sono affetti da
minorazione psichica, i quali abbiano una capacità
lavorativa che ne consente l'impiego in mansioni
compatibili. Ai fini dell'avviamento al lavoro, la
valutazione della persona handicappata tiene conto della
capacità lavorativa e relazionale dell'individuo e non solo
della minorazione fisica o psichica. La capacità lavorativa
è accertata dalle commissioni di cui all'art. 4 della
presente legge, integrate ai sensi dello stesso articolo da
uno specialista nelle discipline neurologiche, psichiatriche
o psicologiche.
Art. 20. Prove d'esame nei concorsi pubblici e per
l'abilitazione alle professioni.
1. La persona
handicappata sostiene le prove d'esame nei concorsi pubblici
e per l'abilitazione alle professioni con l'uso degli ausili
necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in
relazione allo specifico handicap. 2. Nella domanda di
partecipazione al concorso e all'esame per l'abilitazione
alle professioni il candidato specifica l'ausilio necessario
in relazione al proprio handicap, nonchè l'eventuale
necessità di tempi aggiuntivi.
Art. 21. Precedenza nell'assegnazione di sede. 1. La persona
handicappata con un grado di invalidità superiore ai due
terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima,
seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto
1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come
vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di
scelta prioritaria tra le sedi disponibili. 2. I soggetti
di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di
trasferimento a domanda.
Art. 22. Accertamenti ai fini del lavoro pubblico e
privato. 1. Ai fini
dell'assunzione al lavoro pubblico e privato non è richiesta
la certificazione di sana e robusta costituzione fisica.
Art. 23. Rimozione di ostacoli per l'esercizio di
attività sportive, turistiche e ricreative.
1. L'attività e
la pratica delle discipline sportive sono favorite senza
limitazione alcuna. Il Ministro della sanità, con proprio
decreto da emanare entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, definisce i protocolli per la
concessione dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica
alle persone handicappate. 2. Le regioni e i comuni, i
consorzi di comuni ed il Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI) realizzano, in conformità alle disposizioni
vigenti in materia di eliminazione delle barriere
architettoniche, ciascuno per gli impianti di propria
competenza, l'accessibilità e la fruibilità delle strutture
sportive e dei connessi servizi da parte delle persone
handicappate. 3. Le concessioni demaniali per gli impianti
di balneazione ed i loro rinnovi sono subordinati alla
visitabilità degli impianti ai sensi del decreto del
Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, di
attuazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e
all'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone
handicappate. 4. Le concessioni autostradali ed i loro
rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti ai
sensi del citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14
giugno 1989, n. 236. 5. Chiunque, nell'esercizio delle
attività di cui all'art. 5, primo comma, della legge 17
maggio 1983, n. 217, o di altri pubblici esercizi,
discrimina persone handicappate è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione
a lire dieci milioni e con la chiusura dell'esercizio da uno
a sei mesi.
Art. 24. Eliminazione o superamento delle barriere
architettoniche. 1. Tutte le
opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti
al pubblico che sono suscettibili di limitare
l'accessibilità e la visitabilità di cui alla legge 9
gennaio 1989, n. 13 e successive modificazioni, sono
eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla legge
30 marzo 1971, n. 118 e successive modificazioni, al
regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, alla citata legge n. 13
del 1989 e successive modificazioni, e al citato decreto del
Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. 2.
Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico
soggetti ai vincoli di cui alle leggi 1º giugno 1939, n.
1089 e successive modificazioni, e 29 giugno 1939, n. 1497 e
successive modificazioni, nonchè ai vincoli previsti da
leggi speciali aventi le medesime finalità, qualora le
autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 della citata
legge n. 13 del 1989 non possano venire concesse, per il
mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità
competenti alla tutela del vincolo, la conformità alle norme
vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle
barriere architettoniche può essere realizzata con opere
provvisionali, come definite dall'art. 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, nei
limiti della compatibilità suggerita dai vincoli stessi.
3. Alle comunicazioni al comune dei progetti di esecuzione
dei lavori riguardanti edifici pubblici e aperti al
pubblico, di cui al comma 1, rese ai sensi degli articoli
15, terzo comma, e 26, secondo comma, della legge 28
febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni, sono
allegate una documentazione grafica e una dichiarazione di
conformità alla normativa vigente in materia di
accessibilità e di superamento delle barriere
architettoniche, anche ai sensi del comma 2 del presente
articolo. 4. Il rilascio della concessione o
autorizzazione edilizia per le opere di cui al comma 1 è
subordinato alla verifica della conformità del progetto
compiuta dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal
comune. Il sindaco, nel rilasciare il certificato di
agibilità e di abitabilità per le opere di cui al comma 1,
deve accertare che le opere siano state realizzate nel
rispetto delle disposizioni vigenti in materia di
eliminazione delle barriere architettoniche. A tal fine può
richiedere al proprietario dell'immobile o all'intestatario
della concessione una dichiarazione resa sotto forma di
perizia giurata redatta da un tecnico abilitato. 5. Nel
caso di opere pubbliche, fermi restando il divieto di
finanziamento di cui all'art. 32, comma 20, della legge 28
febbraio 1986, n. 41, e l'obbligo della dichiarazione del
progettista, l'accertamento di conformità alla normativa
vigente in materia di eliminazione delle barriere
architettoniche spetta all'Amministrazione competente, che
ne dà atto in sede di approvazione del progetto. 6. La
richiesta di modifica di destinazione d'uso di edifici in
luoghi pubblici o aperti al pubblico è accompagnata dalla
dichiarazione di cui al comma 3. Il rilascio del certificato
di agibilità e di abitabilità è condizionato alla verifica
tecnica della conformità della dichiarazione allo stato
dell'immobile. 7. Tutte le opere realizzate negli edifici
pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle
disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di
eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le
difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione
dell'opera da parte delle persone handicappate, sono
dichiarate inabitabili e inagibili. Il progettista, il
direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli
accertamenti per l'agibilità o l'abitabilità ed il
collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono
direttamente responsabili. Essi sono puniti con l'ammenda da
lire 10 milioni a lire 50 milioni e con la sospensione dai
rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno
a sei mesi. 8. Il Comitato per l'edilizia residenziale
(CER), di cui all'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457,
fermo restando il divieto di finanziamento di cui all'art.
32, comma 20, della citata legge n. 41 del 1986, dispone che
una quota dei fondi per la realizzazione di opere di
urbanizzazione e per interventi di recupero sia utilizzata
per la eliminazione delle barriere architettoniche negli
insediamenti di edilizia residenziale pubblica realizzati
prima della data di entrata in vigore della presente
legge. 9. I piani di cui all'art. 32, comma 21, della
citata legge n. 41 del 1986 sono modificati con integrazioni
relative all'accessibilità degli spazi urbani, con
particolare riferimento all'individuazione e alla
realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di
semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della
segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione
delle persone handicappate. 10. Nell'ambito della
complessiva somma che in ciascun anno la Cassa depositi e
prestiti concede agli enti locali per la contrazione di
mutui con finalità di investimento, una quota almeno pari al
2 per cento è destinata ai prestiti finalizzati ad
interventi di ristrutturazione e recupero in attuazione
delle norme di cui al regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384. 11. I
comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle
disposizioni di cui all'art. 27 della citata legge n. 118
del 1971, all'art. 2 del citato regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1978,
alla citata legge n. 13 del 1989 e successive modificazioni,
e al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14
giugno 1989, n. 236, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Scaduto tale
termine, le norme dei regolamenti edilizi comunali
contrastanti con le disposizioni del presente articolo
perdono efficacia.
Art. 25. Accesso alla informazione e alla comunicazione. 1. Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni contribuisce alla
realizzazione di progetti elaborati dalle concessionarie per
i servizi radiotelevisivi e telefonici volti a favorire
l'accesso all'informazione radiotelevisiva e alla telefonia
anche mediante installazione di decodificatori e di
apparecchiature complementari, nonchè mediante l'adeguamento
delle cabine telefoniche. 2. All'atto di rinnovo o in
occasione di modifiche delle convenzioni per la concessione
di servizi radiotelevisivi o telefonici sono previste
iniziative atte a favorire la ricezione da parte di persone
con handicap sensoriali di programmi di informazione,
culturali e di svago e la diffusione di decodificatori.
Art. 26. Mobilità e trasporti collettivi. 1. Le regioni
disciplinano le modalità con le quali i comuni dispongono
gli interventi per consentire alle persone handicappate la
possibilità di muoversi liberamente sul territorio,
usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini,
dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o
di servizi alternativi. 2. I comuni assicurano,
nell'ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio,
modalità di trasporto individuali per le persone
handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le regioni elaborano, nell'ambito dei piani
regionali di trasporto e dei piani di adeguamento delle
infrastrutture urbane, piani di mobilità delle persone
handicappate da attuare anche mediante la conclusione di
accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8
giugno 1990, n. 142. I suddetti piani prevedono servizi
alternativi per le zone non coperte dai servizi di trasporto
collettivo. Fino alla completa attuazione dei piani, le
regioni e gli enti locali assicurano i servizi già
istituiti. I piani di mobilità delle persone handicappate
predisposti dalle regioni sono coordinati con i piani di
trasporto predisposti dai comuni. 4. Una quota non
inferiore all'1 per cento dell'ammontare dei mutui
autorizzati a favore dell'Ente ferrovie dello Stato è
destinata agli interventi per l'eliminazione delle barriere
architettoniche nelle strutture edilizie e nel materiale
rotabile appartenenti all'Ente medesimo, attraverso
capitolati d'appalto formati sulla base dell'art. 20 del
regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1978, n. 384. 5. Entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro
dei trasporti provvede alla omologazione di almeno un
prototipo di autobus urbano ed extraurbano, di taxi, di
vagone ferroviario, conformemente alle finalità della
presente legge. 6. Sulla base dei piani regionali e della
verifica della funzionalità dei prototipi omologati di cui
al comma 5, il Ministro dei trasporti predispone i
capitolati d'appalto contenenti prescrizioni per adeguare
alle finalità della presente legge i mezzi di trasporto su
gomma in corrispondenza con la loro sostituzione.
Art. 27. Trasporti individuali.
1. A favore dei
titolari di patente di guida delle categorie A, B o C
speciali, con incapacità motorie permanenti, le unità
sanitarie locali contribuiscono alla spesa per la modifica
degli strumenti di guida, quale strumento protesico
extra-tariffario, nella misura del 20 per cento, a carico
del bilancio dello Stato. 2. Al comma 1 dell'art. 1 della
legge 9 aprile 1986, n. 97, sono soppresse le parole: <<,
titolari di patente F>> e dopo le parole: <<capacità
motorie,>> sono aggiunte le seguenti: <<anche prodotti in
serie,>>. 3. Dopo il comma 2 dell'art. 1 della citata
legge n. 97 del 1986, è inserito il seguente: <<2-bis.
Il beneficio della riduzione dell'aliquota relativa
all'imposta sul valore aggiunto, di cui al comma 1, decade
qualora l'invalido non abbia conseguito la patente di guida
delle categorie A, B o C speciali, entro un anno dalla data
dell'acquisto del veicolo. Entro i successivi tre mesi
l'invalido provvede al versamento della differenza tra
l'imposta sul valore aggiunto pagata e l'imposta relativa
all'aliquota in vigore per il veicolo acquistato>>. 4. Il
Comitato tecnico di cui all'art. 81, comma 9, del testo
unico delle norme sulla disciplina della circolazione
stradale, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'art.
4, comma 1, della legge 18 marzo 1988, n. 111, è integrato
da due rappresentanti delle associazioni delle persone
handicappate nominati dal Ministro dei trasporti su proposta
del Comitato di cui all'art. 41 della presente legge. 5.
Le unità sanitarie locali trasmettono le domande presentate
dai soggetti di cui al comma 1 ad un apposito fondo,
istituito presso il Ministero della sanità, che provvede ad
erogare i contributi nei limiti dell'autorizzazione di spesa
di cui all'art. 42.
Art. 28. Facilitazioni per i veicoli delle persone
handicappate. 1. I comuni
assicurano appositi spazi riservati ai veicoli delle persone
handicappate, sia nei parcheggi gestiti direttamente o dati
in concessione, sia in quelli realizzati e gestiti da
privati. 2. Il contrassegno di cui all'art. 6 del
regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, che deve essere apposto
visibilmente sul parabrezza del veicolo, è valido per
l'utilizzazione dei parcheggi di cui al comma 1.
Art. 29. Esercizio del diritto di voto. 1. In occasione
di consultazioni elettorali, i comuni organizzano i servizi
di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori
handicappati il raggiungimento del seggio elettorale. 2.
Per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto, le
unità sanitarie locali, nei tre giorni precedenti la
consultazione elettorale, garantiscono in ogni comune la
disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati
per il rilascio dei certificati di accompagnamento e
dell'attestazione medica di cui all'art. 1 della legge 15
gennaio 1991, n. 15. 3. Un accompagnatore di fiducia segue
in cabina i cittadini handicappati impossibilitati ad
esercitare autonomamente il diritto di voto.
L'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste
elettorali. Nessun elettore può esercitare la funzione di
accompagnatore per più di un handicappato. Sul certificato
elettorale dell'accompagnatore è fatta apposita annotazione
dal presidente del seggio nel quale egli ha assolto tale
compito.
Art. 30. Partecipazione.
1. Le regioni
per la redazione dei programmi di promozione e di tutela dei
diritti della persona handicappata, prevedono forme di
consultazione che garantiscono la partecipazione dei
cittadini interessati.
Art. 31. Riserva di alloggi.
1. All'art. 3,
primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive
modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
<<r-bis) dispone una riserva di finanziamenti complessivi
per la concessione di contributi in conto capitale a comuni,
Istituti autonomi case popolari, imprese, cooperative o loro
consorzi per la realizzazione con tipologia idonea o per
l'adattamento di alloggi di edilizia sovvenzionata e
agevolata alle esigenze di assegnatari o acquirenti
handicappati ovvero ai nuclei familiari tra i cui componenti
figurano persone handicappate in situazione di gravità o con
ridotte o impedite capacità motorie>>. 2. Il contributo di
cui alla lettera r-bis) del primo comma dell'art. 3 della
legge 5 agosto 1978, n. 457, introdotta dal comma 1 del
presente articolo, è concesso dal Comitato esecutivo del CER
direttamente ai comuni, agli Istituti autonomi case
popolari, alle imprese, alle cooperative o loro consorzi
indicati dalle regioni sulla base delle assegnazioni e degli
acquisti, mediante atto preliminare di vendita di alloggi
realizzati con finanziamenti pubblici e fruenti di
contributo pubblico. 3. Il contributo di cui al comma 2
può essere concesso con le modalità indicate nello stesso
comma, direttamente agli enti e istituti statali,
assicurativi e bancari che realizzano interventi nel campo
dell'edilizia abitativa che ne facciano richiesta per
l'adattamento di alloggi di loro proprietà da concedere in
locazione a persone handicappate ovvero ai nuclei familiari
tra i cui componenti figurano persone handicappate in
situazione di gravità o con ridotte o impedite capacità
motorie. 4. Le associazioni presenti sul territorio, le
regioni, le unità sanitarie locali, i comuni sono tenuti a
fornire al CER, entro il 31 dicembre di ogni anno, ogni
informazione utile per la determinazione della quota di
riserva di cui alla citata lettera r-bis) del primo comma
dell'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
Art. 32. Agevolazioni fiscali.
1. Le spese
mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi
di grave e permanente invalidità e menomazione, per la parte
del loro ammontare complessivo che eccede il 5 o il 10 per
cento del reddito complessivo annuo dichiarato a seconda che
questo sia o meno superiore a 15 milioni di lire, sono
deducibili dal reddito complessivo del contribuente che ha
sostenuto gli oneri per sè o per le persone indicate
nell'art. 433 del codice civile, purchè dalla documentazione
risulti chi ha sostenuto effettivamente la spesa, la persona
da assistere perchè invalida e il domicilio o la residenza
del percipiente.
Art. 33. Agevolazioni.
1. La
lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre,
anche adottivi, di minore con handicap in situazione di
gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, hanno
diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di
astensione facoltativa dal lavoro di cui all'art. 7 della
legge 30 dicembre 1971, n. 1204, a condizione che il bambino
non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti
specializzati. 2. I soggetti di cui al comma 1 possono
chiedere ai rispettivi datori di lavori di usufruire, in
alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di
astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero
retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del
bambino. 3. Successivamente al compimento del terzo anno
di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa,
il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap
in situazione di gravità, nonchè colui che assiste una
persona con handicap in situazione di gravità parente o
affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre
giorni di permesso mensile, fruibili anche in maniera
continuativa a condizione che la persona con handicap in
situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno. 4.
Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con
quelli previsti all'art. 7 della citata legge n. 1204 del
1971, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma
del medesimo art. 7 della legge n. 1204 del 1971, nonchè
quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre
1977, n. 903. 5. Il genitore o il familiare lavoratore,
con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con
continuità un parente o un affine entro il terzo grado
handicappato, con lui convivente, ha diritto a scegliere,
ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio
domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso
ad altra sede. 6. La persona handicappata maggiorenne in
situazione di gravità può usufruire dei permessi di cui ai
commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede
di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere
trasferita in altra sede, senza il suo consenso. 7. Le
disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano
anche agli affidatari di persone handicappate in situazione
di gravità.
Art. 34. Protesi e ausili tecnici. 1. Con decreto
del Ministro della sanità da emanare, sentito il Consiglio
sanitario nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, nella revisione e ridefinizione
del nomenclatore-tariffario delle protesi di cui al terzo
comma dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
vengono inseriti apparecchi e attrezzature elettronici e
altri ausili tecnici che permettano di compensare le
difficoltà delle persone con handicap fisico o sensoriale.
Art. 35. Ricovero del minore handicappato. 1. Nel caso di
ricovero di una persona handicappata di minore età presso un
istituto anche a carattere sanitario, pubblico o privato,
ove dall'istituto sia segnalato l'abbandono del minore, si
applicano le norme di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184.
Art. 36. Aggravamento delle sanzioni penali. 1. Per i reati
di cui agli articoli 519, 520, 521, 522, 523, 527 e 628 del
codice penale, nonchè per i delitti non colposi contro la
persona, di cui al titolo XII del libro II del codice
penale, e per i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n.
75, qualora l'offeso sia una persona handicappata la pena è
aumentata da un terzo alla metà. 2. Per i procedimenti
penali per i reati di cui al comma 1 è ammessa la
costituzione di parte civile del difensore civico, nonchè
dell'associazione alla quale risulti iscritta la persona
handicappata o un suo familiare.
Art. 37. Procedimento penale in cui sia interessata una
persona handicappata. 1. Il Ministro
di grazia e giustizia, il Ministro dell'interno e il
Ministro della difesa, ciascuno nell'ambito delle proprie
competenze, disciplinano con proprio decreto le modalità di
tutela della persona handicappata, in relazione alle sue
esigenze terapeutiche e di comunicazione, all'interno dei
locali di sicurezza, nel corso dei procedimenti giudiziari
penali e nei luoghi di custodia preventiva e di espiazione
della pena.
Art. 38. Convenzioni.
1. Per fornire
i servizi di cui alla presente legge, i comuni, anche
consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane e
le unità sanitarie locali per la parte di loro competenza,
si avvalgono delle strutture e dei servizi di cui all'art.
26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Possono inoltre
avvalersi dell'opera dièassociazioni riconosciute e non
riconosciute, di istituzioni private di assistenza non
aventi scopo di lucro e di cooperative, semprech siano
idonee per i livelli delle prestazioni, per la
qualificazione del personale e per l'efficienza
organizzativa ed operativa, mediante la conclusione di
apposite convenzioni. 2. I comuni, anche consorziati tra
loro, le loro unioni, le comunità montane, rilevata la
presenza di associazioni in favore di persone handicappate,
che intendano costituire cooperative di servizi o
comunità-alloggio o centri socio-riabilitativi senza fini di
lucro, possono erogare contributi che consentano di
realizzare tali iniziative per i fini previsti dal comma 1,
lettere h), i) e l) dell'art. 8, previo controllo
dell'adeguatezza dei progetti e delle iniziative, in
rapporto alle necessità dei soggetti ospiti, secondo i
princìpi della presente legge.
Art. 39. Compiti delle regioni.
1. Le regioni
possono provvedere, nei limiti delle proprie disponibilità
di bilancio, ad interventi sociali, educativo-formativi e
riabilitativi nell'ambito del piano sanitario nazionale, di
cui all'art. 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e
successive modificazioni, e della programmazione regionale
dei servizi sanitari, sociali e formativo-culturali. 2. Le
regioni possono provvedere, nei limiti delle proprie
disponibilità di bilancio: a)a definire l'organizzazione
dei servizi, i livelli qualitativi delle prestazioni, nonchè
i criteri per l'erogazione dell'assistenza economica
integrativa di competenza dei comuni; b)a definire,
mediante gli accordi di programma di cui all'art. 27 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, le modalità di coordinamento e
di integrazione dei servizi e delle prestazioni individuali
di cui alla presente legge con gli altri servizi sociali,
sanitari, educativi, anche d'intesa con gli organi
periferici dell'Amministrazione della pubblica istruzione e
con le strutture prescolastiche o scolastiche e di
formazione professionale, anche per la messa a disposizione
di attrezzature, operatori o specialisti necessari
all'attività di prevenzione, diagnosi e riabilitazione
eventualmente svolta al loro interno; c)a definire, in
collaborazione con le università e gli istituti di ricerca,
i programmi e le modalità organizzative delle iniziative di
riqualificazione ed aggiornamento del personale impiegato
nelle attività di cui alla presente legge; d)a
promuovere, tramite le convenzioni con gli enti di cui
all'art. 38, le attività di ricerca e di sperimentazione di
nuove tecnologie di apprendimento e di riabilitazione,
nonchè la produzione di sussidi didattici e tecnici; e)a
definire le modalità di intervento nel campo delle attività
assistenziali e quelle di accesso ai servizi; f)a
disciplinare le modalità del controllo periodico degli
interventi di inserimento ed integrazione sociale diècui
all'art. 5, per verificarne la rispondenza all'effettiva
situazione di bisogno; g)a disciplinare con legge, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, i criteri relativi all'istituzione e al funzionamento
dei servizi di aiuto personale; h)ad effettuare
controlli periodici sulle aziende beneficiarie degli
incentivi e dei contributi di cui all'art. 18, comma 6, per
garantire la loro effettiva finalizzazione all'integrazione
lavorativa delle persone handicappate; i)a promuovere
programmi di formazione di personale volontario da
realizzarsi da parte delle organizzazioni di
volontariato; l)ad elaborare un consuntivo annuale
analitico delle spese e dei contributi per assistenza
erogati sul territorio anche da enti pubblici e enti o
associazioni privati, i quali trasmettono alle regioni i
rispettivi bilanci, secondo modalità fissate dalle regioni
medesime.
Art. 40. Compiti dei comuni.
1. I comuni,
anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità
montane e le unità sanitarie locali qualora le leggi
regionali attribuiscano loro la competenza, attuano gli
interventi sociali e sanitari previsti dalla presente legge
nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi
di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, dando priorità agli interventi di riqualificazione,
di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.
2. Gli statuti comunali di cui all'art. 4 della citata legge
n. 142 del 1990 disciplinano le modalità del coordinamento
degli interventi di cui al comma 1 con i servizi sociali,
sanitari, educativi e di tempo libero operanti nell'ambito
territoriale e l'organizzazione di un servizio di segreteria
per i rapporti con gli utenti, da realizzarsi anche nelle
forme del decentramento previste dallo statuto stesso.
Art. 41. Competenze del Ministro per gli affari sociali e
costituzione del Comitato nazionale per le politiche
dell'handicap. 1. Il Ministro
per gli affari sociali coordina l'attività delle
Amministrazioni dello Stato competenti a realizzare gli
obiettivi della presente legge ed ha compiti di promozione
di politiche di sostegno per le persone handicappate e di
verifica dell'attuazione della legislazione vigente in
materia. 2. I disegni di legge del Governo contenenti
disposizioni concernenti la condizione delle persone
handicappate sono presentati previo concerto con il Ministro
per gli affari sociali. Il concerto con il Ministro per gli
affari sociali è obbligatorio per i regolamenti e per gli
atti di carattere generale adottati in materia. 3. Per
favorire l'assolvimento dei compiti di cui al comma 1,
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il
Comitato nazionale per le politiche dell'handicap. 4. Il
Comitato è composto dal Ministro per gli affari sociali, che
lo presiede, dai Ministri dell'interno, del tesoro, della
pubblicaèistruzione, della sanità, del lavoro e della
previdenza sociale, nonchè dai Ministri per le riforme
istituzionali e gli affari regionali e per il coordinamento
delle politiche comunitarie. Alle riunioni del Comitato
possono essere chiamati a partecipare altri Ministri in
relazione agli argomenti da trattare. 5. Il Comitato è
convocato almeno tre volte l'anno, di cui una prima della
presentazione al Consiglio dei ministri del disegno di legge
finanziaria. 6. Il Comitato si avvale di: a)tre
assessori scelti tra gli assessori regionali e delle
province autonome di Trento e di Bolzano designati dalla
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province
autonome ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 16
dicembre 1989, n. 418; b)tre rappresentanti degli enti
locali designati dall'Associazione nazionale dei comuni
italiani (ANCI) e un rappresentante degli enti locali
designato dalla Lega delle autonomie locali; c)cinque
esperti scelti fra i membri degli enti e delle associazioni
in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2 della
legge 19 novembre 1987, n. 476, che svolgano attività di
promozione e tutela delle persone handicappate e delle loro
famiglie; d)tre rappresentanti delle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative. 7. Il Comitato si
avvale dei sistemi informativi delle Amministrazioni in esso
rappresentate. 8. Il Ministro per gli affari sociali,
entro il 15 aprile di ogni anno, presenta una relazione al
Parlamento sui dati relativi allo stato di attuazione delle
politiche per l'handicap in Italia, nonchè sugli indirizzi
che saranno seguiti. A tal fine le Amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali
trasmettono, entro il 28 febbraio di ciascun anno, alla
Presidenza del Consiglio dei ministri tutti i dati relativi
agli interventi di loro competenza disciplinati dalla
presente legge. Nel primo anno di applicazione della
presente legge la relazione è presentata entro il 30
ottobre. 9. Il Comitato, nell'esercizio delle sue
funzioni, coadiuvato da una commissione permanente composta
da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri
dell'interno, delle finanze, del tesoro, della pubblica
istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza
sociale, dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, nonchè da tre rappresentanti della Presidenza
del Consiglio dei ministri di cui uno del Dipartimento per
gli affari sociali, uno del Dipartimento per la funzione
pubblica. La commissione è presieduta dal responsabile
dell'Ufficio per le problematiche della famiglia, della
terza età, dei disabili e degli emarginati, del Dipartimento
per gli affari sociali.
Art. 42. Copertura finanziaria.
1. Presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli
affari sociali, istituito il Fondo per l'integrazione degli
interventi regionali e delle province autonome in favore dei
cittadini handicappati. 2. Il Ministro per gli affari
sociali provvede, sentito il Comitato nazionale per le
politiche dell'handicap di cui all'art. 41, alla
ripartizione annuale del Fondo tra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, in proporzione al numero
degli abitanti. 3. A partire dal terzo anno di
applicazione della presente legge, il criterio della
proporzionalità di cui al comma 2 può essere integrato da
altri criteri, approvati dal Comitato di cui all'art. 41,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di
cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con
riferimento a situazioni di particolare concentrazione di
persone handicappate e di servizi di alta specializzazione,
nonchè a situazioni di grave arretratezza di alcune aree.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono a ripartire i fondi di loro spettanza tra gli
enti competenti a realizzare i servizi, dando priorità agli
interventi in favore delle persone handicappate in
situazione di gravità e agli interventi per la prevenzione.
5. Per le finalità previste dalla presente legge non possono
essere incrementate le dotazioni organiche del personale
della scuola di ogni ordine e grado oltre i limiti
consentiti dalle disponibilità finanziarie all'uopo
preordinate dal comma 6, lettera h). 6. é autorizzata la
spesa di lire 120 miliardi per l'anno 1992 e di lire 150
miliardi a decorrere dal 1993, da ripartire, per ciascun
anno, secondo le seguenti finalità: a)lire 2 miliardi e
300 milioni per l'integrazione delle commissioni di cui
all'art. 4; b)lire 1 miliardo per il finanziamento del
soggiorno all'estero per cure nei casi previsti dall'art.
11; c)lire 4 miliardi per il potenziamento dei servizi
di istruzione dei minori ricoverati di cui all'art. 12;
d)lire 8 miliardi per le attrezzature per le scuole di cui
all'art. 13, comma 1, lettera b); e)lire 2 miliardi per
le attrezzature per le università di cui all'art. 13, comma
1, lettera b); f)lire 1 miliardo e 600 milioni per
l'attribuzione di incarichi a interpreti per studenti non
udenti nelle università di cui all'art. 13, comma 1, lettera
d); g)lire 4 miliardi per l'avvio della sperimentazione
di cui all'art. 13, comma 1, lettera e); h)lire 19
miliardi per l'anno 1992 e lire 38 miliardi per l'anno 1993
per l'assunzione di personale docente di sostegno nelle
scuole secondarie di secondo grado prevista dall'art. 13,
comma 4; i)lire 4 miliardi e 538 milioni per la
formazione del personale docente prevista dalèl'art. 14;
l)lire 2 miliardi per gli oneri di funzionamento dei gruppi
di lavoro di cui all'art. 15; m)lire 5 miliardi per i
contributi ai progetti per l'accesso ai servizi
radiotelevisivi e telefonici previsti all'art. 25;
n)lire 4 miliardi per un contributo del 20 per cento per la
modifica degli strumenti di guida ai sensi dell'art. 27,
comma 1; o)lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1992
e 1993 per le agevolazioni per i genitori che lavorano,
previste dall'art. 33; p)lire 50 milioni per gli oneri
di funzionamento del Comitato e della commissione di cui
all'art. 41; q)lire 42 miliardi e 512 milioni per l'anno
1992 e lire 53 miliardi e 512 milioni a partire dall'anno
1993 per il finanziamento del Fondo per l'integrazione degli
interventi regionali e delle province autonome in favore dei
cittadini handicappati di cui al comma 1 del presente
articolo. 7. All'onere derivante dall'attuazione della
presente legge, pari a lire 120 miliardi per l'anno 1992 e a
lire 150 miliardi a decorrere dall'anno 1993, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per il 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento <<Provvedimenti
in favore di portatori di handicap>>. 8. Il Ministro del
tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 43. Abrogazioni.
1. L'art. 230
del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928,
n. 577, l'art. 415 del regolamento approvato con regio
decreto 26 aprile 1928, n. 1297 ed i commi secondo e terzo
dell'art. 28, della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono
abrogati.
Art. 44. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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