Quali regole deve
osservare il Medico nella prescrizione di un farmaco ?
Il Medico, nel prescrivere un farmaco, si deve attenere
alle indicazioni terapeutiche, alle vie ed alle modalità di
somministrazione previste dall'autorizzazione all'immissione in
commercio rilasciata dal Ministero della salute.
Articolo 3 comma1 legge 94 del 8 Aprile 1998
|
Può il Medico in
casi particolari derogare a queste regole
?
In singoli casi il Medico può, sotto la sua diretta
responsabilità e previa informazione del paziente e
acquisizione del consenso dello stesso, impiegare un medicinale
prodotto industrialmente per un'indicazione o una via di
somministrazione o una modalità di utlizzazione diversa da quella
autorizzata, qualora il Medico stesso ritenga, in base ai dati
documentabili, che il Paziente non possa essere utilmente trattato con
medicinali per i quali siano già approvate tali indicazioni. Inoltre
l'impiego di farmaci in maniera diversa da quanto previsto dal
ministero deve essere noto e conforme a lavori apparsi su
pubblicazioni scientifiche accreditate in campo internazionale. Questa
modalità di prescrizione dei farmaci si definisce OFF LABEL.
, e i farmaci così prescritti non possono essere concessi a carico
del Servizio sanitario Nazionale, ma solo a spese del paziente.
Articolo 3 comma3 legge 94 del 8 Aprile 1998
|
Se l'uso di un
Farmaco è diverso da quanto previsto dal Ministero, chi paga
?
Nel caso della modalità di prescrizione dei farmaci
OFF LABEL, di cui al punto precedente, è importante
precisare che i farmaci così prescritti non possono essere concessi
a carico del Servizio sanitario Nazionale, ma solo a spese del
paziente.
Quindi, anche il farmaco di fascia A, se viene
utilizzato in maniera diversa da quanto previsto e autorizzato dal
Ministero, diventa di fascia C, quindi con costo totalmente a carico del
paziente. |
Quanto dura una
ricetta ? Per i Farmaci concessi dal
Servizio Sanitario Nazionale e prescritti tramite apposita ricetta
su ricettario regionale
la validità è limitata a 30 giorni, e la ricetta deve essere
consegnata presso una Farmacia della Regione di appartenenza, nel
nostro caso la Liguria. Al di fuori di questa regione la ricetta
mantiene il suo valore in quanto ad atto Medico, ma il costo è a
carico del paziente.
Per i Farmaci non concessi dal S.S.N., cosidetti
farmaci in fascia C, e il cui costo è a carico del paziente, la
validità della ricetta è stata prolungata a 6 mesi per un massimo
di 10 confezioni con il D. legge n. 219 del
24/04/06. Caso a parte è quello dei farmaci stupefacenti,
per i quali esistono specifiche regole.
|
|
Il Medico può
richiedere un Farmaco non in commercio in Italia
?
Gli Uffici periferici (Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera) sono
preposti al rilascio del nulla osta all'importazione di
medicinali regolarmente posti in vendita in Paesi esteri e spediti su
richiesta del Medico curante.
Nella richiesta il Medico deve dichiarare che il
"prodotto farmaceutico in oggetto" non è sostituibile con altri
farmaci registrati e commercializzati in Italia, che non contiene
sostanze stupefacenti o psicotrope e che verrà impiegato sotto la
propria responsabilità, dopo aver ottenuto il consenso informato
scritto del Paziente.
Per informazioni ci si può rivolgere all'Ufficio V
della Direzione Generale della Valutazione Medicinale e
Farmacovigilanza tramite il centralino del Ministero della Salute:
0659941.
Decreto Ministero Salute 11 Febbraio 1977 e suc. mod. |
|