Studio Medico Destefanis

Medicina di gruppo

 
 

Esenzioni del Ticket in Liguria

 
 
 
Dal 1 Novembre 2011 è entrato in vigore in Liguria il nuovo regime di certificazione delle esenzioni dalla partecipazione alla spesa sanitaria (Ticket) per motivi di reddito

 

Dal 17 Luglio 2011, per effetto della legge Finanziaria, è stata reintrodotta una quota fissa di 10 euro di ticket sulla diagnostica (esami e visite specialistiche).

 

TICKET

TICKET sui farmaci:

  • Quota fissa  - 2 € per confezione fino a un massimo di 4 € per ricetta

 

  • Quota di Rimborso - viene aggiunta alla quota fissa e si calcola come differenza dovuta tra il prezzo di rimborso dei farmaci non coperti da brevetto (GENERICI) e il prezzo del medicinale di marca. Il paziente è tenuto a pagare questa quota solo se non accetta il farmaco generico e chiede al farmacista di avere il farmaco originale di marca.    

 

 

TICKET sulle prestazioni diagnostiche:

 

  • Quota variabile  - dipende dal tipo e dal numero di esami, di visite o di accertamenti presenti sulla richiesta compilata dal Medico e può arrivare fino ad una spesa massima di 36,15 € per ricetta

 

  • Quota fissa  - viene aggiunta alla quota variabile una quota fissa di 10 € per ogni ricetta valida solo per i soggetti maggiorenni   

Introdotta il 1 Gennaio 2007, dopo molte contestazioni era stata abolita dal 20 Maggio 2007 per effetto della legge n.64 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2007. E' stata nuovamente introdotta dalla legge finanziaria 2011 a decorrere dal 17 Luglio 2011 (Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2011, n. 155 - convertito, con modificazioni, con la legge 15 luglio 2011, n. 111 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2011, n. 164). Con DGR 980 del 20/11/2019 la regione Liguria ha abolito la quota fissa aggiuntiva di 10€ a ricetta per le prestazioni specialistiche ambulatoriali per i minori di 18 anni.

 

La quota massima di ticket è quindi salita a 47 € per ricetta

 

 

 

TICKET sul Pronto Soccorso:

 

  • Quota fissa  - quota di 25 € che viene applicata agli accessi il Pronto Soccorso considerati CODICI BIANCHI, cioè interventi non urgenti risolvibili anche dal medico di famiglia. Sono esclusi i casi in cui l'accesso al Pronto Soccorso avvenga a seguito di traumatismi o avvelenamenti acuti, o riguardanti assistiti di età inferiore ai 14 anni.

Introdotta nel 2007 era stata largamente non applicata dalle Regioni. E' stata nuovamente introdotta dalla legge finanziaria 2011 a decorrere dal 17 Luglio 2011 (Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2011, n. 155 - convertito, con modificazioni, con la legge 15 luglio 2011, n. 111 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2011, n. 164).

 

La legge finanziaria 2011, che ha introdotto i nuovi ticket sulla diagnostica, non ha apportato modifiche al regime delle esenzioni.

 

ESENZIONI

Le Persone che sono esentate dal pagamento dei ticket appena descritti, si possono dividere in due categorie:

  • Pazienti esenti per REDDITO

Sono considerati esenti dal pagamento del ticket sui Farmaci e sulle prestazioni diagnostiche e di Pronto Soccorso le seguenti categorie:

  • Soggetti con età inferiore a 6 anni e con reddito FAMILIARE complessivo inferiore a 36.151,98 € annui (E01).
  • Soggetti con età superiore a 65 anni e con reddito FAMILIARE complessivo inferiore a 36.151,98 € annui (E01)
  • Disoccupati iscritti agli elenchi dei centri per l'impiego e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo FAMILIARE con reddito complessivo inferiore a  8262,3 € annui, incrementato fino a 11.362,05 € in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori  516,46 € per ogni figlio a carico (E02).
  • Titolari di assegno (ex pensioni) sociale e loro familiari a carico (E03)
  • Titolari di pensioni al minimo, di età superiore a 60 anni e loro famialiri a carico, appartenenti ad un nucleo FAMILIARE con reddito complessivo inferiore a  8262,3 € annui, incrementato fino a 11.362,05 € in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori  516,46 € per ogni figlio a carico (E04)
  • Cittadini di età tra i sei anni e i sessantacinque anni, affetti da patologia cronica e appartenenti ad un nucleo familiare fiscale con reddito complessivo lordo inferiore a 36.151,98 euro (EPF - codice applicabile solo insieme al codice esenzione per patologia cronica)

Le esenzioni per reddito E01 scadono ogni anno al 31 Marzo e vengono rinnovate automaticamente agli aventi diritto. Ecco le indicazioni della ASl 3 Genoves eper l'anno 2017:

ESENZIONE TICKET PER REDDITO - NON DEVONO RINNOVARE GLI ULTRA 65 E I MINORI SINO A 6 ANNI
a condizione di reddito invariata l’autocertificazione ha validità illimitata. Se le condizioni di reddito non sono cambiate, i cittadini di età superiore a 65 anni e i minori di 6 anni con esenzione E01 non dovranno presentare l’autocertificazione che attesti la propria situazione reddituale.
 

IN CASO DI UN BISOGNO SANITARIO CHI HA MENO DI 65 ANNI DEVE RINNOVARE LA CERTIFICAZIONE
Non si perde alcun diritto anche presentandosi dopo il 31 marzo. Se la persona ha meno di 65 anni ed ha un’esenzione E03, E04 o EPF deve recarsi presso la propria ASL per rinnovare il certificato annuale. E’ possibile rinnovare l’esenzione anche dopo il 31 marzo, non si perde alcun diritto. L’importante è rinnovare l’esenzione prima di una richiesta medica.
 

DISOCCUPATI
Le persone titolari di esenzione E02, in possesso dei requisiti previsti, sono tenute al rinnovo dell’esenzione alla sua
scadenza annuale.

IMPORTANTE
Se le condizioni di reddito cambiano nel corso dell’anno e non si ha più diritto all’esenzione occorre comunicarlo
tempestivamente alla propria ASL.

CONTROLLI
Le ASL effettuano i controlli sulla veridicità delle autocertificazioni. In caso di falsa dichiarazione recuperano gli importi non
pagati per le prestazioni erogate e applicano le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.
 

I codici di esenzione
CODICE E01: Cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare
fiscale con reddito complessivo lordo inferiore a 36.151,98 euro
CODICE E02: Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare fiscale con reddito complessivo
lordo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori
516,46 euro per ogni figlio a carico
CODICE E03: Titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico
CODICE E04: Titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un
nucleo familiare fiscale con un reddito complessivo lordo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in
presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico

CONTATTI ASL3 GENOVESE
Numero verde 800894548

 


 

  • Pazienti esenti per Invalidità, Malattia o appartenenza a particolari categorie sociali
     

I pazienti appartenenti a queste categorie sono in possesso di esenzioni per MALATTIA o per INVALIDITA' riportate sul proprio libretto sanitario con un codice che viene sempre indicato dal medico sulla ricetta.

 

PAZIENTI  TOTALMENTE  ESENTI:

I pazienti appartenenti alle categorie sottoindicate non pagano alcun tipo di ticket per alcuna prestazione: farmaci, visite specialistiche, accertamenti diagnostici, pronto soccorso. Inoltre solo a queste tre categorie sono concessi gratuitamente anche i farmaci in fascia C.

 - INVALIDI DI GUERRA (tutte le categorie)

- VITTIME DEL TERRORISMO E CRIMINALITA' (tutte le categorie)

 

PAZIENTI  ESENTI per INVALIDITA':

I pazienti che hanno esenzioni per Invalidità di vario genere (escluse le due categorie di Invalidità di Guerra o Vittime del Terrorrismo riportate al paragrafo precedente) sono esenti dal pagamento dei ticket su farmaci (pagano, invece, la quota di rimborso), visite specialistiche, accertamenti diagnostici, pronto soccorso:

  • Invalidi per Servizio - tutte le categorie
  • Invalidi civili 100% con o senza assegno di accompagnamento
  • Ciechi bioculari e Sordomuti
  • Invalidi del lavoro 1° categoria (da 80 a 100%)
  • Invalidi del lavoro sup. 2/3 (da 67% a 79%) 
  • Infortunati sul lavoro per il periodo dell'infortunio (solo per i farmaci correlati alla patologia)
  • Ex deportati campi di sterminio
  • Tossicodipendenti in terapia metadonica
  • Danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati
  • Pazienti in trattamento con analgesici oppiacei nella terapia del dolore (di cui all'art. 43, coma 3 bis, D.P.R. 309/90 relativamente alle prestazioni disciplinate dalla legge 8/2/2001 n.12)  
  • Donne in Gravidanza
  • Soggetti affetti da Malattie Rare

 

PAZIENTI  parzialmente ESENTI per PATOLOGIE CRONICHE:

I Soggetti con patologia cronica o invalidante NON pagano alcun ticket sulle prestazioni diagnostiche e di Pronto Soccorso inerenti la loro patologia, ma sono soggetti al pagamento dei ticket sui farmaci se hanno conseguito nell'anno precedente un reddito familiare complessivo superiore ai 36.151,98. Se il loro reddito nell'anno precdente è stato inferiore devono rivolgersi alla ASL per ottenere un tesserino con il codice EPF che verrà apposto dal medico prescrittore sulla ricetta a fianco del codice di malattia.

esempio di paziente con esenzione per Diabete Mellito + esenzione per reddito

0 1 3 E P F

 

 

 
 

© SMD - Ultima mod. 10 Dicembre 2019