MEDICI AUTORIZZATI AL RILASCIO
MEDICI DI FAMIGLIA: i certificati per assenza dal lavoro per i lavoratori
dipendenti convenzionati con l'INPS rientrano tra i
certificati gratuiti rilasciati dal Medico di Medicina Generale ai
suoi assistiti, e sono di gran lunga i più richiesti. Dal 1 Febbraio
2011 questi certificati vengono rilasciati esclusivamente per via
telematica.
MEDICI PRIVATI: l'INPS accetta ancora anche
certificati cartacei rilasciati da Medici operanti in strutture
private in quanto il processo di distribuzione delle credenziali di
accesso al sistema telematico a tali medici è ancora in corso. Per
i Dipendenti della Pubblica Amministrazione cioò è però possibile
solo per periodi di malattia inferiori ai 10 giorni come specificato
qui di seguito.
I certificati per assenza dal lavoro per i lavoratori
dipendenti della Pubblica Amministrazione, secondo quanto stabilito
dal D.L. 112/2008 (Decreto Brunetta), art. 71 comma 2, devono essere rilasciati da
Medici operanti in struttura sanitaria pubblica:
"nell'ipotesi di assenza per malattia protratta
per un periodo superiore ai dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il
secondo evento di malattia nell'anno solare, l'assenza viene
giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione
medica rilasciata da struttura pubblica".
Secondo il parere emanato il 04/07/2008 dal
Dipartimento della Funzione Pubblica e in base alla circolare
n.7/2008 del Ministro, il certificato rilasciato dal Medico di
Medicina Generale convenzionato col S.S.N. viene considerato valido.
OSPEDALI E PRONTO SOCCORSO: anche i
Medici operanti nelle strutture ospedaliere e nei Pronto
Soccorso devono rilasciare ai lavoratori che ne facciano
richiesta il certificato di malattia in modalità telematica. Qualora
la struttura in cui operano non fosse ancora in grado di effettuare
l'invio telematico, essi dovranno rilasciare al lavoratore un
certificato cartaceo, che egli inoltrerà al INPS con le modalità
previste per i certificati cartacei.
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