Dal
1 Febbraio 2011 è diventata definitivamente
operativa la procedura di invio telematico dei certificati di
malattia dei lavoratori dipendenti, prevista dal
decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e introdotta
dall'art. 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150.
Con le
circolari n.1/2010/DFP/DDI del 11 Marzo 2010 e
n.2/2010/DFP/DDI del 28
Settembre 2010 sono state definite le norme operative per l'avvio
della nuova procedura telematica.
Con la circolare
n.1 del 23 Febbraio 2011
(GU N. 129 DEL
6-6-2011 ) il Ministro Brunetta ha
meglio definito le sanzioni per i Medici che non assolvono l'obbligo
di invio telematico dei certificati di malattia, e con la
circolare
n.4 del 16 Marzo 2011
sono stati fornite indicazioni
operative per i lavoratori dipendenti e i datori di lavoro del
settore pubblica e privato.
La procedura di invio
telematico prevede che i medici dipendenti del Servizio Sanitario
Nazionale (cioè i Medici degli Ospedali, dei Pronto Soccorso e
dei Poliambulatori delle ASL) o in regime di convenzione
(cioè i Medici di Famiglia e i Medici di Guardia Medica) sono tenuti
a trasmettere all’INPS, per il tramite del SAC (Sistema di
accoglienza centrale), il certificato di malattia del lavoratore
pubblico o privato rilasciandone copia cartacea all’interessato.
A tal fine, ricevono dal ministero dell’economia (che gestisce il
SAC) apposite credenziali di accesso.
La nuova normativa riguarda tutti i
lavoratori dipendenti, sia quelli del comparto pubblico che quelli
delle aziende private, con la sola esclusione delle seguenti
categorie:
-
Magistrati ordinari,
amministrativi e contabili
-
Avvocati e Procuratori dello
stato
-
Docenti e Ricercatori
universitari
-
Personale della carriera
diplomatica
-
Personale della carriera
prefettizia
-
Personale del Comitato
Interministeriale per il credito e il risparmio (CICR)
-
Personale della Commissione
Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB)
-
Personale dell'Autorità garante
della concorrenza e del mercato
-
Personale delle Forze Armate
-
Personale della Polizia di
Stato
-
Personale della carriera
dirigenziale e direttiva penitenziaria
-
Personale del Corpo Nazionale
dei Vigili del Fuoco, eslcuso il personale volontario e di leva
Per tutte queste categorie rimane
vigente la tradizionale modalità cartacea di rilascio dei
certificati di malattia.
Una volta trasmesso il
certificato online, il medico rilascia al lavoratore
copia
cartacea:
-
dell’attestato di
malattia per il datore di lavoro, privo di diagnosi;
-
del certificato
di malattia per l’assistito (il lavoratore) che contiene i dati
della diagnosi e/o il codice nosologico (codice numero
identificativo della patologia).
All'atto della trasmissione on line
del certificato, il
lavoratore può richiedere al medico di inviarne una copia alla
propria casella di posta elettronica.
Qualora il medico sia
impossibilitato a stampare la certificazione, comunica al
lavoratore il
numero di protocollo del certificato, attribuito dopo il controllo e
l’accettazione dei dati trasmessi. Tale numerazione può essere
utilizzata dal lavoratore per ricercare, visualizzare e stampare il
proprio attestato direttamente dal sito internet dell’INPS.
Infatti i
certificati
trasmessi online e ricevuti dall’INPS vengono messi a disposizione
del lavoratore, sul sito internet dell'INPS (www.inps.it).
I lavoratori possono
accedere al servizio, che è reso disponibile nella sezione
servizi online del sito, mediante due modalità:
-
tramite un
codice pin, con il quale è consentito l’accesso ai dati di
tutti i certificati presenti ;
-
mediante
l’inserimento del codice fiscale personale e del
numero del certificato, elementi indispensabili per accedere
all’attestato cercato.
La
nuova modalità telematica esonera il lavoratore dal trasmettere
all’INPS il certificato di malattia entro 2 giorni, come
prevedeva la vecchia normativa, eccetto i casi di
impossibilità di invio telematico da parte del medico curante,
oppure nei casi di rilascio di certificati cartacei da parte delle
strutture autorizzate: servizi di Pronto Soccorso, reparti
Ospedalieri.
Anche per i datori di
lavoro, sia privati che pubblici, è prevista la possibilità
di consultare gli attestati di malattia dei propri lavoratori,
accedendo all’area riservata dei Servizi on line del sito INPS,
sempre previa autenticazione tramite PIN. Questo Codice
identificativo può essere rilasciato ai datori di lavoro o ai loro
incaricati.
Di fatto, con la
circolare
n.4 del 16 Marzo 2011
è stato abolito l'obbligo del lavoratore
all'invio di copia cartacea del certificato di malattia al proprio
datore di lavoro. Il lavoratore mantiene soltanto l'obbligo di
comunicare al proprio datore di lavoro il
numero di protocollo del certificato inviato
telematicamente dal proprio medico curante. Tale norma e divenuta
definitivamente operativa dal 13 Settembre 2011.
E' prevista, da parte del Medico
certificatore, la possibilità di:
Nelle situazioni in cui il
Medico certificatore è nella impossibilità di collegarsi ad
internet per l'invio telematico del certificato, è prevista la
possibilità di effettuare l'invio
telefonico del certificato di malattia.
Per l’invio telefonico del
certificato di malattia INPS il Medico Certificatore si deve
collegare col Numero Verde
800 013 577
e seguire questa procedura:
-
Comunicare verbalmente il
proprio codice fiscale
-
Digitare il codice PIN
composto dalle 4 cifre + 6 cifre
-
Seguire le istruzione verbali
dell’operatore virtuale, il quale chiederà di inserire
o
Codice Fiscale del
paziente
o
Provincia
o
Comune
o
Cap
o
Indirizzo
o
Numero Civico
(preferibilmente senza interno, digitare 0 se non c’è)
In ultimo vengono riepilogati tutti
i dati e viene chiesta conferma dell’invio.
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