Dal 1 Novembre 2011
è entrato
in vigore in Liguria il nuovo regime di certificazione delle
esenzioni dalla partecipazione alla spesa sanitaria (Ticket) per
motivi di reddito.
Dal 17 Luglio 2011, per effetto della legge
Finanziaria, è stata reintrodotta una quota fissa di 10 euro di
ticket sulla diagnostica (esami e visite specialistiche).
TICKET
sui farmaci:
TICKET sulle
prestazioni diagnostiche:
Introdotta il 1 Gennaio 2007, dopo molte contestazioni era stata
abolita dal 20 Maggio 2007 per effetto della legge n.64 pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2007. E' stata nuovamente
introdotta dalla legge finanziaria 2011 a decorrere dal 17 Luglio
2011 (Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 - pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2011, n. 155 - convertito, con
modificazioni, con la legge 15 luglio 2011, n. 111 - pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2011, n. 164). Con DGR 980 del 20/11/2019
la regione Liguria ha abolito la quota fissa aggiuntiva di 10€ a
ricetta per le prestazioni specialistiche ambulatoriali per i minori
di 18 anni.
La quota massima di ticket è quindi salita a 47 € per
ricetta
TICKET sul
Pronto Soccorso:
-
Quota
fissa - quota di 25 €
che viene applicata agli accessi il Pronto Soccorso considerati
CODICI BIANCHI, cioè interventi non urgenti risolvibili anche
dal medico di famiglia. Sono esclusi i casi in cui l'accesso al
Pronto Soccorso avvenga a seguito di traumatismi o avvelenamenti
acuti, o riguardanti assistiti di età inferiore ai 14 anni.
Introdotta nel 2007 era stata largamente non applicata dalle
Regioni. E' stata nuovamente introdotta dalla legge finanziaria 2011
a decorrere dal 17 Luglio 2011 (Decreto legge 6 luglio 2011,
n. 98 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2011, n. 155 -
convertito, con modificazioni, con la legge 15 luglio 2011, n. 111 -
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2011, n. 164).
La legge finanziaria 2011, che ha introdotto i
nuovi ticket sulla diagnostica, non ha apportato modifiche al regime delle esenzioni.
Le Persone che sono esentate dal pagamento dei
ticket appena descritti, si possono dividere in due categorie:
Sono
considerati esenti dal pagamento del ticket sui
Farmaci e sulle
prestazioni
diagnostiche e di Pronto Soccorso le seguenti categorie:
- Soggetti con età inferiore a 6 anni e con reddito
FAMILIARE complessivo inferiore a 36.151,98 € annui (E01).
- Soggetti con età superiore a 65 anni e con
reddito FAMILIARE complessivo inferiore a 36.151,98 € annui (E01)
- Disoccupati iscritti agli elenchi dei
centri per l'impiego e loro familiari a carico, appartenenti ad un
nucleo FAMILIARE con reddito complessivo inferiore a 8262,3
€ annui, incrementato fino a 11.362,05 € in presenza del coniuge
ed in ragione di ulteriori 516,46 € per ogni figlio a
carico (E02).
- Titolari di assegno (ex pensioni) sociale e loro
familiari a carico (E03)
- Titolari di pensioni al minimo, di età superiore
a 60 anni e loro famialiri a carico, appartenenti ad un nucleo
FAMILIARE con reddito complessivo inferiore a 8262,3 € annui,
incrementato fino a 11.362,05 € in presenza del coniuge ed in
ragione di ulteriori 516,46 € per ogni figlio a carico
(E04)
- Cittadini di età tra i sei anni e i
sessantacinque anni, affetti da patologia cronica e appartenenti ad
un nucleo familiare fiscale con reddito complessivo lordo inferiore
a 36.151,98 euro (EPF - codice applicabile solo insieme al
codice esenzione per patologia cronica)
Le esenzioni per reddito E01
scadono ogni anno al 31 Marzo e vengono rinnovate automaticamente
agli aventi diritto. Ecco le indicazioni della ASl 3 Genoves eper
l'anno 2017:
ESENZIONE TICKET PER
REDDITO - NON DEVONO RINNOVARE GLI ULTRA 65 E I MINORI
SINO A 6 ANNI
a condizione di reddito invariata
l’autocertificazione ha validità illimitata. Se le
condizioni di reddito non sono cambiate, i cittadini di
età superiore a 65 anni e i minori di 6 anni con
esenzione E01 non dovranno presentare
l’autocertificazione che attesti la propria situazione
reddituale.
IN CASO DI UN
BISOGNO SANITARIO CHI HA MENO DI 65 ANNI DEVE RINNOVARE
LA CERTIFICAZIONE
Non si perde alcun diritto anche
presentandosi dopo il 31 marzo. Se la persona ha meno di
65 anni ed ha un’esenzione E03, E04 o EPF deve recarsi
presso la propria ASL per rinnovare il certificato
annuale. E’ possibile rinnovare l’esenzione anche dopo
il 31 marzo, non si perde alcun diritto. L’importante è
rinnovare l’esenzione prima di una richiesta medica.
DISOCCUPATI
Le persone titolari di
esenzione E02, in possesso dei requisiti previsti, sono
tenute al rinnovo dell’esenzione alla sua
scadenza annuale.
IMPORTANTE
Se le condizioni di reddito cambiano nel corso dell’anno
e non si ha più diritto all’esenzione occorre
comunicarlo
tempestivamente alla propria ASL.
CONTROLLI
Le ASL effettuano i controlli sulla veridicità delle
autocertificazioni. In caso di falsa dichiarazione
recuperano gli importi non
pagati per le prestazioni erogate e applicano le
sanzioni amministrative previste dalla normativa
vigente.
I codici di esenzione
CODICE E01: Cittadini di età inferiore a sei anni e
superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un
nucleo familiare
fiscale con reddito complessivo lordo inferiore a
36.151,98 euro
CODICE E02: Disoccupati e loro familiari a carico
appartenenti ad un nucleo familiare fiscale con reddito
complessivo
lordo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a
11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di
ulteriori
516,46 euro per ogni figlio a carico
CODICE E03: Titolari di pensioni sociali e loro
familiari a carico
CODICE E04: Titolari di pensioni al minimo di età
superiore a sessant'anni e loro familiari a carico,
appartenenti ad un
nucleo familiare fiscale con un reddito complessivo
lordo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a
11.362,05 euro in
presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46
euro per ogni figlio a carico
CONTATTI ASL3 GENOVESE
Numero verde 800894548
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I pazienti appartenenti a queste categorie sono in
possesso di esenzioni per MALATTIA o per
INVALIDITA' riportate sul proprio libretto sanitario con un codice
che viene sempre indicato dal medico sulla ricetta.
PAZIENTI TOTALMENTE ESENTI:
I pazienti appartenenti alle categorie
sottoindicate non pagano alcun tipo di ticket per
alcuna prestazione: farmaci, visite specialistiche, accertamenti
diagnostici, pronto soccorso. Inoltre solo a queste tre
categorie sono concessi gratuitamente anche i farmaci in fascia C.
-
INVALIDI DI
GUERRA (tutte le categorie)
- VITTIME DEL TERRORISMO E
CRIMINALITA' (tutte le categorie)
PAZIENTI ESENTI per
INVALIDITA':
I pazienti che hanno esenzioni per Invalidità di
vario genere (escluse le due categorie di Invalidità di Guerra o Vittime del
Terrorrismo riportate al paragrafo precedente) sono esenti dal
pagamento dei ticket su farmaci (pagano, invece, la quota di
rimborso), visite specialistiche, accertamenti diagnostici, pronto
soccorso:
- Invalidi per Servizio - tutte le categorie
- Invalidi civili 100% con o senza assegno di
accompagnamento
- Ciechi bioculari e Sordomuti
- Invalidi del lavoro 1° categoria (da 80 a 100%)
- Invalidi del lavoro sup. 2/3 (da 67% a 79%)
- Infortunati sul lavoro per il periodo
dell'infortunio (solo per i farmaci correlati alla patologia)
- Ex deportati campi di sterminio
- Tossicodipendenti in terapia metadonica
- Danneggiati da vaccinazioni obbligatorie,
trasfusioni e somministrazioni di emoderivati
- Pazienti in trattamento con analgesici oppiacei
nella terapia del dolore (di cui all'art. 43, coma 3 bis,
D.P.R. 309/90 relativamente alle prestazioni disciplinate dalla
legge 8/2/2001 n.12)
- Donne in Gravidanza
- Soggetti affetti da Malattie
Rare
PAZIENTI
parzialmente ESENTI per PATOLOGIE CRONICHE:
I Soggetti con patologia cronica o invalidante NON
pagano alcun ticket sulle prestazioni diagnostiche e di Pronto
Soccorso inerenti la loro patologia, ma sono soggetti al pagamento
dei ticket sui farmaci se hanno
conseguito nell'anno precedente un
reddito familiare complessivo superiore ai 36.151,98. Se il
loro reddito nell'anno precdente è stato inferiore devono rivolgersi
alla ASL per ottenere un tesserino con il codice EPF che verrà
apposto dal medico prescrittore sulla ricetta a fianco del codice di
malattia.
esempio di paziente con
esenzione per Diabete Mellito + esenzione per reddito
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