A seguito
dell'entrata in vigore della Legge 49 del 21 febbraio 2006,
contenente disposizioni per favorire il recupero di
tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, il Ministero ha ritenuto opportuno
emanare alcune circolari esplicative.
L'Ufficio centrale stupefacenti ha fornito, con la
Nota del 1 marzo 2006 e quella del 7 marzo 2006, rivolte alle
associazioni di categoria delle industrie e del commercio, alcuni
chiarimenti utili in merito ai nuovi adempimenti connessi agli
impieghi leciti delle sostanze stupefacenti e psicotrope.
Con le
circolari
del 1 marzo 2006 e
del 9 marzo
2006, indirizzate agli Assessorati regionali alla sanità e alle
associazioni di categoria, il Ministero dà alcune urgenti
indicazioni relative alla prescrizione medica dei medicinali
stupefacenti.
In pratica, con la nuova legge, è stato sostituito il
vecchio elenco delle sostanze
stupefacenti e psicotrope con un nuovo elenco suddiviso in due sole
tabelle:
- oppiacei (morfina,
eroina, metadone, ecc.)
- cocaina
- amfetamina e derivati
amfetaminici (ecstasy e designer drugs)
- allucinogeni
(dietilammide dell’acido lisergico – LSD,
mescalina, psilocibina, fenciclidina, ketamina,
ecc.)
- tetraidrocannabinoli
- THC
- cannabis indica
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TABELLA II: sono elencati i
principi attivi dei medicinali (quindi anche alcune sostanze
presenti nella prima tabella) suddivisi in 5 sezioni ( A, B, C,
D ed E) a seconda
del maggiore o minore potere di indurre dipendenza.
Le tabelle sono aggiornate generalmente con Decreto
ministeriale (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana) ogni qualvolta se ne presenta la necessità, cioè quando
una nuova sostanza diventa oggetto di abuso o qualche nuova droga
viene immessa nel mercato clandestino o quando viene scoperto un
nuovo farmaco ad azione stupefacente o psicotropa. L’aggiornamento,
quindi non è periodico. L'ultimo aggiornamento è stato effettuato
dal Ministero della Sanità in data 14 Novembre 2008.
Il decreto, a firma del Ministro della salute, è emanato dopo aver
acquisito i pareri del Consiglio superiore di sanità e del
Dipartimento Nazionale per le Politiche Antidroga.
AREA MEDICA: Ai Medici
ovviamente interessano i Medicinali della Tabella II che sono così
suddivisi:
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TABELLA 2 A
contiene farmaci oppiacei, barbiturici,
antidolorifici inclusi nella ex Tab. III B e altri farmaci
fortemente induttori di dipendenza.
In particolare sono compresi i farmaci per il trattamento del
dolore severo per patologie neoplastiche (Buprenorfina, Codeina,
Diidrocodeina, Fentanil, Idrocodone, Metadone, Morfina,
Ossicodone, Ossimorfone).
E' previsto che per questi farmaci
venga usato un nuovo apposito ricettario individuato in un
momento successivo con decreto del Ministero della Salute. Per il momento il
Medico continua a regolarsi come con la vecchi normativa:
- Terapia del Dolore:
ricettario a ricalco (legge 12/2001) reperibile
presso le ASL e da compilare in triplice copia (una
da conservare, una per il SSN e una per il paziente)
e per terapie valide 30 giorni
- Altre Terapie: ricettario
giallo in duplice copia (madre-figlia) per terapie
valide 7 giorni
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TABELLA 2 B
contiene le preparazioni galeniche, un tempo in
tabella IV, per le quali si deve utilizzare la normale
ricetta medica non
ripetibile da trattenersi dal farmacista, e quindi
da rinnovare volta per volta.
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TABELLA 2 D
contiene farmaci della ex tabella V (tra
cui farmaci ad uso parenterale come Diazepam, Clordemetildiazepam, Lorazepam, Nidazolam;
il Tramadolo; composti per os con particolari dosaggi di
Codeina, Difenossina, Difenossilato, Propiram) per i quali si
deve utilizzare la normale
ricetta medica non ripetibile da
trattenersi dal farmacista, e quindi
da rinnovare volta per volta.

Con Decreto
del Ministero della Salute del 31 Marzo 2010 (pubblicata G.U. n.78 del
3/04/10) è stato confermato quanto già stabilito con
Ordinanza
del 16 Maggio 2009 (pubblicata G.U. n.141 del
20/06/09) e Ordinanza
del 8 Ottobre 2009 (pubblicata G.U. n.246 del
22/10/09), in base alle quali il Ministero della Salute ha
stabilito che siano iscritte nella tabella II, sezione
D, le sostanze stupefacenti e psicotrope, ad uso diverso
da quello parenterale, e utilizzate nella terapia del
dolore severo di qualsiasi origine, precedentemente
inserite in tabella II sezione A, onde favorirne la
prescrizione da parte dei Medici. Il Decreto rappresenta
in pratica una definitiva revisione del
testo unico in materia. |
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TABELLA 2 E
contiene farmaci delle ex tabelle V e VI, quali
le benzodiazepine e
gli ansilitici di uso comune, ma anche i derivati morfinici in
quantità molto ridotta e/o in forme che ne impediscano l'abuso o
l'estrazione dello stupefacentele.
Per questi farmaci basta la normale ricetta, anche ripetibile, che
però assume validità solo 30 giorni e può essere
utilizzata fino a tre volte in questo periodo (Il numero
di confezioni è stato ridotto dalle 5 originariamente previste a
3 con Decreto Ministero Salute del 07/08/06 pubblicato su G.U.
n.193 del 21/08/06).
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