La
legge 05.02.1992 n.
104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate) detta i principi
dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e
assistenza della persona handicappata.
In vigore dal 1992 ha portato nuove visioni della realtà
dell’handicap mirate ad una cultura di vita legate all’autonomia e
all’integrazione delle persone disabili.
Questa legge ha esteso alcuni benefici
previsti dalle norme poste a tutela della lavoratrice madre a coloro
che assistono persone handicappate, in specie bambini.Per
poter usufruire dei relativi benefici, occorre preliminarmente
accertare che la persona handicappata da assistere sia
giuridicamente qualificabile tale.
E lo è secondo quanto previsto
dall'art. 3 che così testualmente la definisce:
"E
persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica,
psichica e sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di
difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione
lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale e
di emarginazione".
Tuttavia
occorre subito aggiungere che, quasi tutti i benefici previsti per
l'assistenza delle persone portatrici di handicap sono attribuiti a
condizione che l'handicap rivesta la situazione di gravità, quando,
secondo quel che precisa l'art. 3, comma 3:
"la minorazione,
singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata
all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale
permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e in
quella di relazione".
Ma tali
situazioni da cui scaturiscono importanti conseguenze di legge
non si possono semplicemente dichiarare o
autocertificare, ma richiedono un particolare accertamento
espressamente previsto dalla legge.
Nella
stessa legge si stabilisce che gli accertamenti relativi alla
minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento
assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale
siano effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le apposite
commissioni mediche (ai sensi della legge 295/90) che sono
integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da
esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali. Ove la
Commissione non si pronunci entro 90 giorni dalla presentazione
della domanda, gli accertamenti sono effettuati, in via provvisoria
da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio
presso la ASL da cui è assistito l'interessato. La Commissione dovrà
effettuare l'accertamento entro 180 giorni dalla data di
presentazione della domanda.
E'
importante ricordare che la legge 104 non ha
sostituito o abolito il riconoscimento di Invalidità Civile.
Nonostante la legge 104 abbia stabilito concetti completamente nuovi
che si differenziano e contrastano il criterio usato nella legge
(118/71) per l’accertamento dell’invalidità che dà la valutazione
considerando il danno fisico, psichico o sensoriale causato dalla
malattia espresso in percentuale di invalidità in relazione alla
incapacità lavorativa, alla mancata autonomia di compiere gli atti
quotidiani della vita, o alla incapacità di intendere e di volere,
restano in vigore ambedue le leggi e le persone disabili che
vogliono usufruire dei vantaggi stabiliti dalla legge quadro
sull’handicap devono sottoporsi a visita della commissione per
l’accertamento dell’handicap pur avendo il riconoscimento
dell’invalidità civile.
Rimane
quindi difficile capire come si siano verificate situazioni in cui
la Commissione per l’accertamento dell’invalidità civile ha concesso
l’indennità di accompagnamento e la Commissione per l’accertamento
dell’handicap non ha riconosciuto il comma 3 dell’art. 3 della legge
104, o viceversa. Calcolando che le due commissioni lavorano nella
stessa ASL, e che sono composte da analoghi medici, con l’aggiunta
di altre figure specialistiche solo nella commissione per
l’accertamento dell’handicap, resta davvero difficile comprendere
queste divergenze.
|