D.M. 15.7.2003 sul pronto soccorso aziendale (D.
Lgs. n.
626/94)
Decreto del MINISTERO DELLA SALUTE del 15 luglio 2003,
n.388 con il Regolamento recante
disposizioni sul pronto soccorso aziendale,
in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
MINISTERO DELLA SALUTE - DECRETO 15 luglio 2003, n.388
-
Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in
attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni. GU n. 27 del
3-2-2004
Nota testo in vigore dal: 3-8-2004
IL MINISTRO DELLA SALUTE
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visti gli articoli 12, comma 1, lettere b) e c) e l'articolo 15,
comma 3 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni, che demanda ai Ministri
della sanita', del
lavoro e della previdenza sociale, della funzione pubblica e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il compito di
individuare le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto
soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, in
relazione alla natura dell'attivita', al
numero dei lavoratori occupati e ai fattori di rischio;
Visto l'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la
determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo
1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo
17, commi 3 e 4;
Visto il decreto del Ministro della sanita'
15 maggio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25
maggio 1992, concernente i criteri ed i requisiti per la
codificazione degli interventi di emergenza;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni;
Visto l'atto di intesa tra Stato e Regioni recante l'approvazione
delle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria dell'11 aprile
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 1996;
Sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione
degli infortuni e l'igiene del lavoro, di cui all'articolo 26 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Acquisito il parere del Consiglio superiore di
sanita';
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 marzo 2001;
Adottano il seguente regolamento:
Art. 1.
Classificazione delle aziende
1. Le aziende ovvero le unita'
produttive sono classificate, tenuto conto della tipologia
di attivita'
svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio,
in tre gruppi.
Gruppo A:
I) Aziende o unita' produttive con
attivita' industriali, soggette
all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all'articolo 2, del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali
termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli
7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende
estrattive ed altre attivita' minerarie
definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in
sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20
marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione
di esplosivi, polveri e munizioni;
II) Aziende o unita' produttive con
oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi
tariffari INAIL con indice infortunistico di
inabilita' permanente superiore a quattro, quali desumibili
dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed
aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche
nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;
III) Aziende o unita' produttive con
oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto
dell'agricoltura.
Gruppo B: aziende o unita'
produttive con tre o piu' lavoratori che
non rientrano nel gruppo A.
Gruppo C: aziende o unita' produttive
con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
2. Il datore di lavoro, sentito il medico competente, ove
previsto, identifica la categoria di
appartenenza della propria azienda od unita'
produttiva e, solo nel caso appartenga al gruppo A, la comunica
all'Azienda Unita' Sanitaria Locale
competente sul territorio in cui si svolge l'attivita'
lavorativa, per la predisposizione degli interventi di emergenza del
caso. Se l'azienda o unita' produttiva
svolge attivita' lavorative comprese in
gruppi diversi, il datore di lavoro deve riferirsi all'attivita'
con indice piu'
elevato.
Art. 2.
Organizzazione di pronto soccorso
1. Nelle aziende o unita' produttive di
gruppo A e di gruppo B, il datore di
lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:
a) cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di
lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile
ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la
dotazione minima indicata nell'allegato 1, che fa parte del presente
decreto, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di
lavoro e su indicazione del medico competente, ove previsto, e del
sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale, e
della quale sia costantemente assicurata, la completezza ed il
corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti;
b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il
sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
2. Nelle aziende o unita' produttive di
gruppo C, il datore di lavoro deve garantire le seguenti
attrezzature:
a) pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di lavoro,
adeguatamente custodito e facilmente individuabile, contenente la
dotazione minima indicata nell'allegato 2, che fa parte del presente
decreto, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di
lavoro, della quale sia costantemente assicurata, in collaborazione
con il medico competente, ove previsto, la completezza ed il
corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti;
b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il
sistema di emergenza del Servizio
Sanitario Nazionale;
3. Il contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso e del
pacchetto di medicazione, di cui agli allegati 1 e 2,
e' aggiornato con decreto dei Ministri
della salute e del lavoro e delle politiche sociali tenendo conto
dell'evoluzione tecnico-scientifica.
4. Nelle aziende o unita' produttive di
gruppo A, anche consorziate, il datore di lavoro, sentito il medico
competente, quando previsto, oltre alle attrezzature di cui al
precedente comma 1, e' tenuto a garantire
il raccordo tra il sistema di pronto soccorso interno ed il sistema
di emergenza sanitaria di cui al decreto del Presidente della
Repubblica del 27 marzo 1992 e successive modifiche.
5. Nelle aziende o unita' produttive che
hanno lavoratori che prestano la propria
attivita' in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o
unita'
produttiva, il datore di lavoro e' tenuto a fornire loro il
pacchetto di medicazione di cui all'allegato 2, che fa parte del
presente decreto, ed un mezzo di comunicazione idoneo per
raccordarsi con l'azienda al fine di attivare rapidamente il sistema
di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
Art. 3.
Requisiti e formazione degli addetti al pronto soccorso
1. Gli addetti al pronto soccorso, designati ai sensi
dell'articolo 12, comma 1, lettera b),
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono formati con
istruzione teorica e pratica per l'attuazione delle misure di primo
intervento interno e per l'attivazione degli interventi di pronto
soccorso.
2. La formazione dei lavoratori designati e'
svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il
sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Nello
svolgimento della parte pratica della formazione il medico
puo'
avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o
di altro personale specializzato.
3. Per le aziende o unita' produttive di
gruppo A i contenuti e i tempi minimi del
corso di formazione sono riportati nell'allegato 3, che fa parte del
presente decreto e devono prevedere anche la trattazione dei rischi
specifici dell'attivita' svolta.
4. Per le aziende o unita' produttive di
gruppo B e di gruppo C i contenuti ed i
tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell'allegato 4,
che fa parte del presente decreto.
5. Sono validi i corsi di formazione per gli addetti al pronto
soccorso ultimati entro la data di
entrata in vigore del presente decreto. La formazione dei lavoratori
designati andra' ripetuta con cadenza
triennale almeno per quanto attiene alla
capacita' di intervento pratico.
Art. 4.
Attrezzature minime per gli interventi di pronto soccorso
1. Il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente,
ove previsto, sulla base dei rischi specifici presenti nell'azienda
o unita' produttiva, individua e rende
disponibili le attrezzature minime di
equipaggiamento ed i dispositivi di protezione individuale per gli
addetti al primo intervento interno ed al pronto soccorso.
2. Le attrezzature ed i dispositivi di cui al comma 1 devono essere
appropriati rispetto ai rischi specifici
connessi all'attivita' lavorativa
dell'azienda e devono essere mantenuti in condizioni di efficienza e
di pronto impiego e custoditi in luogo idoneo e facilmente
accessibile.
Art. 5.
Abrogazioni
Il decreto ministeriale del 2 luglio 1958 e'
abrogato.
Art. 6.
Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore sei
mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato
sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare come
legge dello Stato.
Roma, 15 luglio 2003
Il Ministro della salute Sirchia
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Maroni
Il Ministro per la funzione pubblica
Mazzella
Il Ministro delle attivita' produttive
Marzano
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Allegato 1
CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
Guanti sterili monouso (5 paia).
Visiera paraschizzi
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone
al 10% di iodio da 1 litro (1).
Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro
- 0, 9%) da 500 ml (3).
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10).
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste
singole (2).
Teli sterili monouso (2).
Pinzette da medicazione sterili monouso
(2).
Confezione di rete elastica di misura media (1).
Confezione di cotone idrofilo (1).
Confezioni di cerotti di varie misure pronti
all'uso (2).
Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).
Un paio di forbici.
Lacci emostatici (3).
Ghiaccio pronto uso (due confezioni).
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti
sanitari (2).
Termometro.
Apparecchio per la misurazione della pressione
arteriosa.
Allegato 2
CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE
Guanti sterili monouso (2 paia).
Flacone di soluzione cutanea di
iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml
(1).
Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1).
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste
singole (1).
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3).
Pinzette da medicazione sterili monouso
(1).
Confezione di cotone idrofilo (1).
Confezione di cerotti di varie misure pronti
all'uso (1).
Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1).
Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1).
Un paio di forbici (1).
Un laccio emostatico (1).
Confezione di ghiaccio pronto uso (1).
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1).
Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i
primi soccorsi in attesa del servizio di
emergenza.
Allegato 3
Obiettivi didattici e contenuti minimi della formazione dei
lavoratori designati al pronto soccorso per le aziende di gruppo A
(Allegato alle pagg. 30 - 31 della G.U.)
Allegato 4
Obiettivi didattici e contenuti minimi della formazione dei
lavoratori designati al pronto soccorso per le aziende di gruppo B e
C
(Allegato alle pagg. 32 - 33 della G.U.)
Gli allegati sono Pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale n.27 del 03-02-2004