Dal 1 Marzo 2007, ai
sensi dell'articolo unico legge 27/12/2006 n.296 (legge
finanziaria 2007), č stato stabilito l'obbligo della
riscossione accentrata dei compensi dovuti per attivitą di
lavoro autonomo mediche e paramediche svolte nell'ambito di
strutture sanitarie private.
L'Agenzia delle Entrate ha emanato la
Circolare n. 13 del 15 Marzo 2007 specificando i soggetti
interessati dalla norma e le modalitą di esecuzione.
Soggetti: Strutture
Sanitarie Private
In pratica sono soggette alla normativa
sulla riscossione accentratta tutte le strutture private che
operano a vario titolo nel mondo della sanitą:
le societą,
gli istituti, le associazioni, i centri medici e diagnostici e
ogni altro ente o soggetto privato, in qualsiasi forma
organizzati, che operano nel settore dei servizi sanitari e
veterinari
Con la risoluzione n.270 del 27 Settembre
2007 l'Agenzia delle Entrate ha ulteriormente specificato la
nozione di Struttura Sanitaria privata:
... č essenzialmente individuata in relazione
all'attivitą di concedere in uso, a qualunque titolo, i locali
della struttura aziendale per l'esercizio di attivitą di lavoro
autonomo mediche e paramediche
Attivitą di lavoro
autonomo medico e paramedico
Sono interessati alla norma sulla
riscossione accentrata tutti i professionisti che operano nel
mondo della sanitą (Medici, Paramedici, Veterinari, Odontoiatri,
Psicologi, Fisioterapisti, ecc.) con attivitą di tipo
libero-professionale: gli esercenti
attivitą di lavoro autonomo medica e paramedica ossia gli
esercenti arti e professioni, la cui attivitą dia luogo a
reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 53 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 Dicembre
1986, n. 917. In particolare, la norma in esame si riferisce ai
compensi correlati alle prestazioni di natura sanitaria rese dal
professionista in esecuzione di un rapporto intrattenuto
direttamente con il paziente (Circolare
n.13E del 15/03/07)
Attivitą di Intramoenia
Sono esclusi dalla normativa in oggetto i
sanitari che operano in studi privati in regime di intramoenia
ospedaliera: non rientrano nell'ambito
applicativo della norma inargomento le prestazioni rese dal
sanitario in regime di intramoenia
(Circolare n.13E del 15/03/07)
Attivitą di medico
convenzionato col S.S.N.
Con la
Risoluzione n. 304/E del 21 Luglio 2008 l'Agenzia delle
entrate ha precisato che sono esclusi dalla normativa in oggetto
i Medici di Medicina Generale che operano in regime di
convenzione col Servizio Sanitario Nazionale, limitatamente ai
compensi dell'assistenza sanitaria pubblica. Sono invece
interessati dalla norma per i compensi che riguardano l'attivitą
libero-professionale svolta direttamente nei confronti dei
pazienti: vi č l'obbligo a provvedere
alla riscossione dei compensi relativi ad ogni altra attivitą
medica e/o paramedica resa dal professionista in esecuzione di
un rapporto contrattuale intrattenuto direttamente con il
paziente, che esulano, quindi, dall'ambito delle attivitą
convenzionali del Servizio Sanitario Nazionale
Modalitą applicative
Le Strutture Sanitarie che sono oggetto
della norma sulla riscossione accentrata devono provvedere ad
incassare il compenso in nome e per
conto del prestatore di lavoro autonomo e a riversarlo
contestualmente al medesimo
(Circolare n.13E del 15/03/07).
In pratica il profesionista emette regolare fattura per la
prestazione sanitaria praticata nei confronti del paziente e la
Struttura Sanitaria funge da tramite tra il professionista e il
paziente per la riscossione delle competenze. In calce alla
fattura emessa dal Professionista la Struttura Sanitaria č
tenuta ad annotare l'avvenuto incasso e le modalitą di pagamento
(contanti, assegno o carte). La Struttura Sanitaria ha l'obbligo
di tenere apposita documentazione dei compensi riscossi:
la struttura sanitaria deve provvedere alla
registrazione "nelle scritture contabili obbligatorie o in
apposito registro" del compenso incassato o gestito
(Circolare n.13E del 15/03/07).
Trasmissione telematica
Con la
Nota 2007/90499 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate
sono state precisate le modalitą con cui le Strutture Sanitarie
interessate dalla riscossione accentrata sono tenute
a l'obbligo da parte delle strutture sanitarie
private di comunicare telematicamente all'Agenzia delle entrate
l'ammontare dei compensi complessivamente riscossi per ciascun
percipiente con le modalitą ed entro i termini che saranno
definiti con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate (Circolare n.13E del 15/03/07).
Sanzioni
In caso di violazione degli obblighi di
incassare il compenso in nome e per conto del prestatore di
lavoro autonomo e di registrazione del medesimo compenso nelle
scritture obbligatorie ovvero in apposito registro, la struttura
sanitaria č assoggettata alla sanzione amministrativa da 1.033
euro a 7.747 euro prevista dall'articolo 9 del d.lgs. 18
dicembre 1997, n. 471, con riguardo agli obblighi relativi alla
contabilitą (Circolare
n.13E del 15/03/07).
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