Studio Medico Destefanis

 

Riscossione accentrata

Dal 1 Marzo 2007, ai sensi dell'articolo unico legge 27/12/2006 n.296 (legge finanziaria 2007), č stato stabilito l'obbligo della riscossione accentrata dei compensi dovuti per attivitą di lavoro autonomo mediche e paramediche svolte nell'ambito di strutture sanitarie private.

 

 

L'Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare n. 13 del 15 Marzo 2007 specificando i soggetti interessati dalla norma e le modalitą di esecuzione.

Soggetti: Strutture Sanitarie Private

In pratica sono soggette alla normativa sulla riscossione accentratta tutte le strutture private che operano a vario titolo nel mondo della sanitą: le societą, gli istituti, le associazioni, i centri medici e diagnostici e ogni altro ente o soggetto privato, in qualsiasi forma organizzati, che operano nel settore dei servizi sanitari e veterinari

Con la risoluzione n.270 del 27 Settembre 2007 l'Agenzia delle Entrate ha ulteriormente specificato la nozione di Struttura Sanitaria privata: ... č essenzialmente individuata in relazione all'attivitą di concedere in uso, a qualunque titolo, i locali della struttura aziendale per l'esercizio di attivitą di lavoro autonomo mediche e paramediche

Attivitą di lavoro autonomo medico e paramedico

Sono interessati alla norma sulla riscossione accentrata tutti i professionisti che operano nel mondo della sanitą (Medici, Paramedici, Veterinari, Odontoiatri, Psicologi, Fisioterapisti, ecc.) con attivitą di tipo libero-professionale: gli esercenti attivitą di lavoro autonomo medica e paramedica ossia gli esercenti arti e professioni, la cui attivitą dia luogo a reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 Dicembre 1986, n. 917. In particolare, la norma in esame si riferisce ai compensi correlati alle prestazioni di natura sanitaria rese dal professionista in esecuzione di un rapporto intrattenuto direttamente con il paziente (Circolare n.13E del 15/03/07)

 

Attivitą di Intramoenia

Sono esclusi dalla normativa in oggetto i sanitari che operano in studi privati in regime di intramoenia ospedaliera: non rientrano nell'ambito applicativo della norma inargomento le prestazioni rese dal sanitario in regime di intramoenia (Circolare n.13E del 15/03/07)

 

Attivitą di medico convenzionato col S.S.N.

Con la Risoluzione n. 304/E del 21 Luglio 2008 l'Agenzia delle entrate ha precisato che sono esclusi dalla normativa in oggetto i Medici di Medicina Generale che operano in regime di convenzione col Servizio Sanitario Nazionale, limitatamente ai compensi dell'assistenza sanitaria pubblica. Sono invece interessati dalla norma per i compensi che riguardano l'attivitą libero-professionale svolta direttamente nei confronti dei pazienti: vi č l'obbligo a provvedere alla riscossione dei compensi relativi ad ogni altra attivitą medica e/o paramedica resa dal professionista in esecuzione di un rapporto contrattuale intrattenuto direttamente con il paziente, che esulano, quindi, dall'ambito delle attivitą convenzionali del Servizio Sanitario Nazionale

 

Modalitą applicative

Le Strutture Sanitarie che sono oggetto della norma sulla riscossione accentrata devono provvedere ad incassare il compenso in nome e per conto del prestatore di lavoro autonomo e a riversarlo contestualmente al medesimo (Circolare n.13E del 15/03/07). In pratica il profesionista emette regolare fattura per la prestazione sanitaria praticata nei confronti del paziente e la Struttura Sanitaria funge da tramite tra il professionista e il paziente per la riscossione delle competenze. In calce alla fattura emessa dal Professionista la Struttura Sanitaria č tenuta ad annotare l'avvenuto incasso e le modalitą di pagamento (contanti, assegno o carte). La Struttura Sanitaria ha l'obbligo di tenere apposita documentazione dei compensi riscossi: la struttura sanitaria deve provvedere alla registrazione "nelle scritture contabili obbligatorie o in apposito registro" del compenso incassato o gestito (Circolare n.13E del 15/03/07).

 

Trasmissione telematica

Con la Nota 2007/90499 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono state precisate le modalitą con cui le Strutture Sanitarie interessate dalla riscossione accentrata sono tenute a l'obbligo da parte delle strutture sanitarie private di comunicare telematicamente all'Agenzia delle entrate l'ammontare dei compensi complessivamente riscossi per ciascun percipiente con le modalitą ed entro i termini che saranno definiti con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate (Circolare n.13E del 15/03/07).

 

Sanzioni

In caso di violazione degli obblighi di incassare il compenso in nome e per conto del prestatore di lavoro autonomo e di registrazione del medesimo compenso nelle scritture obbligatorie ovvero in apposito registro, la struttura sanitaria č assoggettata alla sanzione amministrativa da 1.033
euro a 7.747 euro prevista dall'articolo 9 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, con riguardo agli obblighi relativi alla contabilitą
 (Circolare n.13E del 15/03/07).

 

 

 

 
 
 
 
 
© SMD, Dott. Andrea Carraro, Presidente C.d.A., 23 Luglio 2008